Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-04-2011, n. 8545 Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

M.T.R. agiva nei confronti del Comune di Siderno e della Regione Calabria, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’occupazione, disposta in via d’urgenza con D.P. Giunta Regionale 8 ottobre 1976, n. 2133 e con successivo decreto sindacale n. 15975 del 14/12/79, realizzata materialmente in data 11/1/1980, del terreno sito in (OMISSIS), in catasto alla partita 2470, foglio 22, part. 64 e 65, sul quale era stato costruito un edificio scolastico, senza che fosse stato pronunciato alcun decreto di esproprio.

Ambedue i convenuti si costituivano: la Regione contestava la propria legittimazione passiva; il Comune affermava che la procedura di esproprio era stata regolarmente espletata, e che, in ogni caso, la pretesa era esorbitante; nella comparsa conclusionale, detta parte eccepiva la carenza di legittimazione dell’attrice.

Il Tribunale, con sentenza n. 373/1992, dichiarava la carenza di legittimazione dell’attrice e rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese.

Proponeva appello la M.T.; la Regione rimaneva contumace ed il Comune eccepiva la prescrizione del diritto azionato ex adverso.

Deceduta nelle more l’appellante, la causa veniva riassunta dalle eredi, M.C.R.R. e M.C.F.. La corte territoriale, con sentenza del 6 maggio 2004, ritenuto che la documentazione versata in atti dalle appellanti fugava ogni dubbio sulla legittimazione attiva, accoglieva l’eccezione di prescrizione, impeditiva di ogni ulteriore valutazione, rilevando che il decreto sindacale del 14/12/1979 aveva stabilito la durata dell’occupazione del terreno in oggetto, per la costruzione di un edificio scolastico, sino al 10/1/1982; non avendo il comune provveduto all’espropriazione definitiva entro tale termine, l’occupazione si era trasformata da legittima in illegittima; il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 10/1/82, era scaduto il 10/1/87, mentre la citazione era stata notificata il 30/4/88.

Propongono ricorso per cassazione le C. con unico motivo. Si oppone con controricorso il Comune; la Regione non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 2043 c.c. e L. n. 2359 del 1865, art. 13, sostenendo che la dichiarazione di pubblica utilità, priva dei termini iniziali e finali prescritti dalla L. n. 2359 del 1865 (i termini non erano indicati nella Delib. n. 490 del 1977, richiamata nel decreto sindacale del dicembre 1979) era affetta da giuridica inesistenza e/o nullità, da cui la conseguente illegittimità ab origine dell’occupazione d’urgenza, che aveva assunto il carattere di condotta illecita istantanea con effetti permanenti, tale da impedire il decorso del termine prescrizionale, per cui solo con l’atto di citazione si era manifestata la volontà del privato di scegliere il risarcimento danni e non l’azione intesa a recuperare la titolarità del bene.

In via subordinata, le ricorrenti sostengono la preclusione in radice del decorso del termine di prescrizione alla data di notificazione della domanda introduttiva, in quanto, come risultante dagli accertamenti eseguiti dal C.T.U., la definitività dell’annullamento dello strumento urbanistico nel quale ricadeva il terreno di cui è causa risaliva alla sentenza del Consiglio di Stato del 5/12/84. 2.1.- Il motivo è inammissibile.

Le ricorrenti hanno articolato il motivo di ricorso, basandosi sulla prospettazione della espropriazione illegittima sin dall’origine, per mancanza nella dichiarazione di pubblica utilità dei termini di inizio e fine dei lavori e della procedura ed in subordine, per l’annullamento definitivo del piano di zona in forza della sentenza del Consiglio di Stato del 5/12/1984, mentre nel corso del giudizio le parti avevano dedotto e fatto valere l’occupazione appropriativa, come tale accertata dal giudice del merito.

Come già ritenuto da questa Corte, la diversità, sotto il profilo della causa petendi, tra l’occupazione appropriativa, caratterizzata dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l’occupazione usurpativa, caratterizzata dalla medesima trasformazione, in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità, comporta che l’omessa doglianza delle parti sulla qualificazione dell’occupazione stessa in termine espropriativi determina l’irretrattabilità della questione, per il formarsi del giudicato interno sul punto ed il ricorso per cassazione non può essere riformulato, nel senso di interpretare la fattispecie in termini di occupazione usurpativa; ne consegue che, non avendo le ricorrenti specificatamente dedotto sin dall’origine come causa petendi della controversia i presupposti dell’occupazione usurpativa, resta fermo il divieto, a pena di inammissibilità, di proporre in sede di legittimità questioni nuove, le quali comportino, attraverso la prospettazione di differenti circostanze a situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, così da alterare, introducendo nel processo un tema di indagine e di decisione mai prima illustrato, l’oggetto sostanziale della domanda e dei termini della lite (vedi le pronunce n. 10560 del 2008, n. 22479 del 2006, n. 11.096 del 2004, 13.001 del 2005).

Le spese di lite sopportate dal Comune di Siderno, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Siderno le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1431 Sanità

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Svolgimento del processo

L’I.N.I. s.r.l.- INI ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la delibera n. 263 in data 11.5.2004 con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n.01 di Avezzano -Sulmona, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per l’anno in corso, ha disposto in relazione ai tetti di spesa sanitaria per l’anno 2004: a) che il budget per l’anno 2004 non dovrà superare quello già fissato per il 2003; b) di liquidare le case di Cura per i ricoveri dei residenti regionali con acconti mensili pari all’80% del budget 2003 ed alla fine esercizio il saldo entro 30 giorni dalle verifiche amministrative sanitarie, per i ricoveri di residenti extraregione con acconti mensili pari al 30% dell’attività prodotta ed il saldo a verifica regionale della mobilità.

A sostegno del ricorso ha lamentato la violazione dell’art.2 L. n. 549/1955, dell’art.1, comma 32 L.662/1996, dell’art. 7 L n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 8 L. n. 549/1995 per mancata predisposizione di un piano annuale per definire le quantità presunte e le tipologie delle prestazioni in relazione alle risorse disponibili e per l’illegittima retroattività del provvedimento, con lesione del principio di certezza del corrispettivo in relazione alle prestazioni rese dagli operatori; eccesso di potere e difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà e sviamento, ingiustizia manifesta per mancata osservanza delle garanzie procedimentali, per mancata comparazione con le altre strutture private e pubbliche, violazione dell’art.2 L.n. 249/1995, dell’art. 8 D.Lgs n. 50271992, dell’art. 32, c. 8 L.n.449/1997, per avere negato la remunerazione delle prestazioni rese oltre il tetto individuale, con indebito arricchimento da parte della struttura pubblica; lesione del diritto alla integrale retribuzione delle prestazioni rese nell’anno 2004; disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private.

Il Tar,con sentenza resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso per essere stato leso il diritto della ricorrente struttura ad erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Ha proposto appello la Azienda Unità sanitaria Locale n.1. Premesso che parte ricorrente avrebbe espressamente accettato quanto concordato durante l’incontro – di cui è verbale in atti, mai contestato – del 19.4.2004, deduce la tardività del ricorso nonché la mancanza di interesse ad agire. Inoltre, assume l’erroneità della sentenza secondo cui il provvedimento sarebbe lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per cui è accreditata, essendo per converso questa tenuta ad osservare i tetti di spesa annuali fissati anche per le strutture pubbliche in base all’art. 32, c. 8 L.449/97.Il Direttore della ASL avrebbe pertanto correttamente esercitato i poteri riconosciutigli dall’art. 17 c. 2 L.R. 30.7.1999 n. 20 individuando il limite massimo delle prestazioni erogabili dai presidi accreditati mentre a voler seguire la tesi del TAR si giungerebbe ad autorizzare una spesa senza controllo.

Con ordinanza n.229 del 2 luglio 2010, la Sezione ha chiesto alla ASL documentati chiarimenti circa la sopravvenienza dell’atto di programmazione regionale dei tetti di spesa per l’anno 2004.

Con nota 5 agosto 2010, l’amministrazione ha inviato la deliberazione di Giunta Regionale n. 755/C del 30.8.2004 oltre ai verbali di incontro con le strutture private erogatrici.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta la censura con cui si lamenta la mancata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, considerato che la lesione dell’interesse della struttura sanitaria non può che ricollegarsi all’emanazione del provvedimento di fissazione del tetto di spesa non potendo risalire ad accordi precedenti inerenti alla fase istruttoria.

Nel merito, fondato è il motivo con cui l’Azienda fa valere l’erroneità della sentenza per avere riconosciuto il provvedimento impugnato, in quanto rapportato al tetto di spesa relativo all’anno precedente (2003), lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Come noto, con l’art. 32, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni individuano preventivamente, in attuazione della programmazione sanitaria, per ciascuna istituzione sanitaria o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali di prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23.12.1996, n. 662.A ciò segue una fase di contrattazione, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, tra le asl e le strutture private accreditate o le loro associazioni rappresentative, con cui vengono fissati i volumi massimi di prestazioni erogabili a livello territoriale ed il corrispettivo preventivato.

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per la fissazione dei tetti per il 2004, è intervenuta la deliberazione con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale ha fissato provvisoriamente i tetti di spesa per il medesimo anno. Esso risponde all’esigenza di far fronte ad un sistema di fissazione dei tetti di spesa che richiede tempi non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge (Cons. St. Ad. Pl. n. 8 del 2006), fisiologicamente sopravvenendo solo in epoca successiva all’inizio dell’erogazione del servizio, consentendo comunque all’operatore di effettuare scelte su una previsione vagliata dall’autorità (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 1758).

La circostanza che, in attesa della fissazione definitiva regionale, la ASL abbia fissato il tetto in relazione al volume dell’anno precedente, non lede l’interesse della struttura sanitaria, come nascente dall’accreditamento.

Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 26.5.2005, n.200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art. 32 della l n. 449 del 1997.

Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica.

Non può quindi aderirsi alla statuizione del Tar secondo cui sussisterebbe un diritto intangibile della struttura ad ottenere il rimborso di tutte le prestazioni per cui è accreditata quando queste superino il volume fissato sulla base del corretto esercizio del potere di programmazione regionale e di contrattazione a livello territoriale.

Nella specie, la deliberazione impugnata – seguita a distanza di tra mesi dall’atto di programmazione regionale in data 30 agosto 2004 n. 755/C, che ha rideterminato il tetto con una maggiorazione del 10% per aumenti tariffari rispetto all’anno precedente e dai relativi contratti – è stata adottata nel corretto esercizio del potere di programmazione sanitaria in via provvisoria, nell’interesse stesso delle strutture sanitarie private a programmare dall’inizio dell’esercizio finanziario la propria organizzazione, sulla base di una precisa direttiva (nota 31.3.2004 prot. 139) regionale ed all’esito di una fase di confronto con le strutture sanitarie (verbale di incontro 19 aprile 2004) con l’osservanza delle garanzie procedimentali.

L’appello va, pertanto accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 25-03-2011, n. 12020 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma – Sezione del Riesame – con ordinanza del 12 maggio 2010 rigettava l’appello proposto da J.D.P. C. avverso il provvedimento di rigetto di istanza di modifica della custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Roma nell’ambito del procedimento penale a suo carico – pendente in fase di appello – per il reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Con la detta ordinanza il Tribunale riteneva sussistenti in termini di attualità e concretezza le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) in relazione non solo alla gravità del fatto, ma anche alle stesse giustificazioni offerte dall’imputata (a dire della quale la propria condotta sarebbe stata determinata dalle impellenti ed improvvise necessità economiche), ritenendo dette spiegazioni sintomatiche di una inclinazione dell’imputata a commettere reati della stessa specie.

Inoltre nel rigettare la richiesta di modifica della custodia cautelare il Tribunale aveva tenuto conto anche del precedente specifico che aveva comportato la condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di ammenda ed aveva infine considerato la J.D.P. – proprio per le specifiche modalità della condotta delittuosa – pienamente inserita in un circuito criminale internazionale operante nel settore del traffico di stupefacenti anche in considerazione della notevole quantità (oltre 3 Kg. netti) di cocaina rinvenute all’interno del suo appartamento.

Propone ricorso avverso la detta ordinanza il difensore deducendo vizio di motivazione per non avere il Tribunale preso in esame i nuovi fatti esposti con l’istanza quali l’atteggiamento collaborativo tenuto dall’imputata e le sue condizioni familiari (madre di una bambina minore di età e coniugata con cittadino italiano) che certamente escludevano il pericolo di fuga.

Il ricorso, in relazione ai suoi contenuti, va dichiarato inammissibile.

Il vizio denunciato non sussiste in quanto, a prescindere dalla logicità, congruità ed esaustività delle argomentazioni svolte dal Tribunale in merito alla necessità del mantenimento della misura cautelare, proprio con riferimento alla pretesa circostanza "nuova" della collaborazione, il Tribunale si è espresso sul punto in modo adeguato ed esente da vizi logici, circoscrivendo la portata delle ammissioni dell’imputata, ed osservando che, al di là di alcune indicazioni di nominativi e di contatti avuti con altri indagati attraverso la sua utenza cellulare (circostanze, peraltro, ben note all’autorità inquirente e non aventi quindi il carattere di novità), la J.D.P. non aveva apportato alcun contributo particolarmente utile ed originale alle indagini.

Peraltro la stessa difesa, nell’enunciare le circostanze nuove asseritamene pretermesse dal Tribunale, si è mantenuta in termini di estrema genericità anche con riguardo alla situazione familiare, peraltro anche questa conosciuta e considerata dal Tribunale.

La genericità e manifesta infondatezza dei motivi impongono quindi una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – determinata in via equitativa – di Euro 1.000,00 da versarsi alla Cassa delle Ammende, trovandosi la ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Va inoltre disposta la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto carcerario ove in atto l’imputata si trova ristretta, in conformità a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-07-2011, n. 14518 licenziamento

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1185 del 2005 il Tribunale di Firenze dichiarava la nullità del licenziamento intimato dall’EDILPANAREA di Favaloro Lillo a V.F. in data 26.05.2003, con le conseguenti statuizioni di carattere reintegratorio e risaricitorio Tale decisione, appellata dalla datrice di lavoro, è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 670 del 2008, la quale ha osservato che il dipendente era stato assunto in coincidenza con l’apertura del cantiere di Via Lorenzo il Magnifico in Firenze e l’assunzione era stata determinata da tale prospettiva, sicchè, venuto meno il cantiere per ultimazione delle opere edili appaltate, l’azienda si era ragionevolmente ridimensionata secondo le proprie esigenze, trattandosi di una modesta impresa artigiana. La stessa Corte ha ritenuto irrilevante l’esistenza di altri cantieri alla data del licenziamento del lavoratore in questione.

Il V. ricorre per cassazione con cinque motivi. Resiste l’Edilapanarea con controricorso.
Motivi della decisione

La controricorrente eccepisce inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale ex art. 365 c.p.c.. Secondo consolidato indirizzo di questa Corte la procura per il giudizio di cassazione, rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il riferimento ad esso e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando pertanto irrilevanti sia il mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (cfr Cass. n. 26504 del 2009; Cass. n. 10539 del 2007; Cass. n. 4299 del 1999; Cass. n. 463 del 1999).

Orbene nel caso di specie, alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, può riscontrarsi il requisito della specialità della procura, in quanto dall’esame della procura in questione e dell’atto cui inerisce si desume la volontà di impugnare la sentenza di appello dinanzi alla Corte di Cassazione, come peraltro risulta dall’intestazione dello stesso ricorso.

1.b) La controricorrente eccepisce altresì inammissibilità de ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e per difetto di autosufficienza con riguardo all’omessa trascrizione delle prove per testi.

Entrambi i rilievi sono infondati, giacchè i quesiti di diritto formulati in relazione ai singoli motivi sono conformi ai canoni prescritti dalla norma di rito e il ricorso non può dirsi generico, essendo stato fatto preciso riferimento alle risultanze istruttorie acquisite.

Neppure ha pregio l’ulteriore eccezione della controricorrente circa una generica e confusa formulazione dei motivi del ricorso per cassazione, che, al contrario, denota chiarezza espositiva e di contenuto.

2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare la legittimità del licenziamento intimato per fine lavori, erroneamente afferma che l’assunzione del lavoratore era avvenuta esclusivamente per far fronte alla carenza di organico derivante dall’inizio dei cantiere di Via Lorenzo il Magnifico.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 della L. n. 604 del 1966 e dell’art. 2697 c.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto del tutto irrilevante l’esistenza di altri e antieri attivi alla data del licenziamento del lavoratore, pur avendo accertato la possibilità di una ricollocazione dei medesimo lavoratore. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo alle circostanze indicate con riferimento al secondo motivo.

Con il quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte di Appello omette di valutare le risultanze processuali atte a dimostrare il mancato rispetto da parte della datrice di lavoro di principi di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da licenziare.

2 bis) I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati in base alle seguenti considerazioni.

L’impugnata sentenza ha ritenuto giustificato, come già detto, il licenziamento intimato al V., ponendo in rilievo che questi era stato assunto in coincidenza con l’apertura del cantiere di Via Lorenzo il Magnifico in Firenze e l’assunzione era stata determinata da tale prospettiva, sicchè, venuto meno il cantiere per ultimazione delle opere edili appaltate, l’azienda si era ragionevolmente ridimensionata secondo le proprie esigenze, trattandosi di una modesta impresa artigiana.

La ricostruzione del giudice di appello non appare però conforme alle risultanze istruttorie di causa: in particolare il ricorrente richiama a pag. 12 del ricorso le dichiarazioni rese dall’Ing. W. circa il cantiere in Via del Casone e quelle del teste C. circa i cantieri, in Via Datini e Via Toselli; lo stesso ricorrente (a pag. 3 del ricorso) precisa che la Edilpanarea nell’atto di appello (pag. 6) aveva dato atto che, alla data del licenziamento, esisteva il cantiere di Via del Casone e quello di Via F. da Barberino.

Orbene a fronte di tali risultanze relative all’esistenza di più cantieri attivi in Firenze, sulla datrice di lavoro incombeva l’onere di provare l’impossibilità di una utile ricollocazione, terminati i lavori appaltati in Via Lorenzo il Magnifico, del V. (nel senso che il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte cfr Cass. n. 3040 del 2011, Cass. n. 6559 del 2010, Cass. n. 22417 del 2009, Cass. n. 1008 del 2003 ed altre decisioni conformi).

Nè poi risulta che il giudice di appello abbia preso in considerazione il profilo, già prospettato dal ricorrente in primo grado, relativo al rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare (a pag. 20 del ricorso il ricorrente richiama il libro paga e matricola dove figuravano iscritti V.V., R.P. e C.D., i primi due con minore anzianità di servizio e il terzo con maggiore anzianità di servizio, ma con qualifica professionale minore e senza carichi familiari), così come richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 7046 del 2011, Cass. n. 16144 del 2001).

3. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che procederà al riesame della causa, previo accertamento della necessità di ridimensionamento dell’organico per esigenze di natura oggettiva ed organizzativa, in ordine al profilo della possibilità di ricollocazione (cd. repechage) del lavoratore in altri cantieri e, verificherà anche, in presenza di più dipendenti occupati in posizione di fungibilità (come risultanti dal libro paga e matricola), se la scelta del lavoratore da licenziare sia avvenuta nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.