Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 24-02-2011, n. 7200

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

al Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 08.06.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l’istanza di riabilitazione proposta da M. E. con riferimento alla sentenza di condanna 02.02.2004 del Tribunale della stessa sede per omicidio colposo, sul rilievo che il predetto condannato non aveva risarcito il danno e non risultava avere tenuto altri comportamenti significativi di effettiva buona condotta (quale un’offerta di beneficenza ad ente assistenziale).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: – aveva soddisfatto le spese di giustizia; – il risarcimento del danno non era stato statuito in sede di condanna; – aveva pagato spontaneamente le spese funerarie della vittima; – non poteva essere pretesa un’offerta caritatevole quale prova di buona condotta.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. In data 10.01.2011 la difesa depositava memoria di replica nella quale sostanzialmente ribadiva le proprie tesi.

5. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.

Ed invero è del tutto evidente che: a) avere soddisfatto le – comunque dovute – spese di giustizia nulla ha a che fare con il risarcimento dei danni e non costituisce in sè prova di buona condotta; b) avere sostenuto le sole spese funerarie della vittima non esaurisce l’obbligo risarcitorio, di cui tali spese costituiscono solo minima parte, nè in sè può integrare quella prova di effettiva e costante buona condotta richiesta dalla specifica normativa.

Quanto, dunque, all’elemento del compiuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, richiesto in termini preclusivi dall’art. 179 c.p., u.c., n. 2, deve altresì essere rilevata l’erroneità della deduzione del ricorrente che fa leva sull’insussistenza di una condanna risarcitoria, essendo invero pacifico principio giurisprudenziale – che va qui richiamato e ribadito – secondo cui, discendendo tale obbligo ex lege in relazione al commesso reato (nella fattispecie omicidio colposo) in forza del dettato dell’art. 185 c.p., non occorre – ai fini in parola – che tale obbligo sia contemplato in una sentenza di condanna (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 48148 in data 18.11.2008, Rv. 242809, Maggi; ecc.). Quanto infine al fatto che si tratti di vittima straniera, si rendeva necessario che il condannato, nel richiedere la riabilitazione, avesse dimostrato – al fine di soddisfare quanto previsto dal cit. art. 179 c.p., u.c., n. 2 – di avere fatto tutto il possibile per adempiere (come tentare, con ogni mezzo esigibile, di rintracciare i prossimi congiunti della vittima nel Paese d’origine) onde, appunto, dimostrare che si verta in caso di vera e propria impossibilità di adempiere. In tal senso va dunque inserito lo spunto motivazionale dell’impugnata ordinanza laddove rileva che, nulla essendo stato dimostrato in tal senso da parte dell’istante in ordine al suddetto primario obbligo, si doveva pretendere almeno un’iniziativa per equivalente che desse adeguato e congruo conto della buona volontà del condannato. L’impugnata ordinanza, pertanto, logica e coerente, è immune dai denunciati vizi.

In definitiva il ricorso, infondato, non può essere accolto. Alla completa reiezione dell’impugnazione segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente M.E. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10427 Accertamento

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate, con un unico motivo, impugnano, con ricorso per cassazione, la sentenza n. 43/11/05 della CTR della Lombardia in data 15.4.2005, con cui veniva rigettato l’appello della seconda avverso quella di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso in opposizione proposto da E.F., cui erano succeduti gli eredi M.M.R. ed A., contro la cartella di pagamento di maggiore Iva per l’anno 1992, liquidata a seguito della dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991. I contribuenti non si sono costituiti.
Motivi della decisione

Col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrevi deducono omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la commissione tributaria regionale non avrebbe considerato che la dante causa dei contribuenti non poteva ritenere definita la controversia "de qua" col condono, dal momento che gli importi indicati nella dichiarazione integrativa e già corrisposti non corrispondevano a quelli in effetti dovuti con tale beneficio, atteso che la somma minima prevista non era bastevole senza il contestuale calcolo degli altri importi indicati come necessari ai fini della condonabilità della vertenza.

La censura è inammissibile. La CTR osservava che, mentre la dante causa dei M.M. aveva provveduto a versare quanto indicato nella dichiarazione integrativa, e che il relativo importo corrispondeva al minimo previsto per l’accesso al condono, di contro l’agenzia non forniva la prova della pretesa azionata con quell’atto esecutivo; di conseguenza il gravame non meritava accoglimento. A parte – "incidenter tantum" – l’esattezza dell’ assunto, preliminarmente va rilevato che le aa.ff. non hanno indicato specificamente le ragioni, in virtù delle quali la somma versata dalla dante causa degli intimati fosse insufficiente, senza nemmeno avere indicato i coefficienti e parametri di calcolo previsti, come pure le norme di legge, che non sarebbero state osservate, con la conseguenza perciò che trattasi di ricorso carente della prescritta autosufficienza, la cui mancanza non può che determinare la inammissibilità del gravame.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2521

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 07-04-2011, n. 223 trasferimenti

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Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, artificiere antisabotaggio in servizio presso la Questura di Bari, con decreto 6 ottobre 2003 del Capo della Polizia è stato trasferito per incompatibilità ambientale presso la Questura di Teramo, dove in data 13 dicembre 2003 ha iniziato a restare la propria attività lavorativa.

Avendo l’interessato presentato in data 20 ottobre 2004 istanza di riesame di tale trasferimento, con richiesta di rientro nella sede di Bari, evidenziando, tra l’altro, che un nucleo artificieri non era operativo presso la questura di Teramo, ma solo presso la Questura di Pescara, il Capo della Polizia con decreto 16 marzo 2005 ha annullato il precedente decreto di trasferimento nella sola parte in cui era stata individuata la sede di Teramo quale sede di trasferimento, trasferendo con effetto immediato "per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale" il ricorrente dalla Questura di Bari alla Questura di Pescara.

L’interessato ha chiesto una nuova liquidazione delle indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 e 13, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, ed all’art. 8 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ma il Direttore della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con atto 19 aprile 2006, n. 333G/2.1.05.03, ha respinto tale richiesta, precisando che i benefici economici richiesti non erano dovuti in quanto il trasferimento prima a Teramo e poi a Pescara "doveva essere considerato unico trasferimento".

Con il ricorso in esame il dipendente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione di appartenenza al pagamento delle indennità predette.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 7 marzo 2011 ha confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

L’attuale ricorrente, artificiere antisabotaggio, con decreto 6 ottobre 2003 del Capo della Polizia è stato trasferito per incompatibilità ambientale dalla Questura di Bari alla Questura di Teramo; a distanza di oltre un anno dal disposto trasferimento il Capo della Polizia con decreto 16 marzo 2005 ha annullato il precedente decreto di trasferimento nella sola parte in cui era stata individuata la sede di Teramo quale sede di trasferimento, trasferendo il ricorrente con effetto immediato "per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale" dalla Questura di Bari alla Questura di Pescara e ciò in ragione della considerazione che un nucleo artificieri non era operativo presso la Questura di Teramo, ma solo presso la Questura di Pescara.

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – l’interessato si è rivolto a questo Tribunale al fine ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 e 13, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, e l’indennità aggiuntiva di trasferimento di cui all’art. 8 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, in ragione di tale secondo movimento. Tale richiesta era stata, invero, respinta dal Ministero dell’Interno con atto 19 aprile 2006, n. 333G/2.1.05.03, in quanto il trasferimento prima a Teramo e poi a Pescara "doveva essere considerato unico trasferimento".

Tale ragione ostativa alla corresponsione del beneficio richiesto non si sottrae, ad avviso del Collegio, alle censure dedotte con il gravame.

Va, invero, al riguardo meglio puntualizzato in punto di fatto quanto segue:

– che l’attuale ricorrente, in esecuzione del predetto decreto del 6 ottobre 2003, aveva prestato la propria attività lavorativa a decorrere dal 13 dicembre 2003 presso la Questura di Teramo;

– che in data 20 ottobre 2004 aveva presentato istanza di riesame di tale trasferimento, con richiesta di rientro nella sede di Bari, evidenziando, tra l’altro, che un nucleo artificieri non era operativo presso la Questura di Teramo;

– che con il decreto 16 marzo 2005 il ricorrente era stato nuovamente trasferito con effetto immediato "dalla Questura di Bari alla Questura di Pescara".

L’Amministrazione, agendo in sede di autotutela, ha in definitiva ritenuto illegittimo il disposto trasferimento presso al sede di Teramo ed ha modificato l’originario provvedimento di trasferimento individuando in Pescara la nuova sede di destinazione.

La natura giuridica di tale decreto, peraltro, è già stata valutata dalla sede di Bari del T.A.R. Puglia, alla quale l’attuale ricorrente si era rivolto per contestare la legittimità del suo trasferimento, e tale Tribunale, nel respingere con sentenza della I Sezione, 3 maggio 2007, n. 1206, il ricorso proposto, ha avuto modo testualmente di precisare che "al di là del nomen juris di annullamento usato dall’Amministrazione, il decreto del 6 ottobre 2003, dispositivo del trasferimento del ricorrente a Teramo, non è stato modificato in via di autotutela, per effetto del riconoscimento di un profilo di illegittimità inficiante ab origine l’impugnato provvedimento, ma soltanto in esito al riesame della situazione del ricorrente compiuto ex post, presumibilmente alla luce del fatto sopravvenuto, costituito dall’istituzione del nucleo artificieri presso la Questura di Pescara e, certamente al fine di contemperare le esigenze dell’Amministrazione con le esigenze del ricorrente". Tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, che con decisione della VI Sezione 6 aprile 2010, n. 1913 ha al riguardo testualmente chiarito "che l’Amministrazione ha poi provveduto, sia pure a distanza di tempo e su insistenza dell’interessato, a trasferire nuovamente il ricorrente da Teramo a Pescara, ove si trova un reparto di artificieri cui è stato aggregato".

Il Collegio ritiene di aderire a tale qualificazione del decreto 16 marzo 2005 effettuata con le predette sentenze, oggi passate in giudicato, per cui deve ritenersi che, "al di là del nomen juris di annullamento usato dall’Amministrazione", con tale decreto sia stato disposto un nuovo trasferimento del ricorrente da Teramo a Pescara.

Una volta giunti a tale conclusione sembra evidente che, trattandosi di un nuovo trasferimento d’autorità, ossia di un trasferimento d’ufficio, doveva essere corrisposta una nuova indennità di trasferimento, in quanto tale secondo trasferimento è stato disposto esclusivamente per esigenze organizzative dell’Amministrazione, senza alcun concorso della volontà del dipendente (Cons. St., sez. IV, 7 febbraio 2011, n. 814, e T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 161, e 13 luglio 2010, n. 24998).

Invero, il discrimine tra il trasferimento d’ufficio ed il trasferimento a domanda rilevante ai fini della percezione delle indennità correlate al trasferimento d’autorità – come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo e per tutti, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 2 marzo 2010, n. 3267, e Cons. St., sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8513) – non va ricercato nella presenza o meno di una manifestazione di volontà dell’interessato o nell’esistenza o meno di un interesse pubblico al trasferimento, ma deve piuttosto cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra l’interesse pubblico e l’interesse personale del dipendente, per cui nel caso di trasferimento d’autorità lo spostamento del dipendente è reputato indispensabile ed ineludibile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel caso di trasferimento a domanda la nuova collocazione del dipendente, funzionale al soddisfacimento diretto del suo personale interesse, è solo riconosciuta compatibile con le esigenze dell’Amministrazione. Di conseguenza, il trasferimento d’ufficio è connotato dalla prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del dipendente, per cui il gradimento di quest’ultimo si configura quale mero assenso alle determinazioni dell’Amministrazione.

Peraltro, va al riguardo anche evidenziato che nella specie il dipendente non aveva mai neanche espresso il suo "gradimento" al trasferimento nella sede di Pescara, in quanto con la istanza di riesame del 20 ottobre 2004 aveva chiesto il suo rientro presso la sede di Bari ed, al solo fine di evidenziare l’illegittimità del suo trasferimento presso la sede di Teramo, si era limitato a precisare che il nucleo di artificieri non era presente a Teramo, ma presso la Questura di Pescara.

Deve, pertanto, concludersi che l’Amministrazione, avendo disposto un nuovo trasferimento del dipendente da Teramo a Pescara, avrebbe dovuto corrispondere un’ulteriore indennità di trasferimento.

Ad uguale conclusione dovrebbe in ogni caso pervenirsi anche nell’ipotesi in cui voglia ritenersi come "unico" il trasferimento in parola, specie ove si consideri la ratio dell’indennità in questione non è rinvenibile nella copertura di un disagio di tipo psicologico derivante dalla soggezione ad un movimento non gradito, quanto nell’obiettivo di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento, venendo incontro agli oneri economici in ogni modo da affrontare da parte del trasferito (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 24 novembre 2009, n. 5115).

Per cui, non potendo negarsi la circostanza che in ragione del nuovo movimento il dipendente aveva subito degli oneri economici aggiuntivi, sembra evidente che lo stesso avrebbe dovuto essere indennizzato di tali ulteriori spese sostenute.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere condannata l’Amministrazione intimata al pagamento delle richieste indennità di trasferimento ed indennità aggiuntiva di trasferimento, con gli interessi legali e con esclusione della rivalutazione monetaria, in quanto – come è stato già precisato (Cons. St. sez. IV, 6 novembre 2009, n. 6935) – l’indennità di trasferimento, in ragione della sua natura non retributiva, ma di mero ristoro dei disagi derivanti da una nuova sistemazione del pubblico dipendente, non può essere maggiorata, in caso di ritardato pagamento, con la rivalutazione monetaria operante ex art. 429 cod. proc. civ. per i soli crediti retributivi.

Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso specificato in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 2.000 (duemila), oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.