Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3915 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 13 ottobre/3 novembre 2009, il Tribunale per i minorenni di Trento dichiarava lo stato di adottabilità di D. e S.R. nati a (OMISSIS) da B.S. e S.P..

Il Tribunale riteneva sussistente lo stato di abbandono dei suddetti minori ai quali mancava "quel minimo di cure ed affetti, complessivamente inteso, indispensabile per una crescita normale ed equilibrata", come era dimostrato dalla complessa attività istruttoria e dalla C.t.u. espletata. Le condizioni della madre, "incapace di cogliere i bisogni emotivi dei figli" e "di sviluppare una valida relazione affettiva" con gli stessi, e del padre, "persona limitata e passiva rispetto alle scelte della moglie, mai messe in discussione anche quando (erano) palesemente contrarie agli interessi dei figli", impedivano una prognosi favorevole ed imponevano la decisione assunta.

Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2009, S.P. e B.S. presentavano reclamo avverso la sentenza e, ricordando il diritto dei minore a crescere nella propria famiglia, lamentavano l’erroneità della decisione rilevando, in particolare, che la consulenza tecnica espletata e recepita nella motivazione della sentenza, era frutto di un indagine svolta in modo contraddittorio e maldestro. La consulente, infatti, aveva preannunciato di voler concludere per la permanenza dei bambini presso i genitori e per il proseguimento del percorso di aiuto, ma, inopinatamente, aveva concluso in senso opposto, sulla base di circostanze riferite dagli operatori del centro estivo presso cui i minori erano stati accolti riguardo alla la presenza di ecchimosi e ferite sugli stessi. Gli episodi non erano stato oggetto di alcun approfondimento e, per contro, non era stato per nulla considerato il "positivo percorso intrapreso dalla famiglia nè ritenuto di approfondire acquisendo il parere" del neuropsichiatra infantile che aveva seguito i bambini, il quale riteneva che i disagi dei bambini, più che a carenze dei genitori, fossero conseguenza delle patologie da cui erano affetti a causa della loro nascita prematura.

Era, inoltre, discutibile il ruolo marginale attribuito al padre e smentita dalle relazioni inviate la asserita discontinuità nel seguire i percorsi di sostegno.

Chiedevano pertanto, in via preliminare, la sospensione dell’esecutività della sentenza; nel merito, la revoca o l’annullamento della dichiarazione dello stato di adottabilità con conseguente immediato rientro dei minori nel nucleo familiare di origine ed incarico al servizio sociale di ogni opportuna attività per il proseguimento del percorso di sostegno; in via subordinata, l’affidamento etero familiare dei minori demandando al servizio il potere di regolamentare termini e modalità dell’affidamento e dei rapporti dei minori con i genitori; in via istruttoria, il rinnovo della consulenza.

La Corte d’appello di Trento, con sentenza 64/10, rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione il S. e la B. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il tutore provvisorio dei minori.

Motivi della decisione

Con un unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti contestano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere le condizioni per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. Il Collegio osserva che la Corte d’appello, con un’ ampia ed argomentata sentenza, ha esaminato con attenzione ed in profondità tutti gli elementi emersi dalla istruttoria processuale (la relazione del CTU, le relazioni dei servizi sociali, le dichiarazioni del medico chiamato a domicilio per visitare i bambini malati, le informazioni del centro frequentato dai minori, la relazione della neuropsichiatra infantile,la segnalazione dell’operatrice addetta al reparto di neonatologia subito dopo il parto) dai quali univocamente ha ritenuto emergesse l’inadeguatezza dei genitori a fornire ai minori quel minimo di cure ed affetti indispensabile per una loro crescita normale ed equilibrata in relazione alla quale ha confermato la pronuncia di stato di abbandono dei minori.

L’articolato percorso argomentativo del giudice di seconde cure non risulta adeguatamente censurato dal ricorso.

Questo infatti, risulta basato sostanzialmente sulla citazione di una serie di massime giurisprudenziali e di orientamenti dottrinari che sono del tutto avulsi dal contesto motivazionale della sentenza nei confronti della quale l’unica contestazione che viene mossa si limita alla generica affermazione che "non è affatto rigorosa nè improntata ai principi sovra richiamati visto che si è sostanzialmente richiamata ad una CTU della dott.ssa F. alquanto superficiale che, con quattro brevissime visite a domicilio e qualche telefonata, ha suggerito ai giudici la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori senza nemmeno prendere in considerazione altre soluzioni meno dolorose come, ad esempio, un più′ incisivo intervento dei servizi sociali in aiuto della famiglia o l’affidamento temporaneo dei minori".

Per il resto il ricorso non contiene alcun specifico riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata nei confronti delle quali non viene avanzata alcuna critica circostanziata.

Il motivo non risulta pertanto in alcun modo conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza. (da ultimo Cass 18421/09). In particolare, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass. 11501/06).

Il ricorso va, in conclusione dichiarato inammissibile. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente A.M..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1066 Vincoli Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania, Sez. di Napoli, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli ha annullato il parere ex art. 32 della L. 47/85 rilasciato dal Comune di Castellamare di Stabia in merito al procedimento di condono ex L. 724/94 relativo ad un fabbricato per civile abitazione realizzato nel medesimo Comune in Via Pimonte n. 1, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesistico.

A sostegno della propria impugnazione ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione e falsa applicazione del T.U. n. 380/01, violazione del D.Lgs. 42/04 e dell’art. 3 della L. 241/90 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, violazione del giusto procedimento.

Sostiene il ricorrente che la Soprintendenza non avrebbe contestato la conformità, sotto il profilo paesistico ambientale, del fabbricato ma si sarebbe limitata a censurare la sola tipologia costruttiva ritenendola in contrasto con l’art. 26 del P.U.T. e ciò non avrebbe potuto comportare l’annullamento dell’autorizzazione paesistica.

Inoltre l’annullamento sarebbe stato disposto per ragioni di merito e come tale sarebbe illegittimo dovendo svolgere l’Amministrazione soltanto un riesame estrinseco di legittimità.

Il provvedimento sarebbe quindi viziato anche per carenza di motivazione non essendo sufficiente il richiamo all’art. 26 del P.U.T.

2. Violazione e falsa applicazione del T.U. n. 380/01; violazione del D.Lgs. 42/04 e dell’art. 3 della L. 241/90 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, violazione del giusto procedimento.

Ribadisce il ricorrente il vizio di difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a sostenere che il manufatto arrecherebbe danni all’ambiente senza indicare compiutamene le ragioni di contrasto con il vincolo e le possibili misure necessarie a mitigare l’impatto.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 in relazione al D.M. 165 del 19/6/02 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento.

Lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

Impugna altresì il D.M. 19/6/02 n. 165 nella parte in cui ha modificato il D.M. 495/94 escludendo l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha proposto regolamento di competenza ritenendo competente il T.A.R. Lazio; il ricorrente ha riconosciuto la competenza del T.A.R. Lazio e con ordinanza collegiale n. 114/05, il T.A.R. Campania ha trasmetto il fascicolo processuale a questo Tribunale dinanzi al quale il ricorrente, in data 15 febbraio 2005, ha provveduto a costituirsi.

L’Amministrazione intimata si è costituita anch’essa dinanzi a questo Tribunale ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con memoria depositata il 29 ottobre 2010 il ricorrente ha meglio precisato le sue tesi difensive ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 1° dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come meglio dedotto in narrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli e Provincia con il quale è stato annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia in merito al procedimento di condono ex art. 39 della L. 724/94 di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Pimonte n. 7.

La zona nella quale ricade il fabbricato è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi del D.M. del 28/7/65 di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di Castellammare di Stabia.

Nel disporre l’annullamento, la Soprintendenza ha dapprima richiamato il tenore del vincolo paesistico gravante sull’area ed ha provveduto alla descrizione del fabbricato oggetto di condono (manufatto di altezza complessiva di m. 13,80, composto da piano terra e tre piani, per 11 appartamenti e 9 box a pian terreno, realizzato dopo la demolizione del precedente fabbricato); ha poi rilevato:

– che il nuovo edificio ha una tipologia costruttiva del tutto diversa da quella preesistente, in contrasto con l’art. 26 del vigente P.U.T.;

– che il manufatto è estraneo al contesto per materiali, configurandosi come detrattore paesaggistico;

– che l’autorizzazione attua una inammissibile deroga al vincolo, per cui ha annullato il decreto n. 4921 del 6/2/04 del Comune di Castellammare di Stabia.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto innanzitutto che la Soprintendenza non avrebbe contestato la conformità del fabbricato sotto il profilo paesaggisticoambientale, ma si sarebbe limitata a censurare la tipologia costruttiva, richiamando l’art. 26 del P.U.T.

L’art. 26 del P.U.T. non obbligherebbe affatto alla fedele ricostruzione del manufatto preesistente, ma prescriverebbe soltanto che le nuove costruzioni dovrebbero tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica.

Pertanto la differenza con il vecchio fabbricato demolito perché pericolante non potrebbe comportare l’annullamento dell’atto.

Inoltre, il provvedimento sarebbe immotivato, in quanto non indicherebbe quali sarebbero le difformità relative ai materiali impiegati rispetto a quanto previsto dall’art. 26 del P.U.T., e comunque, trattandosi di semplici materiali agevolmente modificabili mediante interventi di adeguamento, l’annullamento del nulla osta sarebbe comunque illegittimo.

Infine, la valutazione sulla incompatibilità dell’intervento nel contesto paesaggistico sarebbe una valutazione di merito non ammissibile, dovendo la Soprintendenza svolgere soltanto un riesame estrinseco di legittimità.

Le doglianze sono fondate.

L’annullamento del nulla osta è fondato sul contrasto con la disposizione recata dall’art. 26 del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana (L.R. Campania 27 giugno 1987 n. 35) e quindi per ragioni che riguardano le modalità di realizzazione del fabbricato, non essendo in contestazione la possibilità di realizzare in zona manufatti ad uso abitativo.

Come ha correttamente dedotto il ricorrente, l’art. 26 (che riguarda le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive per l’edificazione), non impone affatto la riproduzione dei fabbricati preesistenti, ma dispone soltanto che in sede di nuova edificazione vengano realizzati edifici che ben si inseriscano nel contesto ambientale circostante.

La norma, infatti, introduce prescrizioni sulle modalità costruttive prescrivendo l’utilizzazione di materiali tradizionali della zona bandendo quelli di origine industriale standardizzata quali gli intonaci plastici, le pitture sintetiche, i rivestimenti in piastrelle o cotto, gli infissi di metallo e plastica, in modo da ottenere così il miglior inserimento del nuovo fabbricato nel contesto preesistente.

Ne consegue che la mera diversità costruttiva del nuovo fabbricato rispetto a quello demolito non può costituire – in assenza di ulteriori elementi – ragione sufficiente per decretare l’annullamento del nulla osta paesaggistico.

La Soprintendenza, però, ha anche rilevato che la tipologia costruttiva del fabbricato sarebbe in contrasto con le previsioni recate dall’art. 26 del P.U.T., ma – come ha correttamente rilevato il ricorrente – non ha provveduto ad indicare in modo specifico per quale aspetto e per quali ragioni il manufatto sarebbe in contrasto con le previsioni ambientali paesaggistiche, tanto da dover disporre l’annullamento del nulla osta paesaggistico, che a sua volta comporta il diniego di sanatoria.

In altre parole, il generico richiamo nel provvedimento alla contrarietà con le previsioni dell’art. 26 del P.U.T., non consente di comprendere se il giudizio di incompatibilità con le previsioni della norma riguardi gli aspetti strutturali del fabbricato (non passibili di adeguamento), ovvero soltanto le rifiniture (e quindi gli infissi, le pitture, gli intonaci e così via), elementi questi, che essendo facilmente modificabili, avrebbero potuto essere oggetto di prescrizioni, e non avrebbero dovuto comportare l’adozione del provvedimento impugnato.

Peraltro, il riferimento contenuto nell’atto "all’estraneità al contesto per materiali", sembrerebbe supportare proprio il giudizio di non conformità del manufatto per le rifiniture usate, ritenute non conformi a quanto indicato nell’art. 26 del P.U.T.

Ne consegue la fondatezza della censura di difetto di motivazione, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, in sede di annullamento del nulla osta paesistico, l’Amministrazione è tenuta a motivare esternando le specifiche ragioni per le quali ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, provvedendo ad individuare specificatamente gli elementi di contrasto, non potendo limitarsi a richiamare valutazioni generiche di incompatibilità ambientale (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Sez. II Quater 8/10/08 n. 8829).

Infine, il giudizio sull’incompatibilità del manufatto sul contesto ambientale vincolato e la sua qualificazione come "detrattore paesaggistico" fuoriescono dal sindacato di legittimità, impingendo nel merito.

Come ha correttamente ricordato la difesa del ricorrente, la giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo chiarito che il potere ministeriale di annullamento del nulla osta ambientale è circoscritto ai vizi di sola legittimità; nella sostanza, la natura di detto potere di annullamento soprintendizio non comporta un riesame complessivo, come tale astrattamente in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un proprio apprezzamento di merito, alle valutazioni discrezionali compiute in sede di rilascio del nulla osta da parte dell’ente locale. Si tratta, infatti, di un riesame estrinseco, con riferimento all’assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. ex multis, Tar Liguria, Sez. I, 13 febbraio 2004, n. 160; idem, 2 aprile 2004, n. 329; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 16 maggio 2005, n. 3840; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 28 febbraio 2006, n. 2486; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2004, n. 7046; idem, 24 gennaio 2006, n. 207, a cui va aggiunta anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Cons. Stato dec. 14 dicembre 2001, n. 9).

Come ha rilevato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 14/12/01 n. 9, il potere esercitato dall’Amministrazione Statale sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità regionale (o dalle autorità subdelegate come nel caso di specie), va definita in termine di "cogestione dei valori paesistici", essendo l’autorità locale deputata alla valutazione della compatibilità paesistica dell’intervento ed il potere di intervento dell’Autorità Statale è limitato al solo controllo di legittimità che può comportare l’annullamento dell’atto per tutti i vizi di legittimità ivi compresi quelli relativi a tutte le figure di eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).

L’Amministrazione statale può quindi verificare dall’esterno, la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale del manufatto con quelli espressi dall’autorità locale.

Nel caso di specie, invece, il provvedimento di annullamento del nulla osta paesistico rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia risulta adottato in violazione dei suddetti principi, non essendosi limitata la Soprintendenza a censurare il giudizio reso dall’Amministrazione comunale, ma avendo essa stessa compiuto direttamente la valutazione sull’incompatibilità del manufatto con il contesto ambientale vincolato.

Il ricorso deve essere quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-02-2011, n. 183 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato a mezzo servizio postale in data 20 luglio 2002 e depositato il successivo giorno 29, con cui la società O.F. a r. l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato;

Vista l’ordinanza n. 741 del 27.9.2002 con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Considerato che in data 13.10.2010 è stato depositato certificato di morte attestante il decesso in data 6.2.2007 dell’avv. Zeppieri Giorgio, procuratore costituito della ricorrente;

Ritenuto che il decesso dell’avv. Zeppieri determina la interruzione del processo, ai sensi dell’art.301 comma 1 del c.p.c., richiamato dall’art. 79 comma 2 del D.L.vo n. 104/2010;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, dichiara l’interruzione del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 09-03-2011, n. 9358 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Potenza con sentenza in data 22.1.2010, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro del 12.12.2008 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.P. in ordine alla contravvenzione di cui al capo c) essendo il reato estinto per prescrizione; e confermava nel resto.

La Corte di Appello rilevava che il primo giudice aveva dichiarato l’imputato, quale titolare della Agenzia di Onoranze funebri, colpevole del reato di lesioni gravissime in danno del dipendente L.C.; la Corte territoriale si soffermava, in particolare, sui motivi di appello spiegati dall’imputato, il quale chiedeva l’estromissione della parte civile e, nel merito l’assoluzione. Con riguardo alla eccezione processuale, la Corte di Appello considerava che l’eccezione relativa alla costituzione della parte civile era stata sollevata tardivamente, nel corso del giudizio di primo grado; ciò in quanto all’udienza del 5.10.2007 la difesa non aveva posto la relativa questione chiedendo rinvio per proprio impedimento; sul punto la Corte evidenziava che nella istanza di rinvio lo stesso difensore aveva rilevato che la parte civile aderiva alla richiesta di rinvio. Nel merito, la Corte di Appello riteneva acclarata la penale responsabilità dell’imputato; osservava che il teste e parte offesa L., pienamente credibile, aveva descritto l’uso della macchina fresatrice, non dotata dei mezzi di protezione ed in assenza di alcuna preventiva formazione al riguardo. La Corte considerava, poi, che i tecnici della ASL avevano accertato: che la macchina era priva dei mezzi di protezione; che predetti accessori, pure forniti dalla ditta venditrice, non erano stati montati; che il lavoratore non aveva seguito alcun corso di formazione sull’uso della fresatrice. La Corte territoriale, infine, considerava destituita di fondamento la censura relativa alla entità delle lesioni, tenuto conto della espletata consulenza.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione P.P., a mezzo del difensore; l’esponente reitera l’eccezione relativa alla costituzione di parte civile, effettuata tramite un praticante procuratore abilitato al patrocinio, che ebbe a conseguire il titolo abilitativo alla professione forense solo nel corso del giudizio di primo grado. La parte afferma di avere tempestivamente sollevato detta eccezione. Sotto altro aspetto, il ricorrente ritiene affetta da genericità la domanda risarcitoria spiegata dalla parte civile. Il ricorrente deduce, infine, la contraddittorietà della motivazione, in ordine alla eccepita avventatezza della condotta posta in essere dallo stesso infortunato.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Con riguardo alla eccezione processuale afferente allo ius postulandi della parte civile, riproposta in questa sede dal ricorrente, deve rilevarsi che dai verbali del giudizio di primo grado – che questa Suprema Corte è autorizzata a compulsare, in relazione alla dedotta inosservanza di norme processuali – risulta chiaramente che all’udienza del 5 ottobre 2007 intervenne l’accertamento della costituzione delle parti; tanto è vero che a verbale si da atto che alla richiesta di rinvio, per impedimento professionale avanzata dal difensore dell’imputato, aderisce la costituita parte civile.

Pertanto, con riferimento a tale udienza opera la preclusione di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, di talchè del tutto legittimamente la Corte di Appello di Potenza ha rilevato la tardività delle eccezioni, sollevate per la prima volta all’udienza del 15.2.2008, concernenti la costituzione di parte civile.

Destituito di ogni fondamento è poi il motivo di censura con il quale la parte assume che l’infortunio avvenne per colpa dello stesso lavoratore. Al riguardo, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve cioè considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999 n. 3580, Bergamasco, rv. 215686; Cass. 3 giugno 1999 n. 12115, Grande, rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996 n. 8676, Ieritano, rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore – come pacificamente avvenuto nel caso di specie – che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli, (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109). Deve, quindi, ritenersi del tutto corretto l’argomentare dei giudici di merito i quali, attenendosi ai principi ricordati, hanno escluso l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato: sia perchè al momento dell’infortunio la macchina era priva dei mezzi di protezione (molle guida pezzo, ovvero pressori; archetto i protezione) che avrebbero impedito che la mano dell’operatore potesse venire a contatto con la lama; sia in considerazione del fatto che L. non aveva seguito alcun corso di formazione sull’uso della fresatrice.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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