Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 29-04-2011, n. 16609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 11/05/2009, la Corte di Appello di Napoli, pur riducendo la pena, confermava la sentenza pronunciata in data 29/02/2008 nella parte in cui il Tribunale di Santa Maria C.V. – sezione distaccata di Aversa – aveva ritenuto C.G. responsabile del delitto di tentata truffa ai danni della compagnia Assicuratrice Aurora.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 495 c.p.p., comma 2 per avere la Corte territoriale ritenuto, con motivazione carente e comunque illogica, corretta la decisione del primo giudice che non aveva ammesso, perchè sovrabbondanti, quattro testimoni decisivi ai fini della tesi difensiva;

2. omessa motivazione in ordine alle doglianze prospettate con i motivi di appello;

3. Illogicità della motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di declaratoria di prescrizione.
Motivi della decisione

3. In via preliminare, in quanto assorbente, va deciso il motivo sub 3 con il quale il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione di legge in ordine alla prescrizione.

La doglianza è fondata per le ragioni di seguito indicate.

Il ricorrente, è stato condannato per un tentativo di truffa ai danni della compagnia Assicuratrice Aurora per avere prodotto, nell’atto di citazione dell’ottobre 2000, documentazione sanitaria (certificati 21/02/2000 e 22/03/2000) dell’Ospedale (OMISSIS) risultata falsa.

La Corte territoriale, avanti alla quale la stessa questione era stata dedotta, ha respinto la richiesta di declaratoria di prescrizione sostenendo che "è risultato che a seguito di intervenuta, ancorchè parziale, transazione tra le parti, l’imputato ha ricevuto nell’anno 2005 un assegno dell’importo di Euro 5100,00 a titolo di rimborso dei danni materiali. Ne consegue che il reato in questione, sia pure nella forma tentata, non si è prescritto in quanto secondo un costante orientamento del Supremo Collegio – cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 313 del 23.12.98 – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo suo atto, qualificabile come tentativo".

Identica motivazione si riscontra nella sentenza di primo grado dove il giudice ha scritto: ®sebbene l’imputato non sia riuscito a conseguire la somma richiesta a titolo di ristoro dei danni, per effetto della transazione stragiudiziale ha ottenuto una somma a titolo di ristoro parziale, con conseguente consumazione di un evento eziologicamente ricollegato alla sua condotta artificiosa che, inevitabilmente spostato il dies di consumazione del reato. Ne consegue che, essendosi realizzato un evento di profitto ingiusto seppure parziale con altrui parziale danno, deve ritenersi infondato il rilievo di prescrizione del delitto tentato avanzato dal difensore dell’imputato, visto che lo stesso deve ritenersi perfezionato, nella forma tentata "ad evento parziale", proprio al momento in cui risulta essere avvenuta la dazione del profitto, e cioè non prima del 12 aprile 2005".

Sennonchè il suddetto ragionamento va disatteso. Sul punto, va premesso che il delitto tentato, nella costruzione organica del codice penale, costituisce reato a sè, giuridicamente diverso dal relativo reato compiutamente realizzato, anche se conserva, ovviamente, la configurazione tipica dell’ipotesi criminosa alla quale inerisce.

Pertanto, nella teoria generale e nel concreto, quello che si deve considerare è l’attività fino ad allora compiuta, sicchè, gli eventi successivi possono assumere vario rilievo, ma non ai fini della delimitazione fattuale e temporale del reato tentato.

Conseguenza di questa visione è la specifica statuizione normativa, secondo cui "il termine della prescrizione decorre … per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole" (art. 158 c.p., comma 1).

Ai fini prescrizionali, quindi, ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo suo atto, qualificabile come tentativo.

Ora, poichè nel caso di specie l’ultimo atto accertato a carico del ricorrente avvenne nell'(OMISSIS) (data in cui produsse, secondo l’accusa, i falsi certificati medici), il reato deve ritenersi ampiamente prescritto.

Il comportamento successivo (nella specie la transazione parziale a seguito della quale l’imputato percepì la somma di Euro 5.100,00) va, quindi, considerato irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione essendo qualificabile pur sempre come una conseguenza dell’originario comportamento delittuoso (produzione dei falsi certificati medici) e non come un ulteriore tentativo idoneo a spostare in avanti il dies a quo ai fini prescrizionali.

E’ evidente, quindi, l’equivoco in cui sono incorsi entrambi i giudici di merito che hanno confuso e sovrapposto l’effetto (transazione parziale) con la causa (produzione della falsa certificazione medica), non avvedendosi che la transazione non era un nuovo ed autonomo tentativo ma una semplice conseguenza (parziale) dell’originario comportamento delittuoso (produzione falsi certificati medici). Nell’accogliere il gravame, va, pertanto, ribadito il principio di diritto (male interpretato ed applicato dalla Corte territoriale) enunciato da questa Corte con la sentenza n 313/1998 riv 212201 secondo il quale "ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l’ultimo suo atto, qualificabile come tentativo".
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-05-2011, n. 2958 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R Appello incidentale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Campania, con tre rubriche di gravame, appella la sentenza del Tar CampaniaNapoli chiedendone la riforma, anche della parte relativa alla condanna risarcitoria, con la quale è stato annullato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale recante l’espropriazione dei terreni di proprietà degli appellati in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta.

Si è costituito solo formalmente in giudizio il controinteressato Consorzio ASI di Caserta.

I privati controinteressati — con memoria notificata il 6 febbraio 2009 recante ricorso incidentale in calce — nel merito del contendere hanno confutato le argomentazioni dell’appellante concludendo per il rigetto ed, in via autonoma, hanno richiesto la riforma della statuizione della sentenza relativa al risarcimento dei danni.

Chiamata all’udienza di discussione la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

– 1.Par. L’appello principale va respinto.

– 1.1. Per l’appellante la sentenza del Tar sarebbe viziata nelle motivazioni e nei presupposti concernenti il mancato accoglimento dell’eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dalla Regione, in relazione alla omessa tempestiva impugnazione del piano ASI, il quale, implicando la dichiarazioni di pubblica utilità, avrebbe quindi configurato un fatto autonomamente lesivo. Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che il provvedimento impugnato in via principale era costituito dal decreto di esproprio, e non già dal Piano stesso, impugnato solo in via tuzioristica nella denegata ipotesi che questo fosse ancora stato ritenuto vigente.

La tardiva impugnazione dell’atto terminale della procedura espropriativa non avrebbe potuto sanare la mancata impugnazione degli atti presupposti.

L’assunto va disatteso.

La mancata tempestiva adozione del decreto di espropriazione – entro il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale di quest’ultima — comporta infatti l’inefficacia "ex tunc" dell’atto ablatorio; il quale in conseguenza -costituendo un atto "inutiliter dato", è "ab origine" insuscettibile di incidere validamente sulla titolarità del diritto di proprietà, e quindi non poteva costituire alcuna preclusione per i ricorrenti.

Nel caso in esame i decreti di occupazione d’urgenza, emessi dal Presidente della Giunta regionale della Campania in esercizio del potere sostitutivo nei confronti del Comune, sono stati annullati dal Tar Campania con la precedente sentenza n. 6888/2002 della V Sezione, sul cui appello il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali che avevano prorogato la validità del piano regolatore dell’ASI di Caserta, approvato con D.P.C.M. 16 gennaio 1968 ed ampliato il 28 luglio 1970.

La sentenza della Corte Costituzionale n.314/2007 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 10, comma 9 della legge regione Campania n. 16 del 1998 e l’art. 77 comma 2 della legge regionale Campania n.10 del 2001, nella parte in cui viene stabilita la proroga dei Piani dei nuclei delle aree industriali già scaduti, precisando che gli stessi:

) una volta scaduti non possono essere prorogati;

) possono essere suscettibili di proroga, se con termini di validità in corso, ma solo con la previsione di un indennizzo.

Non può invocarsi la tardività dell’impugnazione di un decreto di espropriazione basato su una dichiarazione di pubblica utilità, a sua volta fondata rispettivamente: su di un Piano ASI, i cui vincoli decennali (ex artt. 25 L. n.1/1978 e 52 D.P.R. n.218/1978) erano da tempo ormai scaduti; su un decreto di occupazione che era stato annullato dal giudice amministrativo.

In tale quadro, solo il decreto di espropriazione, tempestivamente impugnato in questa sede, ha cagionato un "vulnus" alle posizioni giuridiche dei ricorrenti.

Non vi era dunque alcuna necessità di impugnare un Piano le cui le prescrizioni erano già da tempo scadute.

A togliere ogni dubbio al riguardo, sta poi il fatto che comunque, nel caso in esame, non è mai stato notificato ai proprietari alcun atto dichiarativo del sopravvenire di disposizioni regionali di "richiamo in vita" del Piano in questione, specificamente concernente i terreni di loro proprietà.

La mancata impugnazione dei decreti di occupazione d’urgenza scaduti, non rende di per sé inammissibile l’ impugnazione del provvedimento di espropriazione.

Esattamente il Primo Giudice ha dunque concluso per la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso.

– 1.2. Per ragioni di economia espositiva possono essere esaminati congiuntamente il secondo ed il terzo capo di doglianza che attengono ad un profilo sostanzialmente unico.

– 1.2.1. Con il secondo motivo la Regione assume: che erroneamente il Tar avrebbe ritenuto la cessazione del piano ASI al 28 luglio 1980; che, al contrario, le leggi regionali n. 1/2007 e n. 10/2007 avrebbero avuto un effetto sanante e ad avrebbero conferito una nuova efficacia ai piani ASI, in quanto tali norme sono successive alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 314/2007.

La decisione sarebbe viziata:

– sotto il profilo della contraddittorietà, in quanto il Tar avrebbe ritenuto che le predette leggi non avevano natura interpretativa o retroattiva, e che quindi non si sarebbe riscontrata alcuna violazione dell’articolo 136 della Costituzione. Né si sarebbe tenuto conto del fatto che la legge regionale n. 1/2007 era comunque antecedente al decreto impugnato in primo grado n. 90 del 13 marzo 2007, oggetto del primo giudizio;

– sotto il profilo dell’ultrapetizione, perché indebitamente il Tar avrebbe enunciato l’invalidità di un atto di pianificazione, non impugnato.

– 1.2.2. Con la terza rubrica, la Regione Campania lamenta il vizio argomentativo e l’errata prospettazione logicogiuridica, l’apoditticità e l’erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che la ricordata pronuncia di incostituzionalità della normativa avrebbe implicato il difetto di potestà della p.a. e l’avvenuta scadenza del piano ASI. L’incostituzionalità comunque non poteva toccare gli effetti irreversibilmente verificatisi anteriormente (cfr. Cassazione 18 dicembre 1984 n.6626).

Per l’appellante, il provvedimento ablatorio adottato durante la pendenza del giudizio non varrebbe ex se a fondare la retroattività della sentenza della Corte Costituzionale nei confronti dell’atto oggetto dell’odierna impugnazione.

– 1.2.3 Tutti gli assunti sono infondati.

Deve in primo luogo escludersi, come vorrebbe l’appellante Regione, che, nel caso in esame, le leggi regionali n. 1 e n. 10 del 2007 potessero costituire una proroga dell’efficacia dei piani ASI "vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/2004".

Considerato, infatti, che il piano A.S.I. della provincia di Caserta era ineluttabilmente scaduto alla data del 28 luglio 1980 (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2001, n. 3349, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4723, Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4724) deve dunque concludersi che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, il 22 dicembre 2004, il piano ATI della provincia di Caserta era scaduto e divenuto inefficace e di conseguenza era del tutto estraneo all’ambito applicativo della L.R. n. 16/2004.

In ogni caso poi, il sopravvenire dell’incostituzionalità degli articoli 10, comma nove della legge regione Campania n. 16 del 1998 e dell’art. 77 comma 2 della legge regionale Campania n.10 del 2001 faceva venir del tutto meno le illegittime "proroghe" di termini scaduti da oltre quattro lustri.

Essendo stati gravati di impugnazione gli atti della relativa procedura, il rapporto per cui è causa non poteva assolutamente dirsi "esaurito" al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Cost. 20 luglio 2002 n.314, la quale quindi esplica pienamente la sua efficacia conformativa anche nel presente giudizio.

Contrariamente, infatti, a quanto mostra di ritenere l’appellante Regione con la terza rubrica, esattamente il TAR ha ritenuto il rapporto "non esaurito", in relazione alla duplice considerazione che, alla data di pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, erano già pendenti i ricorsi in primo grado e che gli effetti demolitori del giudicato costituzionale avevano efficacia su tutte le fattispecie non ancora definitive. Proprio perché, ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione, la pronuncia di incostituzionalità ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione, tale pronuncia non poteva comunque non toccare tutte le fattispecie, come quella in esame, ancora sub iudice a quella data.

In altri termini, non essendosi verificati gli effetti giuridicamente intangibili, anteriormente alla pubblicazione della sentenza la Corte Costituzionale, non si era verificata l’acquisizione della proprietà alla mano pubblica, essendo peraltro giuridicamente irrilevanti le radicali trasformazioni intervenute sui fondi in conseguenza dell’esecuzione degli interventi previsti dal progetto di insediamento, dato il venir meno, secondo la complessiva giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, dell’istituto della accessione acquisitiva.

Non si riscontra dunque alcuna violazione dell’articolo 136 della Costituzione nel caso in esame e, per conseguenza, né contraddittorietà, né alcun vizio di ultrapetizione, essendo evidente l’illegittimità del provvedimento di espropriazione fondato su presupposti invalidi.

Per le considerazioni esposte, in definitiva, entrambi i motivi vanno respinti.

– 1.3. In conclusione l’appello è complessivamente infondato e va respinto.

– 2.Par.. Con atto di appello incidentale autonomo gli appellati, a loro volta, richiedono l’annullamento della sentenza:

– 2.1. nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del ricorso nei confronti dei ricorrenti in primo grado che avevano firmato un atto di cessione bonaria a favore del consorzio con l’impresa IMPRE.CO., in quanto gli stessi non avrebbero mai dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Inoltre il predetto accordo sarebbe privo di rilevanza perché l’impresa firmataria non era né l’autorità espropriante, né un concessionario di opera pubblica; ed infine perché la predetta società sarebbe stata inadempiente, determinando un’indennità di esproprio di Euro 4,5 al metro quadro in luogo dei 20,0 Euro al netto delle imposte, prevista dall’accordo.

– 2.2. Erroneamente la sentenza ha statuito che il danno derivante dall’occupazione illegittima vada risarcito in via equitativa in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al valore venale del bene, perché non si terrebbe conto che, con il venir meno delle dichiarazioni di pubblica utilità, la conduzione del fondo da parte dell’amministrazione costituirebbe un’attività di fatto autonoma e indipendente per cui il bando avrebbe dovuto essere liquidato in base al criterio generale di cui all’art. 2043 c.c., ricomprendendo quindi tutte le opere esistenti sul terreno demolite a seguito dell’occupazione (recinzioni, pozzi, manufatto al servizio dei fondi, impianti fruttiferi in atto e distrutti) e il mancato reddito derivante dall’abusiva occupazione; inoltre, si sarebbe dovuto applicare per le culture l’articolo 37 del Testo Unico n. 327/2001 che prevede l’ulteriore indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di cultura effettivamente praticato.

– 2.3 L’appello incidentale è irricevibile.

Il caso in esame infatti non concerne un caso di appello incidentale c.d. proprio o subordinato, che è rimedio volto ad eliminare la soccombenza dell’appellato nei confronti dell’appellante che, per questo, si pone quale strumento geneticamente subordinato rispetto alla proposizione del gravame principale, allo scopo principale di paralizzare l’azione ex adverso proposta, per il caso della sua ritenuta fondatezza in sede di gravame (c.d. impugnazione condizionata).

Il mezzo qui in esame deve invece essere ricondotto alla categoria dell’appello incidentale "c.d. improprio" o autonomo, che si caratterizza per essere sostanzialmente estraneo ai profili della sentenza gravato con l’appello principale. Esso si connota infatti per una marcata autonomia tanto nei presupposti relativi all’interesse alla proposizione dell’appello; quanto sotto i profili funzionali. In tal modo si configura quale conseguenza dell’introduzione nell’ambito del rito amministrativo della previsione di cui all’art. 333 c.p.c., nella logica del simultaneus processus (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 08 marzo 2011, n. 1423; Consiglio Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1785).

In tali casi l’appello incidentale autonomo,che è proposto contro capi di sentenza non gravati in via principale — in quanto è retto da un interesse autonomo e non condizionato all’accoglimento dell’appello principale — va equiparato ad un appello principale, per cui deve essere proposto entro i termini di proposizione dell’appello principale, vale a dire sessanta giorni dalla notifica della sentenza del TAR in virtù del principio dell’effetto bilaterale della notificazione della sentenza di primo grado (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 642; Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2080; Consiglio Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1043).

Nel caso in esame, considerando che la sentenza di primo grado è stata notificata il 4 dicembre 2008, il termine decadenziale per l’appello autonomo scadeva il 2.2.2009.

Al riguardo deve osservarsi come la memoria contenente l’appello incidentale in questione è stata tardivamente notificata il 6.2.2009.

L’appello incidentale deve dunque essere dichiarato inammissibile.

– 3. In definitiva l’appello principale deve essere respinto perché infondato in tutti i suoi profili.

Il ricorso incidentale autonomo deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente introdotto.

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto;

2. dichiara inammissibile il ricorso incidentale autonomo;

3. spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19986 Notificazione

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 19 gennaio 2001 B.R. esponeva che il 14 aprile 1981 D.M.P. aveva concesso in locazione alla s.a.s. Radio Vega un appezzamento di terreno in località (OMISSIS) per l’installazione di una cabina, contenente apparecchiature per la diffusione di programmi radiofonici e per l’apposizione di un palo di sostegno della relativa antenna, per la durata di anni dieci; che il contratto era stato rinnovato per un ulteriore decennio; che, avendo acquistato nelle more l’appezzamento di terreno in questione, con raccomandata ricevuta dalla conduttrice il 13 aprile 2000, aveva inviato disdetta del contratto per la scadenza del 14 aprile 2001. Ciò premesso, intimava licenza per finita locazione e conveniva in giudizio Radio Vega per la relativa convalida. A seguito di opposizione della conduttrice, il giudice adito emetteva ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento di rito. In esito al giudizio, il Tribunale di Asti condannava Radio Vega al rilascio del terreno. Avverso tale decisione la conduttrice proponeva appello principale mentre il B. proponeva appello incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 28 febbraio 2005 rigettava entrambi i gravami compensando le spese. Avverso la detta sentenza Radio Vega ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, con due distinti profili. Resiste con controricorso il B..
Motivi della decisione

In via preliminare, si deve soffermare l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, il quale ha rilevato che nel caso di specie, mentre la sentenza impugnata è stata notificata a Radio Vega S.a.s. il 10 maggio 2005, il ricorso per cassazione, proposto dalla ricorrente, è stato notificato al B. presso lo studio del suo procuratore costituito e domiciliatario, avv. Fiorentino Marco, soltanto il 14 luglio 2005, come risulta dall’esame del timbro apposto sull’atto, debitamente firmato dall’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Torino, recante altresì l’indicazione della data e del numero del registro cronologico che l’ufficiale deve tenere.

Ciò posto, considerato che, a norma dell’art. 325 cpv, ove sia intervenuta la notificazione della sentenza, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 60 giorni e decorre appunto dalla detta notificazione, avvenuta validamente, ne derivano – questa è la conclusione del controricorrente – la tardività della notifica dell’impugnazione e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso de quo.

L’eccezione, pur fondata su rilievi corretti in punto di fatto, non merita però di essere condivisa. All’uopo, vale la pena di prendere le mosse dalla circostanza che, circa sette giorni prima dell’avvenuta notifica, esattamente il 7 luglio 2005, durante il decorso del termine di sessanta giorni, la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito del B. non era andata a buon fine in quanto l’ufficiale giudiziario non aveva reperito l’avv. Marco Fiorentino, nel luogo indicato dall’istante, a causa del trasferimento del suo recapito in altra parte della città.

Nella relata di notifica, l’ufficiale giudiziario precisava di non aver potuto notificare il ricorso perchè il procuratore, secondo informazioni assunte in loco, si era trasferito da tempo in (OMISSIS).

Ciò posto, appare opportuno evidenziare i seguenti profili di fatto:

1) come emerge dalla lettura della sentenza notificata, nell’atto di notificazione della sentenza, eseguita meno di due mesi prima, il B. non aveva dichiarato alcun mutamento del domicilio, eletto per il giudizio, da Corso (OMISSIS).

2) nel medesimo momento in cui la notificazione del ricorso per cassazione non andò a buon fine, l’ufficiale notificante fu messo in condizione di conoscere che il procuratore costituito del B. aveva trasferito il suo studio legale in piazza (OMISSIS) ove sette giorni dopo, esattamente il 14 luglio del 2005, riuscì effettivamente ad eseguire la notifica previa consegna a mani della segretaria del domiciliatario.

Ciò premesso, mette conto di sottolineare che la Suprema Corte, nei suoi arresti più recenti, ha modificato il precedente orientamento, secondo cui la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore non aveva alcun rilievo giuridico, statuendo invece che, in caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini. Invero, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 6547 del 2008).

Successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la notificazione di atti processuali, da compiersi entro un determinato termine perentorio, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Sez. Un. n. 17352/09, Cass. n. 9046/10).

Dall’esame degli arresti giudiziari, sopra riportati nella loro essenzialità, appare pertanto evidente che la più recente giurisprudenza di questa Corte si è tendenzialmente orientata in direzione di un maggiore e più consapevole riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione. Conforme a tale orientamento appare pertanto il principio di diritto applicabile alla vicenda processuale che ci occupa, secondo cui, in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, ed in particolare a ragione dell’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario non conoscibile da parte del notificante, e l’ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, non potendo ridondare su di lui la mancata immediata rinotifica dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, non dipendente dalla sua volontà, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

Nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al difensore del B.G. è avvenuta ad appena sette giorni dalla prima tentata notifica ed a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine, sicchè deve escludersi la decadenza dell’impugnante e la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del controricorrente.

Esaurita tale questione preliminare, deve ora rilevarsi che la doglianza, svolta dalla ricorrente, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla violazione della L. n. 223 del 1990, artt. 1, 4 e 32; il secondo, fondato sull’asserita omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ed invero, la sentenza impugnata- così scrive la ricorrente – avrebbe trascurato che, quando un terreno su cui sussiste un impianto di radio diffusione viene rilasciato al suo proprietario libero da persone e cose, l’impianto subisce una radicale modificazione della funzionalità tecnico-operativa per effetto della sua distruzione e per abbandono della posizione su cui quell’impianto, ad essa riferito e tarato, si trovava, cosa che contrasta con la Legge "Marrani", la quale vieta che gli impianti di radio diffusione abbiano a subire modificazioni della loro funzionalità tecnico-operativa.

Entrambi i profili di doglianza sono infondati. A riguardo, mette conto di osservare che le ragioni della decisione impugnata si fondano sulla considerazione che, se dall’ordine di rilascio del fondo deriva la rimozione degli impianti ivi installati, non si è di fronte ad una disattivazione imposta da un provvedimento che abbia imposto una modificazione tecnico-funzionale nel senso inteso dalla L. n. 223 del 1990 ma solo di fronte al riconoscimento del diritto del locatore di riottenere la disponibilità del bene che aveva concesso in locazione. Ciò risulta di ovvia evidenza ove si tenga presente – così scrivono i giudici di seconde cure – che un’eventuale ricollocazione degli impianti con le medesime caratteristiche tecnico-operative non è certamente vietata dalla legge. Del resto – e la considerazione merita di essere sottolineata – non può trascurarsi che l’opinione contraria determinerebbe la spoliazione ex lege del diritto di proprietà degli immobili e l’obbligo, per le emittenti, di continuare indefinitamente la propria attività nel medesimo posto.

Ciò premesso, risulta pertanto evidente l’infondatezza del profilo di doglianza, afferente il preso vizio motivazionale, poichè il giudice di merito, come emerge chiaramente dalle considerazioni riportate, ha argomentato in maniera adeguata sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Nè d’altra parte il motivo del ricorso in esame è riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione .nè è riuscito ad indicare il necessario rapporto di causalità fra le circostanze che sarebbero state trascurate e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quelle circostanze, se fossero state considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione della vertenza. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità, (così Cass. n. 8808/08 in motivazione) Quanto alla pretesa violazione della L. n. 223 del 1990, artt. 1, 4 e 32 torna opportuno chiarire che, come ha già avuto modo di avvertire questa Corte, la ratio della normativa indicata, è quella di assicurare un regime di concorrenza ordinato nel tempo intermedio tra l’entrata in vigore della legge e la sua completa attuazione con un sistema di concessioni rilasciate ai privati esercenti di imprese di radio diffusione (cfr Cass. n. 5736/04). Pertanto, il divieto di modificazione degli impianti vale soltanto per il periodo transitorio stabilito dalla normativa, mirante ad impedire che, per il periodo precedente l’adozione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze, l’assetto dei concessionari o comunque dei privati esercenti impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva subiscano mutamenti che potrebbero riverberarsi in danno di altri soggetti. Come scrive la Corte territoriale, si è in presenza di una prescrizione diretta a tener ferma, per il periodo e per i soggetti indicati, la struttura intrinseca e la potenzialità del singolo impianto consentito, senza avere nulla a che vedere con il regime privatistico che collega l’esercente la stazione emittente con chi concede l’uso del terreno su cui installare gli impianti di radio diffusione, in quanto la normativa in materia radiotelevisiva non prende in considerazione lo specifico rapporto tra locatore e conduttore del terreno, che rimane regolato dal codice civile e dalle norme speciali sulle locazioni.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dai profili di doglianza dedotti, consegue il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23651 Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 3.11.2010 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari dell’8.11.2007, con la quale F.D., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, era stato condannato alta pena (condonata) di mesi 3 di reclusione ed Euro 250,00 di multa per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, come modif. dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1, perchè, nella qualità di titolare della ditta F. D., ometteva di versare, nei termini di legge, le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, per il periodo dall’1.11.2003 al 318.2004 (esclusi i mesi di febbraio ed aprile 2004).

Dopo aver premesso che,con l’unico motivo di impugnazione l’appellante non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine al reato ascritto, avendo lamentato solo di non aver ricevuto l’avviso di accertamento e la diffida all’adempimento (spediti ad un indirizzo diverso dalla sua residenza) e che comunque al momento della celebrazione del giudizio di primo grado aveva già provveduto a sanare la posizione contributiva, riteneva la Corte territoriale che le doglianze difensive fossero infondate. La notifica era infatti avvenuta regolarmente all’indirizzo indicato dallo stesso F. nel verbale ispettivo e i pagamenti erano stati effettuati, a partire dal novembre 2005, e quindi oltre il termine di tre mesi decorrenti dalla data della notifica (avvenuta il 14 novembre 2004).

2) Propone ricorso per cassazione il F., a mezzo del difensore, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, conv. in L. n. 638 del 1983.

Erroneamente la Corte territoriale non ha applicato la causa di non punibilità prevista dalla norma sopraindicata. Come emerge dalla stessa sentenza della Corte di Appello, il ricorrente al momento del giudizio di primo grado aveva provveduto alla completa regolarizzazione. Peraltro, la decorrenza dei tre mesi dalla notifica dell’avviso di accertamento, presuppone una regolare ed effettiva conoscenza. Nel caso di specie il F. non è mai venuto a conoscenza della contestazione (restituita al mittente per compiuta giacenza) inoltrata per la notifica, tra l’altro, a via (OMISSIS) piuttosto che alla via (OMISSIS) (luogo quest’ultimo di residenza come da certificato prodotto).

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) La Corte territoriale ha, correttamente, motivato in ordine alla eccezione sollevata con i motivi di appello, rilevando che la notifica del verbale di accertamento e contestazione fu effettuata,regolarmente, nel luogo (via (OMISSIS)) indicato espressamente, come sua residenza, dal medesimo F. D. in sede di verbale di ispezione del 17.9.2004. Nè risultava che, successivamente, il F. avesse comunicato la variazione di tale domicilio.

In ogni caso, i pagamenti volti a sanare la posizione contributiva erano avvenuti tardivamente anche rispetto alla "contestazione in sede giudiziaria".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto – rendendo operante la causa di non punibilità prevista dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 – decorre, dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio" (o eventualmente dalla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.) cfr. Cass. pen. sez. 3? n.41277 del 28.9.2004; conf. Cass. sez. 3^ n.27258 del 16.5.2007; sez. 3^ n.38501 del 25.9.2007; sez. 3^ n. 4723 del 12.12.2007. Con la notifica del decreto di citazione o dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., invero, "l’interessato ha avuto sicura conoscenza dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è posto in grado di sanare le contestate violazioni" (Cass. sez. 3^ n.38501/2007 cit.). Nel caso di specie, il F. ebbe, in ogni caso, conoscenza dell’accertamento svolto fin dal momento della notifica del decreto penale in data 29.3.2006 (fol. 6).

I pagamenti integrali, secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado, risultano, invece, effettuati fino al marzo 2007 e quindi ben oltre il termine di tre mesi, decorrenti, comunque, dalla suddetta notifica.

3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congrue determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.