T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1117

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario che si è visto rigettare l’istanza di emersione ex l. 102/09 in quanto gravato da condanna ostativa alla regolarizzazione per il reato di cui all’art. 14, co. 5ter, d.lgs. 286/98,

– il titolo di reato in questione è da ritenersi implicitamente abrogato a decorrere dal 24. 12. 2010 per incompatibilità con il diritto comunitario, secondo l’interpretazione che ha ritenuto di dare la pronuncia della Corte di Giustizia 28. 4. 2011 – C61/11,

– quando un reato è abrogato ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali ex art. 2, co. 2, secondo periodo, c.p.,

– la ostatività alla emersione ex l. 102/09 è un effetto penale della condanna, che quindi è venuto meno a decorrere dal 24. 12. 2010,

– il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 10. 5. 2011, nn. 7 e 8 ha ritenuto inoltre di estendere la pronuncia della Corte di Giustizia anche al caso avente ad oggetto provvedimenti emessi prima del 24. 12. 2010,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto,

– spese compensate, stante l’estrema novità ed imprevedibilità per l’amministrazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia e dall’Adunanza plenaria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 28-07-2011, n. 30202 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.V., S.S., Se.Pa.An. G., ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 16 novembre 2010 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza 7 luglio 2009 del G.U.P. del Tribunale di Milano, per reati in tema di sostanze stupefacenti, riducendo la pena per la sola Se..

1.) il capo di imputazione e le conformi decisioni dei giudici di merito.

Con sentenza del G.U.P. di Milano del 7 luglio 2009, B. V. S.S. e Se.Pa.An.Gi. sono stati condannati, a seguito di rito abbreviato: I primi due alla pena di anni 18 di reclusione ed Euro 100.000 di multa, la terza alla pena di anni 14 di reclusione e Euro 80.000 di multa.

I tre sono imputati del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a) come modificato ed integrato dalla L. n. 49 del 2006, perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 dello stesso D.P.R.:

B.V., S.S. e S.P.A. G., illecitamente detenevano, in un appartamento di (OMISSIS), a fini di spaccio, kg. 170,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 150 panetti contenenti: reperto "1" cocaina della misura del 77% pari a gr. 772 di principio attivo in grammi 1002,90 di sostanza repertata; S.S. e B. V., illecitamente detenevano, in un appartamento in (OMISSIS), a fini di spaccio, kg. 170,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in svariate valige contenenti: reperti di cocaina nella misura da un minimo del 60% pari a grammi 596 di principio attivo in grammi 992,6 di sostanza repertata ad un massimo, nella misura dell’85%, pari a grammi 853 di principio attivo in grammi 10041,1 di sostanza repertata. Cocaina, sostanza stupefacente compresa nella tabella 1 prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14. Con l’aggravante per tutti della ingente quantità. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).

La Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame dei tre imputati ha ridotto la pena inflitta a Se. ad anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 60 mila di multa confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Ciascuno dei tre condannati ha presentato appello con distinti ricorsi, e motivi comuni; inoltre vi è un ulteriore gravame per due dei ricorrenti, S. e Se., con il patrocinio dell’avv. Arcadipane.

2.1.) il ricorso di S.S. con il patrocinio dell’avv. Terranova.

Con l’appello il ricorrente aveva lamentato, pur nell’ammissione di un suo intervento per la presa in locazione dei due appartamenti nei quali è stata trovata la sostanza stupefacente, la incongruenza che si ricavava dalla prima sentenza, la quale non aveva colto la sostanziale inconciliabilità tra la pretesa di ritenerlo artefice di primario grado della vicenda e una serie di emergenze di causa che, viceversa, contrastavano tale pretesa.

La corte distrettuale ha confermato in ogni sua parte la decisione del primo giudice.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta per S. manifesta illogicità e comunque mera apparenza, della motivazione in ordine: alla sua ritenuta penale responsabilità; al grado del suo coinvolgimento nella vicenda e alla conseguente determinazione della sanzione; alla ritenuta sussistenza di due diversi episodi avvinti dal vincolo della continuazione, anzichè di un unico episodio, con le conseguenze in punto di aumento della pena per la continuazione.

2.2.) il ricorso di Se.Pa.An.Gi. con il patrocinio dell’avv. Terranova.

La ricorrente Se. aveva una relazione sentimentale con il coimputato S., con il quale era andata a convivere nell’abitazione di Milano, via Preneste 4.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta per la Se. manifesta illogicità, e comunque mera apparenza, della motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità ed in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per il ricorrente la sentenza impugnata, anzichè convincere della fondatezza degli elementi portati dal primo giudice a supporto della sentenza di condanna, ha reso ulteriormente illogica la motivazione attraverso una serie di affermazioni in contrasto con dati obiettivi di causa e frutto di gratuite considerazioni.

2.3) il ricorso di S.S. e S.P.A. G., con il patrocinio dell’avv. Arcadipane.

Con un unico articolato motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta mancanza della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla mancata assoluzione della ricorrente Se. dal reato contestato nel capo di imputazione e del mancato riconoscimento in suo favore dell’attenuante di cui all’art. 114, c.p., nonchè in relazione al mancato riconoscimento in favore di entrambi i ricorrenti del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., con valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alla contestata aggravante.

Per il ricorso, la sentenza impugnata sarebbe del tutto carente ed insufficiente a giustificare il rigetto delle argomentazioni difensive esplicitate in sede di appello, posto che la corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermare che la sentenza va confermata ad eccezione della quantificazione della pena in relazione alla Se.: se infatti la pena finale era adeguata il G.I.P. vi è pervenuto attraverso un errato aumento irrogato per l’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80. 2.4) le ragioni della decisione di inammissibilità dei ricorsi di S.S. e Se.Pa.An.Gi..

I motivi di censura proposti dai due ricorrenti a mezzo dei rispettivi difensori, in punto di affermazione di colpevolezza, non superano la soglia dell’ammissibilità.

Nella specie esiste un’ampia, ragionevole e adeguata argomentazione dei giudici di merito i quali con una doppia conforme pronuncia di responsabilità hanno analiticamente affermato la colpevolezza dei due imputati utilizzando e correlando tra loro una pluralità complessa e conforme di dati probatori, tutti convergenti e coerenti rispetto all’assunto accusatorio.

Va Infatti preliminarmente precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, le quali concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza sia dello S. che della Se..

Inoltre i profili di responsabilità di entrambi e le loro singole interazioni, funzionali alla pronuncia di colpevolezza, sono state oggetto di una precisa disamina dei giudici di merito (in particolare, vds. pag. 14 sentenza 1^ grado, pagg. 16 e 17 sentenza appello), i quali hanno escluso, in modo incensurabile in questa sede: per la Se., la sussistenza di una minimalità nell’apporto concorsuale da lei assicurato, e, per entrambi, la non ricorrenza di elementi favorevoli idonei a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutati gli indici di gravità della condotta, le modalità "insidiose" della stessa e la professionalità manifestata nell’esecuzione dell’illecito.

In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative di ciascun ricorrente le quali si risolvono nel delincare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e delle condotte (anche ex art. 62 bis cod. pen.), da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

Quanto alla questione della unicità della condotta, vanno qui richiamate le argomentazioni di inammissibilità espresse al p.2.5) a proposito dei motivi 8^ e 9^ del B..

I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili.

2.5) il ricorso di B.V. e le ragioni della decisione della Corte.

Il ricorrente, in via preliminare, lamenta che la sentenza del g.i.p. del tribunale di Milano abbia affermato la penale responsabilità del B., "liquidando" la sua posizione processuale in sole due facciate, entrambe dedicate ad evidenziare unicamente la disponibilità, in capo al medesimo, degli immobili siti in (OMISSIS), alle (OMISSIS), deducendo da tale dato di fatto la consapevolezza della detenzione dello stupefacente ivi custodito.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa "valenza probatoria a carico" dell’assioma secondo cui, "negare di avere la disponibilità delle chiavi degli immobili di cui trattasi" equivarrebbe ad affermare "di essere consapevoli di quanto colà custodito".

Con un secondo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa valenza probatoria "a carico" della sola circostanza di aver il B. negato la disponibilità delle chiavi dell’immobile sito in (OMISSIS).

Con un terzo motivo si prospetta contraddittorietà della motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa valenza probatoria "a carico" della richiesta avanzata dallo S. alla S. P. di predisporre una copia delle chiavi della casa da consegnare ad una terza persona.

Con un quarto motivo si evidenzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa irrilevanza probatoria "a discarico" della "consegna spontanea alla polizia giudiziaria" del "mazzo di chiavi" dell’immobile sito in (OMISSIS).

I primi quattro motivi, per come prospettati, sono al limite dell’ammissibilità e comunque inaccoglibili per la loro sostanziale infondatezza.

Tuttavia la formulazione – accorta e suggestiva – delle doglianze impone una necessaria disamina delle "valenze probatorie" che sono state contestate nel gravame sub specie di vizio di motivazione.

Il ricorrente Infatti, con molta abilità, estrapola dal complesso ed articolato paniere probatorio, singoli spezzoni di valutazione del giudice di merito, per aggredirli singolarmente, disafferenziandoli però dal terreno unitario che ha invece connotato le singole condotte dei correi ed ha condizionato l’approccio e l’apprezzamento del giudicante, in punto di finale responsabilità degli autori.

Trattasi peraltro di una metodica che finisce – necessariamente – con parcellizzare ed isolare dei dati il cui significato probatorio, tagliato ed allontanato dal contesto, viene irragionevolmente svilito, e, per ciò stesso, essa non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che con tale approccio valutativo (improntato ad un evidente "animus disconoscendo il ricorrente finisce con il proporre una sua diversa valutazione delle prove, a fronte di una decisione di colpevolezza che risulta progressivamente costruita in modo persuasivo e coerente, senza illogicità apprezzabili ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). I motivi vanno quindi rigettati.

Con un quinto motivo si sostiene inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen..

Con un sesto motivo si illustra violazione di legge con riferimento all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il quinto ed il sesto motivo non superano la soglia dell’ammissibilità.

Richiamato in proposito quanto già rilevato al p.2.4 per S. S. e Se.Pa.An.Gi., va ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. pen. sez. 1, 6992/1992 Rv. 190645- Cass. pen. sez. 1, 6992/1992 Rv. 190645).

Orbene nella specie i giudici di merito hanno entrambi fatto buon governo di tali criteri evidenziando il complesso delle realtà personali ed oggettive dell’imputato, ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e l’assenza di evidenze di positività idonee ad elidere il quadro generale di spiccata illiceità delle condotte, espressione tutte di una professionalità criminale espressa con "modalità tecniche ineccepibili".

Da ciò la declaratoria di inammissibilità di tali due ultimi motivi.

Con un settimo motivo si eccepisce ancora violazione di legge avuto riguardo all’omessa concessione dell’attenuante ex art. 114 cod. pen..

Il motivo non ha pregio avuto riguardo al ruolo attribuito ed accertato a carico del ricorrente ed alla giustificazione di responsabilità contenuta nella motivazione di entrambe le conformi sentenze di condanna più che idonea per escludere in radice l’ipotizzabilità anche teorica la "minima importanza" valorizzabile ex art. 114 cod. pen..

Con un ottavo motivo si contesta l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. senza considerare che sì è trattato di un’unica partita di droga, ricevuta in un’unica soluzione e solo successivamente ripartita tra gli immobili de quibus per ragioni di opportunità.

Con un nono motivo si evidenzia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo, alla pretesa valenza probatoria "a carico" per non avere gli imputati riferito alcunchè circa il fatto che si "trattasse di un’unica importazione, divisa all’ultimo momento".

I due motivi, da trattarsi assieme, sono palesemente privi di fondamento, qui osservato che non è il numero delle parole che danno sostanza alla motivazione del giudice di appello, ma la loro aderenza alle risultanze processuali e la loro rispondenza alle critiche del gravame.

Sul punto esiste una precisa argomentazione del primo giudice (pag.

14) ed una successiva amplificata spiegazione della corte distrettuale (pagg. 15 e 16) la quale evidenzia in proposito, con un giudizio di merito, incensurabile in questa sede per la sua correttezza e logicità, la diversità del grado di purezza dello stupefacente custodito nei due appartamenti, ed il valore congetturale della evenienza difensiva di un’unica importazione, confluita in due diversi luoghi di custodia.

Il ricorso del B. non può quindi essere accolto. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di S.S. e Se.Pa.An.Gl., con condanna al pagamento di Euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di B.V.; dichiara inammissibili i ricorsi di S.S. e Se.Pa.An.Gi., che condanna al pagamento di Euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30775

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi al giudice tributario del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso avanzata dalla società La Boutique della Scommessa srl (già La Boutique della Scommessa di Fabio Mario Biondi snc) relativamente alle somme versate dal 16.6.98 al 19.2.99, ai sensi del regolamento governativo di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, a titolo di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici prevista dalla L. n. 1379 del 1951.

Secondo la contribuente tali somme sarebbero state versate indebitamente, poichè la disposizione del suddetto regolamento governativo che individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse, in luogo dell’UNIRE, sarebbe illegittima per violazione della riserva di legge in materia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – premesso che, per il periodo compreso tra il 16.6.98 e il 19.2.99, il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici dovrebbe individuarsi nell’UNIRE – ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di rimborso ritenendo maturata la decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ed ha statuito che "il contribuente ha diritto di effettuare le richieste di rimborso nel termine più lungo".

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale viene impugnata con contrapposti ricorsi principali sia dalla contribuente che dall’Amministrazione; a ciascuno di tali ricorsi principali segue il ricorso incidentale della controparte, in cui tanto la contribuente quanto l’Amministrazione reiterano i motivi già proposti nei rispettivi ricorsi principali.

Il ricorso della contribuente – proposto in via principale col numero di ruolo RG 9769/07 (rivolto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze) e in via incidentale col numero di ruolo RG 12409/07 – si fonda su un solo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la sentenza gravata, limitandosi a dichiarare il diritto del contribuente di "effettuare le richieste di rimborso nel termine più lungo " avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento del rimborso.

Il ricorso dell’Amministrazione (Agenzia delle entrate e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonchè, "per quanto occorre possa", Ministero dell’Economia e delle Finanze) – proposto in via principale col numero di ruolo RG 9883/07 e in via incidentale col numero di ruolo RG 12409 – si fonda su sei motivi: col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il vizio di omessa motivazione della (implicita) statuizione di rigetto dell’eccezione di giudicato esterno proposta dall’Amministrazione nel giudizio d’appello; col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il vizio di insufficiente, illogica, contraddittoria e perplessa motivazione della statuizione della sentenza che ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; col terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il vizio di violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19 per avere la sentenza gravata omesso di rilevare l’intervenuta decadenza del contribuente dal diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; col quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso a seguito del decorso del termine di quattro anni fissato da tale articolo, limitatamente alle somme versate tra il 16 giugno e il 27 giugno 1998; col quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il vizio di insufficiente, illogica, contraddittoria e perplessa motivazione della statuizione della sentenza che ha negato che la contribuente fosse il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici; col sesto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il vizio di violazione falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 81, e dell’art. 23 Cost., per avere la sentenza gravata ritenuto illegittima, per violazione della riserva di legge in materia tributaria, la disposizione del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 che individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse.

I ricorsi sono stati discussi alla pubblica udienza del 1.12.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente, trattandosi di ricorsi avverso la medesima sentenza, occorre disporre la riunione di entrambi i ricorsi principali e di entrambi i ricorsi incidentali.

La questione che forma oggetto della controversia – specificamente riproposta in questa sede con il sesto motivo dei ricorsi (principale e incidentale) dell’amministrazione finanziaria – è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 9672 del 2009, l’hanno risolta in senso sfavorevole al contribuente.

Come chiarito nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite, oggetto (o presupposto) dell’imposta per cui è causa – la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni ("tassa di lotteria", "imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici" "imposta sugli spettacoli", di nuovo "imposta unica") – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro: conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività. Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio "di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro", "qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo" del predetto ente (per utilizzare le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948). La riserva in questione è stata abrogata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali – i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati – "l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni".

L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de quibus. In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all’attività de qua, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 350 del 2007, che "il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare", precisando altresì che l’imposta sugli spettacoli "contemplava già i gestori come soggetti passivi".

Sicchè, quando, nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente. Erra, quindi, la società contribuente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all’art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998, soggetto di imposta, con la conseguenza che l’azione di rimborso va giudicata infondata.

La sentenza gravata, che ha affermato che per il periodo compreso tra il 16.6.98 e il 19.2.99 il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici dovrebbe individuarsi nell’UNIRE va dunque cassata, in accoglimento del sesto motivo dei ricorsi (principale e incidentale) dell’Amministrazione, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso dell’Amministrazione, nonchè del ricorso della contribuente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, respingendo la domanda di rimborso della contribuente.

Le spese si compensano anche per i gradi di merito, giacchè il giudizio d’appello si è svolto prima che sulla questione si pronunciassero le Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi principali e incidentali proposti dalla contribuente (RG 9769/07 e 12409/07) e dall’Amministrazione finanziaria (RG 9883/07 e 12595/07), accoglie il sesto motivo dei ricorsi dell’Amministrazione finanziaria, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso della stessa Amministrazione, nonchè il ricorsi della società contribuente, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso della contribuente.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-02-2012, n. 1874 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

La parte in epigrafe ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.800 per anni due circa di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti sez. giur. Sardegna dall’agosto del 1997 al 25 ottobre 2004.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso si deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al calcolo della durata ragionevole del giudizio presupposto che la corte di merito ha individuato in anni cinque circa.

I motivi sono fondati in quanto il termine di ragionevole durata di un giudizio di primo grado secondo i parametri fissati dalla Corte europea e condivisi da questa Corte è di tre anni e non appare giustificazione sufficiente per discostarsi dai medesimi il generico richiamo alla natura della causa (neppure indicata), al numero dei ricorrenti (le cui posizione non erano peraltro contrapposte) e alle vicende processuali (anch’esse non precisate).

Fondate sono altresì le doglienze esposte nel terzo e nel quarto motivo in quanto, pur avendo il giudice del merito applicato un parametro non apprezzabilmente distante da quello indicato dalla giurisprudenza della Corte europea e da questa Corte (Euro 900 in ragione d’anno), la diversa durata de periodo da ritenersi non ragionevole comporta che la liquidazione sia in concreto insufficiente.

Il quinto motivo con il quale si denuncia l’omessa pronuncia in ordine agli interessi è assorbito in quanto gli stessi sono stati in realtà calcolati nell’importo, definito "onnicomprensivo", della liquidazione che tuttavia deve essere nuovamente effettuata.

Assorbiti sono anche gli ulteriori motivi relativi alla liquidazione delle spese, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez., 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente di Euro 3.420 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro e mesi due di irragionevole ritardo quale determinato detraendo anni tre dalla durata complessiva.

Le spese eseguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.420, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei difensori antistatari.

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