Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-04-2012, n. 5997 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Alcuni dipendenti dell’Alcatel Italia spa sino al 30.9-.22006, poi trasferiti ex art. 2112 c.c., ad Alcatel Security Command Control Solutions italia s.r.l. (ASCCSI s.r.l.) chiedevano al Giudice del lavoro di Firenze l’applicabilità al caso in esame di un accordo tra Alcatel Italia e OOSS sottoscritto il 6.9.1997 e relativo ad ipotesi di decentramento (esternalizzazione) di attività nel gruppo. Il detto accordo prevedeva, esponevano i lavoratori che "in conseguenza del mutamento della titolarità del rapporto di lavoro e/o della novazione dello stesso che., l’azienda riconoscerà un importo transattivo a titolo novativo" e che la stessa Alcatel Italia spa aveva unilateralmente determinato in sei mensilità l’importo dovuto.

Si costituiva l’Alcatel Italia spa che contestava la fondatezza della domanda osservando che nel caso in esame non si era realizzata una "esternalizzazione", cioè una dismissione di attività con successiva riacquisizione attraverso strumenti contrattuali della nuova entità industriale.

Il Tribunale di Firenze con due distinte sentenze dichiarava l’obbligo della datrice di lavoro ad offrire la somma corrispondente alle sei mensilità prima indicate.

Sull’appello della società e l’appello incidentale dei lavoratori la Corte di appello di Firenze con sentenza del 16.2.2010 accoglieva l’appello incidentale dei lavoratori condannando la società al pagamento della detta somma e rigettava quello principale.

La Corte territoriale rilevava che si trattava di un caso di evidente decentramento e che l’espressione "esternalizzazione" era stata utilizzata per indicare fenomeni di decentramento in senso lato sicchè copriva anche la fattispecie in esame, posto che si era verificato un sicuro mutamento della titolarità del rapporto, sia pure ex art. 2112 c.c.; inoltre l’importo era ormai determinato e non occorreva che si addivenisse ad alcuna transazione. Si era usato il termine "importo transattivo" a titolo novativo in senso atecnico per esprimere il concetto che si trattava di una somma da corrispondere una tantum, del tutto svincolata dalla retribuzione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società con 4 motivi;

resistono i lavoratori con controricorso. La Alcatel ha prodotto memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’Accordo nazionale tra Alcatel Italia e le OOSS FIM-CISL, FIOM- CGIL, UILM-UIL del 6.9.1997, nonchè la violazione delle norme di cui all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, e art. 1363 c.c.. Le espressioni decentramento e esternalizzazione utilizzate nell’accordo andavano riferite ed interpretate alla luce dell’art. 7 del CCNL metalmeccanici, come prospettato dalla società in giudizio. Non vi era stata un’utilizzazione atecnica del termine esternalizzazione in quanto non ci si riferiva ad ogni mutamento di titolarità di rapporto ma a vere e proprie esternalizzazioni, nel senso attributo al termine dalla contrattazione collettiva nazionale per stabilire gli obblighi di informazione e garanzia connessi ad eventi costituiti dall’affidamento ad un soggetto terzo di un’attività destinata a non essere più svolta direttamente da un’impresa ma terziarizzata. In tali specifiche situazioni l’impresa committente che decentra poi acquisisce nuovamente il controllo sull’attività in questione attraverso la relazione con il soggetto cessionario. Tra le attività da esternalizzare previste nell’Accordo del 6 settembre 1997 non figurava quella riguardante la posizione lavorativa dei ricorrenti in primo grado; l’interpretazione "teleologica" data dell’Accordo era errata perchè non si intendeva garantire un trattamento per tutti i casi di mutamento nella titolarità del rapporto, ma limitarlo alle sole ipotesi di "esternalizzazione" vera e propria, come emerge dal CCNL metalmeccanici. L’accordo del 97 è stato, in effetti, applicato nella prassi solo quando il mutamento della titolarità del rapporto è stato poi seguito da una relazione commerciale con la società subentrante. Erano stati effettivamente stipulati plurimi atti di transazione novativa con corresponsione della somma di cui all’Accordo, mentre tale Accordo non aveva avuto esecuzione per le ipotesi di mera cessione di ramo d’azienda. Mancava inoltre la firma della rappresentanza sindacale della divisione Sietta all’Accordo del 6.9.1997.

Il motivo appare infondato.

L’Accordo del 6.9.1997, ripropodotto a pag. 22 del ricorso, poste alcune necessità di ordine generale quali "la concentrazione sulle attività di core business e la razionalizzazione del complesso delle altre attività al fine di generare un recupero di risorse da destinare al miglioramento del sistema impresa inteso come insieme di presidio di know how, professionalità e risultati economici" precisa che "lo strumento individuato è il decentramento (esternalizzazione) di attività con diverse modalità, secondo le varie tipologie, per le quali verranno esperite – se necessarie – le varie procedure previste dalle leggi in accordo con le parti". L’Accordo precisava poi che "relativamente alle armonizzazioni agli istituti esistenti delle singole aziende, anche in funzione dei CCNL dalle stesse applicati, in conseguenza del mutamento della titolarità del rapporto e/o della novazione dello stesso, le Parti avvieranno un confronto teso a salvaguardare i trattamenti economici e normativi;

in sede procedurale l’Azienda riconoscerà un importo transattivo a titolo novativo", che poi l’Alcatel ha unilateralmente determinato in sei mensilità. Il fulcro della complessa argomentazione svolta nel primo motivo è che manchi il presupposto per l’applicabilità dell’accordo in parola in quanto non si è trattato di una vera esternalizzazione, ma di una cessione di ramo d’azienda. Sul punto la Corte di appello ha già fornito una solida ed persuasiva interpretazione dell’Accordo evidenziando come l’espressione "decentramento (esternalizzazione)" debba necessariamente collegarsi a quanto segue immediatamente e cioè "di attività con diverse modalità e secondo le varie tipologie", nonchè ad altro passaggio dell’Accordo stesso nel quale si parla di "un mutamento della titolarità del rapporto di lavoro e/o della novazione dello stesso", il che rende evidente come si sia voluto ricomprendere ogni ipotesi di decentramento in senso lato, tale da determinare un mutamento di titolarità attiva nel rapporto. Il termine "esternalizzazione" peraltro non è che una forma di decentramento e non costituisce in alcun modo una espressione tecnico-giuridica, tale da dover essere interpretata nel solo modo prospettato nel ricorso e cioè come affidamento di attività ad altra azienda che poi contrattualmente concluda accordi contrattuali con il cessionario. Dall’Accordo in parola non emergono riferimenti di ordine testuale o anche di ordine logico-sistematico per ritenere che si sia utilizzato il termine con questo significato più ristretto, anzi- come ben argomentato nella sentenza impugnata- le ulteriori espressioni dell’Accordo escludono la fondatezza di tale tesi, visto l’ampio riferimento alla pluralità di forme di decentramento ed ad ogni ipotesi di mutamento di titolarità nel rapporto, che altrimenti non avrebbero avuto alcun senso. Nè appare legittima la richiesta di interpretazione di un Accordo specifico e relativo ad un singolo Gruppo alla luce della contrattazione collettiva nazionale di settore, mai richiamata nell’Accordo stesso e non prodotta unitamente al ricorso in cassazione (solo nella memoria difensiva si è allegato che la stessa sarebbe stata prodotta in primo grado, ma non si è neppure indicato il numero di affoliazione del documento; sull’onere di produzione o di chiara indicazione dell’incarto processuale ove sia rinvenibile il CCNL nel giudizio di cassazione, cfr. da ultimo Cass. n. 18854/2010, n. 716172010). Peraltro il CCNL del settore metalmeccanico viene richiamato su clausole concernenti argomenti completamente diversi come gli obblighi di informazione e consultazione. L’interpretazione offerta dalla Corte di appello si fonda, quindi, su solidi argomenti e, a ben guardare, anche su elementi di ordine letterale perchè il termine esternalizzazione è stato accompagnato al termine decentramento e specificato come si è detto prima e non emerge che in alcun modo le parti sociali abbiano voluto adottare una nozione restrittiva di "esternalizzazione" diversa da quella assunta nel linguaggio comune; a ciò si è accompagnata una interpretazione di ordine logico-funzionale emergendo dall’Accordo la volontà di corrispondere una certa somma in ogni caso di "decentramento di attività" comportante un mutamento della titolarità del rapporto.

L’interpretazione offerta appare persuasiva e frutto di operazioni ermeneutiche immuni da vizi di ordine logico, nè appare contraddetta da singoli episodi di applicazione dell’Accordo stesso in casi di "esternalizzazione" nel senso specificato in ricorso. Circa la mancata sottoscrizione della rappresentanza sindacale di Siette la sentenza impugnata non affronta il tema e parte ricorrente non ricostruisce come e quando l’argomento sia stato fatto valere in giudizio, sicchè sembra essere nuovo; in ogni caso emerge dallo stesso ricorso (pag. 21) che l’Accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni nazionali di categoria FIM, FIOM, e UILM e dai rappresentanti territoriali delle stesse e dal loro Coordinamento nazionale e pertanto non si vede come possa contestarsi la validità del contratto nell’ambito del Gruppo Alcatel; alle dette OOSS emerge che la stessa Alcatel ha comunicato la decisione di stabilire in sei mensilità l’importo dovuto, evidentemente riconoscendo la validità dello stesso Accordo, senza limitazioni a specifiche realtà produttive.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’Accordo del 6.9.1997, la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio:

l’accordo aveva natura programmatica. Mancano le intese successive nelle singole procedure e le relative transazioni. Nell’Accordo si era usato il termine transattivo che non è identico a forfettario, come ritenuto dalla Corte di appello. Occorreva, pertanto, un verbale di transazione.

Anche il secondo motivo appare infondato. La Corte di appello, nell’accogliere l’appello incidentale, ha osservato che l’Alcatel aveva già unilateralmente definito l’importo da corrispondere in caso di decentramento (estemalizzazione) in sei mensilità di retribuzione e che, quindi, una volta avvenuta la cessione di ramo d’azienda, l’Accordo non poteva che essere operativo, essendo stati già definiti gli obblighi a carico dell’Alcatel. La Corte di appello ha altresì osservato che il riferimento ad un "importo transattivo" a titolo novativo volesse significare solo, questa volta effettivamente con terminologia atecnica, la corresponsione di una somma forfettaria una tantum svincolata dalla retribuzione e non fosse necessaria la sottoscrizione di una transazione che nel caso in esame sarebbe stata priva di causa e di oggetto, in quanto con la cessione di ramo di azienda il rapporto di lavoro si era comunque trasferito in capo alla cessionaria, senza possibilità di reazione da parte dei lavoratori. L’interpretazione appare ragionevole e supportata da argomenti di ordine teleologia) e funzionale, relative alla finalità dell’accordo in rapporto alla fattispecie in esame, che appaiono logicamente corretti e che non violano in alcun modo i criteri di ordine generale per interpretare gli Accordi collettivi, che non prevedono affatto che l’interpretazione letterale sia l’unica strada ermeneutica per risalire alla reale intenzione delle parti. Il ribadito richiamo a casi di applicazione dell’Accordo in cui si è proceduto ad atti di transazione non inficia tale interpretazione, anche perchè dalla trascrizione di tali atti in ricorso l’operazione sembra aver natura più complessa della mera attribuzione da parte dell’Alcatel di sei mensilità di retribuzione.

Con il terzo motivo si allega l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio: l’Accordo prevedeva una serie di garanzie di tutela dei lavoratori in caso di decentramento – esternalizzazione: mentre si era ritenuta applicabile solo quella relativa alle sei mensilità.

Il motivo è infondato. Nel motivo non si ricostruisce come questo argomento sia stato fatto valere in appello (sul punto la Corte territoriale nulla ha osservato), sicchè la questione sembrerebbe nuova; in ogni caso dall’Accordo stesso emerge l’obbligo di cui si discute, obbligo che la stessa Alcatel ha autonomamente determinato in sei mensilità di retribuzione. Con la cessione del ramo di azienda ed il cambiamento di titolarità attiva del rapporto di lavoro si sono verificati i presupposti di applicabilità dell’Accordo circa l’importo dovuto, il che non esclude che possano ritenersi operative anche altre clausole del detto Accordo non fatte valere dai lavoratori.

Con l’ultimo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2.

Le marginali imprecisioni nell’intestazione della sentenza segnalate nel motivo (come l’indicazione dei difensori tra gli appellati o la doppia indicazione di alcuni appellati con diversi difensori) non determinano di certo la nullità della sentenza essendo chiaro tra chi è intervenuta la decisione poichè fa Corte ha precisato i soggetti che non hanno transatto (cfr. dispositivo della sentenza impugnata).

Va quindi conclusivamente rigettato il ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 90,00 per esborsi oltre Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-12-2011, n. 9860

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-06-2012, n. 10208 Distanze legali

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 2002 il Tribunale di Belluno, Sezione distaccata di Pieve di Cadore, accolse la domanda proposta da D.Z.C. e T.D.Z.M.E. avverso i proprietari confinanti D. Z.B., D.Z.M. e C.D.Z.E. diretta ad ottenere la loro condanna all’eliminazione della nuova veduta da essi aperta sul fondo degli istanti a distanza inferiore a quella legale, mediante realizzazione, in luogo di una preesistente piccola finestra, di una terrazza al piano sottotetto.

Interposto gravame, la pronuncia di primo grado fu completamente riformata dalla Corte di appello di Venezia che, con sentenza n. 1864 del 24 novembre 2005, rigettò la domanda degli attori affermando che, sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, le nuove aperture prospicienti il terrazzino rispettavano la distanza legale posta dagli artt. 905 e 907 cod. civ. per le vedute dirette e laterali, essendo la distanza tra il confine ed il serramento delle stesse di m. 1,67 frontalmente e di m. 0.80 lateralmente, aggiungendo altresì che la suddetta terrazza era stata munita di parapetti in legno ai due lati alti m. 1,53, in corrispondenza con le falde spioventi del tetto, e di un vetro frontale alto m. 1,46, che non consentivano ad una persona di normale statura di esercitare la veduta mediante lo sporgersi sul fondo vicino.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 30 marzo 2006, ricorrono T.D.Z.M.E., D.Z. S. e D.Z.C., affidandosi a cinque motivi, illustrati da successiva memoria.

D.Z.B., D.Z.D.B.M. e C.D.Z. E., resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ., censura la decisione impugnata per avere escluso l’aggravamento della servitù di veduta nonostante che, come compiutamente risulta dai documenti di causa, i convenuti avessero sostituito la finestra di ridotte dimensioni da dove in precedenza era esercitata con una terrazza aperta su tre lati, dando rilievo all’esistenza di un parapetto nonostante che esso fosse stato aggiunto alla costruzione originaria.

Il secondo motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia affermato, contrariamente alle risultanze di causa, che i lati della terrazza erano stati chiusi fino alle falde del tetto, laddove invece rimaneva uno spazio per vedere, per non avere rilevato che essa superava di ben 90 cm. la lunghezza dell’originario avancorpo dell’edificio e per avere, al fine di escludere trattarsi di veduta, fatto riferimento ad una persona di statura normale, senza precisarne i caratteri, e per non avere infine considerato che il parapetto della terrazza era alto m.

1.03 e che solo in corso di causa sono stati aggiunti accorgimenti, peraltro del tutto provvisori.

Il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 900, 901, 903, 905 e 906 cod. civ., lamenta che il giudice di secondo grado abbia escluso che dalla terrazza in contestazione potesse esercitarsi la prospectio sul fondo dei ricorrenti, in forza della predisposizione da parte degli appellanti di accorgimenti soltanto provvisori, che comunque non impedivano del tutto di affacciarsi.

I tre motivi, che vanno trattati insieme per la loro connessione obiettiva, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La Corte di appello di Venezia ha escluso la sussistenza della violazione delle distanze legali della veduta da parte del fabbricato dei convenuti in ragione sia del rilievo che tali distanze apparivano rispettate in relazione alle aperture ed alla portafinestra prospicienti il terrazzino, che della considerazione che le parti terminali dello stesso erano state muniti di parapetti in legno ai due lati di altezza di metri 1,53 e sul fronte in vetro di metri 1,46 che impedivano ad una persona normale di affacciarsi e sporgere il capo.

Tanto precisato, le censure sollevate dai ricorrenti appaiono inammissibili nella misura in cui contestano i risultati e le conclusioni dell’accertamento compiuto dal giudice di merito, che, costituendo un apprezzamento di fatto, è censurabile in sede di giudizio di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione, non potendo questa Corte, che è giudice del diritto e non del fatto, procedere ad una nuova valutazione delle risultanze di cause.

La censura che denunzia vizio di motivazione, nella misura in cui, sulla base della considerazione che precede, appare ammissibile, è invece infondata, apparendo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata fondata su dati e elementi fattuali tratti dalla consulenza tecnica d’ufficio che non risultano specificatamente contestati dal ricorso e le conclusioni raggiunte adeguate e conformi, dal punto di vista logico, a tali risultanze. Tale apprezzamento di sufficienza e congruità della motivazione va esteso, in particolare, anche all’affermazione del giudice di merito secondo cui l’apposizione dei parapetti in legno ed in vetro sul terrazzino impediva, in ragione della loro altezza, l’affaccio sul fondo degli attori ad una persona di normale statura.

Con riferimento all’utilizzo, da parte del giudice a quo, di tale ultimo criterio al fine di valutare la possibilità dell’esercizio in concreto della veduta vanno altresì disattese le ulteriori critiche svolte dai ricorrenti. Il ricorso al criterio della persona di normale statura appare infatti conforme all’orientamento costante di questa Corte, secondo cui la veduta, per sue caratteristiche, deve consentire di poter guardare e sporgersi sul fondo del vicino in condizioni di comodità, sicurezza e normalità (Cass. n, 5421 del 2011 ; Cass. n. 22844 del 2006; Cass. n. 480 del 2002). Nè può ravvisarsi, rispetto a tale affermazione, un vizio di motivazione per non avere spiegato il giudicante cosa debba intendersi per persona di normale statura, trattandosi di espressione di immediata evidenza, facendo essa chiaro riferimento alla fascia di altezza delle persone intermedia tra un minimo e un massimo (Cass. n. 18637 del 2003; Cass. n. 1382 del 1983).

Inammissibile, infine, va considerata la doglianza che lamenta il mancato accertamento da parte del giudice di merito dell’aggravamento della servitù di veduta, dal momento che essa pone una questione nuova, tenuto conto che, come risulta dall’esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso, la domanda introdotta in giudizio dagli attori aveva sempre avuto ad oggetto il rispetto della distanza legale della veduta, e non l’aggravamento di un’asserita preesistente servitù.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo che il giudice a quo non avrebbe potuto ritenere gli attori soccombenti, condannandoli per tale ragione al pagamento delle spese di giudizio, atteso che solo in corso di giudizio i convenuti avevano predisposto accorgimenti tali da limitare il diritto di veduta, così riconoscendo implicitamente la fondatezza della domanda originaria.

Il motivo è infondato.

La statuizione impugnata, che ha condannato gli attori al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, appare conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, con l’effetto che deve considerarsi totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta (Cass. n. 17351 del 2010; Cass. n. 17523 del 2011). Di nessun rilievo a tal fine appare quindi la circostanza dedotta dal ricorso, che nemmeno risulta provata mediante il richiamo ad elementi di causa, secondo cui la domanda degli attori sarebbe stata respinta solo in virtù dell’attività riparatoria successiva dei convenuti, situazione che avrebbe potuto essere apprezzata sotto il profilo, del tutto discrezionale, della sussistenza dei giusti motivi di compensazione, ma non al fine della individuazione della parte soccombente.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1170 cod. civ., assumendo che, poichè gli attori avevano agito in giudizio chiedendo la mera manutenzione del possesso, il giudicante doveva limitarsi a verificare se in fatto la situazione di esercizio della servitù di veduta era stata o meno modificata, mentre è invece andato oltre tale accertamento.

Il mezzo va dichiarato inammissibile sia per la sua scarsa intelligibilità che per la sua palese genericità, omettendo di precisare, illustrandone le ragioni, con riferimento a quale specifico accertamento o statuizione il giudice a quo avrebbe superato i limiti del giudizio possessorio.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 56

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui in epigrafe che trova causa nella insufficienza del reddito da egli dichiarato rispetto al minimo previsto dalle vigenti norme sull’immigrazione.

In particolare, per l’anno 2005 il Sig. R. avrebbe dichiarato un reddito di 175 euro derivante da una sua partecipazione per la quota del 1% ad una società di persone.

Nei periodi successivi egli avrebbe costituito una nuova società al 50% insieme ad altro socio senza tuttavia riuscire a ritrarne un reddito sufficiente ai fini della permanenza in Italia.

Infine il ricorrente si sarebbe risolto a farsi assumere come lavoratore dipendente dalla Cooperativa Service Treville di Treviglio.

A giudizio del ricorrente la Questura non avrebbe tenuto conto dei tempi fisiologici che un’attività imprenditoriale richiede per produrre un reddito minimo, né avrebbe tenuto in considerazione il suo inserimento socio lavorativo nello Stato Italiano nel quale è residente da molto tempo. E, comunque, a tutto voler concedere, il Questore, appurata l’assenza attuale di un rapporto lavorativo, avrebbe dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15/12/2010, sentiti gli avvocati delle parti, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs 268 del 1998 lo straniero che intenda soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo deve dimostrare di possedere mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

In base all’art. 5 comma 4 del medesimo testo unico tale requisito non deve essere posseduto solo al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno ma durante tutta la permanenza dello straniero in Italia, ben potendo la sua sopravvenuta mancanza dare luogo a diniego del rinnovo del permesso, o alla revoca di quello già rilasciato senza che, a tal fine, si rendano necessarie valutazioni discrezionali che comparino l’interesse pubblico con quello al mantenimento di una situazione residenziale consolidatasi nel tempo.

La predetta normativa deve considerarsi di stretta interpretazione e non ammette deroghe diverse da quelle tassativamente stabilite dalla legge.

In particolare, non è previsto un periodo minimo durante il quale lo straniero possa permanere sul territorio nazionale al fine di avviare un’attività commerciale, in quanto i cittadini extracomunitari che intendano soggiornare per motivi di lavoro autonomo devono da subito dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia (art. 26 comma 3 D.Lgs 268 del 1998).

Infondata è poi la censura con cui si lamenta il mancato rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

Infatti, è dubbia l’applicabilità di tale istituto anche ai lavoratori stranieri autonomi e, comunque, nel caso di specie, tale permesso non è mai stato chiesto.

Infine, non risulta che l’asserita assunzione del ricorrente come lavoratore subordinato sia mai stata comunicata alla Questura nel corso del procedimento ai fini delle verifiche del caso. La ricevuta di invio della lettera raccomandata prodotta in giudizio dal ricorrente reca, infatti, come destinatario lo sportello unico presso la Prefettura e non la Questura.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

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