Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-02-2011, n. 4727 Competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – S.S. – opponente ai sensi degli artt. 670 e 665 c.p.p. avverso tre diversi atti d’Intimazione inviatigli dall’Ufficio Recupero Crediti della Corte di Appello di Cagliari e relativi al pagamento di somme pretese in forza di altrettante condanne dell’intimato in favore della cassa delle ammende emesse da questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. – avendo appreso che il collegio della Corte di appello di Cagliari designato per la trattazione delle suddette opposizioni era composto dai giudici A., L. e Se., con atto in data 11 dicembre 2009 presentava dichiarazione di ricusazione del giudice L.G. ed invito all’astensione del giudice Se.Ma..

2. – Con ordinanza deliberata il 26 febbraio 2010, la Corte di appello di Cagliari – sezione prima civile, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, decidendo sulla dichiarazione di ricusazione del giudice L., la dichiarava inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

3.1 – La Corte di appello, esaminata preliminarmente la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riferimento alle norme che "rimettono" ai giudici togati la decisione sulle ricusazioni, riteneva la stessa manifestamente infondata, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta dell’organo chiamato a decidere sulla fondatezza o meno della dichiarazione di ricusazione.

3.2 – Quanto poi al merito dell’istanza proposta dall’avvocato S., la Corte territoriale, previa trascrizione del suo integrale contenuto nelle prime dieci pagine del proprio provvedimento, ne affermava la manifesta infondatezza, osservando che le deduzioni difensive ivi svolte, dirette a dimostrare "la illegittimità delle decisioni in passato assunte" dal giudice L. in procedimenti che riguardavano l’istante, tanto palese da costituire elemento sintomatico di una grave inimicizia, avevano in realtà la consistenza di "doglianze tipiche degli atti d’impugnazione", non prospettando le stesse "comprovate ragioni obiettive, esterne ai singoli processi, di ostilità del magistrato ricusato". 2.2.1 – In proposito la Corte territoriale precisava, che neppure l’elevato numero di condanne penali ovvero di cause civili nelle quali l’istante era risultato soccombente, poteva costituire un elemento idoneo da cui desumere, anche soltanto mediante induzione, l’esistenza di "un atteggiamento persecutorio" nei confronti dello S. "da parte dei consiglieri ricusati (rectius dell’unico giudice ricusato, risultando formulata nei confronti del giudice Se. solo un invito all’astensione)", evidenziando sul punto, che proprio il riferimento svolto dall’istante all’avvenuta presentazione di istanze di ricusazione nei confronti di numerosissimi giudici, anche di legittimità, induceva a dubitare dell’esistenza di una così estesa e "singolarissima consonanza nell’operare (di detti giudici) scientemente a danno del ricorrente", apparendo al contrario "assai più verosimile" ipotizzare "che quelle cause l’avvocato S. abbia perduto secondo le normali dinamiche processuali, al di fuori di atteggiamenti malevoli dei giudicanti". 2.2.2 – Affermava ancora la Corte, con riferimento al dato delle "denunce presentate dal dottor L." nei confronti del ricorrente, che lo stesso contenuto delle prospettazioni difensive svolte sul punto, rendeva manifesto che si trattava "di iniziative connesse con la funzione", derivanti da "comportamenti assunti dall’avvocato S. nell’ambito dei procedimenti", così da integrare delle "attività dovute, non riconducibili, per loro natura, a motivazioni personali". 2.2.3 – Precisava infine la Corte, con riferimento all’ultima prospettazione difensiva secondo cui il dottor L. risultava aver già deciso in senso negativo, tre ricorsi dell’avvocato S. "aventi la medesima res iudicanda", per un verso, che non poteva trattarsi "del medesimo fatto" (ma di diverse intimazioni di pagamento) e che pertanto non poteva ravvisarsi una situazione analoga a quella oggetto delle due decisione della Corte Costituzionale, la n. 387/1999 e la n. 283/2000, citate a sostegno della dichiarazione di ricusazione, sotto altro profilo, che "l’esame di questioni di diritto analoghe o anche identiche" non configurava alcuna situazione di incompatibilità del giudice.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione di persona lo S., il quale, premesso "in via cautelativa" che l’impugnazione dovrebbe essere decisa da una sezione civile della Corte di cassazione, essendo stato il provvedimento impugnato adottato da una sezione civile della Corte di appello di Cagliari, denuncia:

1. Difetto di giurisdizione (e in subordine di competenza) della Corte di appello di Cagliari in quanto composta da giudici assegnati esclusivamente ad una sezione civile e conseguente privi di potere giurisdizionale in relazione ad un procedimento penale.

2. Illegittimità della decisione adottata, relativamente al mancato accoglimento dell’eccezione d’incostituzionalità delle norme che individuano l’organo deputato a decidere la ricusazione del giudice ( artt. 40 e 41 c.p.p.), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, e 111 Cost., a ragione della mancanza di qualsiasi anche minima garanzia di terzietà ed imparzialità. 3. Illegittimità della procedura camerale non partecipata seguita, stante il principio del contraddittorio stabilito dall’art. 111 Cost., comma 2. 4. Nel merito, illegittimità, per violazione di legge e vizio di motivazione, della decisione, sia relativamente all’assunto secondo cui i motivi di ricusazione, avendo la stessa natura delle doglianze tipiche degli atti d’impugnazione, andavano fatte valere in sede endo- processuale e non erano, per ciò, suscettibili di legittima utilizzazione anche nel procedimento di ricusazione, trattandosi di affermazione apodittica e funzionale alla sostanziale elusione di una disanima, specifica e dettagliata, delle cause di ricusazione, in particolare di quella costituita dall’avere il magistrato ricusato partecipato al collegio che aveva condannato esso ricorrente per calunnia, sebbene tale imputazione si fondasse su presupposti di fatto (accusa a magistrati del TAR di aver applicato una norma abrogata al fine di danneggiarlo) così manifestamente falsi che la mancata rilevazione di tale falsità non poteva non ascriversi "agli ovvi motivi di inimicizia personale da tempo esistenti"; così come a tali motivi di inimicizia, doveva in effetti ascriversi anche l’ulteriore condotta del giudice ricusato, che pur avendo in precedenza deciso in senso negativo all’istante tre ricorsi che riguardavano lo stesso oggetto, non aveva ritenuto di astenersi nel giudizio relativo alle opposizioni concernenti le nuove intimazioni di pagamento.

Il ricorrente conclude, pertanto, nel senso che, previa fissazione del ricorso in udienza partecipata, la Corte di cassazione in sede penale dichiari il proprio difetto di giurisdizione; e in subordine non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 40 e 41 c.p.p. ed in via ulteriormente subordinata che la ordinanza impugnata sia annullata.

3.1 Nell’imminenza della odierna udienza il ricorrente ha fatto pervenire una memoria con la quale insiste nelle sue deduzioni.
Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta personalmente da S.S. è basata su motivi infondati.

2.1 In primo luogo va osservato che correttamente il ricorso è stato assegnato ad una sezione penale della Suprema Corte, essendo di natura penale il provvedimento impugnato, in quanto emesso a norma dell’art. 41 c.p.p..

2.2 – Quanto poi alla procedura che deve essere seguita in questa sede per la decisione sul ricorso, essa è quella dettata dall’art. 611 c.p.p., come reso esplicito dal richiamo fatto a tale articolo dall’art. 41 c.p.p., comma 1. 3.1 – Per quanto concerne, poi, il contenuto delle numerose censure mosse nel ricorso alla decisione di merito, ritiene anzitutto il Collegio che nessun profilo di illegittimità sia fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 40 e 41 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui assegnano a un Collegio composto da "soli colleghi" dei giudici ricusati (sia pure di altra sezione) la competenza a decidere sulla ricusazione, mancando, nel sistema, così come disegnato, una sia pur minima garanzia di terzietà e imparzialità, che viceversa sarebbe assicurata, secondo il ricorrente, dalla creazione di collegi composti da giudici togati e popolari, come avviene per la Corte di assise.

3.1.1 – Sul punto devono infatti qui ribadirsi le condivisibili argomentazioni svolte da questa Corte di legittimità (Sez. 5, ordinanza n. 22359 del 20/6/2006 dep. 26/6/2006, ric. Stara) proprio in riferimento ad eccezione di analogo contenuto, sollevata dall’odierno ricorrente in altro procedimento di ricusazione, secondo cui: a) ai sensi dell’art. 102 Cost., comma 4, la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia deve essere prevista dalla legge e, in base al vigente sistema, non è prevista la integrazione dei collegi giudicanti in tema di ricusazione, b) che detta mancata previsione non determina in astratto alcuna lesione al principio di terzietà del giudice, il quale, anche nel giudicare un "collega", è e deve essere soggetto solo alla legge.

3.2 Quanto poi agli ulteriori motivi d’impugnazione dedotti in ricorso, va osservato, in primo luogo, che nell’ambito di un ufficio giudiziario, quale la Corte di appello o il Tribunale, non può parlarsi di giudici "civili" o giudici "penali", ma solo di giudici "assegnati" a cause civili o a cause penali o promiscuamente a tutte e due, secondo le regole tabellari. Lo stesso vale per le sezioni di un ufficio giudiziario: alle stesse sono affidate cause civili o cause penali o l’uno e l’altro tipo di cause, secondo sempre le regole tabellari.

Il collegio della Corte di appello di Cagliari che ha emesso il provvedimento impugnato, essendo stato individuato, sulla base delle tabelle, per la decisione su una dichiarazione di ricusazione riguardante un "giudice penale", ha quindi esercitato a pieno titolo funzioni decisorie nell’ambito di un affare penale, nulla rilevando che la sezione di riferimento si occupasse normalmente (sempre secondo le regole tabellari) di affari civili. Non è dato dunque comprendere perchè detto Collegio possa ritenersi difettare di giurisdizione (o anche solo di competenza). Al riguardo non è superfluo rammentare, del resto, che questa Corte ha già avuto modo di precisare in passato, che "in caso di ricusazione di un giudice del tribunale, la competenza a decidere spetta ad una qualunque sezione della corte di appello, non distinguendo l’art. 40 c.p.p., comma 1 tra sezioni civili e penali" (in termini Sez. 6, Sentenza n. 29166 del 09/06/2004 dep. 02/07/2004. imp. Porcu, Rv. 229459).

3.3 Relativamente poi alla censura sollevata con riferimento alla procedura de plano seguita dalla Corte di appello, essa è testualmente prevista dall’art. 41 c.p.p., comma 1 per il caso in cui i motivi a sostegno della dichiarazione di ricusazione appaiono manifestamente infondati.

D’altro canto, detta procedura, oltre ad essere comune alle diverse forme d’impugnazione ( art. 591 c.p.p., comma 2) e, più in generale ad ogni procedura attivata su istanza di parte ( art. 127 c.p.p., comma 9), non contrasta con alcun precetto costituzionale o parametro della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed è anzi funzionale, al principio di ragionevole durata, giacchè è volta ad arginare l’abuso del processo.

Al riguardo non è superfluo rammentare che l’art. 111 Cost., comma 2 e l’art. 6, comma 1 CEDU, non impongono affatto l’applicazione generalizzata degli evocati principi del contraddicono e della oralità ad ogni tipo di decisione preliminare, tanto più quando questa sia limitata ad un riscontro di legittimità dei presupposti per dar corso all’esame del merito dell’istanza. E del resto, come già precisato da questa Corte nella già ricordata ordinanza n. 22359/2006, occorre considerare che l’art. 611 c.p.p. garantisce adeguatamente il contraddittorio nella sua forma scritta, attraverso la presentazione del ricorso, la facoltà di presentare motivi nuovi e l’acquisizione del parere del PM, del quale l’interessato ha facoltà di prendere visione e in relazione al quale può controdedurre, producendo memorie, come avvenuto anche nel presente procedimento, di talchè, mediante la procedura camerale è senza dubbio assicurato quel diritto a rappresentare e discutere tutti gli elementi necessari alla difesa in condizione di sostanziale parità con l’accusa, che costantemente la Corte Europea assume essere l’essenza del giusto processo (cfr. Dindar vs. Turchia sent. n. 32456 del 20.12.2005 e la copiosa produzione CEDU sulla Corte di cassazione francese, tra cui cfr Bozon vs. Francia sent. n. 71244/01 + Meftah e altri Vs. Francia sent. nn. 32911/96, 35237/97 del 26.7.2002). La stessa Corte di Strasburgo, per altro, conosce un vaglio preliminare di "ricevibilità" del ricorso ad essa rivolto (ex art. 28 Convenzione) affidato in prima istanza ad un Comitato di soli tre Giudici.

3.4 Con riferimento, infine alle principali censure concernenti strattamente il merito della decisione impugnata, il ricorrente ripropone sostanzialmente gli stessi argomenti posti a sostegno della dichiarazione di ricusazione, i quali però, come spiegato dalla Corte territoriale con un apparato motivazionale scarno ma immune da vizi logici o giuridici, non integravano, in effetti, nè l’ipotesi della "grave inimicizia" di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. d), nè quella delle "gravi ragioni di convenienza" di cui di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), nè infine prospettavano effettive "situazioni di incompatibilità" di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. g).

3.4.1. – L’ordinanza impugnata, adeguatamente motivata, ha infatti colto i punti essenziali della dichiarazione di ricusazione fatta dallo S. e l’ha ritenuta infondata, evidenziando incisivamente le ragioni di fondo legittimanti tale conclusione, che è in linea con la normativa che disciplina le cause di ricusazione del giudice.

E’ infatti principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 316 del 19/01/2000, dep. 05/04/2000, imp. Previti, Rv. 215740; Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 16/12/2004, dep. 03/02/2005, imp. Querci, Rv. 231399) che (‘"inimicizia grave" come motivo di astensione o come causa di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno; eventualità questa che, nel presente procedimento, viene prospettata in ricorso esclusivamente in base a valutazioni unilaterali ed indimostrate dello stesso ricorrente, che in dissenso con il convincimento espresso dai giudici cagliaritani, ritiene insussistenti il fatto di calunnia a lui contestato, laddove l’ulteriore argomento prospettato nel provvedimento impugnato per escludere la sussistenza di una grave inimicizia – e cioè l’avere l’avvocato S. in passato ricusato anche altri magistrati, sol perchè avevano definito in senso a lui sfavorevole altri procedimenti – non contrastata dal ricorrente quanto alla sua veridicità sul piano meramente fattuale, si rivela, in effetti, argomento plausibile sul piano logico per fondare l’esclusione dell’esistenza di una causa di ricusazione.

3.5 – Considerazioni non dissimili valgono, infine, anche per l’ulteriore deduzione difensiva, anch’essa meramente ripetitiva di argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale, secondo cui poichè il giudice ricusato, in passato, aveva già definito in senso sfavorevole allo S. delle opposizioni dallo stesso proposte avverso ulteriori e diverse intimazioni di pagamento, pure relative a condanne ai pagamento di spese di giustizia e sanzioni pecuniarie, lo stesso, per ciò solo, aveva l’obbligo di astenersi anche con riferimento alle nuove opposizione proposte dall’intimato, posto che la giurisprudenza di legittimità risulta univoca nell’escludere che tra le cause di ricusazione possa rientra l’opinione espressa nella qualità di giudice su determinati fatti in procedimenti diversi da quelli ancora da definire (in tal senso ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 35208 del 15/06/2007 dep. 20/09/2007, imp. (Tondello, Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 17/03/2009 dep. 29/04/2009, imp. Nicolasi).

4. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 23-02-2011, n. 1042 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Sig. G.M. espone in fatto di essere proprietario di un immobile sito in Frignano (CE) alla via G. Oberdan n. 55 per il quale ha realizzato talune opere in difetto di titolo abilitativo, assentite ai sensi della L. 28 febbraio 1985 n. 47 con concessione in sanatoria n. 52 del 21 ottobre 2004.

Con ricorso iscritto al numero di registro generale 5364 del 2008 e successivo atto di motivi aggiunti il ricorrente impugna il provvedimento meglio specificato in epigrafe con il quale il Comune intimato ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento di condono edilizio.

Deduce in sintesi violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Frignano che contesta il dedotto e conclude per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per quanto di ragione. Tanto esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione di irricevibilità per tardività della notifica del ricorso rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato (effettuata a mezzo affissione all’albo pretorio comunale dal 3 ottobre al 23 ottobre 2007) ovvero alla data della richiesta di accesso agli atti avanzata dal Sig. M. il 6 giugno 2008 che reca in calce la dichiarazione del 9 giungo 2008 di ricezione del provvedimento impugnato.

3. Nel merito, non merita condivisione la censura che attiene al difetto di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni logico – giuridiche sottese all’adozione del gravato atto di revoca.

4. In senso contrario, si osserva che nel provvedimento impugnato è chiaramente illustrata la relativa traiettoria argomentativa. Difatti, l’atto di ritiro si fonda sulla accertata discordanza tra la dichiarazione del periodo in cui è stato commesso l’abuso successivamente condonato e quanto riportato nel titolo di proprietà dell’istante.

5. In dettaglio, il Comune ha contestato la circostanza (appresa in seguito al rilascio della sanatoria, per effetto dell’esposto presentato dal Sig. M.M., fratello del ricorrente e confinante) che, contrariamente a quanto rappresentato nella domanda di condono, alla data dell’abuso edilizio indicata nella domanda di condono (1976) il ricorrente non era ancora proprietario dell’immobile oggetto di sanatoria.

6. Neppure è fondata la censura che attiene alla violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, considerato che l’amministrazione comunale ha assolto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento con nota recante prot. 174 del 22 gennaio 2007 e depositata agli atti di causa dalla difesa del Comune.

7. Ne consegue anche l’infondatezza della doglianza sviluppata nel mezzo di gravame con la quale il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria del Comune che non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente, limitandosi a prendere atto dell’esposto inoltrato dal Sig. M.M. ed omettendo i doverosi accertamenti istruttori volti a sorreggere la determinazione adottata.

7.1. Sul punto, si osserva che, dopo la ricezione del suddetto esposto, il Comune ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori con nota dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. 3864 del 6 settembre 2006 (con la quale venivano richiesti all’esponente chiarimenti urgenti in merito alle incongruenze rilevate nella pratica di condono) e con la precitata comunicazione di avvio del procedimento.

7.2. Peraltro, giova aggiungere che la discordanza circa la data di realizzazione dell’abuso veniva riconosciuta anche dal ricorrente il quale, nella nota del 12 febbraio 2007 indirizzata al Comune di Frignano, espressamente ammetteva di aver realizzato gli abusi edilizi nel mese di ottobre 1981 e che, per mero errore materiale, nell’istanza di condono dichiarava di aver realizzato le opere nel 1976. Lo stesso dichiarava altresì di essere divenuto proprietario dell’immobile in questione con atto del 29 settembre 1980 del Notaio Giovanni Lupoli.

7.3. Tuttavia, nonostante le precisazioni fornite dal ricorrente, permane la discordanza ravvisata dal Comune che ha ravvisato il difetto del titolo di proprietà al tempo della commissione dell’abuso: difatti, come si legge nel provvedimento impugnato, nell’atto di acquisto stipulato il 29 settembre 1980 la parte di fabbricato oggetto di sanatoria non viene espressamente richiamata.

7.4. Quindi, il Comune ha puntualmente controdedotto in merito alle osservazioni prodotte dal ricorrente ed ha concluso che né alla data del 1976 (indicata nella domanda di condono) né alla data del 1980 (come indicato nella successiva integrazione documentale del privato) risulta comprovata la titolarità del ricorrente sull’immobile oggetto di condono.

8. Neppure ha pregio il motivo di ricorso che concerne l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico che ha condotto all’adozione del provvedimento di secondo grado impugnato, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso di falsa o comunque erronea rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio della concessione edilizia l’ interesse pubblico all’esercizio della potestà di autotutela sussiste "in re ipsa" e non necessita pertanto di alcuna motivazione ulteriore (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1189).

9. Deve infine essere respinta l’ulteriore censura svolta nel ricorso, con la quale parte ricorrente assume in ogni caso l’assentibilità dell’intervento e l’irrilevanza della dichiarazione erronea circa l’epoca dell’abuso, sostenendo la compatibilità delle opere realizzate con la vigente normativa urbanistica.

9.1. La deduzione è priva di pregio alla luce dell’assorbente considerazione che la concessione in sanatoria n. 52/2004 è stata rilasciata in favore del Sig. G.M. sul falso presupposto che costui rivestisse la qualità di proprietario del bene immobile interessato dalle opere abusive.

9.2. Sul punto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale grava sull’amministrazione l’obbligo di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’area in questione. Tale attività istruttoria è rivolta non già a risolvere i conflitti tra le parti private in ordine all’assetto dominicale dell’area stessa, bensì ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, sia per la notevole incidenza della concessione edilizia sugli interessi pubblici e privati coinvolti, sia per evitare il grave contenzioso che deriverebbe dall’incauto rilascio di quest’ultima a soggetti non idoneamente legittimati (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 gennaio 2009 n. 315). Pertanto, una volta accertata la non veridicità della dichiarazione relativa al titolo sul bene immobile dichiarato nella domanda di condono, l’amministrazione ha legittimamente disposto il ritiro in autotutela del provvedimento in quanto tale difetto di legittimazione non consentiva al Comune resistente alcuna valutazione di merito e/o discrezionale sul tema della sanabilità delle opere abusive denunciate.

9.3. In proposito, l’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 da un lato abilita "alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi", oltre i proprietari, anche "coloro che hanno titolo ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima" (comma 3), dall’altro dispone che solo i proprietari "possono… conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria" (comma 1).

9.4. In altri termini, non vi è dubbio che, trattandosi di falsa dichiarazione che attiene ad un requisito essenziale (legittimazione attiva del richiedente al tempo della realizzazione dell’abuso), trova applicazione il principio generale della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

10. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), lo respinge.

Condanna M.G. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Frignano che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 09-03-2011, n. 9371 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Trento con sentenza in data 19.2.2010 confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Trento del 5.3.2009, che all’esito di giudizio abbreviato aveva affermato la penale responsabilità di I.L., nelle qualità di legale rappresentante della società Linear snc, per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore S.D..

La Corte di Appello riferiva che la mattina dell'(OMISSIS) S.D., dipendente dello I., per svolgere la propria attività era salito sul tetto dell’Hotel (OMISSIS) e, per la presenza di uno strato di brina, scivolava rovinando a terra da una altezza di 12 metri, a causa del collasso delle strutture di protezione che avrebbero dovuto evitare la caduta. Osservava la Corte che S.D. era caduto a terra in quanto le strutture di protezione avevano ceduto; che sul cantiere operava anche l’impresa Srl Rasom Holz & C, a cui erano stati appaltati i lavori di ristrutturazione dell’Hotel (OMISSIS); e che alla Linear era stata subappaltata la posa in opera delle guaine di isolamento del tetto.

Rilevava la Corte di Appello che le barriere protettive erano state realizzate dalla Rasom e che, secondo l’assunto dell’appellante, I. non poteva essere chiamato a rispondere dell’incidente dato che non poteva avere consapevolezza delle irregolarità della protezione, di cui aveva constatato la presenza e la apparente validità.

La Corte di Appello considerava che la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva chiarito che la causa dell’incidente era da individuarsi nella inadeguatezza del montante di sostegno della struttura di protezione, che presentava un debole meccanismo di rottura, difetto derivante dalla cattiva progettazione del montante medesimo. La Corte di Appello evidenziava che era pure emerso, nel corso della istruttoria, che i parapetti erano stati realizzati con montanti dei quali non era nota la provenienza nè la classificazione e che perciò non esistevano informazioni specifiche sul loro utilizzo.

La Corte di Appello si soffermava specificamente sul motivo di doglianza sollevato dall’appellante I., con il quale la parte aveva eccepito la non percepibilità delle carenze strutturali del parapetto. La Corte evidenziava, sul punto, che le anomalie relative allo scorretto montaggio della tavola fermapiede ed alla eccessiva distanza tra i montanti erano di immediata percezione. Oltre a ciò, la Corte rilevava che l’imputato non aveva verificato l’idoneità della struttura di protezione, vista la mancanza di documentazione relativa alla progettazione del parapetto ed ai materiali utilizzati.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione I.L. per mezzo del difensore. La parte osserva che la sentenza di secondo grado ha affermato la penale responsabilità dell’appellante ritenendo sussistente un profilo di colpa escluso dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; rileva inoltre l’illogicità della motivazione.

La parte richiama il contenuto della contestazione specificamente elevata allo I., che concerne la mancata installazione di un adeguato parapetto contro la caduta dall’alto. Il ricorrente ribadisce non aver potuto avvedersi della inadeguatezza della struttura, peraltro accertata solo a seguito di complessa consulenza tecnica. Osserva, inoltre, che il primo giudice aveva affermato la penale responsabilità dell’appellante sulla base di un profilo di colpa generica, consistito nell’aver costretto i dipendenti a recarsi sul tetto, nonostante la presenza di uno strato di brina.

Il ricorrente assume che la Corte di Appello non si sia soffermata sui motivi di doglianza sollevati dall’appellante, circa la mancanza di correlazione tra la sentenza ed il capo di imputazione; e che il giudice di secondo grado abbia affermato la penale responsabilità del prevenuto in relazione ad un diverso aspetto, concernente l’inidoneità strutturale del parapetto, ritenuto dal giudice di primo grado non riferibile all’odierno ricorrente. La parte deduce la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., avendo la Corte di Appello riformato un punto della decisione di primo grado non investito da alcun motivo di gravame.

Con il secondo motivo, la parte ribadisce che I. non aveva la possibilità di verificare l’inadeguatezza progettuale del parapetto, che appariva idoneo e correttamente montato. Il ricorrente rileva, inoltre, che la Corte ha fondato la responsabilità su di una valutazione di mera probabilità, in ordine alla idoneità della condotta omessa ad evitare l’evento; e che irrilevante, rispetto alla dinamica della caduta, risulta il posizionamento della tavola fermapiede.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Con il primo motivo la parte assume che la sentenza di secondo grado abbia affermato la penale responsabilità dell’imputato, ritenendo sussistente un profilo di colpa escluso dal giudice di primo grado.

Il rilievo non ha pregio. Invero, occorre in primo luogo evidenziare che il Tribunale di Trento, del tutto legittimamente rispetto al tenore del capo di imputazione, che richiama anche profili di colpa generica, ebbe ad affermare la responsabilità dell’imputato, con specifico riferimento al difetto di informazione sulle norme di sicurezza da adottare nella esecuzione della prestazione; ciò in quanto S. era salito sul tetto senza attendere lo scioglimento dello strato di ghiaccio che si era formato. La Corte di Appello, sul punto, ha conferentemente rilevato che la valorizzazione ad opera del primo giudice del richiamato profilo di colpa generica non aveva determinato la dedotta mancanza di correlazione tra la sentenza ed il capo di imputazione, atteso che la contestazione concerneva anche il richiamo alla colpa generica. La Corte di Appello, non di meno, ha escluso la rilevanza del predetto profilo di colpa. La Corte di Appello di Trento, infatti, ha considerato che la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva chiarito che la causa dell’incidente era da individuarsi nella inadeguatezza del montante di sostegno della struttura di protezione, che presentava un debole meccanismo di rottura, difetto derivante dalla cattiva progettazione del montante medesimo. Preme, al riguardo, sottolineare da un lato che il profilo di colpa specifica conseguentemente individuato dalla Corte territoriale non involge elementi esclusi dal primo giudice, come sopra già evidenziato;

dall’altro, che questa Suprema Corte ha chiarito che la nozione di "punti della decisione" di cui all’art. 597 c.p.p., comma 1, va collegata al momento dispositivo della sentenza appellata e deve riferirsi alla decisione del giudice, sicchè la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello, concernente i punti della decisione che non sono stati oggetto dei motivi di gravame e che acquistano autorità di giudicato, non riguarda gli argomenti logici. Ne deriva che nel procedimento per reato colposo – come nel caso di specie – quando la sentenza venga impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità, "il giudice di appello ha il potere-dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto, compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole, dovendo considerarsi gli accertamenti relativi ai detti elementi, attinenti ai profili particolari della condotta dell’agente, come argomentazione logica, e non già quali punti della decisione" (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 47158 del 25.10.2007, Rv. 238353).

Venendo ora ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha proceduto alla ricostruzione della dinamica causale del sinistro secondo un coerente percorso logico argomentativo, immune da ogni censura apprezzabile in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che il consulente aveva rilevato specifiche incongruenze del sistema di protezione, costituite: dal montaggio della tavola ferma piede a circa 20/25 cm. dalla estremità della copertura; e dalla lunghezza dell’interasse tra i montanti, dato che il parapetto presentava una unica campata di 2,25 metri. La Corte territoriale ha osservato che entrambe le riferite circostanze, secondo il consulente tecnico, avevano influito nella causazione del sinistro: la corretta applicazione della tavola ferma piede, infatti, avrebbe impedito che il peso del lavoratore gravasse direttamente sul montante; e la presenza di un ulteriore montante fra gli interassi avrebbe costituito un elemento di rafforzamento che avrebbe potuto evitare il collasso della struttura di protezione. La Corte di Appello ha considerato che, sul punto, il consulente aveva evidenziato che il piede dell’infortunato si era verosimilmente infilato nello spazio lasciato indebitamente libero tra la copertura e la tavola ferma piede, così che S. aveva gravato con il proprio peso direttamente sul montante. Oltre a ciò, la Corte ha rilevato che l’imputato non aveva altrimenti verificato l’idoneità della struttura di protezione di cui ora si è detto, vista la mancanza di ogni documentazione relativa alla progettazione del parapetto ed ai materiali utilizzati. Orbene, in tali termini la Corte di Appello ha sottolineato che i richiamati fattori causali – morfologia della struttura protettiva; errato montaggio della tavola ferma piede – erano riconducibili alle violazioni cautelari ascrivibili all’imputato; e mediante tali argomentazioni, la Corte territoriale ha offerto, in termini di tranquillante certezza, la spiegazione causale dell’evento in concreto verificatosi. Si osserva che il coerente ragionamento risulta conforme rispetto all’orientamento espresso dalla Corte regolatrice in tema di causalità addizionale. Ed invero, questa Suprema Corte regolatrice in tema di condizionamento "deve ritenersi provato non solo quando venga accertato compiutamente il meccanismo causale che ha dato luogo all’evento ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi della concatenazione causale, l’evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell’agente sia pure con condotte alternative e purchè sia possibile escludere l’efficienza causale di diversi meccanismi eziologico" (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 14358/2002).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-06-2011, n. 12980 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 9 luglio 2004, rigettava la domanda proposta da P.R. nei confronti di S.ES.I.T. Puglia s.p.a., avente ad oggetto, previa declaratoria di nullità dell’apposizione del termine a cinque contratti di lavoro a tempo determinato, il riconoscimento della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente reintegra di essa, parte ricorrente, nel posto di lavoro precedentemente occupato, con la stessa qualifica, e la condanna della S.ES.I.T. Puglia spa al pagamento delle retribuzioni spettanti, oltre accessori.

2. P.R. proponeva appello avverso la suddetta sentenza, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 828/06 depositata il 31 maggio 2006. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza P.R. prospettando quattro motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso Equitalia ETR s.p.a., quale società subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici tutti di S.ES.I.T. Puglia spa.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale.

Infatti la delega è stata conferita – come si dichiara nell’intestazione del ricorso -"a margine del ricorso in appello del 22.04.2005", mentre, secondo il consolidato principio più volte enunciato da questa Corte, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio dinanzi al giudice di legittimità, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, sì che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, o della memoria di costituzione nel medesimo giudizio, ancorchè per tutti i gradi del processo, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 5554 del 2011, n. 10319 del 2000; n. 27302 del 2005).

Nè ricorrono, nella specie, ragioni giustificative del mancato rilascio di una idonea procura, tali da configurare una qualche sanatoria o rimessione in termini.

2. La parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna P.R. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000,00 per onorario, Euro 40,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.