T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-05-2011, n. 4232 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società I. srl riferisce di essere titolare della Raffineria I. Impianti Nord di Priolo Gargallo (Sr), che svolge attività di trasformazione del petrolio grezzo in prodotti petroliferi commerciabili nel rispetto dell’ambiente circostante. Nell’ambito di interventi programmati la società ha assunto la realizzazione di due nuove infrastrutture produttive (CR40 e CR41) aventi lo scopo di desolforare preliminarmente la carica di successivi impianti, al fine di produrre benzine a bassissimo tenore di zolfo e ridurre così l’inquinamento, abbattendo le emissioni nell’atmosfera.

Conformemente a quanto previsto dagli art. 7 e 11 del Dlgs. n. 216 del 2006 nell’ottebre 2006 la società ha presentato apposita istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ad emetter gas a effetto serra per l’assegnazione di nuove quote.

Il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, con provvedimento 6 marzo 2008, prot. n. 1140/ANC/RAS/2008 ha rigettato l’istanza avverso la quale è stato proposto ricorso presso questo Tar.

Con sentenza 31 marzo 2010, n. 5293, questo Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego adottato dal Comitato nei limiti e negli interessi di parte ricorrente.

In data 14 maggio 2010 la società ha notificato la predetta sentenza alle Amministrazioni intimate, le quali non hanno proposto appello, omettendo, altresì, di dare esecuzione alla decisione medesima.

A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e anche ai fini di poter accedere alle predette quote integrative, ha notificato in data 28 luglio 2010 un atto di diffida alle Amministrazione intimate al fine di pronunciarsi nuovamente sull’istanza adeguandosi al disposto della predetta sentenza, con particolare rilievo alla circostanza che le limitazioni all’assegnazione di quote supplementari ai "nuovi entranti" annullate per effetto della sentenza non avrebbero potuto essere opposte, quali cause escludenti, nel procedimento relativo alle istanze presentate con riferimento agli impianti CR40 e CR41, che costituiscono sulla base della normativa in materia, a tutti gli effetti, modifiche nell’assetto strutturale dell’impianto che determinano un incremento netto di capacità produttiva/termica riconosciute quali ripotenziamenti di impianti esistenti e che pertanto comportano una assegnazione integrativa di quote di emissione.

Lamenta la società che anche la diffida non ha avuto alcun riscontro riguardo le legittime pretese e pertanto, chiede a questo Tribunale di ordinare alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, di dare esecuzione alla sentenza n. 5293/2010, ai sensi dell’art.112 e ss. cpa sussistendone i presupposti, con rinnovo del procedimento di riscontro dell’istanza, uniformandosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza e nomina di commissario ad acta in caso di reiterato inadempimento.

2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

3. Il ricorso é stato ritualmente proposto ai sensi dell’art.112 e ss. del D.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 5293/2010 e la notifica della diffida in data 28 luglio 2010, le Amministrazioni intimate non vi hanno dato riscontro ed esecuzione.

Il ricorso è altresì fondato, in quanto dette Amministrazioni intimate non hanno fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Il ricorso stesso deve, quindi, essere accolto e deve ordinarsi agli intimati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, al Ministero Politiche Europee, al Ministero delle Politiche Comunitarie e al Ministero delle Attività Produttive, ciascuno nell’ambito della rispettiva competenza di provvedere all’adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta sentenza – tranne quanto nel frattempo eventualmente disposto in risposta alla diffida – e va assegnato alle predette Amministrazioni il termine di 60 (sessanta) giorni per adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’adempimento stesso; tale termine è decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

La peculiarità della questione principale sottoposta all’esame del Collegio consiglia la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli art. 112 e ss. del D.Lgs n. 104 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:

a) assegna al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/Ce, al Ministero Politiche Europee, al Ministero delle Politiche Comunitarie e al Ministero delle Attività Produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuno per la propria competenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 31 marzo 2010, n. 5293, così come precisato in motivazione;

b) dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20072 Amministrazione straordinaria per le imprese in crisi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 29 marzo 2006 e notificata il 7 luglio 2006, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l’opposizione proposta dalla Banca di Legnano s.p.a. allo stato passivo della Amministrazione Straordinaria della Cariboni Paride s.p.a., riconoscendo al credito di Euro 215.858,34, già ammesso al passivo in via chirografaria, la prelazione ipotecaria, anche per gli interessi.

2. Avverso tale sentenza la Cariboni Paride s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto, con atto notificato il 18 luglio 2006, ricorso a questa Corte, basato su cinque motivi. Resiste la Banca di Legnano spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. Il collegio ha disposto redigersi motivazione semplificata.

4. L’eccezione, sollevata dalla ricorrente in memoria, di tardività della notifica del controricorso è infondata. Nella specie il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., deve ritenersi sospeso, L. n. 742 del 1969, ex art. 1, durante il periodo feriale, non essendo applicabile nè la deroga disposta dalla L. n. 95 del 1979, art. 6 (che opera solo in relazione all’accertamento dello stato di insolvenza) nè, in ragione della natura del credito azionato, quella prevista dalla L. n. 742, art. 3. 5. Esaminando i motivi della impugnazione proposta – con i quali si denunziano, rispettivamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, e segg., della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, nonchè vizi di motivazione – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 29 marzo 2006 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; Id. n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazìone della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso non contiene gli elementi suindicati, si che l’inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23648 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano con sentenza dell’1/3/07, dichiarava I.V. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, 65 e 72, 83 e 95, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, art. 734 c.p., artt. 81 e 110 c.p. e lo condannava alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 24.000.00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno in favore della p.c. da liquidarsi in separata sede.

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 15/7/09, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato eccependo la prescrizione dei reati, maturatasi in data antecedente alla pronuncia resa dalla Corte distrettuale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Rilevasi che la data della commissione delle violazioni, contestate allo I., risale al (OMISSIS), per cui, pur considerando la sospensione del termine prescrizionale, dovuta al rinvio della udienza dal 18/1/07 all’1/3/07, per mesi 1 e giorni 11 lo stesso risulta consumato al (OMISSIS), per le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, 65 e 72 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (anni 4 e mesi 6 + mesi 1 e gg. 11);

mentre per la mancata osservanza della normativa antisismica e per l’illecito di cui all’art. 734 c.p. al 7/10/07 (anni 3 i mesi 1 e gg.

11).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; copia sentenza all’Ufficio Tecnico Regione Campania.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-06-2011, n. 25687 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.S., posto in stato di custodia cautelare in carcere il 24/6/2005 in esecuzione di ordinanza cautelare, veniva poi rimesso in libertà il 5 luglio 2005 con provvedimento del 4 luglio 2005: nei suoi confronti il 28 giugno 2007 veniva poi pronunciata sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. per non aver commesso il fatto, divenuta definitiva avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza stessa.

Con domanda presentata alla Corte di Appello di Milano, il B. chiedeva quindi l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita, nella misura di Euro 100.000,00. Non si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Corte d’Appello adita, provvedendo con ordinanza depositata il 18/1/2010, liquidava all’istante la somma di Euro 6.000,00 per il complessivo periodo della detenzione sofferta (dodici giorni di custodia in carcere), disponendo la compensazione delle spese tra le parti.

Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione il B. deducendo vizio motivazionale in ordine all’entità della somma liquidata, da ritenersi a suo avviso esigua; secondo il ricorrente, la Corte di merito sarebbe incorsa in errore, avendo proceduto alla determinazione della somma da liquidare in base al solo calcolo aritmetico, senza tener conto, in particolare, del danno alla vita di relazione, all’onore ed all’immagine – in quanto noto e stimato poliziotto all’epoca dei fatti – subiti in conseguenza dell’ingiusta privazione della libertà all’immagine.

Il ricorrente si duole inoltre del mancato ristoro delle spese legali sostenute in conseguenza dell’ingiusta detenzione, per un ammontare pari ad Euro 8.568,00.

Ha depositato memoria il ricorrente, con ulteriori argomentazioni a sostegno delle doglianze dedotte.

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Giova ricordare innanzi tutto che questa Corte ha elaborato alcuni parametri per conferire fondamento razionale ed equilibrato alla determinazione equitativa. Tali parametri riguardano, in particolare, la durata della privazione della libertà, la cifra massima fissata dal legislatore con l’art. 315 c.p.p., comma 2, e il limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare, indipendentemente (come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza Caridi del 9 maggio 2001) dal titolo del reato in concreto contestato. La stessa giurisprudenza ha chiarito – in conformità al principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza N. 1 del 31 maggio 1995, proc. Castellani (RV. 201035) – che i dati aritmetici, in tal modo ottenuti, possono subire aggiustamenti che tengano conto di particolari aspetti soggettivi ed oggettivi del caso concreto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice di merito è ovviamente tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione, anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l’adozione.

Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.

La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perchè i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio, con riferimento alla denuncia di un vizio motivazionale, se non nei ridotti limiti della verifica della logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice stesso, e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma solo evidenziare l’insufficienza della somma liquidata a favore dell’istante.

Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione – quale tipico giudizio di merito – è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione, a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti – che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al termine massimo della custodia cautelare – il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. Nella concreta fattispecie, la Corte distrettuale si è ispirata correttamente ai principi enunciati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, anche per quel che riguarda l’accenno, per un verso, alla non ascrivibilità dei disturbi indicati nella relazione psichiatrica prodotta esclusivamente alla detenzione, e, per altro verso, al significativo impatto emotivo derivato al B. dal pur breve periodo di detenzione, tenuto conto dell’ultraventennale servizio prestato con onore nella Polizia di Stato e per l’assenza di precedenti esperienze carcerarie.

La Corte distrettuale, dunque, non è venuta meno all’onere motivazionale sull’applicazione dei criteri di liquidazione, avendo comunque tenuto conto, in una valutazione globale, delle conseguenze, sia pure sul piano generale, della detenzione, avendo fatto ad esse espresso richiamo, così pervenendo alla liquidazione di una somma che non presenta carattere arbitrario, e tanto meno simbolico, posto che risulta pari al doppio del mero calcolo aritmetico.

Per quel che riguarda le spese legali sostenute durante le fasi del giudizio di cognizione conclusosi con l’assoluzione, le stesse non possono trovare riconoscimento in sede di equa riparazione per ingiusta detenzione, come condivisibilmente precisato da questa Corte (Cosi, "ex plurimis" sez. 1, n. 2628/91 cc. 4/6/1991, rv. 188336).

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualil.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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