Corte Costituzionale sentenza n. 250 SENTENZA 21 – 25 ottobre 2013

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SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 13 e 14
della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 bilancio pluriennale
2013-2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 18-20 marzo 2013, depositato in cancelleria il
21 marzo 2013 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2013.
Udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato
il 18-20 marzo 2013 e depositato il 21 marzo 2013, iscritto al reg.
ric. n. 50 del 2013, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge Regione Abruzzo 10
gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015), in riferimento
agli articoli 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione.
2.- Rileva il ricorrente che, con gli artt. 13 e 14 della legge
regionale n. 3 del 2013, la Regione Abruzzo ha disposto l’utilizzo di
quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura
dell’esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non
vincolate. Osserva altresi’ che tra le spese la cui copertura e’
disposta dall’art. 11 della citata legge tramite l’utilizzo
dell’avanzo presunto vi sono quelle relative alla riassegnazione dei
residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente,
iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e
321920 (U.P.B. 15.01.002). Il Presidente del Consiglio dei ministri
assume che tale utilizzo, in quanto effettuato malgrado non sia stata
ancora certificata l’effettiva disponibilita’ dell’avanzo di
amministrazione presunto con l’approvazione del rendiconto per
l’esercizio finanziario 2012, violi il principio di equilibrio del
bilancio, di cui all’art. 81, quarto comma, Cost. ed i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica
fissati ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In altri termini,
la copertura finanziaria di spese non vincolate attraverso l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, che e’
ancora in pendenza di accertamento per mancata approvazione del
rendiconto 2012, realizzerebbe un pareggio di bilancio in sede
preventiva non conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost.
A tale riguardo il ricorrente afferma che, in base alla costante
giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n.
70 del 2012, n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 100
del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991), l’obbligo di copertura
avrebbe dovuto essere osservato dalla Regione Abruzzo attraverso la
previa verifica della disponibilita’ effettiva delle risorse
impiegate per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate e
uscite. Inoltre il Presidente del Consiglio ricorda che la medesima
Corte, in relazione al parametro di cui all’art. 81, quarto comma,
Cost., ha ritenuto che la copertura deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed ha altresi’
chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima
provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti
autorizzazioni di spesa e che «nessuna spesa puo’ essere accesa in
poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella
finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio
precedente» (sentenza n. 70 del 2012). Il ricorrente ricorda, ancora,
come la Corte abbia declinato i canoni contabili fondamentali con
specifico riferimento all’avanzo di amministrazione, affermando che
quest’ultimo puo’ esistere, giuridicamente e contabilmente, soltanto
sul necessario presupposto del suo gia’ avvenuto accertamento, da
effettuarsi solo mediante il perfezionamento dell’approvazione del
rendiconto relativo all’esercizio nel quale l’avanzo si e’ formato.
Prima di tale momento l’avanzo non puo’ che essere «presunto ed – in
quanto tale – giuridicamente inesistente» (sentenza n. 70 del 2012).
3.- In termini generali, il ricorrente osserva che nella legge
regionale in esame sembrerebbe non congrua la gestione dei residui
perenti, il cui ammontare, al 31 dicembre 2011, per il solo Titolo I
della spesa, sarebbe pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da
quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013, ove in base
agli artt. 13 e 14 impugnati sono complessivamente stanziate nei
fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti risorse per 9
milioni di euro. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio dei
ministri evidenzia che l’entita’ di tale stanziamento «non appare
improntata a criteri di prudenzialita’, in quanto, cosi’ come
sostenuto dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie (delibera n.
14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento
delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti
dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di
copertura pari al 70% degli stessi».
4.- Le norme impugnate, oltre a violare la regola sostanziale del
pareggio di bilancio e di effettivita’ delle coperture,
contrasterebbero anche con l’art. 117, terzo comma, Cost., che
attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni
la materia del coordinamento della finanza pubblica. A parere del
Presidente del Consiglio dei ministri, la regola secondo cui non e’
consentito coprire spese mediante l’avanzo presunto non ancora
accertato tramite approvazione del rendiconto costituirebbe un
principio fondamentale di coordinamento finanziario, inteso ad
evitare che l’incertezza della copertura possa generare la necessita’
di manovre correttive in corso di esercizio ed alterare l’equilibrio
complessivo della finanza pubblica allargata. Non competerebbe quindi
alla Regione dettare norme di bilancio che contravvengono a tale
principio.
5.- La Regione Abruzzo non si e’ costituita.

Considerato in diritto

1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli
articoli 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013,
n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 –
Bilancio pluriennale 2013-2015), in riferimento agli artt. 81, quarto
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente lamenta che dette disposizioni prevedono l’utilizzo
di quota parte del "saldo finanziario presunto" (termine impiegato
dalla legge di contabilita’ regionale per indicare l’avanzo di
amministrazione presunto, espressione che sara’ utilizzata in
prosieguo) alla chiusura dell’esercizio 2012 a copertura di
stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative
alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e
di parte corrente, iscritte rispettivamente ai capitoli 323500
(U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002).
Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che la legge
regionale, malgrado non sia stata ancora accertata l’effettiva
disponibilita’ dell’avanzo di amministrazione presunto con
l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2012,
dispone l’utilizzo di quota parte dello stesso a copertura di
stanziamenti di spesa. In tal modo essa violerebbe il principio di
equilibrio del bilancio, di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., ed
i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica fissati ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Mediante
il censurato meccanismo la Regione Abruzzo realizzerebbe «il pareggio
di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un
avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della
procedura di approvazione del consuntivo dell’esercizio precedente» e
non assicurerebbe la copertura delle spese «attraverso la previa
verifica della disponibilita’ effettiva delle risorse impiegate, per
assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate e uscite».
Il ricorrente ricorda come questa Corte abbia declinato i canoni
contabili fondamentali con specifico riferimento all’avanzo di
amministrazione, affermando che quest’ultimo puo’ esistere,
giuridicamente e contabilmente, soltanto sul necessario presupposto
del suo gia’ avvenuto accertamento in sede di approvazione del
rendiconto relativo all’esercizio nel quale l’avanzo si e’ formato.
Prima di tale momento l’avanzo non puo’ che essere «presunto ed – in
quanto tale – giuridicamente inesistente» (sentenza n. 70 del 2012).
Inoltre, secondo il ricorrente, la misura delle risorse
complessivamente stanziate dalla legge in esame nei fondi destinati
alla reiscrizione dei residui passivi perenti sarebbe incongrua
rispetto al loro ammontare complessivo.
In sostanza, le censure formulate dal ricorrente in relazione
agli evocati parametri possono essere cosi’ sintetizzate: a)
realizzazione del formale pareggio di bilancio attraverso
l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto relativo
all’esercizio 2012 ed il suo collegamento finalistico alla copertura
dei debiti pregressi scaduti o in scadenza nell’esercizio in corso;
b) produzione di un sostanziale squilibrio attraverso questa
operazione diretta ad ampliare complessivamente la spesa
dell’esercizio 2013; c) insufficienza dello stanziamento del fondo
per la riassegnazione dei residui perenti in relazione all’ammontare
della massa complessiva degli stessi alla data del 31 dicembre 2011,
che sarebbe «pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto
riportato nel bilancio di previsione per il 2013 ove sono
complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei residui
passivi perenti, risorse per euro 9.000.000,00».
2.- Le censure formulate in riferimento all’art. 117, terzo
comma, Cost. sono inammissibili.
Il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a
collegare le norme impugnate al parametro costituzionale invocato,
ne’ deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la
pretesa illegittimita’ delle disposizioni stesse.
3.- Quanto alle censure formulate in riferimento all’art. 81,
quarto comma, Cost., e’ utile preventivamente delimitare la relazione
tra i profili di illegittimita’ prospettati ed il contenuto dei
singoli commi delle disposizioni impugnate.
L’art. 13 dispone che: «1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello
stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003)
denominato "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi
delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi,
reclamate dai creditori", ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a)
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di
euro 6.000.000,00. 2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e’
autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina,
le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori
degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli
stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli
dello stato di previsione della spesa. 3. I prelevamenti e le
conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo
accertamento e certificazione da parte della Direzione competente: –
della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; –
dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio
originario di competenza; – dell’impegno che diede luogo al residuo
passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa».
L’art. 14 prevede che: «1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello
stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002)
denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui
passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi,
reclamate dai creditori", ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R.
25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di euro
3.000.000,00. 2. Il Dirigente del Servizio Bilancio e’ autorizzato a
prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme
occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi
di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti
necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di
previsione della spesa. 3. I prelevamenti e le conseguenti
reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo
accertamento e certificazione da parte della Direzione competente: –
della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative; –
dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio
originario di competenza; – dell’impegno che diede luogo al residuo
passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa».
Nella loro speculare simmetria le due disposizioni istituiscono
un fondo finalizzato al pagamento di spese caratterizzate
dall’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione nell’esercizio
originario di competenza, dal rispetto delle procedure contabili che
diedero luogo all’impegno di spesa prima dell’intervenuta perenzione
amministrativa e dalla non sopravvenuta prescrizione dei crediti
afferenti a detta categoria di spese.
Tenuto conto che «la perenzione amministrativa […] consiste
nell’eliminazione dalla contabilita’ finanziaria dei residui passivi
non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall’esercizio in cui
e’ stato assunto il relativo impegno [ma che…] fino alla decorrenza
dei termini per la prescrizione, non produce pero’ alcun effetto sul
diritto del creditore, la cui posizione e’ assolutamente intangibile
da parte dei procedimenti contabili» (sentenza n. 70 del 2012), e’
evidente che le norme in esame attengono all’esercizio del
potere-dovere dell’amministrazione di onorare le obbligazioni
perfezionate negli esercizi precedenti (e cosi’ cancellate in via
amministrativa dalle scritture contabili) gia’ scadute o in scadenza
in quello di competenza.
Cio’ premesso e’ opportuno sottolineare come il comma 1 di
entrambi gli articoli impugnati individui sia la tipologia della
spesa sia le modalita’ della relativa copertura, prevedendone
l’imputazione ai capitoli 323500 e 321920, poste inserite
rispettivamente nelle UU.PP.BB. 15.02.003 e 15.01.002, le quali – a
loro volta – sono collegate alla posta di entrata ove e’ allocato
l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2012. I
successivi commi 2 e 3 degli artt. 13 e 14 della legge reg. Abruzzo
n. 3 del 2013 si limitano a disciplinare il procedimento per la
liquidazione della spesa.
Le censure poste in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost.,
secondo i profili precedentemente sintetizzati, si riferiscono
esclusivamente alla parte del comma 1 dei due articoli che determina
le modalita’ di copertura, mentre non vengono formulate censure nei
confronti della tipologia di spesa interessata – a sua volta
individuata dal comma 1 – e del procedimento inerente alla
liquidazione dei debiti pregressi, disciplinato dai due commi
successivi di entrambe le disposizioni impugnate.
3.1. – Alla luce di quanto premesso, la questione sollevata nei
confronti degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, in riferimento
all’art. 81, quarto comma, Cost., sotto il profilo della lesione
dell’equilibrio del bilancio, e’ fondata limitatamente alla parte del
comma 1 che determina le modalita’ di copertura della spesa.
Il parametro costituzionale evocato opera sia in relazione ai
criteri di imputazione della spesa, sia attraverso il principio
"attuativo" dell’unita’ di bilancio, desumibile dall’art. 24, comma
1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica), come gia’ affermato da questa Corte (sentenza n.
241 del 2013).
Entrambe le norme impugnate sono incompatibili con i precetti
desumibili dall’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto comportano:
a) l’indebita utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto
per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi
precedenti e scadute o in scadenza nell’esercizio 2013; b) la
creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all’allargamento
delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale
operazione.
Quanto alla prima censura, e’ evidente, da un lato, che la
copertura della spesa e’ viziata per effetto della non consentita
imputazione all’avanzo di amministrazione presunto, entita’
giuridicamente ed economicamente inesistente (sentenza n. 70 del
2012), e, dall’altro, che il principio di unita’, prescrivendo «che
il bilancio non puo’ essere articolato in maniera tale da destinare
alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche
spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per
alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati
all’investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria,
etc.)» (sentenza n. 241 del 2013), non consente la correlazione
vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento che nella
fattispecie in esame non esiste alcuna specifica disposizione
legittimante tale deroga.
Quanto alla seconda censura, le descritte violazioni dei principi
della copertura e dell’unita’ concorrono a rendere il bilancio
dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiche’
determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse
effettivamente disponibili.
Il descritto schema elusivo del parametro costituzionale consente
di dedicare risorse effettivamente disponibili a spese discrezionali
ancora da assumere e comunque non pervenute alla fase del
perfezionamento, anziche’ impiegarle in via prioritaria per
l’adempimento delle obbligazioni scadute o in scadenza. Cio’ comporta
la lesione del principio dell’equilibrio del bilancio.
Inoltre, nella fattispecie in esame viene a mancare la necessaria
«contestualita’ […] dei presupposti che giustificano le previsioni
di spesa» con «quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata
necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (sentenza n. 213
del 2008). Infatti, mentre il pagamento dei debiti pregressi e’
legittimo e doveroso e non puo’ essere condizionato a determinati
eventi, la correlata risorsa dell’avanzo presunto di amministrazione
risulta inconsistente ed inutilizzabile per la copertura di detta
spesa.
3.2.- Proprio in relazione al parametro invocato dal Presidente
del Consiglio dei ministri e’ opportuno ricordare che il principio
dell’equilibrio tendenziale del bilancio, gia’ individuato da questa
Corte come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis,
sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), consiste
nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra
risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle
finalita’ pubbliche.
Detto principio impone all’amministrazione un impegno non
circoscritto al solo momento dell’approvazione del bilancio, ma
esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare
per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente
all’impostazione della stessa legge di bilancio. In quest’ultima
condizione viene a trovarsi la Regione Abruzzo, la quale, da un lato,
vede pregiudicato il pareggio dall’impropria utilizzazione
dell’avanzo di amministrazione presunto e, dall’altro, non puo’
omettere il doveroso adempimento delle obbligazioni relative agli
esercizi precedenti.
Lo strumento di risoluzione di tale patente conflitto e’ quello
dell’adozione di appropriate variazioni del bilancio di previsione,
in ordine alla cui concreta configurazione permane la
discrezionalita’ dell’amministrazione nel rispetto del principio di
priorita’ dell’impiego delle risorse disponibili per le spese
obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in
scadenza o scadute.
Il principio dell’equilibrio del bilancio, infatti, ha contenuti
di natura sostanziale: esso non puo’ essere limitato al pareggio
formale della spesa e dell’entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma deve
estendersi – attraverso un’ordinata programmazione delle transazioni
finanziarie – alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano
inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie
generate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione.
Peraltro, i limiti fissati dal ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri – il quale non ha impugnato l’utilizzazione di
un’ulteriore parte dell’avanzo di amministrazione presunto
(quantificato in euro 1.053.840.000,00) prevista dall’art. 11 della
legge in esame – non esonerano la Regione dal concreto perseguimento
dell’equilibrio tendenziale del bilancio. Questa Corte ha gia’
affermato (sentenza n. 70 del 2012) che «Nell’ordinamento finanziario
delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e
dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto comma, Cost.
si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica:
la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e
spesa»; la seconda nel continuo perseguimento di una situazione di
equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio,
attraverso un’interazione delle loro dinamiche in modo tale che il
saldo sia tendenzialmente nullo. Cio’ determina nell’amministrazione
pubblica l’esigenza di un costante controllo di coerenza tra la
struttura delle singole partite attive e passive che compongono il
bilancio stesso.
Nel caso in esame, la limitazione della declaratoria
d’incostituzionalita’ dell’utilizzazione dell’avanzo di
amministrazione presunto alle sole partite di spesa oggetto del
ricorso non esonera la Regione dal rispetto dei canoni derivanti dal
precetto costituzionale dell’equilibrio complessivo del bilancio,
anche in relazione alla dimensione di assoluto rilievo dell’avanzo di
amministrazione presunto residuale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’avanzo di
amministrazione presunto costituisce entita’ giuridicamente e
contabilmente inesistente in forza del principio per cui «nessuna
spesa puo’ essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo
presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente
stanziati nell’esercizio precedente» (sentenze n. 309 e n. 70 del
2012).
4.- La declaratoria di parziale illegittimita’ degli artt. 13,
comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013 non ha
alcun riflesso invalidante nei confronti della residua parte dei
commi 1 degli artt. 13 e 14 e delle modalita’ di liquidazione delle
spese necessarie per l’adempimento delle obbligazioni inerenti agli
esercizi pregressi, previste dai commi 2 e 3 dei medesimi articoli.
Le richiamate disposizioni alimentano i fondi per la
riassegnazione dei residui perenti in conto capitale e di spesa
corrente destinati all’adempimento delle obbligazioni passive
perfezionate negli esercizi precedenti, per le quali non sia
sopravvenuta prescrizione.
Ancorche’ non vincolate da specifica disposizione normativa ad
alcuna particolare risorsa allocata in parte entrata del bilancio, le
spese di cui si prevede la reiscrizione appartengono alla categoria
di quelle obbligatorie, per di piu’ correlate all’esistenza di debiti
regolarmente contratti e ad obbligazioni scadute o in scadenza
nell’esercizio di competenza. Come e’ stato gia’ osservato da questa
Corte (sentenza n. 70 del 2012), il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione e’ obiettivo prioritario – tra i molti
riferimenti normativi in ambito comunitario e nazionale e’ opportuno
richiamare la direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE, recante
«Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)» – non solo per la
critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti
creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio
finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente
minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate
tempestivamente.
Dunque, l’adempimento delle obbligazioni sorte a seguito di
corretti e compiuti procedimenti deliberativi costituisce vincolo
indefettibile per la Regione Abruzzo, ma deve avvenire secondo i
canoni della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti
discendenti dall’art. 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di
copertura consentite dall’ordinamento.
5.- Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
va invece dichiarata l’illegittimita’ costituzionale, in via
consequenziale, degli artt. 1 e 4 della legge reg. Abruzzo n. 3 del
2013 nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente sul versante
dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa
dell’esercizio 2013, l’avanzo di amministrazione presunto nella
misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi
destinati dagli articoli 13 e 14 alla riassegnazione dei residui
passivi in conto capitale e di parte corrente.
6.- Analoga statuizione deve essere adottata nei confronti
dell’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nella parte in
cui applica al bilancio di previsione 2013 l’avanzo di
amministrazione presunto dell’esercizio 2012 nella misura di euro
9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli
artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto
capitale e di parte corrente. L’evidente correlazione con le suddette
disposizioni comporta, infatti, un rapporto di chiara
consequenzialita’ con la decisione assunta in ordine alle stesse.
7.- Per effetto della dichiarazione d’illegittimita’
costituzionale parziale degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della
legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, rimane assorbita la questione
inerente alla pretesa insufficiente copertura dei fondi destinati
alla riassegnazione delle spese relative ai residui perenti in conto
capitale e di parte corrente.

Testo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 13,
comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio
2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 –
Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte inerente all’imputazione
della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B.
15.01.002) del bilancio di previsione 2013;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013
nella parte in cui contabilizza, nell’entrata del bilancio di
competenza e di cassa dell’esercizio 2013, il saldo finanziario
positivo presunto dell’esercizio 2012 nella misura di euro
9.000.000,00;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 4
della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui
contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa
dell’esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto
dell’esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 11
della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui applica al
bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario positivo presunto
dell’esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-12-2011, n. 25694 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, G.L. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 4.9.2003-8.12.2003, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.), la Corte d’appello di Torino con sentenza del 4.6.2009 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito preliminarmente rigettava il motivo di impugnazione con cui si sosteneva l’improponibilità dell’azione per intervenuta transazione. Al riguardo osservava che non poteva ritenersi che la rinuncia contenuta nell’accordo di accettazione del licenziamento, riferita "ad ogni ulteriore pretesa, domanda ed eccezione dedotta e deducibile che nel suddetto licenziamento e conseguente cessazione del rapporto di lavoro con Fiat Auto s.p.a. e collocazione in mobilità possa trovare origine e/o fondamento, a qualsiasi titolo", potesse riguardare anche eventuali diritti del lavoratore relativi alla procedura di cassa integrazione.

Riteneva poi che l’imprenditore, fin dall’inizio della procedura, aveva l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5, recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

Nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in cigs dei dipendenti. Inoltre, l’accordo intervenuto tra datore e OO.SS. in data 18.3.03, a conclusione della procedura di consultazione (e ribadito da altro successivo del 22.7.03), non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT Group Automobiles s.p.a. con sette motivi. La parte intimata resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.

4. Con i primi due motivi si lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso la riproposta eccezione di improponibilità della domanda derivante dal fatto che il lavoratore, accettando il licenziamento collettivo (collocamento in mobilità) assistito da un incentivo pecuniario e sottoscrivendo il relativo atto di conciliazione in sede sindacale, aveva riconosciuto la legittimità degli accordi sindacali che ne costituivano le premesse. Al riguardo si deduce con il primo motivo violazione dell’art. 411 c.p.c., comma 3 e degli artt. 1965 e 2113 c.c. e con il secondo motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Detti motivi sono qualificabili come manifestamente infondati. Quanto al primo motivo deve ritenersi palesemente ingiustificata la relativa tesi, focalizzata nel conclusivo quesito di diritto, secondo cui la conciliazione contenente la rinuncia, in cambio di una somma di denaro, all’impugnativa del licenziamento conseguente ad una procedura di mobilità, conclusasi con accordo sindacale, comporti la preclusione di ogni azione del lavoratore diretta al riconoscimento di diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro. D’altra parte il successivo motivo di vizio di motivazione non evidenzia alcuna illogicità o insufficienza di motivazione della statuizione sul punto del giudice di appello.

5.- I successivi cinque motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue.

5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. La Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, relativo a tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione, e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che la Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale.

Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa).

5.4.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

6. Il ricorso, riguardo agli aspetti ora in esame, può essere qualificato come manifestamente infondato in base alle seguenti considerazioni, che tengono conto delle ripetute decisioni della Corte intervenute sulle medesime o analoghe questioni.

1.- Per quel che riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1 e 2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (della L. n. 223, art. 1, commi 7e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge Semplificazione Amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla Legge stessa).

9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (successivamente ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio della procedura a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

12.- Neppure può sostenersi che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per se esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8 in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante dell’accordo 18.3.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.2002 sulla posizione del ricorrente (n. 5.4) deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che – analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione – ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione del 31.10.02, tanto nell’accordo 22.7.03 (e nella prodromica comunicazione 18.3.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura.

Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in Euro trenta per esborsi ed Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione agli avvocati Bruno Cossu, ed Elena Poli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 09-08-2011, n. 4754 Associazioni mafiose Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Dirigente Affari generali. e Lavori pubblici. del Consorzio Sviluppo e Legalità Vibonese, con nota in data 18 febbraio 2008, in riferimento alla procedura di appalto per "Lavori di realizzazione del centro di aggregazione sociale Le Muse del Sorriso in Filogaso", comunicava all’odierna appellata, risultata aggiudicataria provvisoria della gara, la révoca dell’aggiudicazione stessa "in relazione all’acquisizione di informazioni ai sensi del DL 629/82".

1.1 – L’impresa proponeva pertanto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro e, all’ésito dell’acquisizione agli atti del processo della nota prefettizia "riservata" in base alla quale l’ente appaltante aveva disposto la contestata révoca, successivi motivi aggiunti.

2. – Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. ha:

a) disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata con riferimento alla mancata specifica impugnazione dell’intervenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della controinteressata;

b) respinto il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento e di adeguata motivazione in relazione alle norme sull’autotutela;

c) accolto il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con i quali si censuravano la totale mancanza di motivazione della nota consortile impugnata, nonché l’eccesso di potere viziante la nota prefettizia pure impugnata, manifestantesi nelle forme sintomatiche del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria.

3. – La sentenza è appellata dal Ministero dell’Interno, che, premessa la natura non provvedimentale della informativa prefettizia atipica di cui si tratta (che "non esprime determinazioni assunte e non espone valutazioni svolte dall’Amministrazione che lo ha posto in essere": pagg. 23 app.), sottolinea, sulla base di un’ampia ricostruzione in fatto della fattispecie, come l’informativa supplementare oggetto del giudizio sia stata emessa sulla base di una adeguata istruttoria, sì da non esser suscettibile di annullamento giurisdizionale.

Si è costituita in giudizio l’appellata impresa, la quale, premessa una eccezione di inammissibilità dell’appello (per essere lo stesso vòlto a ripristinare un atto della Prefettura non avente natura provvedimentale, mentre i soli atti provvedimentali erano quelli del Consorzio Sviluppo e Legalità Vibonese, l’annullamento dei quali da parte della sentenza di primo grado non risulta impugnato dal Consorzio stesso), ne contesta comunque la fondatezza. A quest’ultimo fine richiama gli argomenti svolti con il terzo ed il quarto dei motivi di censura del ricorso di primo grado e dei successivi motivi aggiunti, ritenuti dal TAR meritevoli di accoglimento.

Non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata, la stazione appaltante.

Con ordinanza n. 3839/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2010, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata, "nella parte in cui riguarda provvedimenti dell’Amministrazione appellante".

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 25 marzo 2011.

4. – L’appello è infondato.

4.1 – Va, preliminarmente, respinta la veduta eccezione di inammissibilità dell’impugnazione.

E’ vero, infatti, che si verte nella fattispecie in tema di informativa antimafia c.d. atipica, di cui all’art. 1 septies del D.L. n. 629/1982, che ha un valore meramente endoprocedimentale circoscritto all’Amministrazione cui è indirizzata, la quale rimane titolare di un potere discrezionale circa la valutazione delle informazioni ricevute ai fini dell’affidamento dell’appalto, ed è quindi assimilabile ad un parere non vincolante.

Nondimeno, ritiene il Collegio che – diversamente da quanto adombrato dalla stessa Amministrazione appellante – non si possa dubitare, nel caso di specie, che essa abbia sia l’interesse a ricorrere sia la legittimazione attiva ad insorgere in sede giurisdizionale avverso l’annullamento, pronunciato dal Giudice di primo grado, dell’informativa medesima e degli atti della stazione appaltante discesi dalle informazioni ricevute dal Prefetto.

Infatti, una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento si ravvisa in capo all’appellante Amministrazione dell’Interno anche in ordine alla predetta, seconda, serie di atti (cioè quelli del Consorzio), sì da legittimarne la contestazione in sede di appello del relativo annullamento giurisdizionale.

L’azione amministrativa censurata con il ricorso di primo grado deve infatti essere considerata nella sua sostanziale unitarietà, avuto riguardo alla sua natura di procedimento complesso ed a quella degli interessi pubblici oggetto di cura, che, nella materia de qua, attengono com’è noto alla lotta alle associazioni mafiose per mezzo di un’efficace aggressione dei loro interessi economici, sicuramente rientrante nella funzione di polizia e di sicurezza attribuita al Ministero dell’Interno.

4.2 – Ciò premesso, passando alle critiche rivolte alla decisione di primo grado con l’unico articolato motivo del ricorso in appello, va anzitutto sottolineato che le informative prefettizie cc.dd. atipiche sono atti non vincolanti, che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, che, per "ragione di pubblico interesse", può agire con un atto di "autotutela" (Consiglio di Stato, sez. IV, 01 marzo 2001, n. 1148).

Ciò implica la necessità di una motivazione, che dovrà essere particolarmente ampia nel caso in cui si decida di instaurare o proseguire il rapporto con l’impresa pur a seguito dell’informativa, ma che non può comunque mancare anche nel caso opposto (ricorrente appunto nel caso all’esame), in cui l’Amministrazione decida di non instaurare o non proseguire il rapporto (in materia, fra le altre, Cons. St., sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948).

Orbene, la totale assenza di motivazione che caratterizza nella vicenda in considerazione il provvedimento consortile di révoca dell’aggiudicazione in favore dell’odierna appellata (nel quale non una parola viene spesa riguardo alle valutazioni effettuate in ordine agli interessi pubblici e privati coinvolti e riguardo alle circostanze caratterizzanti la vicenda stessa), ne comporta sicuramente l’illegittimità, attesa la mancanza di un qualsiasi apparato motivazionale a corredo dell’atto in questione, che si limita a richiamare semplicemente l’intervenuta "acquisizione di informazioni ai sensi del D.L. 629/82", senz’alcuna esternazione né degli elementi così acquisiti, né degli interessi, in funzione dei quali viene adottata la decisione di révoca del provvedimento di aggiudicazione.

Anche, peraltro, l’impianto dell’iniziativa prefettizia non sfugge alle censure mosse con il ricorso e successivi motivi aggiunti di primo grado, dovendosi condividere la valutazione, compiuta dal T.A.R., di eccessiva genericità degli elementi informativi contenuti nella nota prefettizia, essendo essi "riferiti ad una mera relazione di parentela con personaggi appartenenti alla mafia, senza alcun ulteriore elemento dal quale si possa desumere una qualsiasi frequentazione con i mafiosi, una relazione fattuale idonea a fondare la presunzione di una effettiva ingerenza mafiosa nell’attività di impresa" (pag. 10 sent.).

In proposito, invero, si ricorda che la fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa, si concreta essenzialmente nell’acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare).

A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale. Al contrario è pur sempre richiesta l’indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni (Consiglio Stato, sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574) e di indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo (Cons. St., VI, 31 dicembre 2007, n. 6902).

Ciò premesso in linea di principio e passando alla fattispecie, pare al Collegio che gli elementi di generico sospetto risultanti dall’informativa di cui si discute non assurgano ad una portata di rilevanza tale da poter inquadrare la fattispecie nel novero di quelle in cui vi sia anche solo la possibilità (da desumersi comunque da elementi non esclusivamente congetturali) di trovarsi in presenza di un’impresa, che possa anche in via indiretta favorire la criminalità:

– non, invero, la affermata qualità di "pluripregiudicato" del padre dei legali rappresentanti dell’impresa in argomento, a proposito del quale (in disparte la stessa correttezza e rilevanza ai fini di cui si tratta della affermata sua qualità di "pluripregiudicato", comunemente riferibile esclusivamente a pronunce giudiziarie definitive di condanna penale e dunque nel caso di specie addebitabile esclusivamente a due condanne divenute definitive circa nove anni prima ed incontestatamente riferite a fatti di reato risalenti a vent’anni prima, per di più del tutto svincolati da qualsiasi matrice mafiosa) non viene fornito dall’informativa medesima alcun concreto elemento nel senso ch’egli sia in grado di influire, favorendo l’infiltrazione di gruppi criminali organizzati, sulla conduzione dell’impresa, nella quale è incontestato ch’egli non rivesta alcun ruolo formale ed il cui intervento nelle attività delle imprese condotte dai figli viene solo in giudizio (e per di più in grado di appello) indebitamente prospettato (in aperta violazione del divieto di integrazione postuma dello stesso contenuto del provvedimento impugnato e, sotto diverso angolo prospettico, dell’art. 345 c.p.c.), con riferimento ad elementi (quale quello dell’influenza ritenuta esercitata dallo stesso su diversa società nei cui confronti venne a suo tempo emessa informativa interdittiva c.d. tipica) non puntualmente fatti oggetto di rilievo nell’informativa oggetto del presente giudizio (e comunque non sottoposti a puntuale riscontro con riguardo alle attività della società, della quale soltanto qui si tratta), di cui si configurano dunque persino come integrazione della stessa attività preliminare istruttoria;

– nemmeno, poi, il rapporto di coniugio del fratello (del tutto estraneo all’impresa) degli stessi legali rappresentanti con la figlia del "capo dell’omonima cosca mafiosa operante in questa Provincia", atteso che, in mancanza di qualsivoglia emergenza istruttoria (ancora una volta non utilmente integrabile in sede giudiziale) circa i rapporti intrattenuti da detti legali rappresentanti con il citato clan, dagli elementi deduttivi, di natura logica, discendenti esclusivamente dalla sussistenza di un (incancellabile e non altrimenti abiurabile o rimuovibile) legame di sangue, non è certo possibile inferire un giudizio impingente sull’attività di impresa; né, del resto, i legali rappresentanti dell’impresa potrebbero fare alcunché, "in positivo", per dimostrare la impossibilità di ingerenza della parentela della loro cognata negli affari dell’impresa.

Sul punto, tenendo conto del giudizio "probabilistico" che il Collegio è chiamato a rendere nella "chiave valutativa" del pericolo infiltrativo, pare doversi ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha avvertito l’esigenza di affermare che "è illegittima l’informativa prefettizia negativa fondata sul mero rapporto di parentela o affinità, di amministratori o soci di un’impresa con elementi malavitosi, essendo necessari anche altri elementi, sia pure indiziari, tali, nel loro complesso, da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata" (Consiglio di Stato, sez. VI, 02 maggio 2007, n. 1916, nel cui iter motivazionale si è richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 31 marzo 1994, n. 108, resa in una vicenda in cui si discuteva del possesso delle "qualità morali e di condotta" per l’ammissione ai concorsi in magistratura, nella quale la Corte sottolineava come è certamente arbitrario presumere che valutazioni e comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza od a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo).

4.3 – Alla stregua di quanto finora esposto, ritiene il Collegio che, pur nella accertata esistenza, nei termini sinora rappresentati, di elementi deduttivi di sospetto (così come rappresentati e risultanti dall’atto prefettizio oggetto del giudizio e non certo dall’indebito e sostanzioso ampliamento degli elementi di fatto nello stesso evidenziati operato in maniera del tutto inammissibile in giudizio e per di più in grado d’appello), l’appellata decisione di annullamento degli atti prefettizio e consortili frutto dell’azione amministrativa complessa spiegata resista alle censure spiegate nel ricorso in appello proposto dall’Amministrazione dell’Interno, che deve essere conseguentemente respinto, con le integrazioni alla motivazione della sentenza impugnata risultanti dalle considerazioni di cui sopra.

5. – Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate, sussistendone le condizioni di legge, ravvisabili nella particolarità e complessità degli aspetti fattuali sottesi alla presente controversia.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Cessano gli effetti dell’Ordinanza n. 3839/2010, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 25-08-2011, n. 32863 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.-. Con sentenza in data 23-4-2008 il Tribunale di Trento ha dichiarato P.M. colpevole dei reati di falso in atto pubblico e tentata truffa aggravata in concorso, a lui ascritti ai capi da 1) a 11) della rubrica, uniti dal vincolo della continuazione, Pe.Ge. colpevole dei reati, avvinti dalla continuazione, di falso in atto pubblico di cui ai capi 32) e 33), M.P. colpevole del reato di tentata truffa aggravata in concorso di cui al capo 11), R.S. e C.V. colpevoli dei reati di falso in atto pubblico loro rispettivamente contestati ai capi da 17) a 24) ( R.) e sub 25) e 26) ( C.), e, concesse a tutti le attenuanti generiche prevalenti per il solo R. ed equivalenti per P. e M. all’aggravante contestata, ha condannato P. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, Pe. alla pena di anni uno di reclusione, M. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro cinquecento di multa, R. e C. alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno, dichiarando estinta per indulto la pena inflitta al P. e concedendo la sospensione condizionale della pena a tutti gli altri imputati.

Con la stessa sentenza P., Pe., M. e F. sono stati assolti dai reati di tentato abuso di ufficio in concorso e di tentata truffa aggravata in concorso, loro rispettivamente ascritti ai capi 13), 14), 16) e 34), per insussistenza dei fatti e il Pe. è stato altresì assolto dai reati di falso in atto pubblico e tentata truffa aggravata in concorso di cui ai capi 9), 10) e 11) per non avere commesso il fatto.

2.-. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Trento, in data 3-6-2009, in parziale riforma della suindicata decisione, ha così deciso:

ha dichiarato P.M., Pe.Ge. e M.P. colpevoli del delitto di peculato tentato, così qualificati e unificati i reati di tentata truffa aggravata in concorso e di tentato abuso di ufficio di cui ai capi 11) e 13), loro rispettivamente ascritti;

ha dichiarato P., Pe. e F.J.M. colpevoli del delitto di peculato tentato, così qualificati e unificati i reati di tentata truffa aggravata in concorso e di tentato abuso di ufficio di cui ai capi 14) e 16);

ritenuta per P. la continuazione tra i predetti reati e quelli di falso di cui ai capi 1), 2), 3) e per Pe. la continuazione tra i reati di tentato peculato, ha condannato P. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, Pe. alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, M. e F. alla pena di un anno di reclusione ciascuno, concedendo a P. e F. il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per gli altri imputati detto beneficio, già concesso in primo grado, e applicando a P. e Pe. l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno;

ha assolto P. dai reati di falso di cui ai capi da 4) a 10), Pe. dai reati di falso di cui ai capi 32) e 33), R.S. dai reati di falso di cui ai capi da 17) a 24) e C.V. dai reati di falso di cui ai capi 25) e 26) perchè il fatto non costituisce reato. ha confermato nel resto.

3.-. Avverso la suindicata sentenza del 3-6-2009 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 479 c.p. e per mancanza e manifesta illogicità di motivazione limitatamente alla assoluzione di P.M. dai reati di falso di cui ai capi da 4) a 10), di Pe.Ge. dai reati di falso di cui ai capi 32) e 33), di R.S. dai reati di falso di cui ai capi da 17) a 24) e di C.V. dai reati di cui ai capi 25) e 26).

In particolare, il ricorrente deduce, in riferimento alle assoluzioni di P. capi da 4) a 10), R. capi da 20) a 24) e C. capi 25) e 26), la violazione dell’art. 479 c.p., in quanto sarebbe errato il ragionamento della Corte di Appello, in base al quale, essendovi stata una ideazione, rimasta a livello mentale, di predisporre l’atto in una certa data, sarebbe legittimo, quanto meno sotto il profilo dell’esclusione del dolo di falso, apporre al momento della materiale predisposizione la data dell’ideazione dell’atto stesso in luogo della data di sua redazione, sottoscrizione e formalizzazione all’esterno.

In realtà – rileva il Procuratore Generale – l’atto pubblico esiste al momento della sua redazione ed esternazione; la sottoscrizione è necessaria: chi verga l’atto in epoca posteriore alla data che vi appone, è consapevole della falsità che opera, e consapevolmente e volutamente di tale circostanza non da alcuna evidenza; tanto più che quell’atto non poteva più essere sottoscritto dal pubblico ufficiale, che aveva oramai perso ogni competenza, nella data effettiva, di emanare quel provvedimento.

Alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi per l’imputato R., che consapevolmente aveva redatto quegli atti e li aveva sottoposti alla firma del P., non più competente a firmarli in epoca posteriore, concorrendo quindi nel reato.

Ugualmente violative dell’art. 479 c.p. sarebbero le giustificazioni portate dalla Corte di Appello in riferimento a P. capi da 4) a 10) (smarrimento delle originarie fatture e annotazione nella stessa data di quelle reinviate al loro posto) e a C. (applicazione in buona fede della prassi della "prenotazione"), in considerazione della natura di atto facente fede fino a querela di falso del registro di protocollo proprio in riferimento all’ordine cronologico e numerazione degli atti nell’ufficio pubblico.

Con la conseguenza che la voluta alterazione dell’ordine cronologico di arrivo e partenza della corrispondenza di ufficio continua a rimanere una dolosa falsificazione, anche se costituisce una prassi, perchè toglie completamente al registro il valore probatorio che per legge gli è proprio.

In riferimento alla assoluzione del Pe. per le imputazioni sub 32) e 33), il Procuratore Generale deduce la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione, che emergerebbe dalle seguenti considerazioni:

si sarebbe accreditata una inversione di sequenza di atti procedimentali del tutto anomala ed irregolare, in quanto l’atto da approvare è successivo all’atto che lo approva;

si sarebbe ritenuto che il rinvenimento di esemplari non firmati dei decreti da approvare in epoca posteriore alla loro data apparente non avrebbe implicherebbe necessariamente che quegli atti non esistessero e fossero già stati sottoscritti, senza indicare da quali elementi poteva desumersi tale loro esistenza;

mancherebbe del tutto l’analisi concreta della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente difetto di motivazione su taluni punti essenziali posti a fondamento della condanna (la assenza del Pe. a Trento il 9-8-2004, data dell’atto di cui si contesta la falsità; la mancata assunzione a protocollo dei due decreti di approvazione; la mancanza di traccia dei decreti nei computers e nei servers dell’Ufficio; i tempi di trasmissione alla ragioneria; le contraddizioni del Pe.).

Infine nel ricorso si denuncia che le statuizioni assolutorie per le imputazioni ascritte al R. ai capi 17), 18) e 19) sarebbero prive totalmente di argomentazioni nella sentenza impugnata.

In riferimento a tali reati sarebbe evidente la dimenticanza della Corte di Appello, pur a fronte di una diffusa motivazione nella sentenza di primo grado sulle medesime contestazioni.

4.-. Avverso la sentenza del 3-6-2009 hanno altresì proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, P.M., Pe.Ge., M.P. e F.J.M., chiedendone l’annullamento.

5.-. P.M. lamenta:

Violazione di legge, per avere la sentenza impugnata impropriamente recuperato, quale ridefinizione giuridica del fatto ex art. 521 c.p.p., comma 1, quanto era stato escluso con precedente decreto motivato di archiviazione, e ciò in mancanza della necessaria autorizzazione alla riapertura delle indagini (v. infra al punto 8, n. 2).

Violazione dell’art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione e decisione. Si sostiene che la Corte di Appello, nel riqualificare come tentativi di peculato i fatti originariamente contestati come tentativi di truffa aggravata, avrebbe radicalmente modificato le contestazioni, variando la natura dei fatti stessi e inserendo il fatto nuovo, decisivo, del possesso, in capo al P., del pubblico denaro.

Violazione dell’art. 314 c.p. per avere la sentenza impugnata errato nel qualificare i fatti come delitti di peculato.

Si denuncia che la Corte di Appello avrebbe sostanzialmente ignorato la tematica del reato complesso.

In particolare il primo segmento delittuoso (l’incarico agli avvocati) avrebbe dovuto costituire, se illecito, la compiuta aggressione alla Pubblica Amministrazione, in quanto avrebbe rappresentato l’assegnazione contrattuale di un indebito ruolo, produttivo di effetti giuridici, tra i quali, per gli avvocati, l’obbligo di eseguire le prestazioni e per la P.A. quello di corrispondere il compenso.

In questo quadro il nullaosta finale avrebbe dovuto essere visto come una modalità esecutiva della obbligazione assunta dalla P.A. Vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata illogicamente impiegato come convergenti elementi probatori divergenti, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un previo accordo tra i protagonisti della vicenda, previo accordo che sarebbe rimasto indimostrato.

Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà degli incarichi. Si sostiene che la Corte di Appello, nel concludere per la fittizietà e per la mancata reale esecuzione degli incarichi, si sarebbe sovrapposta e sostituita alla Pubblica Amministrazione, senza, per altro, minimamente interrogarsi sulla eventuale illegittimità degli incarichi stessi.

A parte il fatto che il ricorrente aveva presentato alla Corte di merito una circostanziata memoria con la quale sarebbero state dimostrate le reali difficoltà esecutive degli appalti.

A tale memoria non sarebbe stata data risposta alcuna, con conseguente vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e), ancora più grave in un caso come quello in esame, in cui, per il ribaltamento della decisione di primo grado, si imponeva una motivazione rinforzata.

Motivazione illogica e contraddittoria nel valutare l’origine dei falsi contestati ai capi 1), 2) e 3) e nel ritenerne responsabile il P..

Violazione dell’art. 271 c.p.p., comma 1 con riferimento alla intercettazione della conversazione del 14-4-2005.

Si sostiene che detta intercettazione non sarebbe utilizzabile, in quanto acquisita in violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p..

In particolare, si ricorda: che il telefono sottoposto ad intercettazione, regolarmente autorizzata, era quello del P., e non quello del F.; che il F., nel corso della perquisizione in casa del P., aveva tentato, dal suo telefono, non sottoposto ad intercettazione, di contattare il telefono del P., sottoposto ad intercettazione; che il P. non aveva risposto alla chiamata, sicchè per alcuni secondi il telefono dell’avv. F. era rimasto in contatto con quello del P., che dava il segnale di libero; che in questi secondi, per una singolare funzione tecnologica, il telefono del F., pur non sottoposto ad intercettazione, aveva agito da microfono della conversazione che avveniva all’interno dei locali ove il F. stesso si trovava.

Si tratterebbe, quindi, di una intercettazione ambientale casuale, prodotta da apparecchio telefonico non sottoposto ad intercettazione e di proprietà di soggetto non sottoposto a controllo strumentale.

Non si verserebbe nella ipotesi di intercettazione "a cornetta sollevata", già ritenuta legittima dalla Corte di legittimità, in quanto nel caso in esame il telefono che aveva funzionato da altoparlante di una conversazione ambientale era quello del F., non sottoposto ad intercettazione. Ci si troverebbe perciò in presenza di una vera e propria intercettazione ambientale non autorizzata.

Violazione dell’art. 103 c.p.p.. comma 5 in quanto la predetta conversazione intercettata casualmente attraverso l’apparecchio telefonico dell’avv. F. sarebbe inutilizzabile, perchè l’avv. F. era stato nominato difensore al momento della perquisizione eseguita nei confronti del P. da B.R., moglie del P. stesso.

6.-. Pe.Ge. e M.P., con distinti ricorsi, denunciano:

Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione alla diversa qualificazione del fatto per il quali gli imputati erano stati condannati in appello rispetto a quello per il quale era stato rinviato a giudizio. La nuova qualificazione del fatto come peculato tentato violerebbe il principio di correlazione tra sentenza e accusa sotto vari profili, in quanto l’elemento del possesso del denaro pubblico, oggetto di appropriazione da parte dell’agente, non sarebbe stato contenuto nell’originaria contestazione di truffa aggravata e il dolo di truffare si atteggerebbe in modo diverso da quello di commettere un peculato. Anche le specifiche modalità della condotta indicate nella originaria imputazione di truffa aggravata avrebbero subito una alterazione consistente ed una trasformazione radicale, un volta ritenuto il reato di peculato, sì da produrre una modificazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta, con pregiudizio dei diritti di difesa per lo stravolgimento del quadro d’accusa. Inoltre tale modifica (in senso peggiorativo) della qualificazione giuridica del fatto contestato, intervenuta senza previo avviso, sarebbe lesiva dell’art. 6, par. 3, lett. a) e b), della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, oltre che dell’art. 111 Cost..

Violazione di legge e vizio di motivazione, là dove si è ravvisata l’ipotesi di peculato senza compiere una adeguata ricostruzione delle modalità del tentativo di apprensione del pubblico denaro.

Si puntualizza che sarebbe soltanto mediante la stesura dei (presupposti) fittizi disciplinari e dei relativi decreti di affidamento degli incarichi che i quattro imputati avrebbero avuto la possibilità di ottenere la disponibilità delle somme in contestazione. Conseguentemente il P. nei casi in esame non avrebbe avuto la disponibilità giuridica di alcuna somma della Pubblica Amministrazione e il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie avrebbe costituito il mezzo per entrare in possesso del denaro e non per occultare il delitto. Ciò sarebbe dimostrato dalla disciplina del regolamento delle procedure di spesa e contabili (D.P.R. n. 367 del 1994), che per le erogazioni come quelle oggetto del presente procedimento prevede il controllo preventivo della ragioneria e il controllo di legalità e di regolarità della spesa, con la conseguenza che nessun atto dispositivo poteva eseguire il P. per ottenere disponibilità di denaro e per conseguire le somme oggetto di appropriazione. In quanto il relativo mandato non avrebbe potuto avere corso senza la firma del dirigente responsabile della spesa, senza il visto della competente ragioneria e quello della Corte dei Conti. A parte il fatto che, in ogni caso, nessun elemento di prova era stato acquisito in ordine ad un eventuale accordo tra i professionisti ed i pubblici ufficiali, diretto a conseguire l’indebito vantaggio patrimoniale.

7.-. F.J.M. deduce:

Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di utilizzo di intercettazione telefonica.

Si premette che la sentenza impugnata sarebbe nulla non essendosi dato conto delle ragioni che hanno indotto la Corte di merito a disattendere le argomentazioni del Giudice di primo grado e, in ogni caso, non essendosi in alcun modo rispettati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di una motivazione rinforzata quando la decisione del Giudice di Appello comporti, come nel caso in esame, una totale riforma della sentenza di primo grado.

Si sottolinea che la attività professionale riferibile al F. ben poteva essere integrata anche da prestazioni non aventi il crisma della formalità e che del tutto generico doveva ritenersi il rilievo (contenuto in sentenza) secondo il quale il Provveditorato non avrebbe avuto nel caso in esame bisogno di supporti esterni. Si mette l’accento sul fatto che l’onorario, definito a percentuale secondo quanto stabilito dalla Legge per gli incarichi di supporto al responsabile del procedimento, era stato ridotto a circa il 40% del massimo prevedibile ed era stato fatturato solo per 1/3.

Infine si denuncia l’utilizzo improprio della intercettazione indicata, per essersi estrapolata una frase dal contesto del colloquio e per essersi fatto riferimento a un testo non corrispondente a quello definito in prime cure attraverso il perito.

Omessa riapertura delle indagini e conseguente inosservanza normativa in punto di qualificazione giuridica. Si rappresenta che i fatti di cui al presente procedimento avevano originariamente determinato l’imputazione di cui all’art. 314 c.p. a carico degli odierni imputati e che il P.M., con lo stralcio n. 7137/06-21 RGNR, aveva chiesto ed ottenuto l’archiviazione in riferimento al delitto di cui all’art. 314 c.p..

Conseguentemente i fatti integrativi del peculato, una volta intervenuta l’archiviazione, non potevano rinascere sotto l’art. 314 c.p. in assenza di una riapertura delle indagini, stante il generale principio del ne bis in idem.

Violazione del principio di correlazione fra la sentenza e l’accusa contestata. Non configurabilità del tentativo di peculato in relazione agli artt. 516 c.p.p. e ss. e agli artt. 323, 640, 56 e 314 c.p..

Si sostiene che i reati di abuso di ufficio e truffa aggravata (originariamente contestati nell’ipotesi tentata) avrebbero forme e contenuti diversi rispetto alla fattispecie di peculato. Ne deriverebbe che la Corte di Appello, nel condannare per tentativo di peculato, avrebbe operato una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito.

D’altra parte in tema di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, l’art. 521 c.p.p. deve essere interpretato in conformità dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, paragrafo 3, lett. a) e c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, con la conseguenza che la riqualificazione giuridica del fatto contestato all’imputato, compiuta ex officio, è subordinata alla condizione della previa informazione di tale eventualità all’imputato ed al suo difensore (sez. 6^, 12-11-2008, n. 45807, Drassich).

D’altra parte non si comprende come sia stato possibile configurare il tentativo di peculato in totale assenza della disponibilità del bene-denaro.

Violazione del contraddittorio in punto di qualificazione giuridica.

Reformatio in peius (artt. 178 e 597 c.p.p. e art. 6, par.3. lett. a) e b), Conv Europea Diritti dell’Uomo).

Anche a voler ritenere ammissibile una qualificazione giuridica diversa da parte del Giudice, ciò non potrebbe essere ammesso quando detta qualificazione, nel modificare il titolo giuridico del reato, abbia l’effetto di ridurre gli spazi difensivi, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in quanto, con la modifica in peculato tentato, si sarebbe liberata l’Accusa dal dover dimostrare il dolo intenzionale, previsto dall’art. 323 c.p..

A parte il fatto che nel caso in esame si sarebbe fra l’altro realizzata una sorta di reformatio in peius, che sarebbe andata non solo oltre le stesse richieste del P.M. appellante, ma addirittura in contrasto con esse, visto che a suo tempo lo stesso P.M. appellante aveva chiesto l’archiviazione del peculato.

Motivi della decisione

8.-. I ricorsi proposti nell’interesse di P.M., Pe.Ge., M.P. e F.J.M. sono parzialmente fondati.

Le imputazioni di cui al presente processo riguardano atti di ufficio compiuti all’interno del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Trentino Alto-Adige, quando Pe.Ge. ricopriva l’incarico di Provveditore e P.M. quello di Capo dell’Ufficio Tecnico.

Secondo l’Accusa, negli incarichi professionali conferiti da P. e Pe. agli avv.ti M. e F. (con riferimento ai lavori di ristrutturazione della Caserma (OMISSIS) e di nuova costruzione nella stessa area) doveva ravvisarsi un atto di favoritismo, non giustificato da esigenze di ufficio, compiuto in violazione di norme di legge al fine di procurare ai professionisti l’ingiusto profitto corrispondente al compenso per prestazioni mai rese, donde la contestazione per i quattro di concorso nei reati tentati di abuso di ufficio e di truffa ai danni dello Stato, non essendosi giunti al pagamento delle relative fatture per l’intervento della Autorità Giudiziaria.

Negli atti amministrativi, apparentemente sottoscritti da Pe. e P. nell’imminenza del trasferimento, erano state riscontrate date false, donde la contestazione, nei confronti dei dirigenti Pe. e P. e degli impiegati R. e C., di numerosi reati di falso in atto pubblico.

Il Tribunale di Trento, come si è visto, ha assolto gli imputati dal reato di tentato abuso di ufficio in concorso per gli incarichi conferiti agli avvocati M. e F. capi 13) e 16) per insussistenza del fatto, non ravvisando nella fattispecie l’elemento della violazione di norma di legge o regolamento.

Quanto ai reati di tentata truffa capi 11) e 14), il Tribunale ha individuato in riferimento al capo 11) il raggiro truffaldino nella presentazione da parte dell’avvocato M. della fattura con allegata la nota di prestazioni professionali in realtà non rese e nella falsa attestazione, da parte dell’ing. P., della regolare esecuzione delle prestazioni previste nel disciplinare di incarico.

Conseguentemente ha dichiarato P. e M. colpevoli del tentativo di truffa, che, se non fosse intervenuta l’Autorità Giudiziaria, avrebbe ingiustamente arricchito quest’ultimo.

In relazione al capo 14), invece, il Tribunale ha assolto P. e F. dalla truffa, che avrebbe beneficato quest’ultimo, per insussistenza del fatto, in quanto, in base alle dichiarazioni rese dal P. e ritenute veritiere, l’avv. F., con i consigli elargiti per telefono e nei fine-settimana, "una qualche prestazione l’aveva effettuata".

Il Tribunale ha poi assolto il Provveditore Pe. da entrambe le imputazioni di tentata truffa per non avere commesso il fatto, osservando che il predetto aveva soltanto firmato i decreti di approvazione degli incarichi, mentre l’azione decettiva si era sviluppata in un momento successivo, dopo che il medesimo aveva lasciato l’Ufficio.

La Corte di Appello di Trento è giunta, come si è visto, a diverse conclusioni.

In primo luogo la Corte di merito ha rilevato che il fatto qualificato come tentata truffa aggravata era lo stesso posto a base della ulteriore imputazione di tentato abuso di ufficio, reato quest’ultimo che, alla luce della esplicita clausola di sussidiarietà posta nell’esordio dell’art. 323 c.p., rappresentava una illegittima superfetazione accusatoria.

In secondo luogo ha osservato che le risultanze processuali avevano dimostrato la fittizietà degli incarichi conferiti ai due professionisti, in quanto le questioni insorte in costanza dei lavori (le riserve dell’impresa D. e le fessurazioni provocate dallo scavo delle fondazioni alla palazzina adiacente) erano di natura prevalentemente tecnica e non giustificavano in alcun modo il ricorso a un supporto esterno per una consulenza di tipo giuridico- amministrativo.

Inoltre nessuna traccia era stata prodotta o reperita di una qualsivoglia attività di consulenza resa dai due avvocati e, anzi, era stata acquisita la prova della fraudolenta predisposizione di documentazione che, nell’intenzione degli imputati, doveva servire ad accreditare la parvenza di una attività professionale in realtà mai effettuata (le relazioni allegate alle fatture, redatte dai due professionisti in base a una bozza loro preventivamente recapitata dal P.; per M. la provata falsità di datazione dei documenti, che avrebbero dovuto dimostrare l’apporto del legale alla favorevole conclusione dell’accordo bonario sottoscritto con l’impresa D.).

Secondo la Corte di Appello, la prova definitiva della fittizietà degli incarichi si ricavava dalla frase pronunciata dal F. in data 14-4-2005 (e intercettata a cornetta sollevata) nell’apprendere delle perquisizioni in corso ordinate dalla Procura della Repubblica ("Ha fatto avere ( P.) un contributo per la campagna elettorale di papà, che ho fatturato io come avvocato, che fra l’altro non è mai arrivato").

Ne derivava che incarichi e fatture erano fittizi e, nella intenzione degli imputati, dovevano servire a coprire l’illecito prelievo del denaro pubblico. Tuttavia, poichè Pe. aveva firmato i decreti che approvavano il conferimento degli incarichi e la relativa spesa, mentre P., in esecuzione del comune accordo criminoso, aveva liquidato le fatture, era evidente che la stipulazione dei disciplinari di incarico e la presentazione delle fatture non potevano essere considerati elementi di un raggiro finalizzato a ingannare il funzionario pubblico competente a compiere l’atto patrimoniale dispositivo, dal momento che tale funzionario era partecipe dell’accordo illecito, ma costituivano lo strumento predisposto per attingere impunemente il denaro pubblico appropriato.

In definitiva, il capo dell’Ufficio Tecnico P., con il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie, aveva, secondo la Corte di merito, tentato di appropriarsi sine causa del denaro pubblico, stanziato per il pagamento dei compensi dei professionisti esterni, di cui aveva la disponibilità, facendone munifico dono ai due avvocati, con i quali, in concorso con Pe., aveva previamente concordato la illecita operazione.

Il fatto doveva conseguentemente essere qualificato come peculato tentato e di tale reato gli imputati si erano resi responsabili.

Tutto ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che gran parte delle censure sollevate dai ricorrenti si incentrano nella asserita erroneità della riqualificazione dei fatti di cui ai capi 11) e 14) come tentativo di peculato, nella dedotta impossibilità di procedere a detta ridefinizione giuridica senza violare gli artt. 414, 521 e 522 c.p.p. e nella denunciata violazione dei principi recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di informazione al difensore dell’imputato della eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato (sez. 6^, sentenza n. 36323 del 25-5-09, rv 244974, Drassich).

Si tratta delle doglianze espresse nei motivi 1, 2 e 3 del ricorso proposto nell’interesse del P., nei motivi 1 e 2 dei ricorsi avanzati per Pe. e M. e nei motivi 2, 3,4 e 5 del ricorso F..

Le predette censure sono fondate.

Come si è visto, la Corte di Appello in primo luogo ha spiegato che le risultanze processuali avevano dimostrato la fittizietà degli incarichi conferiti ai due professionisti, in considerazione della natura prevalentemente tecnica delle questioni insorte, che non giustificava in alcun modo il ricorso a una consulenza esterna di tipo giuridico-amministrativo, e della totale assenza di tracce dello svolgimento effettivo di una qualsivoglia attività di consulenza da parte dei due avvocati anzi, era stata acquisita la prova contraria della fraudolenta predisposizione di documentazione per accreditare la parvenza di una attività professionale in realtà mai effettuata (le relazioni allegate alle fatture, redatte dai due professionisti in base a una bozza loro preventivamente recapitata dal P.;

per M. la provata falsità di datazione dei documenti, che avrebbero dovuto dimostrare l’apporto del legale alla favorevole conclusione dell’accordo bonario sottoscritto con l’impresa D..

Successivamente la Corte Distrettuale ha rinvenuto la prova definitiva della fittizietà degli incarichi nella frase sopra riportata pronunciata dal F. in data 14-4-2005 (e intercettata a cornetta sollevata) nell’apprendere delle perquisizioni in corso ordinate dalla Procura della Repubblica.

Gli incarichi e le fatture fittizi dovevano chiaramente servire a coprire l’illecito prelievo del denaro pubblico.

Tuttavia, secondo la Corte di merito, poichè sia Pe. che P., partecipi ed anzi artefici dell’accordo criminoso per remunerare illecitamente i due professionisti esterni, erano proprio i funzionari pubblici competenti a compiere gli atti patrimoniali dispositivi e costituivano gli strumenti per attingere impunemente il denaro pubblico appropriato, i fatti non potevano rientrare nel paradigma originariamente contestato del tentativo di truffa aggravata, ma dovevano riqualificarsi come tentativi di peculato, in quanto, in definitiva, il capo dell’Ufficio Tecnico P., con il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie in concorso con il Pe., non aveva fatto altro che tentare di appropriarsi sine causa del denaro pubblico, stanziato per il pagamento dei compensi dei professionisti esterni, di cui aveva la disponibilità, per consegnarlo, in base agli accordi, ai due avvocati.

Si tratta di argomentazioni impeccabili sul piano della logica e della aderenza alle risultanze processuali in ordine alla dimostrata natura fittizia degli incarichi e delle fatture.

Tuttavia dette conclusioni sono errate in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.

In proposito si impone la necessità di individuare il discrimine tra peculato e truffa aggravata, per stabilire se i suindicati episodi siano inquadrabili, sia pure nella sola forma tentata, nell’una o nell’altra figura criminosa, con i conseguenti effetti sul piano sanzionatorio.

Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". L’avere affiancato, con la riforma del 1990, al concetto di "possesso" quello di "disponibilità" evoca – in linea peraltro con la ricostruzione esegetica maturata già nel vigore del previgente art. 314 c.p. – un ampio potere autonomo sulla cosa da parte dell’agente, che gli consenta di disporne, con obbligo tuttavia di rispettarne la destinazione.

Il legislatore allude chiaramente al fatto che "può essere commesso peculato anche su cosa che non sia nella detenzione materiale del pubblico ufficiale, ma della quale questi abbia ugualmente il potere di disporne mediante atti giuridici". L’elemento caratterizzante il possesso o la disponibilità è rappresentato dalla "ragione dell’ufficio o del servizio", legame da intendersi in senso lato, tanto da ricomprendervi ipotesi di mera occasionalità tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l’esercizio, anche di fatto, delle funzioni. L’appropriarsi il denaro o la cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso si traduce sostanzialmente nell’atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, "mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l’interversio possessionis e l’interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario".

Il delitto di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione postula che l’agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche, per rimanere aderenti al caso in esame, dall’impossessamento di un determinato bene, di cui prima non aveva l’autonoma disponibilità.

La differenza di fondo fra i due illeciti risiede nel fatto che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata, mentre nella truffa l’impossessamento della cosa è l’effetto della condotta illecita. E’ al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall’altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l’illecita appropriazione da parte dell’agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata.

A differenziare le due figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l’oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell’inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell’agente; il peculato presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell’ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l’agente successivamente fa propri, condotta quest’ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 314 c.p., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti (nella specie, reati di falso).

I predetti principi risultano espressi in una recente sentenza di questa sezione, che ha chiarito che integra il delitto di truffa aggravata dall’abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimentare il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante l’apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si appropria di somme relative all’attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale (Sez. 6^, Sentenza n. 5447 del 04/11/2009, Rv. 246070, Donti).

Nel caso in esame deve escludersi che P. e Pe., nelle qualità indicate nei capi di imputazione, nel falsificare i provvedimenti di nulla osta alle liquidazioni dei compensi ai due professionisti e gli altri atti delle relative procedure, avessero il possesso, per ragione dell’ufficio ricoperto, del denaro dell’ufficio stesso.

In particolare, deve rilevarsi che proprio mediante la stesura dei fittizi disciplinari e dei relativi decreti di affidamento degli incarichi i quattro imputati hanno avuto la possibilità di ottenere la disponibilità delle somme in contestazione. Conseguentemente il P. (e il Pe.) nei casi in esame non hanno in realtà avuto la disponibilità giuridica di alcuna somma della Pubblica Amministrazione e il provvedimento di liquidazione delle fatture fittizie altro non è stato che il mezzo per entrare in possesso del denaro e non per occultare il delitto. Ciò è, per altro, dimostrato dalla disciplina del regolamento delle procedure di spesa e contabili (D.P.R. n. 367 del 1994), che per le erogazioni come quelle oggetto del presente procedimento prevede il controllo preventivo della ragioneria e il controllo di legalità e di regolarità della spesa, con la conseguenza che nessun atto dispositivo poteva eseguire il P. per ottenere disponibilità di denaro e per conseguire le somme oggetto di appropriazione. Segnatamente il relativo mandato non poteva avere corso senza la firma del dirigente responsabile della spesa, senza il visto della competente ragioneria e quello della Corte dei Conti.

Da ciò discende che i due imputati, avendo concorso nella falsificazione di atti diretti alla liquidazione dei compensi ai due avvocati per incarichi fittizi, si sono resi responsabili, in concorso con detti professionisti, di tentata truffa aggravata e non di tentativo di peculato, essendo difettato negli agenti il preventivo possesso legittimo (o disponibilità) delle somme di denaro, il cui impossessamento truffaldino, invece, doveva coincidere con l’appropriazione per profitto personale da parte dei complici.

Conseguentemente, in parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati, il fatto di cui ai capi 11 e 14 deve essere qualificato come tentata truffa aggravata, ivi assorbita l’imputazione di abuso di ufficio di cui ai capi 13 e 16, come correttamente rilevato dai Giudici ndi merito.

La qualificazione come tentata truffa aggravata dei fatti di cui ai capi 11 e 14 rende ovviamente superate le questioni proposte relative alle asserite violazioni degli artt. 414, 521 e 522 c.p.p. e dei principi affermati nelle recente sentenza Drassich.

9.-. Le ulteriori censure formulate nei ricorsi presentati nell’interesse di P., Pe., M. e F. sono infondate.

Le difese di P. e di F. hanno sostenuto la inutilizzabilità della conversazione intercettata in data 14-4-2005 per violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p..

Si asserisce, in particolare, che detta conversazione sarebbe stata registrata nel corso della perquisizione in casa del P. sul telefonino del F., non sottoposto ad intercettazione, che aveva tentato di contattare il telefono del P., che era invece controllato; che il P. non aveva risposto alla chiamata, sicchè per alcuni secondi il telefono dell’avv. F. era rimasto in contatto con quello del P., che dava il segnale di libero;

che in questi secondi, per una singolare funzione tecnologica, il telefono del F., pur non sottoposto ad intercettazione, aveva agito da microfono della conversazione che avveniva all’interno dei locali ove il F. stesso si trovava.

Si tratterebbe, quindi, di una intercettazione ambientale casuale, prodotta da apparecchio telefonico non sottoposto ad intercettazione e di proprietà di soggetto non sottoposto a controllo strumentale.

Non si verserebbe nella ipotesi di intercettazione "a cornetta sollevata", già ritenuta legittima dalla Corte di legittimità, in quanto nel caso in esame il telefono che aveva funzionato da altoparlante di una conversazione ambientale era quello del F., non sottoposto ad intercettazione.

Detta conversazione sarebbe altresì inutilizzabile, perchè l’avv. F. era stato nominato difensore al momento della perquisizione eseguita nei confronti del P. da B.R., moglie del P. stesso.

Infine si sarebbe fatto un utilizzo improprio della intercettazione indicata, essendosi estrapolata una frase dal contesto del colloquio e essendosi fatto riferimento a un testo non corrispondente a quello definito in prime cure attraverso il perito.

In proposito deve rilevarsi che le asserzioni dei difensori in riferimento alle modalità di captazione di detta conversazione, con particolare riferimento alla "singolare funzione tecnologica" che avrebbe consentito di registrare la frase incriminata, sono del tutto apodittiche ed indimostrate.

In realtà sembra assai più probabile che l’apparecchio chiamato (quello del P., regolarmente controllato) abbia in qualche modo risposto alla chiamata del F. e su questa utenza siano state registrate le frasi pronunciate dal medesimo F. ("Ha fatto avere ( P.) un contributo per la campagna elettorale di papà, che ho fatturato io come avvocato, che fra l’altro non è mai arrivato").

Conseguentemente la Corte di Appello ha ineccepibilmente puntualizzato che la captazione in questione era in realtà avvenuta nel corso di una intercettazione regolarmente autorizzata.

Inoltre la Corte di merito ha chiarito che B.R., moglie del P., avvertita della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia nel corso della perquisizione domiciliare, dopo una breve telefonata con l’avv. F., aveva dichiarato di rinunciare a quella facoltà, e quindi non vi era stata la pretesa nomina a difensore.

Da ultimo la doglianza incentrata nell’uso improprio di detta intercettazione risulta del tutto generica e indimostrata.

Le censure relative alla asserita mancata dimostrazione della esistenza di un previo accorso tra gli imputati e della fittizietà degli incarichi si sostanziano in motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità.

Tali doglianze attengono, in vero, alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali.

I rilievi formulati al riguardo dai ricorrenti si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all’iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v’è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all’attenzione della Corte territoriale.

10.-. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste è fondato.

La Corte Distrettuale, in riferimento ai reati di falso in atto pubblico di cui ai capi 1), 2) e 3) (relativi al parere chiesto dall’ing. P. all’avv. M.), ha confermato la sussistenza delle falsità in questione (alterazione del registro di protocollo; inesistenza nell’hard disk del Provveditorato della lettera asseritamene smarrita; inesistenza di una registrazione genuina a protocollo di detta lettera) poste in essere per far risultare sussistente una attività di consulenza mai prestata.

Conseguentemente ha confermato la condanna del P. in riferimento alle suindicate falsità.

A diverse conclusioni è invece pervenuta in riferimento all’impiegato R., assolto per mancanza di dolo, "non essendovi elementi concreti per ritenere che egli sapesse che lo smarrimento della lettera, affermato dall’ing. P. per indurlo a scrivere la lettera incriminata e ad annotarla nel registro protocollo, era una menzogna.

Quanto ai reati di falso relativi al ed nulla osta al pagamento delle fatture Ma., M. e F. capi da 6) a 10) e da 20) a 24), la Corte di merito ha rilevato che tali imputazioni avevano tratto origine dai risultati dell’indagine svolta sui computers del Provveditorato, che aveva condotto alla scoperta che le liquidazioni in favore dei professionisti suindicati, pur recando la data del 18-1- 2005, erano state in realtà confezionate il 31-1-2005 (e poi sottoscritte dal P. il 16-2-2005). Tuttavia nel caso di specie, secondo la Corte di Appello di Trento, mancava la prova della sussistenza della coscienza e volontà di attestare il falso.

Era, infatti, risultato che P., l’ultimo giorno di servizio presso il Provveditorato di Trento (18-1-2005), desiderando chiudere alcune pratiche, aveva affidato all’impiegato R. un appunto scritto, con cui impartiva la disposizione di predisporre le relative note di liquidazione.

Il R. aveva eseguito l’incombenza il 31-1-2005, inserendo nell’apposito modello gli estremi degli incarichi conferiti, opodichè aveva avvertito P. che gli atti erano pronti e quest’ultimo il 16-2-2005, venuto a Trento, li aveva sottoscritti.

Se questo era l’antefatto, ne derivava, secondo i Giudici di Appello, che il P., quando aveva sottoscritto tali atti, non aveva la consapevolezza di perfezionare atti con data falsa, poichè sapeva bene di avere esaminato quelle fatture e di avere deliberato la loro liquidazione proprio nel giorno 18-1-2005, indicato sul documento.

Parimenti il R., quando aveva creato al computer i documenti retrodatandoli, lo aveva fatto non soltanto perchè così gli aveva detto di fare l’ing. P., ma anche perchè sapeva che quella data corrispondeva al giorno in cui l’atto era stato deliberato.

Conseguentemente P. e R. andavano assolti per difetto dell’elemento psicologico del reato.

In riferimento ai reati di falso contestati a P. e C. ai capi 4), 5), 25) e 26), la Corte Distrettuale ha rilevato che doveva ritenersi accertato che, utilizzando la prassi di "prenotare" dei numeri nel registro di protocollo, erano state effettuate in detto registro annotazioni di atti in giorni non esattamente corrispondenti al loro arrivo o alla loro partenza. Per tali falsità, tuttavia, difettava, secondo i Giudici di Appello, l’elemento psicologico del reato, in quanto la C. era stata tratta in errore dalla citata prassi consolidata della "prenotazione" e le fatture Ma., regolarmente pervenute in Provveditorato, erano andate smarrite, sicchè, ripetuta la loro trasmissione, erano state poi annotate alla data in cui erano realmente pervenuti gli originali (smarriti).

Infine la Corte di Appello di Trento ha assolto Pe. dai reati di falso di cui ai capi 32) e 33), osservando che la divergenza tra la data apposta sull’atto e quella del suo deposito non costituiva necessariamente prova della commissione del delitto di falsità ideologica, potendosi in concreto verificare un distacco temporale tra la deliberazione del provvedimento ed il suo deposito in ufficio.

Tanto premesso, risulta di tutta evidenza, in riferimento alle assoluzioni di P. capi da 4) a 10), R. capi da 20) a 24) e C. capi 25) e 26), la violazione dell’art. 479 c.p., in quanto non può non ritenersi del tutto errato il ragionamento della Corte di Appello, in base al quale, essendovi stata una ideazione, rimasta a livello mentale, di predisporre l’atto in una certa data, sarebbe legittimo, quanto meno sotto il profilo dell’esclusione del dolo di falso, apporre al momento della materiale predisposizione la data dell’ideazione dell’atto stesso in luogo della data di sua redazione, sottoscrizione e formalizzazione all’esterno.

In realtà, come rileva il Procuratore Generale, l’atto pubblico esiste al momento della sua redazione ed esternazione; la sottoscrizione è necessaria: chi verga l’atto in epoca posteriore alla data che vi appone, è consapevole della falsità che opera, e consapevolmente e volutamente di tale circostanza non da alcuna evidenza; tanto più che quell’atto non poteva più essere sottoscritto dal pubblico ufficiale, che aveva oramai perso ogni competenza, nella data effettiva, di emanare quel provvedimento.

Alle stesse conclusioni deve evidentemente pervenirsi per l’imputato R., che risulta avere consapevolmente redatto quegli atti e averli poi sottoposti alla firma del P., non più competente a firmarli in epoca posteriore, concorrendo quindi nel reato.

Ugualmente erronee sono le giustificazioni portate dalla Corte di Appello in riferimento a P. capi da 4) a 10) (smarrimento delle originarie fatture e annotazione nella stessa data di quelle reinviate al loro posto) e a C. (applicazione in buona fede della prassi della "prenotazione"), in considerazione della natura di atto facente fede fino a querela di falso del registro di protocollo proprio in riferimento all’ordine cronologico e numerazione degli atti nell’ufficio pubblico. Con la conseguenza che la voluta alterazione dell’ordine cronologico di arrivo e partenza della corrispondenza di ufficio rimane una dolosa falsificazione, anche se costituisce una prassi, perchè toglie completamente al registro il valore probatorio che per legge gli è proprio.

Quanto alla assoluzione del Pe. per le imputazioni sub 32) e 33), la Corte Distrettuale è chiaramente incorsa nel vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, in quanto in primo luogo si è accreditata una inversione di sequenza di atti procedimentali del tutto anomala ed irregolare, essendo l’atto da approvare successivo all’atto che lo approva, in secondo luogo si è concluso che il rinvenimento di esemplari non firmati dei decreti da approvare in epoca posteriore alla loro data apparente non implica necessariamente che quegli atti non esistessero e fossero già stati sottoscritti, senza indicare da quali elementi poteva desumersi tale loro esistenza, e, in terzo luogo, manca del tutto l’analisi concreta della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente difetto di motivazione su taluni punti essenziali posti a fondamento della condanna (la assenza del Pe. a Trento il 9-8-2004, data dell’atto di cui si contesta la falsità; la mancata assunzione a protocollo dei due decreti di approvazione; la mancanza di traccia dei decreti nei computers e nei servers dell’Ufficio; i tempi di trasmissione alla ragioneria; le contraddizioni del Pe.).

Infine le statuizioni assolutorie per le imputazioni ascritte al R. ai capi 17), 18) e 19) sono prive totalmente di argomentazioni nella sentenza impugnata.

In riferimento a tali reati è, pertanto, evidente la carenza di motivazione nella sentenza impugnata, pur a fronte di diffuse argomentazioni nella decisione di primo grado sulle medesime contestazioni.

11.-. Per tutte le considerazioni sopra svolte, in accoglimento del ricorso del P.M., deve essere annullata la sentenza impugnata in ordine alle imputazioni di falso di cui ai capi 32 e 33 ascritti a Pe.Ge., di cui ai capi da 4 a 10 ascritti a P. M., di cui ai capi da 17 a 24 ascritti a R.S., di cui ai capi 25 e 26 ascritti a C.V., nonchè, in parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati, deve riqualificarsi il fatto di cui ai capi 11 e 14 come tentata truffa aggravata, ivi assorbita l’imputazione di abuso di ufficio di cui ai capi 13 e 16.

Vanno poi rigettati nel resto i ricorsi di P.M., Pe.Ge., M.P. e F.J.M. e va disposto il rinvio alla Corte di Appello di Bolzano per nuovo giudizio sulle predette imputazioni di falso e per la rideterminazione finale della pena.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.M., annulla la sentenza impugnata in ordine alle imputazioni di falso di cui ai capi 32 e 33 ascritti a Pe.Ge., di cui ai capi da 4 a 10 ascritti a P. M., di cui ai capi da 17 a 24 ascritti a R.S., di cui ai capi 25 e 26 ascritti a C.V..

In parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati, qualifica il fatto di cui ai capi 11 e 14 come tentata truffa aggravata, ivi assorbita l’imputazione di abuso di ufficio di cui ai capi 13 e 16.

Rigetta nel resto i ricorsi di P.M., Pe.Ge., M.P. e F.J.M..

Rinvia alla Corte di Appello di Bolzano per nuovo giudizio sulle predette imputazioni di falso e per la rideterminazione finale della pena.

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