Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 26-09-2011, n. 34794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 21 aprile 2010 ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 28 novembre 2006 con la quale B.M. era stato condannato per i delitti di tentato e di furto continuato aggravato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una erronea applicazione della legge penale, quanto alla ritenuta responsabilità per il reato tentato nonchè una violazione di legge, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., relativamente alla contestata aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625 c.p., n. 2.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, all’evidenza, da rigettare, essendo ai limiti dell’ammissibilità, posta anche la ripetitività nella presente sede dei motivi già proposti avanti la Corte di Appello e dalla stessa correttamente disattesi.

2. Il primo motivo, sotto la formale indicazione dell’esistenza Dell’impugnata decisione di una violazione di legge, giunge a dare dei fatti una ricostruzione non consentita avanti questa Corte di legittimità.

La Corte territoriale, inoltre, con motivazione pienamente logica ed ispirata ai principi della materia ha chiarito l’esistenza, quanto al contestato capo al di un’ipotesi di reato tentato, in quanto era avvenuto lo spostamento dei beni da sottrarre dal luogo ove erano posizionati in altro luogo che, sebbene nell’ambito degli stessi locali del proprietario, costituiva, per le modalità (occultamento) e per il ritrovamento di altro materiale presso l’abitazione dell’imputato, chiaro indizio della volontà di asportare anche tali beni.

3. Il secondo motivo è ugualmente infondato in quanto, secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 36551 del 15 luglio 2010), in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorra una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non vada esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.

Il che è quanto accaduto nel caso di specie come, del pari e correttamente, già affermato dalla Corte di Appello nel sancire che il Giudice di prime cure avesse semplicemente attribuito il nomen iuris alla fattispecie sottoposta al suo esame, senza alcun mutamento del fatto ascritto e consentendo, per questo, all’imputato di approntare la necessaria difesa.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 3928 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 4 gennaio 2010, il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione promossa dal sig. P. E., dipendente con mansione di operatore ecologico, nella parte in cui chiedeva l’ammissione al rango privilegiato del credito di Euro 6.267,90 per trattamento di fine rapporto, negata in sede di verifica. Per l’effetto, condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali.

Motivava:

– che la curatela aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Savno s.r.l., in cui si prevedeva, fino alla data dell’eventuale cessione, il mantenimento parziale dell’occupazione, incluso il rapporto di lavoro subordinato dell’opponente, senza accollo del trattamento di fine rapporto;

– che il diritto del dipendente al T.F.R. maturava solo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che nella specie era invece proseguito con la società affittuaria, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., comma 4, fino al nuovo accordo stipulato, nelle more del giudizio di opposizione, in data 2 dicembre 2009 con il quale il debito del T.F.R. era stato accollato definitivamente dalla Savno s.r.l., resasi acquirente del ramo d’azienda.

Avverso il provvedimento, notificato il 2 Febbraio 2010, il Sig. P. proponeva ricorso per cassazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese processuali, affidato a due motivi e notificato il 3 marzo 2010.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 2112 e 2120 cod. civ. e della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (legge comunitaria per il 1990);

2) la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nell’affermazione della sua soccombenza virtuale.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione.

All’udienza del 30 gennaio 2012 il Procuratore generale e il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di rito di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Il fatto incontroverso che con la cessione di azienda la società acquirente Savno s.r.l. abbia accettato l’accollo del debito da trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data, liberandone il fallimento cedente, non fa venir meno l’interesse del dipendente all’impugnazione del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali fondato sull’accertamento incidentale della sua soccombenza virtuale in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo.

Nè il presente ricorso appare volto ad un inammissibile riesame nel merito, riguardando invece la questione squisitamente giuridica della sussistenza, o no, del credito previdenziale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento ed a quella dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98.

Ciò premesso, i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dato il rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le violazioni di legge dedotte, in ordine al capo impugnato del regolamento delle spese processuali.

Le censure sono fondate.

Nel decreto del Tribunale di Treviso la condanna alla rifusione delle spese di giudizio trae origine dall’accertamento della soccombenza virtuale del P., ravvisata nell’inattualità del diritto al trattamento di fine rapporto, la cui genesi viene ricondotta solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 cod. civ.:

esclusa, nella specie, dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità a seguito del contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato con la curatela fallimentare.

In contrario, si osserva come trovi applicazione la norma speciale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee: legge comunitaria per il 1990) che sotto la rubrica "Trasferimenti di azienda" introduce una deroga espressa alla regola del mantenimento dei diritti dei lavoratori previsto dall’art. 2112 cod. civ.. Recita infatti il quinto comma della norma suddetta:

"Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento…, nei caso in cui… sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 cod. civ., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore".

La fattispecie concreta all’esame appare perfettamente conforme alla previsione di legge. La società affittuaria del ramo d’azienda non si era infatti accollata il debito maturato per il T.F.R. dei dipendenti assorbiti, tra cui il sig. P.. Ne consegue che quest’ultimo, per non perdere definitivamente il proprio diritto non poteva che insinuare al passivo il credito previdenziale già maturato. E tale situazione permaneva ancora all’atto della proposizione dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 98, facendo permanere l’interesse all’ammissione.

Solo nelle more della fase di opposizione, è venuto meno la necessità dell’accertamento del credito concorsuale, per effetto della cessione definitiva del ramo di azienda con accollo dell’obbligazione del TFR da parte della società acquirente (già affittuaria): onde, appare giustificata la prospettata cessazione dalla materia del contendere dipendente dalla carenza sopravvenuta di interesse, con la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, non ravvisandosi alcuna soccombenza virtuale a carico del dipendente:

tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui il credito da T.F.R. maturato fino al momento della vendita d’azienda non solo è passibile di immediata azione di accertamento verso il datore di lavoro cedente (che, nel regime ordinario dell’art. 2112 cod. civ., resta obbligato per la quota di sua spettanza,salva la solidarietà del cessionario: Cass., sez. lavoro, 22 Settembre 2011, n. 19.291) – pur se esigibile dopo la futura cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che funge da termine per l’adempimento – ma, per di più, è azionabile contro il cessionario solo se risulti dallo stato passivo del fallimento dante causa (Cass., sez. lavoro, 23 Novembre 2009 n. 24.635; Cass., 13 novembre 2009, n. 24.098). La mancata ammissione allo stato passivo del fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione era dunque suscettibile di determinare la perdita definitiva del diritto al trattamento di fine rapporto: parziale, per la parte maturata con la società fallita, o addirittura totale ove non avesse fatto seguito alla situazione interinale di affitto, senza accollo – vigente alla data di instaurazione dell’opposizione L. Fall., ex art. 98 – l’accordo contrario in sede di cessione definitiva di azienda.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del decreto può conseguire la decisione di compensare le spese del grado di merito; mentre quelle della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di merito;

– Condanna il fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 5841 Cessazione della materia del contendere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Irpeg ed Irap 2003 ed irrogazioni sanzioni;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che, con memoria 13.2.2012, la società contribuente, allegando la correlativa documentazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in esito all’intervenuta definizione della lite in via conciliativa;

– che la circostanza dell’intervenuta definizione conciliativa della lite, attestata da documentazione ammissibilmente acquisita ex art. 372 c.p.c., comma 2, è stata, altresì, confermata dai procuratori delle parti all’udienza di discussione;

considerato:

che, pertanto, risulta venuto meno l’interesse della società ricorrente alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 13565/05, 11176/04, 1205/03);

ritenuto:

– che va, conseguentemente, adottata la correlativa declaratoria;

– che, attesi termini della controversia e la concorde volontà delle parti, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-10-2011) 11-11-2011, n. 41353

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza di riesame proposta da P.P.R. avverso l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione continuata ed aggravata.

Il P. è stato ritenuto gravemente indiziato per avere, in più occasioni e con minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal suo noto spessore criminale e dall’essere egli stabilmente inserito nel clan mafioso della cd. "Sacra corona unita", denominato "Padovano", richiesto ed ottenuto somme di denaro da P.E., titolare di un’attività commerciale (capo E). In particolare, il P. aveva richiesto al P. un "contributo volontario" da destinare all’associazione di volontariato denominata "Vela Blu della Vergine del Perdono", costituita con scopo di opere di utilità e di soccorso dallo stesso indagato, indicandone anche l’ammontare non inferiore ad Euro 1.400/2.000, procurandosi l’ingiusto profitto della ricezione della somma di Euro 1.400 che P. gli versava, recandosi presso i locali ove aveva sede l’associazione e consegnandola nelle sue mani. In seguito, il P. si era presentato presso l’esercizio commerciale del P. ed aveva invitato costui, dopo averlo chiamato in disparte, a compilare due assegni tratti sul c/c intestato all’associazione innanzi indicata, recanti firma illeggibile, indicando sia gli importi (di Euro 4.000 ciascuno) e sia la data da apporre sugli stessi, dicendogli nel contempo "scrivi e movete sennò te spacco l’anche".

Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale richiamava le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, corroborate sia dal recupero dei due assegni oggetto di estorsione, sia dall’accertata esistenza della associazione gallipolina destinataria dei versamenti estorti, della quale l’indagato era risultato essere il vice- presidente e componente del relativo consiglio direttivo. Inoltre, dalle emergenze processuali di altro procedimento, per il quale il P. risultava rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. – costituite in particolare dalle dichiarazioni auto ed etero accusatrici del collaboratore di giustizia G. M., riscontrate in maniera individualizzante dal testo delle intercettazioni eseguite dagli investigatori – era emerso come il P. fosse intenzionato ad acquisire la leadership all’interno di quel gruppo criminale nella quale aveva prestato adesione anche B.G., indagato anch’egli per estorsioni commesse ai danni dello stesso P..

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore del P., denunciando che il Tribunale avrebbe completamente disatteso la doglianza finalizzata a contestare in maniera specifica la utilizzabilità nel giudizio cautelare delle annotazioni di servizio della P.G. che riportano il contenuto di dichiarazioni rese dalle parti offese, senza che le stesse avessero provveduto alla loro ratifica.

Inoltre, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto di poter trovare dei riscontri a tali dichiarazioni nella "conclamata esistenza" di un sodalizio criminale di cui avrebbe fatto parte il prevenuto, ancorchè l’esistenza del sodalizio in parola risulterebbe soltanto dalla pendenza di un processo penale non ancora concluso con una sentenza, neppur di primo grado. Si evidenzia che il supporto probatorio alla base del citato giudizio di merito sarebbe costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, prive di ulteriori riscontri individualizzanti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla prima censura, relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti offese, non solo nessuna doglianza risulta avanzata dal ricorrente al riguardo in sede di riesame, ma soprattutto dagli atti non emerge neppure la ricorrenza del presupposto censurato (dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato e non sottoscritte dagli interessati). In ogni caso, la questione non appare aver alcun fondamento giuridico. Sono infatti utilizzabili nel giudizio cautelare le dichiarazioni di persone informate sui fatti annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato, anche se non sottoscritte dagli interessati (Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734;

Sez. 6, n. 24 del 2007, ud. 20/11/2006, Terzi, Rv. 235755).

2. Anche la seconda censura è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale non ha affatto rinviato tout court alle risultanze di altro procedimento penale, ma ha richiamato in modo specifico il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia M.G., che erano risultate riscontrate in maniera individualizzante dal testo delle intercettazioni ambientali, come aveva esposto nel dettaglio l’ordinanza genetica, esaminando la posizione del P..

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

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