Cass. pen., sez. I 25-09-2008 (17-09-2008), n. 36748 Sequestro e confisca nei confronti di indiziati di appartenere a sodalizi criminosi finalizzati al narcotraffico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che, con Decreto 5 novembre 2007, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione emessa in data 11.7.2007 dal Tribunale di Massa, annullava il provvedimento di confisca dei beni disposto nei confronti di P.M., ordinandone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, mentre confermava la sottoposizione dello stesso P. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni;
che il Procuratore Generale di Genova ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione della L. n. 152 del 1975, art. 19, della L. n. 55 del 1990, art. 14, della L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, sull’assunto che, ai fini della confisca prevista dalla L. n. 575 del 1965, la norma di rinvio contenuta nella L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, ha equiparato alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o finalizzate al narcotraffico i soggetti pericolosi a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 1;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente stabilito che le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, poichè il rinvio di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19, comma 1, non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di un’espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto – fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale (Cass. Sez. 1^, 2.2.2006, Fatiga, rv. 234016);
che, in una simile prospettiva interpretativa, assume rilevanza l’accertata appartenenza del proposto ad associazione a delinquere ex art. 416 c.p., dedita a lucrosi traffici illeciti in epoca contigua all’acquisto dell’immobile;
che sussiste, dunque, il denunciato vizio di violazione di legge, onde deve pronunciarsi l’annullamento del decreto impugnato nei limiti sotto indicati con rinvio alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il decreto impugnato e limitatamente alla misura patrimoniale, rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33072 del 2011 Panificio sotto casa fa troppo rumore

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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 17 settembre 2008, depositata Il successivo 23 dicembre, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha dichiarato V.R. responsabile del reato di cui all’art. 659 cod. pen., nella ritenuta ipotesi attenuata di cui al comma secondo della stessa norma, “perché, esercitando attività di panificazione, turbava la tranquillità ed il riposo del vicini abusando in ora notturna di strumenti sonori (carrelli di trasporto ed elettroventilazione a servizio dei forni), superando il limite di emissioni sonore di cui ai DPCM_14_11_1997 e legge_447_1995; in Camisano Vicentino dall’inizio 2003 a fine luglio 2007′.
A sostegno della decisione Il Tribunale ha addotto sia l’accertato superamento, nell’attività del panificio gestito dal V., limitrofo all’abitazione del denunciante, B. S., dei valori limite di cui alla legge quadro n. 447 del 1995 in materia di inquinamento acustico ambientale e al D.P.C.M. 14 novembre 1997, come da misurazioni effettuate da un tecnico dell’A.R.P.A.V. di Vicenza nel corso di un sopralluogo eseguito nell’abitazione del B. il 22 e il 25 aprile del 2006; sia il provato disturbo del denunciante e dei suoi familiari conviventi, non essendo rilevante la circostanza che il B. fosse stato l’unico a dolersi del rumore sofferto, trattandosi di reato di mero pericolo e non di danno, per la cui integrazione è sufficiente la potenziale compromissione della tranquillità pubblica ancorché emergente dalla denuncia dl un singolo individuo.
2. Avverso la predetta sentenza il V., tramite il suo difensore, avvocato P. M. del foro di Vicenza, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo alcuni motivi.
2.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, l’inosservanza dl norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, poiché l’accertamento fonometrico sarebbe stato eseguito dal tecnico dell’A.R.P.A.V. in presenza del solo denunciante, senza che il Pubblico ministero avesse avvertito l’imputato, e, addirittura, dopo la scadenza dei termine per la conclusione delle indagini preliminari.
2.2. Il ricorrente denuncia, inoltre, la nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione e per violazione della legge penale.
Quanto al vizio motivazionale, l’affermazione di responsabilità sarebbe apodittica e, comunque, smentita dai precedenti accertamenti compiuti sia dal Comune sia dai Carabinieri, secondo i quali il rumore era trascurabile, come confermato dal fatto che nessuno dei compaesani, pur vicini al panificio, si era mai lamentato al riguardo, con l’eccezione del solo B.; Il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di considerare che l’illegittima misurazione del rumore, in violazione del principio del contraddittorio, aveva interessato soltanto la cucina dell’abitazione del B., che è il locale più vicino al panificio, e non anche le camere da letto del denunciante e dei suoi congiunti che non affacciano verso l’opificio, donde la non significatività dei valori accertati per affermare il denunciato disturbo, peraltro attribuito ad un’attività produttiva radicata da lungo tempo nella piccola comunità territoriale e per essa essenziale; il tecnico deIl’A.R.P.A.V. avrebbe, comunque, accertato un leggero superamento della soglia amministrativamente imposta e solo a finestra aperta della cucina dell’abitazione del B., il quale, evidentemente, non dorme in quella stanza e con le finestre costantemente aperte.
Quanto al pur denunciato vizio di violazione di legge, il ricorrente osserva che l’accertata inidoneità dell’attività di panificazione ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone esclude la sussistenza del contestato reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., secondo la costante giurisprudenza di legittimità.
Aggiunge che il Tribunale, dopo avere qualificato la fattispecie criminosa come rispondente a quella prevista dall’art. 659, comma 2, cod. pen., non ha precisato le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità in contrasto con le quali il V. avrebbe esercitato il suo mestiere rumoroso, donde l’illegittimità della pronunciata condanna per omessa individuazione della disposizione che sarebbe stata violata, pur necessaria ad integrare la norma penale in bianco ravvisata nella fattispecie.

Considerato in diritto

3. E’ fondato il motivo dl ricorso che denuncia la violazione della legge penale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma -disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l’accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto iuris et de iure ogni volta che l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 532 dei 28/09/1994, dep. 20/01/1995, Amato, Rv. 200022; Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998, dep. 16/04/1999, Marinelli), Rv. 213395).
Nell’ipotesi dl esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità, questa Corte ha, inoltre, precisato che la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., sia dall’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta ope Iegis ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall’art. 10 citato, qualora l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia (Sez. 1, n. 23866 del 09/06/2009, dep. 10/06/2009, Valvassore, Rv. 243807).
La contravvenzione di cui al secondo comma dell’art. 659 cit., dunque, a differenza di quella prevista dai primo comma, deve intendersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma dell’art. 10, comma 2, legge n. 447/1955. cit. (c.f.r. , in termini, anche Sez. 1, n. 44167 del 27/10/2009, dep. 18/11/2009, Fiumara, Rv. 245563).
Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale è incorso in un doppio errore giuridico, per avere ritenuto la ravvisata ipotesi di cui al capoverso dell’art. 659, comma secondo, cod. pen., alla stregua di una circostanza attenuante della violazione prevista dal comma primo della medesima norma, mentre essa costituisce, come si è detto, una fattispecie criminosa autonoma; e per avere stimato sufficiente ad integrare la medesima violazione, prevista dall’art. 659, comma secondo, cod. pen., il mero superamento del limite di emissioni sonore di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997 e alla legge 26/10/1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico).
Discende che il fatto ritenuto in sentenza come integrante la fattispecie di cui al comma secondo del citato art. 659 cod. pen., esauritosi -a termini di contestazione- nel superamento del limite di emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e alla legge n. 447 del 1995, costituisce una violazione amministrativa e non un reato.
Con riguardo, poi, alla pur ritenuta concorrente sussistenza della violazione di cui al comma primo dell’art. 659 cod. pen., la decisione impugnata fonda il ritenuto disturbo al riposo delle persone sul superamento dei limiti prescritti di emissioni sonore, che, come si è detto, nei termini contestati, è fattispecie depenalizzata, e sulle dichiarazioni del B. circa il disturbo notturno sofferto da lui e dai suoi congiunti conviventi (moglie e due figli) a causa delle lavorazioni attuate nel vicino panificio, senza alcun apprezzamento in concreto dell’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ciò che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce elemento essenziale del ritenuto reato previsto dall’art. 659, comma primo, cod. pen. (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007, dep. 07/01/2008, Guzzi, Rv. 238814).
In conclusione, alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Depositata in Cancelleria il 05.09.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 18-01-2011, n. 414 Vini denominazione d’origine

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Svolgimento del processo

La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni V.I. Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino DOCG "Brachetto D’Acqui" o "Acqui".

Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.

In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.

In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.

È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.

A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.

In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.

A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.

I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;

2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.

La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.

3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.

Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.

Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.

La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..

Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..

Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.

Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.

Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.

Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..

4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.

Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.

5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.

La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.

È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.

Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "Bianchello del Metauro", "Colli Pesaresi" e "Pergola": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V.

Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.

A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.

2.1 La prospettazione non può essere condivisa.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.

Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.

L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.

In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.

In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.

Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.

2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).

Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.

L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).

A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.

Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.

Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).

In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.

Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.

Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.

2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.

L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.

La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.

Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.

Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.

2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..

Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.

Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.

Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.

2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.

Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.

Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).

Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.

3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.

4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).

4.1 Le censure sono infondate.

4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.

Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.

Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.

In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.

Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.

Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.

Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.

4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.

Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.

Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.

4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.

Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.

L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.

5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).

In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6195 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.V., con ricorso per cassazione notificato il 7/8 luglio 2005, ha impugnato,sulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria, la "sentenza n. 2167/05 datata 14.12.04 notificata l’1.2.05", reiettiva della sua opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione prefettizia irrogante una sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 157 C.d.S., a seguito di un verbale della polizia municipale di quella città.

L’impugnazione, cui non ha resistito l’intimata prefettura, deve essere dichiarata improcedibile, ex art. 369 c.p.c. (ancor prima che inammissibile, stante la palese tardività in relazione alla data dell’assunta notifica), considerato che dalla copia conforme allegata al ricorso (che, peraltro, riguarda una sentenza pronunziata il 6.4.05 e depositata il 26.4.05), non risulta la relazione di notificazione, espressamente richiesta dal comma 2, n. 2 art. cit.;

sicchè questa Corte non è in grado, anche in considerazione dell’imprecisione dei dati forniti dal ricorrente, di accertare se il ricorso (ammesso che la copia prodotta si riferisca al provvedimento effettivamente oggetto dell’impugnazione) sia stato tempestivamente proposto, in relazione al termine di cui all’art. 326 in rel. art. 330 c.p.c. (al riguardo v., tra le tante e più recenti, Cass. nn. 2570/10, 11376/10, 9005/09).

Sulle spese non vi è luogo a provvedere, non avendo l’intimata Prefettura resistito.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.