T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 22-03-2011, n. 2550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 20 settembre 2010 e depositato il successivo 5 ottobre 2010 la S.E.C. s.p.a. ha impugnato il diniego tacito, opposto dall’I.N.P.S. di Torino sull’istanza di accesso ai documenti del 23 luglio 2010 e chiede la condanna all’esibizione dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale del 3 giugno 2010, dal quale risulta l’attribuzione del numero di matricola e della classificazione di fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’art. 49 L. n. 88 del 1989, notificato quale soggetto obbligato in solido alla ditta G.. Con detto verbale sono state altresì cointestate inadempienze non specificate, per un importo totale non riportato.

2. La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego, essendo titolare di un interesse concreto ed attuale all’ostensione documentale. Gli atti richiesti sono infatti necessari per potersi difendere. Chiede altresì la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti.

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza del giudice adito, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione provinciale di Torino non si è costituito in giudizio.

5. La Ditta G.G.G. non si è costituita in giudizio.

6. All’udienza pubblica del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio dà atto che la presente causa è trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio, avendo ad oggetto non solo il diniego di accesso ai documenti ma anche la richiesta di condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni, la cui cognizione deve avvenire in udienza pubblica. Trova infatti applicazione l’art. 32, primo comma, c.p.a., secondo cui è sempre possibile il cumulo di azioni e se queste sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario.

Ancora in via preliminare il Collegio afferma l’ammissibilità del ricorso sebbene non sia stato notificato ad alcun lavoratore. E’ sufficiente sul punto richiamare la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 9102 del 16 dicembre 2010, secondo cui la S.E.C. s.p.a. ha ricevuto la notifica del menzionato verbale (per cui era stato chiesto l’accesso) soltanto quale chiamata in solido ("a titolo di solidarietà") e non anche nella qualità di datrice di lavoro di soggetti da essa dipendenti, essendo i detti "lavoratori coinvolti" appartenenti a distinte società; sicché non sussiste la necessità che il gravame dovesse essere notificato anche ai lavoratori dipendenti dalle società anzidette, non potendosi questi considerare come controinteressati; detti dipendenti, d’altro canto, non avrebbero potuto ricevere alcun immediato pregiudizio alla loro posizione soggettiva dalla conoscenza degli elementi oggetto della richiesta di accesso da parte della società istante.

Nella memoria depositata il 21 ottobre 2010 l’I.N.P.S. ha dato atto che nelle more del giudizio la richiesta di rilascio della documentazione è stata accolta con nota del 19 ottobre 2010.

Nella pubblica udienza la ricorrente ha affermato che tra la documentazione cui fa riferimento l’I.N.P.S. non sono contemplate le dichiarazioni dei lavoratori, oggetto dell’istanza di accesso.

Il ricorso, limitatamente alla parte in cui residua l’interesse, è fondato, mentre in relazione alla restante parte, per la quale l’I.N.P.S. ha accolto la richiesta di accesso, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Come ha recentemente chiarito la Sezione VI del Consiglio di Stato con sentenza n. 9102 del 16 dicembre 2010 in relazione ad una fattispecie analoga, l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere negato solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge stessa (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 D.L.vo n. 39 del 1997), casi che non ricorrono nella fattispecie in esame nella quale non è stato ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori suddetti.

Ciò posto, non emergono motivi rilevanti per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata della VI Sezione del Consiglio di Stato in tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme (nel caso di specie l’art. 17, comma 2, del regolamento dell’I.N.P.S. n. 1951 del 1994) che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso. In tali ipotesi, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della "difesa" dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall’art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990 (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1923; 3 maggio 2002 n. 2366 e 26 gennaio 1999 n. 59).

Va rilevato, infine, che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso, di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa perseguite, essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione, a base della richiesta di accesso effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

L’accoglimento del ricorso, nei limiti in cui persiste l’interesse, comporta l’obbligo dell’I.N.P.S. di rilasciare i documenti richiesti entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

3. Deve essere invece rigettata l’istanza di risarcimento danni, non essendo accompagnata da alcuna prova del danno effettivamente subito.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, in considerazione i precedenti di questa Sezione (solo recentemente annullati dal giudice di secondo grado) di rigetto dei gravami proposti dalla stessa ricorrente, che possono aver ingenerato nell’I.N.P.S. la convinzione di agire correttamente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere; in parte accoglie il ricorso stesso e, per l’effetto, ordina il rilascio dei documenti richiesti nel termine indicato in motivazione.

Respinge la richiesta di risarcimento dei danni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 12-04-2011, n. 14638

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30.6.2010, il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione interposta da P.A., – in relazione alle sentenze Pretura di Potenza 9.4.1999 e Gip Pretura di Potenza 31.8.2001 – sul presupposto del mancato decorso del termine di tre anni dal giorno in cui era stata eseguita la pena principale in relazione alla sentenza Gip Pretura di Potenza del 31.8.2001, irrevocabile il 28.10.2001, risultando l’avvenuto pagamento dell’ammenda solo in data 29.6.2010;

2. Avverso l’ordinanza, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre che il pagamento dell’ammenda fu un atto a cui non era tenuto l’interessato, posto che la pena era già stata dichiarata estinta per intervenuto indulto fin dal 31.7.2006, di talchè il termine di tre anni dalla intervenuta estinzione del reato deve ritenersi spirato, tanto più che l’inizio per il computo del termine va fatto risalire alla data di entrata in vigore del provvedimento indulgenziale. Viene quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Pg ha chiesto di annullare l’ordinanza senza rinvio,in quanto fondate sono le doglianze espresse dalla difesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

La pena inflitta a P.A., con sentenza gip pretura di Rossano in data 31.8.2001, irrevocabile il 28.10.2001, era effettivamente estinta fin dal 31.7.2009, in quanto coperta da indulto ex L. 31 luglio 2006, n. 241; del tutto ininfluente doveva ritenersi quindi il momento in cui il ricorrente ebbe a pagare la somma irrogata a titolo di ammenda, con il che è apprezzabile nel provvedimento impugnato la violazione dell’art. 179 c.p..

Ne deve seguire l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale di Sorveglianza di Potenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per il corso ulteriore.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-04-2011, n. 16652 Sentenza

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tale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe che ha annullato l’ordinanza custodiale emessa dal GIP del tribunale di Taranto datata 03.06.2010 ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, chiedendo la cassazione del provvedimento di annullamento perchè contrario ai principi giurisprudenziali della Suprema Corte in materia di motivazione per relationem.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1 Il Tribunale ha annullato l’ordinanza custodiale del GIP del Tribunale di Taranto sul rilievo che: " pur potendo il Gip richiamare il contenuto della richiesta del P.M. nel proprio provvedimento cautelare , ha l’obbligo, a pena di nullità, di illustrare il vaglio critico e le ragioni di tale recepimento recettizio, ma giammai può omettere di motivare al riguardo, perchè così operando renderebbe vuoto di contenuto il ricorso in esame" ed ancora "… già la grafica dell’ordinanza di custodia applicata evidenzia ictu oculi – ma con pienezza all’esame comparativo- che da pagina 2 a pagina 96 è copia pedissequa dell’iniziativa accusatoria: per contro la motivazione del GIP del tutto non aderente ai dettami segnati dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), si condensa nelle pagine 97,98,99,100 con una peraltro anomala inversione tra qualificazione giuridica dei fatti e indizi fattuali di colpevolezza, il tutto – comunque-carente di vaglio critico ad illustrazione individualizzante, per ciascun indagato, delle ragioni di fatto e di diritto inerente alle imputazioni per le quali è stata disposta la privazione della loro libertà….". 2.2 La prima affermazione è sicuramente ridondante e non conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

2.3 Questa Suprema Corte,infatti, ha già deciso che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è sicuramente ammissibile e che è la stessa è legittima quando si conformi ai parametri indicati nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 – ud. 21 giugno 2000 – Primavera) che, pur con riferimento alla motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, ha, di fatto enucleato i seguenti principi di carattere generale per la predetta forma di motivazione: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga allegato 0 trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Rv. 216664).

2.4 La valutazione della motivazione dell’ordinanza non è stata condotta secondo questi opportuni parametri ma seguendo un principio preconcetto e tutto sommato alquanto fumoso del quale è difficile individuare l’essenza.

2.5 La seconda affermazione è sicuramente illogica.

2.6. Il Tribunale del riesame, infatti, ha abdicato a quella che, secondo l’insegnamento costante e ripetuto di questa Corte, che il collegio condivide, è la sua precipua funzione. E’ già stato ritenuto, infatti, da questa Corte che il Tribunale del riesame ha giurisdizione di merito sulla vicenda "de liberiate" ed è chiamato a risolvere il contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva costituisce la "extrema ratio" delle determinazioni adottabili.

2.7. Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (rv. 241868).

2.8 Infatti il coordinamento del dettato dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis (in base al quale a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio, il giudice nell’ordinanza cautelare deve esporre le specifiche esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, esponendo i motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa) e quello dell’art. 309 c.p.p., comma 9 (in base al quale il tribunale può anche confermare il provvedimento cautelare per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dei provvedimento stesso) va stabilito nel senso che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda de liberiate, onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e, quindi, primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza di relegare la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva a ultima ratio delle determinazioni adottabili.

2.9 Perciò tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (Cass. pen., sez. 6, 10/01/2000, n. 52). Ma se il provvedimento non si limiti a richiamare altro atto, ma ne recepisca graficamente il contenuto,come è avvenuto nel caso in esame ,per le prime 96 pagine dell’ordinanza, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, ravvisarsi la situazione della motivazione per relationem, e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione. E sulla motivazione per relationem da parte del G.I.P. alla richiesta del P.M., – come si è già detto, – si sono espresse le SS.UU. di questa Corte ritenendola legittima, se l’atto di riferimento sia conosciuto o conoscibile dall’interessato e la motivazione, contenuta nell’atto di riferimento, risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e sia,inoltre, chiaro che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione (sentenza 21 giugno 2000 n. 17, Primavera).

Il provvedimento del Tribunale del riesame deve, pertanto, essere annullato e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Taranto perchè si pronunci sull’impugnazione secondo le direttive su indicate.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 16-05-2011, n. 4199 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica in data 16/05/06 e depositato il 18/05/06 P.D.M., in qualità d’invitante, ha impugnato il provvedimento del 10 aprile 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal figlio S.P.W.R..

Il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Esteri, costituitisi con atto depositato il 10/06/06, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanze n. 738/2006 del 15/06/06, n. 834/2006 del 07/07/06 e n. 951/2006 del 30/08/06, il Tribunale ha ordinato gli adempimenti istruttori ivi indicati.

Con ordinanza n. 5985/2006 del 23/10/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.D.M., in qualità d’invitante, impugna il provvedimento del 10 aprile 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dal figlio S.P.W.R..

Con la seconda censura, da ritenersi assorbente rispetto alla prima avente carattere meramente procedimentale, la ricorrente prospetta il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

Il motivo è fondato.

Il gravato provvedimento di diniego del visto non reca alcuna indicazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della sua decisione né tale carenza è stata sanata in corso di giudizio dalla stessa amministrazione e ciò nonostante le esplicite richieste istruttorie in tal senso rivolte dal Collegio con le ordinanze n. 738/2006 del 15/06/06, n. 834/2006 del 07/07/06 e n. 951/2006 del 30/08/06.

Il difetto di motivazione in esame appare non conforme alla normativa vigente come già statuito da questo Tribunale (TAR Lazio n. 1778/05) in quanto la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere intesa non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo) ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempre, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato fermo restando il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego per cui l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.

Tale opzione ermeneutica risulta coerente con l’art. 24 Cost. consentendo, comunque, all’interessato e al giudice di sindacare l’esistenza e la legittimità del motivi posti a fondamento del diniego di visto.

Nella fattispecie, come già precisato, le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego di visto non sono emerse neanche a seguito delle tre ordinanze istruttorie emesse dal Tribunale e di tale condotta processuale deve tenersi conto ai sensi degli artt. 64 comma 4° d. lgs. n. 104/10 e 116 comma 2° c.p.c. nel senso di ritenere che tali ragioni non esistono o non sono legittime e che, pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Il Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Deve, invece, essere disposta la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed il Ministero dell’Interno che non ha emesso l’atto intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente ed il Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.