Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-03-2011, n. 6179 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

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Svolgimento del processo

B.C., in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. S.M.A.C. Società Mediterranea Arti e Commercio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la SEAT -Divisione STET s.p.a. per sentire dichiarare risolto per grave inadempimento della convenuta il contratto di concessione pubblicitaria stipulato in data 10-5-1993 e condannare la stessa al risarcimento dei danni indicati in 500.000.000.

La convenuta deduceva il difetto di legittimazione attiva della B. in proprio e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda non essendosi concluso alcun rapporto contrattuale.

Con sentenza del 22 maggio 2002 il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione attiva della B. in proprio, condannava la convenuta al pagamento in favore della s.r.l. S.M.A.C. della somma di Euro 165.266,24, oltre interessi, a titolo di responsabilità precontrattuale Pretore. Con sentenza dep. l’11 marzo 2005 la Corte di appello, in riforma della decisione impugnata dalla SEAT – Divisione STET s.p.a., rigettava la domanda proposta dalla s.r.l.

S.M.A.C. In va preliminare i Giudici di appello disattendevano l’eccezione di nullità o inammissibilità dell’appello sollevata dalla s.r.l.

S.M.A.C, rilevando che l’impugnazione era stata proposta da SEAT – Divisione STET s.p.a. che era risultata estinta a seguito di complesse vicende societarie: si osservava in proposito che, per effetto dell’atto del 17-12-1996 di scissione parziale della STET – Società Finanziaria Telefonica s.p.a. il complesso Divisione SEAT era stato trasferito alla SEAT Pagine Gialle s.p.a.; il 18-7-1997 la STET – Società Finanziaria Telefonica s.p.a. incorporava la S.I.P. s.p.a., assumendo la denominazione di TELECOM s.p.a. La sentenza riteneva che l’incorporazione di una società in un’altra, determinando la successione universale, è disciplinata dall’art. 300 cod. proc. civ. con conseguente ultrattività anche per il giudizio di impugnazione del mandato conferito al difensore il quale non abbia dichiarato nè notificato l’evento interruttivo quando, come nella specie, la procura non sia limitata al primo grado di giudizio.

Nel merito, la Corte riteneva viziata da ultrapetizione la pronuncia del Tribunale che aveva accolto la pretesa risarcitoria fondandola sulla responsabilità precontrattuale, quando la domanda di danni era stata formulata con riferimento alla invocata risoluzione del contratto che sarebbe intercorso fra le parti; era peraltro confermato che il contratto de quo non si era mai concluso, non essendo stato mai sottoscritto dal legale rappresentante della convenuta, per cui era respinto l’appello incidentale spiegato al riguardo dalla s.r.l. S.M.A.C. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la s.r.l.

S.M.A.C, nei confronti della TELECOM s.p.a. e della TELECOM MEDIA s.p.a. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la TELECOM s.p.a., deducendo l’inammissibilità del ricorso che era stato proposto nei confronti di due soggetti, che non erano stati parte del giudizio di merito, sul rilievo che essa resistente e la TELECOM MEDIA s.p.a. non erano successori della SEAT – Divisione STET s.p.a. La TELECOM s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente, non avendo la medesima fornito la prova della legittimazione passiva delle società alle quali è stato notificata la presente impugnazione, tenuto conto che parte convenuta nel giudizio di merito è stata la SEAT -Divisione STET s.p.a.. In proposito, la ricorrente ha prodotto documentazione tesa a dimostrare che: a) per atto del 17 dicembre 1996 la STET -Società Finanziaria telefonica s.p.a. aveva ceduto il complesso aziendale Divisione SEAT ed era stata costituita al riguardo la società SEAT PAGINE GIALLE s.p.a.; b) la STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a. aveva quindi incorporato, mediante atto di fusione per incorporazione, la SIP – società Italiana per l’esercizio telefonico s.p.a., assumendo la denominazione di TELECOM ITALIA s.p.a.; c) la società SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. aveva mutato la propria denominazione in TELECOM MEDIA s.p.a. Tale documentazione non consente di individuare il soggetto che abbia assunto la qualità di successore a titolo universale della società che era stata parte del giudizio di merito, dovendo qui anche considerarsi che, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso non ha alcun effetto sul processo che in tal caso continua fra le parti originarie.

Ed invero, il trasferimento del settore SEAT alla SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. da parte della STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a., le successive vicende di quest’ultima società, così come quelle relative alla SEAT PAGINE GIALLE s.p.a. appaiono del tutto inconferenti posto che, come si è detto, parte del giudizio di merito era stata la SEAT -Divisione STET s.p.a.. e non la STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a. , che è un autonomo soggetto giuridico, distinto e diverso dalla prima, mentre non è in alcun modo dimostrata una successione a titolo universale della seconda alla prima e tanto meno quindi della SEAT PAGINE GIALLE alla SEAT Divisione STET s.p.a. atteso che, come si è detto, a quest’ultima era stato trasferito il complesso aziendale Divisione SEAT dalla STET – Società Finanziaria telefonica s.p.a.

L’inammissibilità del ricorso preclude evidentemente la verifica circa l’inammissibilità o meno dell’appello (e l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), dedotto con il primo motivo di impugnazione.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico della ricorrente, risultata soccombente, a favore del resistente costituita.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 24-02-2011, n. 7158 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

C.S., giudicato con rito abbreviato, è stato condannato in primo grado alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 2000 di multa in quanto ritenuto colpevole dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere e plurimi furti di bestiame.

Sottoposto, in un primo tempo, a custodia cautelare in carcere, fu quindi posto agli arresti domiciliari.

Dopo la scadenza dei termini di fase, gli è stato imposto l’obbligo di presentazione alla p.g..

Di tale ultima misura il C. ha chiesto la revoca al GIP presso il Tribunale di Verona.

A seguito di rigetto della istanza, lo stesso ha interposto appello al TdR di Venezia, che, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce carenza e illogicità della motivazione, argomentando come segue.

Il GIP Verona ebbe a respingere l’istanza di revoca sulla base di una erronea lettura degli atti, ritenendo che la misura de qua fosse stata imposta al C., il 27.7.2010 e non, come in realtà è avvenuto, il 27.7.2009.

Partendo da tale dato di fatto, che il TdR riconosce, il Collegio cautelare avrebbe dovuto chiarire quale funzione svolga oggi la misura cautelare in atto. Avrebbe anche dovuto chiarire perchè il decorso del tempo non debba essere valutato a favore del ricorrente, se considerato unitamente al suo corretto comportamento processuale e alla sua scrupolosa osservanza delle misure cautelari che, via via, gli sono state imposte.

Allo stato, insomma, l’obbligo di presentazione non impedirebbe, di per sè, al C. di tornare a delinquere, nè soddisfa nessuna altra esigenza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

L’ordinanza impugnata pone in luce, tanto la gravita dei fatti per i quali il C. è stato condannato in primo grado, quanto il fatto che lo stesso, per delinquere, poteva – evidentemente – far conto su di una struttura organizzativa.

Tale struttura consentì la commissione di reati, anche in zone del territorio nazionale distanti da quelle di origine degli agenti.

Sulla base di tali considerazioni, il TdR ritiene, certo non illogicamente o immotivatamente, che sia necessario esercitare ancora una – per altro blanda – forma di controllo.

Sostenere poi che l’obbligo di presentazione non è misura adatta a impedire, di per sè sola, la commissione di ulteriori reati, è argomento che, come suoi dirsi, prova troppo, in quanto trattasi di considerazione che potrebbe applicarsi a qualsiasi situazione concreta; con la conseguenza che la stessa misura, anche in astratto considerata, sarebbe sfornita di funzione.

Viceversa, nel caso di specie, proprio il fatto che i reati ascritti al C. siano stati consumati in varie parti del territorio nazionale, non rende superflua una misura che finisce per "ancorarlo" ad un luogo, ad un orario e, sia pure indirettamente, a una condotta.

Infine, il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, una circostanza atta a escludere il rischio di reiterazione del reato; in tal senso essa può essere valutata se accompagnata da altri elementi, che siano sintomatici di un mutamento della complessiva situazione in ordine alla possibilità per il soggetto di muoversi e circolare liberamente osservando il principio del neminem laedere (cfr. ASN 200600121 – RV 232628).

Per le ragioni sopra indicate, deve farsi luogo al rigetto del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10411 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

L’Ufficio delle Imposte di Casale Monferrato notificava a Rotomec Costruzioni Meccaniche Elettriche s.p.a. avvisi di accertamento concernenti recuperi a tassazione di reddito a fini IRPEG per gli anni 1982 e 1984. La società impugnava entrambi gli avvisi. Per l’anno 1982 la Commissione Tributaria di primo grado di Casale Monferrato accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando i costi deducibili e riconoscendo una perdita esposta dalla contribuente e ritenuta indeducibile dall’Ufficio.

Entrata in vigore la L. n. 413 del 1991, la società presentava dichiarazione integrativa per entrambe la annualità. In sede di controllo formale della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, l’Ufficio rilevava un conteggio erroneo ed iscriveva a ruolo imposte, sanzioni ed interessi.

La cartella relativa era impugnata dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, che accoglieva il ricorso annullando la pretesa fiscale.

Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 27/33/05, in data 23-5-2005, depositata il 22-6-2005, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia, con tre motivi.

La società intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’Ufficio deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Espone che la CTR nella impugnata sentenza ha dato atto che la cartella di pagamento di cui è causa concerne sia la annualità relativa all’anno 1982, che quella del 1984, ed ha affermato che la controversia tra le parti è limitata alla sola annualità 1982.

Sostiene l’Ufficio che l’assunto è erroneo, in quanto in primo grado erano in contestazione anche questioni concernenti l’annata 1984, e la Commissione provinciale, accogliendo il ricorso, aveva annullato la cartella anche in riferimento al 1984. L’Ufficio aveva proposto appello anche in relazione al 1984, per cui la sentenza aveva omesso di pronunciare su tale punto.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 54, art. 2909 c.c., art. 112 c.p.c., L. n. 413 del 1991, art. 34, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè diletto di motivazione.

Espone che la CTR ha dichiarato che la cartella esattoriale relativa al 1982 non poteva essere fondata su controllo formale ex art. 36 bis cit. Infatti la contribuente nella dichiarazione integrativa aveva calcolato la base imponibile computando i costi accertati dall’Ufficio, ma esponendo nel contempo la perdita la cui deducibilità era stata negata dall’Ufficio ma dichiarata dalla contribuente e confermata dalla decisione di primo grado della Commissione Tributaria di Alessandria. Poichè la decisione in questione era passata in giudicato, la diversa determinazione dell’Ufficio doveva essere espressa con la modalità di accertamento e non con il controllo formale di cui all’art. 36 bis, derivando la rettifica non da errore della contribuente ma da diversa valutazione giuridica della questione. Rileva in primo luogo che la affermazione contrastava con giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il controllo di cui all’art. 36 bis con statuizione non oggetto di appello incidentale da parte della contribuente.

Sostiene inoltre che la argomentazione è errata in fatto, atteso che la sentenza al momento del ricorso al condono non era passata in giudicato, in quanto se lo fosse stata non vi era questione di accertamento, nè formale nè motivato. Inoltre secondo la L. n. 413 del 1991, art. 34, la composizione della base imponibile rispondeva a criteri diversi, dovendosi tenere conto dei dati accertati dall’Ufficio e non di quelli dichiarati dal contribuente, anche se confermati da sentenza non passata in giudicato, sicchè si verteva in ipotesi di errore rilevabile con il mero controllo formale.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15, 53, 54, art. 2909 c.p.c. ed omessa motivazione, in quanto la CTR aveva condannato l’Ufficio alla rifusione della spese a favore della contribuente anche relativamente al primo grado di giudizio, in cui dette spese erano state compensate tra le parti, senza che sul punto vi fosse appello incidentale.

11 primo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Infatti l’Ufficio non ha nè riprodotto nè documentato con deposito del relativo atto di avere proposto appello concernente la annualità 1984, nè lo ha illustrato in alcun modo, venendo così meno la possibilità della Corte di verificare la correttezza e la concludenza del presupposto di fatto del motivo di impugnazione.

Il secondo motivo è pure inammissibile in relazione alla asserita violazione di giudicato interno, per difetto di autosufficienza del mezzo sul punto non avendo nè testualmente citato nè depositato la sentenza di primo grado.

E" invece fondato nel merito, sotto entrambi i profili evocati.

Infatti, il ricorso della contribuente alla dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 34, contrasta logicamente con la affermazione che la sentenza di primo grado fosse già passata in giudicato, (asserzione peraltro apodittica e non motivata) in quanto in tal caso non vi sarebbe stata controversia pendente con la Amministrazione e pertanto neppure vi sarebbe stata materia condonabile. Peraltro, la stessa disposizione, al comma 8, non pone vincoli sulla composizione dell’imponibile esposto purchè il totale risulti "non inferiore al 20% del maggiore imponibile accertato dall’Ufficio e non inferiore all’80% del maggiore imponibile stabilito dalla Commissione Tributaria".

Ne consegue che il rispetto di tali concorrenti requisiti, di ordine meramente contabile, è un dato di fatto che ben può essere verificato dall’Ufficio con controllo formale, nè in alcun caso è ipotizzabile alcun ulteriore accertamento che si risolverebbe in una ripetizione di quello già oggetto della controversia giudiziale che la contribuente ha inteso estinguere con il ricorso al condono.

Il terzo motivo, in sè fondato, rimane assorbito rimanendo devoluta la questione al giudice di rinvio.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Piemonte, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-03-2011, n. 2504

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessato, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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