Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21666 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 17 settembre 2008, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da B.A. M. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, promosso dall’istante nei confronti del Comune di Napoli per il riconoscimento del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel calcolo della retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto dovuto per il servizio non di ruolo prestato fino all’inquadramento nel ruolo del personale comunale.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1997, si era concluso con sentenza del 24 gennaio 2007, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla materia trattata ed alla natura delle questioni sottoposte all’esame del giudice, e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 5.000,00, pari ad Euro 800,00 per ogni anno di ritardo, in considerazione dell’oggetto della controversia e delle conseguenze psicologiche derivanti dalla perdurante incertezza in ordine all’esito del giudizio, nonchè dell’avvenuto rigetto della domanda e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo da parte della ricorrente; ha infine negato il riconoscimento di un bonus forfetario, condannando il Ministero al pagamento della metà delle spese processuali, e dichiarando compensato tra le parti il residuo.

2. – Avverso il predetto decreto la B. propone ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1. della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Scz. 1, 23 novembre 2010, n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono invece in parte inammissibili, in parte infondati il quarto ed il quinto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito retributivo, senza fornire alcuna motivazione.

2.1. – L’espresso diniego di tale maggiore importo da parte della Corte d’Appello rende infatti privo di qualsiasi giustificazione il richiamo della ricorrente all’art. 112 cod. proc. civ., riferibile all’ipotesi di omessa pronuncia e non anche a quella in cui il giudice di merito abbia preso in considerazione la domanda e l’abbia rigettata, sia pure senza motivare (o motivando inadeguatamente) la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 1, 24 febbraio 2006, n. 4201).

Quanto al vizio di motivazione, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa affatto che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò implichi uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass., Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

3. – Sono infine infondati il sesto ed il settimo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, nonostante l’accoglimento della domanda, ha dichiarato parzialmente compensate tra le parti le spese processuali, senza un’adeguata motivazione.

3.1. – Il giudizio in esame è stato instaurato in data successiva al 1 marzo 2006 ma precedente al 4 luglio 2009, e ad esso si applica pertanto l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ed anteriore all’ulteriore modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, nel richiedere l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese processuali, non impone l’adozione di motivazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni poste a fondamento dello stesso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr. Cass., Sez. 3, 30 marzo 2010, n. 7766; Cass., Sez. lav., 31 luglio 2009, n. 17868).

E’ proprio un esame complessivo della motivazione, nella specie, a far emergere le ragioni della scelta compiuta attraverso la compensazione parziale delle spese, sinteticamente motivata dalla Corte d’Appello mediante il riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda, concretizzatosi nella liquidazione di un indennizzo (Euro 5.000,00) notevolmente inferiore a quello richiesto dalla ricorrente (Euro 15.875,00), e quindi da un ridimensionamento della pretesa azionata la cui considerazione, immune da vizi logico- giuridici, appare idonea a sorreggere la decisione, sottraendola al sindacato di questa Corte.

4. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna B.A.M. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, n. 25697

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.C.S. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, in data 22 dicembre 2009 (la quale, decidendo in sede di rinvio a seguito di un rilevato vizio di notifica della prima decisione della corte distrettuale, ha confermato la sentenza di condanna, 6 luglio 2001 del Tribunale di Gela, alla pena di anni uno, mesi 10 di reclusione e L. 1.200.000 di multa per il reato di riciclaggio, con riferimento a due autovetture provento di furto, i cui contrassegni identificativi erano stati alterati), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato avviso al codifensore, ritualmente nominato e mai revocato, avv. Claudio Cricchio, dell’udienza 22 dicembre 2009 avanti la Corte di appello dopo l’annullamento con rinvio da parte della Corte di legittimità:

nella specie infatti l’avviso risulta notificato al solo difensore avv. Sinatra.

Il motivo è assolutamente privo di fondamento.

La nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è infatti sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente: è invero onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (cfr. in termini: Sez. U, 39060/2009 Rv. 244187; Sez. 6, 17267/2010, Rv. 247086).

Da ciò la palese infondatezza del gravame con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente alle spese del grado e alla somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1157 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n°102 prevede l’istituto della cd. legalizzazione o emersione, ovvero della sanatoria della posizione di straniero non appartenente all’Unione Europea irregolarmente presente sul territorio nazionale italiano alla data del 30 giugno 2009, in presenza di dati requisiti e a certe condizioni;

– che in particolare il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali "risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice";

– che con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di emersione presentata nell’interesse del ricorrente da certo Donato Cavagna, per avere il ricorrente stesso riportato condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter l. stranieri (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato), ovvero per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale "Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato", precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato "si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto";

– che a corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il sopra descritto fatto di reato è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

– che peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

– che di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito;

– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;

– che le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, sono giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. PBS/L/N/2009/106409 del 16 agosto 2010 della Prefettura di Brescia. Compensa per intero le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2011) 27-07-2011, n. 29943

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Svolgimento del processo

C.A., titolare della SICEM s.r.l., è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina perchè accusato unitamente a R. e M., committenti e proprietari del cantiere relativo alla realizzazione di una fossa biologica, del reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2 per avere cagionato, per colpa, la morte di F.A..

Quest’ultimo, manovrando il braccio della gru, montata sull’autocarro che conduceva, toccava per mezzo della stessa l’elettrodo dell’ ENEL da 20000 V soprastante di mt 6,78 dal piano di campagna, ricevendo così una forte scarica elettrica che, mediante il contatto tra la leva di comando e la mano sinistra, attraversava il corpo uscendo dal piede sinistro, causando la di lui morte per arresto cardiocircolatorio conseguente a folgorazione.

Con sentenza del 14.06.07 il Tribunale di Tivoli-Sezione distaccata di Palestrina – in composizione monocratica aveva dichiarato C.A. responsabile del reato di cui sopra e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, concesse le attenuanti generiche, con la sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, alle quali attribuiva una provvisionale di Euro 30.000,00 ciascuno.

Avverso la decisione del Tribunale di Tivoli ha proposto appello il difensore dell’ imputato. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 7.05.2009, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado riduceva la pena ad anni uno di reclusione; confermava le statuizioni civili e condannava il C. alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese di rappresentanza sostenute dalle stesse nel presente grado liquidate in complessivi Euro 2000,00, comprensive di spese generali, IVA e CPA. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma C. A. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento con o senza rinvio e la censurava per i seguenti motivi:

1) carenza di motivazione e travisamento della prova risultanti dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). Secondo la difesa del ricorrente sarebbero state travisate le dichiarazioni rese dal teste Z.R., il quale avrebbe distinto tra "quel fatto", ossia la morte del lavoratore F. A. e il lavoro in corso, relativamente al quale la SICEM s.r.l., di cui C.A. era titolare, era l’impresa esecutrice.

Quindi lo Z.a. inteso distinguere tra "quel fatto", ovvero l’incidente occorso al F. che ne ha determinato la morte e "questo lavoro", in cui C.A. era appaltatore.

Secondo la difesa del ricorrente, quindi, da tale testimonianza sarebbe risultata la presenza di due cantieri diversi e pertanto non sarebbe stata rispondente al vero la circostanza ritenuta in sentenza, ma negata dalla prova di cui sopra, secondo cui, in relazione alla vicenda che ci occupa, il R. aveva affidato l’appalto alla SICEM, e quindi all’odierno ricorrente e lo Z. era il direttore dei lavori. Anche la teste M.M.C., che aveva testimoniato a proposito dell’appalto alla SICEM dei lavori, effettuando i quali il F. aveva trovato la morte per folgorazione, non sarebbe attendibile in quanto la stessa, moglie del R., già condannato con il rito abbreviato per il reato de quo, poteva avere interesse a che il C. fosse condannato, al fine di attenuare le conseguenze civilistiche a carico del proprio marito in seguito alla morte del F.. La sentenza impugnata inoltre non aveva neppure menzionato le dichiarazioni del teste Z., teste qualificato e attendibile, che abitava in un terreno adiacente a quello dei fatti e apparteneva all’Arma dei Carabinieri, e che aveva fornito informazioni divergenti dalla ricostruzione accusatoria e non aveva fornito una effettiva motivazione in merito alle dichiarazioni dei componenti della famiglia F..

2) Carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in seguito al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Osservava sul punto il ricorrente che il giudice di appello si era limitato ad esplicitare una diminuzione di pena, ma non aveva motivato sul perchè la pena non si fosse avvicinata al minimo, pur dovendosi ritenere, dal momento che aveva fissato il termine prescrizionale in anni sette e mesi sei di reclusione, che fosse stata ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, operando in tal modo, la Corte territoriale non aveva risposto allo specifico motivo di appello, distinto da quello sulla entità della pena, riguardante l’estensione massima della diminuzione della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

I proposti motivi di ricorso sono infondati. Per quanto attiene al primo motivo, osserva la Corte che, in tema di travisamento della prova, la contraddittorietà rispetto agli atti del processo deve risultare da una mera constatazione, non essendo consentita nella presente sede una ulteriore valutazione della prova.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti,(cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6, Sent. n. 18491 del 24.02.2010, Rv.

246916; Cass., Sez. 3, Sent. n. 39729 del 18.06.2009, Rv. 244623), in tema di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante.

Nella fattispecie che ci occupa, invece, l’asserita contraddittorietà tra quanto risulta in sentenza e le dichiarazioni del teste Z. non emerge da nessuna constatazione, dal momento che lo stesso ricorrente (cfr. pag. 4 del ricorso) si vede costretto ad ammettere che il teste Z. "è aggrovigliato nel narrare", anche se, a suo avviso, il senso delle dichiarazioni del predetto teste sarebbe inequivocabile. Pertanto la difesa del ricorrente è pervenuta a ritenere che sulla base delle dichiarazioni del teste in questione emergerebbe la inesistenza della qualità di appaltatore nei confronti dell’odierno ricorrente, con riferimento ai lavori durante i quali si è verificato il decesso di F.A., attraverso un’opera di interpretazione, che però riguarda il merito della vicenda e che pertanto non è consentita a questa Corte.

Il ricorrente lamenta poi che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata carente in merito all’attendibilità della teste M.M.C..

Sul punto si rileva peraltro che le dichiarazioni della teste M., che aveva dichiarato che il marito, R., aveva commissionato verbalmente al C. la realizzazione di uno scavo di una strada all’interno della proprietà per il passaggio di alcuni tubi e per la installazione di due fosse biologiche, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dello stesso imputato C.A., il quale ha affermato di essere debitore del R. e di avere assunto il lavoro proprio per estinguere il debito che aveva con lui. Ad ulteriore conferma della credibilità della teste M. la sentenza impugnata evidenzia poi correttamente la evidente inattendibilità delle dichiarazioni rese da C.G., padre dell’odierno ricorrente, che aveva sostenuto di essersi recato alle 7,30 del mattino di sabato ( proprio nell’ora in cui avveniva il primo contatto del F. con la linea elettrica) presso l’abitazione del R. al solo scopo di richiedergli un intervento sulla caldaia della figlia che aveva problemi di funzionamento, essendo assai poco credibile la circostanza che egli, a quell’ora del mattino, di sabato, anzichè telefonare, si sia recato di persona presso l’abitazione del R. al solo scopo di richiedergli un intervento su una caldaia.

Non appaiono condivisibili neppure le argomentazioni in merito ad una carenza di motivazione circa il contenuto delle dichiarazioni del teste Z. e dei componenti della famiglia F.. Non è necessario infatti che il giudice di merito sviluppi tutte le argomentazioni proposte, dovendo egli affrontare le singole questioni, alle quali deve dare una motivata risposta. Nella fattispecie di cui è processo la sentenza impugnata ha indicato correttamente le ragioni per cui doveva ritenersi che C. A. fosse stato nominato appaltatore relativamente ai lavori, che erano chiaramente specialistici, durante i quali si era verificato l’incidente mortale. Non possono pertanto condividersi le argomentazioni prospettate dalla difesa del ricorrente, essendo limitato il controllo di questa Corte alla verifica della corrispondenza della struttura interna della sentenza ai parametri informativi della stessa. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato in considerazione degli ampi margini di discrezionalità che ha il giudice di merito sulla dosimetria della pena.

Tanto premesso rileva la Corte che, con riferimento al reato contestato al ricorrente previsto dall’art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso in data (OMISSIS), pur tenendo conto dei periodi di sospensione, risulta decorso, alla data odierna, il termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio quanto alle statuizioni penali adottate per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso proposto deve essere invece rigettato ai fini civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni penali adottate perchè il reato addebitato è estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta ai fini civili il ricorso proposto.

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