Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 30-05-2011, n. 21597 Determinazione

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Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’1/2/2010 il GIP del Tribunale di Avezzano, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate in atti ed emesse nei confronti di M.G., determinando in anni dieci di reclusione ed Euro 2000,00 di multa la pena complessiva.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso l’indicato Tribunale con atto dell’8/2/2010 nel quale, premessa la indiscutibilità della esigenza di applicare alla specie il regime della continuazione, ha però lamentato la manifesta apoditticità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, che il decidente aveva determinato in anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa ed a fronte di una sommatoria di condanne per complessivi anni 20 mesi otto di reclusione ed Euro 4.239 di multa.

Con atto depositato il 23/3/2011 il difensore del M. ha contestato l’assunto del ricorrente P.M., che aveva fatto riferimento anche a parametri del tutto estranei alla valutazione richiesta, sottolineando l’adeguatezza ed esaustività della motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso del P.M. appare meritevole di condivisione.

Il G.E. di Teramo, infatti, come lamentato in ricorso – che, contrariamente alla opinione del difensore del M., si duole non certo della sola incongruità della pena determinata ma della illogicità ed apoditticità della motivazione spiegata a sostegno di tale determinazione – è pervenuto alla determinazione della pena complessiva attraverso la sola operazione matematica dell’aumento dalla pena base irrogata con la sentenza 9/2/2009, irrevocabile il 21/5/2009, sino alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2.000 di multa. Il giudicante ha quindi ritenuto assolto il suo obbligo motivazionale in punto di individuazione e giustificazione degli aumenti con la sola tautologica espressione contenuta in dispositivo (tenendo conto degli elementi tutti di cui all’art. 133 c.p.), senza neanche dare conto del quantum di pena irrogato per ciascuno dei reati unificati in continuazione, così non consentendo, anche in ragione del numero di condanne unificate e della omessa indicazione di alcuna altra indicazione idonea a sostenere comunque la statuizione, il controllo sulla correttezza dell’iter argomentativo e, di riflesso, sulla valutazione di congruità della pena complessiva.

La rilevata carenza motivazionale impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza, in relazione alla censura proposta e condivisa, ed il rinvio allo stesso Giudice per nuovo esame che sia rispettoso degli indicati canoni di completa e logica motivazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al GIP del Tribunale di Avezzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-06-2011, n. 5315 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il ricorrente, premesso di aver presentato istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato a favore del SIg. Qinmin Pan nell’ambito del decreto flussi 2006, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale detta istanza è stata respinta.

Con atto del 29.4.2011 la difesa del ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, rappresentando l’intervenuto rilascio, da parte dello Sportello Unico Immigrazione, del provvedimento autorizzatorio richiesto.

Al Collegio non resta, stante la espressa dichiarazione della circostanza sopra esposta, di dichiarare la cessazione della materia del contendere per aver l’Amministrazione accolto l’istanza del ricorrente, adottando un provvedimento completamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese, diritti ed onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 470 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14/4/97 e depositato il 28/4/97, la ricorrente impugnava presso il TAR Sicilia – Palermo, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento prot. 9109 del 1.12.1996, pervenuto il 24.2.1997, con cui la Soprintendenza di Agrigento, in relazione alla richiesta di sanatoria edilizia presentata in data 28/2/95 (prot. n. 3882) per opere abusivamente realizzate nell’immobile sito nella via Stazzone di Lampedusa, aveva rilasciato il relativo n. O. di competenza, condizionato al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti l’eliminazione del porticato del secondo piano e del torrino scale, nonché il ridimensionamento del muro d’attico perimetrale. La richiesta di sanatoria riguardava le opere abusivamente realizzate nel 1992 e consistenti nella realizzazione di un box auto nel locale seminterrato e in una seconda sopraelevazione con annesso porticato, un torrino di accesso al lastrico, unitamente al relativo muretto di cinta. Nel medesimo ricorso, l’odierna appellante riferiva altresì che nell’area retrostante la seconda elevazione era stato in precedenza realizzato un piccolo appartamento che aveva ottenuto regolare concessione edilizia n. 374 del 24/10//87.

Avverso il provvedimento prot. 9109 del 1.12.1996 della Sopraintendenza di Agrigento venivano mosse le seguenti censure:

1 – Violazione e falsa applicazione art. 23 L.R. n. 37/85. Eccesso di potere. Secondo la ricorrente, infatti, ai sensi del co. 10 della citata disposizione, la Soprintendenza può negare il n. o. solo in caso di grave pregiudizio del vincolo paesaggistico. Nel caso in questione, e per stessa ammissione dell’organo tutorio, viceversa, il danno arrecato dalla sopraelevazione sarebbe di lieve entità, per cui la Soprintendenza avrebbe dovuto rilasciare il richiesto n. o. senza subordinarlo ad alcuna prescrizione.

2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Eccesso di potere. Perché, a detta della ricorrente, non sarebbero intellegibili le ragioni logico giuridiche sottese alle prescrizioni imposte, connesse ad un n.o. favorevole.

3 – Eccesso di potere sotto diversi profili. Perché la stessa Soprintendenza avrebbe riconosciuto che l’immobile rispetta le caratteristiche e le tipologie del luogo, per cui risulterebbero incomprensibili la natura e la razionalità delle singole prescrizioni imposte e qui contestate.

Il TAR adito, dopo aver respinto con ordinanza n. 1107 del 13/5/97 la domanda cautelare, con la sentenza n. 609/2009, che qui si impugna, rigettava il ricorso, compensando le spese del giudizio. Escluso, infatti, il difetto di motivazione delle prescrizioni imposte con l’impugnato provvedimento, secondo quanto lamentato dalla ricorrente con il secondo motivo di doglianza – nel merito, in particolare, il giudice di prime cure contestava l’assunto, al quale poteva essere ricondotta l’intera trama dei motivi di ricorso, secondo il quale in materia di nulla osta per opere edili già realizzate e per le quali si chiede la sanatoria, i poteri della Soprintendenza, in ragione del lieve impatto paesaggistico degli abusi contestati, dovrebbero limitarsi al rilascio di parere favorevole o contrario, ovvero alle sole indicazioni necessarie per l’ultimazione e la definizione dei lavori intrapresi, senza possibilità di prevedere prescrizioni di adeguamento del manufatto per conformarlo al vincolo, potendo solo valutare la non sussistenza di vincoli di inedificabilità e del grave pregiudizio. A giudizio del TAR, d’altra parte, neppure l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 15 della legge n. 1497/39 potrebbe revocare in dubbio la legittimità delle prescrizioni opposte. Come ribadito dai richiamati precedenti giurisprudenziali (TAR Campania Napoli, sez. IV, 11.11.2004, n. 16752; Consiglio Stato, sez. IV, 3.11.2003, n. 7047), trattasi, per la sua natura, di sanzione amministrativa: la quale, perché diretta a reprimere, con effetto deterrente, oltre che ripristinatorio, ogni tipo di violazione sostanziale e formale – e perciò commisurata al profitto conseguito – risulta dovuta anche in mancanza di un concreto danno ambientale.

Con ricorso regolarmente notificato il 16 maggio 2010, per la riforma della sentenza TAR n. 609/2009 l’appellante ha riproposto i medesimi motivi di censura avanzati in primo grado avverso il provvedimento n. 9109/1.12.1996 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, le cui prescrizioni – si ribadisce – sarebbero illegittime perché contrastanti con il "lieve pregiudizio" riscontrato dall’organo di tutela ai fini del nulla osta, e, comunque, perché irragionevoli e non adeguatamente motivate. Resiste con propria memoria l’Avvocatura dello Stato, chiedendo l’integrale conferma della sentenza n. 609/2009 del TAR Sicilia Palermo, sez. I., con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2010, presenti le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in appello risulta infondato e perciò va rigettato.

Il TAR aveva motivato affermando che non sussiste una contraddizione di principio tra le prescrizioni imposte per eliminare le opere abusive giudicate residuali rispetto all’insieme dell’opera e tuttavia in insanabile contrasto con la salvaguardia dei valori paesaggistici dell’area sulla quale insiste, e la valutazione in termini di "lieve pregiudizio" complessivamente arrecato, che attiene ad un limitata porzione del manufatto nel suo complesso, del quale coerentemente si pretende l’adeguamento. In questo senso, il giudice di prime cure ha richiamato un proprio precedente in materia, nel quale aveva sostenuto che "nell’esprimere il parere per la sanatoria di opere abusive, la Soprintendenza ben può esplicare i suoi poteri prescrittivi in ordine agli interventi modificativi da effettuare, ciò al fine di adeguare ex post il manufatto ai vincoli esistenti. Ed infatti non può sfuggire che proprio nei casi di abuso edilizio è più facile che si pongano in essere comportamenti e soluzioni lesive degli interessi ambientali e paesaggistici, visto che l’opera è stata eseguiti a prescindere o in spregio ad indicazioni tecniche preventive provenienti dagli organi preposti alla tutela del vincolo. Pertanto è nel potere della Soprintendenza richiedere interventi correttivi, anche se successivi, alla costruzione, volti in un’ottica di recupero e di ripristino a conformare l’opera ai vincoli ambientali e paesaggistici esistenti" (TAR Sicilia – Palermo, sentenza n. 1476/05).

Anche a parere di questo Consiglio, un uso siffatto dei poteri di tutela paesaggistica ed ambientale attribuiti alla Soprintendenza, consente il miglior contemperamento tra gli interessi pubblici e privati che l’art. 10, co. 23, della L. reg. n. 37/1985 ha inteso realizzare. Giacché la disciplina de qua, proprio perché esclude senz’altro la possibilità di sanare opere e costruzioni in contrasto con precedenti vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero che costituiscono "grave pregiudizio" per la tutela dei beni e dei valori da questi sollecitata, allo stesso tempo conferma e sollecita, in capo all’Amministrazione competente, l’esercizio di poteri di conformazione ed adeguamento dei manufatti atti ad eliminare quei pregiudizi, che, seppure di natura tale da non travolgere la sostenibilità del manufatto nella sua totalità, risultano comunque in contrasto con i vincoli ambientali e paesaggistici esistenti nella zona del suo insediamento. In questo senso, l’interpretazione e l’applicazione al caso in giudizio, che la sentenza impugnata fa del cit. art. 10. co. 23, della L. reg. n. 37/1985 appare coerente con principi, che, più in generale, ispirano la materia delle riparazioni per i danni cagionati da attività illecita, così come disciplinata dall’art. 2058 c.c., secondo il quale, con il solo limite dell’eccessiva onerosità per l’obbligato, discrezionalmente accertata dal giudice "il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile": un tipo di richiesta di ripristino di valori ed interessi lesi, dunque, che prescinde dalla entità del danno subito, ovvero dalla diversa valutazione che, ad altri effetti, il medesimo danno può ricevere dall’ordinamento, ad es., per giustificare o meno la risoluzione del contratto, così come disposto dall’art. 1455 c.c. in materia di importanza dell’inadempimento. Norme e principi, dunque, che legittimano una applicazione della regola posta dall’art. 10, co. 23, della L. reg. n. 37/1985, anche nel senso affermato dal giudice di prime cure per rimediare "in forma specifica" al lieve pregiudizio complessivamente arrecato dalle opere abusive all’interesse paesaggistico tutelato, pur dovendosi per ciò stesso escludere il più radicale rimedio demolitorio altrimenti previsto dalla disciplina de qua per i "gravi" pregiudizi. D’altra parte, appare ineccepibile, in quanto coerente con la consolidata giurisprudenza in materia, il rigetto della censura relativa alla presunta illegittimità della sanzione amministrativa irrogata all’appellante ai sensi dell’art. 15 della legge n. 1497/1939 (e, ora, dall’art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio). Come ha da tempo stabilito il Consiglio di Stato (sez. IV, 3 novembre 2003, n. 7047) tale norma va intesa nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento resiste alle censure mosse, risultando quindi legittimo.

Ritenuti assorbiti ogni eccezione o difesa ulteriori perché irrilevanti o ininfluenti ai fini della presente decisione, il ricorso va respinto in quanto infondato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27733

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Svolgimento del processo

Il Procuratore generale di Firenze ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Lucca ha applicato a T. P.P., per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la pena di anni uno e mesi tre di reclusione e di Euro 4000 di multa riconoscendo l’attenuante del fatto di lieve entità, la pena base veniva indicata in anni uno e mesi 11 di reclusione ed Euro 6000 di multa, ridotta poi per il rito.

Lamenta la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, sul rilievo che il giudice si sarebbe limitato a valorizzare positivamente il quantitativo non elevato della droga, senza considerare che le circostanze complessive della vicenda avrebbero dovuto portare a non concedere l’attenuante, in ragione della diversità qualitativa delle sostanze e del ravvisato carattere organizzato e sistematico dell’attività di spaccio.

Lamenta la modalità di determinazione della pena: pur avendo applicata una pena non illegale, era erroneo il computo effettuato per pervenirvi, giacchè a tal riguardo si sarebbe semmai dovuti partire, quanto alla reclusione, dalla pena base di 1 anno, mesi tre e gg. 10.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, basta ricordare che, per assunto condivisibile, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, le parti (anche quella pubblica) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, in particolare afferenti le prove risultanti dagli atti del procedimento nonchè la qualificazione giuridica del fatto risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. Ne consegue che, una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l’accordo, sul quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, le parti (anche quella pubblica) non possono più prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla applicazione delle circostanze ed alla entità della pena, che non sia illegale. Nè tale doglianza può essere formulata prospettando il difetto di motivazione, in quanto, con l’accordo intervenuto tra loro, le parti hanno implicitamente esonerato il giudice dell’obbligo di rendere conto (almeno inter partes) dei punti non controversi della decisione, non potendosi pretendere l’esposizione dei motivi di un convincimento che le parti stesse hanno già fatto proprio (cfr. Sezione 4, 29 novembre 2006, Proc. gen. App. Genova in proc. Antognetti, non massimata, che, da queste premesse, ha appunto rigettato il ricorso con il quale il procuratore generale si doleva del fatto che, in sede di "patteggiamento", fosse stata riconosciuta all’imputato la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, contestando, a tal fine, l’attribuita definizione come "modesto" del quantitativo della droga).

Va soggiunto, poi, per corrispondere al secondo motivo, che, nel "patteggiamento", una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena: e ciò salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale.

Al riguardo, dovendosi precisare che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sezione 2, 4 novembre 2008, Dimeo, non massimata).

Nella specie, non si verte in ipotesi di pena illegale, essendosi in particolare determinata la pena della reclusione in misura superiore ai limiti minimi edittali: l’errore è stato fatto nei calcoli intermedi, segnatamente nell’indicazione della pena base da cui poi si è pervenuti a quella finale. Ma trattasi di errore che non vizia, secondo quanto sopra indicato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.