Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1448 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre in appello il soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, che ha rigettato un ricorso proposto dallo stesso in quella sede per l’inquadramento nella ottava qualifica funzionale, per aver svolto lo stesso funzioni di insegnamento teorico.

Premesso di essere stato, dapprima, inquadrato nella quinta qualifica e poi trasposto nella sesta, sulla base della considerazione di aver svolto funzioni didattiche di tipo teorico, l’appellante propone il seguente motivo di gravame:

– L’attività di docenza del "maitre" e dello "chef", non può ritenersi eminentemente pratica, in quanto per l’evoluzione della materia essa necessariamente è collegata a nozioni di carattere teorico che sono imprescindibili per l’apprendimento pratico e che esulano dallo stesso formando un proprio "corpus" ben distinto dalle operazioni materiali, per cui deve ritenersi che l’appellante debba essere considerato insegnante teorico e perciò inquadrato nell’ottava qualifica funzionale, ai sensi della normativa regionale di cui alla legge regionale n. 37 del 1988.

La Regione si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

La considerazione, svolta dal ricorrente, per cui l’attività dallo stesso svolta, relativa a funzioni di "maitre" e di "chef" che non possono prescindere da nozioni di carattere teorico, sia per l’evoluzione che le suddette attività hanno avuto e sia per le intrinseche loro manifestazioni, è vicenda che non convince.

Infatti, ogni attività di tipo pratico, ha sempre e necessariamente una base teorica, ma non è questo quello che rileva nella specie, ma l’attività di docenza concretamente esercitata dall’appellante, e questa, al di là del necessario collegamento ad alcune nozioni teoriche, era evidentemente collegata allo svolgimento delle concrete mansioni relative all’attività di "chef" (capo cuoco) o di "maitre" (direttore del ricevimento), che sono all’evidenza caratterizzate in modo prevalente e determinante da quelle che possiamo senza dubbio considerare attività di tipo concreto e pratico, anche se in qualche modo risalente ad una nozionistica di base.

La assoluta prevalenza dell’insegnamento pratico su quello teorico (minimale e probabilmente anche eventuale) determina, conseguentemente, la presenza di attività didattica pratica e non teorica, con la conseguente infondatezza dell’appello, che va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio del presente grado di giudizio, tuttavia, in considerazione della natura della controversia, possono però essere integralmente compensate fra le parti in lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-03-2011, n. 12032 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.F., C.S., C. A., L.O., T.N. e X.K. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, solo parzialmente riformando in melius quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato quanto alla posizione del C.A. (concessione attenuanti generiche equivalenti e riduzione della pena;

sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea) e dello S. e dello X. (per entrambi, sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea), li ha riconosciuti colpevoli dei reati a ciascuno contestati e ritenuti in esito al giudizio di primo grado.

S.F., con unico motivo, sostiene che una delle contestazioni per cui vi era stata condanna (capo A1) del rubrica, relativo alla contestazione di concorso nella detenzione e cessione plurime e aggravate di sostanza stupefacente) doveva considerarsi "riproduttiva" di altre, separate contestazioni per cui, pure, vi era stata condanna, onde la condanna per tale capo sarebbe stata una sorta di "duplicazione".

Il ricorso è infondato, vuoi per evidente genericità della doglianza, meramente assertiva, vuoi perchè, sul punto, si è già soffermato ampiamente il giudice di appello, che ha analizzato le diverse contestazioni, escludendo l’ipotizzata duplicazione. Non vi è traccia di analitica critica della spiegazione fornita dal giudice di secondo grado, onde è applicabile il principio in forza del quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici:

la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sezione 4^, 8 luglio 2009, Cannizzaro, non massimata).

C.A. con unico motivo lamenta che la corte di merito avrebbe risolto la propria posizione, con riferimento al capo A della rubrica (detenzione di arma clandestina), utilizzando impropriamente la tecnica della motivazione per relationem.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente di quanto si dirà per il ricorso del C.S., il giudice di appello, sia pure in modo sintetico, ha affrontato la posizione del ricorrente, rispetto alla quale, recependo gli argomenti già sviluppati dal primo giudice, ma sottoponendoli a apprezzamento critico autonomo, ha ritenuto di condividere il giudizio di responsabilità anche per il capo oggetto di ricorso (già si è detto in premessa come la sentenza di primo grado sia stata riformata parzialmente quanto al trattamento sanzionatorio in senso lato).

Il ricorso si limita a "contestare" nel merito l’apprezzamento valutativo degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito, convergentemente in primo e secondo grado (principalmente, dichiarazioni di tale Co.An.Sa.; esiti delle intercettazioni), in termini non illogici e comunque qui non rinnovabili, non essendo stato spiegato, dimostrato e documentato in ricorso un apprezzamento valutativo gravemente illogico e impeditivo della tenuta della condanna.

C.S. con unico motivo lamenta che la corte di merito avrebbe semplicisticamente risolto la propria posizione, con riferimento al medesimo capo A, richiamando per relationem gli argomenti spesi per la posizione del fratello A., senza corrispondere ai motivi di appello.

Il motivo di ricorso è fondato. E’ pur vero che è legittima in linea generale la motivazione per relationem, qui in relazione agli argomenti utilizzati per corrispondere ai motivi di appello, purchè peraltro il passaggio argomentativo richiamato spieghi soddisfacentemente anche la posizione dell’interessato. Ciò che qui deve escludersi, giacchè la sentenza di appello, nel passaggio motivazionale richiamato, si è soffermato solo con riguardo alla posizione del C.A., non spiegando alcun ragionamento valutativo sulla posizione del fratello S., sulla cui responsabilità per il suddetto capo di contestazione non vi è specifica illustrazione.

La sentenza va annullata in parte qua con rinvio.

L.O. con unico motivo censura l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.

In via preliminare va rilevato che in sede di appello non è stata prospettata alcuna censura afferente il giudizio di responsabilità con la conseguente inammissibilità del motivo ex art. 606 c.p.p., comma 3.

Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato per evidente genericità, risolvendosi nella rappresentazione della sola censura, senza alcuna argomentazione su specifiche censure di illogicità della decisione gravata.

T.N. con unico motivo censura il giudizio di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, che si assume, non aver tenuto conto della confessione resa dal medesimo e della riconosciuta brevità della sua partecipazione al reato.

Il motivo di ricorso, come per il L., è manifestamente infondato per evidente genericità, risolvendosi nella rappresentazione della sola censura, senza alcuna argomentazione su specifiche censure di illogicità della decisione gravata. Del resto, per quanto attiene l’affermato giudizio di responsabilità, l’improponibilità del ricorso discende dal fatto che, come si deduce della motivazione della sentenza gravata, l’appello aveva riguardato il solo trattamento sanzionatorio. Quanto a quest’ultimo la sentenza di appello, confermativa sul punto di quella di primo grado, pare sufficientemente argomentata, con riferimento alla personalità del reo, anche a prescindere dalla specifica indicazione dei precedenti di cui questi era gravato.

X.K. lamenta genericamente la violazione dell’art. 129 cod. proc pen.. La doglianza è manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente, a fronte di una "doppia conforme" valutazione dei giudici di merito, che hanno analizzato e verificato il compendio indiziario, si limita a proporre una generica doglianza priva di alcun puntuale riferimento agli argomenti sviluppati a supporto della condanna: si tratta di motivo assolutamente generico.

In proposito, basta ricordare che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sezione 4^, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, rv. 236945). Tali oneri qui non sono stati in alcun modo soddisfatti.

Alla declaratoria di inammissibilità e di rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla quale va aggiunta, con riferimento ai soli ricorrenti interessati dalla pronuncia di inammissibilità, anche quella al pagamento della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. S. con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Rigetta il ricorso di S.F..

Dichiara inammissibili i ricorsi di C.A., X. K., L.O. e T.N. che condanna al pagamento della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di C.S., al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14366 Contenzioso tributario

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Svolgimento del processo

L’Ufficio della Agenzia delle Entrate di Prato notificava nel 2003 ad A.S. avviso di accertamento emesso sulla base di un processo verbale di constatazione della G.di F. con cui si contestava la evasione di imposte IRPEF,IRAP ed IVA per l’anno 1998.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Prato, sostenendo che per le imposte di cui all’accertamento era intervenuta definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9, di cui aveva usufruito, con dichiarazione in data 21- 3-2003, per gli anni dal 1997 al 2001.

L’Ufficio si costituiva sostenendo la inammissibilità del condono sussistendo la causa ostativa del citato art. 9, comma 14, quanto al contribuente era stata data effettiva conoscenza del PVC, da ritenersi equivalente alla notificazione del medesimo.

La Commissione respingeva il ricorso, ritenendo fondata la tesi dell’Ufficio.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 10 in data 1-4-2006. depositata in data 7- 4-2006, rigettava il gravame sul rilievo che alla fattispecie sarebbe stata applicabile unicamente la ipotesi di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate, con due motivi.

La Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione.

La Corte, ravvisata questione concernente la applicazione del condono di cui all’art. 9 cit. alla imposta sul valore aggiunto, ritenuta incompatibile con il diritto comunitario, rinviava la causa in attesa della pronuncia in merito delle Sezioni Unite della Corte.

Intervenuta la decisione, era fissata nuova udienza.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Prato della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva per il ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Ministero.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo la applicabilità del giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTP di Prato n. (OMISSIS) in data 10-2-2005, depositata in data 10-3-2005, divenuta inoppugnabile che aveva accolto il ricorso del contribuente relativo alle imposte dell’anno 1997 con giudizio fondato sulle identiche questioni di fatto relative alla equipollenza o meno della conoscenza dello stesso PVC di cui al presente procedimento alla notificazione dello stesso quale causa ostativa alla istanza di condono, risolta in senso negativo dalla sentenza ormai irrevocabile. Con il secondo, subordinato motivo deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, e art. 15, commi 1 e 4, e vizio di motivazione, in quanto ad avviso del ricorrente la mancata notifica del PVC porta alla applicabilità dell’art. 9 laddove l’art. 15 si riferisce alla ipotesi in cui alla notifica del PVC non sia seguita quella dell’avviso di accertamento Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto la Commissione, introducendo la questione della applicabilità dell’art. 15 cit. non dedotta in primo grado aveva illegittimamente ampliato il tema del decidere.

Il primo motivo non è fondato. Il ricorrente infatti ha prodotto copia della sentenza della CTP di Prato, relativa all’anno 1997, tra la stesse parti ed in relazione a diverse annualità delle medesime imposte, ma detta copia è priva della attestazione di passaggio in giudicato; poichè in atti non risultano elementi da cui potere evincere in modo certo la mancata impugnazione nei termini (la sentenza impugnata cita il precedente senza nulla aggiungere in ordine alla definitività o meno della decisione, la Agenzia che non ha depositato controricorso nulla ha detto in proposito in sede di discussione) la sentenza citata non può essere valutata ex art. 2909 c.c..

Il secondo ed il terzo motivo, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Occorre premettere che la motivazione espressa in sentenza, ed oggetto di censura da parte del ricorrente, sebbene apparentemente articolata in due proposizioni distinte (una concernente la equipollenza o meno della consegna del PVC rispetto alla notifica richiesta dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, e l’altra sulla applicabilità o meno alla fattispecie dell’art. 15 della stessa legge) in realtà è unica, avendo ad oggetto la disciplina normativa applicabile alla fattispecie concreta, ovvero al caso in cui il contribuente, cui fu materialmente consegnato il PVC (con contestuale sottoscrizione per ricevuta, come riconosciuto in ricorso) abbia optato per la definizione automatica della imposte pregresse ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

La sentenza impugnata ha negato la equipollenza della consegna del PVC alla notificazione, con conseguente inapplicabilità della causa ostativa al ricorso all’art. 9 prevista dal comma 14, della stessa disposizione di legge, ma ha osservato che in ogni caso trattandosi di PVC non seguito da atto di accertamento il contribuente avrebbe dovuto ricorrere alla particolare e specifica forma di condono prevista per tale ipotesi dall’art. 15 della stessa legge, meno favorevole di quello di cui all’art. 9 e pertanto non valutabile come equivalente, con conseguente inammissibilità del richiesto condono ai sensi del citato art. 9 ed inopponibilità del medesimo a fronte della successiva pretesa del Fisco.

Occorre in primo luogo osservare che, trattandosi non di questioni di fatto ma di puro diritto, la individuazione dalla normativa applicabile rientra nel potere-dovere del giudice di interpretazione ed applicazione della legge e pertanto non rientra nella preclusioni di cui all’art. 112 c.p.c., con conseguente infondatezza del terzo motivo.

In ordine al secondo motivo la premessa di non equipollenza della consegna del PVC alla notificazione è erronea, in quanto per giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di condividere, la attestazione della avvenuta consegna, (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del PVC consegnato al contribuente) è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione) avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. Cass. n. 24915 del 2005, in similare ipotesi in tema di accertamento con adesione).

Dovendosi quindi ritenere verificata la ipotesi ostativa al condono di cui all’ari 9 cit. essendo la consegna con attestazione di ricevuta del PVC equivalente alla notificazione, non solo risulta precluso il ricorso al condono di cui alla citata disposizione,, ma risulta conforme a diritto la ulteriore asserzione della Commissione di appello, di applicabilità a detta ipotesi del disposto di cui all’art. 15 della stessa legge, altrimenti non condivisibile in quanto in assenza di notifica od equipollente consegna del PVC l’atto, che si presume ignoto al contribuente, non può essere ostativo al condono di cui all’art. 9 o rientrante nella ipotesi di cui all’art. 15, che presuppone in modo implicito ma inequivoco, la legale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.

Poichè quindi il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la motivazione deve essere corretta nei sensi di cui sopra, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Il ricorso deve essere quindi rigettato nel merito, e pertanto perde rilievo la questione della intervenuta caducazione, per difformità con il diritto comunitario, del condono di cui all’art. 9 cit. in materia di IVA (Cass. Sez. Un. n. 3674 del 2010).

Attesa la applicazione del disposto di cui all’art. 384 c.p.c., si ritiene di compensare tra le parti la spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero. Rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia. Spese compensate.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16804 Prova civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza depositata il 19 luglio 2007, la Corte d’appello di Firenze, ha accertato il diritto di G.P. all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti in relazione alcuni periodi degli anni 2002 e 2003 in cui non aveva svolto il lavoro di supplente temporanea in istituti scolastici pubblici, ritenendo irrilevante che nei medesimi periodi la G. fosse iscritta all’albo degli architetti, in assenza di prova da parte dell’INPS dello svolgimento di attività lavorativa di architetto.

Conseguentemente la Corte territoriale ha dichiarato che la G. non doveva restituire all’INPS la somma di Euro 3.001,89 percepita per il titolo indicato.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’INPS, con un unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con riferimento al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77 convertito il L. 6 aprile 1936, n. 1136 e il R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52, lett. b) lamentando che la Corte territoriale abbia operato una inversione dell’onere della prova, in quanto nel caso in esame l’onere di dimostrare la inoccupazione durante i periodi di assenza di incarichi di supplenza sarebbe gravato sulla assistita, la quale non solo non lo aveva assolto, ma aveva ammesso in giudizio una limitata attività di C.T.U. per il Tribunale e in una iniziale comunicazione all’INPS aveva ammesso di dover restituire l’indennità percepita avendo svolto lavoro di architetto, seppure con reddito modesto.

La G. resiste alle domande con rituale controricorso.

L’INPS ha depositato una memoria.

Il ricorso è fondato.

Con recente sentenza del 4 agosto 2010 n. 18046, le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza verificatosi all’interno della sezione lavoro, ha affermato che "in tema di d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dall’interessato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".

Il collegio, che intende dare continuità all’indicato orientamento, rileva che i giudici di merito non si sono attenuti alla regola che ne risulta acquisita, operando una inammissibile inversione dell’onere della prova col porre a carico dell’INPS la dimostrazione del fatto impeditivo del diritto alla prestazione richiesta (l’occupazione nei periodi indicati, sia prestata alle dipendenze altrui sia svolta in autonomia) invece di richiedere all’attrice la prova del fatto costitutivo del diritto azionato.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà decidere la causa alla luce del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Bologna.

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