T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 155

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Svolgimento del processo
Con ricorso introduttivo recante n.r.g. 3520/2004 i signori S.D.M. e L.P. hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di R. ha disposto la demolizione di un manufatto abusivo realizzato dai ricorrenti in ampliamento del fabbricato di proprietà.
Il ricorso è affidato alle censure di:
– violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non avendo il Comune comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di demolizione;
– violazione dell’art. 22 del DPR 380/2001: l’intervento in questione non sarebbe soggetto a rilascio di concessione edilizia ma solo a dia e quindi, sanzionabile con la sola sanzione pecuniaria;
– eccesso di potere per irrazionalità e difetto di istruttoria: non si sarebbe tenuto conto dell’esiguità dei lavori.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di inottemperanza alla demolizione notificato il 24/03/2007 deducendo l’illegittimità derivata del provvedimento dai medesimi vizi inficianti il provvedimento di demolizione.
Con successivo ricorso recante n.r.g. 444/2006, i ricorrenti hanno impugnato il diniego di concessione edilizia in sanatoria adottato dal Comune di R. in relazione al medesimo fabbricato abusivo già oggetto della precedente ordinanza di demolizione deducendo un unico motivo di ricorso fondato sull’erroneo richiamo nelle premesse del provvedimento all’art. 32 della legge 326/2003, mentre all’epoca della richiesta della concessione edilizia in sanatoria era in vigore la legge regionale 15/2004.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Con successiva memoria, il nuovo procuratore ha chiesto la riunione dei due, ricorsi insistendo per il loro accoglimento.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2010, i ricorsi sono stati trattenuto in decisione come da verbale.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio procede alla riunione dei ricorsi attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. In particolare il ricorso n.. 3520/2004 concerne l’ordinanza di demolizione del manufatto abusivo meglio specificato in epigrafe, mentre il successivo ricorso recante n.r.g. 444/2006 concerne il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria (richiesta dai ricorrenti con istanza del 25/10/2004) e motivato sull’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 32 del d.l. 269/2003 poiché alla data del 31/03/2003 le opere non risultavano essere state ultimate.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso recante il n.r.g. 3520/2004, atteso che, per giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, la presentazione della domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 comma 25 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 rende improcedibile il ricorso proposto avverso il precedente ordine di demolizione poiché, in base al combinato disposto dell’art. 32 cit. e dell’art. 44 l. 28 febbraio 1985 n. 47, essa provoca la sospensione "ex lege" dei provvedimenti amministrativi sanzionatori in materia edilizia fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande del nuovo condono edilizio; e invero, ove intervenisse l’accoglimento, anche se "per silentium", dell’istanza di sanatoria, di essi si determinerebbe necessariamente la caducazione, mentre, ove si avesse la reiezione della stessa istanza, sorgerebbe la necessità dell’irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si porrebbero in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli art. 32 ultimo comma, 33 ultimo comma e 40 comma 1 l. n. 47 cit. (cfr: T.A.R. Catania, Sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1666 e 20.4.2006 n. 599; in termini, T.A.R. Lazio Latina, 04 dicembre 2006, n. 1756; T.A.R. Palermo, I, 22 dicembre 2004 n. 2921). Pertanto il ricorso con il quale è stata impugnata l’ordinanza di demolizione anteriore alla presentazione di istanza di sanatoria è improcedibile.
Il ricorso avverso il diniego di sanatoria è, invece, infondato.
Come documentato in atti (e peraltro, nemmeno contestato dalla parte ricorrente) alla data del 31/03/2004 i Vigili Urbani del Comune di R. hanno accertato la realizzazione dei lavori in questione, mentre per espressa previsione legislativa (art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269) è necessario, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di condono edilizio, che l’opera risulti ultimata almeno al rustico e nella copertura entro il termine del 31 marzo 2003.
Nemmeno può trovare ingresso la tesi difensiva sostenuta dalla parte ricorrente, secondo la quale l’entrata in vigore dell’art. 24 della l.r. 15/2004 avrebbe esteso a quella data le modalità e i presupposti per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. Invero la norma citata rubricata Condono edilizio. Oneri concessori dispone:" Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alla quale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Gli oneri di concessione dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria di cui al comma 1 sono quelli vigenti in ciascun comune alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La misura dell’anticipazione degli oneri concessori di cui alla tabella D allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, è ridotta del 50 per cento. Il versamento dell’anticipazione deve comunque essere effettuato nella misura minima di 250,00 euro qualora l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra. 4. Fermo restando il versamento della prima rata dovuta al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia nella misura di cui al comma 3, la restante parte degli oneri concessori potrà essere corrisposta entro il 30 dicembre 2008 mediante rateizzazione semestrale comprensiva degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza. 5. In alternativa a detta anticipazione e successivo saldo degli oneri concessori dovuti, è altresì consentito il pagamento dei medesimi oneri in base a quelli vigenti nel comune di ubicazione dell’immobile oggetto di sanatoria edilizia in un’unica soluzione. L’attestazione del versamento deve essere allegata all’istanza".
Dal tenore letterale della norma è evidente, quindi, come la norma si limiti a disciplinare le modalità di determinazione, versamento e riscossione degli oneri concessori, e non modifichi, ovviamente, la disciplina sostanziale della sanatoria degli abusi edilizi contenuta nell’art. 32 citato.
In conclusione, il ricorso n. 3520/2004 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso n. 444/2006 è infondato e va respinto.
Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – sezione prima, riunisce i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso r.g.3520/2004 e respinge il ricorso r.g. 444/2006.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Vincenzo Zingales, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 17-07-2008 (01-07-2008), n. 29968 Coscienza e volontà dell’azione cosiddetta suitas – Capacità di intendere e di volere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Il reato oggetto della sentenza in esame, emessa all’esito di giudizio abbreviato, è l’omicidio compiuto dal ricorrente, che ha ucciso il proprio figlio P., freddandolo con quattro colpi di pistola. La vittima viene descritta – con contenuti di fatto non contestati – come una persona violenta che sottoponeva a continue angherie e violenze la propria convivente, tanto da costringerla ad allontanarsi più volte dalla casa comune, ove era stata indotta a tornare nel giorno in cui si sarebbe verificato l’omicidio, per consentire all’uomo di incontrarsi con la figlioletta G.. In occasione di questo incontro, i genitori di lui erano stati invitati a recarsi nella sua casa per fare le pulizie e giungendo lo avevano visto nudo in presenza della nipotina. Il padre, dopo una breve discussione, gli aveva sparato con la propria pistola Magnum calibro 357, aveva sommariamente coperto il cadavere e poi aveva chiamato la polizia consegnandosi agli agenti.
La Corte d’appello ha respinto l’appello dell’imputato e, accogliendo quello del procuratore generale, ha escluso le attenuanti della provocazione e del risarcimento del danno che erano state concesse in primo grado, ha riconosciuto la responsabilità per il porto abusivo dell’arma, che era stata esclusa per mancanza dell’elemento soggettivo e, tenendo fermo il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata, ha riderminato la pena per l’omicidio in anni 14 di reclusione, anzichè 11, irrogando quella di anni 1 di reclusione ed Euro 210,00 di multa per il porto della pistola, ridotte per il rito a complessivi anni 10 di reclusione ed Euro 140,00 di multa.
Propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo:
1. l’erronea applicazione di legge e il difetto di motivazione, concretizzatesi nella confusione tra la coscienza e volontà dell’azione (cd. suitas) disciplinate dall’art. 42 c.p., comma 1 e la capacità di intendere e di volere richieste ai fini dell’imputabilità dell’art. 85 cod. pen., con la precisazione che la disposizione di cui all’art. 90 c.p., secondo la quale gli stati emotivi o passionali non escludono l’imputabilità, hanno in ogni caso rilievo rispetto all’art. 42 c.p., con ulteriori specificazioni riferirete alla punibilità, inerenti:
a) alla mancanza di motivazione a proposito della sussumibilità della fattispecie nell’ipotesi de fortuito o della forza maggiore, della legittima difesa o dell’eccesso colposo in legittima difesa;
b) alla mancata assunzione di prova decisiva (perizia sulla incapacità di intendere e di volere, quantomeno transitoria) richiesta con l’atto di appello;
2. illogicità della motivazione neh" accogli ere l’appello del procuratore generale e nel negare l’attenuante della provocazione, riconosciuta in primo grado;
3. violazione di legge ed illogicità della motivazione – sempre a proposito dell’accoglimento dell’appello del procuratore generale – nell’escludere l’attenuante del risarcimento del danno, non richiesto dalle persone danneggiate dal reato, ma mai offerto;
4, inesistenza del reato di porto abusivo di arma, trattandosi di arma legittimamente detenuta per uso sportivo regolarmente autorizzato, il cui porto sarebbe consentito indipendentemente dalle ragioni per cui avviene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ampio motivo di ricorso non può essere accolto. Esso, tutto incentrato sulla distinzione tra coscienza e volontà dell’azione (suitas) riconducibili all’art. 42 c.p. e capacità di intendere e di volere richieste dall’art. 85 c.p., è – in realtà – un pregevole studio sui problemi teorici posti dalla esigenza di coordinamento delle due norme, problemi irrisolti anche dalla dottrina (tanto che alcuni nutrono dubbi sulla autonomia normativa dell’art. 42 c.p. rispetto all’art. 85 c.p.). Tuttavia, pur volendo riconoscere l’autonomia delle due norme, nei limiti in cui ciò rileva per l’operatore pratico, deve ritenersi che siano coscienti e volontarie tutte quelle condotte attribuibili alla volontà del soggetto, essendo tali anche quelle che con uno sforzo del volere potevano essere impedite. La coscienza e volontà richiamate dall’art. 42 c.p., pertanto, devono essere intese come dominio di sè, piuttosto che come consapevolezza di ledere o esporre a pericolo il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice (art. 85 c.p.). In altri termini, la coscienza e volontà come dominio anche solo potenziale dell’azione od omissione rappresentano il livello iniziale di considerazione della condotta umana rilevante per il diritto penale.
Su questo requisito, la risposta – anche implicita – della sentenza impugnata, esaminata e coordinata con quella – conforme – di primo grado, è sufficiente e corretta. Inoltre il ricorso, pur diffondendosi molto sugli aspetti teorici, non indica alcun convincente elemento di fatto dal quale si possa desumere (o, per meglio dire, si possa chiedere al giudice del merito di rivalutare), nello sventurato omicida, la mancanza del requisito minimo necessario a ricondurre l’elemento soggettivo nell’ambito della mancanza di suitas.
Questo requisito dovrebbe, in ogni caso, discostarsi anche dallo stato emotivo e passionale, afferente alla sfera emotiva o affettiva, più che a quella intellettiva e volitiva (invece interessata dalla norma prioritariamente invocata), la cui irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità della persona è sancita dall’art. 90 c.p..
Forse consapevole di questa carenza e della conseguente genericità della riflessione teorica, il ricorso tenta di specificarsi censurando la sentenza in due punti:
1. mancanza di motivazione a proposito della sussumibilità della fattispecie nell’ipotesi del fortuito o della forza maggiore, della legittima difesa o dell’eccesso colposo in legittima difesa;
2, mancata assunzione di prova decisiva (perizia sulla incapacità di intendere e di volere, quantomeno transitoria) richiesta con l’atto di appello;
E’ però evidente che, quanto al primo punto, manca, anche in via di mera allegazione, qualsiasi presupposto di fatto legittimante una prosecuzione dell’indagine nella direzione auspicata, mentre, quanto al secondo, si urta contro l’espresso divieto sancito dall’art. 220 c.p.p., n. 2, u.p..
Inaccoglibile è anche il terzo motivo di ricorso (del secondo si dirà in seguito), concernente l’esclusione, avvenuta in grado di appello, dell’attenuante di cui all’art. 626 c.p., concessa dal primo giudice. Invero, come giustamente rileva la sentenza impugnata, la riparazione del danno, perchè possa condurre all’applicazione della relativa attenuante, deve essere effettiva, integrale e volontaria.
Trattasi di requisiti (sui quali si sofferma ulteriormente ed in modo corretto la sentenza impugnata) che non sono riscontrabili nel caso di specie, perchè non solo non vi è la prova che sia avvenuto un qualche risarcimento, ma nemmeno che l’imputato si sia posto il problema del risarcimento stesso: le dichiarazioni delle persone danneggiate dal reato di non aver nulla da pretendere appaiono semplicemente come un atto di piena liberalità e solidarietà nei confronti dell’imputato.
Da respingere è anche il quatto motivo, concernente il reato di porto abusivo dell’arma, perchè, pur nella oscillazione della giurisprudenza a proposito delle finalità del porto nel caso in cui esista l’autorizzazione all’uso sportivo, deve osservarsi che la autorizzazione di cui era munito il B. non gli avrebbe consentito in nessun caso il porto della pistola o del revolver, sussistendo per queste armi, qualora se ne voglia effettuare un uso sportivo, un tipo di autorizzazione diverso da quello in suo possesso, essendo egli autorizzato – secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata – al porto di carabina per il tiro a volo.
E’ fondata, invece, la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento in appello dell’attenuante della provocazione di cui all’art. 62 c.p., n. 2, che era stata concessa dal primo giudice. Invero, la sentenza impugnata, pur prendendo le mosse da premesse teoriche condivisibili, finisce per cadere in un vizio di motivazione perchè, dopo aver riconosciuto in linea di fatto che l’atteggiamento del figlio del prevenuto è stato sempre violento e menefreghista nei rapporti sociali e che un analogo comportamento è stato sempre tenuto nei confronti della convivente, finisce per escludere qualsiasi rilevanza, ai fini dell’attenuante, a questa situazione di fatto, semplicemente perchè non vi era la convivenza tra padre e figlio. Una volta esclusa la rilevanza di quei comportamenti, la sentenza impugnata focalizza tutta l’attenzione sulla circostanza che La vittima si trovasse in stato di nudità, sebbene nella medesima abitazione fosse presente la figlioletta di sei anni. Nella motivazione della sentenza, la valutazione psicologica e la negatività da attribuirsi, secondo talune teorie psicologiche, avversate da altre, allo stato di nudità dei genitori in presenza dei figli finisce per divenire elemento risolutivo per negare, stante la sua palese insufficienza e contraddittorietà, l’attenuante.
Se non che, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere, con pronunce risalenti ma mai contraddette, che ai fini dell’applicazione dell’attenuante della provocazione, l’acquiescenza o la mancata reazione dell’imputato di fronte ad una pluralità di fatti, oggettivamente ingiusti, perchè contrari a norme etiche o giuridiche o di costume od alle regole della convivenza sociale, non esclude la sussistenza dello stato d’ira, nè sul piano psicologico nè su quello giuridico, qualora la vittima ponga in essere un nuovo ed ulteriore fatto ingiusto, che ricollegandosi a quelli precedenti per il nesso di derivazione psichica che. li avvince, scateni nell’offeso un irrefrenabile moto di reazione violenta e porti, quindi, alla commissione del delitto (per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 7513 del 11/03/199 Ud. (dep. 12/07/1991) Rv. 187983).
Esaminato alla luce di questo principio, lo stato di nudità del soggetto potrebbe porsi come semplice fattore scatenante di una situazione psicologica di grave compressione, derivante dai comportamenti precedenti del figlio, situazione già posta in luce dal giudice di primo grado, il quale ha richiamato (e sui dati di fatto non vi è contestazione alcuna) gli anni di vessazioni psicologiche e fisiche che la vittima aveva imposto a tutti i suoi familiari. Senza contare che la nudità rileva non solo con riferimento all’aspetto psicologico del rapporto genitore-figli minori, preso in esame dalla sentenza, ma anche, al di fuori delle teorie psicologiche focalizzate sull’infanzia, come fattore sintomatico dell’atteggiamento vessatorio ed ingiurioso del figlio adulto nei confronti dei genitori, posto che il primo, dopo averli chiamati e sapendo che sarebbero giunti, non si è peritato dal farsi trovare nudo. Vi e perciò una carenza motivazionale nell’esaminare questa pacifica situazione di fatto, quale emerge dal complesso delle due sentenze di merito, e nel valutarne la rilevanza ai fini del determinarsi dello stato d’ira provocato dalla nudità intesa come "detonatore" di una situazione di grave compressione psicologica, durata anni e ben lumeggiata dall’altro sintomatico dato di fatto e cioè che l’uomo aveva "convocato" gli anziani genitori perchè la madre provvedesse a pulirgli la casa.
Così impostati i termini giuridici e fattuali inerenti alla provocazione, è evidente che perderebbero rilievo i due cardini sui quali si è basata la sentenza impugnata per escludere l’attenuante:
a) la mancata coabitazione (irrilevante rispetto alle vessazioni psicologiche e fisiche imposte dalia vittima); b) il suo stato di nudità al momento del fatto, elemento controverso – quest’ultimo – rispetto alla sua negatività psicologica nei confronti della figlia minore, ma certamente elemento discutibile, idoneo ad essere percepito come ultimo anello di uno stato di continue vessazioni nei confronti di tutti i familiari, destinato a scoppiare nel moto d’ira improvvisa.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte d’appello di Perugia, essendo stata pronunciata da una Corte – quella di Ancona – non divisa in sezioni.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte d’assise di appello di Perugia. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 30573 del 2011 Stalker incontrollabile

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Fatto e diritto

Con ordinanza 4.1.20 11, il Tribunale di Brescia ha rigettato il riesame presentato nell’interesse di D. B. e ha confermato l’ordinanza 15.10.201 0, emessa dal Gip del tribunale di Mantova con la quale era stata applicata, in via provvisoria, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, previa revoca della misura cautelare della custodia in carcere, nell’ambito del procedimento instaurato in ordine al reato di atti persecutori in danno B.C., fino al 13 luglio 2010.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1 violazione di legge in riferimento agli artt. 313, 294 cpp e 202,206 c.p., per omesso successivo interrogatorio di garanzia.
Secondo il ricorrente il provvedimento avrebbe perso efficacia per omesso interrogatorio, ex art. 313 co. 1 cpp, del B. nel termine di 5 giorni dalla data di esecuzione dell’ordinanza, al fine di verificare l’attualità della sua pericolosità e della permanenza delle condizioni legittimanti la misura. Questo interrogatorio non può essere surrogato come sostiene il tribunale – dall’interrogatorio svolto nel corso delle indagini sul merito dei fatti contestati (sez. I n. 24061 dell’8.5.03)
L’art. 313 cpp , nel disciplinare il procedimento di applicazione della misura di sicurezza provvisoria, dispone che il giudice provveda, a norma dell’art. 292 cpp, previo accertamento della pericolosità sociale, e, ove non sia possibile procedere all’interrogatorio, si applica l’art. 294 cpp 2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 202,206 c.p. e 312, 313 cpp.
Il giudice ha applicato la misura di sicurezza sulla base di un giudizio prognostico astratto, in quanto basato sulla nota interlocutoria del perito, nella quale il B. è definito socialmente pericoloso in considerazione delle manifestazioni che in generale caratterizzano il disturbo bipolare di tipo affettivo di cui soffre l’indagato, senza che sia stato effettuato alcun esame dello stesso, in contrasto con le osservazioni della dottoressa M. , che aveva riferito, il 28.12.09, di precedenti ricoveri, senza alcun richiamo alla sua pericolosità.
Il ricorrente basa le sue critiche sull’orientamento giurisprudenziale, secondo cui è illegittima la misura di sicurezza per omessa valutazione dell’attualità della pericolosità dell’imputato (sez. IV, n. 5001 depositata il 4.2.09, in tema di riparazione di ingiusta detenzione).
L’applicazione della misura non può fondarsi sull’esame di sole emergenze di natura medico- psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., espressamente richiamate dall’art. 203 c.p. (sez. I. 4094 del 7.1 .20 10)
Nel caso in esame, il giudice si è basato su documentazione richiamata dalla nota interlocutoria del perito, relativa ad accertamenti risalenti ad epoca anteriore ai fatti di causa.
Non è stato inoltre valorizzato il disposto letterale degli artt. 88 e 89 cp, secondo cui non basta
fini della imputabilità, l’accertamento dell’infermità, ma è necessario accertare in concreto se e in
quale misura abbia inciso effettivamente sulla capacità di intendere e di volere.
Il tribunale si è limitato ad accertare il disturbo della personalità suindicato senza accertare
se questo sia inquadrabile nel novero delle malattie mentali e se l’eventuale infermità sia tale da
far scemare grandemente o escludere l’imputabilità dell’indagato in connessione eziologia con il
reato.
3 vizio di motivazione : il giudice trascura di argomentare l’inadeguatezza di misure meno afflittive
tenendo conto del tempo intercorso tra gli ultimi accertamenti medico psichiatrici e la data dei fatti contestati. L’ordinanza si limita ad affermare che il ricovero nell’ospedale psichiatrico giudiziario è l’unica misura di sicurezza motivando così in maniera apparente, del tutto insufficiente a spiegare l’indadeguatezza delle strutture alternative.

Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, l’ordinanza ha correttamente rilevato l’infondatezza della doglianza relativa al mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia, nel termine di cinque giorni dalla data dell’esecuzione della misura di sicurezza.
L’art. 313 co 1 cpp, in base al consolidato orientamento interpretativo, prevede che un’audizione specifica del prevenuto sia necessaria solo nel caso in cui non vi sia stato un precedente interrogatorio, nel corso del quale egli abbia avuto modo di esporre le proprie ragioni. Tale facoltà è stata riconosciuta al B., dopo l’emanazione del provvedimento coercitivo, eseguito il 19.7.2010, grazie all’interrogatorio 22.7.2010, funzionale a quelle funzioni di garanzia che svolge con riguardo all’intero sistema delle misure cautelari (sez. 1, n. 40141 del 22.9.09 nv 245202; id ,n, 31309 del 19.6.02 rv222303). Questo interrogatorio non è invece preordinato a verificare la sussistenza della pericolosità sociale dell’indagato, accertamento che ha preceduto l’adozione della misura provvisoria (avvenuta il 15.10.2010) mediante la relazione peritale, datata lo stesso 15.10.2010.
Quanto alla fondatezza dell’accertamento della pericolosità del B., le valutazioni dell’ordinanza non si sono basate soltanto su astratte e generali argomentazioni, collegate allo stato di disturbo bipolare di tipo affettivo e sulla prognosi derivante dal quadro clinico derivante da accertamenti degli anni precedenti. Il giudizio di pericolosità e la prognosi su comportamenti penalmente rilevanti sono stati sviluppati dai giudici, grazie all’esame di concreti e recenti comportamenti persecutori ed aggressivi del B., descritti dettagliatamente nella ordinanza applicativa della misura carceraria 19.7.2010, confermati nella successiva ordinanza 11-12 agosto di rigetto della richiesta di riesame, non contestati dalla difesa in atto di gravame. Le ossessive telefonate quotidiane, alla persona offesa, raggiunta anche sul posto di lavoro -progressivamente in ascesa sino a raggiungere il numero elevato e insopportabile indicato dalla persona offesa- le visite anche al posto di lavoro, le minacce anche di morte (ti ucciderò con la motosega, ammazzerò te e i tuoi figli e tuo marito, ti porterò al cimitero di Oiubega) dipingono un quadro sicuramente non astratto, ma di concreta e drammatica aggressione alla sfera psichica della donna, con inevitabile determinazione di un grave e stato di ansia -che ne aggrava lo stato di salute- e di fondato timore per la propria incolumità, rendendo necessario il mutamento delle proprie abitudini di vita, collegate ai contatti telefonici. L’accertamento peritale ha messo poi in chiara e incontestata evidenza che lo stato del B. non è caratterizzato da transitoria e fugace situazione di squilibrio psicologico, in quanto il perito ha ricostruito la pluridecennale evoluzione di questo stato, che si traduce in una personalità incontenibile e refrattaria al rispetto dell’altrui dignità e dell’altrui incolumità fisiopsichica. La dottoressa M., del servizio psichiatrico dell’azienda ospedaliera C. Poma, aiuto primario del CPS, che ne ha controllato e seguito l’evoluzione patologica e le cui valutazioni sono richiamate dal difensore), ha confermato che il B. manifesta comunque comportamenti reattivi e minacciosi nei confronti anche degli operatori, soprattutto negli ultimi tre anni, in cui l’eclatanza è rivolta verso oggetti e verso le persone, attraverso minacce, espresse con parole e con scritti. Gli accertamenti tecnici, sinora svolti nel corso delle indagini preliminari hanno accertato – secondo la condivisibile valutazione del provvedimento impugnato – lo stato patologico, in stretta connessione con lo status di pericolosità sociale con i fatti in esame; tali accertamenti sono stati necessariamente contenuti nei confini di esigenze di carattere processuale e di contingente tutela delle esigenze di prevenzione speciale, e in questa prospettiva di provvisorietà sono state adottate le misure cautelari in esame, la cui legittimità è indenne da qualsiasi censura.
Quanto al terzo motivo dell’impugnazione, si osserva che i giudici di merito hanno finora svolto
accertamenti idonei a mettere in evidenza come unico freno idoneo a far fronte e a governare gli
istinti minacciosi e aggressivi del B. sia costituito dalla massima limitazione della sua libertà e
come, logicamente, ogni altra misura meno affittiva sia del tutto inefficace rispetto agli ineludibili
fini preventivi. La prognosi su proiezione nel futuro di tale collaudata e consolidata forza aggressiva è quindi del tutto razionale, come è razionale il giudizio di inidoneità delle altre misure a far fronte alle esigenze di prevenzione speciale. Razionalmente è stato ritenuto che non sia applicabile a persona di alto spessore trasgressivo una misura cautelare, la cui esecuzione – libera dai dovuti e costanti controlli – sia affidata in gran parte all’autocustodia dell’interessato, rendendo consistente il pericolo che questi si sottragga alle necessarie osservazioni e alle immediate misure e persista negli atti di prevaricazione e di offesa nei confronti di terzi.
A fronte del preciso quadro della capacità a delinquere, dell’attualità e della esclusiva idoneità della misura prescelta, nessuna omissione è addebitabile al tribunale, se non ha effettuato un’ analisi, misura per misura, degli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà le comunicazioni di cui all’art. 94 disp.att. cpp
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Depositata in Cancelleria il 02.08.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-02-2011, n. 3820 Contratto a termine

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

che:

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 20 ottobre 1998 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con R.G.S..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed a D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 gennaio 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 Cit.).

I ricorso deve essere in definitiva rigettato, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, del in vigore dal 24 novembre 2010.

In ordine alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti ai quali fa riferimento il citato comma 7 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa S.C. ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto la società ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro, oltre Euro 2000 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

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