Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7928 Impianti industriali e produttivi Retrocessione

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Svolgimento del processo

La ditta Remetal nel febbraio 2004 convenne innanzi al Tribunale di Salerno la soc. Costruzioni Meridionali ed il Consorzio ASI di Salerno esponendo che il Comune di Salerno con decreto 30.10.1995 aveva espropriato una area di mq. 2540 su richiesta del Consorzio ASI, richiesta formulata D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 53 per consentire la realizzazione di un insediamento industriale da parte della soc. Costruzioni Meridionali, che il 17.10.1996 era stata autorizzata la stipula dell’atto di acquisito, che tale atto era stato stipulato solo il 25.1.2001, che pertanto essendo decorso il termine di cinque anni dall’esproprio senza che il suolo venisse utilizzato essa esponente aveva maturato il diritto al ritrasferimento oltre a quello al risarcimento dei danni.

Costituitisi il Consorzio ASI e la società, il Tribunale adito con sentenza 10.4.2008, sull’assunto che la legittimazione passiva alla restituzione fosse della sola società Costruzioni meridionali e che questa avesse acquisito la proprietà solo nel 2001, respinse la domanda di restituzione non essendo decorso il detto quinquennio. La ditta Remetal ha quindi proposto appello e, costituitisi i convenuti Consorzio ASI e società Costruzioni Meridionali, la Corte di Salerno con sentenza 21.10.2010 ha rigettato il gravame affermando, per quel che rileva, che alla luce della chiara ratio contenuta nella norma speciale di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 andava enucleato un concetto di "utilizzazione" che fosse coerente con essa, quindi escludendo che entro il quinquennio dovesse predicarsi la esistenza di uno stabilimento già funzionante, che nella specie il 17.1.1996 la Costruzioni Meridionali aveva provveduto alla presa di possesso delle aree, il 13.5.1997 era stata stipulata la convenzione con ASI e subito dopo definiti i rapporti patrimoniali con i conduttori ed altri eredi (che avevano impedito la globale presa di possesso), il 25.10.2001 intercorreva l’atto traslativo e seguivano le concessioni edificatorie, che allo stato l’opificio era stato realizzato, che pertanto poteva affermarsi che allo scadere del quinquennio si era realizzata – anche alla luce degli ostacoli frapposti dalla Ditta Remetal con ricorsi al G.A. – la effettiva "utilizzazione", che con riguardo alla doglianza di omessa pronunzia attinente i chiesti danni da omessa percezione delle indennità essa non era fondata non essendovi prova del suo deposito nè della relativa opposizione.

Per la cassazione di tale sentenza la soc. CPM a r.l. (già ditta Remetal) ha proposto ricorso con due motivi il 15.2.2011 al quale si sono opposti la Costruzioni Meridionali ed il Consorzio ASI di Salerno con controricorsi del 3 e del 28.3.2011. CPM e Costruzioni Meridionali hanno depositato memorie. I difensori della ricorrente e del Consorzio ASI hanno discusso oralmente.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso – denunziante l’errata interpretazione data dalla Corte di merito alla norma in disamina – sia certamente fondato e che, assorbita la cognizione del secondo motivo, la sentenza debba essere per tal ragione cassata e che debba essere disposto rinvio allo stesso Ufficio per la decisione sulla base del corretto, formulando, principio di diritto.

Primo motivo: con esso si denunzia la violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, come interpretato da S.U. 11606 del 1993, per avere la Corte di merito ritenuto realizzata la prevista "utilizzazione" non già con la costruzione del divisato opificio nel termine quinquennale bensì con il solo compimento di atti univoci diretti a quella costruzione.

Il problema della scelta interpretativa posto dal motivo è dunque serio e la sua soluzione è collegata alla funzione del termine quinquennale, che è di tipo garantistico anche nei confronti dell’espropriato per il quale la restituzione è diritto potestativo correlato alla effettiva destinazione di scopo delle aree ablate. Si tratta dunque di disposizione eccezionale, dettata a tempo, abrogata, la cui peculiarità sta nella previsione di una espropriazione in favore del Consorzio non già finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica ma destinata alla rivendita-cessione ad un privato a fini di promozione di insediamenti industriali e per la quale è previsto un termine acceleratorio quinquennale per la realizzazione con la contestuale ragionevole apposizione di una condizione di dissolvenza, ingenerante il diritto potestativo dell’espropriato alla restituzione, quella della "mancata utilizzazione infraquinquennale".

Le Sezioni Unite di questa Corte nell’indicata decisione ebbero al proposito a considerare che il termine quinquennale non solo è posto a tutela dell’interesse dell’espropriato – il cui sacrificio non sarebbe giustificato se entro un congruo tempo non seguisse l’utilizzazione industriale del suolo – ma è altresì diretto a tutelare l’interesse pubblico all’effettiva realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi. Poichè, infatti, l’attività del consorzio espropriante si esaurisce con la cessione del suolo e non è previsto – nell’ipotesi della vendita – alcun rimedio risolutorio dell’atto traslativo in caso di mancato raggiungimento dello scopo della complessa operazione, l’imposizione del termine suddetto, la cui inosservanza dà luogo alla restituzione, costituisce l’unico mezzo idoneo ad assicurare che l’imprenditore, conseguita la disponibilità del bene a condizioni di favore, faccia poi seguire l’impianto dello stabilimento. Così intesa, la norma è altresì in linea con le disposizioni dello stesso t.u. n. 1523 del 1967 che, nelle fattispecie di cessione volontaria del suolo, non proceduta da espropriazione, sanziona in vario modo il mancato raggiungimento dello scopo. In particolare, va ricordato l’art. 109, il quale dispone che le agevolazioni fiscali concesse per gli atti di acquisto (finalizzati a nuovi insediamenti produttivi) decadono – e si rendono dovute le normali imposte – qualora nel termine di cinque anni dalla registrazione dell’atto il fine non sia stato conseguito. E’ vero che questa dicitura e la contestuale previsione per cui il conseguimento del fine deve risultare da apposita attestazione amministrativa (da esibire nell’ulteriore termine di un anno), in quella ipotesi non consentono dubbi in ordine alla necessità che l’unità produttiva debba essere funzionante. Ma ciò non infirma la valenza del riscontro sistematico che dalla disposizione medesima è lecito trarre a conferma dell’ambito del concetto di utilizzazione nella norma in esame: poichè un quinquennio è il tempo normalmente ritenuto sufficiente per l’attuazione dei nuovi insediamenti, la previsione di un termine di uguale durata ai fini dell’"utilizzazione" impone di ritenere che questa, ancorchè non implichi l’esistenza di uno stabilimento già funzionante alla scadenza, richiede la sostanziale realizzazione dell’iniziativa, per modo che risulti la irreversibile destinazione del suolo al nuovo opificio e alle sue pertinenze.

Su tali premesse, e considerato che nel quinquennio dal 30.10.1995 nè era stata acquisita l’area in favore della soc. Costruzioni Meridionali (ciò avvenne solo il 25.1.2001), nè tampoco era stato iniziato alcun lavoro di realizzazione dell’impianto, a-vendo luogo solo la provvisoria immissione in possesso della futura cessionaria nè infine era sopravvenuto un impedimento pubblico idoneo a mutare di segno la destinazione-utilizzazione (vd. Cass. 14156 del 2009), ed a nulla valendo addurre pretese ed indimostrate tattiche ostruzionistiche dell’espropriata (cfr. S.U.), ne discende, in condivisione della censura esposta in ricorso, l’erronea ricostruzione in diritto della vicenda da parte della Corte di Appello la quale si è sottratta al principio di diritto che viene dalla ricordata pronunzia delineato.

Pertanto sarà compito del giudice del rinvio – cassata la pronunzia – giudicare della domanda facendo applicazione del principio per il quale la utilizzazione di scopo, infraquinquennale dalla data dell’esproprio, che è condizione necessaria e sufficiente perchè l’espropriato non veda insorgere il diritto alla restituzione dell’immobile espropriato non può ritenersi avverata con la realizzazione di una mera attività giuridica preparatoria o strumentale alla edificazione dello stabilimento occorrendo allo scopo che nel termine sia stata compiuta l’attività di costituzione dei diritti di utilizzazione e che in detto termine sia stata anche irreversibilmente realizzata la trasformazione dell’area.

Secondo motivo: esso censura per contraddizione logica la statuizione della Corte di Salerno sulla mancata prova del deposito della documentazione necessaria per la riscossione della indennità, laddove tal prova gravava sull’esponente solo ove fosse stato provato il deposito della indennità stessa, deposito questo la cui prova gravava di contro sull’espropriante Consorzio.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento della censura sopra esaminata.

Sarà compito del giudice del rinvio anche quello di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 29-11-2011, n. 44136 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.J., D.M.M. e M.J. ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso l’ordinanza 16.7.10 del Tribunale del riesame di Firenze che ha rigettato le istanze di riesame presentate avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale g.i.p. il 16.6.10 ed integrato il 22 e il 23.6.10, per i reati di associazione per delinquere, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, finalizzata al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, "da reati anche solo presuntivamente di natura fiscale ed altro", in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies e al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 2, provvedimento cautelare reale con il quale veniva disposto il sequestro dei beni degli indagati e di altre persone ad essi collegate, sia di etnia cinese che italiana, in quanto ritenuti provento delle illecite attività poste in essere dall’organizzazione operante nei territori di Prato, Firenze, Roma e Palermo.

La difesa di L.J., nel chiedere l’annullamento dell’impugnata ordinanza, deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), assumendo la manifesta illogicità motivazionale del provvedimento dal momento che in esecuzione del decreto di sequestro preventivo erano state rinvenute e sequestrate somme di denaro per un importo complessivo di Euro 96,307,00, di cui Euro 69.530,00 nella camera di Z.H., madre del ricorrente, Euro 13.820,00 nella culla del figlio del L. ed Euro 13.020,00 nella camera da letto della sorella di quest’ultimo, L.M., madre e sorella che non risultavano essere state indagate.

Il tribunale, inoltre – prosegue il ricorrente – aveva affermato che la madre di L.J. era un’imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, del tutto autonoma rispetto all’attività del figlio, che disponeva di un proprio reddito ed era bene in grado di giustificare la somma posta in sequestro, ma nonostante la proporzione dei beni sequestrati con le capacità reddituali della famiglia dell’indagato, aveva ritenuto la liceità del sequestro del denaro senza dar conto del nesso pertinenziale tra il medesimo ed il reato e l’ordinanza aveva finito, illogicamente e contraddittoriamente, con il basarsi su deduzioni ed intuizioni avulse da dati fattuali.

La difesa di D.M.M. deduce violazione di legge per avere omesso l’ordinanza impugnata i fondamentali passaggi necessari per una corretta applicazione del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art.l2-sexies, soprattutto con riferimento al periculum in mora, ritenuto sussistente dai giudici del riesame sulla laconica considerazione della necessità di interrompere le condotte illecite indicate, laddove invece il requisito del periculum coincide, nel sequestro di cui all’art. 321 c.p.p., con la stessa confiscabilità del bene, dovendosi escludere che essa possa essere ritenuta, nel giudizio cautelare, automaticamente e senza alcun accertamento specifico, sulla base della sola configurabilità del reato, dovendo invece il provvedimento cautelare essere vincolato ad una valutazione inerente alla sproporzione del patrimonio ed alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni vincolati.

Nella specie – osserva conclusivamente il ricorrente – i beni mobili sottoposti al sequestro consistevano in una autovettura Nissan, di modesto valore commerciale, immatricolata nel (OMISSIS); in una vettura Peugeot del (OMISSIS); in una vettura Lancia Lybra cointestata con la sorella del D.M. e in un motociclo Suzuki, per un valore totale non certo sproporzionato al reddito dell’indagato e comunque riferito ad epoca risalente, mentre il bene immobile era nella titolarità esclusiva della madre del D.M., C.R., persona estranea alle indagini e che lo aveva acquisito a titolo successorio, ma i giudici del riesame non avevano motivato in merito alla verifica di legittimità del sequestro del compendio mobiliare, limitandosi poi a rilevare, quanto all’immobile, che "il sequestro sembra del tutto legittimo" in ragione dell’"uso comune (con l’indagato) che lo abita con la propria famiglia".

La difesa di M.J. deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), lamentando l’insussistenza dei presupposti del periculum in mora, avendo documentalmente provato la titolarità dell’immobile acquistato, la provenienza lecita dei capitali impiegati per l’acquisto e la proporzionalità tra il valore dei primi rispetto ai redditi dichiarati, evidenziando come il sequestro L. n. 365 del 1992, ex art. 12 – sexies fosse stato eseguito il 28.6.10 nell’ambito del procedimento penale che aveva coinvolto il marito X.Z., indagato per i reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 2, artt. 292 e 295 t.u.l.d., senza che il g.i.p. avesse fatto cenno alcuno al periculum e pur incombendo all’accusa la dimostrazione, nei confronti del terzo, dell’esistenza di situazioni che avallassero concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo da poter affermare che il terzo intestatario si era prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al preposto e salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

Secondo il tribunale del riesame, però, l’indizio rivelatore del collegamento tra il bene di proprietà della ricorrente – costituente un’unità abitativa – e l’attività criminale dell’indagato era rappresentato dalla mera disponibilità del bene da parte di quest’ultimo, che presso l’abitazione aveva il suo domicilio, pur avendo M.J. fornito la prova della liceità della provenienza del bene immobile, acquistato con atto notarile del 14.7.09, al prezzo di Euro 370.000,00, di cui Euro 350.000,00 corrisposti mediante un mutuo acceso dalla M. con l’istituto Monte dei Paschi di Siena contestualmente al rogito, ed Euro 20.000,00 corrisposti mediante due assegni bancari non trasferibili del 14.7.10 tratti sul predetto istituto, iscrivendo ipoteca per Euro 700.000,00 e provvedendo a pagare le rate di mutuo su un conto corrente personale di essa ricorrente, grazie ai propri guadagni derivanti dall’attività lavorativa prestata presso l’impresa Grantex, con stipendio mensile di Euro 3.000,00. Osserva la Corte che i ricorsi sono fondati.

Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma della L. n. 356 del 1992, art.l2-sexies, commi 1 e 2, consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal p.m., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza nè la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (v. Sez. un., 19 gennaio 2004, n. 920).

Orbene, nella specie, i giudici del riesame, con riferimento al periculum, hanno sostenuto il "buon diritto" del g.i.p. di sottoporre a sequestro preventivo i beni degli indagati poichè tale forma di misura cautelare reale "prescinde da una accurata indagine probatoria in attesa che lo svolgersi dell’istruttoria chiarisca al meglio le posizioni onde si possa fondatamente disporre di eventuali e giuste restituzioni agli aventi diritto", aggiungendo che "tutta la complessa situazione per cui è processo non può essere sezionata ed esaminata come se si trattasse di isolate attività di singole persone, ma va inquadrata nella tentacolare attività di una ben sussistente associazione per delinquere facente capo all’agenzia di trasferimento di capitali da e per l’estero, denominata Money2Money".

Lungi dall’esaminare pertanto l’eventuale sproporzione dei beni sequestrati rispetto alle capacità economiche dei ricorrenti e la validità delle giustificazioni dagli stessi addotte in relazione al possesso del denaro, dei beni mobili e di quelli immobili sottoposti alla misura cautelare, i giudici del riesame si sono sostanzialmente acquietati al fumus, ritenuto sussistente sulla base delle motivazioni di cui all’ordinanza cautelare personale che ha raggiunto gli indagati, ma nulla hanno evidenziato quanto al periculum, pur in presenza di articolate e documentate argomentazioni da parte dei difensori degli odierni ricorrenti, finendo contraddittoriamente con l’affermare che la madre di L.J. "è una imprenditrice del settore dell’abbigliamento del tutto autonoma ed ha un reddito suo, bene in grado di giustificare le somme in questione" (pure sottoposte a sequestro per "fatto altrui"); che l’abitazione di M.J. "era usata da entrambi i coniugi che ivi avevano il loro domicilio", introducendo così un elemento del tutto estraneo (l’uso del bene in sequestro) per la valutazione della fittizia titolarità del bene assoggettato alla misura cautelare e senza dar conto, per confutarle, delle precise allegazioni della difesa della M. in ordine all’acquisto dell’immobile e alla capacità reddituale dell’odierna ricorrente; elemento dell’uso comune del bene in sequestro ripetuto anche con riferimento all’immobile sequestrato in pregiudizio di D. M.M., in assenza di qualsivoglia argomentazione che lo ricolleghi ad una illecita acquisizione da parte dell’indagato, pur essendo detto bene (un "palazzotto" sito in (OMISSIS)) risultato di esclusiva proprietà della madre dell’indagato, C.R., cui è giunto per successione ereditaria, e dalla stessa abitato unitamente ai figli.

Nè, infine, alcuna motivazione è stata dal tribunale spesa in riferimento ai beni mobili sequestrati al D.M., di cui pure i difensori hanno rivendicato la legittima provenienza e la proporzione con le capacità economiche del loro assistito, per cui l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per un nuovo esame che dia conto in concreto della sussistenza, rispetto a tutti i beni sottoposti al vincolo reale, del requisito del periculum in mora, sotto il profilo sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 283

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 18 giugno 2010, depositato nei termini, il Sig. B. M. e gli altri meglio specificati in epigrafe hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5396/02 di questa Sezione, confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato, Sezione IV con la decisione n. 3018/09, relativa al riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione al fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.), con decorrenza dal momento in cui per ciascun ricorrente fu adottato, al conseguimento della posizione di sottufficiale, il sistema di retribuzione a stipendio.

Constatata l’inerzia delle Amministrazioni intimate, i ricorrenti hanno proposto in data 22 dicembre 2009 formale atto di diffida e messa in mora al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, ed all’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante protempore, a dare corretta ed integrale esecuzione alla suddetta sentenza nel termine di trenta giorni dalla notifica del suddetto atto.

Perdurando l’inerzia delle Amministrazioni intimate i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato con contestuale richiesta della nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Ministero della Difesa si è formalmente costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato atteso che il procedimento rivolto all’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al giudicato è stato correttamente seguito.

Pertanto il ricorso va accolto con il conseguente ordine alle Amministrazioni intimate, per la parte di rispettiva competenza, di dare corretta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza sopra specificata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. In caso di persistente inadempimento il Collegio nomina fin d’ora un Commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa – Aeronautica o di un suo delegato, affinché, nell’ulteriore termine di 60 giorni, provveda alla adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato di che trattasi.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del solo Ministero della Difesa, ad esso spettando assumere gli atti propedeutici necessari per la iscrizione in argomento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, ed all’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante protempore di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5396/2002 nei termini e modi di cui in motivazione, specificando che, in caso di ulteriore inottemperanza, al suddetto incombente provvederà il Commissario ad acta indicato nella parte motiva del presente atto.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 04-03-2013, n. 10190

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Svolgimento del processo

1. L.C. è stato condannato dal giudice di pace di Arona alla pena di Euro 410 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per i reati di cui agli artt. 612 e 594 c.p.; il Tribunale di Verbania ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’avvenuta remissione di querela da parte delle persone offese e la sua accettazione.

Motivi della decisione

1. La cancelleria del Tribunale di Verbania ha inviato documentazione relativa alla avvenuta remissione delle querele ed accettazione da parte dell’imputato.

2. La remissione della querela comporta la declaratoria di estinzione di tutti e due i reati contestati, entrambi procedibili a querela di parte.

3. Ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione per remissione di querela dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.

4. In mancanza di diverso accordo, le spese processuali vanno poste a carico del querelato, come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. C. per estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013

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