Cassazione, sez. III, 27 luglio 2011, n. 16424 Il danno esistenziale è inammissibile se include pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona

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Svolgimento del processo

G..A. e I..L.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Ma..Am., V.M. e la Ausonia Assicurazioni (ora Milano Assicurazioni) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.

Gli attori assumevano che G..A., mentre era alla guida del ciclomotore Piaggio Due, di proprietà della moglie L.A.I., veniva investito dall’autovettura di proprietà di M..V., nell’occasione condotta da Ma..Am., assicurata presso l’Ausonia Assicurazioni spa.

A seguito del sinistro l’A. subiva gravi lesioni fisiche ed il ciclomotore rimaneva gravemente danneggiato.

Si costituiva in giudizio la Ausonia Assicurazioni (ora Milano Assicurazioni spa), contestando la fondatezza della domanda attrice, sia sull’an che sul quantum.

La Compagnia di Assicurazioni assumeva che la responsabilità dell’evento dannoso era da ascriversi al conducente del ciclomotore.

Am. e V. rimanevano contumaci.

Con sentenza n. 20797/2002, II Tribunale di Roma accoglieva la domanda attrice e dichiarava la responsabilità esclusiva di Am.Ma. nella causazione dell’evento dannoso condannando i convenuti, in solido, al risarcimento del danno.

La Milano Assicurazioni già Ausonia Assicurazioni spa proponeva appello avverso la citata sentenza.

G..A. e I..L.A. si costituivano in giudizio resistendo alla domanda; il primo proponeva appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento del danno esistenziale, non liquidato dal giudice di prime cure.

Am. e V. rimanevano contumaci.

La Corte d’Appello dichiarava la sentenza di primo grado passata in giudicato nei confronti di Am. e V., rimasti contumaci; accoglieva l’appello principale proposto dalla Milano Assicurazioni, limitatamente al capo della sentenza avente ad oggetto l’errato cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria; rigettava gli altri motivi posti a base dell’appello principale; accoglieva l’appello incidentale promosso da G..A. e per l’effetto condannava la Milano Assicurazioni e gli appellati contumaci, in solido, al pagamento in favore dello stesso A.G. della ulteriore somma complessiva di Euro 50.000,00 a titolo di danno esistenziale, oltre interessi e spese di lite del grado.

Proponeva ricorso per cassazione la Milano Assicurazioni con due motivi (R.G.N. 3338/09).

Resistevano con separati controricorsi A.G., V.A. e V. e Ma.Do..Am. Questi ultimi presentavano ricorso incidentale.

Proponevano altro ricorso per cassazione V.A. e V. e Ma.Do.Am. con quattro motivi (R.G.N. 1078/2010).

Resistevano con separati controricorsi G..A. e Milano Assicurazioni s.p.a..

Le parti presentavano memorie.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale (R.G.N. 3338/09) la Milano Assicurazioni denuncia: “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno, in particolare in relazione agli artt. 2043 cod.civ. e segg. e all’art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; nonché difetto e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia”.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere della prova e risarcimento del danno, in particolare in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e all’art. 2059 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia”.

I due motivi devono essere congiuntamente esaminati.

Sostiene il ricorrente che il danno non patrimoniale non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie, che non esiste una sottocategoria denominata "danno esistenziale" dotata di autonomia concettuale e che conseguentemente la Corte territoriale ha errato nel riconoscere al danneggiato tale voce di danno, essendogli stato integralmente liquidato il danno patrimoniale e morale.

Lamenta inoltre parte ricorrente che la sentenza è viziata nella parte in cui ha inteso riconoscere la sussistenza del cosiddetto danno esistenziale, pur in difetto di una adeguata prova.

I motivi devono essere accolti.

Non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1072).

Nel caso in esame la Corte d’Appello ha già risarcito il danno biologico ed il danno morale e non v’è luogo dunque per l’ulteriore risarcimento del danno esistenziale.

Il controricorso con ricorso incidentale di V.A. e V. e Ma.Do..Am. è inammissibile in quanto notificato oltre i termini di legge.

Da tale inammissibilità deriva il divieto per questa Corte di conoscerne il contenuto (Cass., 21 aprile 2006, n. 9396).

Con i quattro motivi del ricorso principale (R.G.N. 1078/2010) V.A. e V. e Ma..Am. rispettivamente denunciano: 1) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 336 c.p.c., 2909 c.c. in relazione all’art. 23 della l. 990/69 in materia di circolazione stradale”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss. c.c., e dell’art. 2059 c.c.”; 3) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2059 c.c.”; 4) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 366 c.p.c., 2909 c.c.”.

I motivi sono inammissibili perché privi dei quesiti di diritto.

Infatti, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11, comma primo, disp. prel. cod. civ., secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonché del correlato specifico disposto del comma quinto dell’art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi dell’art. 47 della citata legge n. 69 del 2009) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass., 24 marzo 2010, n. 7119).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma è stata depositata in cancelleria il 19 novembre 2008.

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso della Milano Assicurazioni (R.G.N. 3338/09); deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di V. e Am.; deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di V. e Am. (R.G.N. 1078/2010).

L’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso della Milano Assicurazioni; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di V. e Am.; dichiara inammissibile il ricorso di V. e Am..

Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 21-01-2011, n. 1907

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte di Cagliari ha confermato la condanna di M.B. a m. 2 di reclusione, per il delitto di minaccia ai sensi dell’art. 612 cpv. c.p., commessa con arma (poi rivelatasi pistola giocattolo, priva di tappo rosso) nei confronti di A.A. e M. R. che, svegliati di primo mattino dalla radio da lui accesa, si erano recati presso la sua abitazione, del piano sottostante la propria, per chiedergli di spegnerla.

La Corte ha ritenuto attendibili gli offesi e disatteso la giustificazione dell’imputato di aver agito in quel modo, perchè temeva azioni violente per la situazione di tensione già sfociata in aggressioni, ritenendone inconferente la documentazione di una querela proposta dalla di lui madre contro Ma..

Il ricorso denuncia: 1^ – vizio di motivazione, perchè la sentenza si limita a ripetere quanto già ritenuto dal Tribunale, senza rispondere alle specifiche deduzioni dell’appello; 2^ – idem, con particolare riferimento alla mancata valutazione di credibilità – attendibilità degli offesi; 3^ – idem e violazione di legge, per il mancato di rilievo di incongruenza delle dichiarazioni degli offesi rispetto al tenore della loro querela; 4^ – idem, in particolare per la mancata acquisizione della querela della madre dell’imputato, che si sarebbe dovuta poi assumere; 5^ – idem, perchè il porto dell’arma giocattolo (S.U. 6.3.92) non integra estremo di reato e l’arma non è stata portata fuori dell’abitazione dal ricorrente e perchè non si è valutata neppure la putatività dell’esimente richiesta ai sensi dell’art. 52 c.p.; 6^ – idem, per mancanza di capacità intimidatoria del fatto; 7^ – idem, per l’attribuzione apodittica di inattendibilità alla figlia dell’imputato; 8^ – idem, per mancata prova del dolo in rapporto alla tossicodipendenza del ricorrente; 9^ – idem, in punto di pena e di generiche; 10^ – idem, perchè il reato era già estinto per prescrizione.

2 – Va rilevato che il termine di prescrizione è di a. 7 e m. 6 con interruzione, secondo la disciplina previgente nella specie da osservare, data la pronuncia della sentenza di primo grado prima della novella dell’art. 157 ss. c.p.. Il termine peraltro sarebbe identico secondo la nuova disciplina. Pertanto non era all’evidenza maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata, essendo decorso il 13.2.2010, nelle more di questo grado. Ciò posto il motivo n. 10 è inammissibile in quanto contesta il mancato rilievo.

Il rilievo della causa estintiva è invece possibile ai sensi dell’art. 129 c.p.p., se almeno un motivo di ricorso risulta ammissibile, perciò in grado di implicare la verifica di legittimità della sentenza (S.U. De Luca n. 32/00).

Ciò posto, al di là di inutili e non consentite argomentazioni di fatto, il 1^ motivo consiste in un asserto generico, date le deduzioni specifiche dei motivi seguenti. Il 3^ è manifestamente infondato, laddove il processo si è svolto con il rito ordinario e la verifica della querela rileva solo ai fini di sussistenza della condizione di procedibilità, peraltro superflua nella specie, tenuta ferma l’aggravante. Il 5^ lo è del pari, giacchè il ricorrente travisa l’estremo di reato in materia di armi, per quello di gravità della minaccia (diritto vivente). Il 6^ è sia manifestamente infondato, data l’evidenza rappresentata nelle sentenze e l’apoditticità sostanziale dell’assunto, che squisitamente di merito. L’8^ confonde il momento volitivo per la capacità di intendere o volere. Il 9^ infine pone questione propria di merito.

In questa luce, i motivi 2^, 4^ e 7^ risultano argomenti di una questione unica non inammissibile di omesso vaglio della determinazione dell’agente, al di là di consapevolezza e volontà dell’evento, in termini rilevanti per la risposta in materia di esimente putativa.

In effetti le deduzioni sul perchè dell’azione meritavano verifica compiuta del Giudice di appello. La loro manchevolezza non implica in questa sede il proscioglimento per causa di merito, data la necessità di valutazione anche per l’acquisizione di prove ulteriori, ma perciò stesso non impedisce allo stato il rilievo della prescrizione maturata nelle more.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 04-02-2011, n. 1086 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

il ricorrente, in qualità d’invitante, impugna il provvedimento n. V1216 del 25/10/2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata da M.N.H.;
Motivi della decisione

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Considerato, infatti, che il ricorso è stato notificato, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, al Ministero dell’Interno che non ha emesso l’atto impugnato;

Considerato che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al Ministero degli Esteri, indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo come parte intimata, quale amministrazione che ha adottato il gravato diniego di visto;

Considerato che l’omessa intimazione del Ministero degli Esteri comporta l’inammissibilità del ricorso mancando la rituale instaurazione del rapporto giuridico processuale;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione della parte intimata;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-04-2011, n. 8464 Contributi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova respinse il ricorso proposto da N. A. contro la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) con il quale era stato richiesto accertarsi che il D.L. n. 269 del 2003, art. 33, convertito in L. n. 326 del 2003 (ed concordato fiscale) era applicabile nei confronti della Cassa laddove era previsto che "Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale", e, conseguentemente, dichiararsi che, per l’anno 2003, la Cassa non aveva diritto a pretendere il versamento di contributi sul maggior reddito rispetto a quello concordato con il Fisco ai sensi del ridetto art. 33. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 9.3 – 12.4.2007, pronunciando sull’impugnazione principale proposta dal N. e su quella incidentale svolta dalla Cassa, accolse quest’ultima e dichiarò l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto dell’interesse ad agire, essendo stata l’azione di accertamento proposta "…in assenza di qualsiasi richiesta di pagamento da parte della Cassa di Previdenza ed Assistenza, avendo provveduto ad inviare al suddetto Ente la dichiarazione contenente l’indicazione dell’ammontare del proprio reddito annuale (che nel caso corrisponde a quello "concordato") ed avendo egli stesso determinato l’ammontare delle somme che riteneva dovute, ai sensi della L. n. 21 del 1986, art. 17, che prevede il meccanismo di autoliquidazione delle imposte, salva la possibilità di verifica da parte della Cassa circa la correttezza della dichiarazione e del conseguente versamento". Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale N.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.

L’intimata Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, con la quale ha altresì eccepito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ha confermato per il resto la pronuncia di prime cure, senza che sul punto il ricorrente abbia svolto doglianza alcuna.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., e art. 24 Cost., nonchè vizio di motivazione, assumendo la sussistenza nella fattispecie del proprio interesse ad agire, stante la sussistenza di uno stato di incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto giuridico contributivo dedotto in giudizio, derivante dal contrario orientamento espresso, sia giudizialmente che stragiudizialmente, dalla Cassa e dovendo ritenersi irrilevante che quest’ultima non avesse ancora richiesto il pagamento dei residui contributi sul reddito effettivo.

2. Dev’essere preliminarmente esaminata – siccome inerente a questione rilevabile anche d’ufficio – l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente con la memoria illustrativa.

Osserva il Collegio che il dispositivo della sentenza va letto in relazione alla motivazione e, così facendo, resta chiarito, per quanto testualmente ivi espresso, che la conferma della pronuncia di primo grado venne confermata "unicamente in punto spese – che sono state compensate – ravvisandosene giusti motivi. Nessun giudicato interno si è dunque formato sul merito della controversia, non esaminato per la ritenuta assorbente inammissibilità del ricorso introduttivo e, conseguentemente, nient’affatto confermato (com’è del resto ovvio) dalla decisione resa in grado d’appello.

3. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand’anche la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 565/2000; Cass., nn. 6046/2000; 17026/2006).

Nel caso che ne occupa l’incertezza oggettiva sulla situazione giuridica dedotta in giudizio emerge sia dalla posizione assunta in sede stragiudiziale dalla Cassa, manifestatasi, secondo quanto già accertato dal primo Giudice e richiamato espressamente in ricorso, dall’adozione di comunicati sul concordato preventivo che avevano avuto la chiara finalità di orientare la condotta degli iscritti e che avevano avuto la propria ricaduta operativa in sede di istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi, con particolare riferimento al comunicato del 27 luglio 2004, sia, in sede giudiziale, dalle contrapposte tesi delle parti, avendo in particolare la Cassa, come dalla medesima allegato nel controricorso, chiesto il rigetto delle domande formulate ex adverso, riservandosi ogni iniziativa per il recupero dei contributi non versati dal ricorrente alla luce delle "chiare disposizioni" fornite ai propri iscritti e deducendo che la diversa interpretazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33, avrebbe portato ad un’asserita e contestata deroga tacita alle prerogative ed all’autonomia impositiva delle Casse previdenziali privatizzate. Le conseguenze dell’infedele comunicazione (nel caso di specie ravvisabile, in ipotesi di fondatezza dell’interpretazione resa dalla Cassa, nell’essere stato denunciato un reddito inferiore a quello effettivo) derivano inoltre direttamente dalla legge (cfr, in particolare, quanto alle sanzioni, la L. n. 21 del 1986, art. 17, comma 4, nonchè, quanto agli interessi, il successivo art. 18, comma 5) e, come tali, vincolano anche l’Ente previdenziale, essendo pertanto irrilevante che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, non fosse stato ancora avanzata una richiesta di pagamento.

4. In definitiva la censura svolta deve essere accolta e, con essa, il ricorso.

Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi al suddetto principio di diritto e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino.

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