Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-11-2011, n. 5938 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appello è inammissibile

– 1. Esattamente il TAR ha rilevato l’impossibilità giuridica di far luogo ad un provvedimento sull’istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dopo che la Corte Costituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l’illegittimità" costituzionale del presente articolo.

Infatti l’effetto delle sentenze dichiarative d’illegittimità costituzionale di disposizioni di legge è quello di far perdere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali ( art. 136 cost.), nel senso che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, nessuna pubblica autorità può più fare applicazione delle disposizioni dichiarati incostituzionali(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 08 maggio 2007, n. 2110).

Né come pretenderebbe la parte ricorrente, il giudice d’appello può operare, in corso di causa, una mutatio libelli con riferimento alla sopravvenuta norma dell’art. 42bis "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" aggiunto dal comma 1°, dell’art. 34, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 al predetto T.U. che, a tutto voler concedere, può solo costituire oggetto di una nuova istanza.

– 2. Quanto poi alla richiesta risarcitoria di cui all’art.2bis l.n.241/1990 e s.m.i. si osserva che è esatto il rilievo dato dal primo giudice della natura accessoria di tale domanda rispetto alla richiesta di declaratoria del silenzio. Infatti la risarcibilità del danno ex art. 2 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 postula il ritardo della p.a. nella conclusione di un procedimento amministrativo inteso "strictu sensu", il che – in via di principio — non è ipotizzabile nei casi atti di diritto privato.

In conseguenza, quando come qui, le controversie relative alla materia in esame risultano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, è conseguente che il ricorso contro l’inerzia serbata sulla medesima esattamente è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto concerne comunque un comportamento attinente a materia attribuita all’A.G.O. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2593).

In conclusione l’appello è complessivamente infondato e deve essere respinto dovendosi in conseguenza confermare integralmente la decisione impugnata.

Sussistono giusti motivi in relazione alla parziale novità della questione per disporre l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

– 1. respinge l’appello di cui in epigrafe.

– 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 958 Indennità di fine rapporto o servizio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo (avvenuta presso un diverso ente pubblico) ha prestato un periodo di servizio non di ruolo.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 21 dicembre 2008 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2010 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 2000); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7895 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una richiesta di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2001 al 2004 da parte del contribuente, dottore commercialista, per difetto del presupposto impositivo.

La Commissione adita rigettava il ricorso per gli anni 2001, 2003 e 2004 e lo dichiarava inammissibile per l’anno 2002. La decisione era riformata in appello (che non includeva l’anno 2002), con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, la ritenuta inesistenza dell’autonoma organizzazione.

La censura non è fondata. La sentenza ha accertato in fatto l’inesistenza dell’autonoma organizzazione, escludendo in particolare che dalla documentazione in atti emergesse un uso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione. In questo senso la sentenza impugnata si muove nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte e nessuna censura viene mossa nel ricorso in punto di adeguatezza della motivazione.

Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-11-2011) 30-11-2011, n. 44384 Giudizio d’appello sentenza d’appello

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25/5/2010, la Corte di appello di Reggio Calabria, riuniti gli appelli proposti da C.F. avverso le sentenze del Tribunale di Palmi, emesse in data 12/7/2007 e 3/6/2009, ritenuta la continuazione fra i reati di ricettazione oggetto delle sentenze impugnate, rideterminava la pena inflitta al medesimo C. in anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, respingendo l’eccezione, sollevata in sede di discussione, di nullità della notifica del decreto di citazione in appello.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:

1) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, eccependo che il decreto di citazione in appello non era stato notificato nè all’imputato, nè all’unico difensore di fiducia, avv. Santo Surace;

2) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per omessa considerazione delle doglianze difensive;

3) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per omessa considerazione delle doglianze difensive con riferimento all’elemento psicologico del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di cui da motivazione.

E’ fondato il primo motivo di ricorso in quanto dagli atti emerge che il decreto di citazione in appello nel procedimento n. 65/2010 non risulta notificato nè all’imputato, nè al difensore di fiducia. Di conseguenza il vizio di evocazione in giudizio dell’imputato travolge tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza.

Risultano, invece, inammissibili gli altri motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo, occorre rilevare – in punto di diritto – che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, semprechè tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud.

22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta nè quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, confutando i principali argomenti della difesa ed omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell’imputato per il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 3/6/2009, dovendosi considerare, pertanto, passata in giudicato la condanna del C. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 per il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 12/7/2007.

Non v’è dubbio, infatti, che la pena base, determinata dalla Corte d’Appello, (un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa) sulla quale è stato applicato l’aumento per la continuazione, si riferisca al primo reato, giudicato dal Tribunale di Palmi con sentenza in data 12/7/2007, trattandosi del reato più grave.

Deve essere disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio in ordine al secondo reato, di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 3/6/2009. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 648 c.p. nel procedimento riunito n. 65/2010 della Corte d’Appello di Reggio Calabria relativo alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 3/6/2009, e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.