Cass. civ. Sez. VI, Sent., 29-12-2011, n. 29529 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

L.U. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 800 per anni uno di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale dal 23.6.2005 al 18.2.2009.

Resiste l’Amministrazione con controricorso. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura t’impugnato provvedimento sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese in base alla considerazione che il Ministero non si era opposto in giudizio all’accoglimento della domanda e che questa era stata accolta solo in parte.

Il motivo è fondato in quanto nulla osta a che l’Amministrazione esamini ed eventualmente accolga la richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo, non risultando in alcun modo dalla specifica disciplina la necessità del ricorso al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).

Ne consegue che l’argomentazione secondo la quale la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione giustificherebbe la compensazione è palesemente incongrua in quanto ciò che rileva è che la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Il motivo è invece infondato laddove censura l’argomentazione relativa al ridimensionamento della domanda in quanto effettivamente sono stati riconosciuti Euro 800 a fronte di una pretesa decisamente superiore (Euro 6.800 o, in subordine, Euro 3.200) e ciò comporta una parziale soccombenza.

Con il secondo motivo si censura la quantificazione dell’indennizzo operata in Euro 800.

Il motivo non è fondato alla luce della giurisprudenza della Corte a mente della quale per i primi tre anni di ritardo è equa una riduzione ad Euro 750 dell’indennizzo a fronte dell’iniziale ridotto patema d’animo.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, compensate nella misura della metà le spese del giudizio di merito in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, il Ministero deve essere condannato alla rifusione del residuo.

Le spese di questa fase possono essere compensate per le stesse ragioni nella misura di un terzo e poste a carico dell’Amministrazione per il residuo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore della ricorrente della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 775, di cui Euro 445 per onorari e Euro 280 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè dei due terzi di quelle della fase di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2012, n. 1708 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 2.5/24.8.2007, confermava la decisione di primo grado che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane e C.M. per il periodo 4.11.1999/29.2.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Osservava in sintesi la corte territoriale che il contratto era stato stipulato in assenza di alcuna valida autorizzazione da parte della contrattazione collettiva, per la scadenza dei limiti temporali di vigenza degli accordi conclusi dalle parti sociali ai sensi della disposizione della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con quattro motivi, illustrati con memoria Resistono con controricorso A. e C.F., nella qualità di eredi di C.M..

Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria "delega in bianco" in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma anche meramente soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.

Con il terzo motivo, prospettando violazione di legge e vizio di motivazione, la società ricorrente deduce che la corte di merito aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alle retribuzioni con decorrenza dalla messa in mora, pur non coincidendo automaticamente tale evento con la richiesta per il tentativo obbligatorio di conciliazione e si duole, altresì, che la corte territoriale avesse omesso qualsiasi decisione in merito alla richiesta formulata ai fini dell’esibizione di documentazione utile a consentire una corretta determinazione dei corrispettivi percepiti dalla dipendente per attività di lavoro svolta a favore di terzi, e ciò sebbene l’eccezione non potesse che essere genericamente dedotta dal datore di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

Con l’ultimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1372 cod. civ., commi 1 e 2, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente rileva, infine, che i giudici di appello avevano trascurato di valutare un complesso di circostanze idonee a qualificare il comportamento della parte intimata come tacita acquiescenza alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Con riferimento al primo ed al secondo motivo del ricorso, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063,v. anche Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866; v. da ultimo Cass. 18 marzo 2011 n. 6294; Cass. 31 marzo 2011 n. 7502).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18 marzo 2011 n. 6294, Cass. 31 marzo 201 In. 7502).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta P interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, devono, quindi, rigettarsi il primo ed il secondo motivo del ricorso.

3. Con riguardo al terzo motivo, la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro, come noto, è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

3.1 Premessi tali principi, è da rilevare che, nel caso, la società ricorrente censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte discenderebbe che l’aliunde perceptum non poteva che essere genericamente dedotto dalla società datrice di lavorarla quale, al di là delle istanze istruttorie (ordine di esibizione dei modelli 101 e 740, del libretto di lavoro ecc.) ritualmente avanzate, non poteva essere in grado di produrre o provare alcunchè in ordine ad eventuali attività lavorative prestate presso terzi datori di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

Formula, a tal proposito, il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Il quesito descritto, nondimeno, non risulta conforme al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., per non ricomprendere il complesso delle censure articolate nel motivo e per risolversi, comunque, nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. Cass. SU n. 36/2007 e n. 2658/2008), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente.

In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo.

Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

3.2 Sostiene, altresì, la società ricorrente che, alla luce della regola di corrispettività e sinallagmaticità della prestazione di lavoro, la situazione di mora credendi, necessaria per la decorrenza del danno risarcibile nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine dichiarato nullo, non può essere automaticamente integrata (nell’assenza del "benchè minimo elemento probatorio") dal mero tentativo di conciliazione, presupponendo la ripresa del servizio o la formale messa in mora.

La censura (di cui non si ha traccia nella sentenza impugnata) è inammissibile non avendo la ricorrente documentato di averla proposta nella precedente fase del giudizio e, comunque, anche in quanto contrastante con l’opposto accertamento dei giudici di merito, i quali hanno dato atto di una "esplicita richiesta di riassunzione" formulata dalla lavoratrice, senza che ciò sia stato contestato, in coerenza col canone della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, attraverso la trascrizione del documento rilevante, peraltro neppure individuato nella sua esatta collocazione fra gli atti di causa.

4. Infondato è anche l’ultimo motivo.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima della proposizione del ricorso, non senza considerare che, comunque, il reperimento di altre occasioni di lavoro è strumentale alla necessità di sopperire ad elementari bisogni di vita ed , in difetto di un più specifico contesto di riferimento, non è, pertanto, di per sè solo significativo di una univoca volontà di rinunciare al diritto e che ancor meno significativa appare la percezione di indennità (quali il TFR) dovute ex lege per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 1537 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che

– è impugnato il provvedimento dell’11.10.2010 recante il rigetto della dichiarazione di emersione presentata ex L. 102/09;

– con ord. N. 235/11 del 10.3.2011, è stata accolta l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso all’esame e fissata l’udienza di discussione del 26.10.2011;

– la Prefettura di Cremona con nota del 1.8.2011 (depositata in Segreteria il 2.8.2011) ha comunicato di aver provveduto alla revoca del provvedimento qui impugnato, riammettendo il datore di lavoro e il lavoratore extracomunitario alla procedura di emersione (allegando copia di tale atto);

– il difensore del ricorrente ha dichiarato che non vi è più interesse alla decisione del gravame all’esame;

– essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa annullatoria azionata dal ricorrente, va dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 24-11-2012, n. 5945

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Congregazione ricorrente impugna, con ricorso in revocazione, la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n.6085 del 2011 che ha rigettato il ricorso in appello dalla stessa proposto avverso la sentenza del Tar del Lazio, sezione di Roma, n.2796 del 2006.

Oggetto della impugnativa in primo grado era la delibera della Regione Lazio n.731 del 4 agosto 2005 concernente "Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2005. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l’anno e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2005. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale", nonché l’Intesa sancita il 23 marzo 2005 tra Governo, Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano che impegnava le Regioni ad una riduzione dell’assistenza ospedaliera erogata, da realizzarsi entro il 2007.

La Congregazione si lamentava del fatto che la Regione, con la sopradetta delibera, non aveva quantificato il tetto di spesa riconoscendo tutta la produzione effettuata dalla struttura nell’anno 2005 pur essendo, l’ospedale ricorrente, classificato ai sensi della L. n. 132 del 1968, come ospedale generale di zona e pur essendo il relativo personale equiparato a tutti gli effetti a quello degli ospedali pubblici; così operando la Regione non avrebbe considerato il costo del personale e la maggiorazione degli oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL e la indennità di esclusività medica.

La ricorrente insisteva sul fatto che, diversamente dalle strutture private classificate, le Aziende Ospedaliere pubbliche avevano ricevuto una remunerazione corrispondente al completo ripiano del disavanzo maturato, senza alcuna forma di contenimento della spesa.

Il Tar dichiarava in parte inammissibile ed in parte respingeva nel merito il ricorso, non mancando tra l’altro di sottolineare (ai punto 5 e 6 della sentenza) alcune perplessità in ordine allo stesso petitum dell’azione intrapresa non risultando chiaro se la Congregazione denunziava il trattamento remunerativo asseritamente deteriore riservato dalla delibera agli ospedali classificati ovvero la mancata previsione di un distinto sistema tariffario che consentisse agli ospedali appartenenti agli enti ecclesiastici di recuperare i costi di produzione sopportati nel passato come condizione per ottenere l’equiparazione alle strutture pubbliche.

In ogni caso la sentenza del Tar concludeva sottolineando che la Delib. n. 731 del 2005 per quanto atteneva alla determinazione del budget da assegnare alle strutture ospedaliere prevedeva criteri di carattere generale da applicare in maniera identica ad ogni singolo soggetto erogatore pubblico e privato e cioè il rispetto del tasso di ospedalizzazione programmato, l’appropriatezza organizzativa delle prestazioni e il miglioramento del livello di complessità assistenziale delle prestazioni e quindi in sostanza non si perpetrava alcuna disparità di trattamento.

La sentenza del Consiglio di Stato, dopo avere qualificato il tipo di azione intrapresa dalla Congregazione come diretta alla definizione del budget assegnato, rilevava che le specifiche doglianze riferite a particolarità operative della medesima struttura, pur avendo la loro autonomia, assumevano rilevanza sempre in relazione alla suddetta fissazione del budget, come elementi costitutivi della medesima struttura.

Nel merito la sentenza revocanda sottolineava, confermando in tal modo le conclusioni del primo giudice, che non vi era stata, da parte della delibera regionale, alcuna differenzazione tra strutture pubbliche e private mentre il ripianamento dei disavanzi delle sole strutture pubbliche si giustificava per il fatto che le medesime, tenute a rendere comunque il servizio, dovevano essere per quanto possibile messe in condizione di operare, il che giustificava che le perdite di esercizio fossero accollate al soggetto che ne aveva la proprietà.

Nel ricorso in revocazione la Congregazione critica sotto molteplici profili la sopradetta sentenza del Consiglio di Stato, in particolare dolendosi del fatto che il giudice di appello aveva espressamente assorbito specifiche doglianze riferite a particolarità operative della medesima struttura (classe A chirurgica, esclusività medica, pazienti residenti in altre regioni) ritenendole ricomprese nell’ambito della fissazione del budget come elementi costituivi dello stesso; tali doglianze, a detta della Congregazione ricorrente, avrebbero dovuto essere affrontate in modo autonomo e non considerate assorbite alla presunta ripartizione del budget.

La Congregazione si duole altresì dell’esclusivo riferimento effettuato in sentenza alla L. n. 833 del 1978, individuata come norma riformatrice del sistema senza che il giudice di appello avesse fatto alcuna menzione né ai contenuti del D.Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm., né alla L. n. 724 del 1994 e al D.M. 30 giugno 1997, né all’art. 7 della L. n. 241 del 1990; la mancata conoscenza della normativa di riferimento in materia sanitaria avrebbe portato alla erronea affermazione della sentenza revocanda che le strutture non pubbliche ma classificate sono "… complementari.." al servizio sanitario nazionale e alla affermazione che " .. le strutture pubbliche, tenute comunque a rendere il servizio, debbono essere per quanto possibile messe in condizioni di operare". La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, diversamente da quanto statuito dalla normativa e ritenuto dalla giurisprudenza formatasi in materia che sarebbe stata del tutto pretermessa, del fatto che l’ospedale ricorrente, in quanto classificato, al pari delle strutture pubbliche, è tenuto comunque a rendere il servizio in quanto ospedale generale di zona ed anche sotto tale profilo la sentenza ed ancor prima la sentenza di primo grado e la delibera regionale non avrebbero in alcun modo giustificato la mancata remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate.

La ricorrente insiste particolarmente nel già sopra evidenziato errore in cui sarebbe incorsa la sentenza revocanda là dove ha ritenuto che : "Relativamente a tutte le altre censure particolari avanzate dall’appellante e non prese specificamente in considerazione dal primo giudice, va ribadito quanto considerato anche in precedenza, e cioè che tutte le diverse censure proposte dall’appellante (e nel ricorso di primo grado) non possono che riferirsi al "petitum" del ricorso, che è solo quello dell’errata ripartizione del "budget" fra le diverse articolazioni sanitarie -pubbliche e private- per cui le stesse vanno ricondotte alla corretta ripartizione dello stesso "budget" come sopra specificata e alla sufficienza della istruttoria posta in essere dalla Regione nella suddetta determinazione, incentrata sulle classi di operatività delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, anche classificate".

L’errore sarebbe duplice, sia in relazione alla mancato esame di numerosi motivi avanzati in primo grado e non esaminati dal Tar e riproposti in appello ma semplicemente assorbiti dalla sentenza, sia in relazione alla carenza di istruttoria in ordine alla determinazione del budget di spesa in relazione al quale era stata emanata una ordinanza istruttoria nel gennaio 2011 dallo stesso Consiglio di Stato non adempiuta dalla Regione Lazio.

Si è costituita la Regione Lazio chiedendo una pronunzia di inammissibilità della azione revocatoria intrapresa sostenendo che tutte le questioni sollevate in appello dalla Congregazione erano state affrontate nella sentenza di appello per cui il ricorso in revocazione, nella sostanza, sarebbe finalizzato a provocare un inammissibile terzo grado di giudizio.

La Congregazione ricorrente ha quindi depositato una ulteriore memoria difensiva, sintetizzando ulteriormente gli errori revocatori commessi dal giudice di appello.

Anche la Regione ha depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo per una pronunzia di inammissibilità del ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2012, dopo la discussione orale da parte della Congregazione ricorrente, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il Collegio richiama preventivamente il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ errore di fatto che può dar luogo all’eccezionale istituto della revocazione, ora disciplinato dall’art. 106 cod. proc. amm., si sostanzia in una falsa percezione, da parte del giudice di appello, della realtà risultante dagli atti di causa, consistente in una svista materiale, il c.d. abbaglio dei sensi, che lo abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente inesistente oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità risulti, al contrario, positivamente accertata.

In entrambi i casi, ciò vale solo se il fatto erroneo sia stato un elemento decisivo della pronuncia revocanda e sempre che non attenga ad un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, perché in tale caso sussiste un errore di diritto; inoltre l’ errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di elaborate argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; pertanto non può consistere in un preteso, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze e documenti processuali, ovvero in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, vertendosi, in questo caso, in una ipotesi di errore di giudizio attinente all’attività valutativa del giudice, che come tale esula dall’ambito della revocazione, pena la trasformazione dello strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio (ex plurimis Cons. Stato, V, 26 marzo 2012, n. 1725).

In sintesi, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che per aversi errore di fatto revocatorio devono sussistere, contestualmente, tre distinti requisiti: a) attinenza dell’errore ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; b) pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale di atti ritualmente prodotti nel giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; c) valenza decisiva dell’errore sulla decisione essendo necessario che vi sia un rapporto di causalità tra l’ erronea supposizione e la pronuncia stessa (ex multis, Cons. di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503).

Devono, invece, ritenersi vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’ erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, in più in generale, delle risultanze processuali (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599; id., sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987).

3. Calando tali principi al caso di specie risulta evidente che il ricorso in revocazione proposto dalla Congregazione ricorrente è inammissibile.

Occorre infatti considerare che le questioni sollevate nel ricorso ed i motivi di appello avverso la sentenza del Tar del Lazio, segnatamente con riferimento alla ripartizione dei fondi e ai disavanzi del settore pubblico e privato, alla natura e prerogative degli enti ecclesiastici privati, alla carenza di istruttoria, all’assorbimento di ulteriori motivi, sono stati esaminati dal giudice di appello che, ponendosi in una prospettiva diversa, se non antitetica a quella nella quale si muoveva la ricorrente, come è nelle facoltà del secondo giudice quando è chiamato a decidere in sede di impugnazione su una decisione del Tar, ha ritenuto che non si era determinata alcuna discriminazione a danno delle strutture private in quanto l’assegnazione del budget di spesa era stato effettuato dalla Delib. G.R. n.731 del 2005 sulla base di criteri di carattere generale ed oggettivo, cioè sulla base di classi di operatività, con assoluta equiparazione, sotto tali profili, delle strutture pubbliche e private, con la regressione delle tariffe al raggiungimento di un determinato importo, ivi comprendendo tutti gli elementi che caratterizzavano la attività della struttura stessa.

La doglianza sulla quale nei due gradi di giudizio si incentravano massimamente le critiche della Congregazione religiosa alla delibera di Giunta impugnata era quella che si sarebbe finito per utilizzare una larga parte della spesa corrente, finanziata dallo Stato nel 2005 come LEA, per pagare la sovraproduzione oltre il tetto, di tutte le strutture sanitarie pubbliche, nonché per finanziare gli enormi disavanzi pubblici prodotti senza alcuna forma di controllo.

Proprio rispondendo a tale doglianza, la sentenza revocanda ha posto una serie di principi di carattere generale che hanno condotto a conclusioni diverse rispetto quelle sostenute dalla appellante, basati sul presupposto che le strutture portanti del servizio sanitario nazionale sono rappresentate dagli ospedali pubblici in quanto solo a carico di questi ultimi esiste un incondizionato obbligo di prestare assistenza ospedaliera a favore di chiunque necessiti di cure urgenti, indipendentemente dal fatto che disponga o meno di forme di assicurazione sanitaria.

Da qui la necessità che le strutture pubbliche, "..tenute comunque a rendere il servizio..", debbano essere messe in condizione di operare con conseguente logica necessità di un intervento pubblico nel ripianamento dei disavanzi.

E’ evidente che pur senza effettuarne espressa menzione, la sentenza di appello ha tenuto conto ed interpretato implicitamente la complessità della normativa applicabile alla fattispecie ed in specie la L. n. 132 del 1968, per la quale la partecipazione degli enti ecclesiastici classificati al circuito del servizio sanitario pubblico costituisce una eventualità legata alla stipula di specifiche convenzioni con gli enti ospedalieri in mancanza delle quali essi possono operare solo come enti privati con costo a carico degli assistiti o degli enti mutualistici e assicurativi ai quali fossero stati iscritti. Ed ancora ha tenuto conto, anche qui senza esplicita menzione, dell’articolo 8 co.5 del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha stabilito che il servizio sanitario è assicurato da strutture pubbliche, venendo in considerazione quelle private solo al fine di "integrare", le attività prestate dalle strutture pubbliche e dell’art. 5 del ripetuto D.Lgs. n. 502 del 1992 a mente del quale, se le strutture pubbliche sono in disavanzo, gli enti che hanno la gestione e la proprietà dei presidi ospedalieri sono tenuti a coprire il disavanzo in base ai principi generali della responsabilità patrimoniale del debitore.

Quale che sia la condivisibilità o meno di tali conclusioni del giudice di appello, resta il fatto che si trattava di punti assolutamente controversi in ordine ai quali la sentenza si è esplicitamente pronunziata mentre il mancato riferimento normativo non assume alcun rilievo sul piano revocatorio.

Risulta quindi evidente che ciò che la ricorrente lamenta non è la mancata o erronea percezione degli atti di causa da parte del giudice di appello, il c.d. abbaglio dei sensi, quanto dall’angolazione interpretativa in cui si è mosso il giudice nella complessità della normativa di riferimento.

Tant’è che la ricorrente, al fine di dimostrare l’errore revocatorio, è costretta a ripercorrere, in maniera, invero defatigante, l’iter argomentativo sostenuto nel gravame, soffermandosi a lungo sulla normativa, sulla sua interpretazione e sulla giurisprudenza sulla medesima formatasi.

Sennonché, così facendo, si è posta in evidente contrasto con gli approdi già sopra evidenziati in materia di revocazione, per i quali l’ errore revocatorio deve apparire con immediatezza ed essere di semplice ed immediata rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o complesse indagini ermeneutiche e soprattutto non può cadere su questioni che sono state oggetto di valutazione del giudice, mentre l’errore che cade sull’apprezzamento delle risultanze processuali o sulla interpretazione delle norme, per essere errore di giudizio, non costituisce motivo di revocazione.

Si aggiunga poi che nell’ottica in cui si era posta la sentenza, non assumeva alcun rilievo la mancata acquisizione di documenti in un primo momento richiesti dal Consiglio di Stato con la ordinanza istruttoria del 2011.

E’ evidente che la sentenza aveva ritenuto implicitamente irrilevanti o privi di un valore determinante tali documenti atteso che qualificava il ricorso come "errata ripartizione del budget" (così la parte finale della sentenza); con l’effetto che le ulteriori censure non esaminate in primo grado e quelle che nel contempo venivano assorbite, ivi comprese quelle di carattere procedimentale (violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990), andavano comunque ricondotte alla corretta ripartizione dello stesso budget nei termini specificati in sentenza connotati da assoluto automatismo e che poteva conseguentemente ritenersi sufficiente la istruttoria posta in essere dalla Regione incentrata sulle classi di operatività delle strutture sanitarie pubbliche o private. In sostanza la mancata acquisizione e valutazione dei documenti in un primo tempo richiesti era una semplice conseguenza della loro irrilevanza.

4. In conclusione, le argomentazioni contenute nel ricorso, avuto riguardo agli indirizzi consolidati della giurisprudenza di questo Consiglio in materia, costituiscono presunti vizi logici della decisione, in quanto tali incompatibili con le connotazioni processuali del giudizio di revocazione.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

5. La ricorrente è condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5.000, 00 (cinquemila,00) da corrispondere alla Regione Lazio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida Euro 5.000,00 (cinquemila,00) a favore della Regione Lazio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

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