Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 28189 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Emilia Romagna a far tempo dal 19.4.1996 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (19.12.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, l’impugnato decreto viene censurato in relazione alla ritenuta insussistenza del patema d’animo conseguente alla pendenza del giudizio a causa della consapevolezza della totale infondatezza della pretesa.

I motivi sono fondati.

La Corte ha già enunciato il principio secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito sia configurabile come lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il diritto all’equa riparazione, costituendo circostanze di abuso del processo e derogando alla regola secondo cui il diritto all’indennizzo è indipendente dall’esito del processo presupposto ( L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2), deve essere provata dall’Amministrazione resistente, anche con presunzioni, in modo che possa ritenersi accertata la assoluta consapevolezza dell’infondatezza della pretesa;

l’Amministrazione non è tuttavia tenuta a dedurre formalmente le predette circostanze, non trattandosi di eccezione in senso stretto, per la quale la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi; conseguentemente, se gli elementi rilevanti ai fini della prova di tali circostanze sono stati comunque ritualmente acquisiti al processo o attengono al notorio, gli stessi entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare" (Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 9/04/2010).

Alla luce di tale principio non appare appagante la valutazione operata dal giudice del merito in quanto l’incertezza anche rilevante del giudizio non esclude di per sè il patema d’animo, ben potendosi confidare, ad esempio, in un mutamento della giurisprudenza, mentre è solo l’accesso al giudizio finalizzato a lucrare sulla sua durata che consente di escludere il diritto all’indennizzo.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, non essendo seriamente contestabile l’eccessiva durata di una procedura ultra decennale, in applicazione del principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di iniziative sollecitatorie l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto della giurisprudenza in materia della Corte, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 6.500,00 a titolo di equo indennizzo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.500,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-09-2011, n. 2247 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 9 novembre 1993 e depositato lo stesso giorno, i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia del 1 agosto 1992 (prat. n. 62/92, recte 26/92) rilasciata al sig. Z.R. dal Sindaco di Retorbido e di tutti gli atti preliminari (come il parere della C.E. del 30 luglio 1992) e susseguenti e il provvedimento del 22 settembre 1993 con cui il Sindaco ha respinto l’istanza di annullamento d’ufficio, presentata dai ricorrenti in data 27 agosto 1993.

Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 17 della legge regionale n. 51 del 1975 e dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977 in relazione all’art. 51 delle N.T.A. del P.R.G. di Retorbido del 26 aprile 1983, di falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e di eccesso di potere.

Il Piano regolatore vigente all’epoca della richiesta concessione edilizia avrebbe consentito, nella zona interessata dall’intervento, soltanto modifiche interne a singole unità immobiliari, in mancanza di piano attuativo (art. 51 N.T.A.). Pur in assenza di quest’ultimo, invece, sarebbe stato assentito un ampliamento del corpo di fabbrica e non una semplice ristrutturazione, come sembrerebbe ritenere il Comune intimato.

Ulteriori doglianze attengono alla violazione dell’art. 10, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 24 della legge regionale n. 51 del 1975 in relazione all’art. 17 del P.R.G. adottato il 14 agosto 1991, dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.

Il rilascio della concessione avrebbe dovuto essere sospeso in quanto in contrasto con diverse N.T.A. allegate al nuovo P.R.G., all’epoca adottato (in particolare gli artt. 17 a, 17 b e 15 sulle distanze).

Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977 e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in relazione agli artt. 5 e 23 delle N.T.A. del P.R.G. di Retorbido del 26 aprile 1983, degli artt. 832 e 840 c.c. e di eccesso di potere.

Anche le norme sulle distanze sarebbero state violate, visto che l’ampliamento previsto avrebbe violato il limite minimo di cinque metri prescritto tra il lotto interessato dall’intervento edilizio e quello dei ricorrenti.

Infine vengono dedotte la violazione dell’art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 17 della legge regionale n. 51 del 1975 e dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 in relazione all’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. di Retorbido del 26 aprile 1983.

In ogni caso, anche l’eventuale conformità alle norme edilizie locali non renderebbe legittima la concessione che avrebbe riguardato un intervento in cui si sarebbe dato luogo ad un aumento dei volumi superiore agli indici di fabbricabilità per quella zona del territorio, essendosi trasformato un portico aperto, e quindi privo di superficie utile e volume, con un fabbricato chiuso a tutti gli effetti da computare in relazione agli indici di fabbricabilità.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 89/2009 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Ufficio Tecnico del Comune; in data 11 maggio 2009 è stata depositata in giudizio dal Comune di Retorbido una parte della documentazione richiesta.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 159/2009 sono stati chiesti ulteriori documentati chiarimenti all’Ufficio Tecnico del Comune; tuttavia in assenza di un riscontro, con ordinanza collegiale istruttoria n. 234/2009, è stata reiterata la richiesta degli ulteriori documentati chiarimenti all’Ufficio Tecnico del Comune; in data 17 febbraio 2010 è stata depositata in giudizio, a cura del Comune intimato, l’ulteriore documentazione.

In data 12 marzo 2011 le parti ricorrenti hanno depositato una memoria in seguito alla richiesta del Collegio in ordine alla tempestività del ricorso e alla propria legittimazione ad agire.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su richiesta del procuratore delle parti ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la prima censura i ricorrenti assumono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto la normativa urbanistica vigente al tempo della richiesta concessione edilizia rilasciata in favore del controinteressato Zuccarelli consentiva, in mancanza di piano attuativo, soltanto modifiche interne ai fabbricati situati nella zona residenziale interessata.

2.1. La doglianza è meritevole di accoglimento.

Dagli allegati progettuali emerge che l’interevento non si è limitato ad interventi di tipo interno all’unità immobiliare interessata, ma si è avuta la creazione di un nuovo organismo edilizio, del tutto diverso rispetto a quello preesistente, con ampliamento della superficie e volumetria esistente. Ciò è chiaramente visibile dal confronto delle tavole tecniche allegate alla richiesta di concessione edilizia effettuata dal controinteressato Zuccarelli e verificabile, altresì, dal raffronto delle fotografie relative allo stato dei luoghi precedente (all. 2 al ricorso) e successivo all’esecuzione dei lavori (all. 79 al ricorso).

Tuttavia secondo l’art. 51 delle N.T.A. al P.R.G., vigente all’epoca della rilascio della concessione, non era possibile intervenire se non con un piano attuativo, salvo che per le modifiche interne alle singole unità immobiliari. Nemmeno le N.T.A. al P.R.G. adottato nel 1991, all’art. 17, consentono l’ampliamento di un edificio ricadente nella Zona A Centro storico.

Alla luce di quanto evidenziato in precedenza, l’intervento effettuato dal controinteressato non avrebbe dovuto essere ammesso.

Con riferimento alla perdita di efficacia della previsione contenuta nell’art. 51 delle N.T.A. al P.R.G., prospettata dal Comune, ne va affermata la natura di vincolo conformativo e non espropriativo, con validità a tempo indeterminato.

Difatti, come osservato da recente giurisprudenza, "i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo (…) pertanto, siffatta categoria di vincoli, non avendo un contenuto sostanzialmente espropriativo, ma derivando dal riconoscimento delle caratteristiche intrinseche del bene, nell’ambito delle scelte di pianificazione generale, risulta determinata nell’esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, per cui ha validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall’articolo 11 della legge 1150/1942" (Consiglio di Stato, IV, 22 giugno 2011, n. 3797).

2.2. Di conseguenza, la fondatezza della predetta censura determina, previo assorbimento dei restanti motivi di gravame, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.

3. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Retorbido; vengono compensate nei confronti del controinteressato Z.R..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Retorbido al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; le compensa nei confronti del controinteressato Z.R..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5592 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

Il sig. A. B., assunto dal Comune di Rosarno nel quadro dei provvedimenti per l’occupazione giovanile di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 ed in servizio presso il Comune di Polistena, ha proposto ricorso, depositato in data 14 settembre 2000, al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Rosarno per il pagamento di differenze stipendiali derivanti dalla tardiva applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Con decreto n. 1683 in data 11.10.2000, notificato al Comune di Rosarno il 23.10.2000, è stato ingiunto al Comune di Rosarno il pagamento delle suddette somme.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Comune di Rosarno che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancanza di legittimazione passiva, per essere il ricorrente alle dipendenze del Comune di Polistena, e la prescrizione del credito ed ha comunque contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria.

Il T.a.r., con sentenza n. 731 del 2002, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Polistena e della Regione Calabria che, costituendosi in giudizio, hanno, tra l’altro, eccepito la carenza di legittimazione passiva e la decadenza dall’azione per mancata proposizione del ricorso entro il termine del 15 settembre 2000.

Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo del Comune di Rosarno, per non essere l’ente in favore del quale la prestazione lavorativa veniva prestata, mentre ha condannato il Comune di Polistena al pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Propone appello il Comune di Polistena, asserendo l’intervenuta decadenza dall’azione attesa l’inidoneità dell’integrazione del contraddittorio, disposta su ordine del giudice in data successiva al 15 settembre 2000, a riaprire il termine sancito dall’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, l’erroneità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione del credito e di difetto di legittimazione passiva nonché il vizio di ultrapetizione riguardo al riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Si è costituito il sig. B., deducendo il difetto di capacità processuale dell’appellante per essere stato conferito il mandato alla lite con delibera di incarico della giunta municipale anzicchè del sindaco, secondo quanto stabilito dallo statuto comunale, e rimarcando la tempestività del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo depositato entro il termine di decadenza.

Si è altresì costituita con controricorso la Regione Calabria insistendo nelle eccezioni già sollevate in primo grado di difetto di giurisdizione del G.A., di estinzione del diritto e di decadenza dall’azione.

All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di capacità processuale del Comune di Polistena, essendo stato sottoscritto il mandato ai difensori dal Sindaco, organo che rappresenta l’ente in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore in conformità all’art. 50, c. 2 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 (ex multis, Cons. St.Sez. V, 21.1.2009, n.280).

Passando all’esame dell’appello, va accolto il motivo diretto a far valere la decadenza del ricorrente dall’azione, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trasfuso nell’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora proposte entro il 15 settembre 2000.

Muovendo dal pacifico principio per cui il termine previsto dalle disposizioni citate non ha natura di termine processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale volta a far valere la situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente, destinata ad estinguersi se l’azione non sia stata proposta entro il 15 settembre 2000 (ex multis, Cons. St. Sez. V, 18.1.2011, n. 309, Sez. IV, 12.7.2007, n. 4002, Ad. Pl. 21.2.2007, n. 4), occorre in primo luogo richiamare l’orientamento, cui il Collegio aderisce (Cons. St., Sez. IV, 5.4.2003, n. 1804), secondo cui, nel caso di giudizio introdotto mediante il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, gli effetti sostanziali della domanda, fra cui l’interruzione dei termini di decadenza dal diritto, sono ricollegati solo alla notificazione del ricorso e del relativo decreto poichè solo la notificazione, ai sensi dell’art. 643, comma 3 c.p.c., determina la pendenza della lite, mentre la data di deposito del ricorso rileva esclusivamente agli effetti processuali della determinazione della competenza e della giurisdizione (Cass, 27 luglio 1999, n. 8118). Ai fini del rispetto del termine di decadenza del 15 settembre 2000, quindi, avrebbe dovuto essere assolto non soltanto l’onere del deposito del ricorso, ma anche quello della successiva notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.

Peraltro, l’intervenuta decadenza nei confronti del Comune di Polistena è ulteriormente confermata dalla circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto (e notificato con relativo decreto), anche nella fase svoltasi dinanzi al giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione, nei confronti del solo Comune di Rosarno, soggetto sprovvisto di legittimazione passiva in quanto comune diverso da quello – Comune di Polistena – presso cui il dipendente prestava servizio, unico soggetto legittimato passivamente, secondo quanto stabilito dallo stesso tribunale amministrativo con statuizione non impugnata. Ne consegue che, anche a voler considerare tempestiva la citazione del Comune di Rosarno, questa non ha impedito la decadenza dall’azione nei confronti del Comune di Polistena, tardivamente evocato in giudizio a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, non essendo ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorrente solo nel caso di unicità ed inscindibilità del rapporto obbligatorio, nella specie insussistente.

La fondatezza del primo motivo d’appello esime il Collegio dal giudicare sulle restanti censure.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata mediante la pronuncia di inammissibilità della domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36477

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 11/03/2011, la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza pronunciata in data 30/06/2010 con la quale il Tribunale di Crema aveva ritenuto A.G. responsabile dei delitti di rapina aggravata e ricettazione. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del delitto di ricettazione non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo.

Peraltro, la Corte aveva utilizzato, ai fini della prova della responsabilità, le dichiarazioni del coimputato C., in violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, atteso che le medesime non solo erano rimaste prive di ogni riscontro ma erano state anche smentite dal teste P., infine, rileva il ricorrente, che il coimputato L., giudicato separatamente, era stato prosciolto, dalla stessa Corte di Appello di Brescia, dall’imputazione di ricettazione dello stesso motociclo. p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La Corte territoriale ha respinto la tesi difensiva della mancanza di consapevolezza della provenienza illecita del motociclo, con la seguente motivazione: "Quanto alla ricettazione del motociclo, osserva la Corte come certamente l’ A. ha avuto un diretto contatto con il mezzo, avendovi lasciato le proprie impronte. Che egli non avesse consapevolezza della provenienza illecita del mezzo è affermazione difensiva assolutamente non condivisibile: pacifico è che gli organizzatori della rapina furono il L. ed l’ A. che, come visto, reclutò il C. Arevalo, non volendosi esporre personalmente, gli fornì la pistola e lo rassicurò: la pianificazione della rapina prevedeva come elemento portante la disponibilità di un mezzo rubato (infatti, è dato notorio che, in tali contesti, non si utilizzino mezzi di spostamento "puliti" che portano immediatamente alla identificazione degli autori). Non solo:

il motociclo presentava (si veda il verbale di sequestro) il blocco di accensione e il nottolino della chiave del sellino danneggiato e "fili elettrici strappati". Ciò rende evidente la piena consapevolezza dell’ A. sulla provenienza illecita del mezzo. Si aggiunga, infine, che benchè P.L. abbia affermato di non aver visto la sera prima della rapina, nel garage, il motociclo, il C.A. ha, invece, dichiarato, nel suo interrogatorio al P.m., di aver visto, due giorni prima della rapina, nel garage del cognato P.L. il ciclomotore Yamaha poi utilizzato per la rapina e altra teste ha dichiarato (fg. 329 e fg. 352) che, qualche giorno prima dei fatti, l’ A. le aveva chiesto la chiave del garage per riporvi qualcosa, chiave che effettivamente lei gli aveva consegnato.

In quell’occasione, dunque, l’ A. entrava nella disponibilità della chiave del garage ove il mezzo è stato rinvenuto.

Nel medesimo garage, la Polizia giudiziaria sequestrava i due caschi corrispondenti alle descrizioni fattene dai testimoni della rapina;

uno di questi aveva tracce biologiche appartenenti all’ A.. Ne discende la prova che costui aveva possibilità di accedere al predetto garage e di lasciarvi beni a lui riconducigli".

Come si può notare, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione amplissima, logica ed aderente ai puntuali dati fattuali evidenziati, ha ritenuto che l’ A. fosse ben consapevole della provenienza illecita del motociclo utilizzato per la rapina.

Si tratta di motivazione che, quindi, non è soggetta ad alcuna delle generiche censure di legittimità mosse dal ricorrente il quale, peraltro, si è limitato a frazionare (per meglio confutarli) i singoli elementi indiziari evidenziati dalla Corte (e neppure tutti:

ne verbum quidem, ad es. sul fatto che sul motociclo furono rinvenute le impronte del ricorrente) non considerando che il suddetto procedimento non è corretto, dovendosi ritenere, al contrario, ineccepibile – alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità – quello seguito dalla Corte territoriale che ha valutato tutti gli indizi in modo unitario.

In altri termini, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi l’attuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva: il che rende inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.00.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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