Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel giugno 2008 T.C. veniva fermato in ora notturna dalla polstrada di Cagliari e risultava positivo al test alcolemico.

La prova, ripetuta a distanza di 20 minuti circa, dava esito di 1,51 mg la prima volta e 1,47 la seconda. I verbalizzanti contestavano la violazione di cui all’art. 186 lett. B. Il prefetto irrogava la sospensione cautelativa di un anno della patente ex art. 186 C.d.S., comma 9 (ricorso pag. 2).

Il giudice di pace respingeva l’opposizione proposta dal T., ma il tribunale di Cagliari accoglieva l’appello e annullava il provvedimento. Osservava che, per il principio del favor rei, doveva ritenersi che la violazione commessa fosse quella accertata con la seconda misurazione, come ritenuto dai verbalizzanti, restando così esclusa la misura della sospensione.

La Prefettura di Cagliari ricorre per cassazione con due motivi.

T. è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Preliminarmente va rilevato che la notifica del ricorso è rituale, atteso che l’atto è stato ritirato da persona qualificatasi come incaricata al ritiro e che è stata successivamente emessa (il 7 ottobre 2009) raccomandata di comunicazione al destinatario, come si evince dal timbro, con numero di raccomandata, apposto sullo stesso avviso di ricevimento.

Con il primo motivo l’amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.p. e dell’art. 186 C.d.S., lett. B. Espone il seguente quesito: Dica la Suprema Corte se sia ammissibile l’applicazione in ambito civile del principio squisitamente penale del favor rei sul presupposto che la violazione commessa integri gli estremi del reato, con la conseguenza, come ritenuto dal tribunale, che la sospensione della patente poteva essere disposta solo a seguito dell’avvenuto accertamento del reato in sede penale o dell’esito della visita effettuata dalla Commissione medica competente ad accertare la sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari per condurre autoveicoli.

La diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andava deciso era l’applicazione integrale dell’art. 186 C.d.S., lett. c).

Trattasi di quesito inammissibile perchè non formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giurìdica della questione, così da consentire al giudice di legittimità’ di enunciare una "regula iuris" che si dimostri calzante alla fattispecie. Manca infatti di una parte riassuntiva, contenente l’esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, parte indispensabile per conferire al quesito l’indispensabile concretezza (SU 7433/09; Cass. 7197/09) e che renda il quesito suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08). Ne consegue l’inammissibilità della censura.

Anche il secondo motivo incorre in analoga problematica.

Vi si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., lett. B e C) e si formula il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte se sia corretto applicare il solo art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B e C), mentre in realtà, l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida è stata adottata in applicazione dell’art. 223 C.d.S., comma 3, norma espressamente richiamata nell’ordinanza medesima.

La diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andava deciso è l’applicazione dell’art. 223 C.d.S., comma 3, che dispone che nelle ipotesi quale quella in esame, l’agente o l’organo accertatore provvede all’immediato ritiro della patente ed il Prefetto – cui vengono trasmessi gli atti – dispone la sospensione della validità della patente di guida fino ad un massimo di un anno".

Anche in questo caso si riscontra la mancanza di concretezza del quesito.

Si rileva comunque la non decisività della censura.

La sentenza fa leva sulla applicazione da parte del prefetto della lett. C) dell’art. 186, in luogo della lett. B) contestata dai verbalizzanti sulla scorta del secondo esame alcolemico.

Il motivo di ricorso solleva questione che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, relativa all’irrogazione di provvedimento di sospensione su un diverso presupposto, in riferimento all’art. 223 C.d.S..

Tuttavia, per avere ingresso in sede di legittimità, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, era necessario in primo luogo riportare per esteso e testualmente il testo del provvedimento amministrativo opposto, al quale la Corte non ha accesso, trattandosi di censura attinente un vizio in iudicando e non un vizio in procedendo.

In secondo luogo parte ricorrente, per sfuggire al rilievo di novità della censura, doveva dedurre di aver sollevato la questione davanti al giudice di merito, al fine di far constare gli eventuali accertamenti di fatto sottesi all’applicabilità di detta norma.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1100

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– si controverte in ordine alla conversione ex art. 32 di permesso di soggiorno per minorenne affidato in fattispecie svoltasi anteriormente alle modifiche introdotte con l. 94/2009,

– in corso di causa si è disposta istruttoria cercando di assumere in Bangladesh informazioni sulla natura giuridica dell’affido cui è stato sottoposto il ricorrente, ma non è giunta risposta alcuna,

– nelle more, peraltro, con altre pronunce il Tribunale ha rivisto la propria posizione in punto di requisiti dell’affido nella situazione antecedente alla riforma della l. 94/2009 e si è uniformata alla giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato che riteneva valido qualsiasi affido anche di fatto,

– ne consegue che il ricorso deve essere accolto senza che sia necessario approfondire ulteriormente la questione della natura dell’affido in Bangladesh,

– spese compensate, stante la oscillazione di orientamenti giurisprudenziali sul punto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30185

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Svolgimento del processo

G.D. è imputato di concorso in furto pluriaggravato (consumato in appartamento, con violenza sulle cose).

Per tali fatti è stato condannato dal Tribunale di Giulianova. La CdA de L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge processuale e carenza dell’apparato motivazionale.

Sotto il primo profilo, rileva che, fissato il dibattimento in appello per un giorno del maggio 2009, la trattazione venne differita, per gli eventi sismici che avevano colpito la città, al 16.10.2009. Tale secondo decreto di citazione non risulta notificato al difensore che, dunque, non è potuto intervenire in giudizio, con conseguente nullità dello stesso.

Sotto il secondo profilo, rileva che la responsabilità del G. è stata ritenuta semplicemente sulla base del fatto che i presunti ladri avrebbero adoperato una vettura la cui targa corrisponde a quella dell’imputato.

I giudici di merito non hanno condotto alcun accertamento per verificare se il ricorrente, in quel giorno, non avesse avuto la disponibilità della vettura o se comunque, altri la avessero utilizzata.

Motivi della decisione

La prima censura manifestamente infondata.

In appello il G. era difeso dall’avv. Di Nanna, al quale l’avviso della fissazione della nuova udienza è stato dato, come emerge da fol. 17 retro.

La seconda censura è inammissibile per la sua assoluta genericità (in quanto il ricorrente non sembra tener conto di quanto affermato nella sentenza di primo grado) e perchè articolato in fatto, in quanto si prospetta una diversa "lettura" delle emergenze probatorie emerse e non illogicamente valutate dai giudici del merito.

A carico del G. sussistono due elementi: il primo consiste nel fatto che la sua auto fu presente in beo nel momento in cui il furto venne perpetrato (e che a bordo della stessa si allontanarono, unitamente all’autista, le due donne uscite precipitosamente dall’appartamento della PO), il secondo nel fatto che il "consuocero" della vittima fornì una descrizione dell’uomo che stava in auto attendendo che le sue complici uscissero dall’appartamento nel quale il furto fu consumato, descrizione che corrisponde ai tratti fisici dell’imputato.

Va inoltre osservato che, con il ricorso, si formulano rilievi meramente congetturali, con l’ipotizzare che l’auto avrebbe potuto essere nella disponibilità di persona diversa dall’intestatario, ma ciò non si afferma e, tantomeno, si allega.

Nè risulta – dalla sentenza o dal ricorso – che il G. abbia mai esplicitamente affermato che, il giorno del furto, la vettura fosse affidata ad altri.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30759 Rimborso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate, con le aliquote previste dalla cd. tassazione separata (33,74%), nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( D.C. R.) sulle somme erogate da Fondenel (ex PIA) per la cessazione del rapporto (31/12/1997), l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello del 30 ottobre 2006, favorevole al contribuente (CTR-Campania n.l99/34/2006), denunciando con unico mezzo violazioni di legge e sviluppando plurime questioni, alle quali resiste la parte privata con controricorso (e memoria).

B. Trattasi di questioni – dirette a contestare la riconosciuta tassazione agevolata del 12,50% – tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato:

C. "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.T.R.), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, cit. T.U.I.R.".

D. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di "rendimento", le Sezioni Unite precisano in motivazione (6.1) che si tratta del "rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato".

E. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

E. Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene.

G. Ciò comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (B-C), alla commissione regionale competente, che, in diversa composizione accerterà le somme maturate per investimenti in libero mercato e liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

H. Tale conclusione non è inficiata dalle plurime eccezioni preliminari avanzate dal controricorrente, atteso che: a) il ricorso in esame, contrariamente al suo assunto, è munito d’idoneo quesito di diritto, che, in sintesi, riassume la situazione di fatto, la regola applicata dal giudice a quo e quella diversa prospettata dall’impugnante (cfr. Sez. 3 n. 19748/ 2011); b) le questioni sulla pretesa inammissibilità dell’appello del fisco (per assenza di specificità, rappresentanza e autorizzazione ad impugnare) difettano del necessario ricorso incidentale e, comunque, peccano di autosufficienza non avendo il controricorrente trascritto le parti salienti del proprio atto processuale contenente la proposizione delle pretese eccezioni in appello (cfr. Sez. 5 n. 25573/2009).

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Campania in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.