Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 12-04-2011, n. 14599 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza deliberata il 15 marzo 2010 e depositata il 19 marzo 2010 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola, 17 dicembre 2008, ha escluso la recidiva, ha ridotto la pena in un mese di arresto (pena base: giorni venticinque, aumento per la continuazione cinque giorni) e ha confermato, nel resto, la condanna inflitta al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, P.V., imputato della contravvenzione prevista e punita dall’art. 81 c.p. e L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, per le reiterate violazioni delle prescrizione del giudice della prevenzione, commesse il (OMISSIS), motivando: l’appellante non ha sollevato alcuna contestazione in punto di responsabilità; la pena deve essere rideterminata nella misura indicata (non essendo configurabile la recidiva per le contravvenzioni), tenuto conto dei criteri fissati dall’art. 133 c.p. e valutate le modalità della reiterata azione, la intensità dell’elemento psicologico e i precedenti penali, a dispetto dei quali il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 30 marzo 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 c.p., censurando che la Corte territoriale non avrebbe ravvisato "alcuna incertezza nella responsabilità ascritta" a esso P., non adeguatamente motivata; e dolendosi della entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva e determinata senza considerare gli elementi favorevoli al giudicabile che avrebbero suffragato l’applicazione di una pena mite.

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1 – La doglianza del ricorrente, in ordine all’accertamento della responsabilità, è priva di fondamento, in quanto il punto non ha formato oggetto dei motivi di appello, circoscritti al trattamento sanzionatorio.

3.2 – Sul punto relativo, oggetto della seconda doglianza, si impone il preliminare rilievo che la Corte territoriale ha irrogato la pena in misura illegale, computandola, in quantità inferiore a quella risultante dal ragguaglio della sanzione al minimo edittale (mesi tre di arresto) colla massima riduzione per le attenuanti generiche (pena finale: mesi due di arresto).

Il ricorrente, pertanto, non ha interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersi della mancata diminuzione della pena base per effetto (in esito alla esclusione della recidiva) delle attenuanti generiche, già elargite dal tribunale: il trattamento sanzionatorio illegittimamente lucrato (e non sindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità a cagione della acquiescenza del Pubblico Ministero) è, infatti, inferiore a quello consentito dalla legge.

Giova ricordare, in tema di interesse a impugnare, che l’interesse processuale, costituente vera e propria condizione della azione- impugnazione e caratterizzato dai requisiti della concretezza e della attualità, consiste nel perseguimento "di una situazione pratica più vantaggiosa", tutelata dall’ordinamento: epperò, se, da un canto, "la pretesa meramente teorica e astratta alla esattezza giuridica della pronuncia" non integra verun interesse processualmente rilevante (Cass., Sez. 1, 24 novembre 1995, n. 6047, Bianco, massima n. 203920), neppure rilevano gli "interessi di mero fattò (Cass., Sez. 2, 24 febbraio 1998, n. 4169, Ariata, massima n. 210334); occorre, piuttosto, che il vantaggio perseguito rappresenti il contenuto di posizioni soggettive "giuridicamente apprezzabili" (Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 24272, Abagnale; Sez. 1, 6 giugno 1995, n. 3431, Furnari, massima n. 202923).

Epperò, non potendo, evidentemente, trovare riconoscimento l’interesse di mero fatto del ricorrente alla (ulteriore) riduzione della pena in misura inferiore a quella legale (e, dunque, a lucrare il vantaggio di una decisione contra legem), deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), la carenza dell’interesse alla impugnazione.

Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso (preclusiva del rilievo della prescrizione della contravvenzione, commessa il 19 novembre 2005, maturata dopo la sentenza di secondo grado, v. Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, massima n. 217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, massima n. 219531; 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, massima n. 231164) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 16518 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1905 del 19 novembre 2008 il Giudice di Pace di Badolato condannava Enel Distribuzione S.p.A. a risarcire a B. S. il danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, quantificato in Euro 1,00.

L’inadempienza veniva ravvisata nel mancato rispetto del provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di somministrazione.

Con sentenza in data 1 giugno 2009 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’appello di Enel Distribuzione, respingeva la domanda e condannava lo S. al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

Il Tribunale così motivava per quanto interessa: l’art. 1196 c.c. stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore; la norma è derogabile contrattualmente o per effetto di clausole che vengano inserite automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; il potere integrativo dell’Autorità Garante riguarda in gran parte il rispetto degli standard qualitativi nell’erogazione del servizio pubblico e l’effetto integrativo del contratto individuale di utenza si limita all’ambito oggettivo della prestazione del servizio da parte del concessionario, ma non si estende – fatta eccezione per la determinazione delle tariffe – alla prestazione di pagamento da parte dell’utente.

Avverso la suddetta sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

2. Enel Servizio Elettrico S.p.A., procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato sottoscritto da due avvocati, muniti di procura speciale congiunta e disgiunta, di cui uno solo (l’avv. Luigi Maria Maluzzo, ma non l’avv. Francesco Surace) risulta cassazionista; in tale situazione, la sottoscrizione da parte dell’avvocato cassazionista è sufficiente ai fini dell’ammissibilità, sotto il profilo in esame, del ricorso (confronta Cass. Sez. 3^, 11/06/2008, n. 15478).

2. Il primo motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento;

violazione degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art 281- sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non è ammissibile per il procedimento di appello; violazione art. 24 Cost..

La censura, che non indica a quale delle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 360 c.p.c. ci si intenda riferire, ma, all’evidenza è riconducibile al n. 4 della norma, è manifestamente infondata.

Anche di recente è stato ribadito il principio (già affermato da Cass. 13/06/2009, n. 6205), secondo cui la norma dell’art. 281-sexies c.p.c. – che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza – in assenza di un’espressa previsione che ne limiti l’applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass. 27/01/2011, n. 2024).

Nella specie parte ricorrente non si era avvalsa della facoltà concessa alle parti nel giudizio di appello dall’art. 352 c.p.c., comma 2 e, in questa sede, non ha spiegato il pregiudizio al proprio diritto di difesa che la scelta processuale del Tribunale le avrebbe arrecato. Al riguardo va ribadito il seguente principio: l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. Sez. 3^, 20/11/2009, n. 24532).

3. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1196 e 1339 c.c. con riferimento al provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 200 del 1999.

Al ricorso è applicabile ratione iemporis (la sentenza impugnata è stata depositata antecedentemente al 4 luglio 2009) l’art. 366-bis c.p.c., a norma del quale i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

E’ orientamento costante della Corte (confronta la recente Cass. 25/03/2009, n. 7197) che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Parte ricorrente chiede "se il provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 200 del 1999 art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede che (Tempi e modalità di pagamento della bolletta) "L’esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" integri ex art. 1139 c.c. i contratti individuali tra società Enel Distribuzione S.p.A. e singoli utenti, di tal che questi ultimi, in caso di inottemperanza da parte della predetta società, possano adire l’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno".

Il quesito risulta privo di riferimenti all’art. 1196 c.c., pure indicato nella rubrica della censura, il quale, peraltro, stabilisce che le spese del pagamento sono a carico del debitore e, quindi, pone una regola opposta a quella postulata.

Inoltre il riferimento all’art. 1139 implica un’attività interpretativa del contenuto e dei limiti dell’indicato provvedimento dell’Autorità.

Infine, il quesito pecca di astrattezza, in quanto prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato le ragioni che avevano indotto il Tribunale a negare che detto provvedimento potesse integrare i contratti individuali.

4. Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

avvenuta corresponsione di somme per il pagamento delle bollette ad Enel.

La censura riguarda l’affermazione del Tribunale circa la mancanza di prova del danno subito dalla parte ricorrente. Essa è inammissibile, sia perchè tratta una questione che implica apprezzamenti di fatto, sia perchè viola l’art. 366-bis c.p.c. Quando ci si duole per un vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007; Cass. Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897).

Nella specie manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza sia, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5. Il quarto motivo ipotizza violazione o falsa applicazione di norme di diritto: in particolare artt. 1175 e 1375 c.c. La doglianza attiene all’obbligo di informazione all’utenza circa le modalità gratuite di pagamento. Il quesito finale (se per effetto degli artt. 1175 e 1373 c.c. la società Enel Dustribuzione S.p.A. sia obbligata a informare gli utenti delle modalità gratuite di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia) non si presta all’enunciazione di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

6. In ogni caso, se le ragioni di inammissibilità si superassero quanto al terzo e quarto motivo, si evidenzierebbe un’ulteriore causa di inammissibilità derivante dalla circostanza che le doglianze cui i motivi si riferiscono concernono motivazioni che il Tribunale ha enunciato espressamente dopo avere detto i relativi motivi di appello assorbiti.

Ne consegue che le dette doglianze avrebbero potuto senz’altro riproporsi nel caso di cassazione della decisione in accoglimento del primo o del secondo motivo e non dovevano essere impugnate.

7. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo. Rigetta il primo motivo. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 13-05-2011, n. 18846 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino del 16.12.2006, di condanna di A.V., per i reati di rapina e violenza sessuale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 9000,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza, e deducendo a motivo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 438 c.p.p., u.c., perchè la Corte di merito ha rigettato la richiesta di abbreviato condizionato, riproposta nei termini al dibattimento, perchè difforme da quella originaria, richiamando, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Il ricorrente lamenta anche il difetto di motivazione della sentenza di appello in merito ai motivi dedotti con l’appello e il vizio di difetto di motivazione in ordine alle richieste attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha già ritenuto che quando l’istanza del rito abbreviato "sia subordinata ad una integrazione probatoria, essa può essere riproposta, in caso di rigetto, in limine al dibattimento di primo grado. Trattandosi di rinnovo dell’originaria richiesta, non è consentito però mutarne il contenuto, e quindi non è possibile nè proporre al giudice del dibattimento prove diverse, nè tanto meno trasformare la domanda da condizionata ad incondizionata, essendo precluse, dall’intervenuta decadenza, istanze diverse da quella originaria" Cass. Sez. 1^ n. 476/2006. La doglianza circa la motivazione di rigetto della reiterata domanda condizionata è comunque superata dalla considerazione espressa dal giudice dibattimentale di primo grado sulla irrilevanza dell’integrazione probatoria richiesta dall’imputato.

Gli altri motivi di ricorso sono del tetto generici e privi dei requisiti di specificità necessari, ai sensi dell’art. 591, lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c) per dare ingresso al giudizio di impugnazione.

Il ricorso, deve essere, pertanto rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3237 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’odierna appellante D. F. S. l’annullamento del giudizio di non ammissione emesso nei suoi confronti dalla commissione esaminatrice nell’ambito dell’esame di ammissione al diploma accademico di secondo livello in discipline musicali, scuola di canto, per l’A.A. 20102011 presso il Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli.

Erano state dedotte censure di eccesso di potere e di violazione di legge.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza pronunciata all’esito della camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato, ha respinto i motivi di doglianza esposti nel ricorso.

In punto di fatto era accaduto che, con avviso dell’8 settembre 2010, il suindicato Conservatorio aveva pubblicato un concorso per esami per l’ammissione al biennio accademico di secondo livello in discipline musicali (scuola di canto, per l’a.a. 20102011) cui l’odierna appellante aveva partecipato sostenendo l’esame in data 20 ottobre 2010, attraverso l’esecuzione di due brani su tre.

La commissione esaminatrice aveva valutato il programma proposto inidoneo per il secondo livello, in ragione della sussistenza di lacune ("di natura tecnica e musicale") nella preparazione della originaria ricorrente, alla quale era stato assegnato un punteggio di 50/100.

Non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in ragione della peculiare discrezionalità della valutazione (accentuata dalla natura artistica e dai contenuti della prova da valutare), ma anche delle specifiche previsioni regolamentari contenute nel Regolamento Didattico Diploma Accademico di secondo livello in discipline musicali approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 novembre 2004 ed in quelle di cui al d.m. 8 gennaio 2004 (ordinamenti didattici di base).

Ciò perché dette norme regolamentari (non oggetto di contestazione) prevedevano che la valutazione e la relativa motivazione venissero esternate attraverso l’espressione di voto numerico (con voto finale espresso in cento decimi).

L’interruzione dell’esame era prevista dal citato regolamento, allegato H, ed aveva valenza neutra, in quanto poteva essere disposta "qualora i beni eseguiti, o parte di essi, siano ritenuti dalla commissione sufficienti per pervenire ad una esaustiva valutazione del candidato".

Detta valutazione poteva essere sia positiva, che negativa (come nel caso in esame).

Peraltro la Commissione aveva dichiarato di aver ascoltato la candidata nell’esecuzione di due brani su tre, interrompendo l’esecuzione della prova per aver rilevato difficoltà tecniche e musicali non conformi al livello di difficoltà richiesto per l’accesso al secondo livello, in quanto essa durante l’esecuzione dei pur semplici brani eseguiti aveva evidenziato svariate carenze. Inoltre tutti i componenti della Commissione avevano espressamente dichiarato che le dette considerazioni erano state riferite alla candidata in modo esplicito alla presenza del pianista accompagnatore maestro De Giorgi Valerio.

L’ originaria ricorrente rimasta soccombente ha criticato la sentenza in epigrafe chiedendone la riforma.

Le doglianze dell’appellante possono riassumersi nei termini che qui seguono.

Il giudizio negativo reso nei confronti dell’appellante non era assistito da puntuale motivazione ed era affetto dal vizio carenza istruttoria; la possibilità di interrompere la prova doveva ritenersi limitata alla sola prova pratica: costituiva imprescindibile momento valutativo,invece, quello riposante nell’espletamento della prova orale. L’avere precluso all’appellante di sostenere l’esame orale integrava una palese illegittimità. L’analitica relazione redatta dalla commissione – in seno alla quale erano stati espressi giudizi negativi in ordine alla prova sostenuta dall’appellante – costituiva manifestazione di postuma integrazione della motivazione (tanto che di tale analitico giudizio non v’è traccia nel verbale d’esame). La dichiarazione testimoniale del professor D. G. allegata agli atti comprovava la superficialità ed approssimazione dell’operato della commissione.

Per altro verso, il primo giudice non aveva tratto le doverose conclusioni dalla violazione, ad opera della commissione, dell’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La sentenza impugnata mutuava tali vizi e, in quanto erronea, meritava di essere annullata.

All’odierna adunanza camerale del 15 aprile 2011, fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività dell’appellata sentenza la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto dell’infondatezza dell’appello.

Il Collegio rileva che nessuna delle censure proposte appare persuasiva.

L’appellante reitera i motivi disattesi in primo grado e contrappone ai verbali dei lavori della commissione (muniti di fede privilegiata) una versione affatto contraria, corroborata unicamente da quanto riferisce un soggetto (il pianista accompagnatore dell’appellante medesima) legato da un rapporto di vicinanza con la D. F. medesima.

Rileva in proposito il Collegio che:

a) la possibilità di non proseguire l’esame, oltre che contenuta in una prescrizione regolamentare ("la Commissione si riserva di ascoltare tutto o parte del programma e di interrompere l’esecuzioni in qualsiasi momento") risponde ad ordinari canoni di economicità dell’azione amministrativa, perché appare inutile la prosecuzione dell’esame sia nell’ipotesi in cui il primo segmento abbia fornito un inattaccabile responso positivo, che nell’ipotesi inversa (come è nel caso di specie).

Nemmeno, trattandosi di omessa effettuazione dell’esame orale, si può ipotizzare, come sostenuto dall’appellante, che la possibilità di non far proseguire l’esame resti limitata alla fase della prova pratica ed unicamente endogena a quest’ultima, mentre l’esame orale doveva essere necessariamente effettuato, posto che questa distinzione non si trae da nessuna disposizione regolamentare ed appare comunque illogica;

b) la possibilità di espressione numerica del punteggio, oltre ad essere prevista dalla disposizione regolamentare di cui all’art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si inquadra nella specificità della prova in oggetto, all’evidenza infungibile, in quanto riposante sulla valutazione della esecuzione di più brani musicali, nell’ambito della quale esecuzione viene apprezzata dalla Commissione proprio la prestazione dell’esaminando resa nel momento dell’esame.

Sotto altro profilo, l’attribuzione del punteggio è stata accompagnata da un’espressione di un articolato giudizio, e l’assunto dell’appellante che ci si trovi in presenza di una postuma integrazione della motivazione dell’azione amministrativa è rimasto indimostrato.

Tutte le altre doglianze non tengono conto della circostanza che i brani su cui eseguire la prova non furono imposti alla D. F. dall’amministrazione, ma furono prescelti dalla stessa, ed evidenziano una discrasia tra il punteggio attribuitole (50/100) ed il giudizio sintetico espresso, che – oltre ad essere un’insussistente – non tiene conto che entrambe le valutazioni conducevano al medesimo risultato del non superamento dell’esame.

La "causale" della statuizione negativa della commissione è stata ritenuta dall’appellante ascrivibile ad un grave sviamento di potere: ma l’esame degli atti del procedimento non corrobora, nemmeno a livello induttivo, una tale addebito.

Conclusivamente, la decisione appellata appare correttamente motivata ed aderente alle emergenze processuali presenti agli atti di causa, perciò il ricorso in appello si fonda su indimostrati elementi congetturali e va disatteso.

Alla integrale soccombenza consegue la condanna alle spese ed agli onorari del giudizio a carico dell’appellante, che va condannata al pagamento delle stesse, in favore dell’appellata amministrazione in misura che, avuto riguardo alla natura della controversia, appare congruo determinare in euro mille/00 (Euro 1.000,00) oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’ appellante al pagamento in favore dell’appellata amministrazione di euro mille/00 (Euro 1.000,00) oltre accessori di legge se dovuti, a titolo di onorari e spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.