Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 10379 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che, nel giudizio introdotto dalla spa Domenico Paone fu Erasmo con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1997, ha disatteso la richiesta dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Formia, di estinzione del giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per essere venuta meno la materia del contendere a seguito dell’annullamento, in via di autotutela, dell’avviso impugnato, ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, come convertito nella L. 30 novembre 1994, n. 656, sul rilievo che "la rinuncia da parte dell’appellante non può ritenersi valida in quanto non risulta accettata dalla contribuente". Il giudice di secondo grado ha quindi esaminato e rigettato nel merito l’appello dell’amministrazione, ritenendo l’avviso di accertamento fondato "su semplici presunzioni e non su elementi certi".

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 44 e 46 nonchè del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater (autotutela), convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1994, n. 656, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e, ove occorrer possa n. 3", censura la decisione assumendo che, alla luce delle disposizioni in rubrica, qualora venga rimosso in via di autotutela l’atto impugnato dal contribuente, si farebbe luogo non già a rinuncia all’appello interposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado sfavorevole, guanto piuttosto a cessazione della materia del contendere, con inammissibilità della eventuale pronuncia di merito da parte della Commissione regionale.

Con il secondo motivo censura per contraddittoria e insufficiente motivazione la statuizione d’appello sul merito della controversia.

Il primo motivo del ricorso è fondato, essendo incorso il giudice di merito nell’errore di diritto denunciato.

L’annullamento nel corso del processo tributario, da parte dell’ufficio erariale, dell’atto impugnato in via di autotutela non costituisce infatti rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica – ed ontologicamente diversa – fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell’interesse delle stesse alla pronuncia del giudice – nè alla pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere può ostare l’eventualità di una successiva rimozione dell’annullamento in autotutela (Cass. n. 4744 del 2006) -. Ne consegue che, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta che non si faccia luogo a liquidazione di spese a favore di una parte o dell’altra, ma che se ne disponga la compensazione (ex multis, Cass. n. 19695 del 2004 e n. 16987 del 2003).

Il motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo motivo e delle eccezioni della società contribuente, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando cessata la materia del contendere.

Le spese del grado di appello vanno pertanto compensate, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.

Dichiara compensate tra le parti le spese del grado di appello e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre a spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 22-03-2011, n. 2500

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della determina dirigenziale n. 5999/A del 21 agosto 2007 del Comando generale della Guardia di Finanza nella parte in cui, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non riconosce la dipendenza da causa di servizio dell’infermità "Ipodiafania dei seni frontali ed in maggior misura mascellari. Ipertrofia dei turbinati nasali di DX. In atto rinite catarrale cronica in soggetto con pregressa verosimile sinusite catarrale subacuta" e del parere reso dal Comitato di verifica per la cause di servizio in data 15 marzo 2007 nella parte in cui si dichiara che la citata infermità non può riconoscersi dipendente da causa di servizio. In precedenza, la C.M.O., con verbale del 28 aprile 1990, aveva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra eventi di servizio ed affezioni esaminate.

Avverso la determinazione asseritamente negativa ed il presupposto parere del Comitato di verifica è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce arbitrarietà del giudizio espresso dal Comitato, incoerenza e superficialità dello stesso per non aver tenuto in nessun conto le evidenze emergenti dal verbale della C.M.O.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione preliminarmente eccependo la inammissibilità del proposto ricorso in ragione del carattere endoprocedimentale della determinazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è inammissibile.

In effetti, la avversata determinazione dirigenziale n. 5999/A del 21 agosto 2007 si limita a determina che altra infermità sofferta dal ricorrente ("segni clinici e strumentali di lombosciatalgia sx da ernia discale L4 – L5 in evidente impegno funzionale") è giudicata dipendente da causa di servizio, senza invero nulla dire sull’infermità di cui sopra (ipodiafania ed ipertrofia dei turbinati). E’ stato, invero, il Comitato di verifica che, con lo stesso parere del 15 marzo 2007, con cui riconosceva la dipendenza da causa di servizio della lombosciatalgia, negava la dipendenza da causa di servizio dell’altra infermità lamentata dal ricorrente. Quindi, a ben considerare, la determina n. 5999/A del 21 agosto 2007 non definisce il procedimento (né in positivo né in negativo) con riguardo all’infermità non riconosciuta come dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica. Del resto, la nota di accompagno della determina dirigenziale impugnata, controfirmata dal ricorrente il 21 novembre 2007 espressamente chiarisce che "qualora sul parere del Comitato siano indicate una o più infermità giudicate non dipendenti da causa di servizio, saranno oggetto di successiva decretazione".

In pratica, non c’è – con riguardo alla infermità di cui è questione – il provvedimento finale dell’amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio. La circostanza che il parere reso dal Comitato di verifica sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta da un pubblico dipendente sia vincolante per l’Amministrazione non esclude che debba la procedura concludersi con apposito provvedimento dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, sindacabile in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702).

In altri termini, il presente ricorso risulta rivolto avverso il solo parere del Comitato di verifica, nulla statuendo – espressamente o implicitamente – l’avversata determina dirigenziale sull’infermità di cui trattasi e ciò comporta che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso poiché appunto rivolto avverso il solo parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, atteso che i pareri resi dal suddetto Comitato sono meri atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di autonoma capacità lesiva la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che li ha recepiti, facendoli propri (cfr.T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 11 dicembre 2009, n. 3041).

Conclusivamente, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 12-04-2011, n. 14635

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Adele del foro di Catanzaro.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 12.7.2010, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 20.5.2010 nei confronti di P.A., accusato del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., per aver svolto il ruolo di partecipe nel gruppo che faceva riferimento a F.G., agendo per il controllo di ampi spazi del territorio milanese e lo sviluppo in quella zona delle attività delittuose del gruppo.

Il Tribunale riteneva che, anche non utilizzando la corrispondenza epistolare tra l’indagato e F.G., illegittimamente intercettata, emergeva comunque, soprattutto dal complesso delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, un solido quadro indiziario a carico del P. in ordine al delitto ascrittogli.

Dalle intercettazioni, infatti, era emerso che il clan Pesce si era stabilmente insediato in Lombardia dove, tra l’altro, aveva interessi nel campo della vendita in forma ambulante di beni di ristoro, realizzando ingiusti profitti – avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva – grazie alle estorsioni compiute ai danni di commercianti del settore.

Le indagini conseguenti alle dichiarazioni rese da F.R., che aveva collaborato con gli inquirenti, avevano consentito di accertare le attività illecite della famiglia Pesce a Milano, gestite da F.G. il quale, nel settore sopra indicato, si serviva di L.C. e P.A..

Il Tribunale, dopo aver esaminato il complesso degli accertamenti, e in particolare il contenuto di conversazioni intercettate, concludeva che:

– il clan Pesce era stabilmente insediato in Lombardia, dove aveva anche interessi nel campo della vendita di beni di ristoro;

– F.G. era il principale referente del clan per gli aspetti più strettamente legati al controllo di quel territorio;

– L. e P. avevano di fatto gestito almeno un camion attrezzato per la vendita di beni di ristoro per conto di F., in una zona di Milano controllata dal clan Pesce:

– i predetti si erano anche occupati della riscossione del pizzo, in territorio milanese, per conto del clan;

– al pagamento del pizzo a L. e P. si erano assoggettati alcuni personaggi – tali Po. non meglio identificati – resisi in seguito protagonisti di una controversia nata da contestazioni sull’appartenenza al clan Pesce di L.C.;

– per dirimere detta controversia si erano recati in Calabria, in momenti diversi, sia i Po. sia L. e P., e tutti avevano incontrato il reggente del clan – Pe.Gi. – sottoponendosi al suo insindacabile giudizio. Il Tribunale, infine, non condivideva le deduzioni difensive – volte ad interpretare la disponibilità del P. quale un mero sentimento di amicizia che lo legava a F.G. – in quanto dissonanti con le conversazioni intercettate, dalle quali invece risultava la piena condivisione da parte del P. alle dinamiche e alle logiche del gruppo.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P.A., chiedendone l’annullamento per mancanza e contraddittorietà della motivazione con atti indicati dalla difesa ed allegati alla memoria difensiva depositata all’udienza camerale.

Secondo il ricorrente, dagli atti indicati dalla difesa emergeva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che P. non aveva gestito, insieme a L.C., un camion attrezzato per la vendita di beni di ristoro in una zona di Milano controllata dal clan Pesce.

In particolare, dalla intercettazione indicata dalla difesa si evinceva chiaramente che il proprietario del suddetto camion era solo L.C.. Dalla stessa conversazione, se interpretata correttamente, emergeva che nè L. nè P. andavano a riscuotere soldi per conto di F.G. e che i predetti L. e P. si erano rifiutati di compiere le attività illecite che F. da loro pretendeva.

Il Tribunale, nel ricostruire la vicenda, non aveva tenuto conto della versione fornita dal P. nel suo interrogatorio.

Circa le richieste rivolte da F. a P. alla fine della suddetta conversazione, non vi erano elementi da cui desumere che quest’ultimo avesse soddisfatto le richieste di F., ed anzi non era illogico ritenere che, dopo l’accesa conversazione, non avesse avuto la forza di opporre l’ennesimo diniego e avesse solo finto di assecondarlo.

Il Tribunale non aveva considerato, infine, che P. intratteneva rapporti solo con F.G., che è suo cugino, e che il bisogno di denaro che questi manifestava era di tipo personale e non finalizzato ad incrementare le casse dell’organizzazione criminosa.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non essendo deducibili in questa sede di legittimità motivi di fatto che questa Corte non ha modo di apprezzare, non essendo suo compito esaminare il contenuto degli elementi di prova posti alla base del provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha incentrato il ricorso sul contenuto soprattutto di una conversazione telefonica, la cui interpretazione è stata sottoposta al Tribunale del Riesame, illustrandola con apposita memoria.

Nel ricorso si sostiene che da detta conversazione telefonica e dagli altri atti indicati nella memoria emergerebbe che P. non curava la gestione del camion attrezzato per la vendita in Milano di beni di ristoro; che P. e L. non avevano il compito e comunque si erano rifiutati di compiere le attività illecite che F.G. pretendeva da loro; che P., in occasione di quella conversazione telefonica intercettata, aveva solo fatto finta di cedere alle insistenze del F., perchè non aveva avuto la forza di opporre l’ennesimo diniego.

In definitiva, nel ricorso viene proposta a questa Corte una interpretazione alternativa delle risultanze processuali, senza però indicare specifici errori di logica, contraddizioni, carenze di motivazione rilevabili dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e a questa dichiarazione consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 29-04-2011, n. 16679

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.M., assisto dal difensore di fiducia, con atto del 25.6.2010, proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 10.02.2010 dal Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, con la quale era stato condannato alla pena di Euro 100,00 di ammenda perchè giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 651 c.p..

Deduceva in particolare la difesa ricorrente, lamentando violazione della norma incriminatrice ed in sufficienza della motivazione, che il giudicante aveva travisato gli accadimenti, puntualmente riferiti dall’agente di P.G. all’udienza del 22.5.2009 e cioè che l’imputato, raggiunto in casa sua da agenti chiamati dal genitore che si sentiva minacciato dal figlio in stato di ubriachezza, dapprima rispose alla domanda dell’agente dicendogli il nome ed il cognome e, quindi, gli consegnò anche il documento di identità, ancorchè dopo qualche iniziale titubanza.

Lamentava altresì la difesa ricorrente l’erroneità della motivazione illustrata dal giudicante nella parte in cui avrebbe confuso l’elemento oggettivo del reato (indicato nella necessità di non intralciare l’attività dei pubblici ufficiali) con l’interesse tutelato dalla legge attraverso la tipizzata contravvenzione.

2. Il ricorso è fondato.

Con la contestazione in atti si imputa all’imputato di essersi rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale a pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (poliziotti chiamati dal padre del prevenuto).

Orbene, gli atti di causa dimostrano in primi luogo che, contrariamente a quanto contestatogli, l’imputato disse immediatamente ai poliziotti quali erano il suo nome ed il suo cognome e che consegnò poi agli stessi il documento di identità.

Tanto ha infatti riferito in dibattimento, deponendo come teste, l’agente di p.s. S.R..

A parte ciò non può non rilevare la Corte che, nella fattispecie, non v’è stata lesione alcuna del bene protetto dalla norma, che è quello di salvaguardare l’esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto, in circostanze di interesse generale, allo scopo precipuo di evitare intralci all’attività di soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 27/02/1998, n. 3764). Orbene, nella fattispecie gli agenti di P.S. vennero chiamati dal genitore del C., presso la sua abitazione, per impedire all’imputato di perpetuare la sua condotta di minaccia verso il congiunto, di guisa che il C., al momento dell’intervento dei pubblici ufficiali, era dagli stessi conosciuto finanche nel patronimico.

3. La sentenza di condanna va pertanto cassata senza rinvio, a mente dell’art. 620 c.p.p., perchè il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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