Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali (già Ministero per i beni culturali ed ambientali) e sono stati assunti in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, a seguito di superamento degli esami di idoneità di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 nell’anno 1980 ed immissione in ruolo con decorrenza dal 1985.

Essi hanno chiesto l’applicazione nei loro confronti della retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 9 del d.P.R. 9 gennaio 1990, n. 44, maturata al 1993, sostenendo che sarebbe alla specie applicabile la proroga dell’accordo di comparto ivi recepito prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e, per quelli cui è stata corrisposta, l’accertamento e la dichiarazione del diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Il giudice adito ha rigettato il ricorso sulla base dell’art. 51, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ha disposto che la previsione di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 12 settembre 1992, n. 384, convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438, va intesa nel senso che la proroga di cui trattasi "non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità", salvi gli effetti dei giudicati intervenuti alla data della sua entrata in vigore.

Alla norma è stata attribuita natura di interpretazione autentica ed in quanto tale avente effetti retroattivi (Cons. Stato, VI, 4 aprile 2003, n. 1758; 26 luglio 2001, n. 4120).

La Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità della norma, la ha dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati.

Gli appellanti hanno dedotto che la sentenza, pur corretta nei suoi principi di diritto, non ha correttamente considerato ed esaminato la loro domanda, che concerneva la mancata attribuzione della maggiorazione individuale di anzianità (m.a.r.i.a.) maturata nell’anno 1993, nonché interessi e rivalutazione.

Con memoria deposita in data 29 gennaio 2011 gli appellanti hanno evidenziato che ai ricorrenti che avevano dieci ani anzianità, al dicembre 1990 (…), la maggiorazione individuale di anzianità è stata commisurata a cinque anni; ad altri appellanti la maggiorazione è stata effettivamente commisurata all’anzianità posseduta, di 10 anni, ma è stata corrisposta in ritardo nell’anno 1995.

Pertanto al primo gruppo di ricorrenti spetta la differenza di m.a.r.i.a, con l’aggiunta della svalutazione monetaria e degli interessi legali.

Al secondo gruppo spettano, invece, soltanto la svalutazione monetaria e gli interessi legali maturati.

L’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso con memoria depositata il 27 gennaio 2011.

All’udienza dell’1 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, in caso di ricorso cumulativo col quale pubblici dipendenti chiedono la condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme dovute in ragione di un diverso trattamento economico, l’indicazione per ciascun ricorrente della relativa posizione di status (attuale posizione di servizio ed eventualmente posizioni pregresse, anzianità di servizio, ecc.) e, ancor meglio, delle spettanze rivendicate rispetto a tale posizione, costituisce il necessario presupposto per l’ammissibilità della loro azione diretta alla condanna della pubblica amministrazione, in quanto, stante l’unicità del giudizio amministrativo, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare la pubblica amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso (Cons. Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2447).

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, che deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva con separate azioni, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto (Cons. Stato, V, 24 agosto 2010, n. 5928).

Nel caso in esame, così come si evince dalla memoria conclusionale, i ricorrenti hanno individuato due distinti gruppi di dipendenti nei confronti dei quali il giudice adito dovrebbe pronunciare due diverse condanne. Ma essi non forniscono alcuna indicazione sulla composizione di questi due distinti gruppi, demandando al giudice l’accertamento dell’appartenenza di ciascun ricorrente ad un gruppo piuttosto che ad un altro.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna ciascun ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, della somma complessiva di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 486 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il suddetto Decreto n. 320/2006, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 205/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto il 10 settembre 2001 dalle odierne ricorrenti e, per l’effetto:

a) riconosceva il diritto delle stesse ad avere rideterminato, nel calcolo degli aumenti periodici, a decorrere dall’1/7/1988, il trattamento retributivo considerando gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5, commi primo, quarto e sesto, della L. n. 19/91 ed all’art. 8 del D.P.Reg. 30/1/1993;

b) dichiarava, nel contempo, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle relative differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, le ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi generali, di Quiescenza, di Previdenza ed Assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, esse hanno dedotto che l’Amministrazione regio-nale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 320/06.

Le ricorrenti hanno conclusivamente chiesto che venga ordinato alle Amministrazioni intimate di: – dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 320/06, provvedendo a corrispondere in loro favore il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

– nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta.

Parte appellata si è costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

Le pretese dei ricorrenti sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 320/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo ai ricorrenti i crediti agli stessi spettanti come da parere n. 205/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P. 320/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00, vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 320/2006, con le modalità indicate nella superiore parte motiva, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’effettuazione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 14-07-2011, n. 27738 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.10.2008 il Tribunale di Siracusa – Sezione Distaccata di Lentini – condannava alla pena di anni due di reclusione, ciascuno:

– S.E. quale titolare della ditta LA.FE.AL. Serramenti s.n.c., società appaltabile dei lavori di realizzazione e posa in opera di infissi esterni e vetrate interne su un edificio di civile abitazione;

– m.m., quale amministratore unico e rappresentante legale della ditta AICO Sicilia s.r.l., società costruttrice dell’edificio sopradetto e committente delle opere appaltate alla ditta LA.FE.AL. Serramenti s.n.c.;

– F.A., quale coordinatore per la realizzazione dell’opera e per l’esecuzione dei lavori, nonchè di direttore degli stessi.

Tutti venivano riconosciuti colpevoli di avere cagionato, in cooperazione tra loro e nelle indicate qualità, la morte del lavoratore Ma.Sa., dipendente della LA.FE.AL. s.n.c., che, intento a completare i lavori di posa in opera di parapetti in ferro sui balconi del piano mansarda, il 24.11.2005, dal piano di calpestio della mansarda dell’edificio in questione, precipitava nel vano sottostante per il cedimento di un pannello in cartongesso collocato su un’apertura a sezione rettangolare praticata nel pavimento del vano sottotetto inidonea a sorreggere una persona e non opportunamente delimitata e segnalata.

Il m. e lo S. venivano, altresì, ritenuti responsabili:

– della violazione, contestata al capo C), della norma di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a) e b) per avere omesso di cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori, non informandosi reciprocamente in merito;

– della violazione, contestata al capo D), delle norme di prevenzione di cui al citato D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e comma 5, lett. e) per avere omesso di adottare le misure appropriate affinchè solo i lavoratori che avevano ricevuto adeguate istruzioni accedessero alle zone in cui erano esposti a gravi rischi.

Il m., inoltre, era ritenuto responsabile anche:

– della violazione, contestata al capo E), di cui al già richiamato D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3, lett. b, per avere omesso di fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate e di promuovere, tra impresa committente ed impresa appaltatrice, la cooperazione alla attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e di prevenzione dei rischi cui si trovavano esposti i lavoratori.

F.A. veniva, altresì, ritenuto responsabile:

– della violazione, contestata al capo F), del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), c) ed d) per avere omesso di verificare l’applicazione, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e di organizzare, tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento nonchè la reciproca informazione.

GII imputati venivano, inoltre, condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, C.M., Ma.Ma.Ro. e M.C.P., alle quali veniva assegnata una provvisionale, immediatamente esecutiva, di Euro 80.000.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 26.2.2010, in parziale riforma di quella predetta, assolveva S.E. per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflitta a m.

m. ad anni uno e mesi quattro di reclusione e a F. A. ad anni uno di reclusione, revocando la costituzione delle parti civili (come da loro espressa richiesta) nei confronti di m.m. e F.A..

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di m.m. e F.A. nonchè, in relazione all’assoluzione dello S., il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania e, ai soli fini civili, il difensore delle parti civili M.C., Ma.Ma.Ro. e C.M..

Queste ultime deducono la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 7 ed il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta Insussistenza della violazione del D.Lgs. n. 526 del 1994, art. 7, comma 2, lett. a) e b) e dell’ipotesi omissiva prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. e) e conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Rilevano, in particolare, la condivisibilità delle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado e la contraddittorietà sul punto della sentenza impugnata.

Rappresentano, altresì, la mancata adeguata informazione del dipendente poi deceduto circa i pericoli nei quali poteva incorrere all’interno del cantiere in questione che si aggiungeva alla carenza sia nel P.S.C., che nel P.O.S. di espresse previsioni circa il rischio i caduta dall’alto derivante dalla realizzazione di un’apertura nella mansarda.

Analoghe censure formula il P.G., sotto il profilo del vizio motivazionale, in relazione al mancato adempimento all’obbligo di cooperazione con il committente e il direttore dei lavori e di informazione del dipendente in materia di prevenzione e sicurezza personale.

Infatti, la sentenza impugnata aveva ritenuto l’obbligo dello S. di cooperare con il committente, ma aveva illogicamente escluso la sua omissione. Conoscendo il cantiere, non poteva, in sostanza, limitarsi a verificare la situazione dei luoghi solo in un momento anteriore all’Inizio dei lavori, ma doveva attivarsi nei controlli per accertarsi che venissero applicate le misure di sicurezza; egli sapeva che il tavolato posto in corrispondenza del foro avrebbe dovuto essere rimosso per i lavori di piastrellatura: il tavolato venne rimosso e sostituito solo con un manufatto in cartongesso, che non resse al peso del lavoratore. Inoltre, la sentenza implicitamente riconosceva che l’imputato era venuto meno all’altro compito su di lui gravante, quello di "formare ed informare adeguatamente in materia di prevenzione e sicurezza il personale dipendente", nella specie la vittima.

Nell’interesse dell’imputato F.A. si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, assumendosi che nella ricostruzione del sinistro la Corte territoriale si era affidata esclusivamente alla deposizione del teste Co. (ritenuto credibile e coerente), dipendente della LA.FE.AL. come capo squadra del quale si rappresenta, invece, l’inattendibilità.

Ci si duole, altresì, della mancata considerazione e valutazione in sentenza di precisi dati istruttori secondo i quali il P.S.C., redatto dal F., era munito anche della specifica previsione del rischio di caduta dall’alto (cap. 17), e delle deposizioni di altri testi (parzialmente riportate in ricorso) che avevano constatato le condizioni di sicurezza (presenza di tavoloni a copertura del foro) del locale sottotetto al pari di quella della proprietaria dell’immobile, C.G.M. (che viene, anch’essa, quasi integralmente ritrascritta in ricorso), da cui si evinceva che durante le operazioni di pavimentazione del sottotetto, il foro era stato costantemente coperto, e quindi in perfetta sicurezza.

Nell’interesse dell’imputato m.m. si prospetta l’inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3, 4, 5, 7 e 9 e cioè l’insussistenza delle relative violazioni contestategli quale committente ed il vizio motivazionale.

Il ricorrente assume che, avendo la Corte ritenuto per lo S., appaltatore delle opere e datore di lavoro dell’operaio deceduto, l’inesistenza del nesso eziologico tra la determinazione dell’evento e la mancata cooperazione ed il mancato assolvimento dell’obbligo di reciproca informazione tra committente ed appaltante, altrettanto avrebbe dovuto valere anche per il m. che avrebbe dovuto essere assolto anche dai reati di cui ai capi C) ed E) della rubrica, mentre le relative violazioni avrebbero dovuto essere riconosciute anche in suo favore come ininfluenti sulla determinazione dell’evento.

Altrettanto era da dirsi In ordine al reato congiuntamente ascritto al m. e allo S. al capo D) dell’imputazione, atteso che destinatario dell’obbligo di informazione dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. E era riferibile solo al datore di lavoro, cioè allo S., mentre per il m. il relativo obbligo poteva essere visto solo in un’ottica di concorso con lo S., unico titolare della relativa posizione di garanzia.

Infine, si rappresenta la contraddittorietà del riconoscimento della responsabilità del m. in ordine alla verificazione dell’evento, dovendosi la stessa escludere, secondo la normativa e la giurisprudenza di legittimità, avendo egli provveduto a nominare un responsabile, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, munito della necessaria competenza. E ciò (ovvero la questione della ripartizione delle funzioni tra committente e coordinatore) era stato del tutto trascurato dalla Corte di appello, benchè oggetto di specifico motivo di gravame. Si sottolinea, inoltre, l’illogicità e contraddittorietà (a fronte della ricostruzione dell’incidente, per l’improvvisa decisione di rimuovere dei tavolati infissi al suolo) della decisione di escludere la responsabilità del datore di lavoro e non già del committente delle opere.

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse di F. A. con la quale vengono ribadite le argomentazioni esposte in ricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili sono sostanzialmente fondati, essendo palese la carenza motivazionale dedotta in relazione alla posizione di S.E..

Invece, i ricorsi proposti dagli imputati F.A. e m.m. sono in buona parte infondati.

Va, anzitutto, rilevata la palese infondatezza delle censure mosse dal ricorrente F. (coordinatore per la realizzazione dell’opera e per l’esecuzione dei lavori, nonchè direttore degli stessi).

Il teste Co., al quale la Corte catanese si affida, al pari del giudice di primo grado, per la ricostruzione del sinistro, era l’unico teste presente sul posto al momento dell’infortunio e le sue dichiarazioni (in particolare, l’apertura da cui precipitò il Ma. "non era adeguatamente coperta, nè recintata o evidenziata con opportuna segnaletica") oltre che credibili, trovavano non pochi riscontri nelle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi immediatamente dopo l’incidente e richiamate dai giudici di merito.

Ne consegue che tutte le deposizioni richiamate in ricorso concernono periodi temporali di certo antecedenti a quello in cui si verificò l’infortunio, sicchè le protezioni (tavolati e segnalazioni) alle quali si riferiscono quei testi e lo stesso imputato m. erano stati rimossi poco prima della verificazione del tragico incidente.

Del pari, quanto al P.S.C. (Piano di sicurezza e coordinamento) (recepito dal P.O.S.: Piano operativo di sicurezza), la generale previsione del rischio di cadute dall’alto, laddove si ipotizza la possibilità di aperture lasciate nel solai che devono essere circondate con tavola fermapiede o coperte con tavolato fissato e di resistenza idonea, come riportato in ricorso e nella memoria difensiva, palesemente non valeva certo a comprendere, come già sottolineato dal Giudice a quo, la peculiare circostanza in cui il tavolato, posto a copertura della suddetta apertura, dovesse temporaneamente essere rimosso per consentire l’effettuazione, come nel caso di che trattasi, di altri lavori di finitura (nella specie, piastrellatura del pavimento della mansarda). E tali opere prevenzionali, giova ripetere, erano certamente assenti in giorno dell’infortunio poichè, come ancora correttamente rileva la sentenza impugnata, altrimenti l’incidente non si sarebbe potuto verificare.

Si rammenta, al riguardo, che "In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori – figura introdotta dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili – deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il plano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia" (Cass. pen. Sez. 4, n. 24010 del 3.4.2003, Rv. 228565).

Inoltre il F., come da imputazione, oltre al ruolo di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, assommava anche quello di direttore dei lavori e, come tale, ricopriva la cardinale posizione di garanzia che comportava l’onere della sua costante presenza sul cantiere e di controllo specifico circa l’apprestamento dei presidi antinfortunistici. Infatti a lui spettava la direzione, sorveglianza e cura degli aspetti sia tecnici che di prevenzione degli infortuni, con precise direttive circa lo svolgimento delle opere e la sicurezza dei lavoratori: la palese situazione di pericolo imponeva il suo tempestivo intervento e la puntuale verifica circa il rispetto delle direttive impartite.

Ne consegue che, a prescindere dal dedotto accordo tra la proprietaria C. e il m. circa la rifinitura della porzione del sottotetto contigua al foro e all’informazione da parte di costui di tale peculiare lavorazione al F., questi avrebbe dovuto comunque accorgersi tempestivamente dell’anomala situazione creatasi sul pavimento del sottotetto e della rimozione delle opere prevenzionali e provvedere adeguatamente al riguardo.

Quanto invece alla posizione del ricorrente m. (committente) e del coimputato assolto, S. (appaltatore), è innegabile che le rispettive posizioni siano da trattare congiuntamente poichè accomunate (come insistentemente insinuato dal ricorso del m.) da un collegamento inscindibile.

Va premessa la incontestabile responsabilità del m. nella causazione dell’infortunio sulla scorta della convergenza sul punto delle argomentazioni motivatorie di entrambe le sentenze di merito (tanto che nemmeno in ricorso si discute di ciò quanto, piuttosto, dell’equiparazione della posizione del m. a quella dello S.): invero l’imputato si è persi no indotto ad ammettere di essere a conoscenza che il lavoro di piastrellatura comportava necessariamente la rimozione dei tavoloni inchiodati al piano di calpestio e di essere stato assente dal cantiere il giorno dell’incidente, onde è palese la violazione degli obblighi che gl’incombevano. Lo S. è stato assolto poichè, dopo aver visionato i luoghi e constatato la presenza di idoneo tavolato posto a copertura del foro praticato sul pavimento della mansarda, aveva avvisato il m., come da questi ammesso, che gli operai della propria ditta avrebbero dovuto recarsi in mansarda per i lavori di finitura delle ringhiere: il m., però, non si curò di avvisare lo S. ed i suoi dipendenti che il tavolato era stato rimosso e sostituito dal cartongesso.

Ma tale risoluzione è chiaramente del tutto superficiale e disattende completamente la corretta analisi della posizione dello S. (al pari di quella del m.) operata dal giudice di primo grado.

E ciò in pieno contrasto con l’orientamento di questa Corte che individua nell’appaltatore un sicuro centro d’imputazione di responsabilità nell’esecuzione dei lavori e degli infortuni verificatisi in costanza di essi per colpa a lui ascrivibile e alla cui responsabilità, rimanendo egli pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti, si aggiunge a quella dell’appaltante (Sez. 4, n. 37840 dell’1.7.2009, Rv. 24527;

Sez. 4, n. 37049 del 3.6.2008, non massimata nel CED). Infatti, "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d’appalto determina il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, nel qual caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore" (Cass. pen. Sez. 4, n. 38824 del 17.9.2008 Rv. 241063; Sez. 4, n. 46383 del 6.11.2007, Rv.

239338). Peraltro, il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio qualora l’omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicchè il committente medesimo sia in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza: nel caso di specie il m. aveva datp disposizioni circa la contestuale piastrellatura del pavimento della mansarda (anche con ulteriore appaltai, con ciò inserendosi nell’organizzazione del complesso dell’attività lavorativa da svolgere sulla mansarda.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l’appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poichè la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti (Cass. pen. Sez. 4, n. 28197 del 21.5.2009, Rv. 244691).

Sicchè, essendo proprio questo il caso, è chiaro come sia sul il committente sia sull’appaltatore incombesse l’obbligo di cooperazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 19752 del 19.3.2009, Rv. 243642), cioè di reciproca informazione e "di contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie" (n. 28197 del 9.7.2009 sopra citata) la cui violazione ha chiaramente avuto diretta efficienza causale nella verificazione dell’evento letale. In forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro (al pari degli altri titolari di analoghe e contestuali posizioni di garanzia) è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2. Ne segue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia I requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (cfr. Cass. pen. Sez. Un. n. 5 del 25.11.1998, Rv. 212577 ed altre successive conformi).

Invece lo S. si limitò a ritenere che il tavolato che, in una certa fase dei lavori, era stato posto in corrispondenza dell’apertura tra i due livelli del fabbricato fosse sufficiente, una volta per tutte, a garantire al sicurezza dei suoi dipendenti; ma tale foro era ovviamente provvisorio e doveva necessariamente essere rimosso in occasione delle opere di piastrellatura: circostanza, questa, del tutto prevedibile. Ed appunto in occasione della rimozione del tavolato da parte degli addetti alla piastrellatura che intervenne l’apposizione del cartongesso non adeguato a sostenere il peso di una persona con la conseguente verificazione dell’infortunio:

ma, come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, non si rinviene alcuna traccia sia nella sentenza impugnata sia negli stessi ricorsi di una programmazione coordinata tra il committente, l’appaltatore e il direttore dei lavori, di questa specifica fase di lavorazione, che pure modificava sensibilmente gli assetti di sicurezza del cantiere con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza dei lavoratori ed in particolare dei dipendenti della LA FE. AL. Peraltro, sull’appaltatore S. gravava comunque l’onere, palesemente disatteso, d’informare il suo dipendente dei rischi specifici del cantiere ed in particolare consentendo che accedesse, senza le necessarie istruzioni, ad una zona che lo esponeva a rischio grave e specifico (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. e).

E’ stato affermato, infatti, che "in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura e la "forma minus" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.

Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note (Cass. pen. Sez. 4, n. 6486 del 3.3.1995, Rv. 201706; Sez. 4, n. 13251 del 10.2.2005, Rv. 231156).

Tale indirizzo giurisprudenziale non è certo eliso o vanificato, secondo la prospettazione finale del ricorrente, dalla presenza del F., quale nominato coordinatore per la realizzazione dell’opera e per l’esecuzione dei lavori, nonchè direttore degli stessi, essendo questo un caso, come sopra accennato, in cui più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, onde ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia (Cass. pen. Sez. 4, n. 8593 del 22.1.2008, Rv.

238936). Ad ogni modo, i reati contravvenzionali di cui ai capi C), D), E) ed F) dell’imputazione sono rimasti estinti per intervenuta prescrizione (al 22.6.2010, secondo la più favorevole normativa previgente) in assenza di sospensioni per un periodo utile (poco meno di un mese) alla data odierna onde, non ravvisandosi condizioni evidenti per l’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tali reati, come rispettivamente ascritti ad ognuno degl’imputati F., m. e S., perchè estinti per la suddetta causa con riduzione della pena inflitta a F. A. e m.m. di mesi sei di reclusione ciascuno.

I ricorsi di F.A. e m.m. vanno, nel resto, rigettati. Consegue, infine, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di S.E. in relazione al delitto di omicidio colposo aggravato ascrittogli con rinvio su tale capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania cui si ritiene di demandare anche la regolamentazione tra le parti private delle spese relative a questo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di m.

m. e F.A. limitatamente alle contravvenzioni di cui ai capi c), d) e) ed f) come loro ascritte perchè estinti tali reati per prescrizione ed elimina le relative pene di mesi sei di reclusione ciascuno. Rigetta nel resto i ricorsi dagli stessi proposti. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.E. in ordine alle contravvenzioni di cui al capi e) e d) perchè estinti tali reati per prescrizione. Annulla la sentenza Impugnata nel confronti dello stesso S. in ordine al residuo delitto, con rinvio su tale capo ad altra sezione della Corte di Appello di Catania cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti private per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27567 Assicurazione contro i danni contro i furti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Vaillant Saunier Duval Italia ricorre – affidandosi a due motivi, articolati in sottomotivi – per la cassazione della sentenza n. 177/06 del 6.2.06 della Corte di appello di Milano, con cui è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo (del 21 giugno 1999), di rigetto della sua domanda, nei confronti della Milano ass.ni, di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo per la perdita di merce rapinata durante il trasporto; in particolare, è stata ritenuta non raggiunta la prova dell’avvenuta rapina e non fornita quella della previa diligente escussione del vettore; ed è stata qualificata la merce come passata in proprietà dell’agente dell’assicurato in virtù della sua consegna a questi, sulla base dell’ammissione dell’amministratore dell’appellante.

2. L’intimata non solo resiste con controricorso, ma propone ricorso incidentale – affidandosi ad un unico motivo – avverso la sentenza non definitiva resa dalla stessa Corte ambrosiana nel corso della controversia (e recante il n. 105/02), per contestare che la normativa contrattuale da applicare alla fattispecie fosse soltanto quella di cui ad una "lettera di copertura provvisoria" del 28.5.92. 3. Per la pubblica udienza del 18 novembre 2011 la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ed entrambe le parti prendono parte alla discussione.

Motivi della decisione

4. La ricorrente principale sviluppa i seguenti motivi:

4.1. un primo (rubricato come 1.1.1.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e/o art. 1363 cod. civ. in relazione alla clausola "garanzie" della "lettera di copertura provvisoria" del 28.5.92 ed alla L. n. 83 del 2001, artt. 1 e 2, clausola merci 1^ (pieno rischio)", nonchè di vizio di motivazione: sostiene la ricorrente che doveva qualificarsi pattiziamente coperto il rischio di perdita della merce assicurata sic et simpliciter e cioè, purchè non ricorressero le esclusioni specificamente indicate, senza che fosse ascrivibile specificamente ad una rapina; e risultando così malamente interpretato dalla Corte lombarda il contratto;

4.2. un secondo (rubricato come 1.1.2.), di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e/o 1370 cod. civ. in relazione alla clausola "liquidazione sinistri" della "lettera di copertura provvisoria" del 28.5.92, nonchè di vizio di motivazione:

argomenta la ricorrente per l’insussistenza di un onere pattizio di previa escussione del vettore, dovendo la previsione contrattuale riferirsi solo a quanto recuperabile dal vettore ai sensi della L. n. 450 del 1985, art. 1, con conseguente spettanza dell’indennizzo e necessità di calcolare la somma recuperabile – integrante un fatto impeditivo o modificativo del diritto dell’assicurata, spettante per il solo fatto costitutivo della perdita della merce – a mezzo di c.t.u.;

4.3. un terzo (rubricato come 1.2.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., da intendersi in riferimento al n. 3 o al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione: adduce la ricorrente l’inversione, da parte della Corte territoriale, dell’individuazione dell’onerato della prova dei fatti e segnatamente delle somme recuperabili;

4.4. un quarto (rubricato come 1.3.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ., nonchè di vizio di motivazione: contesta la ricorrente che l’ascrivibilità della perdita a rapina possa escludersi, come invece ha fatto la Corte lombarda, per l’inattendibilità del teste, desunta dal suo interesse a superare la presunzione dell’art. 1693 cod. civ., visto che questa norma opera a danno del vettore (nel caso di specie, la TRADEDI) e non di un suo preposto o lavoratore subordinato (nel caso di specie, tal T.P.);

4.5. un quinto (rubricato come 2.1.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ., da intendersi in riferimento al n. 3 o al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione: deduce la ricorrente l’inutilizzabilità, in quanto erronee, delle espressioni in punto di diritto rese dal suo stesso amministratore in sede di interrogatorio formale sull’individuazione del momento del passaggio di proprietà della merce; con conseguente desumibilità di quest’ultimo secondo le previsioni di legge e del contratto con il suo agente, cui si limita a fare riferimento;

4.6. un sesto (rubricato come 2.2.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ., e segg., da intendersi in riferimento al n. 3 o al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione: sulla base di documenti semplicemente richiamati, sostiene la ricorrente che, dovendo qualificarsi come agenzia il suo rapporto con lo Z., non poteva trasferirsi la proprietà dei beni – nella di lui disponibilità in conto vendita, da eseguirsi appunto in nome di essa preponente – al momento della consegna a quest’ultimo.

5. Al ricorso resiste la Milano ass.ni spa, contestando partitamente i motivi di ricorso principale; inoltre essa, a sua volta, propone ricorso incidentale, ricordando di avere formulato riserva di impugnazione differita ai sensi dell’art. 361 cod. proc. civ. – nel testo applicabile ratione temporis – alla prima udienza utile successiva (12.3.02), avverso la sentenza non definitiva sull’identificazione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie. E’, al riguardo, proposta una doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, nonchè artt. 2730 e 2735 cod. civ., nonchè di vizio di motivazione: in particolare, si contesta la correttezza della valutazione di prevalenza ed esclusività degli accordi di copertura provvisori successivi all’originaria polizza n. (OMISSIS), già intercorsa tra le parti, richiamandosi il contenuto di altri documenti e concludendosi nel senso dell’applicabilità di quest’ultima, da cui si ricavava la sicura esclusione dell’evento per cui era causa dalla copertura assicurativa. A tale ricorso incidentale la Vaillant peraltro resiste, con successivo controricorso, ribattendo che invece in modo del tutto corretto la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza non definitiva, aveva ritenuto una totale novazione oggettiva, del resto non potendo estendersi alle qualificazioni giuridiche l’efficacia probatoria della confessione.

6. Una volta preliminarmente riuniti i due ricorsi, siccome diretti avverso la medesima sentenza, assume carattere logicamente pregiudiziale la questione posta con il ricorso incidentale, per quanto indicato come condizionato nelle conclusioni del controricorso, relativa all’individuazione della regolamentazione pattizia da applicare alla fattispecie, che la Corte territoriale identifica in quella di cui alle lettere di copertura provvisorie successive alla polizza invocata invece dalla compagnia assicuratrice: invero, secondo quanto è pacifico tra le parti, ove alla fattispecie potesse applicarsi direttamente la precedente polizza, il sinistro rimarrebbe escluso in radice dalla copertura assicurativa.

6.1. Il relativo motivo di impugnazione si palesa infondato.

6.2. In primo luogo, l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poichè il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensi solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597); peraltro, sussistendo un’autentica gerarchia tra le norme di ermeneutica, il comportamento delle parti successivo alla conclusione rileva solo ove l’interpretazione delle clausole contrattuali esaminate nel loro significato letterale non fornisca elementi idonei e sufficienti per l’individuazione della comune intenzione delle parti medesime (giurisprudenza consolidata; tra le molte, v.: Cass. 23 febbraio 1998, n. 1940; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635).

6.3. In secondo luogo, la motivazione della Corte territoriale sull’esclusività delle lettere successive quali fonti del rapporto negoziale è congrua e logica in relazione al tempo delle medesime ed al contenuto di queste, modificativo delle pattuizioni originarie e – per quanto è dato qui ricavare dal confronto dei dati esposti nel controricorso – in prossimità della loro scadenza.

6.4. In terzo luogo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (sul punto, per tutte v. Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, pronunciata ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, ove ulteriori riferimenti):

de plano si applica anche al controricorso che contiene il ricorso incidentale (tra le molte, v. Cass. 8 gennaio 2010, n. 76, ovvero Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262, la quale peraltro ammette – ma solo quanto all’esposizione dei fatti e non già all’illustrazione dei motivi, ove si dispieghi un ricorso incidentale – un rinvio al ricorso);

comporta che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente nel ricorso le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative;

– risulta violato nel caso di specie: la Milano non provvede a trascrivere, nel medesimo ricorso incidentale, il tenore letterale delle lettere ritenute dalla Corte territoriale come regolanti i rapporti tra le parti e soprattutto quello delle comunicazioni successive, o almeno le loro parti strettamente rilevanti (elencate nel ricorso incidentale alle pagine 16 e seguenti, con preminente importanza – e valore pienamente confessorio – attribuita alla nota a firma del legale rappresentante della Vaillant del 29.4.93), dalla cui mancata considerazione si sarebbe dovuto evincere, quale comportamento successivo, il contenuto non novativo della precedente corrispondenza intercorsa fino alla nota del 28.5.92. 6.5. Tanto rende impossibile a questa Corte l’apprezzamento delle doglianze incentrate sulla violazione o falsa applicazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale o di confessione, nonchè sul relativo vizio di motivazione, nonostante quest’ultima appaia, per quanto sopra detto, non affetta da vizi se non altro evidenti: e pertanto il relativo unitario motivo di ricorso incidentale va rigettato.

7. La violazione del principio di autosufficienza del ricorso comporta peraltro il rigetto anche del ricorso principale, se non altro quanto al motivo del ritenuto intervenuto passaggio di proprietà della merce assicurata a terzi estranei al contratto al momento della perdita di quella, circostanza questa dirimente della controversia (anche rispetto alla sussistenza o meno della rapina quale causa della perdita od alla qualificazione della responsabilità del vettore quale fatto costitutivo, da provarsi allora dall’assicurato, ovvero impeditivo, da provarsi quindi dell’assicuratore), spettando l’indennizzo normalmente al proprietario, salvo il caso – che però non si allega e non si prova – di una esplicita pattuizione in contrario (per regola generale, il – trasferimento della proprietà e del rischio connesso al perimento della merce si opera – salvo patto contrario – al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere; tra le altre e sul punto specifico: Cass. 9 luglio 2003, n. 10770; Cass. 31 maggio 2005, n. 11585; Cass. 20 giugno 2011, n. 13481; in caso di assicurazione per conto di chi spetta, tra le altre: Cass. 3 settembre 2007, n. 18514 e Cass. 28 marzo 2008, n. 8063).

7.1. Al riguardo, correttamente la Corte ambrosiana fonda la circostanza dell’avvenuto passaggio di proprietà in capo all’agente in base: a) all’affermazione liberamente resa dal legale rappresentante della Vaillant Saunier Duval Italia spa nella lettera del 29.4.93, secondo la quale la mercè era assicurata ma solo fintantochè la stessa fosse in una fase itinerante e di proprietà della stessa Vaillant; b) al riscontro dell’avvenuta disposizione del trasporto ad opera proprio dell’agente Z., a conferma della assunzione, da parte di questi, di ogni onere relativo alla finale movimentazione della merce a seguito della consegna, idonea a sua volta quest’ultima a determinare il passaggio della proprietà dalla Saunier al suo agente.

7.2. Per contrastare tali argomentazioni, la ricorrente, nei suoi ultimi due motivi, richiama il regime tipico del contratto di agenzia, nonchè alcuni documenti (tra cui: la stessa lettera contenente l’ammissione, datata 29.4.93, indicata – a pag. 19 del ricorso – come sub 41 di una non meglio specificata produzione; le lettere di nomina dello Z., indicate come sub 38, 39 e 40 nella medesima; la lettera di copertura provvisoria, indicata come sub 1), dal cui contenuto non si evince tale regolamentazione: ma – appunto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – omette di trascrivere nel testo del ricorso il contenuto rilevante dei medesimi documenti, sicchè nulla può essere provato in favore della ricorrente in questa sede sulla base del loro tenore. Più radicalmente, peraltro, in modo corretto la Corte lombarda rileva che l’ammissione del legale rappresentante della Saunier non si esaurisce in un’opinione o in una valutazione, ma da conto invece di quella che, con tutta evidenza, bene poteva essere (v. pag. 3 della motivazione, ultime dieci righe) la concreta regolamentazione dei rapporti tra preponente ed agente, regolamentazione in modo del tutto verosimile ben conosciuta dal legale rappresentante della prima.

7.3. In sostanza, la valutazione della rispondenza di tale ammissione ad una regolamentazione concreta – o perfino parzialmente atipica rispetto alle figure negoziali generali coinvolte – della fattispecie è pienamente congrua e logicamente motivata, così sfuggendo alle censure rivolte e fondate del resto su allegazioni non supportate dalla riproduzione, nel ricorso, dei documenti con cui si vorrebbero confutare le libere ammissioni stragiudiziali della stessa preponente: l’asserzione di una parte circa l’avvenuta verificazione di un effetto previsto dalla regolamentazione pattizia integra allora l’ammissione di un fatto storico e non già un giudizio di diritto ed ha pertanto pieno valore confessorio, in relazione al contenuto potenzialmente multiforme e finanche atipico o parzialmente atipico delle clausole contrattuali concretamente suscettibili di essere state concluse tra le parti; e tanto soprattutto ove del diverso contenuto non si dia ammissibile prova contraria.

7.4. E’ poi appena il caso che non viene adeguatamente censurata la ricostruzione, operata dalla Corte territoriale, dell’identificazione della già avvenuta consegna, di cui più sopra al punto b), con la conseguenza che tale conclusione va tenuta ferma anche in questa sede.

7.5. Se ne conclude che il diritto dell’odierna ricorrente all’indennizzo non può essere riconosciuto, in quanto, con l’intervenuta consegna all’agente di zona, essa aveva perduto la proprietà dei beni assicurati già da prima della loro perdita, sicchè non sopporta il relativo rischio e, in assenza di questo, non può sussistere alcun indennizzo.

8. E’ evidentemente irrilevante – e restano assorbiti i relativi motivi di gravame, corrispondenti a tutti gli altri del ricorso principale – ogni ulteriore questione sull’effettività della rapina o sulla sussistenza di un preventivo onere di escussione del vettore in capo all’assicurato o sull’individuazione dei relativi onerati.

9. Il ricorso principale va rigettato e l’incidentale, siccome qualificato come condizionato, deve ritenersi assorbito, con conseguente condanna della soccombente ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna la Vaillant Saunier Duval Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Milano Assicurazioni spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.