Cassazione civile 14406 del 2011 Procedura civile e rito: se si sbaglia bisogna continuare a sbagliare anche in secondo grado!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il 17 giugno 2008, che, in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di primo grado (che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda introduttiva per mancata prova delle modalità dello scontro), perchè entro il termine per proporre appello (9.4.2006) l’impugnazione era stata proposta con ricorso – sul presupposto dell’applicabilità del sopravvenuto L. n. 102 del 2006, art. 3 ed in violazione del principio di "ultrattività" del rito con il quale il giudizio era stato introdotto in primo grado – ed essendo la notifica dell’impugnazione intervenuta dopo il decorso del termine per l’appello.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando "violazione di legge", chiede alla Corte se "nel caso di modifica al codice di procedura civile, ove non venga prevista una disciplina transitoria, in ordine ai giudizi iniziati prima dell’emanazione e della pubblicazione della legge istitutiva della modifica entrata in vigore, l’applicabilità o meno della nuova norma sussista anche nel caso di appello della sentenza di primo grado resa nelle more della pubblicazione della legge e della successiva entrata in vigore". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce omessa o carente motivazione perchè la Corte non avrebbe motivato le ragioni che l’avevano indotta, all’inizio del procedimento di appello, a disporre la notifica del decreto ed a rigettare le eccezioni di rito formulate dal Fondo Vittime della Strada.

3. Resistono con controricorso, in cui chiedono il rigetto del ricorso, la B.M. S.r.l., le Assicurazioni Generali quale impresa designata per la Regione Veneto per il F.G.V.S., nonchè le Assicurazioni Generali, nella qualità di assicuratore per la R.C.A. del veicolo di proprietà della predetta società B.M., la quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato presso il procuratore domiciliatario. L’eccezione è infondata: è vero che la notifica del ricorso per cassazione alle Generali, quale assicuratrice R.C.A. della B.M. non è stata indirizzata al procuratore domiciliatario T.F.T. in Mestre, ma è altrettanto vero che allo stesso il ricorso è stato consegnato quale procuratore domiciliatario delle altri parti da lui rappresentate (la B.M. ed il Bi.). Orbene, in tale situazione, non è ravvisabile l’inesistenza della notificazione, in quanto essa non è del tutto mancata e non è stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei (v., da ultimo, Cass. n. 25350/09; 621/07, nonchè S.U. 3075/03), mentre si tratta del domicilio eletto e del procuratore domiciliatario, sia pure indicato nelle "relate" solo come procuratore delle altre parti assistite dallo stesso. Ciò non configura neanche un’ipotesi di nullità, alla luce del recente orientamento di questa S.C., secondo cui la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (Cass. S.U. 29290/08; 18034/09; 6051/10). In ogni caso, l’intimata Compagnia, nella descritta qualità, correttamente indicata ed individuata come destinataria dell’impugnazione (Cass. S.U. n. 14024/10) si è costituita nel presente grado (anche qui per mezzo del medesimo difensore della B.M. S.r.l.), di modo che l’atto ha indubbiamente raggiunto il proprio effetto, nonostante l’erronea indicazione del procuratore domiciliatario nella richiesta di notifica.

4. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa S.C. in tema di cosiddetta ultrattività del rito. E’ giurisprudenza pacifica che, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 27 maggio 2010 n. 12990;

Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 14/12/2007, n. 26294). Pertanto, nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’appello, proposto avverso sentenza pronunciata all’esito di giudizio celebrato in primo grado con rito ordinario, si rivela inammissibile allorchè la notifica del ricorso sia avvenuta, come nella specie, dopo la scadenza del termine d’ impugnazione.

5. Il secondo motivo è inammissibile, per mancanza del "momento di sintesi", oltrechè per l’assoluta indeterminatezza della sua stessa formulazione.

6. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della mutevolezza del quadro normativo e dell’assenza, all’epoca, di un regime transitorio, per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3689

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Svolgimento del processo

p. 1. M.F. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Toro Assicurazioni avverso la sentenza resa in unico grado, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, dalla Corte d’Appello di Napoli nella controversia da lui introdotta il 5 luglio 2007 contro detta società per ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 3.504,06 oltre interessi e rivalutazione, siccome pagata quale quota parte pari al 20% del premio corrisposto alla stessa per tre polizze assicurative per la r.c.a. ed imputabile a suo dire ad un aumento disposto dalla compagnia assicuratrice sulla base di un’intesa restrittiva della concorrenza intervenuta con altre compagnie assicuratrici, la quale era stata sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 2 febbraio 2002.

Con detta sentenza la Corte d’Appello ha dichiarato "inammissibile" sic (in realtà rigettato nel merito) la domanda, per un verso ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta (pur reputando che essa fosse infondata per come dedotta, cioè ai sensi dell’art. 2952 c.c. e considerando, invece, che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c.) e per altro verso reputando (testualmente) "solo per completezza … che, pur se tempestiva, la domanda sarebbe stata comunque infondata nel merito, come affermato dalla Corte in numerose altre sentenze aventi lo stesso oggetto". p. 2. La società intimata non ha resistito al ricorso.

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta "violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e art. 2938 c.c., in violazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", sotto il profilo che la Corte d’Appello avrebbe esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Toro Assicurazioni nonostante che essa fosse stata proposta tardivamente. La società convenuta, infatti, citata a comparire per l’udienza del 14 gennaio 2008, si era costituita non già venti giorni prima di detta udienza, bensì soltanto all’udienza di prima comparazione, la quale, per rinvio d’ufficio si era tenuta il successivo 16 gennaio 2008. Poichè l’eccezione di prescrizione era eccezione non rilevabile d’ufficio la Corte d’Appello – osserva il ricorrente – non avrebbe dovuto darle rilievo, bensì considerarla tardiva.

Con il secondo motivo si deduce "difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5", assumendo:

a) con una prima censura che la Corte d’Appello, sempre per la tardività della proposizione dell’eccezione di prescrizione, non avrebbe potuto, come, invece, ha fatto esaminare l’eccezione per come proposta e disattenderla nel merito e, quindi, procedere all’applicazione della prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c.;

b) con una seconda censura – diretta contro la seconda motivazione prospettata dalla Corte territoriale – che la motivazione di infondatezza a prescindere dall’operare della prescrizione sarebbe stata arbitraria, illogica e contraddittoria, per non avere specificato nemmeno in maniera generica, la ritenuta infondatezza. p. 2. Il primo motivo e la prima censura proposta con il secondo motivo appaiono improcedibili e ciò, determinando il formarsi della cosa giudicata sulla ratio decidendi cui si riferiscono, cioè quella relativa alla infondatezza della domanda per avvenuta prescrizione, rende irrilevante esaminare la seconda censura, perchè il suo accoglimento lascerebbe in piedi la sentenza impugnata quanto all’altra ratio.

La ragione di improcedibilità si rinviene nella circostanza che, al contrario di quanto gli imponeva l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, parte ricorrente non ha prodotto l’atto processuale sul quale il primo motivo e la prima censura del secondo motivo si fondano.

Invero, nell’illustrazione del primo motivo egli ha, in ossequio a quanto gli imponeva l’art. 366 c.p.c., n. 6, trascritto quello che ha assunto essere stato il contenuto del verbale di causa della prima udienza effettiva del 16 gennaio 2008 davanti alla Corte territoriale. Da essa si evincerebbe che effettivamente la società convenuta ebbe a costituirsi soltanto in quell’udienza e non nel rispetto del termine previsto per il deposito della comparsa di risposta dall’art. 167 c.p.c., cioè venti giorni prima dell’udienza indicata nella citazione introduttiva.

Senonchè, parte ricorrente non ha prodotto, come invece prescriveva il cennato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il processo verbale dell’udienza del 16 gennaio 2008.

A tale produzione egli era onerato nonostante che avesse depositato – come risulta dal suo fascicolo e dalla produzione fatta all’atto del deposito del ricorso – l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio a quo, giusta quanto gli imponeva l’art. 369 c.p.c., comma 3. Questa norma, infatti, onera la parte ricorrente in cassazione, a pena di improcedibilità, della produzione (oltre che dei documenti) degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, così evidenziando la sussistenza del dovere del ricorrente di produrre anche tali atti, eventualmente in copia se gli originali sono atti del fascicolo d’ufficio del giudice a quo. Il riferimento generico agli atti processuali, d’altro canto, non si presta ad essere inteso nel senso che si debba trattare di atti processuali rimasti nel dominio del ricorrente (o perchè da lui compiuti o perchè, pur compiuti da altri, siano rimasti in sue mani, come per esempio una relata di notificazione), ancorchè inseriti nel suo fascicolo di parte. E’ sufficiente osservare che il codice di rito mostra di riferirsi con questo concetto in modo del tutto indifferente al soggetto che li abbia compiuti, come rivela l’art. 162 c.p.c., comma 2.

Stante la previsione di tale onere e della relativa sanzione, si deve rilevare che quest’ultima, per la contradizion che nòl consente, non può essere superata dando rilievo alla circostanza che lo stesso art. 269, nel detto comma 3, prevede in via autonoma l’onere di richiedere la trasmissione di detto fascicolo: la presenza dei due oneri e la sanzione dell’inosservanza del primo palesano, infatti, che, quando il ricorso si fondi su atti processuali che dovrebbero essere inseriti nel fascicolo d’ufficio, il ricorrente non può fare affidamento sul fatto che essi possano essere rinvenuti in esso e, quindi, omettere di produrli, confidando sul fatto che essi saranno lì esaminabili. Ciò si spiega sia con il fatto che tale fascicolo, pur richiesto, potrebbe non pervenire in tempo utile per la trattazione (ed un rinvio di essa per l’acquisizione mal si concilierebbe con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo), sia con il fatto che esso potrebbe non essere stato tenuto correttamente o potrebbe non contenere più l’atto processuale di cui trattasi.

In effetti la ratio dell’imposizione al ricorrente della formulazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio appare funzionale a consentire che le allegazioni fondate dal ricorrente sulla copia degli atti processuali da lui prodotta possano essere riscontrate, sia per verificarne la conformità all’originale, sia, soprattutto, per consentire alla Corte di cassazione di apprezzare l’atto nell’ambito della dimensione più ampia in cui nel fascicolo d’ufficio esso si collochi: si pensi, ad esempio, all’ipotesi di produzione di una parte del verbale di una certa udienza per la parte che il ricorrente assume supportare la sua censura ed alla verifica del suo effettivo significato nell’ambito del verbale nel suo complesso.

D’altro canto, come già altra volte è stato notato (Cass. n. 4201 del 2010) la stessa trasmissione del fascicolo d’ufficio potrebbe evidenziare una situazione in cui l’atto processuale cui il motivo si riferisce non sia presente nemmeno in esso: si pensi al caso in cui nel processo d’appello in cui sia stata emessa la sentenza impugnata non sia stato acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, nel quale si trovino gli originali degli atti processuali sui quali si fonda il motivo (ad esempio la c.t.u. espletata in primo grado, ovvero i processi verbali del giudizio di primo grado).

Anche questo rilievo dimostra che l’onere di produzione degli atti processuali è onere che assume un rilievo del tutto indipendente da quello di richiedere al giudice a quo la trasmissione del fascicolo d’ufficio. Onere che art. 369, u.c., non a caso non prevede a pena di improcedibilità, il che si spiega proprio con il fatto che gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda debbono essere prodotti sotto quella sanzione dal ricorrente.

Nella specie all’atto della presente decisione il fascicolo d’ufficio non risulta trasmesso e, dunque, non si versa nemmeno in una situazione in cui l’onere di produzione non è stato adempiuto e si volesse ipotizzi che comunque possa procedersi all’esame dell’atto processuale nel fascicolo d’ufficio. Il che comunque dovrebbe escludersi per le ragioni su indicate, atteso che l’omessa produzione rende improcedibile il ricorso e, quindi, preclude alla Corte di esaminarlo al lume del fascicolo d’ufficio in ipotesi pervenuto.

Tornando al ricorso in esame, poichè l’onere di produzione non è eliso dalla richiesta di trasmissione, diventa d’altro canto, inimmaginabile – ed appunto contrario all’esigenza della ragionevole durata del processo – che la Corte, in una situazione di mancata trasmissione del fascicolo nonostante la formulazione della tempestiva richiesta, come quella che qui si deve constatare, possa ordinare l’acquisizione del fascicolo rinviando la trattazione.

In forza delle osservazioni svolte, il Collegio ritiene allora di discostarsi, anche alla luce della sopravvenienza del principio della ragionevole durata del processo, da un non recente precedente che aveva così statuito: "Ancorchè negli atti di causa manchi il fascicolo d’ufficio delle precedenti fasi del giudizio, è ammissibile il ricorso per Cassazione qualora il ricorrente dimostri di avere rivolto alla cancelleria del giudice a quo l’istanza di cui all’art. 369 cod. proc. civ., u.c., in quanto il difetto del relativo adempimento da parte di quella non può risolversi in un pregiudizio per il ricorrente che abbia adempiuto l’onere a suo carico" (Cass. n. 2425 del 1981). Non senza doversi ricordare che in altro precedente si è ritenuto che "In difetto di trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., u.c., il ricorso per Cassazione dev’essere dichiarato improcedibile se con esso siano lamentati errores in procedendo del giudice del merito, senza che dagli Atti processuali risultino le attività compiute dallo stesso in violazione delle norme di rito" (Cass. n. 652 del 1977).

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-01-2011) 09-02-2011, n. 4697 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

1. L’1 marzo 2010 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Paola, in composizione monocratica, in data 8 luglio 2008, appellata dall’imputato, che aveva dichiarato A.G. colpevole del delitto previsto dalla L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 per avere portato fuori della propria abitazione, senza licenza, un’arma comune da sparo e munizioni, e lo aveva condannato alla pena di undici mesi di reclusione e duecento Euro di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e violazione dell’art. 526 c.p.p. in relazione all’art. 191 c.p.p., atteso che i giudici hanno fondato l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato esclusivamente sulle risultanze dei verbali di perquisizione e sequestro, eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, omettendo di considerare che il provvedimento di convalida del sequestro da parte del pubblico ministero era stato annullato dal Tribunale di Cosenza – costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p. – per omessa illustrazione delle finalità probatorie sottese al mantenimento della misura cautelare reale. L’ordinanza del Tribunale del riesame, in ordine alla quale si era formato il giudicato interno al sub-procedimento cautelare, determinava, quindi, l’inutilizzabilità della prova, costituita dal sequestro a suo tempo operato dalla polizia giudiziaria.

In subordine chiede la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, considerato che il fatto contestato integra gli estremi non del delitto ritenuto, bensì della contravvenzione prevista dall’art. 699 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. L’annullamento, da parte del Tribunale competente ex art. 324 c.p.p., del provvedimento di convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 355 c.p.p. per omessa indicazione, da parte del pubblico ministero, delle finalità probatorie sottese al mantenimento del vincolo cautelare reale non comporta l’inutilizzabilità delle risultanze del verbale di sequestro, atto irripetibile, atteso che la convalida assolve esclusivamente alla funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro al proprietario o a colui che ne abbia la disponibilità (Sez. 1, 21 febbraio 1995, n. 1708, Colazzo; Sez. 3, 5 dicembre 1997, n. 1030; Sez. 3, 21 dicembre 1998, n. 3625; Sez. 6, 2 marzo 1999, n. 4328 del 02/03/1999; Sez. 4, 27 febbraio 2003, n. 14854).

Pertanto, contrariamente all’assunto difensivo, l’omessa convalida del sequestro non determina l’inutilizzabilità della prova, intesa sanzione di carattere generale, applicabile alle "prove acquisite in violazione ai divieti probatori", rimedio che si aggiunge, ma non assorbe lo strumento della "nullità". In linea generale, le categorie della nullità e della inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte ed autonome, perchè correlate a diversi presupposti: la nullità attiene sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento;

invece l’inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale.

Nè l’autonomia concettuale e normativa delle due categorie – la nullità e l’inutilizzabilità – può essere posta in discussione dal rapporto che, talvolta, si è cercato di intravedere tra l’art. 191 c.p.p. e l’art. 526 c.p.p., perchè queste due norme non possono essere considerate una fedele sovrapposizione di una stessa, identica regola. Infatti, se è vero che gli atti probatori assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge debbono rientrare, e per ciò solo, nell’ampia categoria delle "prove diverse" da quelle legittimamente acquisite, non è affatto scontato il contrario:

l’art. 526 ha voluto soltanto ribadire un principio fondamentale, coerente con il sistema accusatorio, e cioè che le prove utilizzabili ai fini della decisione debbono essere quelle "legittimamente acquisite nel dibattimento" (Sez. Un. 27 marzo 1996, n. 5021).

2. Tanto premesso, sono indubbie la ritualità dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento, con il consenso delle parti, e la successiva utilizzazione ai fini della decisione dei verbali di perquisizione e sequestro dell’arma (quest’ultimo atto costituente l’adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell’esigenza che l’ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all’adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo status), eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, trattandosi di atti irripetibili, secondo la nozione recentemente delineata dalle Sezioni Unite della Corte con una decisione condivisa dal Collegio (Sez. Un. 17 ottobre 2006, n. 31).

Il disposto di cui all’art. 431 c.p.p. deve essere letto ed interpretato alla luce della previsione contenuta nell’art. 111 Cost., comma 4, che impone il contraddittorio come regola per la formazione della prova. L’art. 111 Cost., comma 5 consente una deroga a questo principio solo nei casi di consenso dell’imputato, di provata condotta illecita e "per accertata impossibilità di natura oggettiva".

Con riguardo a quest’ultimo profilo occorre evidenziare che gli atti "irripetibili" sono caratterizzati dall’esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività d’indagine della polizia giudiziaria e dall’acquisizione di informazioni ulteriori derivate da questa attività, non più riproducibili in dibattimento se non con la perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità. Deve, quindi, trattarsi di un risultato estrinseco rispetto alla mera attività investigativa che, di per sè, può essere sempre descritta in dibattimento senza che alcuna informazione vada perduta.

E’ evidente, quindi, che la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica, ma va ricavata dalla disciplina processuale, caratterizzata dal bilanciamento di interessi tra la ricerca della verità nel processo e il sacrificio del principio costituzionale relativo alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. Qualunque attività svolta dagli appartenenti alla polizia giudiziaria può essere ridescritta in forma narrativa nel contraddittorio delle parti, ma se questa attività si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa, il risultato dell’attività può essere descritto, ma non riprodotto. Così l’apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro e la ricerca materiale del corpo di reato che si svolge nel corso della perquisizione costituiscono tutte attività ulteriori, diverse ed estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono cristallizzate in un verbale il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe, ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale che riproduce queste attività diverse ed ulteriori.

2. Parimenti non fondato è il secondo motivo di ricorso.

Il porto abusivo di un revolver cal. 357 magnum è una ipotesi delittuosa in virtù della L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 e non già un reato contravvenzionale disciplinato dall’art. 699 c.p., che è rimasto in vigore per il porto abusivo delle sole armi bianche proprie e, cioè, di quelle da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (Sez. 1, 6 febbraio 1987, n. 6596).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso la derubricazione del delitto nella più lieve ipotesi contravvenzionale, invocata dalla difesa.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-02-2011, n. 1135 Energia elettrica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla società T.E.S. avverso il provvedimento con il quale, dopo un complesso iter procedimentale, è stata respinta, in data 16 luglio 2008, l’istanza di verifica e certificazione di un progetto di risparmio energetico, presentata da T.E. il 17 gennaio 2007 ai fini di cui al d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, assunto in ottemperanza agli impegni derivanti per lo Stato dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso sul presupposto che la scadenza del termine previsto dall’art. 16, comma 2, d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, contente il regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per il deposito di memorie e documenti non precluda, contrariamente a quanto ha ritenuto l’Amministrazione, la possibilità di acquisire al procedimento atti e documenti, che potrebbero essere presentati anche nel corso dell’audizione finale o nel successivo termine indicato dalla medesima Autorità per il deposito di memorie, come è avvenuto nella fattispecie in esame.

Tale decisione merita conferma.

La questione oggi in esame è già stata oggetto di numerose decisioni del Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2010, n. 1634), dalle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, che hanno chiarito che ai termini procedimentali assegnati agli interessati dal d.P.R. n. 244 del 2001 non può essere riconosciuta natura perentoria improrogabile. Più in particolare, deve essere ribadito che l’audizione personale prevista alla fine del procedimento non può essere nettamente scissa dalla fase istruttoria, in quanto il contraddittorio orale, che avviene con la parte interessata, non può essere inteso solo come una fase di discussione sulla base delle prove già acquisite, ma anche come una fase utile ad acquisire ulteriori elementi.

Sulla scorta dei principi sopra illustrati, ormai consolidati, l’appello si palesa infondato e deve essere respinto. Tale conclusione esime il Collegio dall’esaminare profili di improcedibilità dell’appello per effetto di provvedimenti adottati dall’Autorità in data successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto del presente giudizio.

In conclusione, la sentenza impugnata merita conferma.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità per l’energia e il gas, con la precisazione, a fini conformativi, che il procedimento di riesame trova il suo fondamento nel "controllo a campione" previsto dall’art. 14 delle Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico e per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica, predisposte dalla medesima Autorità con deliberazione n. 103 del 2003 in attuazione del d.m. 24 aprile 2001, anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti anche per questo grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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