T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 53

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, in esito all’ordinanza cautelare n. 738 del 15/10/2010, la ricorrente è stata riammessa alla gara e, in esito al confronto comparativo, è stata dichiarata vincitrice;

– che, con sentenza breve n. 4866 del 17/12/2010, la Sezione ha respinto il ricorso dell’odierna controinteressata contro il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a S.C.;

– che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

– che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, dato che l’anomala collocazione della clausola controversa aveva creato un’oggettiva situazione di incertezza (cfr. ordinanza n. 738/2010);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l’amministrazione comunale e la controinteressata a corrispondere alla ricorrente, in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 2.500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad IVA e CPA.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-02-2013, n. 6822

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Svolgimento del processo

1. Con istanza in data 9/10/2012, B.N. chiedeva alla Corte d’Appello di Torino la restituzione del termine per proporre ricorso avverso la sentenza 30/9/2009 del Tribunale di Torino, 3^ sezione penale che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli, condannandolo alla pena di giustizia. Esponeva di aver appreso della condanna soltanto in data 24/9/2012 quando era stato tratto in arresto dalla polizia in esecuzione dell’ordine di carcerazione, essendo state tutte le notifiche eseguite presso il difensore d’ufficio.

2. La Corte d’appello di Torino respingeva l’istanza con ordinanza del 17/10/2012, avverso la quale propone ricorso l’interessato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di restituzione del termine ad impugnare, nel caso di processo "in absentia", questa Corte ha avuto modo di statuire che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato "in absentia" abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22247 del 04/02/2011 Cc. (dep. 03/06/2011) Rv. 250054). Per converso, nel caso sia stato nominato all’imputato un difensore d’ufficio, la restituzione del termine non può essere esclusa, salvo che la conoscenza non emerga "aliunde" ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 10/02/2010 Cc. (dep. 02/03/2010) Rv.

246630).

3. Nel caso di specie, dall’ordinanza della Corte d’appello non emerge alcun elemento che dimostri che l’imputato abbia avuto conoscenza aliunde del procedimento avviato nei suoi confronti, ovvero che il difensore sia riuscito a rintracciare il proprio assistito, soggetto senza fissa dimora. Nè il fatto che l’imputato sia stato tratto in arresto in flagranza di reato, e poi immediatamente scarcerato dopo la convalida, comporta di per sè l’effettiva conoscenza del procedimento. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’effettiva conoscenza del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 16/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242536).

4. Nel caso in esame tutte le notifiche sono state effettuate presso lo studio del difensore d’ufficio, dovendosi pertanto escludere, in assenza di contrarie emergenze, che l’imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza.

5. Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata.

Gli atti vanno restituiti alla Corte d’Appello di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013

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Corte cost. 30-07-2008 (09-07-2008), n. 315 (ord.) Imposte e tasse – Tassa automobilistica regionale – Recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999

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ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza pronunciata il 9 marzo 2007 e depositata l’8 maggio successivo dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nel giudizio vertente tra S.R. e la Regione Liguria, iscritta al numero 71 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello riguardante il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all’anno 1999, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza depositata il 10 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;
che, secondo la Commissione tributaria rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla norma statale interposta di cui all’art. 5 [rectius: art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo] del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale fissa un termine triennale di "prescrizione" [recte: decadenza] per il recupero di dette tasse automobilistiche («L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento»);
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente, con ricorso in data 16 novembre 2003, aveva chiesto l’annullamento del predetto avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, deducendo l’intervenuta «prescrizione» triennale della pretesa impositiva; b) la Regione Liguria, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva affermato la tempestività della notificazione dell’avviso, perché la norma censurata aveva prorogato i termini per il recupero delle tasse automobilistiche; c) la Commissione tributaria provinciale di Genova, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, perché il contribuente non aveva fornito la prova di aver rispettato il termine per impugnare; d) dagli atti del giudizio di appello risulta, invece, la tempestività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della sollevata questione, la Commissione rimettente – dopo aver richiamato i princípi affermati da questa Corte nella sentenza di accoglimento n. 296 del 2003, avente ad oggetto una questione del tutto analoga e concernente una norma della Regione Piemonte sostanzialmente identica a quella censurata – afferma che le tasse automobilistiche non possono qualificarsi un tributo proprio della Regione, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost., con la conseguenza che «la pretesa della legge regionale della Liguria di modificare i termini di prescrizione dell’accertamento non è ammissibile in quanto lesiva della competenza statale esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione»;
che, quanto alla rilevanza, la stessa Commissione rimettente osserva che il giudizio verte «proprio sul compimento della prescrizione del potere di recupero della tassa automobilistica da parte dell’Amministrazione regionale»;
Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria dubita – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – della legittimità dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;
che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, avendo prorogato di un anno il termine previsto per l’esercizio dell’azione di accertamento delle tasse automobilistiche, avrebbe ecceduto il termine triennale stabilito per il recupero di dette tasse dalla norma statale interposta di cui all’art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 («L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento»);
che, di conseguenza, la norma regionale censurata – in quanto non riguarda un tributo proprio della Regione, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost. – si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce, invece, allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;
che, quanto alla rilevanza, la Commissione rimettente si limita ad affermare che l’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni: a) è relativo alla tassa automobilistica regionale dell’anno 1999; b) è stato notificato allo stesso contribuente oltre il termine triennale (nella specie, scaduto il 31 dicembre 2002) stabilito dal menzionato art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge n. 953 del 1982; c) è stato tempestivamente impugnato dal contribuente il 16 novembre 2003;
che, dopo l’instaurazione del giudizio principale e anteriormente all’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore, il 1° gennaio 2004, l’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il quale ha disposto in via di sanatoria l’applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica, anteriormente emanate, che non siano conformi alla normativa statale (sentenza n. 455 del 2005; ordinanza n. 476 del 2005);
che il giudice a quo, nel dedurre l’illegittimità costituzionale della norma censurata in ragione della sua non conformità alla legislazione statale, non ha tenuto conto dell’incidenza sulla stessa norma del citato art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, senza motivare al riguardo;
che la questione è, pertanto, manifestamente inammissibile per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale (ordinanze n. 74 del 2006 e n. 476 del 2005, pronunciate con riguardo a casi analoghi).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 17876 del 2011 Opposizione di terzo all’esecuzione; Non è legittimato l’affittuario dell’azienda esecutata

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Svolgimento del processo

1.1. La (…) srl, deducendo di essere affittuaria di azienda – in forza di contratto in data 8.3.06 con l’esecutata – si oppose all’esecuzione mobiliare esattoriale, avente ad oggetto beni mobili compresi nell’azienda stessa, eseguita dalla (…) spa in danno della (…) di (…) & C. snc per €
500.210,86 per iscrizione a ruolo di imposte e contribuzioni evase ed accessori per gli anni dal 1998 al 2005. L’adito Tribunale di Ivrea dapprima sospese la procedura esecutiva e poi accolse – con sentenza n. 289 del 9.5.08 – l’opposizione, ritenendo esemplificativa e non tassativa la previsione dell’art. 619 cod. proc. civ. in ordine alla legittimazione attiva e poi sussistente in capo all’opponente una posizione attiva di prevalenza.
1.2. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, affidandosi a quattro motivi, l’esattore, nelle more
divenuto (…) spa; nessuno degli intimati svolge attività difensiva; e, per la pubblica udienza del 24.6.11, la sola ricorrente compare per la discussione orale.

Motivi della decisione

2. La ricorrente (…) spa formula quattro motivi:
2.1. un primo, dispiegato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. e concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 619 c.p.c. in relazione all’art. 12 disp. att. cod. civ., il giudice che ritenga legittimato all’opposizione all’esecuzione di terzo un soggetto mero affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di proprietà o altro diritto reale;
2.2. un secondo, di vizio di motivazione, lamentando l’incongrua parificazione tra legittimazione
all’opposizione e fondatezza della stessa e l’omessa spiegazione della prevalenza accordata al diritto dell’opponente rispetto a quello del creditore procedente;
2.3. un terzo, di vizio di motivazione, sui requisiti temporali per l’opponibilità dell’atto all’agente di riscossione, lamentando l’omessa considerazione dell’anteriorità degli anni cui si riferivano le entrate iscritte a ruolo rispetto al titolo vantato dall’opponente;
2.4. un quarto, di violazione di norme di diritto, concluso con il seguente quesito: dica codesta Ecc.ma Corte se incorra in violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 63 d.P.R. n. 602/1973, il Giudice che ritenga fondata l’opposizione all’esecuzione di un soggetto terzo il quale dimostri il proprio diritto con atto avente data certa successiva all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo.
3. Una volta rilevato che è pacifico aver l’opponente fatto valere la sua qualità di affittuario dell’azienda comprensiva dei beni mobili staggiti, il primo motivo è fondato.
3.1. è ben vero che l’indicazione della proprietà o di altro diritto reale contenuta nella disposizione dell’art. 619 cod. proc. civ. è esemplificativa (tra le altre, v. Cass. 5 dicembre 1968, n. 3896):
3.1.1. il legislatore ha assunto la proprietà come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto dominicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente;
3.1.2. pertanto, se, all’infuori dei diritti reali, altri diritti vi siano che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ.;
3.1.3. la legittimazione a proporre tale opposizione va estesa anche a chi si presenti come titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione; con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l’altro criterio del rapporto diretto con la cosa, di guisa che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale;
3.2. d’altro canto, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo (Cass. 15 novembre 1974, n. 3649);
3.3. la tutela del beneficiario del bene oggetto di un tale tipo contrattuale è allora meramente obbligatoria ed egli la può invocare esclusivamente nei confronti del suo dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell’obbligazione pattiziamente assunta dalla sua sola controparte ;
3.4. la conclusione, per l’assoluta identità dei presupposti e degli elementi essenziali dei negozi (se non proprio per la qualificabilità dell’affitto d’azienda al più ampio genus della locazione), va estesa anche ai contratti di affitto di azienda, qual è quello azionato nella fattispecie dall’opponente, se non altro allorquando – come nella fattispecie in esame – si verta esclusivamente sui beni mobili che ne farebbero oggetto; con la conseguente conclusione che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, di cui all’art. 619 cod. proc. civ., l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni nobili oggetto della procedura espropriativa.
4. La gravata sentenza, che in modo oltretutto apodittico afferma il contrario, ha fatto scorretta applicazione della norma dell’art. 619 cod. proc. civ., è pertanto erronea e va cassata; e tanto esime dal rilevare la manifesta fondatezza anche del secondo profilo di doglianza, circa l’omesso rilievo dell’insussistenza del presupposto temporale per l’opponibilità dell’atto di acquisto del preteso diritto prevalente (poiché tale atto era di gran lunga successivo agli anni cui si riferivano
per la maggior parte le imposte oggetto dell’esecuzione esattoriale opposta).
5. Tuttavia, la non necessità di alcun altro accertamento di fatto per la definizione della controversia per il carattere decisivo del rilievo della carenza di attiva legittimazione del mero affittuario consente di pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. e di rigettare, per tale dirimente ragione, l’opposizione dispiegata dalla (…) Srl avverso l’esecuzione mobiliare intentata dalla (…) spa (ora … spa) in danno della (…) di (…) & C. snc, decisa con la sentenza oggi qui gravata. In ordine alle spese di lite sussistono peraltro, ad avviso del Collegio, giusti motivi di integrale compensazione, alla stregua della peculiarità dell’andamento processuale e della relativa novità della questione, quanto meno in relazione alla peculiare fattispecie dei soli beni mobili compresi in un affitto di azienda.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di terzo dispiegata dalla (…) srl avverso l’esecuzione mobiliare intentata dalla (…) spa (ora …)
in danno della (…) di (…) & C. snc; compensa tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 31.08.2011

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