Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14648 Detenzione abusiva e omessa denuncia Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno applicava a N.G., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi cinque mesi e dieci giorni di reclusione in ordine ai reati di cui all’art. 697 c.p.; L. n. 895 del 1967, artt. 2, 5 e 7; L. n. 110 del 1975, art. 20; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 38 e 221 (T.U.L.P.S.), unificati ai sensi dell’art. 81 c.p.;

fatti accertati il (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, che denunzia l’illegalità del trattamento sanzionatorio dal momento che la pena inflitta non contemplava la multa, pure prevista per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 5 e 7, posto a base del calcolo.

3. Ha prodotto memoria l’imputato che evidenzia la assoluta carenza d’indagini sugli aspetti escludenti la sua responsabilità, che afferma tempestivamente segnalati al Pubblico ministero procedente.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Effettivamente per il delitto ritenuto più grave, posto a base del calcolo della pena ai sensi dell’art. 81 c.p., è comminata sia la reclusione sia la multa; ma la multa non risulta irrogata.

La pena non è dunque conforme ai parametri legali.

2. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare per l’ulteriore corso.

3. L’annullamento, avente natura restitutoria, assorbe le doglianze dell’imputato, giacchè nel nuovo giudizio spetterà a lui formulare le richieste più consone alla linea difensiva che intenderà prescegliere.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 29-04-2011, n. 16665 Misure cautelari

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rale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 18/11/2010, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza con la quale in data 15/02/2010 il g.i.p. del tribunale di Frosinone aveva applicato nei confronti di D. V. la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli art. 628 c.p., comma 2 – art. 648 c.p. nonchè detenzione e porto di due pistole. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE per non avere il tribunale considerato che la dichiarazione resa da una delle vittime della rapina (agente M.), doveva ritenersi poco attendibile in quanto, in quella resa nell’immediatezza dei fatti, non aveva saputo riferire alcun elemento idoneo a fornire una descrizione fisica di uno dei due rapinatori mentre aveva fornito "preziose indicazioni" dell’altro rapinatore identificato in R. F.. Il M., invece, solo a distanza di 45 giorni aveva descritto compiutamente l’altro rapinatore ossia il D. anche sulla base di una foto risalente al 1998. Il Tribunale, poi, non aveva considerato che "l’appuntato dei CC F.S., in servizio presso la Stazione dei CC di Ferentino, rende l’inquietante contributo testimoniale, acquisito agli atti, in relazione al quale il D. ha già dato mandato di procedere per i reati di falso e calunnia". Infine, di nessun spessore indiziario poteva essere considerato il traffico telefonico fra il D. e la propria moglie. p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

Il tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base del seguente quadro indiziario:

– individuazioni compiute dalle parti offese ( M. e C.) che avevano riconosciuto nella foto il D. come il rapinatore più alto;

– individuazione fotografica compiuta dall’appuntato dei CC Fauceglia che, casualmente si trovava nelle vicinanze del luogo dove era avvenuta la rapina e che aveva avuto modo di vedere uno dei due rapinatori (appunto il D.);

– il raffronto tra le immagini estratte dal video e le foto degli indagati evidenziava una notevole rassomiglianza;

– l’esame del traffico telefonico fra l’utenza venezuelana del D. e quella del cellulare della moglie, finivano per confermare l’ipotesi "della presenza in Italia del D. nel periodo della rapina".

Il tribunale, quindi, dopo aver preso in esame tutte le eccezioni della difesa (cfr pag. 3 – 4), le ha disattese, confermando il giudizio di gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato. A fronte di tale ampia motivazione, che evidenzia la sussistenza di un compendio indiziario ampiamente sufficiente per l’emissione del provvedimento cautelare, il ricorrente, lungi dall’evidenziare vizi o carenze motivazionali deducibili in sede di legittimità, si è limitato a ribadire la propria tesi difensiva fornendo una mera versione alternativa dei fatti così come ricostruiti e ritenuti dal tribunale. Le censure, quindi, riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento":

infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune (Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955).

Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:

ex plurimis SSUU 24/1999. p. 4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 2649 Giustizia amministrativa

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ale;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe la A. Società consortile a r.l. ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la nota prot.558677 del 24 giugno 2009 con cui la Giunta Regionale della Campania – Settore ricerca scientifica ha comunicato di non poter concedere un finanziamento per il Programma di ricerca industriale precompetitiva, e di base, nell’ambito del Contratto di Investimento PIT " realizzato a supporto del Programma di investimento finanziato ai sensi del POR 20002006, misura 4.2, sulla considerazione che "agli atti della misura 3.17 non risultano pervenute istanze di finanziamento".

Con il medesimo ricorso la ricorrente ha domandato, inoltre, il risarcimento del danno subìto per effetto dell’illegittimo provvedimento dell’amministrazione, quantificato in euro 4.845.303,18- pari al costo sostenuto per l’attivazione dei 4 progetti di ricerca – nonché del danno, di natura precontrattuale, derivato dall’aver riposto affidamento sulla concessione del contributo in questione.

L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso sostenendo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Sempre in via preliminare, la Regione ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del D.D.n.90/05 e, nel merito, la sua infondatezza.

Nella pubblica udienza del 7 aprile 2011, vista la documentazione prodotta – tra cui la perizia tecnica di parte depositata in data 3.03.2011 – e le memorie conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’amministrazione resistente.

Innanzitutto, va evidenziato come la ricorrente da un lato prospetti la questione di cui trattasi lamentando la violazione di (presunti) obblighi contrattuali assunti dall’amministrazione con il Contratto di Investimento sottoscritto in data 25/07/2007 (v.3° motivo del ricorso introduttivo); dall’altro, essa stessa si duole del fatto che, al di là del predetto C.I., la Regione – nonostante le trattative intercorse – non abbia concluso l’iter procedimentale attivato al fine di reperire aliunde un contributo per il Progetto di ricerca in questione, da farsi valere sulla misura 3.17 del POR 20002006. L’amministrazione resistente, da parte sua, contesta invece la sussistenza di siffatti obblighi contrattuali (con riferimento al finanziamento dei Progetti "di supporto" al progetto di investimento industriale approvato e oggetto di contributo ai sensi del D.D. n.90 del 4.10.2005), ma proprio in relazione alla prospettazione effettuata da parte ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione del G.A..

Ciò posto, va rilevato come, ai fini del riparto tra giudice ordinario e amministrativo- che si radica sulla base della domanda- rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011; T.A.R. Salerno Campania sez. II, 24 settembre 2009, n. 5035).

Nel caso in esame, pertanto, sebbene con la 3^ censura del ricorso introduttivo la ricorrente abbia lamentato la lesione di presunti diritti soggettivi, chiedendo il risarcimento del danno subìto, la natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio non può ritenersi quella di "diritto soggettivo".

Ed infatti, dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile come nel C.I. in questione non sia previsto alcun obbligo, per la Regione Campania, di finanziare il Progetto di ricerca, realizzato a supporto del Progetto di investimento di cui alla scheda PREG001, nell’ambito della misura 4.2 del POR 20002006; ed in effetti la stessa ricorrente, con le ulteriori censure dedotte, nel contestare la legittimità della determinazione con cui la Giunta Regionale ha ritenuto di non poter concederle il finanziamento in questione, argomenta poi che lo stesso, pur non direttamente previsto dal C.I., era comunque da ricomprendersi nei finanziamenti di cui al D.D.n.90/05 (da farsi valere, quindi, sulla misura 4.2) o, comunque, avrebbe dovuto trovare giustificazione nell’ambito della misura 3.17 del POR 20002006. Rispetto a tale finanziamento, quindi, in mancanza di qualsiasi obbligo contrattuale, la posizione della ricorrente non può che qualificarsi come "interesse legittimo".

Quanto, poi, alla presunta responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per avere colpevolmente intrattenuto con la ricorrente trattative non andate a buon fine, anche sotto tale profilo il coinvolgimento, nella presente vicenda, di poteri autoritativi della P.A. è senz’altro idoneo a qualificare la situazione giuridica vantata quale interesse legittimo, tale da radicare la giurisdizione del G.A.

Precisato quanto sopra ai fini della giurisdizione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse (ex art.100 cpc) e comunque infondato: ed infatti, anche a fonte della eventuale fondatezza delle censure dedotte la ricorrente, sulla base dei presupposti di fatto evidenziati nel presente ricorso, non potrebbe comunque ottenere il preteso finanziamento del Progetto di ricerca realizzato né da farsi valere sulla misura 3.17 del POR 20002006 (al quale espressamente si riferisce la motivazione del provvedimento impugnato) né tantomeno sulla misura 4.2., ai sensi del D.D. n.90/05 (su cui nulla dice il provvedimento impugnato, ma parte ricorrente ha in prevalenza impostato il proprio ricorso introduttivo).

Al fine di inquadrare il provvedimento impugnato (e la presupposta pretesa di finanziamento della ricorrente), giova ricostruire la vicenda in cui esso si inserisce.

Con D.G.R. n. 578 del 16/04/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 10/05/2004, la Giunta Regionale della Campania approvava il "Disciplinare del Contratto di Investimento nell’ambito dei Progetti Integrati".

Tra le azioni a favore delle PMI della Misura 4.2 del P.O.R. Campania 20002006, il Complemento di Programmazione prevedeva quindi il finanziamento, anche nell’ambito dei Progetti Integrati, dei Contratti di Investimento di cui alla citata D.G.R. n. 578/2004.

Il P.O.R. Campania 20002006 identificava quindi i Progetti Integrati dei Distretti Industriali di Solofra, Calitri, San Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti – Casapulla, Grumo Nevano – Aversa, Nocera Inferiore – Gragnano mentre successivamente, con D.G.R. n. 556 del 28/02/2002, veniva altresì identificato- per quanto di interesse nel presente ricorso- il Progetto Integrato "Protofiliere Provinciali".

Pertanto, presentato il relativo Progetto Integrato, a vocazione industriale, dalla capofila Provincia di Benevento (v.nota 0516750/2003 del 22.09.2003), esso veniva approvato con D.G.R. n. 177 del 13/02/2004.

Conseguentemente, con D.D. n. 39 del 15/06/2005 e D.D. n. 90 del 04/10/2005, sulla base delle schede "Contratto di

Investimento" approvate dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, venivano emanati, ai sensi della citata D.G.R. n. 578/2004, gli "Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di accesso" al contributo di investimento in ambito PIT.

In particolare, l’Avviso di cui al D.D. n.90/05 aveva ad oggetto la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni nell’ambito del progetto individuato dalla scheda PREG001, inserito all’interno del Programma di investimento "Protofiliere Provinciali", individuato come "Regime di aiuto a favore di PMI per la realizzazione di progetti materiali ed immateriali nei settori ad alto contenuto tecnologico".

La ricorrente, in data 16.11.2005, presentava la relativa domanda alla Capofila del P.I., avvalendosi, come previsto dal Bando, della scheda PREG001, che la inoltrava al Tavolo di Concertazione. Questo, in data 28.11.2005, approvava la relazione istruttoria del Responsabile dei PIT, esprimendo un giudizio positivo sulla coerenza dell’iniziativa con le previsioni dell’ Avviso citato.

Pertanto, come previsto dall’Avviso Pubblico, in data 6 marzo 2006, la stessa ricorrente provvedeva a trasmettere la suindicata domanda, ai fini della autorizzazione preventiva di ammissibilità, al responsabile della misura 4.2, unitamente -come previsto dall’art.12 del Disciplinare- alla documentazione di cui all’art.7 e al Piano Progettuale di cui all’art.8.

Con D.D. n. 254 del 03/07/2006, la Regione provvedeva, quindi, ad incaricare E.F.I. S.p.A., società in house, di effettuare la verifica di fattibilità delle 9 proposte presentate, tra cui anche quella della ricorrente. Sulla base degli esiti comunicati, in data 27/12/2006, con D.D. n. 679 del 29/12/2006 la Regione approvava, provvisoriamente le proposte di Contratto di Investimento in questione, provvedendo nel contempo ad individuare, nell’ambito di ciascuna proposta, i singoli beneficiari finali, l’ammontare dei relativi investimenti, nonché delle consequenziali concessioni provvisorie.

Quindi, come previsto dall’art. 16 comma 3 lettera b) del Disciplinare approvato con la D.G.R. n.578/2004 citata, alla fase istruttoria faceva seguito la fase negoziale (nella quale venivano concordate con i Soggetti Proponenti variazioni o integrazioni dei Piani Progettuali presentati e dei relativi progetti), che veniva avviata dal Responsabile della Misura 4.2 in data 20/04/2007 con tutti i soggetti proponenti per i quali si era conclusa positivamente la fase di istruttoria e terminava in data 25/06/2007, con la definizione ultima dei piani progettuali. Al termine della fase negoziale si procedeva alla valutazione finale di fattibilità della documentazione definitiva, così come modificata in funzione dei risultati della negoziazione.

Quindi, con D.G.R. n. 1146 del 29/06/2007, venivano approvati in via definitiva i piani progettuali, tra cui il PIT Protofiliere Provinciali – Consorzio A. S.c.a r.l., per un totale di agevolazioni concedibili pari a Euro 7.604.000, da ripartirsi tra le imprese consorziate.

Con la medesima D.G.R. n. 1146/2007 veniva, altresì, approvato lo schema di Contratto di Investimento e, con D.D. n. 366 del 25/07/2007, si prendeva atto della sottoscrizione dello stesso da parte della la Regione Campania e del Consorzio A..

Tale contratto, in particolare, prevedeva l’obbligo del Consorzio e delle imprese consorziate di realizzare il piano progettuale allegato alla delibera GR 1146/07, finalizzato alla realizzazione di 7 nuovi impianti industriali dedicati allo sviluppo di attività di ricerca, progettazione e costruzione e alla fornitura di servizi, nonché di attuare un piano di investimenti nel settore dell’aerospazio. Ai sensi di detto contratto, le Imprese consorziate si obbligavano altresì ad apportare capitale proprio per un ammontare non inferiore al 30% degli investimenti ammissibili, anche attraverso il ricorso al credito e a reperire autonomamente le fonti di finanziamento, agevolate e non, per realizzare i programmi di supporto indicati nel Programma Integrato.

Orbene, va premesso che in virtù di detto Contratto la ricorrente ha percepito il contributo, richiesto ai sensi del D.D.n.90/2005, per la realizzazione del progetto industriale nell’ambito del Progetto Integrato "Protofiliere Provinciali".

Con il presente ricorso, invece, il Consorzio A. S.c.a r.l. si duole del fatto che la Regione non abbia erogato il contributo, da essa ritenuto spettante, per il Progetto di ricerca realizzato a supporto del predetto Progetto di investimento, diniego fondato dall’amministrazione sulla considerazione che "agli atti della misura 3.17 non risultano pervenute istanze di finanziamento del Programma di supporto in attività di ricerca industriale precompetitiva, e di base, nell’ambito del Contratto di Investimento PIT " e che pertanto "l’istruttoria avviata non può che concludersi negativamente". Con la prima censura del ricorso introduttivo la ricorrente sostiene, infatti, che la richiesta di finanziamento presentata in data 16.11.2005 tramite scheda PREG001, come previsto dall’Avviso Pubblico, avrebbe ad oggetto proprio un "Progetto Integrato", comprensivo del progetto di industrializzazione, del progetto di ricerca e del progetto di formazione.

Pertanto, essendo stata la domanda correttamente inoltrata, sarebbe stato compito del Responsabile della misura 4.2 trasmetterla al Responsabile della misura 3.17 per quanto di competenza.

In realtà, deve rilevarsi che anche qualora la scheda PREG001 possa ritenersi un vero e proprio "Progetto Integrato", ad avviso del Collegio la ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere, ai sensi del D.D.n.90/05, un finanziamento anche per il progetto di ricerca "di supporto" al progetto di investimento, da farsi valere sulla misura 4.2. né su altre misure del POR 20002006.

Per quanto riguarda il primo profilo, infatti, l’art.5 di tale Avviso Pubblico – che non è stato impugnato- nello specificare l’oggetto del Contratto di Investimento esclude espressamente che il finanziamento dei programmi di supporto (ricerca e sviluppo) possa farsi valere sul medesimo. Tale prescrizione, peraltro, era già contenuta nell’art.4 del Disciplinare dei Contratti di investimento di cui alla delibera di G.R. n.578/04 – ugualmente non impugnata- in cui, analogamente, risulta esplicitato che "i programmi di supporto non sono tuttavia finanziabili a valere sul Contratto di investimento e, pertanto, ne devono essere indicate le autonome fonti di copertura, agevolate e non agevolate".

Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, è vero- come argomentato dalla ricorrente- che l’art.12 del Disciplinare del Contratto di investimento, pedissequamente ripreso dall’art.12 del D.D. n.90/05, ha prescritto che "il Piano Progettuale può, altresì, prevedere programmi di supporto consistenti in piani organici di attività di ricerca (…) ovvero deve prevederli se prescritti nella scheda di cui all’art.12 comma 3 (…)" ma, non essendo tale Piano finanziabile con la misura 4.2, il successivo comma 8- del pari, non impugnato dalla ricorrente- ha previsto che in tal caso il richiedente, al momento di presentare la domanda di accesso ai fini dell’autorizzazione preventiva al Responsabile della misura del POR 20002006 di riferimento, doveva esporre "eventuali programmi di ricerca, a supporto, se previsti, con specifico riferimento alle ulteriori Misure del POR Campania 20002006 ovvero agli altri strumenti di finanza agevolata e non da attivarsi".

Tuttavia, nelle censure dedotte con il presente ricorso, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno fornito prova di avere espressamente indicato, in sede di presentazione della relativa domanda (ovvero, in data 16.11.2005, tramite la scheda PREG001), attraverso quali autonome fonti di copertura – eventualmente anche da farsi valere sulla misura 3.17- del POR 20002006 intendesse supportare il Progetto di ricerca in questione.

A tal fine, a nulla può giovare il richiamo contenuto nella lett.j) del Contratto di Investimento allegato. Ed infatti pur avendo l’amministrazione dato atto della presentazione da parte della ricorrente di un "Progetto Integrato" e dell’impegno della Regione di trasmettere le componenti del medesimo "alle relative aree di competenza per l’espletamento delle connesse procedure istruttorie", da tale contratto non emerge in alcun modo che la ricorrente avesse specificato se intendeva finanziare tali progetti facendoli valere su differenti misure del POR 20002006 o con ulteriori fonti di finanziamento, agevolate e non.

Ciò è dimostrato, altresì, dalla nota 0407790/2008 del 28.06.2008 del Coordinatore AGC dello Sviluppo Economico che, nel trasmettere il Progetto di ricerca presentato da A. all’Assessorato Ricerca Scientifica per le valutazioni di competenza, ha specificato come dovessero essere ancora indicate "le autonome fonti di copertura finanziaria". Successivamente, infatti, il Settore AGC, dopo aver comunicato alla ricorrente di avere avviato l’istruttoria a seguito della trasmissione della predetta documentazione (nota n. 0693775 dell’8.08.2008), provvedeva a richiederle di relazionare in merito (nota n.0818432 del 3.10.2008), ricevendo circa 6 mesi dopo comunicazione che i progetti erano stati già eseguiti e che A. riteneva che, in virtù del Contratto di Investimento sottoscritto, essi dovessero essere finanziati dalla Regione con contributi da farsi valere sulla misura 3.17 (nota n.374855 del 30.04.2008).

Pertanto,a prescindere dalla interpretazione del contenuto della scheda PREG001, il Collegio ritiene che effettivamente non possa ritenersi presentata dalla ricorrente alcuna domanda di finanziamento da farsi valere sulla misura 3.17 del POR 20002006.

Ciò premesso, va in ogni caso ribadito, ad argomentare ulteriormente l’infondatezza della censura in questione, che la scheda PREG001- contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente- non può ritenersi relativa ad un "Progetto Integrato" in senso tecnico. Il progetto individuato dalla scheda in questione infatti costituisce, a sua volta, la componente relativa al progetto di investimento del PI "Protofiliere Provinciali" approvato dalla Regione con delibera di G.R. n.177/2004, per la quale la ricorrente ha ottenuto il contributo da farsi valere sulla misura 4.2 del POR. La suddetta scheda (PREG001) – approvata dalla Giunta Regionale della Campania (con delibera n.177 del 12.02.2004) e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (in data 7.09.2005) – così come presentata in data 17.11.2005, in particolare, non contiene alcun riferimento ai Programmi "di supporto" di ricerca e di formazione – che, infatti, non venivano presentati contestualmente alla domanda ma solo il successivo 6.03.2006, dopo che la domanda di investimento era stata già valutata positivamente dal Responsabile della Misura 4.2. – e risulta firmata esclusivamente dal Responsabile della predetta misura, senza alcun coinvolgimento del Responsabile della misura 3.17. Pertanto, quella presentata in data 16.11.2005 non può ritenersi quale domanda volta al finanziamento di un "Progetto Integrato", ai sensi del D.D. n.90/05, dovendosi ritenere tale solo quel programma che coinvolga, contemporaneamente, la valutazione del progetto di investimento, di quello di ricerca e di quello di formazione, per i quali è quindi sufficiente presentare un’unica domanda. Tra l’altro, che la stessa amministrazione, già al momento della presentazione della domanda ritenesse, ritenesse che la domanda presentata da A. non fosse relativa ad un "progetto integrato", bensì una domanda di accesso al finanziamento per un progetto di investimento industriale da farsi valere sulla sola misura 4.2, ben si comprende dallo stesso verbale del 18.12.2006 richiamato da parte ricorrente, in cui il Settore economico si impegnava a trasmettere la richiesta al responsabile del Settore ricerca e formazione per la valutazione complessiva del Progetto di investimento (e non del "Progetto "integrato").

In ogni caso, ciò che in questa sede rileva è che, anche ove la ricorrente avesse allegato e provato di avere fatto espressa domanda di finanziamento per il Progetto di ricerca, da farsi valere ai sensi della misura 3.17 del POR 20002006, già in data 16.11.2005 (nella debita sede di presentazione della domanda per la valutazione preliminare di ammissibilità) – e ciò, come già evidenziato, non risulta neppure dedotto nel ricorso introduttivo né nelle memorie prodotte né, peraltro, emerge dalla documentazione agli atti – in ogni caso l’unico obbligo per l’amministrazione, ai sensi del D.D. n.91/05, sarebbe stato quello di trasmettere il Progetto di ricerca al Responsabile della misura 3.17, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per ottenere il contributo ai sensi di tale misura del POR, ma non certo quello di concedere il finanziamento medesimo, non ottenibile se non nell’ambito di un ulteriore Avviso, disciplinato dalla normativa sull’evidenza pubblica (al quale la ricorrente non ha fatto alcun riferimento). La disciplina che regola la concessione di contributi pubblici esclude, infatti, che possano essere concesse erogazioni di danaro pubblico al di fuori di specifiche procedure di evidenza pubblica che ne regolamentano presupposti, limiti e modalità di erogazione. Tali considerazioni valgono anche per la richiesta di finanziamento autonomamente avanzata dalla A. al Responsabile della misura 3.17, se tale può ritenersi la nota trasmessa dalla predetta in data 29.04.2009, quando il Settore ricerca scientifica stava valutando autonomamente il progetto di ricerca, ricevuto dal Settore economico in data 12.5.2008, al fine di coadiuvare la ricorrente nella individuazione di autonomi canali di finanziamento.

In conclusione, legittimamente la Regione Campania ha respinto la richiesta di contributi per i progetti di ricerca della ricorrente: tale pretesa, infatti, non solo non poteva, per le ragioni già evidenziate, farsi rientrare nell’ambito dei contributi concessi ai sensi del D.D. n.90/05, da farsi valere sulla misura 4.2, ma neppure poteva trovare fondamento (almeno, nei termini prospettati dalla ricorrente) nella concessione di contributi da farsi valere nella misura 3.17.

In virtù di quanto evidenziato, deve altresì ritenersi inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondata anche la seconda censura del ricorso introduttivo: ed infatti, posto che in ogni caso la ricorrente non avrebbe potuto avere accesso ad un finanziamento ai sensi della misura 3.17, non sussiste alcuna contraddittorietà nel fatto che il Settore ricerca scientifica abbia da un lato evidenziato che non era stata presentata rituale domanda in tal senso dalla ricorrente (che, come già evidenziato, avrebbe dovuto essere esplicitata già in data 16.11.2005 al Responsabile della misura 4.2) e comunque, a seguito della trasmissione del Progetto da parte del Settore economico, abbia richiesto alla ricorrente gli opportuni chiarimenti in merito alle fonti con cui intendeva realizzare il progetto. Quindi, ricevuta in data 25/30.04.2009 risposta che i progetti di ricerca erano stati comunque realizzati, e che A. riteneva che gli stessi dovessero essere finanziati dalla Regione, abbia comunicato che "l’istruttoria non poteva trovare positivo accoglimento".

Con riferimento, infine, alla terza censura, con cui la ricorrente deduce violazione del principio dell’affidamento, oggi codificato nell’art.1 comma 1 della legge n.241/90, nonché violazione del principio di buona fede e correttezza di cui all’art.1337 c.c., essa deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondata.

Infatti, posto che la ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcun contributo per il progetto di ricerca da farsi valere sulla misura 4.2. (come risulta da una semplice lettura dell’Avviso Pubblico di cui al D.D.n.90/05 nonché dal Disciplinare di riferimento e come, comunque, risulta confermato dal successivo Contratto di Investimento sottoscritto tra le parti ed approvato con D.D n. 366 del 25/07/2007) né ai sensi della misura 3.17 del POR 20002006, in mancanza di una specifica procedura ad evidenza pubblica, i "contatti" intercorso tra la stessa e l’amministrazione regionale non possono che intendersi come collaborazione tra le parti volta al reperimento di ulteriori finanziamenti regionali, la cui individuazione, oltretutto, costituiva preciso obbligo contrattuale assunto dalla A. in sede di sottoscrizione del C.I.

Più nello specifico, non può attribuirsi alcuna efficacia, al fine di ingenerare un "affidamento" circa la finanziabilità del Progetto di ricerca ai sensi delle misure 4.2 e 1.17:

a) alla scheda PREG001 e alla successiva scheda del Contratto di Investimento, che non ineriscono in alcun modo ai Progetti di supporto e che, in ogni caso, non risultano aver mai coinvolto il Responsabile della misura 3.17, essendo state sottoscritte unicamente dal Responsabile della Misura 4.2;

b) al Contratto di investimento approvato con D.D. n. 366 del 25/07/2007, che non solo non prevede alcun obbligo ma neppure contiene alcuna "promessa" in merito al finanziamento di tali Progetti, limitandosi alla lettera j) a prevederne la trasmissione ai settori di competenza, per la relativa istruttoria (che, per definizione, poteva concludersi tanto in senso positivo che negativo):

c) alla nota 0407790/2008 del 28.06.2008 del Coordinatore AGC dello Sviluppo Economico che, nel trasmettere il Progetto di ricerca presentato da A. all’Assessorato Ricerca Scientifica "per le valutazioni di competenza", ha specificato come dovessero essere ancora indicate "le autonome fonti di copertura finanziaria";

d) alla nota n. 0693775 dell’8.08.2008 con cui il Settore AGC si è limitato a comunicare alla ricorrente di avere avviato l’istruttoria a seguito della trasmissione della predetta documentazione e alla nota n.0818432 del 3.10.2008 con cui la Regione ha chiesto di relazionare in merito alla realizzazione dei Progetti.

Ed infatti, nessuno di tali atti contiene alcuna valutazione "favorevole" né con riferimento all’approvazione del Progetto di ricerca in quanto tale né alla possibilità concreta di ottenerne un finanziamento ai sensi delle misure citate: non sussiste, pertanto, alcun "autovincolo" dell’amministrazione che sarebbe stato disatteso dall’amministrazione con il provvedimento impugnato.

Oltretutto, deve rilevarsi che- come risulta dalla perizia agli atti di causa (peraltro, alquanto generica circa l’indicazione precisa delle circostanze di fatto di riferimento) almeno una parte dei 4 Progetti di ricerca di cui trattasi sono stati realizzati ben prima circa un anno prima – ovvero, tra il 1.05.2007 e il 15.04.2009- rispetto alla data in cui il Settore Economico trasmettesse il relativo Progetto al Settore Ricerca per la necessaria istruttoria e che ne venisse data comunicazione alla A. (cfr.perizia di parte agli atti). Pertanto, la decisione della ricorrente di realizzare i Progetti medesimi ancor prima dell’istruttoria da parte dell’amministrazione circa la concreta finanziabilità deve ritenersi frutto di una libera iniziativa della predetta. Ed infatti, fino a quel momento, le valutazioni espresse dalla Regione si erano limitate alla sola valutazione favorevole del Programma di investimento industriale.

Conseguentemente, deve ritenersi infondata già in punto di fatto, prima che di diritto, la connessa domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale da contatto "qualificato" ex art.1337 c.c..

Tale forma di responsabilità, infatti, è ipotizzabile nell’ambito di trattative negoziali condotte senza procedura di evidenza pubblica così come nell’ambito di procedure di gara, in cui la P.A è tenute ad improntare la propria condotta al canone di buona fede e correttezza scolpito nell’art. 1337 c.c., omettendo di ingenerare nella controparte privata affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati ma, ad avviso del Collegio, non è neppure astrattamente ipotizzabile quando si tratti di procedure volte all’erogazione di denaro pubblico, a fronte delle quali gli interessati, anche a fronte di un regolare Avviso Pubblico e di una domanda regolarmente presentata, comunque non vantano una posizione soggettiva qualificata in termini di diritto soggettivo bensì una mera posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione (T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 21 febbraio 2011, n.115).

Nel caso in esame, in particolare, le "trattative" (rectius: i contatti) intercorsi tra P.A e ricorrente si sono svolti al di fuori di un procedimento amministrativo instaurato da una regolare domanda, nell’ambito di un Avviso Pubblico volto all’erogazione di finanziamenti pubblici ed anzi deve sottolinearsi la leale collaborazione con cui la P.A. ha coadiuvato la ricorrente nella ricerca di autonomi canali di finanziamento per il Progetto di ricerca industriale, anche al di fuori del POR Campania 20002006 (obbligo cui, peraltro, la ricorrente era tenuta ai sensi del C.I.).

Non può, pertanto, ipotizzarsi alcun comportamento "colpevole" dell’amministrazione né alcun affidamento di buona fede della ricorrente, giuridicamente tutelabile, atteso che in mancanza di specifica domanda e, comunque, di un Avviso Pubblico sul quale far valere il finanziamento richiesto ai sensi della misura 3.17, la ricorrente non poteva, ragionevolmente, aspettarsi alcuna concessione "diretta" di un finanziamento pubblico.

Dalla inammissibilità e, comunque, dalla infondatezza complessiva delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato, deriva, in via consequenziale, anche l’infondatezza della domanda di risarcimento proposta ex art.2043 c.c.. Non sussistendo, infatti, il presupposto dell’illegittimità del provvedimento impugnato, deve escludersi anche in via astratta la possibilità di configurare nella vicenda in esame la fattispecie risarcitoria di cui alla norma citata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) lo dichiara inammissibile e comunque lo respinge in quanto infondato.

b) Respinge le domande risarcitorie proposte;

c) Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.2.500,00# (duemilacinquecento/00#);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20104 Liquidazione, riliquidazione e perequazione della pensione Pensioni indirette o di reversibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di Sa.Le. e S.P. alla riliquidazione, per ciascuna di esse, della pensione di reversibilità (a seguito della perdita del diritto da parte del figlio contitolare) con l’applicazione degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta osservando che, secondo la giurisprudenza della S.C., il trattamento pensionistico spettante al residuo superstite va determinato nella sua consistenza quantitativa con gli stessi criteri fissati per l’originaria liquidazione dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, e, pertanto, mediante un’operazione di riliquidazione da compiere con la preventiva detrazione dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, o al medesimo spettante, della quota del contitolare escluso, con l’applicazione sulla quota del titolare restante, e con decorrenza dalla morte del dante causa, degli aumenti di legge e degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo, ivi compresi gli aumenti pensionistici di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 1985, la cui esclusione, non prevista da alcuna disposizione di legge, si porrebbe in contrasto con la generale applicabilità della L. n. 903 del 1965, citato art. 22.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resistono con controricorso Sa.

L. e S.P., che hanno depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, come risultante dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, D.L. n. 463 del 1983, art. 6, conv. in L. n. 638 del 1983, L. n. 140 del 1985, artt. 4 e 5, chiedendo a questa Corte di stabilire "se, in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, sul trattamento spettante ai rimanenti contitolari, decorrente quindi da epoca successiva alla data considerata dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638, non si applicano gli aumenti previsti dalla L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 4, poichè detti aumenti spettano solo sulle pensioni anteriori al 1 gennaio 1984 e integrate al minimo". 2.- Il ricorso non è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto deve trovare risposta nel principio costantemente ribadito da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 15644/2005 – secondo cui alla cessazione del regime di contitolarità tra beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del titolare residuo deve essere determinata tenendo conto non già di quanto di fatto percepito durante il periodo di contitolarità, ma operando un conteggio virtuale, fin dalla morte del dante causa, al fine di ricostruire la prestazione come se vi fosse stato sempre un unico titolare; ne consegue che la quota di pensione spettante al contitolare superstite deve essere ricalcolata applicando ad essa tutti gli aumenti e le perequazioni fissati dalle leggi succedutesi nel tempo, tra i quali vanno compresi anche gli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, a prescindere dal fatto che la pensione medesima non godesse della integrazione al minimo durante il regime di contitolarità, essendo necessario accertare se, al momento in cui maturavano i detti aumenti, la pensione stessa, ricalcolata appunto con riguardo alla sua spettanza teorica, fosse o meno passibile di integrazione al minimo.

Secondo il principio sopra espresso, era quindi necessario accertare se, al momento in cui maturavano gli aumenti di cui alla L. n. 140 del 1985, la pensione spettante al contitolare superstite, calcolata con riguardo alla sua spettanza teorica, avrebbe dovuto essere integrata al minimo, ed i giudici di merito hanno espresso sul punto, sia pure sinteticamente, una risposta affermativa che l’Istituto ricorrente non ha censurato (il ricorso non investe, infatti, il problema dell’accertamento della sussistenza di tale requisito, e cioè delle condizioni richieste ai fini della integrazione al minimo con riguardo alla spettanza teorica della pensione spettante al contitolare superstite).

3.- Erroneamente l’Istituto richiama la sentenza di questa Corte n. 4512 del 1999, ed altre successive, laddove si è affermato che il titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità in regime di contitolarità, il quale, in forza della norma speciale di cui alla L. n. 639 del 1983, art. 6, comma 11 bis, gode dell’integrazione al minimo su entrambe le prestazioni anche successivamente al 30 settembre 1983 (in deroga alla regola generale secondo cui, dalla stessa data, l’integrazione al minimo spetta una sola volta), allorchè cessi la situazione di contitolarità e perda il diritto alla integrazione sulla pensione di reversibilità, non ha diritto alla cristallizzazione di quest’ultima pensione.

Ed invero la regolamentazione della pensione del titolare residuo pone problematiche completamente diverse a seconda che si tratti del diritto agli aumenti di cui alla citata L. n. 140 del 1985, oppure del diritto alla c.d. cristallizzazione, di talchè i criteri applicabile al secondo non sono applicabili sic et simpliciter al primo. Si è infatti affermato nella pronunzia n. 4512/99 che il meccanismo di conservazione previsto per la cristallizzazione è inconciliabile con il meccanismo del ricalcolo che nella specie va applicato, sul rilievo che l’unico titolare rimasto non può, al momento della cessazione della integrazione per il venir meno della contitolarità, "conservare" l’importo della pensione raggiunto in precedenza, proprio perchè la misura del trattamento spettante da quel momento in poi deve essere ricalcolato; ossia, per le pensioni in esame, il momento in cui si perde l’integrazione coincide con il momento in cui si modifica la struttura stessa della prestazione variandone la misura, il che non consente la "conservazione" del trattamento raggiunto in precedenza. Nulla osta invece all’applicazione degli aumenti di cui alla citata L. n. 140 del 1985, dal momento che nel ricalcolo, cui devesi necessariamente procedere, si può ben tenere conto degli stessi aumenti, a cui il beneficiario avrà diritto ove la sua quota teorica, e non già quella concretamente erogata in regime di contitolarità, fosse stata integrabile al minimo all’epoca di operatività della medesima L. n. 140 del 1985. 4.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorarì, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore dell’avv. G. Sante Assennato, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.