Cass. pen., sez. VI 11-07-2008 (08-07-2008), n. 28952 Titolarità del diritto – Persona offesa – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
All’esito del giudizio di primo grado, in cui si costituiva parte civile la persona offesa querelante C.G., il Tribunale di Oristano sezione distaccata di Sorgono con sentenza resa il 20.6.2003 dichiarava C.P. colpevole del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle cose, perchè pur potendo ricorrere al giudice -al fine di esercitare un preteso diritto di comproprietà sul sottotetto di un edificio condominiale sito in (OMISSIS), diritto contestato dai coniugi C.G. e M.G. si faceva ragione da se stesso, procedendo allo "scasso" del lucchetto posto dai coniugi C. – M. a chiusura della porta di accesso al sottotetto.
Per l’effetto il C.P., mandato assolto per insussistenza del fatto dal concorrente reato di cui all’art. 393 c.p., era condannato alla pena di Euro 300,00, di multa ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Adita dall’impugnazione del C.P., la Corte di Appello di Cagliari con la sentenza del 23.5.2007 in epigrafe indicata, riformando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di rituale querela.
A tale conclusione liberatoria la Corte territoriale è pervenuta in base al rilievo, avvalorato da documenti prodotti dall’imputato, che la querelante C.G. doveva considerarsi non legittimata a proporre l’istanza punitiva nei confronti del condomino C.P., non essendo comproprietaria con il marito in regime di comunione legale dei beni dell’appartamento condominiale di (OMISSIS) in disponibilità della sua famiglia, l’immobile essendo in proprietà esclusiva (avulsa dalla comunione legale) del coniuge M.G., unico titolare – quindi – del diritto di querela.
Avverso detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, prospettando due vizi della decisione.
In primo luogo la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 392 c.p., norma che tutela l’interesse dello Stato ad impedire che la violenza privata si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione di controversie tra privati, per la cui soluzione sia possibile far ricorso ad un giudice. Di tal che il diritto di querela non può essere limitato al solo titolare del diritto di proprietà o di altro diretto reale sul bene oggetto del reato di ragion fattasi, ma deve ritenersi esteso anche a chi sia portatore di una concreta e diretta relazione con il bene aggredito benchè di intensità inferiore rispetto ad un diritto di proprietà.
Il ricorrente, nel richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ha statuito come vittima e persona offesa del reato di cui all’art. 392 c.p., vada ritenuto anche chi si trovi nella possibilità di esercitare il contenuto di qualsiasi diritto sulla cosa in quanto titolare dell’apparentia iuris, ha sottolineato che non soltanto al momento del fatto (effrazione del lucchetto della porta del sottotetto) la querelante C.G. si trovava nella "sua" sottostante abitazione di (OMISSIS) insieme al figlio, ma che l’uso dell’immobile da lei comunque esercitato (con o senza il coniuge) ne testimoniava una situazione fattuale di suo legittimo possesso.
Con il secondo motivo di ricorso il P.G. censura la carente motivazione della sentenza impugnata (più propriamente un travisamento del fatto oggetto di prova) laddove assume che gli atti di compravendita degli appartamenti condominiali prodotti dall’appellante C.P. escludano una situazione di comproprietà dei coniugi C.G. e M., trascurando di constatare che la documentazione in parola non riguarda l’appartamento posseduto dai coniugi C.G. e M. ma gli appartamenti di altri condomini. Donde l’erroneità del presupposto di fatto sul quale è imperniata la dedotta carenza di legittimazione a proporre querela di C.G..
Il ricorso del Procuratore Generale distrettuale è giuridicamente fondato.
In vero dalla lettura della sentenza di primo grado emerge con piena chiarezza una oggettiva situazione di disponibilità dell’appartamento condominiale sito in (OMISSIS) (utilizzato dalla famiglia C.G. M. come seconda casa, risiedendo la stessa stabilmente in Cagliari) congiunta (con il marito e i familiari) e disgiunta (in autonomia di accesso e di uso) da parte della querelante C.G.. Una situazione, dunque, di possesso o (più esattamente) compossesso dell’immobile, di cui la Carrara e il marito considerano costituire diretta pertinenza il sottotetto, al cui ingresso hanno collocato una porta munita di lucchetto, che si sostiene – nell’ipotesi di accusa – rimosso indebitamente dall’imputato C.P..
Come rimarcato dal ricorrente P.G., la norma incriminatrice di cui all’art. 392 c.p., non è circoscritta a proteggere il solo titolare di un diritto reale assoluto sulla cosa oggetto di violenza del titolare del preteso configgente diritto, ma anche la posizione di chi si trovi ad esercitare legittimamente una facoltà o prerogative di natura diversa dalla signoria piena o titolarità diretta (proprietà) sulla cosa. La norma è tesa, infatti, a tutelare anche altre situazione giuridiche, meno intense rispetto ai diritti reali ma significative di una diretta relazione con il bene o la cosa, quale per l’appunto ed emblematicamente deve definirsi il possesso.
Situazione pacificamente esistente in capo alla querelante persona offesa C.G. e che neppure l’imputato C.P. mette in dubbio, tant’è che egli – come si legge nella stessa impugnata sentenza di appello – prima di procedere allo "scasso" del lucchetto della porta del sottotetto ha esposto le proprie accese rimostranze alla sola C.G., implicitamente identificandola come contitolare e portatrice (unitamente al marito M. e ai suoi familiari) di un comune interesse ad un uso familiare esclusivo del sottotetto. Di conseguenza occorre ribadire il principio che persona offesa del reato di ragion fattasi con violenza alle cose è – oltre al titolare del diritto di proprietà sulla cosa aggredita – anche chi si trovi ad esercitare sulla stessa un legittimo ius possessionis (sebbene non ne sia proprietario). Principio conforme, del resto, al risalente e stabile indirizzo ermeneutico fissato dalla giurisprudenza di questa S.C. (cfr.: Cass. Sez. 6^, 30.4.1985 n. 8434, Chiacchiera, rv. 170532; Cass. Sez. 6^, 22.10.1985 n. 12481, Battisti, rv. 171452; Cass. Sez. 6^. 24.2.2004 n. 21090, Soddu, rv.
228810).
C.M.G., in qualità di persona offesa del reato ascritto al giudicabile C.P., era – diversamente dall’erroneo assunto dell’impugnata sentenza – ben legittimata a proporre ex art. 120 c.p., la querela tempestivamente proposta nei confronti del C.P..
Alla stregua del principio dianzi affermato la sentenza della Corte di Appello di Cagliari impugnata dal locale Procuratore Generale deve essere annullata con coevo rinvio degli atti, ai fini dello svolgimento del giudizio di appello in relazione agli altri morivi di gravame dell’appellante C.P., ad altra sezione della Corte di Appello sarda, nella specie individuabile nella sezione distaccata di Sassari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di appello alla sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari.

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 29984 del 2011 Sfruttamento della prostituzione, sussiste solo se l’agente riceve denaro o altra utilità

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sul ricorso proposto da D’A. N., nato a (…), avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 8.10.2010 che, in accoglimento dell’appello del PM, gli ha applicato la misura di sicurezza dell’assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro per la durata di un anno ed ha confermato la condanna alla pena di anni 3 di reclusione €. 2.000 di multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli artt. 81 cpv 110 cod.pen. 3 n. 8 e 4 legge_75_1958;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giovanni Salvi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 8.10.2010 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello del PM, ha applicato a D’A. N. la misura di sicurezza dell’assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro per la durata di un anno ed ha confermato la condanna alla pena di anni 3 di reclusione e 2.000 di multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il delitto di cui agli ad. 81 cpv 110 cod pen., 3 n. 8 e 4 legge n. 75/1958 per avere in più occasioni, sfruttato e favorito la prostituzione di Z. A. L. accompagnandola e prelevandola dal luogo ove si prostituiva, accordandole protezione, imponendole tempi e modi dell’esercizio dell’attività.

Riteneva la Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, che la sussistenza del delitto de quo fosse saldamente ancorata alle conversazioni telefoniche intercettate e alle annotazioni di servizio con videoriprese.
Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato eccependo la nullità della sentenza perché non gli era stato notificato l’appello del PM e denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità confermata con argomentazioni incoerenti e sganciate dalle acquisizioni processuali da cui emergeva che egli aveva saltuariamente accompagnato la donna di cui si era invaghito senza percepire alcuna somma, sicché doveva essere assolto dal reato di sfruttamento della prostituzione con la riduzione della pena inflittagli.
Aggiungeva che illegittima era l’irrogazione della misura di sicurezza per la mancata contestazione di aggravanti (la rubrica richiamava l’art. 4 della legge Merlin ma non specificava alcuna delle aggravanti dalla stessa previste).
Chiedeva l’annullamento della sentenza
L’eccezione procedurale è infondata.
Con disposizione innovativa, rispetto al codice di rito abrogato, l’art. 584 c.p.p. dispone che l’atto di impugnazione (nella specie del PM) deve essere notificato alle altre parti private (nella specie, l’imputato), senza ritardo.
Trattasi di un adempimento che ha quale destinataria, come testualmente dispone la norma stessa e come riconosce la giurisprudenza, esclusivamente, la parte in senso stretto e non il suo difensore (Cassazione 9/6/1995, Cuciniello).
La disposizione è volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, per contrastare così le pretese avanzate nei suoi confronti dall’impugnante principale, dando piena attuazione al principio di cui all’art. 2, n. 3 della legge delega, sulla partecipazione al giudizio delle parti pubblica e privata, su base paritaria (Cassazione Sezione V n. 11017/1999 RV. 214485).
Nella specie, in punto di fatto, risulta dagli atti che, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30.10.2007 con cui l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 3 n. 8 legge a 75/1958, era stato proposto appello sia dal PM per l’applicazione della misura di sicurezza, sia dall’imputato e che la prima impugnazione era stata notificata al D’A. a mani della figlia.
All’udienza dell’8.10.2010, era stata eccepita l’irritualità della notifica dell’impugnazione del PM, per la totale incapacità d’intendere e di volere della persona che aveva ricevuto l’atto, ma il tribunale aveva respinto l’eccezione rigettata sul presupposto che la notifica risultava essere stata ritualmente eseguita e che l’imputato aveva proposto autonomo ricorso.
Tanto premesso, va osservato che “l’omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte privata e viceversa non è causa di nullità di ordine generale né da luogo all’inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se consentito. (Cass. Sez. III n. 3266/2009 rv. 245859)
Il motivo sulla conferma deIl’affermazione di responsabilità per il favoreggiamento della prostituzione non è puntuale poiché solleva erronee censure, in fatto, su questioni sulle quali i giudici d’appello hanno congruamente motivato con argomentazioni irreprensibili segnalando esaurientemente gli elementi che depongono sicuramente a carico dell’imputato.
Non è quindi censurabile l’accertata attività favoreggiatrice costituita dall’abituale accompagnamento e prelievo della donna dal luogo d’esercizio della prostituzione e dal controllo che l’imputato esercitava sull’operato della donna, con la sicura consapevolezza dell’attività svolta.
In tema di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, le condotte di sfruttamento e di favoreggiamento dell’altrui prostituzione possono concorrere tra loro in quanto hanno per oggetto condotte autonome e distinte, essendo lo sfruttamento finalizzato a trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti per l’agente, laddove il favoreggiamento è finalizzato ad agevolare l’attività di meretricio a prescindere da un eventuale profitto economico o altra utilità in favore dell’agente (Cassazione Sezione III n. 40539/2007 RV. 238005).
Nella specie, avendo gli stessi giudici d’appello riconosciuto che non è emerso quali proventi D’A. abbia tratto da detta attività, non era configurabile il delitto di sfruttamento, sicché sul punto la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
La misura di sicurezza, prevista dall’art. 538 cod. pen. è applicabile a tutte le ipotesi delittuose previste dalla legge Merlin che corrispondono a quelle delle abrogate disposizioni del codice penale alle quali la misura di sicurezza poteva o doveva essere applicata.
Nell’ipotesi del favoreggiamento dell’altrui prostituzione, l’applicazione della misura di sicurezza è facoltativa in caso di favoreggiamento generico, già previsto dall’art. 531 cod. pen., mentre è obbligatoria in caso di favoreggiamento aggravato (Sezione III n. 10893/1986 RV. 173972).
La corte territoriale ha ritenuto che l’applicazione fosse obbligatoria perché il favoreggiamento era aggravato, ma questo non emerge dal capo d’imputazione in cui è menzionato l’art. 4 della legge n. 75/1958 senza concreta indicazione alcuna aggravante.
Trattandosi di applicazione della misura facoltativa, la totale mancanza di motivazione sul punto impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame anche per la determinazione della pena a seguito dell’esclusione del reato di sfruttamento della prostituzione.

P.M.Q.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di sfruttamento della prostituzione perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli in punto di determinazione della pena e di applicazione della misura di sicurezza

Depositata in Cancelleria il 27.07.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 21-01-2011, n. 1894 Aggravanti comuni motivi abietti o futili

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28-1-2010 la Corte di Appello di Bologna pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale del luogo in data 28/4/2009 a carico di Y.T., imputato condannato – per delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 1, in danno di C.G., come indicato in rubrica (fatto acc. in data (OMISSIS)) – alla pena di anni quattro di reclusione con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e la diminuente del rito abbreviato.

La Corte territoriale derubricato il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, rideterminava la pena in anni due di reclusione revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Nella specie si era verificata un’aggressione all’interno del locale ove la parte lesa era stata raggiunta da un gruppo di persone tra le quali si trovava Y.T., autore del ferimento.

La Corte aveva escluso il dolo del delitto di tentato omicidio, valutando – dopo aver riconosciuto la particolare pericolosità dei coltelli, che erano stati prelevati dalla cucina – la assenza di lesioni che potessero riguardare organi vitalbe il colpo inferto di striscio alla parte lesa, onde si era esclusa l’esistenza della volontà omicida.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E) in relazione all’art. 61 c.p., n. 1 e art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1 per erronea applicazione della legge penale nonchè per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1.

A riguardo il ricorrente rilevava che la Corte aveva ritenuto sussistente la menzionata aggravante, in base al convincimento che l’episodio si fosse verificato per rutili motivi, a seguito di una lite avvenuta la sera precedente tra i protagonisti del fatto.

-In senso contrario il ricorrente evidenziava che l’altro presunto complice, ossia Z.X. era entrato disarmato nel locale in cui si verificò l’azione, e solo a seguito del lancio di una bottiglia realizzato dalla persona offesa dal delitto in esame, egli aveva reagito, chiedendo rinforzi e ricorrendo alle armi.

Dunque il ricorrente rilevava che l’accoltellamento era avvenuto a seguito della provocazione della parte offesa.

A sostegno di tale versione dei fatti si rilevava che anche dalla sentenza di primo grado era stato specificato che il predetto complice ( Z.X.) aveva solo pronunziato una frase all’indirizzo della persona offesa – (dicendo:"Ti punisco qui dentro o ti aspetto fuori") -, e che non si sarebbe fatto ricorso all’uso di armi se la persona offesa non avesse reagito con violenza.

In base a tali elementi il ricorrente riteneva palesemente illogica la motivazione della sentenza oltre che contraddittoria ed erronea sotto il profilo sostanziale, atteso che si era ritenuto che i futili motivi fossero alla base dell’episodio contestato.

Peraltro si evidenziava che la Corte aveva omesso di valutare il rapporto di proporzionalità tra il motivo dell’aggressione e l’evento(essendo tale valutazione prevista dalla giurisprudenza di legittimità).

Con ulteriori motivi si censurava la sentenza anche per violazione di legge inerente all’applicazione dell’aggravante ex art. 61 c.p., n. 1, rilevando altresì che il lancio di una bottiglia ad opera della persona offesa non poteva risultare come un fatto banale, mentre d’altra parte era da escludere la predetta aggravante per l’incertezza del movente.

Con altro motivo il ricorrente censurava come erronea la determinazione della pena, per violazione dell’art. 133 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

A riguardo il ricorrente rilevava che le disposizioni di legge impongono al Giudice di valutare ai fini della valutazione della gravità del fatto-reato, la concreta entità del danno cagionato.

D’altra parte evidenziava che per le lesioni implicanti una malattia protrattasi fino a quaranta giorni, la pena inflitta risulta eccessiva, essendo pari al massimo edittale, e non potendosi tener conto di conseguenze che il fatto non aveva determinato.

In base a tali rilievi l’imputato chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di ricorso si rivelano privi di fondamento. Invero il Giudice di appello ha motivato adeguatamente in relazione alla responsabilità dell’imputato per il fatto diversamente qualificato, derubricando l’originaria imputazione nella fattispecie di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 1 argomentando in aderenza alle risultanze della entità delle lesioni oltre che per la valutazione della tipologia della ferita riportata dalla parte lesa, come esposto a fl. 2-3 della sentenza impugnata.

Analogamente risulta correttamente disattesa la richiesta dell’appellante di esclusione dell’aggravante dei futili motivi, indicata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 1. L’azione delittuosa si era, infatti, verificata allorchè l’imputato si recò all’interno di un locale ristorante dove si trovava la persona offesa, insieme ad altri complici, secondo quanto è dato desumere dalla dinamica dell’azione delittuosa descritta in sentenza, senza che esistessero motivi di particolare contrasto verso il soggetto passivo del reato e nel momento in cui si verificò un litigio per cause non accertate.

Tali elementi, desumibili dalla globale descrizione resa in sentenza, rendono applicabile l’aggravante in precedenza menzionata, atteso che secondo giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1^, 11 febbraio 2000, n. 4453 – CED 215806 – "Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi, il motivo è rutile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all’entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto, un’occasione per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale".

Nella specie tali presupposti di esclusione della menzionata aggravante si desumono dalla motivazione della sentenza, non essendo stata accertata alcuna aggressione subita dall’imputato, che aveva agito in concorso con altri nell’episodio descritto contro la vittima, con l’uso di un coltello indicato come mannaia, per cui deve ritenersi la implicita valutazione di sproporzione tra il mezzo usato e la situazione di contrasto con la parte lesa, effettuata dal giudice di merito alla stregua di quanto illustrato in sentenza.

La circostanza che prima dell’azione delittuosa, la persona offesa avesse lanciato una bottiglia, nel momento in cui il gruppo di aggressori era entrato nel locale, è stata considerata, infatti, dalla Corte non provata, bensì semplicemente riferita da altro complice della condotta contestata.

Infine si osserva che la sentenza risulta ampiamente ed esaurientemente motivata in relazione alla gravità del fatto (essendo state valutate in concreto le lesioni subite dal soggetto passivo del reato) e risulta rispettato il disposto dell’art. 133 c.p. per la completa analisi della negativa personalità dell’imputato (tra l’altro straniero che clandestinamente si trovava in Itali a, essendo anche inottemperante all’ordine di espulsione del Questore di Bolzano e del Questore di Reggio Emilia), anche alla stregua della pericolosità dimostrata con la condotta incriminata.

Pertanto il ricorso risulta privo di fondamento, data la corretta e logica motivazione resa dalla Corte territoriale.

La Corte deve dunque rigettare l’impugnazione ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 213 del 2012, in tema di riconoscimenti di indennità aggiuntive a segretari particolari in regione Molise

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 8-8-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 1 e 3
della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e
all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in
materia di segreterie particolari), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17
ottobre 2011, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2011 ed
iscritto al n. 125 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 17 ottobre 2011, depositato in
cancelleria il 25 ottobre 2011 e iscritto al n. 125 del registro
ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso questioni di legittimita’ costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della
Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4
agosto 2011, n. 17 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12
settembre 1991, n. 15, e all’articolo 6 della legge regionale 20
agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari).
1.1.- L’impugnato art. 1 sostituisce il comma 6 dell’articolo 8
della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e
complementari alla L.R. «Stato giuridico e trattamento economico del
personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise –
Triennio 1988-1990» e provvedimenti urgenti per l’organizzazione
amministrativa della Regione) e prevede che il personale regionale e
quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle
segreterie particolari, conserva il trattamento giuridico, economico
ed indennitario in godimento, mentre nel caso di attribuzione della
funzione di responsabile, ove titolare di retribuzione inferiore, ha
diritto ad un trattamento giuridico, economico ed indennitario non
inferiore a quello previsto per la categoria economica D3.
Trattamento economico che, ai fini della determinazione del budget di
cui al comma 4, e’ computato per intero, qualora si tratti di
personale in posizione di comando, soltanto per la differenza
integrativa, qualora si tratti di personale regionale.
1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la
disposizione regionale impugnata non e’ conforme a Costituzione,
perche’:
a) introdurrebbe un beneficio economico per una determinata
categoria di personale in violazione della riserva spettante alla
contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), costituente declinazione
del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui
all’art. 97 Cost.;
b) invaderebbe la materia dell’ordinamento civile, riservata allo
Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
c) violerebbe, infine, l’art. 3 Cost., stante l’irragionevole e
immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad
una parte del personale, a parita’ di funzioni rispetto ad altro non
rientrante nella sfera dei destinatari della previsione.
1.3.- In base all’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011,
le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2011
al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva,
risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria
particolare.
1.4.- Ad avviso del ricorrente, anche tale disposizione sarebbe
costituzionalmente illegittima, in quanto:
a) non contiene alcun riferimento al rispetto dei vincoli
generali di contenimento delle spese in materia d’impiego pubblico
imposti dai commi 1 e 21 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita’ economica), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il che
costituirebbe violazione del riparto di competenze legislative in
tema di finanza pubblica stabilito dall’art. 117, terzo comma, Cost.;
b) l’attribuzione retroattiva di un beneficio economico, ivi
prevista, risulterebbe discriminatoria e, in definitiva, rimessa alla
verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento
dell’entrata in vigore della legge, in contrasto con i principi di
ragionevolezza, imparzialita’ e buon andamento di cui agli artt. 3 e
97 Cost.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimita’ costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della
Costituzione, degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Molise 4
agosto 2011, n. 17 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12
settembre 1991, n. 15, e all’articolo 6 della legge regionale 20
agosto 2012, n. 16, in materia di segreterie particolari). Tali
disposizioni innovano la precedente legislazione regionale in ordine
al trattamento del personale delle segreterie particolari di taluni
organi regionali (Presidente della Giunta regionale e Assessori
regionali, Presidente del Consiglio regionale, componenti
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidenti delle
commissioni consiliari permanenti e temporanee, Presidente del
Collegio dei revisori dei conti).
1.1.- Il Governo impugna, anzitutto, l’art. 1 della suddetta
legge regionale, laddove dispone che ai responsabili delle segreterie
particolari degli organi regionali sopra menzionati spetta «un
trattamento giuridico, economico ed indennitario non inferiore a
quello previsto per la categoria economica D3», ferma restando per
tutti gli altri dipendenti (regionali e comandati), utilizzati nelle
suddette segreterie, la conservazione del trattamento in godimento.
1.2.- Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata
incide nella sfera di competenza della contrattazione collettiva,
cosi’ da violare il buon andamento di cui essa e’ espressione, ed
invade, altresi’, l’ambito materiale dell’ordinamento civile, di
competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. Essa, infine, urterebbe contro l’art. 3
Cost., discriminando dipendenti versanti in situazioni identiche, ma
non destinatari del beneficio in oggetto.
1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre,
l’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011, che fa retroagire le
disposizioni della medesima legge dal 1° gennaio 2011 nei confronti
del personale, il quale, «a decorrere dalla stessa data o da data
successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di
segreteria particolare».
1.4.- Tale disposizione regionale e’ censurata per violazione
degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo con
l’interposizione dell’art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui sono state adottate misure di
contenimento delle spese per il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni, secondo il ricorrente con valore di principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
2.- La questione di legittimita’ dell’art. 1 della legge reg.
Molise n. 17 del 2011, promossa in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), e’ fondata.
L’impugnato art. 1 sancisce la conservazione del trattamento in
godimento in capo al personale utilizzato nelle segreterie
particolari ed attribuisce ai responsabili delle medesime un
trattamento complessivo non inferiore a quello della categoria D3.
In tal modo, la disposizione in questione istituisce una
corrispondenza della posizione di responsabile di segreteria
particolare, senza provvedere a definirla ulteriormente, con la
categoria D3 (rectius: categoria D – posizione economica D3) mutuata
dal regime di qualificazione del personale previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali (contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo
1999, e successive modificazioni). Essa, inoltre, disciplina le
conseguenze dell’assegnazione alle segreterie particolari e,
segnatamente, dell’attribuzione della funzione di responsabile a
personale evidentemente inquadrato in un livello piu’ basso («ove sia
titolare di retribuzione inferiore»).
Tutto cio’ comporta lo sconfinamento della norma regionale
impugnata nell’ambito dell’ordinamento civile.
Essa, infatti, per un verso, colloca d’imperio una posizione di
lavoro schematicamente connotata da mera responsabilita’ di
segreteria in una determinata categoria attinta dal sistema di
classificazione del comparto di riferimento, venendo cosi’ ad
incidere nella materia degli inquadramenti del personale, riservata
dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»). Per altro verso, interviene sull’assetto
del trattamento economico e giuridico di dipendenti pubblici
(regionali e comandati) e sulla disciplina dell’attribuzione di
mansioni superiori, anche in deroga al regime dell’art. 52 del d.lgs.
n. 165 del 2011 ed alla specifica regola, ivi stabilita, secondo cui
gli effetti di una siffatta assegnazione (comunque senza riflessi
sull’inquadramento ai sensi del comma 1 dell’art. 52, cit.) possono
essere regolati in modo difforme soltanto dai contratti collettivi.
Diversamente dal regime delineato dalla legge statale, infatti,
l’art. 1 della legge regionale in oggetto prevede genericamente il
diritto all’intero trattamento della categoria D3 («giuridico,
economico ed indennitario») in tutte le ipotesi nelle quali il
personale regionale o comandato, titolare di una retribuzione
inferiore, sia nominato responsabile della segreteria particolare e
non solo in quelle, precisamente circostanziate dalla legge statale
per obiettive esigenze di servizio e nei rigorosi limiti ivi
stabiliti, se del caso derogabili esclusivamente dalla contrattazione
collettiva.
La norma regionale impugnata, dunque, finisce per regolare
istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato
(inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello
svolgimento di mansioni superiori), con conseguente lesione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile (sentenze nn. 339, 77 e 7 del 2011, nn. 332 e 151
del 2010 e n. 189 del 2007).
2.1.- Dev’essere, dunque, dichiarata l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
L’accoglimento della questione in esame sotto il profilo
dell’incidenza della norma regionale impugnata sull’ordinamento
civile (di competenza esclusiva dello Stato) consente di ritenere
assorbite le ulteriori censure.
3.- La questione di legittimita’ dell’art. 3 della legge reg.
Molise n. 17 del 2011 e’ parimenti fondata.
3.1.- V’e’, preliminarmente, da rilevare che la caducazione
dell’art. 1 della legge in questione si riflette inevitabilmente sul
successivo art. 3, pure censurato in modo autonomo, perche’
quest’ultimo prevede la decorrenza retroattiva della legge («dal 1°
gennaio 2011») limitatamente al personale, destinatario del citato
art. 1, che, «a decorrere dalla stessa data o da data successiva,
risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria
particolare».
3.2.- La questione di legittimita’ dell’art. 3 citato e’,
comunque, fondata anche in se’ considerata, in relazione alla dedotta
violazione dell’art. 3 Cost.
3.2.1.- Non sussiste, infatti, alcun motivo plausibile che
giustifichi la retrodatazione del beneficio del trattamento giuridico
ed economico della categoria D3 a favore dei titolari degli incarichi
di responsabile di segreteria particolare svolti a partire dal 1°
gennaio 2011. Anzi, proprio l’indiscriminata retroattivita’ del
beneficio economico e’ viziata da irragionevolezza, tenuto conto pure
che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto ragionevole la scelta
legislativa, di segno contrario, di graduare nel tempo la concessione
e la retrodatazione degli effetti economici di determinati meccanismi
perequativi (ordinanza n. 241 del 2002).
3.2.2.- Va, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2011 perche’ in
contrasto con l’art. 3 Cost.
Rimangono assorbiti gli altri profili d’illegittimita’
costituzionale prospettati dal ricorrente.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1 della
legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e
all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in
materia di segreterie particolari);
2) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 3 della
legge reg. Molise n. 17 del 2011.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA

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