Cassazione, sez. II, 21 settembre 2011, n. 19204 Compravendita immobiliare. Mancata consegna del certificato di abitabilità: quale prescrizione per il risarcimento o l’indennizzo?

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 18.3.1997 i coniugi M.L.D. e L..L., acquirenti di un appartamento, giusta atto pubblico del 7.7.1982, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la OMISSIS s.p.a., società venditrice, per sentirla condannare al risarcimento del danno da mancato rilascio della licenza di abitabilità.

La società convenuta nel resistere in giudizio eccepiva (per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità) la prescrizione del diritto azionato.

Il Tribunale, rigettata l’eccezione, accoglieva la domanda e condannava la parte convenuta al pagamento in favore degli attori, per il titolo innanzi detto, della somma di lire 60.000.000, liquidata in via equitativa.

Tale sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Bari, che riteneva, quanto all’eccezione di prescrizione, che il diritto a conseguire il certificato di abitabilità e, conseguentemente, quello al risarcimento del danno o all’indennizzo ai sensi dell’art. 1381 c.c. in caso di inadempimento, doveva considerarsi indisponibile, e come tale non soggetto a prescrizione, ai sensi dell’art.2934, cpv. c.c.. Pertanto, anche il conseguente diritto al risarcimento era da ritenersi imprescrittibile. Quanto all’ammontare del danno, riteneva doversi condividere la quantificazione operata equitativamente dal giudice di prime cure mediante attualizzazione del valore dell’immobile.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la MF Trading s.r.l., nuova denominazione della OMISSIS s.p.a., con sei motivi d’annullamento, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso L..L. e G., R.M. e R..M., eredi di L.D..M..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 2934, comma 2 e 946 c.c., in relazione all’art.360, n.3 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360, n.5 c.p.c..

Sostiene parte ricorrente che l’obbligazione di far conseguire all’acquirente il certificato di abitabilità dell’immobile alienato è incoercibile e infungibile e, pertanto, nella specie, la Corte territoriale non avrebbe potuto condannare la società convenuta al relativo adempimento.

Inoltre, il diritto di cui i giudici d’appello avrebbero dovuto vagliare l’assoggettabilità al regime della prescrizione non era quello avente ad oggetto l’ottenimento del certificato di abitabilità, ma quello all’indennizzo o al risarcimento del danno.

2. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1470 e 2934, 2 comma c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360, nn.3 e 5 c.p.c..

La Corte barese, si afferma, nel ritenere indisponibile il diritto ad ottenere il certificato di abitabilità non ha considerato che tale qualifica rileva nei rapporti con la pubblica amministrazione titolare del potere di rilasciare il titolo abilitativo, non anche nei rapporti tra privati, che ben possono farne oggetto di negoziato.

In ogni caso, quale che sia il fondamento dell’imprescrittibilità dei diritti indisponibili, è comunque certo che tra questi ultimi non può includersi quello al risarcimento del danno o all’indennizzo, ancorché prodotto da lesione di un diritto indisponibile, trattandosi di un credito soggetto al termine ordinario di prescrizione.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1453 e 1477 c.c., in relazione all’art.2946 e, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si sostiene, al riguardo, che la vendita di immobile privo di licenza di abitabilità non ha un oggetto illecito, giacché non esiste norma che la vieti, ma è soggetta soltanto a risoluzione per inadempimento, ove il venditore abbia assunto l’obbligazione di far ottenere all’acquirente detta licenza.

Di riflesso, gli attori avrebbero potuto esperire o l’azione generale di risoluzione per vendita aliud pro alio ovvero per mancata consegna dei titoli o dei documenti inerenti (alla proprietà o) all’uso della cosa alienata, ai sensi dell’art.1477 c.c.; e in alternativa, l’azione per ottenere l’indennizzo previsto dall’art.1381 c.c. In ogni caso, i diritti derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione di consegna del ridetto certificato sono tutti di natura contrattuale e, quindi, soggiacciono all’ordinaria prescrizione decennale.

Per contro, la Corte d’appello, pur riconoscendo la natura contrattuale di tale obbligazione, tanto da richiamare l’art.1477, comma 2 c.c., ha contraddittoriamente affermato che tale obbligo deriva dalla legge, dimenticando che la legge richiamata è appunto l’art.1477, comma 3 c.c.

4. – Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1381 e 2935 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La Corte territoriale nell’affermare non prescrittibile il diritto al risarcimento del danno, non si è pronunciata sulla censura contenuta nel primo motivo d’appello della OMISSIS, che dopo aver illustrato le ragioni dell’inesistenza di un illecito permanente aveva rappresentato che il termine di prescrizione decorre dal momento della stipula del contratto di vendita, essendo irrilevante che quest’ultimo non stabilisca un termine entro cui debba essere posto in essere il fatto oggetto di promessa.

5. – Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, comma 1, e 324 c.p.c., dell’art.2909 c.c. in relazione all’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360, n.5 c.p.c..

Afferma parte ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la OMISSIS abbia censurato soltanto il capo della sentenza di primo grado relativo all’an del risarcimento del danno, sostenendo, senza considerare il carattere devolutivo pieno dell’appello, che detta società avrebbe invece impugnato solo il capo relativo al quantum.

6. – Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1381, 1218 1223, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché l’illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte d’appello qualificato come risarcitorio l’obbligo, di natura, invece, indennitaria, derivante dal mancato rilascio del certificato di abitabilità.

7. – I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente perché in parte ripetitivi di una stessa censura ed in parte inerenti alla medesima quaestio iuris, avente ad oggetto l’applicabilità o non del regime della prescrizione al diritto all’indennizzo o al risarcimento del danno da mancato conseguimento della licenza di abitabilità, sono fondati nei sensi e nei termini logico-giuridici che seguono.

7.1. – Non ha rilievo ai fini della decisione sia l’inquadramento sotto la norma dell’art. 1381 c.c. dell’obbligazione della società venditrice di far conseguire alla parte acquirente il certificato di abitabilità, sia la distinzione tra obbligo indennitario ed obbligo risarcitorio a carico del venditore, l’uno e l’altro consistendo nel pagamento di una somma di denaro succedanea dell’utilità non conseguita dalla parte acquirente. Comune ad entrambe le ipotesi, il problema della prescrizione si risolve o a monte, attraverso la qualificazione del diritto a ottenere il certificato di abitabilità, come ha ritenuto la Corte barese; o a valle, in base all’autonomia dell’obbligazione sostitutiva, come ritiene la società ricorrente.

Deviante, inoltre, rispetto al nucleo della questione, è il discorso sulla non coercibilità dell’obbligo del venditore a far conseguire all’acquirente la suddetta certificazione, non solo e non tanto perché anche gli obblighi incoercibili possono essere oggetto di condanna (e ciò anche prima dell’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c.), ma anche e soprattutto perché la Corte territoriale si è limitata a condannare la società convenuta al pagamento di una somma, non al compimento di un facere infungibile.

7.2. – Questa Corte ha avuto modo di osservare che il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere della indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2934 c.c. (Cass. S.U. n. 1744/75; v. anche Cass. n.3921/82, secondo cui il diritto alla rendita per inabilità da infortunio sul lavoro è indisponibile e, conseguentemente, imprescrittibile nella sua configurazione unitaria, restando, invece, prescrittibili nel quinquennio, ai sensi dell’art. 2948, nn. 1 e 2 c.c., le singole rate della rendita; nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 4317/81 e 2197/78).

7.3. – All’affermazione di tali principi, che risultano essere stati già applicati ad una fattispecie affatto analoga alla presente (in una controversia in cui era parte la stessa società OMISSIS s.p.a.), nel senso che il diritto dell’acquirente all’indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità si prescrive decorso il termine di dieci anni dalla stipula del contratto o dalla fissazione da parte del giudice di un diverso termine per adempiere (Cass. 26509/06, non massimata), occorre dare continuità, con le considerazioni aggiuntive che seguono.

7.3.1. – Elaborata storicamente in rapporto ai diritti assoluti, ma variamente estesa ai crediti (si pensi alla materia tributaria, dei contratti con la P.A., delle prestazioni di carattere alimentare, retributivo, previdenziale o assistenziale ecc.), l’indisponibilità costituisce una qualificazione secondaria di determinati diritti soggettivi in funzione di rafforzamento della tutela ad essi apprestata dall’ordinamento giuridico, il quale ne vieta la negoziabilità preventiva per sottrarre la parte più debole alle pressioni del contraente economicamente più attrezzato. La sua funzione di precipuo stampo garantistico, non esclusa dal concorso con esigenze di più ampia protezione, inerenti non alle posizioni singole, ma alla collettività nel suo insieme, si esaurisce, non potendo altrimenti esplicarsi, allorché il diritto abbia subito una compromissione irretrattabile, vuoi per la lesione diretta arrecatagli, vuoi per l’inadempimento di un’obbligazione corrispondente, vuoi perché sia mancato il fatto del terzo necessario a soddisfare il diritto stesso. Ne deriva il sorgere di una diversa obbligazione risarcitoria o indennitaria a carattere succedaneo, essa stessa soggetta a (un proprio termine di) prescrizione, decorrente, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e non assistita dal carisma di indisponibilità che presidiava la tutela del diritto leso o insoddisfatto.

Se ne trae sicura conferma dalla giurisprudenza formatasi in tema di transazione su diritti indisponibili, che ha escluso l’operatività del limite posto dall’art. 1966, cpv. c.c. in presenza di un diritto già maturato (cfr. Cass. n.5433/08), nell’ambito di una complessiva regolamentazioni di rapporti di dare e avere (cfr. Cass. n.3527/88) o nel caso del diritto alle restituzioni e ai danni derivanti da reato (v. Cass. nn. 664/88, 651/77 e 1533/66).

7.3.2. – Traslando le considerazioni sopra esposte al caso di specie, si rileva che il mancato rilascio del certificato di abitabilità costituisce non già un illecito, ma un inadempimento contrattuale, essendo la relativa obbligazione connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile alienato e viepiù specificamente assunta – come affermato dalla Corte territoriale, con accertamento non oggetto di censura – con il contratto di vendita, nel quale la società odierna ricorrente si era obbligata, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile, ad ottenere il rilascio della predetta certificazione da parte delle competenti autorità. Scaduto tale termine, come accertato dalla Corte d’appello con statuizione implicita (dato l’accoglimento della domanda) in parte qua non specificamente censurata, deve escludersi che l’inadempimento abbia carattere permanente, essendo la permanenza categoria omogenea all’illecito, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione del diritto succedaneo al risarcimento o all’indennizzo per il mancato rilascio della certificazione di abitabilità.

7.4. – L’accoglimento dei motivi anzi detti assorbe l’esame delle restanti censure e, cassata la sentenza impugnata, consente la decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Invero, essendo decorsi più di quattordici anni dalla conclusione del contratto di vendita (7.7.1982) a quella di introduzione della domanda (18.3.1997), e comunque ben più di dieci anni al netto del termine ("il più breve possibile") contrattualmente fissato per il rilascio del certificato di abitabilità, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, con conseguente rigetto della domanda.

8. – Sussistono giusti motivi, data la certa buona fede iniziale della parte attrice nell’introdurre la domanda, per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio di giudizio di merito e del presente procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi, assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda e compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito e quelle del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 121 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il decreto di rilascio di un appartamento del Comune di Milano di cui non era il titolare, ma nel quale viveva dal 1991 insieme alla sorella R.M.P. che ne era la formale assegnataria.

Faceva presente a tal fine che in data 26.9.98 aveva richiesto l’assegnazione, ma che il Comune di Milano aveva notificato in data 21.3.2000 l’atto di diffida al rilascio seguito poi dall’atto impugnato.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la mancata osservanza del disposto degli artt. 2,comma 3, e 14,comma 1, L.R. 9192\83 nonché della delibera di attuazione 26.3.85 emanata dal Consiglio Regionale della Lombardia.

L’art. 2,comma 3, della citata legge ricomprende tra i componenti del nucleo familiare anche i fratelli purchè la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della pubblicazione del bando di concorso; l’art. 14 consente il subentro dei componenti del nucleo indicati all’art. 2.

La sorella che era formalmente assegnatario aveva fin dall’inizio informato il Comune della coabitazione con il ricorrente e che pertanto egli godeva del diritto al subentro.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 30.5.2001 il Collegio accoglieva la domanda di sospensione dell’efficacia del decreto impugnato.

Il ricorso non merita accoglimento.

Dalla documentazione depositata dal Comune di Milano risulta che la titolare dell’assegnazione aveva trasferito la propria residenza a Chioggia in data 22.4.91, proprio all’epoca in cui il ricorrente afferma di essere andato ad abitare con la sorella.

La circostanza fu rilevata in occasione di un sopralluogo della polizia municipale a seguito del quale fu ingiunto al R. di rilasciare l’immobile con diffida del 5.11.93.

La sorella rado Maria Pia formale assegnataria con successiva missiva del 22.11.93 comunicava al Comune che la presenza del fratello non aveva lo scopo di una futura voltura e che se avesse deciso di trasferirsi definitivamente a Chioggia avrebbe restituito le chiavi dell’immobile.

Di fatto l’occupazione sine titulo proseguiva e per tale ragione la domanda di volturazione dell’assegnazione dell’immobile non veniva accolta.

La situazione in fatto è ben diversa da come è stata rappresentata dal ricorrente poiché egli è andato ad abitare nell’appartamento assegnato alla sorella proprio all’epoca in cui la stessa trasferiva la sua residenza a Chioggia e non vi era quindi nessun diritto a subentrare nell’assegnazione poiché non vi era stato un periodo minimo di convivenza previsto dall’art. 14 L.R.91\83 all’epoca vigente.

Il ricorso non può che essere respinto.

Tenuto conto dell’accoglimento della domanda cautelare appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-02-2011, n. 4693 Reato continuato e concorso formale Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8/4/2010, depositata il 15/5/2010, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza 21/1/2009 del GUP del Tribunale di Caltanissetta emessa nei confronti di S.C. e di R.S. – dichiarati il primo responsabile del reato di estorsione aggravata ai danni di A.V., gestore dell’esercizio pubblico denominato " (OMISSIS)" sito in (OMISSIS), ed il secondo responsabile di tentata estorsione aggravata ai danni del detto A. quale titolare dell’esercizio pubblico denominato "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS), di estorsione aggravata ai danni di G.E., altro gestore del sopra citato "(OMISSIS)", della violazione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 – ha riconosciuto in favore dell’imputato S.C. le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, esclusa l’aggravante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ed ha conseguentemente rideterminato la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, altresì sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici con quella temporanea e riducendo la misura di sicurezza della libertà vigilata ad un periodo di un anno; ha confermato per il resto le ulteriori statuizioni e quindi l’affermazione di responsabilità del R. per i reati ascrittigli. In relazione alla posizione dello S., la Corte di merito, preso atto della rinuncia dell’imputato a coltivare il motivo attinente alla responsabilità, ha condiviso il giudizio già espresso dal primo Giudice per il quale non era ravvisabile il vincolo della continuazione tra il reato oggetto dell’attuale procedimento, i reati relativi ad analoghe contestazioni oggetto delle sentenze 17/10/2009 del GUP di Caltanissetta, 4/10/2010 del GUP di Gela e 16/6/2004 della Corte di Appello di Palermo nonchè quello di partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo mafioso oggetto della sentenza 3/9/2001 della Corte di Appello di Caltanissetta, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 c.p.. La Corte ha poi accolto, come sopra precisato, il motivo attinente al trattamento sanzionatorio.

Quanto alla posizione dell’imputato R. la Corte di merito, in dissenso dalle censure avanzate con l’atto di appello, ha ritenuto che a carico dell’imputato fosse stato acquisito un quadro probatorio idoneo a sostenere l’affermazione di responsabilità in relazione a tutte le accuse mosse, quadro probatorio costituito dalle circostanziate dichiarazioni rese dalle parti lese e da quanto emerso in relazione all’operatività del sodalizio mafioso di appartenenza, che la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato fossero ostative all’applicazione delle richieste circostanze attenuanti generiche, che non sussistessero i presupposti per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 17/2/2006 della stessa Corte di Appello di Caltanissetta.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di entrambi gli imputati, in data 21/6/2010 quello proposto per il R. ed in data 22/7/2010 quello avanzato nell’interesse dello S..
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi, affidati a censure non condivisibili, debbano essere rigettati. Ricorso proposto per S.C..

Il difensore dello S. ha lamentato violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, non avendo la Corte di merito tenuto conto di elementi sintomatici di tale vincolo, quali la medesimezza temporale dei fatti estorsivi con il protrarsi della appartenenza al sodalizio di cui all’art. 416 bis c.p. e quali il riconoscimento da parte di altri giudici proprio della continuazione tra la sua appartenenza al sodalizio ed altre condotte estorsive.

La sentenza impugnata ha al proposito richiamato (pag 8) la valutazione del GUP sulla impossibilità di ravvisare elementi per affermare che la perpetrazione delle condotte estorsive fosse stata dallo S. programmata, pur se genericamente, al momento della sua adesione alla cosca di Gela e la ha espressamente condivisa aggiungendo che: A) difettavano elementi per affermare che l’attività estorsiva ai danni dell’esercente A. fosse stata ab initio prevista nei suoi modi di organizzazione logistica e nei suoi tempi; B) analogamente mancavano elementi in favore della prova di una preventiva organizzazione in relazione ai fatti attribuiti con le sentenze 17/10/2009 e 4/10/2010, certamente non esplicando alcuna autorità di accertamento in tal senso le diverse valutazioni di altri giudici. Orbene appare evidente che la censura in questa sede articolata sia – a fronte delle puntuali e mai illogiche considerazioni appena sintetizzate – nulla più che una generica proposta di rivalutare i fatti. Consegue quindi il rigetto del ricorso che si fonda solo su tali censure. Ricorso proposto per R.S..

Il difensore del R. ha sottolineato con il primo motivo, tanto più se considerato l’estremo rigore con cui vanno valutate le accuse di ogni parte lesa, la poca nitidezza delle dichiarazioni rese da A.V. che aveva anche spostato in avanti di ben un anno la data della condotta estorsiva ai suoi danni da parte dell’imputato. La censura non ha pregio, posto che la Corte di merito ha analizzato la deposizione ed ha dato attenta e logica ragione della iniziale imprecisione della datazione dell’episodio da parte del teste ed ha anche dato rilievo alla assoluta inesistenza di ragioni per far ritenere l’ A. inattendibile (o addirittura fonte di dichiarazioni calunniose). L’odierna censura reitera il dissenso ed adduce, come elementi non valutati, dichiarazioni di coimputati ( T., Te. e lo stesso S.): l’avere in realtà i primi due semplicemente non citato tra i "riscossori" anche il nome del R. non appare in alcun modo circostanza di rilievo probatorio la cui mancata espressa considerazione da parte del giudice di appello sia dato idoneo ad inficiare la completezza della valutazione di credibilità della deposizione A.. E ciò tanto più che ad analoga censura del R. con riguardo alla estorsione a carico del G. (episodio sub J) la Corte aveva dato precisa risposta (pag. 14) che si faceva carico di valutare le dichiarazioni in discorso. Ne consegue che l’estensione implicita di quelle considerazioni all’episodio di estorsione del ricorrente a carico dell’ A. appare di tutta evidenza. Quanto alla doglianza, sintetica e generica al contempo, appuntata sulla affermazione di responsabilità in ordine all’episodio sub J della rubrica, basti considerare la attenta valutazione di attendibilità della deposizione della parte offesa G. (pagg. 13 e 14) e la altrettanto attenta svalutazione dell’efficacia probatoria della dichiarazione "opposta" del T. e dello stesso S., per concludere nel senso della inconsistenza della doglianza stessa.

Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l’omessa applicazione della disciplina della continuazione, rilevando peraltro come già il primo Giudice avesse riconosciuto la continuazione "interna"fra gli episodi oggetto dei capi di imputazione J e G e sottolineando l’omessa valutazione di indici sintomatici e/o rilevatori del vincolo di cui all’art. 81 c.p.. Anche a tale proposito deve osservarsi la piena correttezza dell’argomentare della Corte che ha affermato non esservi ragioni di sorta per considerare che all’atto della adesione alla cosca il R. avesse già chiaro il generico programma estorsivo poi realizzato nei dettagli: a contrastare l’evidenza di tale valutazione il motivo si applica a generiche censure di tipo logico deduttivo, lamentando il mancato ricorso alla presunzione per la evidenza dei dati certi o la implausibilità dei criteri interpretativi dei fatti adottati (pag. 4 ricorso), finendo per esprimere solo dissenso dalla valutazione e non offrendo quegli elementi sintomatici della "programmazione" che la Corte ha affermato essere carenti.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti S.C. e R.S. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-11-2010) 24-02-2011, n. 7180

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – A.A. propone ricorso, per correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p., avverso la sentenza 9/2/2010 di questa Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo contro il decreto 20/5/2009 della Corte d’Appello di Catania in materia di misura di prevenzione patrimoniale (confisca di un immobile e di un’autovettura), assumendo che non gli era stato notificato l’avviso d’udienza dinanzi a questa Corte, con conseguente violazione del suo diritto di difesa, e sollecitando, quindi, la fissazione di una nuova udienza con restituzione nel termine per presentare eventuali memorie.

Il ricorrente, con memorie difensive in data 21, 24, 28 e 31 maggio 2010, a integrazione dell’impugnazione a suo tempo proposta avverso il decreto relativo alla misura di prevenzione, ripercorreva il merito della vicenda in cui era stato coinvolto, nella prospettiva di dimostrare la legittima provenienza dei beni confiscati e, quindi, l’illegittimità della misura.

2 – Il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che in ordine alla misura patrimoniale adottata nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico dell’ A. si è legittimamente formato il giudicato a seguito della pronuncia 9/2/2010 di questa Suprema Corte. La doglianza del ricorrente, secondo cui tale decisione sarebbe stata emessa in palese violazione del contraddittorio, per non essergli stato notificato l’avviso d’udienza, è manifestamente infondata.

Ed invero, l’avviso dell’udienza in camera di consiglio 9/2/2010, nella quale fu deciso il ricorso avverso il decreto 20/5/2009 della Corte d’Appello di Catania, risulta essere stato regolarmente notificato, cosi come prescrivono le norme di rito ( artt. 610, 611 e 613 c.p.p.), a mani di coloro che risultavano essere i difensori di fiducia dell’ A. nel precedente grado, avvocati Rizza Giambattista e Blasi Luca Enrico. Il ricorrente, in quanto assistito da difensori di fiducia, non aveva diritto alla notifica personale dell’avviso d’udienza.

3 – Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 300,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.