T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3098 Farmaci e prodotti galenici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Pronunciandosi sul ricorso in epigrafe questa Sezione con sentenza parziale n. 6804/2010, preliminarmente dichiarato improcedibile l’atto introduttivo ed in parte qua il primo atto di motivi aggiunti, nel merito ha respinto il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti, mentre per il terzo ha disposto incombenti istruttori a carico dell’AIFA, Ufficio Prezzi e Rimborso, chiedendo di conoscere se alla comunicazione via internet del 2 febb. 2009 aveva fatto seguito una determinazione pubblicata sulla G.U. (analoga a quella per l’anno 2008) a firma del direttore gen. che approvava la delibera sull’assegnazione dei budget alle aziende farmaceutiche e la relativa metodologia di calcolo.

In data 24 giugno 2010 l’AIFA depositava la richiesta documentazione e con memoria difensiva sempre del giugno 2010 ha fatto presente che, poiché alla B. per l’anno 2009 non era stata richiesta alcuna somma a titolo di ripiano in favore del SSN (non essendosi verificato alcuno sfondamento del budget già assegnato), il terzo atto di motivi aggiunti doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse oppure respinto.

Con successiva memoria del sett. 2010, poi, l’AIFA ha formulato ulteriori osservazioni, insistendo sulla sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del terzo atto di motivi aggiunti nel merito.

La ricorrente B., invece, con memoria del 28 giugno 2010 ha fatto presente che l’AIFA non aveva pubblicato sulla G.U. il budget definitivo 2009, ma soltanto sul sito internet AIFA ed in data 30 luglio 2009 (cioè successivamente all’udienza di trattazione del ricorso in data 15 luglio 2009); pertanto, dopo aver fatto riferimento ai motivi di impugnazione dell’atto di approvazione del budget provv. 2009 ed alle argomentazioni già svolte nella sentenza parziale, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del terzo atto di motivi aggiunti; con memoria del sett. 2010, poi, ha precisato che persisteva il proprio interesse allo annullamento dell’inserimento degli emoderivati, di cui è produttore, nella metodologia di prefissazione del budget, e ciò a prescindere dall’effettivo sforamento del limite di spesa prefissato.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. In diritto, secondo le consuete regole di tecnica redazionale, si riporta il testo della motivazione e del dispositivo della sentenza parziale n. 6804/2010, che ora viene completata con la pronuncia anche sul terzo ed ultimo atto di motivi aggiunti a seguito della espletata istruttoria:

"Con comunicato apparso sulla G.U. 2812008 (e sul sito internet AIFA) le Aziende Farmaceutiche interessate venivano informate che collegandosi con l’apposito sito farmaceutico dell’Agenzia " Il Farmaco", avrebbero potuto conoscere per ciascuna di esse il budget provvisorio per l’anno 2008 stabilito in applicazione dell’art.5 legge n.222/2007.

1.1 Avverso l’importo di tale budget (unitamente al suddetto comunicato), nella misura in cui é ricompresa anche la spesa per i medicinali emoderivati, la " B. spa " (con sede a Roma) ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti articolati motivi:

1) Nullità per difetto assoluto di forma, violazione del decreto legge n.269, art.48 (convertito in legge n.326) e del regolamento di cui al D. Min, Sa. n.20.9.2004 -245, nonché della legge 241/1990, art.7 e dei principi generali in tema di partecipazione procedimentale. Dal Comunicato e dall’indicazione del budget sul sito internet non emergerebbero dati circa le procedure seguite e gli atti che contengono le corrispondenti statuizioni, mentre sarebbe anche mancata qualsiasi forma di partecipazione al procedimento.

2) Violazione dell’art.41 Cost.ne, della legge n.296/2007, art.1, comma 796, della direttiva CE 89/05.

Il nuovo sistema, ove inteso come pianificazione economica della produzione delle singole imprese, sarebbe in contrasto con l’art 41 Cost.ne, mentre, sotto altro profilo, esso sarebbe contiguo a quello precedente cui fa anche espressi riferimenti testuali e riproporrebbe quegli aspetti di contrasto con la direttiva CE 89/105 già rilevati da questa Sezione con rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia U E con ord.849/2007, adottate in altro giudizio proposto dall’odierna ricorrente.

3) Violazione della legge n.222/2007, nella misura in cui il budget assegnato alla ricorrente per il 2008 include i medicinali emoderivati, della legge n.386/1974 art.9, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria e irrazionalità.

Poiché il nuovo sistema di regolazione della spesa farmaceutica fa riferimento ai prezzi in vigore al gennaio 2007, come ridotti a causa delle misure di contenimento della spesa, dalla sua applicazione dovrebbe risultarne confermata l’esclusione degli emoderivati ai quali non erano mai state applicate in passato, per la loro particolare natura e per le difficoltà di produzione, le precedenti manovre di contenimento della spesa farmaceutica.

L’AIFA, comunque, non avrebbe motivato il mutamento di indirizzo nell’applicare la norma primaria in un senso difforme dal costante orientamento che prevedeva l’esclusione degli emoderivati da ogni manovra di riduzione dei prezzi in ragione delle onerose condizioni del ciclo produttivo.

La ricorrente, inoltre, in via gradata, qualora questa Sezione non ritenga il sistema del budget annuale in contrasto con l’art. 41 Cost.ne, prospetta anche l’opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulle questioni interpretative rimesse con ord.849/2007 da questa stessa Sezione.

1.2. Si è costituita l’AIFA chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza istruttoria 23.4.2008 n.529 questa Sezione ha chiesto documenti vari all’AIFA che ha in parte adempiuto con relazione del 28.5.2008.

Con ordinanza cautelare 25.6.2008 n. 3190 la domanda di sospensione del budget provvisorio 2008 attribuito alla ricorrente è stata respinta.

1.3. Successivamente, con il primo atto di motivi aggiunti (notificato nell’ottobre 2008) la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione 4.8.2008 con cui l’AIFA confermava l’attribuzione del provvisorio budget alle aziende farmaceutiche per il 2008; nonché del Comunicato sul sito internet relativo al budget definitivo per lo stesso anno.

Ad avviso della ricorrente tali atti sarebbero affetti dagli stessi vizi dedotti con l’atto introduttivo che vengono richiamati con l’esposizione delle seguenti censure (formulate in unico articolato motivo):

Difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, violazione della legislazione speciale in materia di prezzi degli emoderivati e, comunque, della consuetudine consolidatasi in tal senso, quanto meno a partire dalla normativa del 1974.

1.3.1. Con secondo atto di motivi aggiunti (notificato nel nov.2008) la ricorrente ha impugnato anche la determinazione AIFA 3 novembre 2008 (pubbl. su G.U. 6.11.2008) relativa all’approvazione della metodologia applicativa per l’attribuzione del budget definitivo alle Aziende Farmaceutiche per il 2008, nonché ogni altro atto connesso, con specifico riguardo alla inclusione in detto budget dei medicinali emoderivati.

Ad avviso della ricorrente l’attribuzione del budget definitivo per l’anno 2008, e la relativa metodologia applicativa utilizzata per definirlo, sarebbero affetti dagli stessi vizi dedotti con i primi motivi aggiunti e con l’atto introduttivo da intendersi come integralmente richiamati."

"2.1.1. Invece (come rileva l’Avvocatura generale dello Stato) l’introduzione del budget provvisorio costituisce anche uno strumento utile a prevenire il superamento del tetto di spesa prefissato, costituendo un ambito entro il quale l’impresa non è chiamata a partecipare al ripiano dell’eventuale sforamento del tetto aggregato di spesa; così come egualmente avviene se il fatturato aziendale fosse superiore al budget assegnato a seguito dell’acquisizione di quote di mercato di altre aziende (e ciò a conferma del fatto che il budget non costituisce una quota di mercato preassegnata all’Azienda Farmaceutica).

2.1.2. Quanto, poi, al profilo che la legge n.222/2007 non prevede il " rimedio " della riduzione dei prezzi dei farmaci, l’AIFA nella nota del maggio 2008, specifica che in sede di quantificazione del budget 2008 per la B. non è stata apportata alcuna riduzione del prezzo delle specialità medicinali.

Nei sensi esposti, quindi, non sussiste neanche la dedotta violazione dell’art.41 della Cost.ne della direttiva europea 89/105/CE del 21.12.1988 in ordine alla trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali.

In conseguenza la questione di legittimità costituzionale sommariamente delineata nell’ambito del secondo mezzo di impugnazione appare manifestamente infondata.

2.1.3. Quanto poi alla prospettata opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE sulle questioni interpretative sollevate da questa Sezione (con riferimento alla incerta conformità del regime nazionale di fissazione dei prezzi delle specialità medicinali con le prescrizioni della direttiva CE n.89/105) con ordinanza n.849/2007 (su R.G..10677/2006 proposto dalla stessa ricorrente), la Sezione rileva che non ne ricorrono i presupposti poiché, nelle more di questo giudizio, con sent.2aprile 2009 su causa C. 367/07, la Corte di Giustizia U.E. si è già pronunciata sulla questione interpretativa relativa alla trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, si può concludere che l’AIFA ha correttamente applicato la disposizione legislativa in questione, e cioè l’art.5 legge n.222/2007)e che, in ogni caso, i provvedimenti di attribuzione del budget provvisorio e definitivo per l’anno 2008 con riguardo alla ricorrente sono immuni dai vizi procedurali e sostanziali dedotti con il primo e secondo atto di motivi aggiunti.

2.2. Invece, visto il terzo atto di motivi aggiunto, il collegio dispone incombenti istruttori nei confronti dell’AIFA, in persona del responsabile Ufficio Prezzi e Rimborso, al fine di conoscere se alla comunicazione via internet del 2.febbr.2009 ha fatto seguito una determinazione pubblicata sulla G.U. (analoga a quella per l’anno 2008) a firma del direttore gen. che, nel dare atto della previa delibera del Consiglio di amministrazione sull’assegnazione dei budget alle aziende farmaceutiche e della relativa metodologia di calcolo, la approvava, allegandola.

3. Riepilogando, quindi, preliminarmente dichiarati improcedibili l’atto introduttivo, nonché in parte qua il primo atto di motivi aggiunti, nel merito il primo, il secondo atto di motivi aggiunti sono respinti, mentre per il terzo il collegio dispone gli incombenti istruttori sopraindicati a carico dell’AIFA, Ufficio Prezzi e Rimborso, che trasmetterà una relazione illustrativa con annessa documentazione entro giorni 40 dalla comunicazione o notifica; se anteriore della presente sentenza.

Si ritiene di rinviare la pronuncia sulle spese di lite all’esito della intera controversia, dopo l’esame nel merito anche del TERZO atto di motivi aggiunti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez 3° quater, preliminarmente dichiarato improcedibile l`atto introduttivo, nonché in parte qua il primo atto di motivi aggiunti, nel merito respinge il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti, mentre per il terzo dispone incombenti istruttori meglio indicati in motivazione a carico della AIFA, Ufficio Prezzi e Rimborso.

Fissa la trattazione in parte qua della causa alla pubblica udienza del 14 luglio 2010.

Spese al definitivo."

3. Premesso quanto sopra, con riguardo al terzo atto di motivi aggiunti (notificato nel febbraio 2009) va ricordato che la ricorrente ha impugnato la determinazione del budget provvisorio per il 2009, unitamente alla nota sulla metodologia applicativa ed al relativo comunicato diramato dall’AIFA via internet il 2 febbraio 2009, censurandoli con il richiamo ai vizi dedotti con i precedenti atti di motivi aggiunti avverso determinazioni di analogo contenuto adottate dall’AIFA per l’anno 2008.

Il Collegio prende atto che l’AIFA ha trasmesso la documentazione integrativa ritenuta necessaria per decidere anche il terzo atto di motivi aggiunti.

Ad avviso dell’AIFA, peraltro, nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse della ricorrente alla pronuncia sul merito della controversia, poiché non si è verificato alcuno sfondamento del budget assegnatole per l’anno 2009, come si rileva dall’allegato 3 della documentazione integrativa acquisita e più precisamente dalla nota 8 aprile 2010 n. 52723 con cui l’AIFA comunica al Min. Salute ed al Min. E.F. (Ispett. gen. spesa pubbl.) le risultanze per il periodo genn. – dic. 2009 del monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale (ai sensi della legge n. 222/2007, art. 5, comma2), unitamente alla relazione approvata dal Cons. Amm.ne AIFA nella seduta del 7 aprile 2010.

L’eccezione appare condivisibile.

Infatti, poiché alla ricorrente non è stato chiesto alcun importo a titolo di ripiano di oneri eccedenti il limite prefissato degli impegni finanziari a carico del SSN, l’attribuzione del budget per il 2009, secondo il nuovo sistema di regolazione della spesa farmaceutica, non si è rivelato lesivo: quindi la ricorrente, anche se è produttore di emoderivati e DNA ricombinati, non può vantare, al momento della pronuncia sull’impugnazione all’esame, la permanenza di un interesse attuale e concreto alla decisione della controversia nel merito e cioè sul punto se legittimamente o meno gli emoderivati sono stati inseriti nell’ambito di provvedimenti restrittivi della spesa farmaceutica pubblica.

Né è attuale e concreta la lesione del proprio interesse prospettata con riguardo alla circostanza che il sistema del budget concatena quello precedente con quello successivo: infatti è evidente che, in questo caso, la questione coinvolge assetti produttivi, normativi e di politica di spesa non attuali e, quindi, assolutamente variabili, che assumeranno rilevanza nel momento in cui diventeranno attuali e concreti.

Per le esposte considerazioni il terzo atto di motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Quanto alle spese di lite, sulle quali il Collegio nella sentenza parziale n. 6804/2010 si era riservato di provvedere in sede di pronuncia definitiva sulla intera controversia, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, in considerazione della novità introdotta dalla normativa di settore al fine di contenere la spesa farmaceutica pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), vista la sentenza parziale n. 6804/2010, pronunciando anche sul terzo atto di motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interessi.

Spese dell’intero giudizio compensate integralmente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 376

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Gaeta ha ingiunto al ricorrente, proprietario in località Ariana di una villa con circostante giardino, l’eliminazione in quanto realizzate senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 55 cod. nav.: a) di due porte poste al confine tra la proprietà privata e il demanio marittimo; b) del villino, in quanto ricadente "per la quasi totalità" nella fascia dei trenta metri dal confine demaniale marittimo.

2. Con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento in quanto: a) generico, non indicando quale porzione del villino ricadrebbe nella fascia di trenta metri dal confine demaniale; b) privo di adeguati presupposti e istruttoria, dato che non è indicato in qual modo sia stata determinata la linea del confine demaniale; c) non preceduto dall’avviso di procedimento, con violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) emesso da autorità incompetente, non essendo state delegate ai comuni le funzioni relative alla polizia demaniale ma solo quelle inerenti al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni sul litorale marittimo.

3. Il comune di Gaeta non si è costituito in giudizio.

4. Con ordinanza n. 822 del 18 ottobre 2002, la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Preliminarmente va esaminato l’ultimo motivo, dato che il dedotto vizio di incompetenza ha priorità logicogiuridica sugli altri.

Il motivo è infondato.

E infatti la delega ai comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto tra l’altro anche l’esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime e in questa funzione di controllo possono farsi rientrare anche le funzioni di polizia demaniale ex artt. 54 e 55 cod. nav. il cui esercizio costituisce (o meglio può costituire) il naturale sbocco del controllo eseguito (cfr. delibera n. 1161 del 30 luglio 2001 della giunta regionale del Lazio, recante "Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14", e T.A.R. Lazio, Latina, 4 ottobre 2010, n. 1637).

7. I restanti motivi sono invece in larga misura fondati.

E infatti il provvedimento impugnato risulta anzitutto illegittimo per l’omissione dell’avviso di procedimento che, nella fattispecie, non può essere superata attraverso l’applicazione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 tenuto conto che: a) benchè atto vincolato, l’ingiunzione allo sgombero ex articolo 55 cod. nav. presuppone pur sempre la esatta individuazione del confine tra proprietà privata e proprietà pubblica e a tal scopo la partecipazione del privato interessato può fornire utili strumenti di conoscenza all’amministrazione, quanto meno nel caso di situazioni di incertezza o da lungo tempo consolidate; b) nella fattispecie almeno il villino (perché per gli accessi all’arenile nulla è stato esposto in ricorso) è un’opera legittima dal punto di vista edilizio dato che è stata realizzata (oltretutto in epoca assai risalente) in base a titolo edilizio rilasciato dallo stesso comune di Gaeta e previo n.o. dell’autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico gravante sull’area. Al riguardo va anche aggiunto che, benché l’autorizzazione demaniale non costituisca presupposto di validità del titolo edilizio ma semplice condizione di efficacia (T.A.R. Sardegna, 23 settembre 2003, n. 1079), la circostanza che l’autorizzazione edilizia rilasciata nel 1964 al ricorrente non subordinasse la sua efficacia a un’autorizzazione demaniale ex articolo 55 cod. nav. potrebbe avvalorare quanto sostenuto nella memoria depositata il 7 febbraio 2011 in ordine ai fenomeni erosivi che avrebbero fatto avanzare la linea del confine demaniale rispetto alla situazione esistente all’epoca dei lavori.

In sostanza nella fattispecie – tenuto conto della risalenza e della legittimità edilizia del villino del ricorrente – non poteva prescindersi da una puntuale istruttoria in punto d’individuazione del confine demaniale, al fine di fare certezza in ordine all’effettiva commissione di un abuso; di simile istruttoria però non v’è traccia nell’atto impugnato che è quindi illegittimo anche per difetto di motivazione e istruttoria.

8. Conclusivamente il ricorso va accolto e l’atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il comune di Gaeta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-09-2011, n. 18706 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

B.L., appellando la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Federazione provinciale di Napoli del SUNIA – Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari, di riconoscimento del suo diritto a determinati inquadramenti come dipendente del medesimo a decorrere dal 1979 e a correlate differenze di retribuzione, precisava la domanda chiedendo l’accertamento del diritto ad essere inquadrata (per tutta la durata del rapporto) nel 4^ livello del CCNL del commercio, invece che nel 5^ livello e poi nel 7^, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma pari ad Euro 53.541,70, oltre accessori di legge.

Per quanto ancora rileva, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello, ma specificava in motivazione quanto segue. L’indagine doveva concentrarsi sul periodo dall’1.1.1990 al 23.12.1997, data di deposito del ricorso, per cui non era maturata la prescrizione quinquennale. Era pacifico che alla fine del 1983 la lavoratrice era stata inquadrata nel 4^ livello in relazione alla qualifica, inerente a tale categoria, di impiegata-dattilografa. Tali mansioni non erano successivamente mutate se non per aspetti quantitativi (in relazione a richieste ed esigenze della stessa lavoratrice), sicchè doveva ritenersi illegittima la successiva attribuzione di inquadramenti deteriori. Era poi mancata qualsiasi censura rispetto alla parte delle sentenza di primo grado che aveva ritenuto attuata una durata dell’orario di lavoro di 4,5 (o 4.30) ore al giorno per cinque giorni alla settimana sulla base di concordi deposizioni testimoniali e quindi sul punto si era formato il giudicato, a nulla valendo la richiesta dell’appellante di far sottoporre al perito contabile un quesito aggiuntivo relativo al calcolo delle retribuzioni spettanti sulla base delle ore lavorative risultanti dalle buste paga (peraltro in contrasto con le risultanze di concordi deposizioni testimoniali).

Sulla base dei conteggi eseguiti risultava che la lavoratrice, con riferimento all’orario effettivo suindicato, aveva percepito nel periodo tra l’1.1.1990 e il 23.12.1997 somme decisamente superiori a quelle derivanti dall’applicazione dei minimi del c.c.n.l. (L. 177.232.058 rispetto a L. 114.767.251), sicchè non sussisteva alcuna ragione di credito dell’appellante nei confronti dell’appellata.

B.L. ricorre per cassazione con due motivi. La intimata federazione provinciale del SUNIA resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art. 2103 c.c., omessa pronuncia e incoerenza e contraddizione tra motivazione e dispositivo. Si lamenta che nel dispositivo, in contrasto con la motivazione, sia stata omesso l’accertamento del diritto della ricorrente all’inquadramento nel 4^ livello contrattuale.

Al riguardo è condivisibibile l’eccezione di inammissibilità del motivo opposta dalla controricorrente, basata sul rilievo che la portata decisoria e di potenziale giudicato di una sentenza deve essere valutata sulla base non solo del dispositivo, ma anche delle ragioni, specificate in motivazione, che sorreggono la decisione enunciata nel dispositivo. E in effetti nella motivazione della sentenza non solo si rileva in maniera inequivoca che alla B. spettava l’inquadramento nel 4^ livello del CCNL, ma anche tale elemento è stato posto alla base dei conteggi fatti eseguire dal c.t.u., e recepiti dal giudice di appello, al fine di verificare se si era verificata la corresponsione alla lavoratrice di somme inferiori – tenuto conto anche dell’orario osservato – rispetto ai minimi contrattuali. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra dispositivo e motivazione e le ragioni determinanti della decisione concorrono a determinare la portata della decisione, in base al principio secondo cui la soccombenza che determina l’interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione (Cass. n. 8148/1998 e 10869/1999, relative ad una pronuncia di rigetto; Cass. n. 7681/1996, 8865/1994, 10498/2001; Cass. S.U. n. 2874/1998). Per vero, non mancano alcune pronunce di questa Corte secondo cui il principio sulla individuazione della portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale, anche ai fini dell’estensione del giudicato anche sulla base della sua motivazione troverebbe applicazione solo per le decisioni di merito il cui dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domande (cfr. Cass. n. 3373/2001 e 242/2003), ma tale prudenziale orientamento può riguardare solo il caso di motivazioni contenenti considerazioni scindibili e concretamente non determinanti ai fini della decisione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del principio di non contestazione.

Si sostiene che, riguardo all’orario di lavoro osservato dalla ricorrente e da prendere in considerazione ai fini dei conteggi, assumevano rilievo decisivo ed assorbente, con superamento anche del giudicato rilevato dal giudice di appello, i dati risultanti dai fogli paga, considerato il particolare loro valore probatorio e la mancata deduzione dell’osservanza da parte della lavoratrice di un orario diverso da quello risultante dalle buste paga.

Neanche questo motivo è suscettibile di accoglimento, dato che censura il punto della decisione relativo all’orario di lavoro osservato dalla ricorrente con riferimento al merito e non al pregiudiziale rilievo, costituente l’effettiva ratio decidendi, circa la formazione del giudicato interno sulla questione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, si ritiene giustificata la loro compensazione, considerato che l’impugnazione, relativamente al primo motivo, risulta espressione di una ragionevole cautela difensiva, alla luce anche della non assoluta chiarezza giurisprudenziale sulla portata del giudicato delle pronunce di rigetto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 30-05-2011, n. 21593

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4.6.2010 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 10.12.2007 del Tribunale di Castrovillari, con la quale S.F. era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per aver occupato alle proprie dipendenze come autista Sa.My., straniero privo del permesso di soggiorno. Reato accertato in data 20.8.2005.

La suddetta Corte riteneva che la mancanza di permesso di soggiorno da parte dell’autista Sa., fermato da una pattuglia della Polizia Stradale in autostrada alla guida di un autoarticolato della ditta Autotrasporti Spinelli, si poteva desumere dalla deposizione del teste C., dipendente della suddetta ditta, il quale aveva dichiarato che l’automezzo era stato affidato al predetto – che aveva chiesto di poter lavorare come autista – per una prova, in attesa che lo stesso mostrasse il permesso di soggiorno. La dichiarazione del teste veniva ritenuta dalla Corte inattendibile, apparendo palesemente illogica la giustificazione fornita per coprire l’irregolare assunzione dello straniero, non essendo credibile che un articolato di notevole valore venga affidato a uno sconosciuto, con il conseguente pericolo di sottrazione.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.F., chiedendone l’annullamento per mancanza di motivazione e travisamento del fatto. La prova della mancanza del permesso di soggiorno era stata dedotta dalla mancata esibizione al C. del permesso di soggiorno, senza tener conto però che il C. aveva anche dichiarato che non era lui addetto a verificare il possesso di regolari documenti da parte degli autisti.

Con motivi aggiunti lo S. ha depositato la trascrizione del verbale d’udienza del 10.12.2007 nella parte dell’esame di C. C..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari si evince che, dal controllo effettuato in autostrada di un articolato di proprietà della ditta Autotrasporti Spinelli, era risultato che l’autista, il cittadino extracomunitario Sa.

M., era privo di permesso di soggiorno ed era in possesso di una patente di guida non valida in Italia.

La Corte di appello di Catanzaro, di fronte a quanto accertato dagli agenti, ha ritenuto che la prova che l’imputato avesse assunto come autista uno straniero privo di permesso di soggiorno risultava anche dalla inattendibilità di quanto dichiarato dal teste C. che, per coprire l’irregolare assunzione dello straniero, aveva sostenuto che allo stesso fosse stato affidato l’autoarticolato solo per effettuare una prova.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (V. Sez. U. sent. n. 32 del 22.11.2000, Rv. 217266).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

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