Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 13-05-2011, n. 18905 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre contro l’ordinanza emessa in data 17 giugno 2010 in sede di riesame dal Tribunale di Firenze con la quale in accoglimento dell’appello proposto da M.C., M.M. e ME.Ma. avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal GIP in data 31 marzo 2010 relativamente a lavori edilizi intrapresi su immobile di pertinenza dei tre indagati, aveva revocato il detto sequestro cautelare.

Con l’unico motivo di ricorso il P.M. ha denunciato mancanza di motivazione nella misura in cui il Tribunale avrebbe tenuto conto della ordinanza amministrativa n. 247/09 emessa dal Comune di Montespertoli in data 4 dicembre 2009 in modo del tutto parziale, evincendosi invece – sulla base di una lettura integrale del detto provvedimento amministrativo non effettuata la palese illegittimità dei lavori edilizi: circostanza che, se adeguatamente valutata, sarebbe valsa sia a ritenere sussistente l’elemento materiale, sia quello soggettivo del reato – anche sotto forma colposa – esclusi, invece, in modo apodittico dal Tribunale, sia, infine, a ritenere concreto ed attuale il periculum in mora, anche questo escluso irragionevolmente.

Il ricorso è fondato.

Gli elementi su cui si basa l’ordinanza impugnata muovo dal duplice presupposto di un intervenuto consolidamento dell’interesse del privato formatosi sul rilascio del permesso di costruire, caratterizzato dalla avvenuta realizzazione dell’opera e di un incoerente comportamento della P.A. che, dopo aver rilasciato il permesso ad aedificandum sanziona l’opera edilizia realizzata in conformità al titolo preventivamente rilasciato, così fuorviando il comportamento del privato la cui posizione si caratterizza per una buona fede.

Inoltre il provvedimento impugnato esclude la sussistenza del periculum in mora in relazione al ritenuto disinteresse da parte della stessa P.A. della necessità di rimessione in pristino.

Evidente il vizio di motivazione sia in relazione agli elementi costituitivi del reato, sia pure esaminabili in relazione al fumus commissi delicti, non essendo in questa sede necessario motivare analiticamente gli indizi di colpevolezza, in quanto la eventuale gravità di essi non rientra tra i presupposti per l’applicabilità della misura cautelare reale, essendo sufficiente solo la ipotizzabilità in astratto della commissione del reato.

Ipotizzabilità che certamente sussiste nel caso in esame e che, con giudizio anticipatorio, ma del tutto insufficiente sotto il profilo logico, è stata superata dal Tribunale sulla base di una altrettanta apodittica esclusione dell’elemento soggettivo del reato: così operando il Tribunale non ha tenuto in conto il reale contenuto della ordinanza amministrativa emessa dal Comune di Montespertoli il 4 dicembre 2009, dal quale si evince, invece, la situazione di diffusa illegittimità non solo dell’intervento edilizio posto in essere dagli indagati, ma anche di altri similari interventi posti in essere da altri soggetti nella medesima zona.

Con il che non può condividersi la soluzione semplicisticamente adottata di una insussistenza dell’elemento soggettivo, sia pure sotto il limitato profilo della colpa, apparendo detta affermazione in netto contrasto con le premesse dell’ordinanza che segnalano una ripetitività non consentita di interventi edilizi in una zona a destinazione agricola, totalmente stravolta dalla edificazione massiccia e che dunque sottolineano il profilo del dolo (o se si vuole, della colpa).

Ma anche sul versante del periculum in mora la motivazione offerta dal Tribunale presta il fianco a censure sotto il profilo della apoditticità, posto che esso è stato ritenuto superato per effetto di quella ordinanza amministrativa il cui contenuto è stato letto in modo parziale oltre che travisato rispetto alla reale consistenza degli abusi edilizi.

In altri termini il Tribunale ha dato per scontata la legittimità dell’intervento edilizio degli indagati in realtà tutt’altro che smentita dalla ordinanza suddetta, sol che la stessa fosse stata valutata nella sua globalità ed ancora ha dato rilievo ad una circostanza – il presunto disinteresse della P.A. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ancora una volta in contrasto con i contenuti del ricordato provvedimento amministrativo.

Appare quindi necessario che il giudice del rinvio riesamini – alla luce delle considerazioni di cui sopra – le manchevolezza riscontrate nella motivazione dell’ordinanza impugnata sia in punto di materiale configurabilità del fumus commissi delicti, sia in punto di valutazione del periculum in mora, da effettuarsi in termini di attualità e concretezza.
P.Q.M.

Annulla con rifilo l’ordinanza impugnata al Tribunale di Firenze.

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T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 2886 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe V. Srl, in persona del Legale rappresentante p.t., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenziorifiuto formato serbato in ordine ai procedimenti instaurati con istanze nn. 11386113871138811391113921139311395113961139811399114001140211403114041140511407, acquisite al protocollo del Comune di Afragola in data 21/04/2010, aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari.

Parte ricorrente, in particolare, ha dedotto la violazione dell’art.2 della legge n.241/90 nonché del Regolamento in materia di Impianti Pubblicitari approvato con delibera di CC 9.04.2010.

Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art.2 bis della legge n.241/90, introdotto dalla l. n. 69/2009.

L’amministrazione non si è costituita in giudizio e nell’udienza camerale del 7.04.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, l’art. 2 della L. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Orbene, giova osservare che l’amministrazione intimata non si è costituita nel presente giudizio, né ha addotto alcun elemento giustificativo del silenzio serbato sulle istanze presentate della società ricorrente.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti perché il comportamento omissivo del Comune sia dichiarato illegittimo, e sia altresì dichiarato l’obbligo dello stesso di emanare un provvedimento espresso sulla istanza, il tutto entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla notifica a cura di parte, se anteriore.

In caso di persistente inottemperanza, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega. Il nominato commissario provvederà ad adottare i provvedimenti sostitutivi necessari, nel successivo termine di giorni trenta.

Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 4, proposta congiuntamente a quella per l’accertamento del silenzio rifiuto ex art.117 comma 6 – premesso che la sua trattazione non è compatibile con il giudizio a rito speciale sul silenzio rifiuto incardinato con il ricorso in epigrafe, potendo essere esaminata solo previa rimessione a ruolo della causa per la trattazione in udienza pubblica- nella specie essa appare tuttavia inammissibile per genericità.

La risarcibilità del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 2 bis della l. n. 241/90, postula infatti l’allegazione, oltre che la prova, degli elementi costitutivi della fattispecie e, in primis, della sussistenza di un danno, oltre che della colpa dell’amministrazione, la cui prova incombe sul danneggiato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145).

La norma, infatti, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento del danno da ritardo fine a sé stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. In altri termini, ciò che si risarcisce non è una aspettativa all’agire legittimo dell’Amministrazione, bensì il mancato conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell’istanza, la cui prova incombe sul danneggiato (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 settembre 2010, n. 32382).

Nel presente ricorso, invece, manca qualsiasi indicazione in merito ai suindicati elementi di fatto.

Per le considerazioni complessivamente svolte, il ricorso va quindi accolto quanto alla declaratoria di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, disponendo un termine all’Amministrazione intimata per provvedere pari a giorni 60, mentre deve essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 4 cpa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) dichiara illegittimo il silenzio tenuto dal Comune intimato sulle diffide intimate dalla società ricorrente;

b) ordina al Comune di Afragola di concludere il procedimento mediante la emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente decisione, o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, nominando sin d’ora in caso di persistente inadempienza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, o funzionario delegato, con i poteri sostitutivi di cui in motivazione.

c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 700,00, oltre che delle spese eventuali per l’attività del Commissario.

d) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2011, n. 21633 Decisioni delle Commissioni tributarie Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 28 novembre 2008 il tribunale di Roma accoglieva l’appello proposto dall’odierna ricorrente M.B. in ordine alla compensazione delle spese di lite sancita dal giudico di pace nell’accogliere l’opposizione avverso una cartella esattoriale.

Il tribunale rilevava che la compensazione delle spese non era stata motivata e provvedeva alla loro determinazione, in favore del difensore antistatario, liquidandole unitariamente per il doppio grado di giudizio in Euro 230.

M.B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 settembre 2009 formulando i quesiti a conclusione dei due motivi di doglianza. li comune di Roma ha resistito con controricorso.

Ha eccepito che: il giudice ha compensato in parte le spese di lite e che i minimi tariffari non hanno carattere inderogabile. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Il tribunale ha affermato in motivazione di voler liquidare le spese "avuto riguardo alla natura del procedimento". Ma poi liquidato in 2 30 Euro complessive, "oltre oneri", le spese "del doppio grado di lite". li primo motivo di ricorso fondatamente censura questa liquidazione perchè contraria al disposto dell’art. 4 Cap. 1 delle tariffe allegate al D.M. n. 127 del 2004, in quanto inferiore ai minimi degli onorari ed ai diritti fissi ivi stabiliti.

Il secondo motivo lamenta l’ulteriore vizio della motivazione, costituito dalla mancata indicazione delle ragioni della riduzione adottata rispetto ai minimi tariffari.

Invano il controricorso oppone che il giudice di appello avrebbe compensato in parte le spese di lite.

Ciò non risulta affatto dalla motivazione, che era anzi, quanto al primo grado, espressamente tesa ad accogliere le doglianze della M. in ordine alla compensazione delle spese immotivatamente disposta dal primo giudice.

Quanto al secondo grado è chiaramente enunciato in sentenza il principio che le spese sarebbero state liquidate secondo soccombenza.

Le censure sono entrambe fondate, poichè la normativa sui minimi tariffari è ancora in vigore, non essendo stata abrogata dalle disposizioni della L. n. 248 del 2006, art. 2, che consentono un accordo derogatorio tra le parti, nella specie non sussistente.

Il Tribunale non poteva quindi ridurre il compenso oltre i minimi o avrebbe dovuto almeno offrire motivazione di detta riduzione, misurandosi con la notula prodotta dal difensore, per consentire il controllo in sede di impugnazione.

La decisione è invece del tutto apodittica, non essendosi soffermata sulle ragioni nè della entità delle speso liquidate, nè dei la congiunta liquidazione per i due gradi di giudizio, in contrasto con il dovere di rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio di merito (v Cass. 17059/07).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Roma, che si atterrà al seguente principio di diritto:

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d’appello non può limitarsi ad una apodittica fissazione dei compenso spettante ai professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, distinguendo ciascuno dei gradi di giudizio di merito, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi tariffari.

Provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del tribunale di Roma.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23965 Accessione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 24 ottobre 2005, il tribunale di Foggia accoglieva la domanda proposta da M.V.R. nei confronti Pozzozengaro srl e condannava la convenuta alla rimozione di una recinzione costruita sul fondo dell’attore e al risarcimento dei danni. Dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società San Potito di Pozzozengaro Giuseppe e C snc. Pozzozengaro srl interponeva appello, che veniva respinto dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 3 giugno 2009, sull’assunto che era stata indubitabilmente esperita azione ex art. 936 c.c.; che era stata acquisita prova della proprietà della porzione di suolo controverso;

che era da escludere la buona fede dell’esecutore delle opere, poichè il legale rappresentante della società aveva ammesso di essere consapevole dell’alterità della porzione di terreno.

Pozzozengaro srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 novembre 2009, al quale l’appellato ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto che sia redatta in forma motivazione in semplificata.

Parte ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso: con il primo lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 "in relazione agli artt. 824, 632 e 936 c.c.".

Con il secondo espone violazione di legge in relazione agli artt. 936 e 1147 c.c..

Con il terzo denuncia violazione dell’art. 950 c.c..

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, atteso che la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima Legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass. 26364/09; 7119/10).

I motivi di ricorso che concernono violazione di legge, in relazione all’art. 360, n. 3, non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

E’ noto che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità’ di comprendere l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata (SU 26020/08). Nella specie si può invero rilevare che in tutti i motivi vi è un periodo che esordisce con le parole "in conclusione" e che quindi sembrerebbe atteggiarsi a mò di richiesta finale, ma è sufficiente la lettura di questi periodi per comprendere che nessuno di essi riesce a soddisfare i requisiti minimi necessari per porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris". (Cass 2658/08) da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09).

In particolare il primo quesito espone che "nel caso di specie non vi è traccia di questo diritto negli atti unilaterali, successione e donazione, ma negli atti pubblici di trasferimento è chiaramente evidenziato che trattasi di trasferimento del diritto di livello e non del bene che resta demaniale".

Il secondo deduce che "i giudici di merito. Surqualificando l’azione ed estremizzando le conseguenze di cui all’art. 936 c.c., senza motivazioni ovvero con argomentazioni inidonee ed illogiche, hanno superato il principio che è escluso l’obbligo del terzo di eliminare le costruzioni eseguite in buona fede ovvero a scienza o senza opposizione del proprietario del fondo." Il terzo conclude affermando che "i giudici di merito hanno dato per certo che il M. fosse proprietario di un fondo e che il confinante lo avesse occupato e che il confine era ben determinato" Come è palese, nessuno di siffatti quesiti è idoneo a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile ratione temporis al ricorso. Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve infatti compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

Va aggiunto che il primo motivo si riferisce a questione inammissibile perchè nuova, attinente i diritti di livello, la quale non risulta scrutinata dai giudici di appello e di cui non si indica in ricorso quando sia stata sollevata, nè si lamenta l’eventuale omessa pronuncia.

Inoltre quanto al riferimento di due motivi all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.500 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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