Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con sentenza deliberata il 15 marzo 2010 e depositata il 19 marzo 2010 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Foggia – Sezione distaccata di Cerignola, 17 dicembre 2008, ha escluso la recidiva, ha ridotto la pena in un mese di arresto (pena base: giorni venticinque, aumento per la continuazione cinque giorni) e ha confermato, nel resto, la condanna inflitta al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, P.V., imputato della contravvenzione prevista e punita dall’art. 81 c.p. e L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, per le reiterate violazioni delle prescrizione del giudice della prevenzione, commesse il (OMISSIS), motivando: l’appellante non ha sollevato alcuna contestazione in punto di responsabilità; la pena deve essere rideterminata nella misura indicata (non essendo configurabile la recidiva per le contravvenzioni), tenuto conto dei criteri fissati dall’art. 133 c.p. e valutate le modalità della reiterata azione, la intensità dell’elemento psicologico e i precedenti penali, a dispetto dei quali il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 30 marzo 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 133 c.p., censurando che la Corte territoriale non avrebbe ravvisato "alcuna incertezza nella responsabilità ascritta" a esso P., non adeguatamente motivata; e dolendosi della entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva e determinata senza considerare gli elementi favorevoli al giudicabile che avrebbero suffragato l’applicazione di una pena mite.
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1 – La doglianza del ricorrente, in ordine all’accertamento della responsabilità, è priva di fondamento, in quanto il punto non ha formato oggetto dei motivi di appello, circoscritti al trattamento sanzionatorio.
3.2 – Sul punto relativo, oggetto della seconda doglianza, si impone il preliminare rilievo che la Corte territoriale ha irrogato la pena in misura illegale, computandola, in quantità inferiore a quella risultante dal ragguaglio della sanzione al minimo edittale (mesi tre di arresto) colla massima riduzione per le attenuanti generiche (pena finale: mesi due di arresto).
Il ricorrente, pertanto, non ha interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersi della mancata diminuzione della pena base per effetto (in esito alla esclusione della recidiva) delle attenuanti generiche, già elargite dal tribunale: il trattamento sanzionatorio illegittimamente lucrato (e non sindacabile nella sede del presente scrutinio di legittimità a cagione della acquiescenza del Pubblico Ministero) è, infatti, inferiore a quello consentito dalla legge.
Giova ricordare, in tema di interesse a impugnare, che l’interesse processuale, costituente vera e propria condizione della azione- impugnazione e caratterizzato dai requisiti della concretezza e della attualità, consiste nel perseguimento "di una situazione pratica più vantaggiosa", tutelata dall’ordinamento: epperò, se, da un canto, "la pretesa meramente teorica e astratta alla esattezza giuridica della pronuncia" non integra verun interesse processualmente rilevante (Cass., Sez. 1, 24 novembre 1995, n. 6047, Bianco, massima n. 203920), neppure rilevano gli "interessi di mero fattò (Cass., Sez. 2, 24 febbraio 1998, n. 4169, Ariata, massima n. 210334); occorre, piuttosto, che il vantaggio perseguito rappresenti il contenuto di posizioni soggettive "giuridicamente apprezzabili" (Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 24272, Abagnale; Sez. 1, 6 giugno 1995, n. 3431, Furnari, massima n. 202923).
Epperò, non potendo, evidentemente, trovare riconoscimento l’interesse di mero fatto del ricorrente alla (ulteriore) riduzione della pena in misura inferiore a quella legale (e, dunque, a lucrare il vantaggio di una decisione contra legem), deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), la carenza dell’interesse alla impugnazione.
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso (preclusiva del rilievo della prescrizione della contravvenzione, commessa il 19 novembre 2005, maturata dopo la sentenza di secondo grado, v. Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, massima n. 217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, massima n. 219531; 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, massima n. 231164) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
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