Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2012, n. 1844 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/6 – 14/6/07 la Corte d’Appello di Cagliari – sezione lavoro rigettò l’appello proposto dalla società Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Tempio, che aveva dichiarato la nullità del termine stabilito nel contratto di lavoro stipulato con S.M. in relazione al periodo 25-6-99 – 25-9-99 ed accertato, di conseguenza, l’instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato, dopo aver rilevato quanto segue: l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto, stipulato in base alla causale delle "esigenze eccezionali" di cui all’art. 8 del ccnl del 26/11/1994, era dipesa dalla sua conclusione in epoca successiva al 30/4/1998, termine previsto dagli accordi collettivi come limite temporale per il ricorso ad una tale tipologia contrattuale; l’accordo collettivo del gennaio del 2001 non poteva avere alcuna efficacia sanante rispetto alla nullità del termine dei contratti stipulati prima della sua sottoscrizione, ma dopo il mese di aprile del 1998;

l’obbligo retributivo della datrice di lavoro riviveva a seguito della sua messa in mora conseguente alla formale offerta della prestazione lavorativa avanzata dalla S. in occasione della richiesta del tentativo di conciliazione.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la S..

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, dell’art. 8 CCNL 26/11/94, nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Attraverso tale motivo si contesta la decisione del giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto di individuare nella data del 30/4/98 il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97 e vengono, in sintesi, sottoposti all’esame di questa Corte i quesiti di diritto tendenti ad accertare le seguenti questioni: se in caso di introduzione di nuova ipotesi di stipulazione di un contratto a termine per effetto di previsione collettiva integrativa debba riconoscersi a tale nuova fattispecie contrattuale valenza ed efficacia temporale pari al contratto collettivo del quale la stessa costituisce integrazione (nel caso in esame l’accordo integrativo del ccnl 26/11/94 e del ccnl 25/9/97); se nell’interpretazione di un accordo collettivo debba tenersi conto del significato letterale delle espressioni in esso utilizzate dalle parti e del comportamento complessivo da esse tenuto anche in epoca successiva alla sua stipulazione (nella fattispecie gli accordi cosiddetti attuativi del 18/1/98, del 27/4/98, del 2/7/98 e del 18/1/01, successivi alla stipulazione dell’accordo sindacale integrativo dell’art. 8 ccnl 26/11/94 e del ccnl 25/9/97, dal momento che in essi le parti avevano dichiarato di prendere atto del permanere fino ad una certa data delle esigenze correlate al processo di ristrutturazione legittimanti la stipula di contratti a termine, per cui tali atti avevano, secondo la ricorrente, una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle suddette esigenze e non ponevano nuovi limiti temporali alla facoltà di effettuare assunzioni a termine); se gli accordi intervenuti tra le parti successivamente al 25/9/97 e sino al 18/1/01 non avevano natura negoziale, bensì meramente ricognitiva de fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e della necessità di stipulare o meno ulteriori contratti a termine; se i termini individuati negli accordi successivi a quello del 25/9/97 non si riferivano alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti a termine, ma alla durata delle assunzioni, una volta accertata la persistenza delle esigenze riorganizzative di cui araccordo; se la posizione giuridica attiva affermata in giudizio come meritevole di tutela poteva definirsi un diritto quesito e, quindi, indisponibile da parte degli agenti contrattuali.

In definitiva, la tesi di parte ricorrente è che all’accordo collettivo del 25/9/97, in quanto integrativo della disciplina del ccnl del 1994 con esclusivo riguardo alla introduzione di una nuova ed ulteriore ipotesi di legittimo ricorso alla stipulazione di contratti a termine, dovrebbe riconoscersi efficacia temporale pari al contratto di cui costituisce integrazione; inoltre, valutandosi anche il comportamento tenuto dalle parti collettive, sia prima che dopo l’accordo del 25/9/97, nel quale nessun termine finale era stato previsto, si perverrebbe al convincimento che gli accordi successivi sino al 18/1/01 avrebbero avuto solo una valenza ricognitiva del fenomeno di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, dovendosi, pertanto, escludere che le parti avessero inteso fissare un termine finale alla facoltà riconosciuta alla società postale di far ricorso ai contratti a termine.

2. Col secondo motivo è dedotta l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero in ordine alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare, alla data ultima del 30 aprile 1998, il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25/9/97, sostenendosi che nella sentenza impugnata non sarebbero state sufficientemente esposte le ragioni circa il rapporto che sarebbe sussistito tra il contratto collettivo, l’Accordo sindacale del 25 settembre 1997 ed i successivi accordi cosiddetti attuativi in relazione al supposto limite temporale al quale sarebbero state subordinate le assunzioni a termine.

Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in considerazione della identità della questione affrontata, seppur sotto diversi aspetti, vaie a dire quella dell’esistenza o meno di un limite temporale di efficacia per il ricorso al sistema di assunzione a termine riconducibile alla causale oggetto di causa di cui al richiamato contratto collettivo.

Ebbene, entrambi i motivi sono infondati.

Invero, occorre partire dalla considerazione che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto concluso nel giugno del 1999 fu stipulato per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduate introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane" – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998 (dagli atti risulta che tale contratto, costituente il primo di quelli intercorsi tra le parti, interessò il periodo 25/6/99 – 25/9/99).

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto "de quo".

Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

3. Oggetto del terzo motivo di censura è la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c., attraverso la quale, da una parte, viene contestato che la richiesta del tentativo di conciliazione contenesse, ai fini della messa in mora, la formale offerta della prestazione lavorativa, e, dall’altra, si obietta che l’entità del risarcimento avrebbe dovuto essere determinata tenendosi conto dell’eventuale "aliunde perceptum".

A conclusione del motivo è formulato il seguente quesito di diritto:

"Per il principio di corrispettività della prestazione, ii lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 cod. civ., e segg.".

Tuttavia, tale quesito non riguarda il tema "dell’aliunde perceptum" e comunque, anche in ordine all’argomento della "mora crederteli" risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2001 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. SU. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Peraltro, neppure può ignorarsi che nella fattispecie l’illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, senza che la ricorrente indichi se e in che modo il punto stesso (per nulla trattato nell’impugnata sentenza) sia stato oggetto di specifico motivo di appello da parte della società (cfr. Cass. 15/2/2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336). Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito) alcunchè di specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè potrebbe ritenersi ammissibile in questa sede la doglianza (ignorata nel quesito) relativa al mancato accoglimento della richiesta (peraltro meramente esplorativa) di esibizione dei modelli 101 e 740 della lavoratrice (v. Cass. 16-11-2010 n. 23120, Cass. 29/10/2010 n. 22196, Cass. 23-2-2010 n. 4375, Cass. 2-2-2006 n. 2262, nonchè Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incìdere in qualche modo nel presente giudizio lo "ius superveniens", rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie. in definitiva il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2011, n. 5921 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Giunge al Collegio la trattazione congiunta dei ricorsi nn. 5294/2011 e 5335/2010 avverso, rispettivamente, le decisioni del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria n. 124 del 3 maggio 2011 e n. 59 del 9 febbraio 2010.

La Alto Tevere Energie Rinnovabili Srl (di seguito, A.) avanzava istanza, integrata dal progetto definitivo, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico di produzione di energia in territorio del comune di San Giustino (Perugia). Il comune, in data 14 giugno 2006, convocava una Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Alla Conferenza vennero invitate la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici e la Soprintendenza ai beni archeologici di Perugia, che peraltro non vi parteciparono.

Alla seduta del 5 luglio 2006, la Conferenza dei servizi, verificata l’assenza di condizioni ostative, sospese il procedimento per dar luogo alla procedura di valutazione di impatto ambientale. A tal fine la Regione inviò ai soggetti interessati, tra cui la Soprintendenza archeologica e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, la convocazione per la Conferenza di valutazione di impatto ambientale che si sarebbe tenuta il giorno 20 settembre 2006.

A tale riunione non parteciparono né la Soprintendenza archeologica né la Direzione regionale per i beni culturali dell’Umbria: la prima inviava un parere positivo, la seconda, pur dichiarandosi incompetente, per spirito di leale collaborazione, esprimeva perplessità sul progetto definitivo di parco eolico.

Alla seduta conclusiva della conferenza di VIA del 18 dicembre 2007 la Direzione regionale ambiente invitava la sola Soprintendenza per i Beni Archeologici, che confermava il proprio parere favorevole.

Con determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008, la Regione Umbria esprimeva giudizio positivo, con prescrizione di compatibilità ambientale, sul progetto in esame.

Il comune di San Giustino, con nota del 24 novembre 2008, comunicava la riapertura della Conferenza dei servizi per il 18 dicembre 2008. L’invito veniva trasmesso alla Soprintendenza ai beni archeologici e alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici. Nell’invito si dava atto della determinazione dirigenziale della Regione del 16 giugno 2008, relativa al giudizio di compatibilità ambientale. All’incontro veniva altresì invitata la Direzione regionale per i beni culturali dell’Umbria.

Alla riunione del 18 dicembre 2008 non partecipava la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, mentre la Direzione regionale per i beni culturali depositava il proprio parere contrario.

Il Responsabile del procedimento, in esito alla seduta, considerato intempestivo e quindi ininfluente ed irrilevante il suddetto parere della Direzione regionale, dichiarava chiusa la Conferenza in senso positivo con riguardo all’autorizzazione unica, visti e fatti propri i pareri di cui alla determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008.

Il comune di San Giustino, richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione per la qualità architettonica espresso il 22 novembre 2007, già acquisito alla procedura di VIA, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica sul progetto definitivo dell’impianto eolico il 13 novembre 2008, e la trasmetteva in pari data alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Perugia.

Il 19 dicembre 2008 perveniva al comune una richiesta di integrazione documentale da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici. La documentazione richiesta veniva ricevuta dalla Soprintendenza il 7 gennaio 2009.

1.1 Con decreto n. 4343 del 5 marzo 2009, la Soprintendenza per beni architettonici e paesaggistici di Perugia disponeva l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune.

A fondamento del proprio provvedimento la Soprintendenza poneva la considerazione che la località interessata alla realizzazione dell’impianto ricadeva in area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli 134, lettera b, e 142, lettera g, del decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, veniva tra le numerose motivazioni ricordato che le aree in questione risultavano tutelate, sia in base al ricordato decreto legislativo che alle norme di pianificazione paesaggistica di cui al P.U.T. e al P.T.C.P. della provincia di Perugia, con un divieto assoluto di edificabilità sia per quanto riguarda le aree boscate, sia per la fascia di rispetto del crinale. Veniva anche rilevato un difetto di istruttoria in merito alla rilevanza paesaggistico ambientale dei luoghi, nonché la mancata considerazione del carattere interregionale dell’opera.

2. Il decreto della Soprintendenza veniva impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria dall’ATER (ricorso n. 2006/2009) e dal comune (ricorso n. 215/2009). Con separato ricorso n. 317/2009 il Ministero per i beni culturali, unitamente agli altri organi periferici dello stesso Ministero, impugnava la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008, indetta dal comune di San Giustino, in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenti, con particolare riferimento all’atto conclusivo del procedimento di VIA, adottato con provvedimento regionale n. 5166 del 16 giugno 2008.

2.1 Con sentenza n. 59 del 9 febbraio 2010, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria annullava il provvedimento della Soprintendenza, accogliendo i ricorsi proposti da A. e dal comune di San Giustino, per difetto di motivazione del provvedimento impugnato contestandone i presupposti di fatto, dichiarando altresì inammissibile per carenza di interesse il ricorso del Ministero e delle amministrazioni periferiche, in quanto rivolto avverso atti interni di un procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di autorizzazione unica, non ancora concluso, unico atto suscettibile di impugnazione diretta.

3. Avverso tale decisione del TAR Umbria, il Ministero e le altre amministrazioni periferiche proponevano ricorso al Consiglio di Stato.

Prendendo atto della sentenza che attribuiva carattere endoprocedimentale ai provvedimenti contestati, e con riserva di impugnare il provvedimento finale una volta adottato, veniva ribadito come il controllo esercitato dalla competente Soprintendenza con il proprio atto risultasse di sola legittimità, essendosi limitato ad evidenziare le carenze, i vizi procedimentali e il difetto di motivazione del provvedimento comunale. Veniva contestata la ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale amministrativo, sottolineando come il complesso in esame si collocasse all’interno di ben quattro tipologie di vincoli esistenti nell’area; come il giudice di primo grado si fosse sostanzialmente sostituito all’amministrazione comunale, colmando i vizi motivazionali dell’autorizzazione rilasciata; come, disattendendo completamente i presupposti fattuali indicati dall’Amministrazione, il TAR si fosse attenuto alle sole indicazioni fornite dalla parte ricorrente.

Si costituiva in giudizio, in data 28 luglio 2010, l’associazione Italia Nostra.

Nella Camera di Consiglio del 29 luglio 2010 la VI Sezione rinviava il ricorso al merito.

3.1 Successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 59 del 2010, il comune di San Giustino, facendo riferimento alla determinazione dirigenziale 16 giugno 2008, n. 5166 e all’esito della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008, con determinazione pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Umbria del 20 aprile 2010, rilasciava all’ATER l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 7bis, comma 2, della legge regionale umbra 18 febbraio 2004 n. 1, era stata delegata ai comuni la competenza al rilascio di detta autorizzazione.

Il Ministero per i beni culturali e le altre amministrazioni interessate impugnavano presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 18 dicembre 2008 ai fini dell’autorizzazione al parco eolico, pubblicata nel bollettino ufficiale del 20 aprile 2010. Veniva altresì impugnato l’atto conclusivo del sub procedimento di VIA adottato con determinazione dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno. Atti questi entrambi richiamati nell’autorizzazione unica rilasciata dal comune.

Nel proprio ricorso il Ministero richiamava la violazione del d.P.R. 12 aprile 1996 e della legge regionale umbra n. 11 del 9 aprile 1998, in quanto, in sede di convocazione della Conferenza dei Servizi per la VIA, risultava invitata la sola Soprintendenza ai beni archeologici e non anche la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, inducendo la competente Direzione regionale a rappresentare alla Regione di non essere legittimata a partecipare a tale Conferenza, a causa appunto del mancato coinvolgimento della Soprintendenza ai beni paesaggistici.

Veniva altresì rilevato come il provvedimento adottato fosse stato strutturato in modo da escludere la necessaria considerazione dell’interesse paesaggistico; come l’amministrazione procedente non avesse dato atto nella propria determinazione del parere contrario motivatamente espresso da partecipanti alla Conferenza; come fossero state violate le norme sulla gestione dei dissensi nella Conferenza dei servizi; e come il provvedimento conclusivo della Conferenza dei servizi fosse intervenuto oltre il termine massimo di centottanta giorni, in violazione dell’articolo 14ter della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Il comune di San Giustino, nella propria memoria di costituzione, eccepiva in via prioritaria la tardività del ricorso in relazione alla determinazione dirigenziale della regione n. 5166 del 16 giugno 2008, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Umbria del 16 luglio 2008.

Analoghe eccezioni proponevano la regione Umbria e l’ATER.

3.2 Il Tribunale amministrativo regionale umbro accoglieva, con la decisione del 3 maggio 2011, n. 124, il ricorso del Ministero.

Il primo giudice qualificava l’atto conclusivo del sub procedimento di VIA come fase interna e preparatoria del rilascio dell’autorizzazione unica e, pertanto, non impugnabile in via autonoma, Era, pertanto, respinta l’eccezione di tardività del ricorso avanzata dai controinteressati, volta a sostenere le immediate potenzialità lesive della positiva valutazione del progetto quanto all’impatto ambientale.

Nel merito, veniva affermata l’illegittimità del Conferenza di VIA, perché svoltasi in assenza dell’unico organo periferico titolare dell’interesse coinvolto nella valutazione di impatto ambientale, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

3.3 Avverso la sentenza n. 124 del 2010 del T.A.R. Umbria ricorreva al Consiglio di Stato l’ATER, richiedendo la trattazione congiunta con il ricorso n. 2010/5335 relativo alla decisione n. 59 del 3 maggio 2011, del medesimo T.A.R..

Veniva eccepito dal ricorrente, in primo luogo, l’ error in iudicando, in merito alla ritenuta tempestività del ricorso di primo grado presentato dal Ministero di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA

Ancora, veniva prospettato error in iudicando relativamente all’asserita illegittimità del procedimento di VIA per la mancata partecipazione ai lavori della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici della regione.

Nelle prospettazioni della società ricorrente unico soggetto competente ad intervenire era la sola Direzione regionale per i beni e le attività culturali, in quanto il procedimento in esame coinvolgeva le competenze di due Soprintendenze di settore (l’una archeologica e l’altra paesaggistica). Trovava, in questo caso, applicazione la normativa del regolamento recante l’organizzazione interna del Ministero dei beni culturali secondo cui la Direzione regionale esprime il parere di competenza del Ministero in sede di Conferenza dei servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore.

Venivano altresì riproposte eccezioni dichiarate assorbite in primo grado.

4. La causa veniva assunta in decisione presso la VI Sezione del Consiglio di Stato in data 11 ottobre 2011.

Il Collegio ritiene in via preliminare di procedere, come richiesto, alla riunione dei ricorsi nn. 5294 e 5335 del 2010, ricorrendo ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva..

Occorre ricordare come la sentenza del TAR Umbria n. 59 del 2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 317/2009, avanzato dal Ministero per i beni culturali e dalle altre amministrazioni periferiche dello stesso Dicastero. Ciò in quanto il Ministero aveva in quel caso impugnato in via principale la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008, indetta ai fini dell’autorizzazione del parco eolico.

Tale determinazione non poteva sostituire, a giudizio del giudice di primo grado, l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come epilogo procedimentale per le opere di cui si sta discutendo, rimanendo atto interno di una Conferenza dei servizi nei cui confronti è inammissibile l’impugnazione diretta.

A sostegno di tale decisione, il TAR Umbria aveva anche ricordato che, sul piano del diritto positivo, a mente dell’articolo 14ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dies a quo per la proposizione di impugnazioni avverso i provvedimenti adottati in Conferenza dei servizi per opere soggette a VIA è rappresentato solamente dalla pubblicazione del provvedimento finale nella Gazzetta ufficiale.

Analoga conclusione raggiungeva il TAR Umbria in relazione all’impugnativa, sempre avanzata dal Ministero, in merito al precedente atto conclusivo del sub procedimento di VIA, adottato con decreto dirigenziale regionale n. 5166 del 16 giugno 2008.

Il gravame avanzato dal Ministero veniva allora dichiarato inammissibile per inesistenza del provvedimento impugnato. In prosieguo il comune di San Giustino, come sopra ricordato, rilasciava all’ATER l’autorizzazione unica di cui al più volte citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del 20 aprile 2010. Nel provvedimento veniva richiamata la determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008, nonché l’istruttoria svoltasi sul progetto, risultata poi nel documento conclusivo della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008.

Ciò consentiva al TAR Umbria di pronunciarsi, a fronte del ricorso n. 227 del 2010 proposto dal Ministero per i beni culturali e dalle altre amministrazioni periferiche, nel merito delle censure rivolte sia avverso la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008, sia avverso l’atto conclusivo del sub procedimento di VIA del 16 giugno 2008. Censure, come si ricorda nuovamente, dichiarate a suo tempo inammissibili dal TAR Umbria con la sentenza n. 59/2010, in quanto rivolte avverso un provvedimento ritenuto, nella sostanza, non immediatamente lesivo.

4.1 Passando all’esame nel merito dei ricorsi, come precedentemente ricordato il TAR Umbria con la sentenza n. 124/2010 ha respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione avanzata avverso la determinazione dirigenziale n. 5166 del 16 giugno 2008 e la determinazione conclusiva del 18 dicembre 2008. Il giudice di primo grado ha ritenuto, peraltro conformemente a quanto già deciso sul punto dallo stesso TAR con la sentenza n. 59/2010, che il procedimento di VIA rappresenti solo una fase interna al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. Risulta irrilevante la conoscenza dell’atto maturata aliunde ai fini del termine di impugnazione, che inizia pertanto a decorrere non prima del rilascio dell’autorizzazione unica a realizzare l’impianto.

Va condiviso quanto statuito dal T.A.R..

L’autorizzazione unica è infatti prevista dal più volte citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come epilogo procedimentale per le opere finalizzate alla costruzione ed esercizio degli impianti energetici in questione. Gli atti presupposti più volte richiamati costituiscono atti interni di una Conferenza dei servizi decisoria, nei cui confronti non è ammissibile una impugnazione diretta.

Né il verbale del 18 dicembre 2008 contiene tutte quelle determinazioni delle amministrazioni pubbliche interessate, che tengono luogo dei richiesti provvedimenti autorizzativi, abilitativi o concessori che, a mente della sentenza del Consiglio di Stato n. 3361, Sezione IV, del 7 luglio 2008, lo avrebbero potuto rendere eventualmente impugnabile.

In questo senso appare orientata la giurisprudenza amministrativa.

La recente sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 2961 del 16 maggio 2011 ribadisce che un atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento. La possibilità di una impugnazione anticipata è pertanto di carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva (in tal senso, anche con puntuale riferimento alla valutazione di impatto ambientale, v. Consiglio di Stato, Sezione VI, 11 dicembre 2008, n. 5620; Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 novembre 2010, n.7981; Consiglio di Stato, VI, 31 gennaio 2011, n. 712; e, da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 18 aprile 2011, n.2378).

Anche sul piano del diritto positivo (articolo 14ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241) il dies a quo per la proposizione dell’impugnazione avverso i provvedimenti adottati in Conferenza dei servizi per opere soggette a VIA è rappresentato dalla pubblicazione del provvedimento finale nella Gazzetta Ufficiale.

Né appare conferente il riferimento operato dal ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 3 marzo 2009, n. 1213, in quanto quest’ultima riguardava procedure diverse da quella dell’ autorizzazione unica prescritta nel caso di specie dal legislatore, nella quale confluiscono, come sopra ricordato, tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, in attuazione di direttive comunitarie ispirate a principi di semplificazione e concentrazione delle procedure.

Il primo motivo di censura avanzato avverso la sentenza n. 124 del 2011, relativo alla ritenuta intempestività del ricorso, non può quindi essere accolto.

4.2 Devono, pertanto, esaminarsi le censure che investono il merito del provvedimento impugnato.

Come sopra ricordato, il giudice di primo grado ha, nella sentenza n. 124/2010, ritenuto l’illegittimità del procedimento di VIA per pretermissione della convocazione della competente Soprintendenza regionale per i beni architettonici e paesaggistici.

Ciò in quanto il mancato invito di tale Soprintendenza a partecipare alla Conferenza dei servizi per la VIA del 20 settembre 2006 avrebbe determinato l’illegittimità dell’esito della Conferenza stessa e della successiva determinazione conclusiva del 18 dicembre 2008. A tale Conferenza, come si ricorda, vennero infatti invitate la sola Soprintendenza per i beni archeologici e la Direzione regionale per i beni culturali.

A tale proposito non può in primo luogo non rilevarsi nella vicenda un elemento di contraddittorietà nel comportamento dell’amministrazione regionale e di quella comunale.

Il comune, infatti, per la Conferenza dei servizi del 5 luglio 2006 convoca, fra gli altri, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e la Soprintendenza per i beni archeologici. Dagli atti di causa non emerge la convocazione, in quella occasione, della Direzione regionale per i beni culturali.

Alla successiva Conferenza dei servizi del 20 settembre 2006 vengono invece invitati, per quanto di interesse, la Soprintendenza archeologica e la Direzione regionale per i beni culturali. Non viene formalmente invitata questa volta la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. In merito a tale riunione, come sopra ricordato, la Direzione regionale esprimeva dubbi (nota n. 6684 del 22 novembre 2006) sulla propria legittimazione ad esprimere in materia un parere.

Alla seduta conclusiva della conferenza di VIA del 18 dicembre 2007 la Direzione regionale ambiente invitava la sola Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Proseguendo, il comune convoca poi una nuova riunione della Conferenza dei Servizi per il 18 dicembre 2008, coinvolgendo questa volta tutti e tre i soggetti in questione: Soprintendenza archeologica, Soprintendenza per i beni paesaggistici e Direzione regionale. Quattro diverse riunioni, con composizione ogni volta diversa.

Analogamente contraddittorio appare il comportamento della regione, sempre in occasione della Conferenza dei servizi del 20 settembre 2006. Se la regione riteneva, come ampiamente sostenuto nel secondo motivo di appello, che unico soggetto legittimato ad esprimere il parere fosse la Direzione regionale e non le Soprintendenze, in quanto il parere stesso coinvolgeva le competenze di due Soprintendenze di settore, non si comprende perché alla suddetta Conferenza sia stata invitata anche la Soprintendenza archeologica e non solo la Direzione regionale.

Più ragionevole sarebbe stato, eventualmente, invitare la Soprintendenza architettonica e paesaggistica, alla luce della prevalente natura paesaggistico/ambientale dei vincoli esistenti nella zona.

Soccorre su questo punto la lettura della decisione del TAR Umbria n. 59 del 2010, nella parte in cui, pur nel sottolineare le ritenute carenze di motivazione del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che annullava l’autorizzazione in esame, poneva in evidenza come i vincoli e limitazioni dell’area in oggetto fossero, nella loro più significativa prevalenza, di carattere appunto paesaggistico.

L’esame degli atti di causa conforta l’attenzione posta dal giudice di primo grado nella sentenza n. 59/2010 sui suddetti aspetti paesaggistici. Si tratta, come ricordato, di vincoli a valenza e natura estetico – tradizionale e morfologicovegetazionale, ben noti sia alla regione che alle due province di Perugia e Terni. Di essi è data puntuale nota, come sopra ricordato, nel provvedimento della Soprintendenza paesaggistica del 5 marzo 2009.

Non si comprende quindi perché la regione abbia ritenuto di invitare alla Conferenza dei servizi, unitamente alla Direzione regionale ritenuta esclusiva competente in materia, la sola Soprintendenza archeologica, omettendo la convocazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici cui, ratione materiae, spetta la tutela dei valori paesaggistici della zona.

Non convince la lettura che parte ricorrente fa dell’articolo 20, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 173 dell’ 8 giugno 2004, nella parte in cui attribuisce alla Direzione regionale il potere di esprimere in sede di Conferenza dei Servizi il parere sugli interventi che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore.

A giudizio del Collegio tale norma va vista non come riconduzione cumulativa alla Direzione regionale delle distinte attribuzioni delle Soprintendenze interessate. Essa è, invece, ricognitiva di un potere di intervento in capo alla Direzione regionale nel caso in cui si verifichi una evidente sovrapposizione di competenze, non facilmente scindibili stante la natura del bene da tutelare, tale da non consentire la separazione dei diversi aspetti in valutazione. Oppure quando emerga un contrasto tra le diverse Soprintendenze interessate che necessiti di essere risolto.

Ora, nel caso in esame, viene in assoluto e prevalente rilievo l’aspetto della tutela paesaggistica, di indubbia competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, rispetto a quello di potenziale incidenza dell’intervento su beni di interesse archeologico.

Ciò aiuta a comprendere i dubbi ingenerati, come sopra più volte ricordato, nella Direzione regionale di non essere legittimata a partecipare alla Conferenza dei servizi in questione.

Non può poi non ricordarsi come, nel disegno organizzativo di cui all’articolo 19 del DPR 10 giugno 2004, n. 173, le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio rappresentino articolazioni dotate di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle Direzioni regionali. Ai Direttori regionali risulterebbe pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie del titolare della Soprintendenza.

Va poi considerato che la partecipazione dell’organo destinato ad esprimere definitivamente la volontà dell’Amministrazione all’interno della Conferenza dei servizi, non rileva ai soli fini dell’ordine delle competenze interne del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Esso rileva, invece, anche sotto il profilo sostanziale, riflettendosi sui poteri da esercitarsi in seno alla Conferenza che, nei procedimenti in materia ambientale sono espressione non di stretta discrezionalità amministrativa, ma preminentemente tecnica, quale è l’apprezzamento della compatibilità paesaggistico/ambientale degli interventi modificativi del sito vincolato (v. su questo punto Consiglio di Stato, VI, 18 aprile 2011, n.2378).

Merita, quindi, conferma l’ordine argomentativo del TAR Umbria posto a fondamento dell’annullamento della determinazione di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008, che si riflette in via derivata sulla conseguente determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2008.

L’appello va, quindi respinto, restando assorbita ogni altra questione introdotta dal ricorrente con riguardo ai motivi non esaminati dal primo giudice.

4.3 Va ora esaminato il ricorso in appello rubricato al n. 5335 del 2010, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali avverso la sentenza del T.A.R. Umbria n. 59 del 2010.

Va rilevato, in punto di fatto, che la dichiarata illegittimità della determinazione di compatibilità ambientale n. 5166 del 16 giugno 2008 (perché assunta in esito a una Conferenza dei servizi le cui riunioni si erano svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad esprimere definitivamente la volontà dell’amministrazione di appartenenza) viene a costituire condizione preclusiva di ogni successivo provvedimento autorizzatorio del comune di S. Giustino volto ad assentire la realizzazione egli impianti eolici.

Quanto al merito della vicenda è la stessa sentenza n. 59 del 2010 a riconoscere che l’intervento in esame interessa aree boscate (sottoposte quindi al divieto assoluto di inedificabilità), sia pure qualificando tali superfici come "modeste" e "suscettibili di compensazione". Ancora, non appare presa in considerazione la circostanza che, in ogni caso, le strade di collegamento delle diverse piazzole tra di loro risultano in gran parte all’interno delle zone boscate (come emerge dagli elaborati prodotti dall’Amministrazione).

Non può poi non rilevarsi come sussista un effettivo difetto di istruttoria nel provvedimento comunale, nella parte in cui non prende in considerazione il carattere di "area di rilevante interesse naturalistico" della regione Umbria della zona denominata "Alpe della Luna" interessata dall’intervento, classificata come SIR con delibera della Giunta regionale del 22 luglio 1998, n. 4271, e sottoposta ad un regime che vieta di norma la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, nonché di infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica.

La Soprintendenza ha, inoltre, esercitato il riesame dell’ autorizzazione comunale nei limiti di stretta legittimità, raffrontando i lavori in progetto alle plurime discipline di vincolo e di tutela paesaggistica della zona, senza debordare in valutazioni di merito circa l’opportunità di introdurre gli interventi modificativi del sito.

I vizi riscontrati afferenti all’incidenza dei lavori su aree soggette a vincolo di inedificabilità ed all’insufficienza dell’istruttoria preordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio giustificano ex se la statuizione di annullamento adottata dalla locale Soprintendenza.

4.4 Per le considerazioni che precedono va accolto il ricorso rubricato al n. 5355/2010 e, per l’effetto, vanno respinti i ricorsi di primo grado proposti contro il provvedimento della locale Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 13 novembre 2008.

In relazione ai peculiari profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in definitiva pronuncia:

– dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;

– respinge il ricorso n. 5294 del 2011;

– accoglie il ricorso n. 5335 del 2010 e, per l’effetto, respinge i ricorsi di primo grado proposti contro il provvedimento della locale Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 2 del 13 novembre 2008.

Compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con la domanda di giustizia in epigrafe – già proposta innanzi al Tar della Campania, Napoli, e da detto Tribunale definita con la sentenza n.01501/2011 che, con decisione n.4934/2011 del 20.7.2011, è stata annullata dal Consiglio di Stato con rinvio a questo Tribunale funzionalmente competente – la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla riassunzione del giudizio ed ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui la Regione resistente ha condizionato l’esercizio dei poteri conferiti sino al 31.12.2010, con Ordinanza del P.c.m. n.3888 del 14.7.2010, al Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socioeconomico- ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, al rispetto dei requisiti previsti dal d.m. 05.2.1998 come indicato nel parere tecnico rilasciato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università Parthenope;

Considerato che il citato Commissario delegato è stato autorizzato, con l’O.p.c.m. sopra richiamata, ad utilizzare i sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio all’interno del bacino idrografico del fiume Sarno e classificati con codici CER 170506 e CER 19 13 02 conformi ai parametri della colonna B dell’allegato 5 della parte IV del d.ls. n.152 del 2006 come copertura giornaliera dei rifiuti abbancati nelle discariche di cui all’art.9 del d.l. n.90/2008;

Considerato che pur essendo stato, con D.P.C.M. 11.1.2011, prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico de fiume Sarno, nondimeno non sono stati prorogati, alla scadenza del 31.12.2010, i poteri commissariali di cui alla citata Ordinanza n.3888/2010 e che, pertanto, non potendo più essere realizzata la specifica attività di abbancamento in relazione alla quale erano state imposte le prescrizioni di cui al provvedimento regionale impugnato, la ricorrente Amministrazione ha, con nota depositata il 23.11.11, partecipato che è venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso di cui trattasi;

Considerato che in forza di tale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame originariamente proposto non rimane al Collegio che prenderne atto, imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-05-2012, n. 7879 Esenzioni e agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso l’avviso, con il quale l’Agenzia delle Dogane le aveva richiesto il pagamento di somma, a titolo di restituzione del credito per agevolazione fiscale sul trasporto merci, di cui al D.L. n. 265 del 200, convertito in L. 343 del 2000, relativo al primo semestre dell’anno 2001 e richiesto il 31.10.2001, in quanto compensato oltre il termine del 31 dicembre dell’anno di relativa insorgenza, stabilito dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3.

A fondamento del ricorso la società contribuente deduceva la natura ordinatoria del termine in rassegna.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

A fronte dell’appello dell’Agenzia – che adduceva la natura perentoria del termine del 31 dicembre dell’anno solare in cui il credito è sorto, previsto per la sua utilizzazione in compensazione dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3 – i giudici di appello rilevavano sostanzialmente che, dal momento che la citata disposizione non attribuisce esplicitamente carattere perentorio del termine indicato, il diritto alla contemplata agevolazione andava esercitato entro il termine biennale per l’esercizio del diritto al rimborso dell’accisa (in caso di indebito pagamento, di esportazione del prodotto assoggettato o suo trasferimento in altro Paese comunitario ovvero di esecuzione di miscelazioni comportanti l’applicazione di un’aliquota inferiore), previsto dalla L. n. 504 del 1995, art. 14, con esplicito riconoscimento di perentorietà.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso in unico motivo.

La società contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane – deducendo "violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3 e del D.Lgs. 241 del 1997, art. 17" – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie, la società contribuente avrebbe dovuto utilizzare in compensazione il credito d’imposta dedotto in controversia, a pena di decadenza, entro 31 dicembre 2001.

La doglianza è fondata.

Occorre, in primo luogo, escludere che, come prospettato dal giudice a quo, all’esercizio del beneficio del credito d’imposta in rassegna sia applicabile il termine biennale previsto, dalla n. 504 del 1995, art. 14, per l’esercizio del diritto al rimborso dell’accisa, in ipotesi di indebito pagamento, di esportazione o trasferimento in altro Paese comunitario del prodotto assoggettato all’imposta ovvero di esecuzione di miscelazioni comportanti l’applicazione di un’aliquota inferiore. La disposizione evocata, in quanto specificamente predisposta per l’esercizio del (diverso) diritto ivi contemplato, nelle specifiche ipotesi considerate, si rivela, infatti, chiaramente di stretta interpretazione e, pertanto, insuscettibile di applicazione al beneficio qui in rassegna.

D’altro canto, il beneficio qui in rassegna è presidiato da un proprio specifico termine di esercizio, posto che la normativa istitutiva richiama il D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, che testualmente stabilisce: "Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l’anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno". E la categoricità della formula letterale ("Gli esercenti nazionali … tenuti … utilizzano il credito entro …") e la sua funzione (di porre termini certi all’esercizio dell’agevolazione accordata) attesta, del resto, l’imposizione del termine a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione di perentorietà.

Se ne inferisce che l’agevolazione in esame contempla due modalità di rimborso del credito d’imposta in favore dell’avente diritto: a) entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 (cfr., D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3); b) entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il consumo, mediante istanza di rimborso in denaro del credito d’imposta ovvero il rimborso, sempre in denaro, della differenza fra l’ammontare complessivo del credito d’imposta e la parte di quest’ultimo utilizzata in compensazione entro l’anno solare precedente (D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 1 e art. 4 comma 3); ciò in base ad un criterio improntato, anche a fini di certezza del bilancio pubblico, allo scopo di far coincidere la compensazione con il periodo d’imposta relativo al consumo che da origine al beneficio (e, quindi, con l’annualità in cui deve avvenire il saldo dell’accisa relativa a quel consumo), con possibilità di slittamento, nei limiti del semestre successivo, del solo rimborso degli importi residui, entro il quale la partita di dare/avere deve essere definita.

L’interpretazione è, d’altro canto imposta dal rilievo che le leggi che dispongono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione, sicchè devono esser applicate, rigorosamente, nei termini e nei modi stabiliti anche in rapporto all’interesse della certezza del gettito fiscale rilevante ai fini del bilancio dello Stato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono – ed atteso che, dalla sentenza impugnata emerge che, nella fattispecie, l’insorgenza del credito d’imposta si colloca certamente entro il 31 dicembre 2001, mentre la compensazione è avvenuta il 19 giugno 2002 s’impone l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.