Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2011, n. 6140 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. Il sig. S.V., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione, quantificata in Euro 13.250,00, per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 28 luglio 2000, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello. Questa, con decreto depositato il 16 dicembre 2008, rilevato che trattavasi di ricorso collettivo e non era stata presentata istanza di prelievo, così dimostrandosi uno scarso interesse al giudizio e dell’oggetto del giudizio, conclusosi poi con sentenza del 1 agosto 2008, di rigetto della domanda (riguardante l’esclusione di talune indennità ai fini del computo dell’indennità di buonuscita); quantificata in otto anni la durata del processo e in cinque anni la sua eccessiva durata, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 2000,00. Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 9 luglio 2009, formulando otto motivi. La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si formula il seguente quesito: "La L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la CEDU o di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale e applicare la CEDU"?.

Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla decisione ed alla fattispecie concreta.

2. Con il secondo e il terzo motivo si censura la misura dell’indennizzo liquidato, in quanto inferiore ai parametri fissati dalla CEDU. Con il secondo motivo si formula il seguente quesito:

"Una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua si Euro 1.000,00 – 1.500,00"?. Con il terzo motivo si formula il seguente quesito: "La Corte ha omesso di motivare le ragioni per le quali andava derogato il principio secondo cui spetta un’equa riparazione nella misura di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di ritardo, dovendo viceversa attenersi, in mancanza di prova diversa, ai parametri Europei di 1.000,00- 1.500,00"?. Anche tali motivi sono inammissibili concludendosi con quesiti del tutto astratti, non collegati con il contenuto della decisione impugnata e la fattispecie concreta e non rapportati alla motivazione del decreto impugnato, che ha specificamente motivato sulle ragioni della misura dell’indennizzo liquidato (serialità del ricorso e mancanza d’istanza di fissazione).

3. Con il quarto, quinto e sesto motivo si censura la mancata concessione del "bonus" di 2000.00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro e l’omessa pronuncia al riguardo. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili in quanto, come già statuito da questa Corte, (ex multis Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto per il danno non patrimoniale, la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e a riparare un pregiudizio normalmente sempre presente ed uguale, mentre l’attribuzione di una somma ulteriore (cosiddetto "bonus") postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore; conseguentemente, nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il "bonus" spetta "ratione materiae", era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono allegate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

5. I due successivi motivi riguardano la compensazione delle spese di causa. I motivi non censurano la "ratio decidendi" della motivazione, che è costituita dalla parziale soccombenza addotta dalla Corte d’appello a fondamento della compensazione essendo stata la domanda accolta solo in parte: statuizione che non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e che poteva essere censurata – e non lo è stato solo con argomentato riferimento alla specifica motivazione adottata. Essi vanno pertanto rigettati.

Il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro novecento, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8521 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4 dicembre 1994 V.R. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprietà dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35;

La convenuta, costituitasi, deduceva le la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attrice, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare.

Con sentenza in data 11 aprile 2003 il Tribunale di Napoli emetteva una sentenza condizionata di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. La SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello principale, dolendosi del mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.

V.S.R. proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 19 maggio 2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante, in base alla seguente motivazione:

Come è noto, infatti, l’invocata pronuncia di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. è ammissibile e, comunque, produce effetti reali traslativi solo se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartenga al promettente venditore, ovvero costui possa determinare gli effetti stessi; sicchè in buona sostanza la domanda della C. conteneva in sè l’accertamento definitivo della proprietà del bene promesso in capo alla So.Fi.Coop. a conclusione del procedimento ablativo o, comunque, a seguito di appropriazione acquisitiva od anche di eventuale usucapione.

Ed invero l’ascrivibilità dell’immobile al promettente venditore, all’esito dell’oggettivo conflitto tra gli originari proprietari dell’area edificata, l’ente pubblico espropriate e la stessa So.Fi.Coop, delegata all’espropriazione e concessionaria, per patto espresso, del diritto di proprietà ad aedificandum, incidendo sul fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla C., integra una mera questione pregiudiziale in senso logico, rispetto alla quale, a differenza della questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall’art. 34 c.p.c., l’efficacia del giudicato copre, in ogni caso e pure in assenza di un’apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l’accertamento che, come quello in esame, si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico giuridico della pronuncia medesima (cfr. Cass. 462/99; Cass. 2645/95;

Cass. 6532/95; Cass. 4297/84). Ed allora se l’efficacia del giudicato si estende anche al suddetto accertamento che costituisce il presupposto logico giuridico della decisione richiesta (c.d. giudicato implicito), appare evidente che esso non può essere fatto in via incidentale con effetti limitati alla controversia principale, ma richiede la necessaria partecipazione a giudizio di tutti i soggetti interessati, e ciò perchè occorre accertare nei confronti degli stessi se si siano prodotti o meno gli effetti dell’espropriazione o, comunque, dell’accessione invertita o dell’usucapione a vantaggio della So.Fi.Coop. Nel giudizio di primo grado, conclusosi con l’impugnata sentenza essenzialmente fondata sull’accertamento (rectius sulla pronuncia) incidentale dell’appartenenza dell’area in questione al Comune di Somma Vesuviana per effetto di "occupazione acquisitiva", non è stato integrato il contraddittorio nei sensi specificati e pertanto, la correlativa nullità, peraltro rilevabile d’ufficio, impone la pronuncia prevista dall’art. 354 c.p.c., comma 1. In tale decisione rimangono assorbite tutte le altre questioni di impugnazione principale ed incidentale. Non può infatti revocarsi in dubbio che a seconda dell’esito dell’accertamento indicato può farsi o meno luogo al trasferimento dell’appartamento di cui al preliminare di vendita e decidere sulle questioni dipendenti o subordinate.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006.

V.R. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’erroneità dalla affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la domanda diretta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. presupponeva logicamente l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà dell’area occupata dall’edificio in cui è sito l’appartamento oggetto del contratto preliminare, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli originari proprietari di tale terreno e del Comune di Somma Vesuviana. Una tale domanda, infatti, non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Soltanto in grado di appello l’originaria attrice aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del contratto preliminare per non avere la SO.FI s.r.l. acquisito la proprietà dell’area in questione, ma si trattava di domanda inammissibile.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto, di ufficio, e quindi a prescindere da una espressa domanda in tal senso, che la richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. contenesse necessariamente anche la domanda di accertamento della proprietà di tale area e su tale presupposto ha ritenuto che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli espropriati e dell’ente espropriante.

Deducono, poi, le ricorrenti che comunque non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la questione della proprietà dell’area essere oggetto di accertamento incidentale e portare al rigetto della domanda principale nel caso in cui fosse emerso che l’area sulla quale era stato realizzato l’edificio oggetto del contratto preliminare era mai pervenuto in proprietà alla SO.FI Coop s.r.l., conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO. FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprietà del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 08-03-2011, n. 1340 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 14 luglio 2009 e depositato il 2 settembre successivo, la sig.ra R.L. ha impugnato il decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia -emanato il del 23 gennaio 2009 e notificato il 25 giugno successivo- recante l’annullamento del provvedimento n. 27 del 15 luglio 2008 con cui il Comune di Lacco Ameno aveva autorizzato, ex art. 159 del d. l.vo n. 42 del 2004, l’intervento di consolidamento con ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato baraccale di sua proprietà sito in Rione Umberto 1^ del territorio cittadino;

2- Dopo aver precisato che il fabbricato -realizzato in emergenza dopo il terremoto del 1883 e ricadente in zona A/centro storico del vigente P.R.G. ed in zona R.U.A. del vigente P.T.P. dell’isola di Ischia- rientra tra quelli oggetto del "Piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali post terremoto 1883", adottato dal Comune di Lacco Ameno previo parere della stessa Soprintendenza sopra cennata, la ricorrente ha affidato l’impugnativa a più motivi di ricorso volti a denunciare l’illegittimità della determinazione della Soprintendenza per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 159 e 146 del d.l.vo n. 42 del 2004; d.m. 21.4.1958 e 8.2.1999, recante il P.T.P. dell’isola di Ischia; art. 10 bis della l. 241 del 1990), del piano particolareggiato di recupero sopra descritto, nonché per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erroneità e inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Nello specifico viene denunciata la violazione delle previsioni del piano particolareggiato, poiché questo consente l’intervento di riqualificazione per come programmato, ovvero con l’ampliamento dell’esistente, nella prevista misura (primo e terzo motivo di ricorso); l’illegittima sovrapposizione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione (secondo mezzo); ancora violazione delle previsioni del d. l.vo n. 42 del 2004, nonché dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990 in assenza di preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (quarto ed ultimo mezzo).

3- In data 18 gennaio 2011 parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale per reiterare denunce e conclusioni, all’uopo allegando giurisprudenza favorevole ai propri assunti.

4- L’amministrazione, ritualmente intimata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, non si è costituita in giudizio.

5- Al fine di dar più compiuto conto del percorso valutativo che impone di accogliere i primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati con assorbimento del quarto motivo, a natura procedimentale, è il caso di (ri)partire dal provvedimento soprintendizio che decreta l’annullamento di quello comunale facendo leva sui seguenti, testuali, enunciati:

"Considerato che la località interessata dall’intervento autorizzato ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, giusta d.m. 21.4.1958 perché "….. ricco di incomparabili paesaggi godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico e costituenti, a volte, caratteristici complessi aventi valori estetico e tradizionale;

Considerato che dall’esame degli atti acclusi al provvedimento comunale si rileva che trattasi di opere di adeguamento funzionale di un immobile, con ampliamento in sopraelevazione, da realizzare in zona R.U.A. del P.T.P. vigente.

Esaminati gli elaborati grafici, fotografici e tutta la documentazione trasmessa, si ritiene che l’ampliamento funzionale, considerata la natura dei luoghi e la tipologia degli interventi, intervento, è eccessivo rispetto alla superficie concedibile per l’adeguamento igienicosanitario prevista dal piano particolareggiato per il recupero dell’edilizia baraccale di Lacco Ameno, redatto ai sensi dell’art. 13, comma 6, del P.T.P. dell’isola di Ischia. Inoltre si evidenzia che l’intervento inciderebbe negativamente con le caratteristiche del sito.

Considerato che pertanto il provvedimento comunale comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori dei valori paesistici riconosciuti dal decreto ministeriale del 21.4.1958, esigenze che rappresentano, come è noto, la ragione costitutiva del vincolo stesso;

Considerato che la funzione dell’autorizzazione ex art. 146 del d. l.vo n. 42 del 2004 è appunto quella di verificare la compatibilità dell’opera che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo stesso e non essendo quindi concesso in sede autorizzatoria di derogare dall’accertamento di detti valori, una valutazione di compatibilità che si traduca in una obiettiva deroga al vincolo stesso si risolve in un’autorizzazione illegittima.

Considerato che l’autorizzazione in esame attua un’obiettiva deroga al vincolo stesso".

6- La denuncia attorea si fonda in primo luogo sulla considerazione che il ripetuto strumento esecutivo (il’Piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali post terremoto 1883") approvato dalla Soprintendenza BB.AA. di Napoli con atto n. 9241 del 15 ottobre 2004, consente l’ampliamento previsto.

Nella prospettazione di parte ricorrente -come secondo la stessa comprovato dalla documentazione versata a corredo della pratica e depositata agli atti del processo- "il progettato ampliamento in sopraelevazione… non supera il limite massimo del 20% della superficie residenziale esistente e l’immobile di cui trattasi non supera la superficie residenziale di mq. 75", ovvero "corrisponde per dimensioni e tipologia a quelli previsti dagli artt. 10, 11 e 13 delle norme di attuazione del Piano particolareggiato".

Detto piano è stato versato in atti e contiene effettivamente previsioni che vanno nei sensi descritti in ricorso, ovvero che, in presenza di dette condizioni, oltre che dei limiti di altezza dettati (fino a 6,80 mt. con altezza interna non inferiore a mt. 2,90), l’adeguamento igienico sanitario può avvenire anche a mezzo di sopraelevazioni.

Il dato è quindi comprovato per tabulas, nel mentre -in assenza di contestazioni ex adverso da parte dell’amministrazione, pur ritualmente intimata- non può che ritenersi acquisito al processo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 c.p.a., comma 2, l’ulteriore dato del rientro della fattispecie in esame nelle previsioni regolamentari cennate: circostanza questa sostenuta, prima ancora che in ricorso, a mezzo di apposita dichiarazione in fede resa dalla ricorrente in sede di istanza per conseguire il permesso di costruire e dal geom. Ernesto Silvio in seno alla relazione tecnica asseverata del 22.10.2008 (vedi produzione in atti).

Il che, ai sensi della cennata previsione del codice del processo amministrativo, è sufficiente alla bisogna, senza necessità quindi -beninteso, in assenza di indicazione nel provvedimento soprintendizio impugnato di vizi della stessa- della previa acquisizione dell’autorizzazione annullata, non versata in atti, ma che evidentemente, o espressamente o implicitamente, ha ritenuto sussistere le condizioni necessarie per il suo rilascio.

Aggiungasi che la Soprintendenza aveva, per così dire, un (non assolto) obbligo aggiuntivo di una più puntuale giustificazione del pronunciato annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, avuto conto della circostanza che, come si trae sempre dalla produzione attorea, aveva sollecitato integrazioni (anche in esito all’applicabilità dell’art. 13/6 del P.T.P.).

7- Ne deriva la fondatezza della denuncia di violazione del coacervo dispositivo recato dalle prescrizioni di legge, dal P.T.P. e dal piano particolareggiato, e (o, comunque) del difetto di istruttoria e di motivazione congrua, posto che il provvedimento impugnato non indica vizi di legittimità dell’autorizzazione rilasciata in sede locale e non esclude la compatibilità dell’ampliamento con le previsioni di piano, per fondare l’annullamento solo su di un generico "è eccessivo": invero inammissibile a fronte delle puntuali prescrizioni di piano e del diritto dei cittadini a risposte esaurienti da parte dell’Autorità.

E ciò, in una fattispecie in cui l’esercizio della discrezionalità si è già avuto a monte, sia pur non riferito alle singole, individue, fattispecie (l’art. 13 del P.T.P prescrive che "l’incidenza paesisticaambientale dei piani particolareggiati dovrà essere preventivamente valutata dalle Soprintendenze"); sicchè potrebbe immediatamente inferirsene che o l’intervento è conforme alle puntuali prescrizioni di piano e va quindi assentito (ovvero, non può essere negata l’autorizzazione legittimamente rilasciata in conformità alle previsioni del piano esecutivo), o non lo è e va, quindi, negato (e l’autorizzazione va annullata) senza che vi siano margini per valutazioni di merito già effettuate a monte.

Il che significa che la Soprintendenza avrebbe, nel caso, dovuto specificare la violazione dei parametri imposti e, quindi, in presenza di detto vizio di legittimità dell’autorizzazione rilasciata in dispregio di essi, disporne l’annullamento.

In fattispecie analoghe, quanto ai principi, questo Tribunale ha già avuto modo di osservare come "discrezionalità vi è a valle, solo ove puntuali prescrizioni dettate a monte dal P.U.T. per l’area di intervento la ammettano" (cfr. Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 1052 del 23 febbraio 2009, richiamata da Tar Campania, questa sesta sezione, n. 2123 del 23 aprile 2010).

8- In ogni caso, ad ammettersi che residuino spazi valutativi a valle, caso per caso, non è dubbio che parte ricorrente coglie nel segno, laddove denuncia un’inammissibile invasione dell’amministrazione statale nella sfera del merito, ovvero laddove richiama le conclusioni della giurisprudenza secondo cui l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni Comunali competenti, esercita un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco, con riferimento alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale. Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione sesta, 8 giugno 2010, n. 3643; Tar Campania, Napoli, sezione quarta, 22 novembre 2010, n. 25589, sezione settima, 19 febbraio 2009, n. 978 e 6 agosto 2008, n. 9860, questa sesta sezione, 18 dicembre 2009, n. 8992).

9- Orbene, fermo quanto innanzi già argomentato e concluso, la riproduzione dei contenuti del provvedimento soprintendizio rende visivamente palese la fondatezza della doglianza, posto che, non indicati sconfinamenti rispetto a quanto legittimo in base al piano, l’affermare che l’ampliamento è "eccessivo" e che "inoltre" inciderebbe "negativamente sulle caratteristiche paesaggistiche" del sito significa invadere la sfera del merito.

Il che (anche, in via autonoma) è sufficiente a segnare la sorte del gravame, non essendo dato (nemmeno a) questo giudice di andare oltre, ovvero dovendosi arrestare a fronte del dato formale dello sconfinamento nel merito, precluso dalla normativa vigente ratione temporis e qui applicabile in presenza di un procedimento autorizzatorio esauritosi, anche nella fase di controllo, prima del 1^ gennaio 2010, data dalla quale, come noto, in materia è entrata in vigore la procedura a regime (che affida al parere preventivo e vincolante delle Soprintendenze la valutazione del merito).

10- Alla luce di tutto quanto innanzi il ricorso è fondato e come tale, con assorbimento di quant’altro, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio debbono, come di regola, seguire la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento soprintendizio.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1500,000 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 25-03-2011, n. 12000 Alimenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla legge sugli alimenti per avere detenuto in cattivo stato di conservazione (in quanto contenute in due gabbie realizzate con sbarre di ferro, con presenza di tracce di ruggine in locali inidonei insudiciati da polvere ed escrementi di volatili) 167 forme di ricotta salata destinate alla vendita. Contro la sentenza del Tribunale l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso stante la non esperibilità di quella forma di impugnazione avverso sentenze irrogatrici di sola pena pecuniaria.

Nell’atto di impugnazione in questione si deduce:

1) non essere stata raggiunta la prova che il C. fosse l’effettivo proprietario del prodotto. Ed infatti, è stato acclarato in giudizio che esistevano due aziende distinte intestate, separatamente ai fratelli C.. L’odierno ricorrente è stato incriminato solo perchè rintracciato sul posto e non sussisteva, invece, neanche la prova che egli detenesse quelle forme di ricotta in custodia o, ancor meno che il prodotto rinvenuto nella Stalla fosse destinato alla vendita (al contrario, visto che erano nella stalla e non nel caseificio, ben potevano essere stati accantonati per esser e poi destinati ai rifiuti).

In ogni caso, si fa notare che le analisi eseguite sul prodotto ne hanno escluso qualsivoglia nocività.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale inammissibile.

La ragione basilare di tale decisione risiede nella constatazione che gli argomenti difensivi, come appena riassunti, si risolvono in un implicito invito a questa S.C. ad operare una rivisitazione dei fatti per trame conclusioni differenti da quelle raggiunte dal Tribunale.

In realtà, una volta che il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della propria analisi probatoria l’esame del giudice di legittimità non può andare oltre il controllo della chiave interpretativa essendo preclusa "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova" (ex multis Sez. 1, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 2 11.1.07, Messina, Rv. 235716).

Diversamente, verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso in esame, il G.O.T., sia pure sinteticamente, abbia dato conto, in modo logico e basandosi sulle emergenze processuali, delle ragioni del proprio convincimento di colpevolezza nei confronti dell’odierno ricorrente.

Ed infatti, dalla informativa dei CC. del NAS sono risultate inequivocabilmente (anche attraverso il fascicolo fotografico ad essa allegato) le carenze igienico sanitarie nelle quali erano custodite le forme di ricotta ma anche la riferibilità al ricorrente dei locali ove esse erano custodite (deponendo in tal senso le dichiarazioni del maresciallo T., dei CC. Nas (OMISSIS), e le emergenze fattuali meglio descritte nel verbale di sequestro).

A tale stregua, è un fuor d’opera, sia, sollecitare ipotesi alternative circa le ragioni della presenza delle forme di ricotta sui luoghi – nel senso che avrebbero potuto non essere destinate alla vendita ma, semmai al macero – dal momento che si tratta in ogni caso di mera esercitazione assertiva e teorica, sia, opinare circa l’assenza di alterazioni nel prodotto – come risultante da un certificato di laboratorio depositato dalla difesa – perchè, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, "ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza" (S.U., 19.12.01, Butti, Rv. 220716).

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.
P.Q.M.

Visto l’art. 615 e ss. c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1.000 Euro.

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