T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei Conti, con decreto del 23 aprile 2005, ha indetto una procedura concorsuale a 150 posti, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1.

L’odierno ricorrente – dapprima in posizione di comando, quindi inquadrato nei ruoli della Corte dal 1 ottobre 2007 con qualifica funzionale B2 – espone di non aver presentato domanda di partecipazione nel termine (31 ottobre 2005) fissato nel bando, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

In presenza dell’avversato decreto del 18 giugno 2009, si duole il ricorrente della mancata riapertura dei termini di partecipazione al concorso, proponendo le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge e delle regole della par condicio. Mancata riapertura dei termini relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla presentazione delle domande di partecipazione in conseguenza della sostanziale modifica del bando originario con violazione dei principi propri di procedure concorsuali e di principi generali del diritto amministrativo, quali – in termini precipui – quello inerente la dicotomia tra atto ricognitivo e costitutivo e – in termini estensivi – quello del contrarius actus.

Le modificazioni introdotte dalla sopravvenienza del 2009 rispetto al bando originario del 2005 sarebbero rappresentate:

– dalla suddivisione dei 150 posti messi a concorso sulla base di differenti tipologie di attività;

– la richiesta, nei confronti dei candidati che già avessero presentato domanda di partecipazione, di indicare la tipologia di attività per la quale intendessero concorrere;

– la modificazione della prova d’esame (in luogo dello svolgimento di un elaborato, test articolato su 60 quesiti a risposta multipla);

– la modificazione delle modalità di svolgimento e della durata dei corsi di qualificazione.

Assume parte ricorrente che, in ragione dell’illustrata sostanziale modificazione non soltanto dell’oggetto della procedura concorsuale de qua, ma anche dei requisiti previsti per prendere parte alla stessa, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale riapertura, secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, avrebbe dovuto riguardare anche coloro che non fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione alla data all’uopo originariamente fissata (21 aprile 2005), avuto riguardo all’arco temporale ultraquadriennale intercorso dalla pubblicazione del bando al momento dell’introduzione delle suindicate modificazioni ad esso apportate.

Nel soggiungere come il bando originario sia stato modificato con determinazione avente carattere costitutivo e non ricognitivo, parte ricorrente evidenzia come tale presupposto appieno connoti la dedotta aspettativa ad una riapertura dei termini della selezione de qua.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata dalla Sezione respinta con ordinanza n. 4718, pronunziata nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, essenzialmente incentrato sulla mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi.

La rilevanza di tale argomentazione – in termini di interesse alla sottoposizione all’adito organo di giustizia della questione sopra precisata – appieno rileva ove si consideri che parte ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al concorso nel termine all’uopo fissato, in quanto non in possesso a tale data dei prescritti requisiti di partecipazione.

Sostiene la parte stessa, al riguardo, che la sostanziale immutazione della lex specialis – veicolata dal decreto n. 550 del 2009 – avrebbe dovuto imporre alla procedente Amministrazione una generale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in discorso, pena la violazione di affermati principi generali dell’ordinamento, nonché delle coordinate di legittimo svolgimento delle procedure selettive.

La doglianza non riveste giuridico pregio e, per l’effetto, non merita accoglimento.

Rileva al riguardo il Collegio come la prospettazione di parte ricorrente sarebbe suscettibile di favorevole considerazione soltanto laddove la rettifica di un bando di concorso venisse ad incidere sui requisiti di partecipazione, ampliandone la portata con riveniente allargamento della potenziale platea dei partecipanti: in tale ipotesi atteggiandosi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, effettivamente, in termini di doverosità, al fine di consentire la partecipazione anche a chi, pur interessato alla procedura, non vi avesse inizialmente partecipato a fronte di una clausola escludente del bando, poi modificata in senso ampliativo.

In tale evenienza, infatti (e, quindi, nel caso in cui la rettifica del bando originario avesse comportato un ampliamento dei potenziali partecipanti) si dimostrerebbe irrazionale (e, comunque, non fondata su alcun apprezzabile interesse pubblico) la scelta di non ammettere al concorso i soggetti che avessero medio tempore maturato i requisiti.

Se, infatti, l’interesse dell’Amministrazione procedente va identificato nell’esigenza di favorire la massima partecipazione dei soggetti astrattamente idonei, al fine di pervenire alla selezione dei candidati "migliori"), allora viene a dimostrarsi priva di ragionevole fondamento la scelta di precludere la partecipazione a coloro i quali, alla data della nuova chiusura dei termini di iscrizione al concorso, avessero maturato i requisiti, ancorché in epoca successiva alla prima indizione, poi rettificata.

Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Umbria, 28 maggio 2009 n. 262) che, "in materia di concorsi per il pubblico impiego, un principio generale di remota origine giurisprudenziale vuole che, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito (anche solo, ad es., aumentando il numero dei posti), essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione", al fine di "dar modo di partecipare a coloro che, valutando le condizioni originarie, avevano ritenuto di non averne interesse": principio, quest’ultimo, che, ancorché "non legificato, ma pacifico in giurisprudenza, si considera derivare dal fondamentale valore dell’imparzialità dell’amministrazione" e "si correla, del resto, anche a canoni di buona amministrazione".

Ferma la sostanziale condivisione dell’orientamento del quale si è dato conto, rileva peraltro la Sezione come le modificazioni apportate all’originario bando di concorso per effetto delle disposizioni introdotte dal gravato decreto del 2009 non rivelino carattere "adeguatamente" sostanziale, tale da indurre – con carattere di obbligatorietà – una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non hanno formato, infatti, oggetto di modifica:

– il numero complessivo dei posti messi a concorso;

– i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;

– l’oggetto della selezione stessa;

– l’articolazione del concorso per titoli ed esami, nonché il "peso", in termini di assegnazione di punteggio, riservato, rispettivamente, alla prova scritta ed alla valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli di studio, culturali e professionali.

Deve quindi escludersi che le imputazioni apportate alla lex specialis abbiano determinato, in capo alla procedente Amministrazione, alcun obbligo di disporre la riapertura dei termini di che trattasi, per come sostenuto dalla parte ricorrente: obbligo la cui immanenza appare predicabile:

– non soltanto laddove il numero dei posti messi a concorso, le regole di articolazione della selezione, ovvero l’oggetto della stessa avessero formato oggetto di incisiva rimeditazione;

– ma, anche, nel caso in cui gli stessi requisiti di ammissione fossero stati modificati, determinando un corrispondente ampliamento della platea dei potenziali partecipanti, a fronte del quale sarebbe stato ben irragionevole non consentire anche ai soggetti (originariamente) non in possesso dei requisiti una rimessione in termini ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Diversamente da quanto ora osservato, il gravato decreto del 2009 – inalterati il numero dei posti messi a concorso, la configurazione della selezione per titoli ed esami, nonché i requisiti per la partecipazione alla stessa – ha:

– articolato il novero delle posizioni messe a concorso per profili professionali;

– modificato le modalità di svolgimento della prova scritta (non più elaborato, ma test a risposta multipla)

– compresso la durata del corso di formazione.

Nessuna di tali modificazioni è destinata, con ogni evidenza, ad incidere sui requisiti di partecipazione; né alcuna di esse integra una modificazione dell’originario bando in termini sostanziali, tali cioè da indurre – con il carattere di "obbligatorietà" postulato dalla parte ricorrente – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva de qua.

La censura, dimostratasi infondata, deve pertanto essere respinta.

3. Nel ribadire l’inaccoglibilità delle esaminate doglianze, non può esimersi il Collegio da disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11986 Norma tributaria

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Svolgimento del processo

A. L’Agenzia Ippica D. S. s.r.l. agisce contro il silenzio/rifiuto formatosi sull’istanza avanzata il 15 dicembre 2 005 per il rimborso di somme versate per imposta unica sulle scommesse (2001), in forza del D.L. n. 147 del 2003 (art. 8, comma 5) conv. L. n. 200 del 2003, esercitando la facoltà concessa ai gestori di scommesse sulle corse di cavalli, non aderenti alle condizioni economiche ridefinite con decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002 (in G.U. 139/2002).
B. La contribuente assume d’aver già definito tutte le sue pendenze, avendo presentato sin dal 27 gennaio 2003 la dichiarazione integrativa per il condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002 (art. 8, comma 2) e corrisposto il prescritto rateo percentuale delle imposte non versate. Sostiene, quindi, che il secondo versamento, operato ai sensi della sopravvenuta L. n. 200 del 2003, rappresenta un pagamento indebito.
C. La CTR-Puglia, riformando su appello dell’Ufficio, la decisione di prime cure favorevole alla contribuente, rileva: a) che la L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2, è stato abrogato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, con effetto dal 1 gennaio 2003; b) che il condono ex lege n. 289 del 2002 aveva comportato per i con-cessionari un illecito arrichimento dell’imposta di cui erano semplici sostituti, situazione poi corretta ex lege n. 200 del 2003; b) che, pertanto, la sequenza dei due condoni comporta la validità del secondo con compensazione delle somme versate in forza dell’abrogato primo condono.
D. Propone ricorso cassazione, affidato a unico motivo, la contribuente; le parti pubbliche resistono con controricorso.

Motivi della decisione

E. Con l’unico mezzo, la società denuncia la violazione dell’art. 3 dello Statuto del contribuente e dei principi in tema di arricchimento senza causa. Sostiene che i precetti tributari, da un lato, non possono avere effetto retroattivo, se non in caso di disposizioni interpretative e con indicazione derogatoria dell’art. 3 cit., dall’altro non devono pregiudicare affidamento e buona fede del contribuente.
F. Il mezzo non è fondato. La L. n. 289 del 2002, art. 8, nel regolare la "integrazione degli imponibili per gli anni pregressi", prevedeva al comma 2 una peculiare e favorevolissima forma di sanatoria per i versamenti delle imposte di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2) e al D.L. n. 452 del 2001 art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16 del 2002.
G. La L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 2 è stato abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2003, dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 ter inserito in sede di conversione. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui all’abrogato comma 2, per espressa previsione di legge, sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.
H. Lo stesso art. 5 ter prevede, inoltre, che s’intendono esclusi dall’ambito di applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto d’imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2) e al D.L. n. 452 del 2001, art. 8, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 16 del 2002.
I. il D.L. n. 147 del 2003, art. 8, prescrive che le somme ancora dovute dai concessionari a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1998, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno (comma 5).
J. La L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 194, prevede ancora che, per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse, le somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1998, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004.
K. Inoltre stabilisce: "Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002".
L. Tralasciando il minuto dettaglio della complessa normativa mirante alla definizione degli insoluti dei concessionari in questione, risulta palese che la materia delle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse costituisce un sottosistema autonomo, nell’ambito del diritto tributario, disciplinato da regole sue proprie per la peculiarità del settore, legato al regime concessorio cui è connessa la riscossione d’imposte, che in realtà gravano sullo scommettitore e che sono semplicemente riscosse e girate dal concessionario all’erario (cfr. Cass. 2598/12). Proprio per la peculiarità del settore e l’ovvia necessità di non legittimare l’appropriazione da parte del concessionario di somme devolute per legge e per convenzione all’erario, il legislatore ha predisposto nel 2003 una sorta di sanatoria clemenziale con lunga rateizzazione delle somme ancora dovute a titolo d’imposta unica, al netto di sanzioni e maggiorate di soli relativi interessi. Ciò spiega l’espressa esclusione di detta imposta dalla tornata condonistica del 2002, specificamente sancita per la L. n. 289, art. 5-ter cit., gli artt. 8 e 15 (ult. cit.).
M. Orbene, le questioni prospettate dalla ricorrente, sono già state delibate da questa Corte, da ultimo nella condivisibile sentenza n. 641 del 2012. E’ innegabile che il D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, nel prevedere l’abrogazione dal 1 gennaio 2003 del comma 2, art. 8, della legge di condono n. 289 del 2002, deroga all’art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente. Ciononostante, va rilevato che manca un principio, di rango costituzionale, d’irretroattività della legge tributaria, fondato sull’art. 23 Cost. ovvero sullo Statuto del contribuente, quest’ultimo privo di rilievo sul piano costituzionale anche come normativa interposta (Cass. ult. cit.; C.Cost. 58/2009).
N. Sul punto questa Corte si già ripetutamente espressa affermando:
"Le norme della L. 27 luglio 2000, n. 212 (ed. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, ne consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse" (cfr. ex plurimis Cass. 8254/2009).
O. Inoltre, si è chiarito: "In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 disp. gen., va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che come è avvenuto nella specie questa sia espressamente prevista" (Cass. 25722/2009; conf. 5015/03 e 26674/09).
P. Infine, si è stabilito che "l’espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto citato – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come regola di eccezionale retroattività" (Cass. 11141/11; conf.
Cass. 27883/11).
Q. L’odierna ricorrente invoca l’indebito oggettivo e la violazione dell’affidamento, avendo essa definito i rapporti col Fisco per imposta unica sulle scommesse, merce gli adempimenti prescritti dalla legge di condono, comma 2, dell’art. 8, prima che tale disposizione fosse abrogata retroattivamente dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 ter, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.
Sostiene, in particolare che gli effetti retroattivi non incidono sui rapporti definiti stante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni della legge di condono.
R. La conclusione, però, è giuridicamente scorretta, dovendosi negare che il formale adempimento delle prescrizioni condonistiche possa, di per sè solo, far considerare come "definiti" i rapporti condonati, ancor prima di ogni verifica sull’esattezza degli adempimenti stessi e quindi pure se all’esito delle doverosa verifica d’ufficio emergessero incompletezza, insufficienza o addirittura erroneità degli adempimenti stessi.
S. Invece, il consolidamento dei rapporti fiscali si realizza unicamente alla scadenza dei termini decadenziali per i controlli delle relative dichiarazioni anche integrative, tanto che in materia di condono il Fisco può chiedere anche la revoca dell’eventuale ordinanza di estinzione emessa dal giudice investito della relativa controversia (Cass. (Cass. 641/2012 arg. ex 14928/2006)715/2010).
T. Non ricorrono, quindi, addebiti di violazioni di legge, sia per essere la L. n. 27 del 2003 legittimamente retroattiva, sia perchè il rapporto fiscale inciso non era affatto definito quando è divenuta vigente detta legge; sicchè risulta evidente la sconnessione logica e giuridica della tesi circa la violazione del legittimo affidamento. Esso, del resto, riguarda i rapporti con l’amministrazione finanziaria e non i provvedimenti legislativi (Cass. 641/2012, 16843/2008, 935/2009).
U. Infine, manifestamente infondata è pure la tesi dell’indebito oggettivo, atteso che proprio il ridetto art. 5 ter stabilisce: "I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 8, citato comma 2 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo".
V. Ne deriva che le somme versate dall’odierna ricorrente, con riferimento alle pregresse pendenze, sono imputate dalla legge 27/2003 a scomputo di quanto complessivamente dovuto al Fisco anche per altri insoluti, il tutto nell’ambito di un piano quinquennale di rientro suscettibile di perfezionamento merce l’adesione del concessionario (Cass. 641/2012).
W. Dunque, nelle specie non v’è alcuna duplicazione impositiva, ma solo un’unica forma di condono lecita, secondo forme e modi stabiliti dalla legge correttiva, cui l’odierna ricorrente ha aderito.
X. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5000 per onorario oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 200

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente presentava in data 6.7.2010 all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, un’istanza di accesso agli atti di cui al questionario n. Q00013/2008, ed in particolare alle "risultanze emerse nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale di cui alla direttiva n. 77/99".
Si costituiva l’Amministrazione resistente, la quale depositava (doc. n. 2) un verbale, datato 16.9.2010, nel quale si attesta che "a seguito della richiesta pervenuta in data 08.07.2010, in data odierna si è presentato l’Avv. C., in qualità di difensore della sig.ra S.A., per procedere all’accesso agli atti. In questa sede l’avvocato ha visionato la documentazione presente nel fascicolo ed ha estratto copia di n. 4 documenti, e precisamente di:
fogli con dettagli importi;
documento del 25.06.2001 e relativa traduzione della C.F. 9490 nV.;
documento della BANK del Liechtenstein datato 28.06.2001;
documento della BANK del Liechtenstein datato 10.10.2001".
Tutta la documentazione era fornita al ricorrente, eccetto che la nota di accompagnamento.
L’Avvocatura ha inoltre precisato nella memoria che è pendente un giudizio della ricorrente presso la Commissione tributaria provinciale di Varese, e che nel relativo fascicolo è presente la documentazione di interesse per il ricorrente, relativa alla vicenda richiamata nell’istanza di accesso.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori memorie, né è stato presente all’udienza in camera di consiglio,
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in relazione al complessivo andamento della causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Referendario, Estensore
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Corte Costituzionale sentenza n. 314 SENTENZA 03 – 11 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 1, 9 e 10
della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita’ e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 5-11 gennaio 2010, depositato in cancelleria il
12 gennaio 2010 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 21 settembre 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Gervasi per la
Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 4
gennaio 2010, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2010, ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 1, 9 e
10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita’ e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», per violazione dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, che riserva alla potesta’ legislativa concorrente di
Stato e Regioni la materia «porti e aeroporti civili».
Le norme impugnate secondo lo Stato sarebbero censurabili per i
seguenti motivi:
a) l’art. 1, nel sostituire l’art. 25 della legge regionale
1° dicembre 1998, n. 88, ai commi 1 e 2, in particolare, riserva alla
Regione le funzioni per la «valutazione dell’idoneita’ tecnica dei
progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse
regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande
infrastrutturazione portuale» (art. 25, comma 1, lett. b). A tale
fine sono considerate opere di grande infrastrutturazione le
costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di
darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche’ l’escavazione e
l’approfondimento dei fondali;
b) l’art. 9, nel sostituire l’art. 47-ter della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1, al comma 3, prevede espressamente che
la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio
e vincolante sull’idoneita’ tecnica delle previsioni contenute nel
piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione
del piano;
c) l’art. 10, nell’introdurre l’art. 47-quater all’interno
della stessa legge regionale n. 1 del 2005, dispone che tutti i
progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi
al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di
interesse, previa valutazione positiva dell’idoneita’ tecnica
effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi
dell’articolo 25, comma 1, lett. b), come modificato ai sensi del
citato articolo 1 della legge regionale in esame.
Dette norme, cosi’ come esplicitato al punto 11 del «Considerato»
del preambolo della legge regionale, che della legge stessa
costituisce parte integrante, disciplinano la funzione concernente la
valutazione dell’idoneita’ tecnica dei progetti relativi alle opere
dei porti regionali, individuando una struttura regionale che opera
detta valutazione, attivita’ svolta in precedenza dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Le predette norme regionali, attribuendo la prevista attivita’
valutativa esclusivamente agli uffici regionali, si pongono in
contrasto con il complesso di disposizioni statali che affermano
l’obbligatorieta’ del parere – peraltro non vincolante – del
Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di «Piani
regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere.
Infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204
(Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori
pubblici), esercita funzioni consultive ed esprime pareri, tra
l’altro, di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero,
nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
sui piani portuali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). Si
segnala inoltre che l’art. 8, comma 1, n. 6), della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, nonche’ in materia di processo
civile), tra le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), volte alla certezza dei tempi
in caso di attivita’ consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto
una specifica disposizione a salvaguardia della previsione di cui
all’articolo 127 del predetto codice dei contratti pubblici.
Rispetto all’obbligatorieta’ del parere previsto dalla normativa
statale di riferimento in materia di «Piani regolatori portuali» e
realizzazione delle relative opere in capo al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, la legge regionale nulla dispone, attribuendo
l’attivita’ valutativa esclusivamente agli uffici regionali
competenti.
Alla luce del complesso delle disposizioni statali riferite alla
materia in oggetto non potrebbe che desumersi che le stesse, nel
prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, concretizzino un principio fondamentale nella materia di
potesta’ concorrente «porti e aeroporti civili», a garanzia
dell’uniformita’ sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo
coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali e che
tale principio non possa essere disatteso dal legislatore regionale.
Pertanto, le norme regionali sopra richiamate risulterebbero
adottate in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, considerato il mancato rispetto del principio
fondamentale in materia di «porti e aeroporti civili», riferito
all’obbligatorieta’ dell’acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per la realizzazione di opere
all’interno di un porto.
2. – Con memoria del 29 gennaio 2010 la regione Toscana ha
chiesto che il ricorso sia respinto, rilevando che l’articolo 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove
disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime),
successivo alla normativa di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), stabilisce la
permanenza in capo allo Stato delle sole funzioni amministrative nei
porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato,
nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale nonche’
nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con
l’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime
escluse della delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616), ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della
legge n. 84 del 1994.
Tale assetto di competenze e’ stato considerato conforme a
Costituzione dalla Corte costituzionale che, nelle sentenze n. 89 del
2006 e n. 344 del 2007, ha chiarito che i porti non classificati come
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, ne’
come porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, sono di
interesse economico regionale, e nel loro ambito le competenze sono
regionali; questo per il rispetto del riparto di attribuzioni
risultante dall’art. 117 della Costituzione nelle materie del governo
del territorio, porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e
navigazione, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici.
In sostanza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il suo parere tecnico sulle opere e sui piani regolatori relativi ai
porti di competenza statale e non anche a quelli di rilievo
regionale. Infatti l’art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 non ha posto
alcuna eccezione in ordine alle funzioni consultive mantenute in capo
ad un organo consultivo statale, ma ha chiaramente stabilito che
tutte le funzioni sono trasferite alle Regioni e, in particolare,
quelle relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione
dei porti di rilievo regionale ed interregionale e delle opere
edilizie a servizio dell’attivita’ portuale.
L’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006 chiarisce, poi, in modo
inequivocabile che il Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ il
massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Non si rinviene
dunque, nell’ordinamento vigente, il principio alla luce del quale
detto organo debba esprimere un parere obbligatorio su tutti i piani
regolatori dei porti di rilievo regionale. Tale norma inoltre prevede
che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi dei lavori pubblici di
competenza statale o comunque finanziati per almeno la meta’ dallo
Stato. Dunque, il ruolo consultivo obbligatorio del Consiglio e’
chiaramente ricondotto alle opere di competenza dello Stato, mentre,
come rilevato, per i porti regionali ormai le competenze fanno capo
alle Regioni. L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204, (Regolamento di riordino del Consiglio superiore
dei lavori pubblici) parimenti fa riferimento al ruolo consultivo del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i compiti attribuiti allo
Stato e, anzi, aggiunge che cio’ avviene «nel rispetto delle
prerogative delle Regioni». Ancora, l’art. 5 della legge n. 84 del
1994 deve essere letto alla luce del trasferimento di competenze
operato dal richiamato art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998. Infine,
l’art. 8, comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone che resta
fermo quanto previsto dall’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006 e
successive modificazioni, con la conseguenza che, per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, il Consiglio superiore rilascia
i propri pareri su richiesta delle Amministrazioni stesse. Le norme
regionali non violerebbero dunque alcun principio posto dalla
normativa statale.
3. – Nell’imminenza della discussione la Regione Toscana ha
depositato memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni
contenute nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, 9 e 10 della legge
della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche alla
legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti
locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita’ e
trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme
per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), in materia di porti di
interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza
sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale»,
per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che
riserva alla potesta’ legislativa concorrente di Stato e Regioni la
materia «porti e aeroporti civili», in quanto, attribuendo la
valutazione dell’idoneita’ tecnica dei progetti relativi alle opere
realizzate nei porti regionali esclusivamente agli uffici regionali,
le norme impugnate si porrebbero in contrasto con il complesso di
disposizioni statali che affermano l’obbligatorieta’ del parere –
peraltro non vincolante – del Consiglio superiore dei lavori pubblici
in materia di «Piani regolatori portuali».
A queste conclusioni si oppone la Regione, la quale sostiene che,
dopo l’entrata in vigore dell’articolo 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall’articolo 9
della legge 16 marzo 2001, n. 88, (Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime), successivo alla normativa di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, (Riordino della legislazione
in materia portuale), sono rimaste allo Stato solo le funzioni
amministrative nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla
sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed
internazionale nonche’ nelle aree di preminente interesse nazionale
individuate con l’aggiornamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995 (Identificazione delle
aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi
dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4 della citata legge n. 84 del 1994.
2. – Il ricorso e’ fondato.
2.1. – E’ necessario partire dall’esame della legge n. 84 del
1994, il cui art. 4 opera la distinzione tra porti di interesse
internazionale, statale e regionale, mentre il successivo art. 5
stabilisce che il piano regolatore portuale e’ inviato per il parere
al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sulla base delle citate disposizioni lo Stato ritiene che la
normativa impugnata, escludendo il parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, violi l’art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Infatti: l’art. 1, comma 1, lettera b), della Regione Toscana n.
66 del 2009, attribuisce alla Regione la valutazione dell’idoneita’
tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di
interesse regionale, ivi compresi i progetti relativi alle opere di
grande infrastrutturazione portuale; l’art. 9, comma 3, dispone che
la struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e
vincolante sull’idoneita’ tecnica delle previsioni contenute nel
piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione
del piano; mentre l’art. 10, comma 1, stabilisce che tutti i progetti
delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano
regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione
positiva dell’idoneita’ tecnica effettuata dalla struttura regionale
competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della
citata legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.
Successivamente alla legge n. 84 del 1994, e’ intervenuto il
d.lgs. n. 112 del 1998, il quale, all’art. 104, stabilisce che «1.
Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: (omissis) s) alla
classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e
progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la
gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di
navigazione, delle opere edilizie a servizio dell’attivita’ portuale,
dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo
nazionale e internazionale»; mentre il successivo art. 105 dispone
che «1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo
e non attribuite alle autorita’ portuali dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni
di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le
funzioni relative: (omissis) e) alla programmazione, pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle
opere edilizie a servizio dell’attivita’ portuale».
Da tali norme emerge che residuano allo Stato solo le funzioni
concernenti porti internazionali e nazionali, mentre risultano
attribuite alla Regione tutte le funzioni concernenti i porti
regionali, con esclusione della subordinazione dell’esercizio di tali
attivita’ al parere del Consiglio superiore.
A cio’ si deve aggiungere che ai sensi dell’art. 127 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonche’ parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse
ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a
25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi
integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi
di particolare rilevanza e complessita’, il direttore del settore
infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore».
Inoltre, l’art. 1 del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento
di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici) dispone che
«Il Consiglio superiore, nell’ambito dei compiti attribuiti allo
Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province
autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive
ed esprime pareri: a) di carattere obbligatorio sui progetti
definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti
preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui
progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato relativi all’informatica ed alle infrastrutture
tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e
marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica,
onde garantire l’interoperabilita’ delle tecnologie e delle
piattaforme software e agevolare l’accesso alle infrastrutture di
trasporto».
Infine, l’art. 8, comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone
che resta fermo quanto previsto dall’art. 127 d.lgs. n. 163 del 2006
e successive modificazioni.
Dalla successione temporale delle disposizioni richiamate emerge
chiaramente che, sulla base degli artt. 4 e 5 della legge n. 84 del
1994, il piano regolatore portuale, adottato nei modi di legge, era
inviato per il parere obbligatorio al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprimeva entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell’atto, intendendosi tale parere reso in senso
favorevole dopo l’inutile decorso del predetto termine. A seguito del
mutamento del quadro normativo per effetto delle ricordate
disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e
127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ esclusa solo con
riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza
regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento
dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque
milioni di euro.
Viceversa il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per le altre ipotesi costituisce
principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili», e
pertanto le norme impugnate – le quali invece escludono in ogni caso
la richiesta di questo parere – sono costituzionalmente illegittime
per contrasto con tale principio fondamentale e, quindi, con l’art.
117, terzo comma, Cost.
Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimita’
costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione
Toscana n. 66 del 2009, nella parte in cui escludono la richiesta
obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza
regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento
dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di
euro.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1, 9 e 10
della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita’ e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai
progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che
siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che
siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l’11 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/