Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2011, n. 16788 Associazioni sindacali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’ANSA- Agenzia Nazionale Stampa Associata, sooc. Coop. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 23 febbraio 2006, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato antisindacale il comportamento tenuto dall’agenzia e consistito nel trattare ai fini della stipula dell’accordo sindacale, poi raggiunto il 27 giugno 2001, con una rappresentanza sindacale unitaria decaduta.

2. Il ricorso è articolato in tre motivi. Il sindacato UIL COM UIL si difende con controricorso. L’Ansa ha depositato una memoria.

3. Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, perchè il comportamento denunziato non presenterebbe il carattere dell’attualità. 4. Il motivo non è fondato. Da ultimo, con la sentenza con la sentenza 12 novembre 2010, n. 23038 si è ulteriormente consolidata la giurisprudenza per cui "In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale. L’accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato ai giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici". 5. Nel caso di specie, la Corte di merito ha richiamato e correttamente applicato i principi di diritto elaborati in materia di attualità della condotta, mentre la valutazione in concreto concerne il merito ed è motivata congruamente.

6. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., consistente in una errata applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale dettati da tali norme nella interpretazione dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulle rappresentanze sindacali unitarie.

7. La tesi sostenuta è che in caso di dimissioni di un numero di componenti della RSU (rappresentanza sindacale aziendale) superiore al 51%, l’art. 6 dell’accordo non debba essere interpretato nel senso che alla RSU sia preclusa ogni azione e che "piuttosto si evince chiaramente dallo spirito complessivo dell’accordo e da altre norme dello stesso, che le parti hanno inteso riconoscere, in tale ipotesi, una permanenza in vita dell’organo nell’attesa di una nuova ricomposizione dello stesso". 8. Nel quesito di diritto, formulato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (ma non valutabile in termini di ammissibilità perchè la sentenza è stata pubblicata il 23 febbraio 2006) si aggiunge poi un’altra e diversa questione: "se costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che porti avanti trattative ed eventualmente raggiunga un accordo con i membri di una RSU decaduta ai sensi dell’art. 6, comma terzo dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 pur non avendo alcun obbligo di trattare per regolamentare la materia oggetto dell’accordo?". 9. Con il terzo ed ultimo motivo si denunzia invece un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine ad un punto decisivo della controversia, costituito dal fatto che è stata dichiarata antisindacale una condotta consistente nell’aver contrattato con una RSU decaduta, pur affermando che la materia regolamentata non aveva bisogno di un accordo ma poteva essere disciplinata unilateralmente dal datore di lavoro.

10. Vengono così poste due distinte questioni da esaminare in sequenza.

11. La prima consiste nello stabilire se la rappresentanza sindacale unitaria fosse decaduta dall’azione; in caso di risposta affermativa a tale questione, la successiva questione è: se costituisca condotta antisindacale trattare e poi raggiungere un accordo con una RSU decaduta in una materia in cui non è previsto un obbligo a trattare e quindi la datrice di lavoro non era tenuta a contrattare con il sindacato.

12. E’ fuori discussione che nel febbraio 2001 si dimisero dalla rappresentanza sindacale unitaria sette sindacalisti, cioè più del 50% dei componenti.

13. La materia è regolata dall’art. 6 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

14.La disposizione si esprime così: "I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista (comma 1). Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni (comma 2). Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo". 15. La previsione contrattuale distingue quindi, con riferimento alle dimissioni, due situazioni, a seconda della consistenza numerica. Nel caso in cui le dimissioni riguardino un numero di componenti inferiore al 50%, sono previsti meccanismi di sostituzione e continuazione dell’attività. Nel caso in cui invece venga superata tale soglia, l’accordo prevede la decadenza della RSU. Non prevede un regime di proroga. Le parti contrattuali hanno evidentemente ritenuto che dimissioni di tale consistenza impedissero alla RSU di operare.

16. Poichè è pacifico tra le parti in causa che nel caso in esame si è verificata tale situazione, correttamente la Corte di Roma ha ritenuto che la RSU fosse decaduta.

17. La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che la RSU, a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, era decaduta.

18. Su questo presupposto si inserisce il problema posto con il quesito formulato dall’ANSA nei seguenti termini: se sia antisindacale la condotta di "un’azienda che porti avanti trattative ed eventualmente raggiunga un accordo con i membri di una RSU decaduta ai sensi dell’art. 6, comma 3 del raccordo interconfederale 20 dicembre 1993 pur non avendo alcun obbligo di trattare per regolamentare la materia oggetto dell’accordo". 19. E’stato riconosciuto anche dalla Corte d’appello che la materia su cui si sono svolte le trattative, e che è stata definita con un accordo, non era oggetto di un obbligo nè a trattare, nè tanto meno a regolare la materia con un accordo sindacale.

20. Ma, in realtà, è proprio questa assenza di obblighi a carico dell’azienda che indica la antisindacalità del comportamento.

L’ANSA, infatti, in presenza di una situazione di crisi tra le organizzazioni sindacali, che aveva portato alle dimissioni di più della metà dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, ha svolto una trattativa ed ha stipulato un accordo con i componenti della RSU decaduta, cioè con esponenti sindacali privi ormai di legittimazione a trattare come componenti di una rappresentanza unitaria, creando difficoltà gravi alle altre componenti sindacali e rendendo così più difficile il processo di rinnovo della rappresentanza unitaria.

21. Se l’azienda avesse avuto un obbligo di definire la materia con un accordo sindacale tale comportamento avrebbe potuto avere una sua giustificazione, ma, in assenza di qualsiasi obbligo anche semplicemente a trattare, la scelta aziendale di contrattare con i componenti residui di una RSU decaduta, ha natura antisindacale, in quanto altera le dinamiche dei rapporti tra sindacati in azienda, privilegiando e favorendo la posizione di alcuni di essi, e blocca, o quanto meno rende più lento e difficoltoso, il meccanismo di rinnovo della rappresentanza sindacale aziendale previsto dall’accordo interconfederale.

22. La valutazione di antisindacalità operata dalla Corte d’appello di Roma è conforme ai principi di diritto in materia di interpretazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori elaborati da questa Corte ed è motivata in modo congruo e coerente.

23. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La società ricorrente, che perde la causa, deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in 20,00, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 16-05-2011, n. 19119 Arresto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 26.1.2011, il G.I.P. del Tribunale di Pescara non convalidò l’arresto di D.P.P. per i reati di rapina e lesioni e contestualmente emise nei confronti dello stesso ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari per tali reati e per quelli di tentata estorsione e cessione di stupefacenti.

Avverso la mancata convalida dell’arresto ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara deducendo violazione di legge in quanto la flagranza potrebbe aversi anche nel caso di mancata percezione del fatto da parte della polizia giudiziari, allorchè l’inseguimento trovi causa in informazioni assunte nell’immediatezza del fatto.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l’esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell’intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7305 del 10.11.2009 dep. 23.2.2010 rv 246496. Nella specie, la Corte ha ravvisato la quasi flagranza nell’arresto di una persona poco prima notata dai carabinieri con un assegno che fuoriusciva dalla tasca e poi bloccata su segnalazione della vittima del furto).

Tuttavia è pur sempre necessario che esista una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato.

Nel caso in esame, invece, fra le ore 18.45 del (OMISSIS), ora in cui un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano giungeva in (OMISSIS) di quella Città e le 23.50 dello stesso giorno, ora in cui D.P. fu arrestato, si sono svolte una serie di indagini consistite nell’assunzione di sommarie informazioni e di ricerche dell’indagato, anche attraverso una telefonata effettuata da D. su richiesta dei Carabinieri.

Tutto ciò non appare riconducibile nè al concetto di inseguimento nè a quello della sorpresa con cose o tracce da cui risulti che poco prima la persona abbia commesso il reato.

Correttamente perciò il GiP.P. ha escluso lo stato di flagranza richiamando una pronunzia di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19078 del 31.3.2010 dep. 19.5.2010 rv 247248), secondo la quale non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l’arresto se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l’arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa. (Nella specie la persona offesa, vice sovrintendente di PS, avendo subito un’aggressione, si era rivolto ai colleghi, che lo avevano accompagnato in ospedale nel quale era sopraggiunto anche l’aggressore per farsi medicare, il quale dopo visita medica veniva accompagnato negli uffici del Commissariato dove veniva formalizzato il suo arresto; il G.i.p., ritenuto che le ricerche erano proseguite senza soluzione di continuità, lo aveva convalidato. La S.C. ne ha censurato, sulla base del principio di cui in massima, la decisione).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 30-05-2011, n. 4819 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe l’istante espone di avere a suo tempo richiesto, con ricorso proposto unitamente ad altri magistrati ordinari dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, l’applicazione della disciplina degli aumenti periodici di stipendio prevista per i magistrati della Corte dei Conti dall’art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080 del 1970 e dalle norme richiamate dallo stesso.

Con sentenza 4 luglio 1984, n. 597 la I Sezione di questo Tribunale regionale ha accolto il ricorso, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle somme risultanti dovute, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate.

L’appello avverso detta sentenza veniva dichiarato irricevibile per tardività dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione 13 marzo 1989, n. 166.

A seguito di tale contenzioso, con provvedimento 31 luglio 1989 del Ministero di Grazia e Giustizia, da un lato, veniva rideterminato il trattamento economico spettante all’istante e, d’altro lato, era stabilito il riassorbimento, ai sensi dell’art. 10 della legge n,. 425 del 1984, delle somme corrispostegli per differenze stipendiali, rivalutazione monetaria ed interessi.

Con provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di Frosinone in data 26 giugno 1990 si disponeva in conformità.

Avverso tali provvedimenti l’istante ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, difetto di motivazione.

La previsione contenuta nell’art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984, statuente il riassorbimento degli importi erogati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 27 del 1981 in base a provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato non si applica al caso di specie, nel quale il provvedimento giurisdizionale pronunciato in favore del ricorrente è passato in giudicato successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge n. 425;

2) Violazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, difetto di motivazione. Illegittimità derivata.

La norma di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984 stabilisce il riassorbimento e non già il recupero delle somme erogate al titolo predetto, come anche confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 1988, n. 413. Ad ogni modo il recupero potrebbe riguardare le sole differenze stipendiali corrisposte e non già la rivalutazione monetaria e gli interessi, i quali costituiscono elementi accessori aventi mera funzione di conservazione delle somme dovute rispetto al momento dell’effettiva corresponsione;

3) Violazione dell’art. 1 della legge n. 324 del 1959, in relazione agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ed all’art. 22 della legge n. 16 del 1975.

Ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita spettante al ricorrente, deve essere computata anche l’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi per il ritardo della sua liquidazione.

L’istante ha quindi concluso per l’annullamento, in parte qua, dei provvedimenti impugnati e per il riconoscimento delle pretese economiche come indicato in epigrafe. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Per il Ministero di Grazia e Giustizia si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 6 aprile 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La genericità del richiamo contenuto nell’art. 10, comma secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ai "provvedimenti giudiziali passati in giudicato" senza alcuna altra specificazione, mostra all’evidenza come la norma abbia inteso sganciare detto riferimento da qualsiasi limitazione temporale e, dunque, avere riguardo tanto ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato antecedentemente all’entrata in vigore della legge, quanto a quelli passati in giudicato successivamente.

Del resto, lo scopo perequativo della disposizione resterebbe sicuramente vanificato ove la sua applicazione fosse circoscritta nel senso sostenuto dal ricorrente, legando la persistenza o meno del beneficio ex art. 5 del d.P.R. n. 1080 del 1970 alla mera circostanza, di carattere del tutto accidentale, costituita dal momento di conclusione del giudizio che lo ha riconosciuto.

Il secondo motivo dedotto è parzialmente fondato.

Rileva, in primo luogo, il contenuto della disposizione contemplata dall’art. 10, comma 2, sopra cit. nella parte in cui ha stabilito che gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare ai magistrati in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato sarebbero dovuti rimanere "attribuiti a titolo personale" ed avrebbero dovuto essere "riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni" ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti "detrazioni a conguaglio a carico dell’indennità di buonuscita".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 413 del 7 aprile 1988, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma anzidetta, in quanto "mira ad eliminare, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento economico riproduttivi di disparità non tollerabili nel quadro di intenti costituzionalmente legittimi della volontà legislativa".

A sua volta l’Adunanza Plenaria del Consiglio (decisione n. 2 dell’11 maggio 1998), nel dare atto della portata applicativa della disposizione in discorso (alla cui operatività consegue la conservazione a titolo personale degli importi erogati o da erogare, salvo riassorbimento con i successivi miglioramenti), ha individuato, quale corretta modalità di esecuzione del giudicato ad opera dell’Amministrazione, la computabilità nella base pensionabile degli aumenti periodici con accessiva conservazione a titolo personale, salvo riassorbimento con i futuri miglioramenti economici.

Le svolte considerazioni inducono, con ogni evidenza, ad escludere la fondatezza del gravame, laddove – come si è avuto modo di ripetere – le dedotte doglianze vengono appuntate avverso la determinazione con la quale l’Amministrazione della Giustizia, dopo aver rideterminato il trattamento economico spettante all’interessato, ne ha statuito il riassorbimento ai sensi della disposizione predetta.

Tanto non giustifica, però, l’estensione dei provvedimenti anche alle somme liquidate ed erogate per rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi.

Se è vero infatti che queste ultime ineriscono esclusivamente al ritardo nella corresponsione della somma capitale, deve conseguentemente ritenersi che esse siano insuscettibili di riassorbimento, onde deve in tali limiti essere ritenuta l’illegittimità dei provvedimenti predetti.

Quanto infine al terzo motivo dedotto, volto ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della legge n. 87 del 1994, secondo il quale "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l’inclusione dell’indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti" (cfr. Cons. St., sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 210 e Corte Cost., sentenza 22 marzo 1995, n. 103).

Come sopra delimitata l’accoglibilità del gravame, la parziale soccombenza evidenzia la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in tali limiti annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2011, n. 21606 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25 giugno 2007, V.O. propose opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 avverso il verbale n. (OMISSIS), redatto dalla Polizia stradale di Pesaro e notificato il 28 maggio 2007, con cui era le stata contestata la violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13-bis, perchè, quale proprietaria del suolo, non aveva osservato l’obbligo di rimozione di un cartello pubblicitario su di esso installato, nonostante la diffida in tal senso dell’ente concessionario Autostrade per l’Italia, ricevuta dall’interessata in data 24 marzo 2007, che faceva seguito a un verbale di contestazione della violazione di posa di mezzi pubblicitari non autorizzati.

La ricorrente dedusse, come motivo di illegittimità della contestazione, il fatto che non le era stato previamente notificato anche l’accertamento della violazione presupposta, cioè di quella relativa alla abusiva installazione del cartello pubblicitario, prevista dal medesimo art. 23 C.d.S., comma 7, nel caso contestata soltanto a carico dell’autore materiale dell’illecito.

Con sentenza in data 17 aprile 2008, l’adito Giudice di pace di Fano rigettò l’opposizione.

Il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con sentenza pubblicata il 25 febbraio 2009 ha accolto l’appello della V. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il verbale oggetto di opposizione.

A tale convincimento il giudice del gravame è pervenuto dopo avere osservato che "il destinatario della diffida alla pronta eliminazione del manufatto, cosi come del verbale con il quale è stata irrogata la sanzione per cui è causa, debba essere destinatario, nei termini di legge, anche del verbale di infrazione presupposto".

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 aprile 2010, sulla base di un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico mezzo, la Prefettura ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13-bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e pone il quesito "se sia legittima la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13-bis, posta a carico del proprietario del suolo che non ottemperi all’obbligo di rimuovere, previa diffida, i cartelli abusivamente installati sulla proprietà lungo il tratto autostradale – senza necessità di dover previamente contestare e notificare al medesimo proprietario del suolo anche il verbale della violazione prevista dal precedente art. 23 C.d.S., comma 7 a carico dell’autore materiale dell’abusiva installazione". 2. – La censura – scrutinabile nel merito, essendo il motivo corredato da idoneo quesito di diritto (non essendo condivisibile la richiesta, formulata dal pubblico ministero, di inammissibilità del motivo per omessa osservanza della prescrizione dell’art. 366-bis cod. proc. civ.) – è fondata.

2.1. – L’art. 23 C.d.S., comma 7, vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo ed in vista delle autostrade e delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi. Soltanto in alcune ipotesi (ad esempio, nelle aree di servizio o di parcheggio, o quando si tratti di cartelli o insegne particolari, quali quelli di valorizzazione e promozione del territorio o indicanti servizi di interesse generale) è consentita l’apposizione di cartelli ed insegne, purchè autorizzata dall’ente proprietario della strada.

Per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 23 C.d.S., il testo originario del codice della strada, al comma 13, prevedeva, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore e a proprie spese, di rimuovere le opere abusive, richiamando a tal fine la particolare procedura di cui al capo 1^, sezione 2^, del titolo 4^, e, quindi, l’art. 211.

Questo sistema normativo è stato sostanzialmente modificato, dapprima, dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 30 (Interventi nel settore dei trasporti), nell’intento, reso palese dai lavori parlamentari, di rendere più efficace la lotta all’abusivismo "dei mezzi pubblicitari che si affastellano lungo le nostre strade e che deturpano l’ambiente e il paesaggio, creando pericolo per la circolazione".

In particolare, il comma 13-Jbis del novellato art. 23 C.d.S. prevede che in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque vietati, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

E’ poi intervenuto il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 1 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, che, modificando ancora l’impianto del codice, ha assoggettato chiunque viola le prescrizioni del comma 13-bis alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di danaro, originariamente da Euro 4.000,00 ad Euro 16.000,00, prevista, nella stessa misura, anche per la violazione dello stesso art. 23, comma 7.

Un’ulteriore modificazione al comma 13-bis – ma non applicabile ratione temporis e comunque non rilevante nella specie – è stata apportata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 5 (Disposizioni in tema di sicurezza stradale), che, al fine di provvedere alla rimozione, autorizza tutti gli organi di polizia stradale ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario.

2.2. – Così ricostruito il quadro normativo di riferimento,- è da escludere che il proprietario del suolo, inottemperante alla diffida di cui all’art. 23, comma 13 bis debba, nei termini di legge, essere destinatario, per poter andare soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche del verbale di infrazione relativo alla violazione del comma 7.

La ragione di ciò sta nella palese distinzione tra le due fattispecie sanzionatorie e nella diversità dei soggetti responsabili.

L’una, quella prevista per la violazione del comma 7, punita ai sensi del novellato comma 13-bis, concerne l’abusiva collocazione di insegne pubblicitarie, ed è posta a carico dell’autore materiale della non consentita collocazione, dei soggetti obbligati in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 6:

cfr. Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2006, n. 19787) e, nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, di chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione ( D.L. n. 151 del 2003, art. 1 cit.).

L’altra fattispecie sanzionatoria – quella che viene qui in considerazione – concerne l’inosservanza dell’obbligo di rimozione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della preventiva diffida e vede come destinatari, accanto all’autore materiale della violazione, anche il proprietario o il possessore del suolo privato su cui è avvenuta la collocazione abusiva.

Siccome il proprietario (o il possessore) del suolo, in quanto tale, è estraneo alla fattispecie sanzionatoria prevista, dal comma 7 in combinato con il comma 13-bis, per l’abusiva installazione dei cartelli pubblicitari, è da escludere che al proprietario o al possessore debba essere contestata (anche) l’abusiva installazione del manufatto.

Il proprietario (o il possessore) del suolo su cui è avvenuta l’installazione entra in scena soltanto in un momento successivo, con la diffida, proveniente dall’ente proprietario della strada, a rimuovere il mezzo pubblicitario, e si rende responsabile, accanto all’autore materiale della pregressa violazione, di un autonomo e diverso illecito amministrativo ove, nel termine di legge, sia inadempiente all’obbligo di rimozione di cui alla diffida preventivamente comunicatagli.

Resta fermo che il proprietario (o il possessore) del suolo, raggiunto dalla contestazione della violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 13-bis, per non aver rimosso, nonostante la diffida dell’ente proprietario, il cartello pubblicitario abusivo, potrà sempre e comunque contestare, in sede di ricorso al prefetto o al giudice, la sussistenza di tutti i presupposti di legge della violazione e della sanzione e, quindi, anche l’effettiva installazione del manufatto o il suo carattere abusivo.

2.3. – Conclusivamente, deve affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell’applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l’abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, per l’omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell’ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (citato art. 23, commi 7 e 13-bis), ferma restando la possibilità, per il proprietario (o il possessore) del suolo, di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l’insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari o per la non abusività dei medesimi.

3. – Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Pesaro che la deciderà in persona di diverso magistrato facendo applicazione del principio di diritto sub 2.3.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato.

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