Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14607

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Svolgimento del processo

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario B.N. avverso il decreto di espulsione emesso da Prefetto in data 19.1.2009.

L’intimato non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero in quanto "Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’interno avverso un decreto di annullamento del provvedimento di espulsione, emesso dal giudice di pace" (Cassazione civile, sez. 1, 19/01/2010, n. 825).

Ugualmente inammissibile è il ricorso proposto dal Prefetto per inidoneità del quesito posto a corredo del motivo di violazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998 dal momento che con il medesimo si richiede unicamente se il giudice abbia violato la normativa invocata annullando il decreto del Prefetto, mentre è principio già enunciato quello secondo cui "Nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c. (cioè con riguardo a ricorsi per cassazione proposto avverso sentenze pubblicate successivamente il 2 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009) il quesito diritto (che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 deve essere redatto a illustrazione di ciascun motivo di ricorso) deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie. E’ inammissibile, pertanto, il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (Cassazione civile, sez. 3, 08/10/2010, n. 20919).

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2011, n. 16770 Rinunzia all’impugnazione

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ione del processo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Tribunale di Trani, con sentenza in data 10 aprile 2003, in accoglimento della domanda proposta da M.S. contro C.V. e nel contraddittorio con la Banca di credito cooperativo di (OMISSIS), ritenuta fondata la domanda di simulazione del contratto di vendita sia nella parte relativa al prezzo indicato sia nella parte relativa al relativo fittizio pagamento a saldo, condannò il C. al pagamento della somma di Euro 43.898,84, oltre accessori;

che la Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 maggio 2006, ha rigettato il gravame del C.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 giugno 2007;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, il M. e la Banca di credito cooperativo.

Considerato che con atto notificato il 10 giugno 2010 a S. M. e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 giugno 2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;

che alla rinuncia ha aderito il controricorrente M.;

che, pertanto, il processo, nei rapporti tra il ricorrente ed il controricorrente M., deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;

che l’atto di rinuncia non è stato tuttavia notificato nè comunicato alla controricorrente Banca di credito cooperativo;

che a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876);

che, pertanto, il ricorso nei confronti della Banca deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla Banca controricorrente vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia nei rapporti tra C.V. e M.S.;

– dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Banca di credito cooperativo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Banca controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-05-2011) 16-05-2011, n. 19087

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rizione dei reati.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione M.D., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21.5.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 16.10.2006, dichiarò prescritti i reati di truffa di cui ai capi 6) 8), 10), 11), 12), 14), 15) e 16 della rubrica accusatoria, e ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, aggrvato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione alla questione di competenza territoriale tempestivamente sollevata nel corso del processo; deduce inoltre, con il secondo motivo, il difetto di motivazione in ordine alla ribadita resposanbilità dell’imputato per il reato associativo, censurando l’indebito ricorso dei giudici di appello alla tecnica di motivazione per relationem.

Con il terzo motivo, infine, il difensore lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla corte territoriale sulla base dei "rilevantissimi precedenti penali" del ricorrente, non riscontrabili nel casellario giudiziale, soprattutto all’epoca dei fatti contestati.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, esse è riproposta in questa sede di legittimità in modo del tutto generico, mentre la sentenza impugnata ricorda le pronunce regolatrici già intervenute sulla questione nei procedimenti separati riguardanti altri partecipi alla stessa associazione (in sentenza è citata Cass. 10.7.2002, che escluse la competenza del tribunale di Firenze a favore di quella dell’autorità giudiziaria milanese).

Altrettanto generiche sono le altre doglianze.

In punto di responsabilità per il reato associativo, la difesa non va molto oltre il rilievo dell’indebito ricorso dei giudici di appello alla motivazione per relationem. Peraltro, il presunto appiattimento dei giudici di appello sulle motivazioni della sentenza di primo grado, è in un certa misura inevitabile in qualunque giudizio di conferma di una precedente decisione, salvo il caso che l’impugnazione imponga al giudice che ne sia investito, autonome valutazioni su questioni specifiche (cfr. Cass. Sez. 4 Pen, n. 6980/1997 secondo cui deve ritenersi legittimo, nella piena coincidenza di due giudizi di merito, anche un rinvio del giudice sovraordinato agli argomenti esposti dalla pronuncia di prime cure, a meno che con i motivi di appello non siano state poste specifiche questioni per le quali l’apparato argomentativo della sentenza del giudice dell’impugnazione deve essere autonomo ed autosufficiente).

Nella specie, poi, nella sentenza impugnata sono comunque trascritti ampi passaggi argomentativi della sentenza di primo grado dai quali si evince la sistematicità delle condotte truffaldine oggetto del programma associativo e il ruolo direttivo dell’imputato. I motivi sul trattamento sanzionatorio, infine, non segnalano alcuna circostanza particolarmente favorevole all’imputato, che avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a concedergli le attenuanti innominate, non potendo certo essere all’uopo valorizzata la presunta non eccessiva gravità dei precedenti penali dell’imputato, secondo l’incongrua sottolineatura difensiva, errata peraltro anche in diritto nella parte in cui vorrebbe escludere dalla considerazione dei profili sintomatici della personalità criminale del ricorrente i reati dallo stesso commessi successivamente ai fatti per cui oggi è processo (vedi, in contrario, l’art. 133 c.p., comma 2, n. 3, ultimo inciso).

Le aggravanti contestate, non investite da specifici motivi di doglianza, essendosi la difesa limitata ad un irritale e generico richiamo ai motivi di appello, escludono che sia intervenuta, neanche successivamente alla sentenza di appello, la prescrizione del reato, del tutto infondatamente invocata dalla difesa nel corso della discussione orale.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-05-2011, n. 4817 Beni di interesse storico, artistico e ambientale

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Svolgimento del processo

Il sig. F.R. è proprietario di un immobile sito in Roma, largo Messico n. 3, distinto al N.C.E.U. al foglio 544, part. 337, sub. 26, cat. A/2, inserito dal piano regolatore generale approvato con deliberazione 2.2.2008 n. 18 del Consiglio Comunale nel Tessuto T7 della Città storica, comprendente aree di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme. L’immobile è altresì inserito nella Carta per la qualità, categoria "edifici e complessi edilizi moderni".

Con istanza del 27.5.2010 il sig. R. aveva chiesto di essere autorizzato a un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile, con frazionamento in due unità e diversa distribuzione degli spazi, previo rilascio del parere previsto dall’art. 16, comma 10, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.

Con nota del 15.6.2010, n. prot. 15372, la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma ha emesso parere negativo, ritenendo che per gli elementi inseriti nella Carta per la qualità, nella tipologia degli edifici e complessi edilizi moderni, risultano ammissibili esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia R1 senza aumento delle unità immobiliari.

Il sig. R. impugna l’atto negativo innanzi a questo Tribunale, unitamente agli artt. 2 e 16 delle norme tecniche di attuazione del p.r.g.

In primo luogo il ricorrente deduce l’illegittimità delle n.t.a. per contrasto con l’art. 7 della legge urbanistica ( L. n. 1150/1942), nella parte in cui attribuiscono contenuto prescrittivo alla Carta per la qualità. In subordine deduce eccesso di potere per erroneità dei presupposti nel parere della Sovrintendenza, considerato che le n.t.a. ammettono anche nella Città storica aumenti delle superfici immobiliari e, quindi, frazionamenti e accorpamenti delle unità.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha presentato una nota tecnica della Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 7 aprile 2011.
Motivi della decisione

Occorre premettere che la nota n. prot. 15372 del 15.06.2010 della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma comporta un arresto definitivo del procedimento avviato dalla richiesta del sig. R., in data 27.5.2010, per essere autorizzato alla ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà in largo Messico, concludendo negativamente sulla medesima. Detta nota, dunque, contiene una disposizione a carattere provvedimentale conclusiva del procedimento, ed è perciò impugnabile davanti al T.A.R. in piena autonomia.

Nel merito, il ricorso è fondato nella parte in cui è dedotto l’eccesso di potere per difetto dei presupposti. Erroneamente, infatti, la Sovrintendenza ha richiamato l’art. 9 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore di Roma, che al comma 5 definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 ammessi dall’art. 16, commi 1 lett. d) e 4, per la categoria degli edifici e complessi edilizi moderni inseriti nella Carta per la qualità (elaborato gestionale G1 del p.r.g.). L’art. 9, comma 5, definisce la sottocategoria 1 della ristrutturazione edilizia (RE) come ristrutturazione senza aumento di superficie, del volume costruito e delle unità immobiliari, senza modificazioni della sagoma e senza alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici.

Occorreva, peraltro, tener conto altresì dell’inserimento, secondo le prescrizioni del p.r.g., dell’immobile in T7 (tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme), per poter concludere che in fattispecie bisognava far riferimento alla particolare disposizione di cui all’art. 32 n.t.a., che, al comma 2, contempla per la tipologia interventi di ristrutturazione diversi da quelli previsti dall’art. 9, con specifico richiamo all’art. 25, commi 4 e 5, perciò ammettendo anche interventi di tipo RE1 e RE2 con aumento di SUL. Andava, poi, considerata la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 25, che ammette i frazionamenti e gli accorpamenti in tutti i tessuti della Città storica, fatte salve le prescrizioni particolari per i tessuti T1, T2, T5 e T10, se compatibili con gli obiettivi generali e specifici dei singoli tessuti e con i requisiti strutturanti dei tipi edilizi definiti nell’elaborato gestionale G2 del p.r.g. (Guida per la qualità degli interventi). Andavano, quindi, accertati i presupposti per l’applicabilità delle riferite norme e per le valutazioni di compatibilità ivi indicate.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti dell’annullamento del diniego apposto sull’istanza di autorizzazione del sig. R., fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità amministrativa alla stregua dei corretti riferimenti dispositivi delle n.t.a. del vigente piano regolatore generale.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui a parte motiva.

Per l’effetto annulla il diniego di autorizzazione a ristrutturazione edilizia di cui alla nota della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma prot. n. 15372 del 15.06.2010, impugnata.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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