T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 18-01-2011, n. 103 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali; Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è proprietario di un terreno nel Comune di Fenegrò, pari a mq 1.010, contraddistinto al mapp. 3774, compreso in zona C1 sino al 1997.

Con il PRG approvato nel 2000 il mappale 3774 veniva destinato a standard pubblico, classificato in zona V e P con vincolo preespropriativo per attrezzature sportive, ricreative e pubbliche in genere e parcheggi.

Le opere non venivano però realizzate e nel 2005, decorso cioè il c.d. periodo di franchigia, il vincolo non veniva reiterato.

Detto vincolo veniva però reintrodotto con il Piano dei servizi, adottato e approvato rispettivamente con delibere consiliari nn. 2 del 20.2.2007 e n. 19 del 31.5.2007, in cui si prevede per l’area de qua, la destinazione a polo scolastico e centro sportivo polifunzionale.

Avverso gli atti in epigrafe indicati, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90 in rapporto alle prescrizioni della Corte Costituzionale 179/99 e dell’art 2 L. 1187/1968;

2) eccesso di potere, violazione dell’art 97 Cost.; violazione dell’art 11 L.R.12/2005; violazione dell’art 9 DPR 380/2001 in combinato disposto con l’art. 2 L. 1187/1962.

Sostiene parte ricorrente che l’Amministrazione non ha motivato la scelta di reiterare il vincolo né quella di localizzare le strutture pubbliche su quelle aree.

Con il ricorso si chiedono anche i danni conseguenti al comportamento del Comune.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente impugna le delibere di approvazione del Piano dei Servizi ex artt. 925 L.R. 12/2005 del Comune di Fenegrò, limitatamente alla parte in cui reiterano il vincolo preespropriativo ai danni del mappale 3774 di sua proprietà.

Nelle due censure lamenta l’assenza di motivazione sulla scelta di reiterare il vincolo e di localizzare le strutture pubbliche su quelle aree.

La censura non è fondata.

E’ noto che la reiterazione del vincolo presuppone una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione nonché in ordine alle specifiche ragioni che la imponevano (Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 91; id., 15 settembre 2009, n. 5521; Consiglio Stato Ad. plen., 24 maggio 2007, n. 7).

Secondo detto orientamento, oggi consolidato, la motivazione deve rappresentare le ragioni di interesse pubblico, attuale e concreto, che giustificano il perdurare del sacrificio imposto al privato.

L’indicazione dell’interesse pubblico non può limitarsi ad un generico richiamo di una finalità di interesse generale, ma la pubblica amministrazione deve operare una attenta comparazione con l’interesse del privato ed indicare le ragioni del ritardo nella ablazione e le iniziative allo stato prese, le quali dimostrino che la reiterazione non si protrarrà a tempo indeterminato (ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 16 aprile 2010, n. 3933).

Nel caso di specie l’area è in una zona ove sorge il polo scolastico delle scuole medie inferiori, utilizzato da quattro comuni che si sono associati proprio per gestire il servizio scolastico.

Già con il precedente PRG la zona era stata ritenuta di interesse pubblico, per l’espansione delle strutture destinate all’attività ricreativa: 12.000 su cui saranno realizzati campi da calcio, un centro sportivo e un nuovo corpo di fabbrica sede del CONI.

Nel corso del 2007 il Comune ha acquistato le aree contigue alla zona sportiva, destinate ad un percorso vita, che completerà l’intero centro Polifunzionale.

La motivazione della reiterazione del vincolo si rinviene nell’allegato alla delibera di approvazione del Piano dei servizi, ed in particolare nelle controdeduzioni alle osservazioni del ricorrente, laddove viene stabilito che "l’ambito standard n. 30 costituisce al pari dell’antistante n. 35 la necessaria dotazione per le future esigenze integrative del polo scolastico comunale entro un compendio di interesse pubblico recante anche il centro sportivo polifunzionale: ne deriva la inderogabile opportunità di assicurare ai fabbisogni della comunità locale la conferma delle previsioni vigenti".

Sussistono ad avviso del Collegio i requisiti per ritenere assolto l’obbligo di motivazione circa la scelta di reiterare il vincolo: seppur in modo sintetico, infatti l’Amministrazione ha ribadito le ragioni della collocazione del realizzando centro sportivo (giustificata principalmente dalla vicinanza al polo scolastico che serve quattro comuni) e della persistente attualità dell’opera.

L’avvio delle procedure espropriative di aree contigue, destinate ad opere complementari, può indurre a ritenere che la reiterazione non si protrarrà a tempo indeterminato e nel corso del quinquennio possano presumibilmente venire avviati i lavori interessanti l’area del ricorrente.

Oltre a ciò, anche la circostanza che il vincolo è stato imposto per la prima volta nel 2000 e che il piano dei servizi costituisce solo la prima reiterazione e quindi la destinazione a servizi non può dirsi protratta in maniera significativa nel tempo, inducono a ritenere scevri dai profili di illegittimità sollevati gli atti impugnati.

I motivi di ricorso vanno quindi respinti.

Dalla infondatezza della domanda di annullamento consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria, con la sola osservazione che spetta al giudice ordinario la determinazione dell’indennizzo dovuto ex lege per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità, mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno solo nel caso in cui l’atto di reiterazione sia stato annullato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2011, n. 6161 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, riformando in parte la sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente, e cioè sino al 31 ottobre 1992, la domanda di F.A., proposta nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, avente ad oggetto il computo della retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario nell’indennità di anzianità e del TFR. La Corte territoriale dopo aver respinto la domanda del lavoratore relativamente al periodo successivo al 31 ottobre 1992 ritenendo che le parti sociali con il CCNL del 1992 avevano voluto escludere la computabilità della retribuzione per lavoro straordinario nel TFR, accoglieva per il periodo precedente alla indicata data l’istanza del ricorrente sul presupposto che i relativi contratti collettivi avevano fatto riferimento ad un concetto di retribuzione omnicomprensiva.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato il quale, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 436 e 345 c.p.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "Voglia l’Ecc. Corte rilevare e dichiarare l’inammissibilità della domanda subordinata formulata dall’Istituto Poligrafico relativa alla limitazione del diritto del ricorrente alla inclusione dello straordinario nella base di calcolo del TFR sino al 31/10/92, poichè formulata per la prima volta nel giudizio di appello e, pertanto, tardiva". Con la seconda censura il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297 nonchè vizio di motivazione, formula, ex art. 366 bis epe, il seguente quesito di diritto: "Voglia l’Ecc. Corte riconoscere e dichiarare in virtù del disposto della L. n. 297 del 1982 e del relativo riferimento al compenso dovuto quale concetto autonomo ed indipendente rispetto ad ogni definizione contrattuale del compenso percepito il diritto del ricorrente alla inclusione nella base di calcolo del TFR del compenso percepito per lavoro straordinario continuativamente prestato sino alla data di risoluzione del rapporto".

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata da parte resistente d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Invero il quesito di diritto prescritto dal richiamato art. 366 bis c.p.c., risulta, come evincesi da quanto sopra trascritto, formulato in ordine ad entrambe le dedotte censure.

Relativamente alla dedotta improcedibilità per mancato deposito della copia integrale dei contratti collettivi, va rilevato che con le predette censure non viene dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme previste dai citati contratti collettivi, con la conseguenza che non vi è onere, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del deposito "insieme al ricorso" di copia integrale dei richiamati contratti collettivi (Cass. S.O. 23 ottobre 2010 n. 20075). Tanto premesso e passando all’esame della prima censura rileva il Collegio che la stessa è infondata, posto che la censurata limitazione è logicamente compresa nella resistenza totale alle pretese attoree pacificamente svolta dalla parte datoriale fin dal primo grado di giudizio. La seconda censura, alla stregua del formulato quesito di diritto, deve ritenersi non conferente e come tale infondata.

Infatti nel quesito di diritto si prescinde del tutto dall’interpretazione fornita dal giudice del merito del contratto collettivo del 1992, con il quale, secondo il predetto giudice, le parti sociali avevano voluto escludere la computabilità della retribuzione per lavoro straordinario nel TFR non recependo una nozione omnicomprensiva di retribuzione.

Del resto questa Corte ha più volte sancito che il principio dell’omnicomprensivita della retribuzione, adottato dall’art. 2120 cod. civ., comma 2 nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, benchè derogabile, comporta che se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola (Cass. 5 novembre 2003 n. 16618, 6 febbraio 2008 n. 2781).

Il ricorso pertanto va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 22,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7142 Infortuni sul lavoro colpa: sostanze nocive

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Svolgimento del processo

S.L., SP.Fr. e R.G. venivano assolti dal Tribunale di Torino con sentenza In data 15 luglio 2007 "perchè il fatto non sussiste" ex art. 530 c.p.p., comma 2 dal delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 loro ascritto in qualità di direttori dello stabilimento della società Philips s.p.a. – succedutisi nel tempo in detto incarico, dal 1972 fino al dicembre 1989 – esercente in Alpignano l’attività di produzione di lampadine e tubi fluorescenti, per aver cagionato la morte per adenocarcinoma bronchio – alveolare – sopravvenuta in (OMISSIS) – di M.L., lavoratore dipendente della società addetto ad operazioni implicanti esposizione all’amianto, per colpa generica e per inosservanza delle specifiche disposizioni dettate a tutela della salute dei lavoratori, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali necessari per contenere i rischi derivanti ai dipendenti dall’esposizione alle polveri di amianto. Il Tribunale, pur essendosi pacificamente acclarato che il lavoratore, in servizio nello stabilimento della Philips dal 1963 fino al 31 agosto 1992, era stato, nelle diverse mansioni espletate, da un lato, esposto all’amianto (tant’è vero che, dopo la diagnosi di linfoma non Hodgkin, risalente al 1997, al M. era stato diagnosticato l’adeno – carcinoma con rinvenimento di 1850 corpuscoli di asbesto per grammo di tessuto secco, come evidenziato dal referto istologico) e, dall’altro, trattavasi di un forte fumatore (20 sigarette al giorno per 35 anni) aveva ritenuto che verosimilmente il tabagismo fosse stata la causa, anche da sola, produttiva dell’evento mortale, giacchè l’adenocarcinoma bronchio alveolare risulta essere affezione patologica tipica dell’eziologia tabagica. In buona sostanza quindi, secondo i Primi Giudici, non essendo certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la concausalità dell’esposizione all’amianto nella manifestazione della forma tumorale (recependo in tal modo l’opinione del perito d’ufficio Sc. che aveva messo in dubbio la certa ricorrenza del ruolo concausale della pur modesta esposizione all’asbesto, nel potenziare l’efficacia patologica del fumo di sigaretta) non poteva che farsi luogo all’assoluzione degli imputati stante l’insufficienza della prova del nesso di causa tra le omissioni agli stessi ascritte e l’evento.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 30 ottobre 2009,in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica, riformava la sentenza di assoluzione di primo grado affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la prolungata esposizione nociva del lavoratore alle fibre di amianto aveva ex se aggravato il rischio dell’insorgenza della neoplasia, così integrando una concausa dell’evento – morte. Concesse agli imputati (succedutisi, senza soluzione di continuità, nell’azienda in posizione apicale e dirigenziale nell’intero arco di tempo in cui il M. aveva prestato servizio nello stabilimento) le attenuanti generiche e l’attenuante dell’avvenuto risarcimento dei danno, dichiarate prevalenti sull’aggravante, la stessa Corte faceva luogo a declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione (risalendo il fatto all’8 ottobre 2000) previa applicazione del più favorevole termine di anni sette e mesi sei.

In esito agli accertamenti peritali (ed in particolare di quelli compiuti dal perito d’ufficio S.) era pacificamente emersa la sussistenza nel lavoratore di due patologie: l’asbestosi ed il tabagismo che si erano innestate una sull’altra, senza escludersi vicendevolmente. La presenza dell’amianto nello stabilimento della PHILIPS era peraltro risultata fuori discussione anche per il Tribunale. Nel corso delle diverse mansioni esercitate, il lavoratore deceduto era stato esposto all’amianto, benchè non con assoluta assiduità e sia pure con diverse modalità e valenze (tant’è vero che a tale Mi., collega di lavoro del M. con analoghe mansioni, era stato riscontrato fra l’altro un mesotelioma pleurico:

patologia del pari riferibile all’esposizione all’amianto).

Sottolineava peraltro la Corte territoriale che un’eventuale discontinuità dell’esposizione esterna alle fibre di amianto non comportava una "bassa inalazione cumulativa", se l’Inalazione discontinua fosse stata connotata da "rilevante intensità", attesa la persistenza, per molti anni, dell’asbesto nell’organo – bersaglio:

il polmone con conseguente accumulo delle fibre poste a contatto con le cellule epiteliali dello stesso organo. Da qui l’effetto cancerogenetico.

Il che aveva in ogni caso trovato inequivoca conferma in sede di esame istologico autoptico che aveva dimostrato la presenza nei polmoni del M., non solo di "tracce di asbestosi", ma di un’asbestosi di grado 2/3, rispetto al grado 4, ritenuto il più grave; asbestosi che, sulla base di quanto evidenziato dalla letteratura scientifica, determina l’aumento da sette a nove volte, della mortalità per carcinoma del polmone.

Nè,alla stregua delle opinioni espresse anche dai diversi periti medico – legali, era possibile escludere, pur in presenza di patologia tabagica, il ruolo concausale dell’asbestosi, pur avendo il perito d’ufficio Sc. indicato come "preponderante" l’incidenza del fumo di sigaretta ai fini della produzione dell’evento mortale.

Nella concreta fattispecie, l’interazione delle due patologie aveva prodotto un effetto moltiplicativo ed additivo (come chiarito il particolare dal perito del P.M. Mo. e come dimostrato da specifiche ricerche in materia). In tal caso la esposizione all’amianto, in presenza del tabagismo, aveva esercitato un’incidenza maggiore sul rischio e sull’Induzione del tumore, rispetto a quella prodotta solo dal fumo o solo dall’asbesto; ciò anche ipotizzando un effetto meramente additivo. Sicchè il tabagismo non poteva ritenersi causa unica ed efficiente dell’evento mortale tale da escludere l’effetto concausale dell’esposizione all’amianto.

Posta peraltro la incontestabile potenziale incidenza mortale dell’asbestosi, del tutto prevedibile era il collegamento tra l’impiego dell’amianto nell’azienda ed il pericolo di malattia e del conseguente danno alla salute del lavoratore, della cui salvaguardia il datore di lavoro è costituito garante ex art. 2087 c.c.. Ne discendeva che, ove fossero state tempestivamente ed opportunamente attuate le specifiche misure deputate alla riduzione del rischio nel tempo, ciò avrebbe senza dubbio influito sull’esclusione della produzione dell’evento. Ed anche se il periodo di latenza della malattia risulta pari a circa dodici anni e se, nel caso di specie, l’insorgenza del tumore doveva esser collocato agli inizi degli anni 80,ciononostante – secondo la Corte d’appello – le successive (e peraltro più rilevanti) esposizioni del lavoratore all’amianto avevano giocato un ruolo causale determinante atteso l’effetto moltiplicatore sulla patologia tabagica che nessuno dei periti medico – legali ha indicato con certezza quale causa autonoma e sufficiente dell’evento – morte.

Posto che nel processo di cancerogenesi, la ricerca scientifica ha evidenziato nella prima esposizione all’agente cancerogeno il momento di induzione del tumore, colui che ha consentito quella prima condizione dell’incipiente processo di cancerogenesi può esserne chiamato, sul piano giuridico, a rispondere a prescindere da altre concause simultanee, precedenti o successive. Quindi, secondo la Corte d’appello, per il principio di equivalenza delle cause, il tumore era stato causato, in termini soggettivi, da tutti coloro ai quali risaliva la responsabilità della prima, indebita esposizione all’inalazione delle fibre di amianto e, sul piano oggettivo, ne era stato incrementato lo sviluppo e l’ingravescente strutturarsi grazie all’intervento delle concause patogene individuate nel fumo di tabacco e nell’amianto.

Il prolungarsi nel tempo dell’esposizione nociva alle fibre di amianto appariva quindi tale da aggravare il rischio dell’insorgenza del processo cancerogeno, integrando una concausa dell’evento lesivo.

La penale responsabilità degli imputati a titolo di colpa generica e specifica discendeva dalla pacifica prevedibilità ex ante dell’evento, atteso il concreto pericolo per la salute cui erano esposti i lavoratori esposti nello stabilimento all’inalazione di polveri d’amianto. Ciò avrebbe imposto ai prevenuti, attesa la posizione apicale rivestita nell’organigramma dell’azienda, di ottemperare alla specifica normativa dettata a tutela della salute dei lavoratori e comunque di porre in atto ogni idonea misura o cautela, atta ad impedire od a ridurre lo sviluppo o la diffusione delle polveri di amianto.

Ricorrono per cassazione gli imputati per tramite dei difensori.

Con il primo motivo di ricorso si censura la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento delle acquisizioni istruttorie nonchè il difetto di motivazione in ordine ad un punto essenziale del thema decidendum, per avere la Corte d’appello sia disatteso le conclusioni formulate dal perito d’ufficio dr. Sc. senza giustapporre argomentazioni di adeguato livello tecnico – scientifico sia omesso di confutare la valutazione dello stesso perito quanto all’acclarata assenza di qualsivoglia contrazione delle facoltà respiratorie del lavoratore, presuntivamente dovute all’asbesto, come dimostrato dagli esami ematici e gascromatografici eseguiti in epoca di poco anteriore al decesso. La Corte territoriale ha palesemente travisato le risultanze istruttorie alla cui stregua era risultato dimostrato che il M. aveva subito nello stabilimento, in contrario a quanto assunto nella sentenza impugnata in difetto di elementi di prova, un’esposizione assai modesta alle fibre di amianto giacchè l’impiego dell’amianto da parte della PHILIPS era stato del tutto contenuto, come chiarito dagli stessi tecnici ARPA in veste di consulenti del P.M. e come dimostrato dalle fatture e dagli ordinativi di acquisto dei vari manufatti di amianto (tra cui carte e cartoni per la coibentazione dei forni di trafilatura) acquisiti agli atti. Nello stesso senso deponevano gli accertamenti eseguiti dal dr. B., altro consulente del P.M. alla stregua dell’anamnesi lavorativa, raccolta dalla stessa parte offesa, ancora in vita, che aveva avuto contatti sempre indiretti e strumentali con l’amianto che neppure rappresentava l’oggetto specifico delle lavorazioni eseguite nello stabilimento della PHILIPS nè come materia prima nè come semilavorato. Nè mai la frequenza del contatto era stata connotata dai requisiti della continuità e dell’assiduità, giacchè gli interventi demandati all’operaio o avvenivano a scadenze prestabilite (il sabato,ad esempio quanto alla preparazione del vetro) o venivano effettuati solo nell’eventualità dell’occasionale mal – funzionamento delle macchine. La Corte territoriale avrebbe inoltre travisato il significato delle parole del perito Sc. che, escusso in dibattimento, aveva espressamente escluso, in più passi della propria deposizione, il ruolo concausale tra esposizione all’amianto e fumo di sigaretta, imputando a quest’ultimo un’efficienza causale dell’evento prossima al 100%, pur non potendosi tuttavia giungere ad un’affermazione di assoluta certezza, atteso il beneficio del dubbio proprio delle vicende umane; donde l’arbitrarietà delle conclusioni tratte dai Giudici di secondo grado che, muovendo dall’esclusione della individuazione del fumo di sigaretta quale fattore causale esclusivo, hanno ritenuto dimostrata, a contrario, la sussistenza di fattori concausali come l’asbesto, in tal modo onerando la difesa di provare che il fumo di sigaretta aveva giocato una incidenza esclusiva e totalizzante nella causazione della grave patologia polmonare, alla stregua di una sorta di inversione dell’onere della prova.

Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia la inosservanza od erronea applicazione della legge penale sostanziale, quanto alla ritenuta sussistenza del nesso di causa. La Corte d’appello ha fatto applicazione, nel caso concreto, al principio cd. dell’equivalenza delle cause, esteso anche all’ipotesi di concausalità, non "temperandone" in concreto la valenza, in virtù dei principi della causalità adeguata e/o della cd. causalità umana. Da qui la sostanziale ascrivibiltà dell’evento a tutti gli imputati in base alla responsabilità oggettiva, stante la pratica esclusione di qualunque prova negativa circa il nesso di causa. Ed ha altresì del tutto obliterato la prova, comunque acquisita, dell’interruzione del nesso eziologico in ragione dell’abitudine tabagica del lavoratore, ritenuta in medicina legale elemento, per un verso, sufficiente a cagionare l’evento e, per l’altro, non "condizionato" da un effetto moltiplicativo (ma semmai meramente additivo) dovuto all’esposizione alle fibre di amianto, semprechè quest’ultima fosse avvenuta a livelli massivi e non sostanzialmente marginali e contenuti, come già rilevato nel caso di specie.

Con il terzo motivo di gravame, lamentano i ricorrenti la mancata osservanza della legge processuale. Se è pur vero che il giudice penale, quale perito dei periti, ha la facoltà, in nome del principio del libero convincimento, di disattendere l’avviso espresso dai periti d’ufficio, non è peraltro men vero che, onde adempiere all’obbligo della motivazione, a tanto può pervenire esclusivamente sulla base di approfondite argomentazioni. Nel caso di specie la Corte d’appello di Torino si è invece limitata a riproporre le tesi esposte dal consulente del P.M. (invero adeguatamente confutate dal perito d’ufficio).

Con l’ultima censura si dolgono i ricorrenti del vizio di motivazione in cui sarebbero incorsi i Giudici di secondo grado circa la determinazione del tempus commissi delicti: elemento di indubbia rilevanza ai fini della corretta individuazione degli eventuali soggetti responsabili. Sulla base della deposizione resa dal prof. Mo., consulente del P.M., era rimasto accertato che, diagnosticato al M. nel 1997 il carcinoma al polmone, tenuto conto del periodo di latenza di 12 – 15 anni, l’esistenza della patologia maligna doveva collocarsi ai primi anni ottanta, con la logica conseguenza che le esposizioni successive a tale epoca risultavano da un punto di vista cancerogenetico, non più rilevanti.

E’ altresì pacifico che l’esposizione all’agente patogeno durante il periodo della latenza risulta del tutto ininfluente agli effetti della produzione della neoplasia, attesochè il tumore è già compiutamente ed irreversibilmente formato. Ciò avrebbe imposto, nel momento in cui la Corte d’appello ha inteso riformare la pronunzia assolutoria emessa dal Tribunale per difetto di prova certa della sussistenza del nesso di causalità, di operare una distinzione tra le posizioni soggettive degli imputati con la conseguente declaratoria di estraneità all’addebito di coloro che avevano ricoperto posizioni apicali nell’azienda dopo l’anno 1982 ed in particolare di SP.Fr. e di R.G..
Motivi della decisione

I ricorsi non meritano accoglimento.

Le diverse questioni poste all’attenzione di questo Collegio vanno risolte facendo applicazione, previo diretto richiamo, delle statuizioni di principio enunciate dalle Sezioni unite penali di questa stessa Corte con la sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009 – dep. 15 settembre 2009 – imp. Tettamanti. Nel caso di specie, all’esito del giudizio d’appello veniva dichiarata l’estinzione del reato a seguito del sopravvenuto maturarsi del termine di prescrizione, ciò ovviamente impedendo la condanna degli stessi imputati cui la Corte d’appello sarebbe altrimenti pervenuta, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata in primo grado, à sensi dell’art. 530 cpv. cod. proc. pen. per insufficienza od incertezza dei riscontri probatori in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni ascritte agli imputati e l’evento.

La regola di giudizio applicabile è pertanto quella sancita dall’art. 129 cpv. cod. proc. pen. secondo cui, intervenuta una causa estintiva del reato, può esser pronunziata sentenza di proscioglimento nel merito nel solo caso in cui emerga,senza necessità di ulteriore approfondimento, "positivamente; ictu oculi;

in esito ad un procedimento di mera constatazione e non di apprezzamento valutativo delle risultanze probatorie già acquisite" l’insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell’imputato o della sua irrilevanza penale. Ora, ad escludere la ricorrenza del requisito dell’ "evidenza" della prova, quale presupposto dell’applicazione del precetto sancito dall’art. 129 cpv. cod. proc. pen. è sufficiente mettere in rilievo che, secondo il Giudice di primo grado – cfr. fgl. 26 della sentenza del Tribunale di Torino – (pur pervenendosi all’assoluzione di tutti gli imputati dall’addebito loro ascritto, per insussistenza del fatto, ex art. 530 cpv. cod. proc. pen.): "gli elementi probatori a disposizione di questo giudice consentono di ritenere possibile – ma non certa nè altamente probabile – la concausalità dell’esposizione all’asbesto del M. nell’insorgenza dell’adenocarcinoma polmonare. Il che equivale a dire che l’adozione della condotta doverosa da parte degli imputati avrebbe forse – ma non certamente nè quasi certamente – potuto evitare l’insorgenza del tumore; viceversa ascrivibile, con ragionevole certezza, all’abitudine tabagica, assunta quale condizione di per sè autonoma e sufficiente dell’evento". La Corte d’appello, in esito alla valutazione critica delle stesse risultanze onde pronunziarsi sulla stessa questione – di fondamentale rilevanza – della prova della ricorrenza del nesso eziologico, ha invece stabilito (fgl. 11 e fgl. 15 della sentenza impugnata) che: "nessuno dei consulenti o periti ha potuto affermare con certezza che il tabagismo fosse causa da sola autonoma e sufficiente. Anzi dalle dichiarazioni a dibattimento e dagli elementi raccolti, testimonianze, documentazione, placche pleuriche riscontrate, asbestosi in atto, corpuscoli, tale tesi appare destituita di fondamento. (…. ) Appare pertanto provato che vi sia stato un effetto additivo dell’esposizione all’amianto per il M., rispetto al tabagismo ed alle sue conseguenze che pertanto non può esser assunto ad unica causa efficiente ed escludente l’incidenza dell’esposizione all’amianto, nel contesto dato. (….) In termini di rischio questo è stato aumentato in modo esponenziale dalla compresenza dei due fattori: amianto e fumo senza che si sia potuto affermare con certezza che uno dei due abbia avuto efficacia escludente l’altro".

E’ quindi assolutamente incontestabile,con specifico riferimento al secondo ed al terzo dei motivi di gravame, il difetto delle prova "evidente" quale condito sine qua non ai fini dell’applicazione dell’art. 129 cpv. cod. proc. pen. Da un altro passaggio dell’iter motivazionale della citata sentenza Tettamanti è dato ricavare ulteriori argomenti a dimostrazione dell’infondatezza delle censure denunziate dal ricorrente in relazione ai vizi della motivazione della sentenza impugnata, in termini di contraddittorietà, illogicità o difetto della motivazione stessa.

Le Sezioni Unite, recependo l’uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno escluso, in caso di sopravvenuta causa estintiva del reato, la possibilità del rilievo, nell’ambito del giudizio di legittimità, del vizio di motivazione (al pari delle nullità di ordine generale) che, come tale, dovrebbe condurre ad una pronunzia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio, in tal caso, ad altro non potrebbe procedere che all’"immediata" declaratoria della suddetta causa estintiva, attesa l’obbligatorietà del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.: norma finalizzata alla concreta realizzazione del principio del favor rei e di quello dell’economia processuale. A fortiori siffatto insegnamento va recepito nel caso di specie in cui già il Giudice d’appello ha fatto luogo alla declaratoria di estinzione dei reato per maturata prescrizione.

Versandosi peraltro, da un lato, al di fuori dell’applicazione del disposto dell’art. 578 cod. proc. pen., (esulando dal thema decidendum qualsivoglia questione relativa alle statuizioni civilistiche conseguenti al fatto reato, difettando nel giudizio la costituzione di parte civile) e non avendo, dall’altro, gli imputati rinunziato alla causa estintiva, una volta maturata la prescrizione del reato nelle more tra la pronunzia delle sentenze di primo e di secondo grado, attesa la mancanza dell’evidenza della prova della loro innocenza, in ossequio al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite con la surrichiamata sentenza Tettamanti, "il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà od insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità"; ciò contrariamente alle erronee conclusioni trascritte in calce allo stesso ricorso, subordinatamente alla richiesta di annullamento con rinvio:

"pronunziare il proscioglimento dei prevenuti ricorrenti, con la formula di giustizia, proposta in quella adottata dal Giudice di primo grado".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10395 Base imponibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Agenzia delle Entrate di Roma notificava due avvisi di accertamento alla società La Colombina s.r.l. recuperando a tassazione a fini IRPEG ed ILOR 1994 ed IVA 1995 importi ritenuti indeducibili in quanto relativi ad operazioni inesistenti sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che riteneva aventi tale oggetto due fatture emesse dalla società Nuova Europa 2 s.c.r.l.

La società impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendone la infondatezza. La Commissione respingeva il ricorso.

Appellava la società e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame, con sentenza n. 52/38/05, pronunciata il 6-4- 2005, depositata in data 20-5-2005, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, con due motivi.

La Agenzia non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, D.P.R. n. 633 del 1992, artt. 9 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Espone che le norme citate consentono la detrazione dei costi delle fatture ricevute dal cessionario, principio che nella specie non poteva essere disatteso in quanto l’assunto dell’Ufficio, secondo cui le operazioni fatturate erano inesistenti perchè le stesse non erano comprese nell’oggetto sociale della Cooperativa emittente, di natura agricola, era infondato in quanto le cooperative agricole possono effettuare operazioni commerciali registrandole distintamente ed adeguandosi alla normativa ordinaria. Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Premesso in fatto che la prima fattura era relativa alla tenuta della contabilità della società La Colombina da parte della Cooperativa agricola e la seconda alla sistemazione di un piazzale operata dalla seconda su incarico della prima, per cui la G. di F. prima e l’Ufficio poi avevano sostenuto che tali attività erano estranee all’oggetto sociale della cooperativa, che il prezzo del servizio amministrativo era sproporzionato per eccesso, che la emittente non aveva il personale per effettuare i lavori sul piazzale, sostiene che la Commissione di appello non aveva dato peso sufficiente ai documenti prodotti dalla ricorrente che asseveravano i pagamenti effettuati ed alle dichiarazioni prodotte di quattro soggetti che asserivano di avere eseguito i lavori sul piazzale.

Sostiene che la motivazione sarebbe insufficiente ed illogica, fondata su indizi non assurgenti a dignità di prova.

Il primo motivo è inammissibile.

Premessa infatti una tautologica esposizione della disciplina dell’IVA, si sostiene che l’accertamento è illegittimo per motivi di fatto, non essendo concludenti le ragioni per cui l’ufficio aveva ritenuto la inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Motivo che attiene unicamente ad un presunto vizio di motivazione dell’accertamento, del tutto inconferente rispetto alla norme che si assumono violate.

Il secondo è infondato.

La sentenza è ampiamente e logicamente motivata. La stessa infatti valorizza il dato che le attività fatturate erano estranee all’oggetto sociale di una cooperativa agricola, fatto immediatamente evidente ed indubbiamente rilevante, ma non da a tale elemento valore assoluto ritenendo integrata la prova con il concorso di altri concordi e significativi elementi indiziari, come la totale indisponibilità da parte della cooperativa di mezzi e personale idoneo a svolgere le attività in oggetto, , il mancato riscontro dei pagamenti nei movimenti bancari della contribuente, la insufficienza ed incongruità della documentazione prodotta dalla stessa in atti, la tardività delle giustificazioni della società rispetto alle contestazioni effettuate dai verbalizzanti. Inoltre, non ha dichiarato irrilevanti le dichiarazioni dei terzi in atti, ritenendole correttamente ammissibili e valutabili come indizi e concludendo per la loro complessiva insufficienza rispetto al quadro probatorio già delineato. Infine, la osservazione che la società non si era curata di provare che la cooperativa non si fosse avvalsa del regime di agevolazione alla stessa concesso con la esenzione del pagamento dell’IVA per le operazioni contestate, dovendosi così ritenere, sulla scorta delle osservazioni dei verbalizzanti, che la cooperativa avesse emesso le fatture a costo zero, è osservazione ulteriore pertinente e logica, in quanto il dato così assodato rafforza il quadro di fittizietà ritenuto sussistente.

Alla luce della ritenuta sufficienza motivazionale, le osservazioni in fatto del contribuente sono inammissibili, tendendo ad una rivalutazione della risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’Ufficio.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.