Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 30-11-2011, n. 44418 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia in data 4 maggio 2007, appellata dal Procuratore Generale, dal Procuratore della Repubblica di Gorizia e dalla parte civile, con la quale F.V. era stato assolto dal reato di cui all’art. 609bis c.p. perchè il fatto non costituisce reato, mentre era stata dichiarata l’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione del delitto di lesioni volontarie, riqualificate in lesioni colpose ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11.

Conseguentemente, il F. veniva riconosciuto colpevole di due episodi di violenza sessuale in danno di S.S., sua dipendente, mentre il reato di lesioni, nella sua originaria contestazione, veniva dichiarato estinto per prescrizione.

La condotta in esame si era concretata, il 12 agosto 1999, nel chiudere la stanza ove la S. ed il F. si trovavano, nell’afferrare quest’ultimo la giovane per le braccia spingendola contro una scrivania e, tenendola ferma, nel costringerla a subire toccamenti nei genitali e costringendola a toccargli il pene.

Il secondo episodio si era invece verificato il 19 agosto 1999, allorquando la predetta, su indicazione dei carabinieri ai quali si era rivolta dopo la prima violenza subita, si era nuovamente recata sul posto di lavoro portando con se un marsupio all’interno del quale era collocato un microfono che avrebbe consentito la registrazione dei colloqui ed era stata nuovamente spinta contro un muro dal F. e ripetutamente palpeggiata sul petto, sui glutei e sui genitali.

Avverso tale pronuncia il F. proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva l’erronea valutazione del fatto e la contraddittorietà della motivazione, rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, non risultava da alcun atto processuale che la persona offesa avesse urlato e, certamente, non lo aveva fatto in occasione dell’episodio del 19 agosto che risultava documentato dalla registrazione.

Altrettanto errato era, a suo dire, il riferimento ad un tentativo della persona offesa di uscire dall’agenzia, perchè non risultante dagli atti ed in palese contraddizione con l’ulteriore affermazione che la giovane era praticamente paralizzata dalla paura.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva ritenuto che l’azione dell’imputato si era svolta nella piena consapevolezza del dissenso della persona offesa, circostanza che poteva ritenersi smentita dal tenore della registrazione effettuata e dal complessivo svolgimento della vicenda come risultante dall’istruzione dibattimentale.

Con un terzo motivo di ricorso lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, ritenuta dai giudici del gravame con affermazioni considerate retoriche e superficiali e conseguenza di un evidente travisamento dei fatti.

Con un quarto motivo di ricorso lamentava l’eccessività della pena inflitta.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Occorre preliminarmente osservare come la Corte territoriale abbia dato atto, in motivazione, della esatta ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, della corretta applicazione dei principi giuridici applicati con riferimento al reato di cui all’art. 609bis c.p., nonchè della fondatezza delle ragioni che hanno indotto lo stesso giudice a considerare pienamente credibile la parte offesa, ritenendo legittimamente, per tali ragioni, di richiamare per tali punti la sentenza di primo grado.

Tali assunti non vengono posti in discussione neppure dal ricorrente il quale lamenta, nei primi due motivi di ricorso, una contraddittorietà e lacunosità della motivazione, attribuibile a suo dire ad una non corretta valutazione dei fatti, che non consentirebbe alla difesa di ripercorrere l’iter logico e giuridico attraverso il quale i giudici del gravame sono pervenuti all’affermazione di penale responsabilità.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, però, la Corte territoriale ha fornito una articolata e puntuale indicazione delle argomentazioni poste a sostegno della decisione che tiene adeguatamente conto delle risultanze fattuali accertate in dibattimento ed è assistita da una coerenza logica ed una solidità strutturale che non vengono minimamente intaccate dalle deduzioni difensive.

Ed invero viene considerata la uniformità della condotta tenuta dalla persona offesa in entrambi gli episodi e la sua ferma manifestazione di dissenso agli approcci sessuali del ricorrente che non poteva essere certo fraintesa, tanto che in entrambi gli episodi l’uomo si era visto costretto a far ricorso alla forza fisica per vincere la resistenza della giovane.

Un ulteriore conferma della intenzione della persona offesa di non sottostare alle pretese del F. viene rinvenuto dai giudici del gravame nel fatto che la stessa ebbe a recarsi immediatamente dai Carabinieri per denunciare il primo episodio e sia ritornata nuovamente sul posto di lavoro una seconda volta solo su indicazione dei militari, i quali le fornirono anche l’apparecchiatura con la quale vennero poi registrate le conversazioni.

Doverosamente la Corte territoriale estende poi la propria disamina anche alla verifica della possibilità di una erronea convinzione dell’esistenza di un consenso al contatto sessuale ingenerata nell’imputato dalla condotta positiva od omissiva della persona offesa o dal tenore delle conversazioni con lo stesso intrattenute.

Anche in questo caso i giudici del merito hanno coerentemente escluso una tale ipotesi elencandone puntualmente le ragioni, analizzando il comportamento della vittima del reato, il contenuto della registrazione ed osservando che anche il mancato allontanamento dall’agenzia dopo l’ingresso casuale di un cliente ed il ritorno della giovane sul luogo del lavoro una seconda volta dopo la prima aggressione non erano comunque sufficienti ad indurre in errore il ricorrente sulle intenzioni della donna a fronte della netta esplicitazione del proprio dissenso.

Si tratta, pertanto, di una valutazione esauriente ed approfondita che supera agevolmente il vaglio di legittimità ed il cui complessivo corpo argomentativo non può essere certo scardinato da presunte carenze motivazionali su singoli e non decisivi aspetti della vicenda che il ricorrente propone prospettando, in definitiva, una diversa valutazione delle risultanze probatorie non consentite in questa sede.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto attiene la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Occorre ricordare, a tale proposito, che la prova del dolo, quando difettino esplicite ammissioni del soggetto attivo del reato, può essere desunta da elementi esterni e, segnatamente, da quei dati della condotta che, per la loro offensività o per l’obiettivo disvalore sociale, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Sez. 3 n. 11866, 26 marzo 2010).

Alla luce del principio richiamato, che il Collegio condivide, deve rilevarsi come, anche sul punto, la sentenza impugnata risulti ineccepibile, avendo la Corte d’Appello considerato la inequivoca invasività della sfera sessuale della persona offesa che connotava la condotta posta in essere dall’imputato e, per le ragioni dianzi esposte, l’altrettanto indubbio dissenso al contatto sessuale reiteratamente manifestato dalla donna.

Nessuna carenza motivazionale è dato infine desumere con riferimento al quarto motivo di ricorso.

I giudici del merito hanno adeguatamente giustificato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 in considerazione della non particolarmente grave lesività della condotta posta in essere ed applicato, nella massima estensione, le attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato.

Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’art. 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 11 n. 12749, 26 marzo 2008).

Il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2012) 16-11-2012, n. 44934

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta da F. M. avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti il 5 giugno 2012 dal G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, per i reati di cui agli artt. 416, 319, 321 e 353 c.p., commessi dall’inizio del (OMISSIS) in relazione ad appalti per l’aggiudicazione di gare indette dai Comuni di Pistoia, Piteglio, Pescia, nonchè dalla Provincia di Pistoia e dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.

2. Secondo la contestazione formulata in sede cautelare, il F., quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Piteglio, avrebbe partecipato ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di corruzione propria aggravata e di turbata libertà degli incanti, intrattenendo continui rapporti con R.R., promotore ed organizzatore della predetta associazione, che lo avrebbe indicato come persona alla stessa legata e su cui è possibile fare affidamento; avrebbe inoltre frequentato M.P., anch’egli promotore ed organizzatore dell’associazione, quale responsabile dell’area pianificazione strategica e dell’area tecnica della provincia di Pistoia sino all’agosto 2011, nonchè quale componente di commissioni giudicatori per l’assegnazione di gare d’appalto nei comuni della predetta provincia e tecnico esterno presso amministrazioni locali; si sarebbe altresì prestato ad aggiudicare le gare indette dal proprio ufficio agli imprenditori associati, a volte nominando in commissione il M., e si sarebbe reso disponibile, infine, per le finalità dell’associazione e per essere nominato in altri organi od uffici pubblici dove poter proseguire le illecite attività associative.

3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.M., deducendo i seguenti motivi di doglianza:

3.1. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, avendo il ricorrente prodotto documentazione medica idonea a dimostrare la ricorrenza di condizioni ostative al mantenimento del regime custodiale carcerario:

la motivazione al riguardo espressa dal Tribunale del riesame, secondo cui le condizioni di salute dell’indagato non sarebbero tali da diminuire "il rischio di recidivanza", si porrebbe in contrasto insanabile con la lettera e lo spirito della su citata disposizione normativa, atteso che la valutazione prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, in ordine alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è affatto diversa dalla verifica imposta dall’art. 273 c.p.p., in merito al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede;

3.2. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riferimento all’art. 309 c.p.p., in quanto l’interrogatorio si è svolto senza che all’indagato venisse consentito di conferire con il proprio difensore, neppure in ordine alle facoltà e ai diritti riconosciutigli dall’art. 64 c.p.p., comma 3: la nullità dell’interrogatorio, con conseguente caducazione della misura, conseguirebbe al divieto posto dal G.i.p. ai sensi dell’art. 104 c.p.p., comma 3, con cui è stata prevista la dilazione del diritto dell’indagato di conferire con il proprio difensore;

3.3. vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606 c.p.p., lett. e)), in quanto il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del F., facendo riferimento a prove e/o indizi relativi alla posizione di un diverso indagato;

3.4. carenza e/o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all’associazione per delinquere (ex art. 606 c.p.p., lett. e)), non potendosi attribuire alcun rilievo, sotto tale profilo: a) ai provvedimenti a firma del F., con cui determinati lavori del Comune di P. sarebbero stati aggiudicati a ditte comunque coinvolte nelle indagini, quando lo stesso G.i.p. ritiene tali gare non raggiunte da gravità indiziaria in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 319 e 353 c.p.; b) ai "frequentissimi" incontri del F. con altri indagati, che in realtà si ridurrebbero a due, avvenuti il 18 agosto del 2011 ed il 22 maggio 2012; c) all’uso di un "linguaggio criptico ed ammiccante", che non può logicamente costituire un indizio grave circa la partecipazione all’ipotizzata associazione per delinquere;

3.5. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 274 c.p.p., lett. a), stante l’insufficienza della motivazione addotta dal Tribunale del riesame a sostegno della ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sia con riferimento alla tautologica affermazione incentrata sullo svolgimento di complesse indagini tuttora in corso, sia con riferimento ai numerosi contatti tra gli associati, in realtà annullati dall’esecuzione delle misure cautelari disposte con l’ordinanza dell’11 giugno 2012; nè, peraltro, sarebbe stato indicato, sia dal G.i.p. che dal Tribunale del riesame, il termine di scadenza della misura ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. d);

3.6. carenza e/o manifesta illogicità della motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), avuto riguardo all’avvenuta sospensione cautelativa del F. dal servizio, a seguito del provvedimento adottato in data 12 giugno 2012 dal responsabile del Servizio Personale del Comune di Piteglio, punto sul quale il Tribunale del riesame non avrebbe dato conto di quanto specificamente dedotto dalla difesa.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.

5. Preliminarmente inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, deve ritenersi il primo motivo di doglianza, avendo la difesa precisato, in sede di udienza, che la più grave misura coercitiva applicata al ricorrente è stata nelle more sostituita con la meno grave misura degli arresti domiciliari per ragioni di salute.

6. Infondato, inoltre, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza dal ricorrente proposto – e illustrato, supra, nel par. 3.2. – ove si consideri, sulla base di una consolidata linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell’indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell’art. 104 cod. proc. pen., comma 3, non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell’ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l’espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell’interrogatorio dell’indagato a norma dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. e),: proprio in applicazione di tale principio, tuttavia, la S.C. ha ritenuto che l’eventuale nullità dell’interrogatorio avrebbe dovuto utilmente eccepirsi innanzi allo stesso G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4960 del 08/01/2009, dep. 04/02/2009, Rv. 242912; Sez. 1, n. 4988 del 11/07/2000, dep. 10/08/2000, Rv.

216797; Sez. 6, n. 3682 del 19/10/1995, dep. 31/01/1996, Rv. 203606).

Ne discende che l’eventuale illegittimità o invalidità del provvedimento comporta di certo una violazione del diritto di difesa che, soltanto se non eliminata con l’effettuazione di un rituale colloquio, si riverbera sullo stesso interrogatorio degli indagati, determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull’assistenza, atteso il combinato disposto di cui all’art. 178, lett. c), con gli artt. 302-306 c.p.p.. Tuttavia, l’eventuale nullità di detto interrogatorio, per effetto dell’asserita immotivata dilazione di colloquio con il difensore, ovvero dell’adozione di atti illegittimi contestuali o susseguenti all’espletamento del predetto incombente, avrebbe dovuto utilmente proporsi dinanzi allo stesso G.I.P., il cui conseguente provvedimento, se del caso, avrebbe potuto costituire oggetto di appello ex art. 310 c.p.p., avanti al Tribunale del riesame.

7. Fondate, di contro, devono ritenersi le censure prospettate in ordine alle carenze motivazionali articolate nel terzo e quarto motivo di ricorso (sì come illustrate, supra, nei parr. 3.3. e 3.4.), facendo riferimento, l’impugnata ordinanza, a comportamenti non corretti tenuti nella gestione dei lavori pubblici da altri coindagati, il cui ruolo tuttavia, in relazione alla commissione delle condotte delittuose ipotizzate a carico del ricorrente, non viene espressamente chiarito, nè potendosi ritenere sufficiente al riguardo, per conferire solidità alla base indiziaria, la mera individuazione delle circostanze di fatto sopra elencate (nel par.

3.4), la cui diretta incidenza sul caso concreto non è stata esplicitata ed appare comunque dubbia, ove si consideri che in altro passaggio argomentativo lo stesso provvedimento impugnato fa riferimento al fatto che, allo stato, un passaggio di denaro o di altra utilità in favore del ricorrente non è stato individuato.

Sotto tale profilo, invero, costituisce ius reception, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui l’obbligo di motivazione in materia di misure cautelari personali non può ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate in relazione alla tipologia delle condotte delittuose oggetto della, pur provvisoria, contestazione articolata in sede cautelare (Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, dep. 14/05/2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241214).

E’ ovvio, infatti, che la ricerca dell’elemento indiziante, e della stessa valenza ad esso attribuibile, non può essere compiuta in sede di legittimità, mediante la lettura dei dati di fatto, come elencati dal giudice di merito, posto che ciò trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, con la sovrapposizione della propria valutazione dei fatti a quella ivi operata. La funzione di legittimità è invece limitata alla verifica dell’adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che, in ragione di quanto or ora esposto, deve manifestare, con chiarezza ed esaustività, quali argomentazioni critiche lo abbiano sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contrari, sia a favore del soggetto sottoposto al suo esame.

8. Parimenti fondati devono ritenersi, inoltre, il quinto ed il sesto motivo di ricorso (meglio illustrati, supra, nei parr. 3.5 e 3.6.), ove si considerino, da un lato, la genericità – ai fini della valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. a), – del mero riferimento dall’impugnata ordinanza operato alle complesse indagini tuttora in corso, ovvero alla presenza di numerosi contatti fra gli associati ed ai relativi interessi economici che li collegherebbero, e, dall’altro lato, l’omesso apprezzamento del rilievo potenzialmente attribuibile – con riferimento all’eccepita persistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), ed all’eventuale idoneità di una diversa misura coercitiva – alle possibili conseguenze della prospettata circostanza di fatto inerente al provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio che nei confronti del ricorrente sarebbe stato adottato in data 12 giugno 2012.

Al riguardo devono pertanto ribadirsi, sulla scorta di consolidati indirizzi giurisprudenziali da questa Suprema Corte delineati, i seguenti principii di diritto: a) che il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall’art. 274 c.p.p., lett. a), ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell’id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti; per evitare che il requisito del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in una semplice clausola di stile, è dunque necessario che il giudice indichi, con riferimento all’indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, dep. 17/07/1995, Rv. 202984); b) che nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sè impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purchè il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252389).

Infondato, per contro, deve ritenersi il rilievo difensivo circa l’omessa indicazione del termine di durata della misura, in quanto l’ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale deve contenere l’indicazione della data di scadenza della medesima solo quando emessa al fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, e non anche qualora, come nel caso di specie, sia stata prospettata la presenza di ulteriori e diverse esigenze cautelari (ex multis, Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, dep. 16/03/2011, Rv. 249586).

9. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per un nuovo esame sui punti critici sopra specificamente evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai su esposti principii di diritto in questa Sede elaborati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 11-02-2013, n. 6562

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 26 agosto 2011 il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte da R.A., dirette ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza resa a suo carico dallo stesso Tribunale in data 29/3/2010, irrevocabile il 23/10/2010 e la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso tale pronuncia di condanna.

Il Tribunale fondava la propria decisione sul richiamo a precedente ordinanza del 4/07/2011 che aveva già respinto analoga istanza e rilevava il corretto adempimento delle formalità di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, avvenuta presso il difensore d’ufficio dell’imputato, nonchè l’irrilevanza della dimostrata precedente nomina di un difensore di fiducia nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza stessa, perchè questione da non trattare in sede esecutiva dal momento che eventuali nullità incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l’incidente di esecuzione.

2. Avverso siffatto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., per la mancanza o apoditticità della motivazione e per la sua illogicità: l’ordinanza del Tribunale non aveva esaminato le nuove deduzioni difensive, che erano dirette a dimostrare come la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado fosse nulla perchè non avvenuta presso il difensore di fiducia, mai revocato, con conseguente illegittimità del titolo esecutivo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento.

1. Il Tribunale ha ritenuto di dover confermare la statuizione di rigetto delle istanze del condannato e di confermare integralmente le motivazioni, già contenute nel precedente provvedimento del 4/7/2011, richiamate per fare parte integrante della propria ordinanza; ha quindi preteso di risolvere l’incidente sollevato dalla difesa con la citazione di un principio di diritto non pertinente. In tal modo è incorso nel duplice vizio di mancanza o apparenza della motivazione e di violazione di legge, come denunciato col ricorso.

1.1 Sotto il primo profilo, atteso che la prima ordinanza resa sulla questione del titolo esecutivo che il R. intende avversare, aveva rilevato la regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale in quanto avvenuta in data (OMISSIS) presso il difensore d’ufficio, che lo aveva assistito nel corso del giudizio, dopo che l’iniziale tentativo di notificare al domicilio eletto dall’imputato era risultato vano per la sua assenza e che la difesa aveva rappresentato e documentato l’intervento di un fattore di novità, rappresentato dalla scoperta della presenza nel fascicolo del P.M. di un atto di nomina dell’avv.to Boscarol a difensore di fiducia dell’imputato sin dal 17/12/2008, quindi prima della conclusione del procedimento in primo grado, il Tribunale non poteva limitarsi a ritenere regolare la notificazione, richiamando argomenti che tale evenienza non avevano valutato perchè non rappresentata dall’istante. Avrebbe, invece, dovuto prendere cognizione di quanto esposto, anche solo per confutarlo.

1.2 Nè l’onere motivazionale può dirsi assolto, in presenza di specifiche e documentate allegazioni, potenzialmente favorevoli all’interessato, proposte dalla sua difesa, quando il giudice investito dell’incidente le ignori, oppure faccia ricorso alla tecnica del richiamo "per relationem" in via generalizzata alle argomentazioni di precedente provvedimento, in modo tale da pretermettere gli elementi dedotti e da rendere apparente la motivazione (Cass. sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, rv.

248946; sez. 1, n. 43464 dell’1/10/2004, Perazzolo, rv. 231022).

2. Inoltre, la questione devoluta al Tribunale non può trovare soluzione alla luce del principio, secondo il quale le nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione non possono essere fatte valere in sede esecutiva, perchè coperte dal giudicato: nel caso in esame non si contesta il valido compimento degli atti processuali formati prima della pronuncia posta in esecuzione per questioni attinenti l’avvenuta sostituzione del difensore di fiducia con quello d’ufficio, ma si dibatte della validità della notificazione del titolo esecutivo e della sua idoneità a porre il condannato a conoscenza della pronuncia giudiziale per consentirgli la proposizione delle impugnazioni, quindi si controverte del valido adempimento delle formalità successive alla conclusione del giudizio di primo grado al fine di dimostrare che il R. non aveva avuto conoscenza quanto meno della sentenza passata in giudicato.

2.1 Va richiamato il principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo il quale ai "fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni" (cfr. Cass. sez, 1, n. 8414 del 2006, rv. 233694, n. 9104 del 2006 Rv. 233611, N. 837 del 2009 Rv.

242161, n. 20862 del 2010 Rv. 247403).

Il Tribunale non si è attenuto ai superiori e consolidati principi di diritto, sicchè l’ordinanza va annullata con rinvio allo stesso Tribunale perchè proceda a nuova valutazione dell’istanza del condannato, che tenga specificamente conto, comparandole con le acquisizioni già agli atti, delle obiezioni mosse.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 22 novembre 2010, n. 41142 – Pres. Colonnese – est. Vessichelli. In tema d maltrattamenti in famiglia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione C.P. avverso a sentenza della Corte di appello di Torino in data 13 ottobre 2009 con la quale, per quello che qui interessa, è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente N. B. e dei figli minori G. e A. (capo A), nonchè di lesioni personali volontarie aggravate in danno della detta convivente (capo B).
La Corte di merito aveva ritenuto provate entrambe le fattispecie, con particolare riferimento anche ai figli minori, pur dando atto che gli atti di violenza fisica erano stati tutti rivolti contro la N.. Riteneva altresì che non sussistessero gli estremi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Deduce:
1) la erronea applicazione della legge penale (art. 572 c.p.), relativamente dunque al capo A) e ai fatti in danno dei figli minori.
La Corte aveva erroneamente ritenuto la configurabilità del reato in una fattispecie concreta nella quale era pacifico che i maltrattamenti non fossero stati indirizzati direttamente contro i due minori, ma solo attuati nei confronti della ex convivente, avendo quindi, i ragazzi, solo indirettamente patito uno stato di avvilimento.
Al riguardo la Corte di merito aveva richiamato una precedente sentenza della Corte di legittimità (n. 38962 del 2007) che però atteneva ad una fattispecie del tutto diversa (esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età) e ben più grave. Ciò che la Cassazione non ha mai affermato sarebbe che la condotta di maltrattamenti possa ravvisarsi in dipendenza solo della creazione, da parte dell’agente, di un contesto potenzialmente pregiudizievole della evoluzione psichica dei minori, situazione che, secondo i giudici dell’appello, era quella realizzatasi nel caso di specie.
In conclusione, ad avviso della difesa, il reato in discussione può rimanere integrato soltanto in presenza di una condotta maltrattante diretta contro il minore stesso (Cass. sent. n.37019 del 2003), mentre non può configurarsi esclusivamente sulla base della valorizzazione degli effetti dannosi che derivino a terzi dalla condotta delittuosa diretta contro altro soggetto.
Nella specie, tutte le condotte asseritamente maltrattanti individuate dalla Corte si configuravano come raptus contro la N., mentre la responsabilità penale del C. nei riguardi dei figli minori era stata rappresentata esclusivamente in ragione di presunte omissioni allo stesso addebitabili per non avere impedito che i ragazzi assistessero alle violenze contro la madre. Inoltre erano stati valorizzati gli effetti dannosi sui minori, talvolta affermati anche apoditticamente, come la patologia (bulimia) che si dice avere colpito la figlia senza nemmeno che sia stata indicata la prova di tale evento e il nesso di causalità col comportamento del padre.
Anche l’elemento soggettivo era stato delineato nella forma del "non poteva non sapere" in relazione alle dette omissioni e quindi in maniera inadeguata e impropria.
2) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in danno della ex convivente.
Non era stata data adeguata risposta ai rilievi formulati nei motivi di appello.
La difesa contestava la compiutezza della affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui vi sarebbe stato un crescendo delle violenze avvenuto nell’ultimo anno, ma dopo un inizio che risaliva al 2001.
In realtà si era trattato di fatti episodici, realizzatisi con maggiore gravità in non più di tre o quattro occasioni.
La Corte aveva affermato il contrario senza un adeguato supporto argomentativo e basandosi su un dato equivoco, come la paura, manifestata dal figlio G., di andare a scuola per timore che il padre picchiasse la madre.
La paura di un bambino può infatti legarsi anche ad un solo episodio di aggressività e non è indicativa di abitualità della detta condotta.
In più, la affermazione del ragazzo si riferiva all’anno della quinta elementare (2001) e quindi ad epoca che non rientrerebbe nella contestazione, formulata, si, in riferimento anche al 2001 ma in termini generici e quindi, per il principio del favor rei, da intendersi decorrente dalla fine del 2001. Non potrebbe, dunque, le dichiarazione del minore essere utilizzata come prova a carico.
La motivazione della sentenza, infine, sarebbe carente quanto al requisito della abitualità delle condotte, essendosi in essa affermato, in aperto contrasto con quanto accertato dal giudice del primo grado, che il ricorrente era sempre violento e non, come invece accadeva, soltanto in occasione dello scoppio dei litigi con la convivente.
3) il vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
Era stata valorizzata dai giudici una circostanza (l’avere l’imputato mancato di versare la cauzione) invece ininfluente non essendosi considerate le precarie condizioni economiche dello stesso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di merito è tutt’altro che estraneo alla giurisprudenza di legittimità, alla quale si deve, invece, la formulazione di osservazioni in diritto – rispetto alla fattispecie astratta in contestazione – alle quali la decisione impugnata appare del tutto allineata.
Ha evidenziato infatti questa Corte che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi (Sez. 6^, Sentenza n. 8592 del 21/12/2009 Ud. (dep. 03/03/2010) Rv. 246028).
Non ha dunque pregio la osservazione della difesa secondo cui non sarebbe configurabile il reato in contestazione, limitatamente alla fattispecie in danno dei minori, sol perchè costoro non sarebbero stati l’oggetto diretto delle invettive, delle aggressioni e dei comportamenti anche moralmente distruttivi, posti in essere dal prevenuto in maniera diretta nei confronti della convivente, ma in presenza dei figli minori.
Costituisce infatti valutazione di merito operata congruamente nella sentenza impugnata e non ulteriormente censurabile, quella secondo cui i figli avevano fortemente risentito del comportamento vessatorio del genitore avendo timore, il G., persino di andare a scuola e di non potere così difendere adeguatamente la mamma.

La Corte ha delineato poi anche profili di illiceità della condotta tali da evidenziare un comportamento del C., direttamente maltrattante nei riguardi dei figli, laddove ha ricordato che costui era risultato avere minacciato ripetutamente di morte i due ragazzi, sia pur rivolgendosi alla convivente ma non impedendo che la minaccia fosse ascoltata e producesse i suoi effetti logoranti a danno dei figli.
Al riguardo è anche il caso di sottolineare che la dedotta assenza di contestazione riguardo ai fatti cui il figlio G. si era riportato con riferimento all’epoca in cui frequentava le scuole elementari, non è apprezzabile. La indicazione della data del commesso reato a partire dal 2001 indica che oggetto di contestazione sono comportamenti tenuti anche in quell’anno sicchè non si evidenzia alcuna lesione dei diritti difensivi corrispondenti.
Tornando poi alla osservazione della difesa secondo cui la responsabilità del prevenuto sarebbe stata affermata sulla base di pure omissioni, se ne rileva non solo la infondatezza, alla luce delle osservazioni appena formulate riguardo alla motivazione in cui è stata ricordata la pronuncia anche di minacce continue e gravi che riguardavano la vita dei figli, presenti al momento delle invettive.
In più, vale la pena ricordare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato in discussione possa rimanere realizzato, in linea di principio, anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte del responsabile della educazione e della assistenza al minore, dall’impedire gli effetti illegittimi di una propria condotta realizzante fa materialità del reato, diretta verso altri soggetti (si veda, Rv. 186202). In tale prospettiva appare altresì del tutto infondata la doglianza sulla configurazione dell’elemento psicologico, tenuto conto che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di maltrattamenti in famiglia, punito dall’art. 572 c.p., il dolo è generico, sicchè non si richiede che l’agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva, nei sensi sopra specificati (Sez. 6^, Sentenza n. 4933 del 08/01/2004 Rv. 229514).
Inammissibili sono gli ulteriori motivi di impugnazione.
Con essi si contesta in primo luogo, ed in punto di fatto, che le condotte tenute dal prevenuto possano avere carattere di abitualità.
Non si muove, viceversa, alcuna specifica e motivata critica alla attestazione, di segno contrario, formulata dal giudice dell’appello.
Ma il vaglio della Cassazione non può spingersi oltre la considerazione della tenuta logica e della completezza della motivazione, esulando dalla sua cognizione la diretta valutazione dei risultati di prova.
Non risulta, per converso, che il ricorrente abbia lamentato la omessa considerazione di specifici ed ammissibili motivi di appello, allegandone per giunta la decisività e indicando le circostanze in fatto e in diritto che la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione.
V’è poi da aggiungere che, comunque, la sentenza di appello si salda, quanto a motivazione, con quella di primo grado che risulti correttamente e compiutamente motivata e che la parte abbia contestato solo genericamente. Infatti nella motivazione della sentenza il giudice di merito non sarebbe neppure tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Rv. 233187).
Le stesse osservazioni valgono in relazione alla motivazione adottata con riferimento al trattamento sanzionatorio.
La Corte infatti ha rilevato, così formulando una motivazione giuridicamente corretta, la assenza di circostanze positive atte a fondare un apprezzamento di meritevolezza riguardo ad una pena più mitigatala indicazione dell’omesso versamento della cauzione ha avuto mero titolo esemplificativo e ha tenuto luogo della più ampia rilevazione di assenza di condotte susseguenti ai gravi fatti commessi, tali da giustificare un giudizio meno severo nei confronti del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.