Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-10-2011, n. 21575 Danni

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 18 novembre 1994 G.N. ha chiesto al tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli la condanna del Consorzio interprovinciale Alto Calore di Avellino al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione di parte di un fondo di sua proprietà per l’esecuzione di una condotta idrica interrata.

Il Consorzio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la prescrizione del diritto azionato e, comunque, l’infondatezza della domanda. Nel giudizio è intervenuta, aderendo alle domande dell’attore, D.L.M.I., coniuge del G., alla quale era stato donato il fondo di cui si tratta.

Con sentenza del 3 aprile 2007 il t.r.a.p. ha rigettato la domanda e tale decisione è stata confermata dal tribunale superiore della acque pubbliche con sentenza del 27 novembre 2009 che ha affermato che: a) la servitù di acquedotto di cui si tratta, benchè consistente in condutture interrate, costituisce una servitù apparente in quanto nel fondo del ricorrente sono visibili opere esterne permanenti che evidenziano inequivocabilmente l’esistenza della servitù stessa, consistenti in tre briglie di stabilizzazione in cemento armato e in un pozzetto di ispezione delle condutture, costituito da una struttura in calcestruzzo con chiusino d’acciaio recante la scritta "Consorzio interprovinciale Alto Calore" realizzato nelle vicinanze del fondo; b) peraltro, trattandosi nella specie di servitù pubblica, nella quale non sussiste il rapporto tra fondo dominante e servente, il requisito dell’apparenza è irrilevante con la conseguenza che ben può maturarsi l’usucapione anche se fossero mancante opere visibili e permanenti; C) il diritto risarcitorio si è estinto per essere stata la servitù di acquedotto acquistata il 4 settembre 1998, per usucapione ventennale, non essendo idonea a interrompere tale termine la proposizione di un’azione giudiziale diretta esclusivamente a ottenere il risarcimento dei danni e non il recupero del possesso del fondo; d) il diritto risarcitorio non sussiste, per mancanza del carattere illecito del comportamento denunciato, sia per il periodo anteriore all’acquisto per usucapione, che ha effetti retroattivi, sia per quello successivo.

Avverso la sentenza del t.s.a.p. il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. La società Alto Calore Servizi s.p.a., succeduta al Consorzio, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo l’errata e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c., il ricorrente sostiene che le briglie di cemento, essendo manufatti che possono essere destinati a una pluralità di funzioni e in concreto essendo ricoperte, e quindi non visibili, non rivelerebbero in modo inequivoco l’esistenza e l’esercizio della servitù, mentre, per quanto riguarda il pozzetto di ispezione costruito sul fondo confinante a livello del piano di campagna "se non ad un livello inferiore" mancherebbe il requisito della visibilità.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’errata e falsa applicazione degli artt. 825, 1061 e 1158 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che nella specie si trattava di una servitù di uso pubblico per la cui usucapibilità non era necessario il requisito dell’apparenza in quanto le opere di cui si tratta sono di proprietà di una società privata, soddisfano quindi un interesse privato e pertanto non possono costituire una servitù di uso pubblico e, comunque, il requisito dell’apparenza è richiesto anche per l’usucapione delle servitù di tale natura.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2043 c.c., il ricorrente contesta l’affermazione secondo la quale nella specie la servitù sarebbe stata acquisita per usucapione perchè trattandosi di condotte interrate il Consorzio non avrebbe mai avuto il possesso del terreno nè avrebbe manifestato in alcun modo l’esercizio della servitù.

Inoltre, poichè la costruzione delle condutture è stata ultimata il 4 settembre 1978 e il ricorso introduttivo è stato notificato il 18 novembre 1994 non sarebbe trascorso il ventennio. Nè può escludersi l’effetto interruttivo del termine per effetto della notifica dell’atto introduttivo perchè nel caso di opere pubbliche non sarebbe mai possibile chiedere al giudice ordinario la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. L’acquisto della servitù per usucapione comporterebbe il diritto al mantenimento delle condotte ma non potrebbe escludere il diritto al risarcimento dei danni causati da un illecito di carattere permanente, nel limite dei cinque anni anteriori alla proposizione della domanda. Vengono infine aggiunte considerazioni relative all’entità del risarcimento dei danni che dovrebbe essere liquidato ex art. 384 c.p.c. 2. Il primo motivo è inammissibile.

Il t.s.a.p., confermando l’accertamento effettuato dal t.r.a.p., ha affermato che la realizzazione dell’acquedotto ha comportato l’esecuzione di opere permanenti visibili dal fondo del ricorrente.

Il giudizio di fatto secondo il quale nella specie sussistono i requisiti della visibilità e (implicitamente) della inequivocità delle opere esterne alle condutture interrate è incensurabile in questa sede, salvo che per insufficienza o illogicità della motivazione sulla quale si fonda, mentre nessuna censura di questo tipo è stata articolata dal ricorrente.

Il secondo motivo, che investe l’argomentazione concorrente del t.s.a.p. relativa alla non necessità dell’apparenza per l’usucapibilità delle servitù di uso pubblico, resta pertanto assorbita essendo sufficiente a sorreggere la decisione impugnata l’accertamento della ricorrenza del requisito dell’apparenza.

Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta la questione dell’insussistenza di una possessio ad usucapionem che è proposta per la prima volta in questa sede, mentre è infondato nella parte in cui contesta l’affermazione del t.s.ap. relativa alla inidoneità della domanda risarcitoria a interrompere il termine ventennale dell’usucapione, perchè non è vero che la realizzazione abusiva (e cioè al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un’opera privata di pubblica utilità, quale è quella di cui è causa, privi il proprietario del fondo del diritto alla restituito in integrum, sia perchè, in generale, l’occupazione appropriativa è configurabile solo quando la radicale trasformazione del suolo ne mostri l’irreversibile destinazione alla realizzazione di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, sia perchè, come è noto, la Corte EDU, nel considerare specificamente la disciplina dell’occupazione acquisitiva, ha ribadito che l’ingerenza dello Stato nel caso di espropriazione (e può aggiungersi anche di servitù coattiva), pena la violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (rispetto dei beni), deve sempre avvenire rispettando il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell’integrale possesso del bene.

Inoltre è inammissibile la censura della dichiarazione d’insussistenza dei requisiti per accogliere la domanda risarcitoria, perchè non critica specificamente la ratio decidendi costituita dall’affermazione che l’usucapione fa venir meno l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell’acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (Cass. n. 19294/2006, 8792/2000, 3153/1998).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23862 Igiene degli abitati e delle abitazioni

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25.1.2005 C.V.A., in proprio e quale Sindaco del Comune di (OMISSIS), proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione per l’importo di L. 5.009.600, emessa dalla provincia di Campobasso per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1 essendo stato accertato, a carico del Comune, che nel registro di carico e scarico dei rifiuti era stata effettuata un’unica registrazione relativi ai rifiuti dell’anno 1997, con omissione delle annotazioni dei rifiuti entro ventiquattro ore dal conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza, in data 25.10.2005 il Tribunale di Campobasso annullava l’ordinanza impugnata e compensava fra le parti le spese processuali.

Rilevava che il Comune non era sottoposto all’obbligo di tenuta dei registri previsti dal D.Lgs. cit., art. 12 non rientrando tra i soggetti di cui al medesimo D.Lgs., art. 11, comma 3, posto che il successivo comma 4 ripeteva per i Comuni gli adempimenti previsti dal comma 3, e ne aggiungeva altri, "in tal modo disegnando una disciplina specifica ed autonoma per i Comuni ed altri soggetti, pertanto non compresi nel novero di quelli destinatari (soltanto) dei precetti di cui al comma 3.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p.t., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso e successiva memoria il C., in proprio e nella qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, commi 3 e 4 nonchè dell’art. 12; il giudice di prime cure, attraverso una interpretazione meramente letterale di detto decreto, art. 11, commi 3 e 4, aveva erroneamente ritenuto che per i Comuni fosse stata prevista dall’art. 11, comma 4 una disciplina speciale rispetto a quella generale di cui al comma 3 che non riguardava le amministrazioni comunali; nel caso specifico della gestione di discariche, attività espletata dal Comune resistente, era, invece, tenuto alla tenuta dei registri "chiunque" effettuasse tali gestioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 11, comma 3; sul piano logico-giuridico il discrimen tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 11 doveva ravvisarsi, infatti, nel tipo di attività di gestione esercitata e non già nella qualità rivestita dai soggetti esercitanti tale attività, posto che l’obbligo di comunicare la "quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio" poteva essere adempiuto solo attraverso il controllo del materiale caricato e scaricato;

2)violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2 che qualifica la gestione dei rifiuti attività di pubblico interesse; art. 14 sul divieto generale di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio; art. 17 sulla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti ; art. 11 sul catasto dei rifiuti);

3)insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia(art. 360 c.p.c., n. 5), posto che gli obblighi previsti dalla legge miravano al controllo e monitoraggio continuo dei rifiuti ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione; la motivazione della sentenza impugnata era,peraltro, in contrasto con la sentenza n. 12122/ 2002 ove si statuiva che "in tema di gestione dei rifiuti, l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, previsti dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero", D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 33. Il ricorso è fondato. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, adottato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, prevede l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, sui cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, a carico dei "soggetti di cui all’art. 11, comma 3". Quest’ultima norma individua tali soggetti in "chiunque" effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè "le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi …", compresi, quindi, i Comuni.

La mancata esclusione dei Comuni da detto obbligo trova conferma nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, u.c., introdotto dalla L. n. 179 del 2002, art. 23 che esonera espressamente dall’obbligo in questione solo alcune categorie di Consorzi e non anche le amministrazioni comunali.

La giurisprudenza della S.C. è conforme a detta interpretazione normativa (Cfr. Cass. n. 16719/06; n. 12122/2002) e contraddice, invece, quella della sentenza impugnata, contrastante con la ratio delle disposizioni esaminate, diretta ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, secondo il principio generale contenuto nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Campobasso che si uniformerà alla interpretazione normativa suddetta e provvederà anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altro giudice del Tribunale di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1085

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Svolgimento del processo

La C.N. S.r.l., odierna ricorrente, ha a suo tempo chiesto ed ottenuto, come da delibera 12 febbraio 1999 n°VI/41411 dell’allora competente Giunta regionale, l’approvazione del progetto e la relativa autorizzazione -valida per cinque anni dalla data del provvedimento citato- necessarie a realizzare in Goito (Mn), alla via Maglio, un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (doc. 4 ricorrente, copia delibera citata; in particolare il contenuto e il periodo di validità di approvazione e autorizzazione si leggono a p. 4 al Par. 1 del dispositivo).

Prevedendo però di non poter costruire il predetto stabilimento nei tempi assegnati, e intendendo comunque modificarne l’assetto, la C.N. inoltrava quindi in date successive due distinte istanze alla Provincia di Mantova, cui nelle more erano state trasferite le relative competenze. Con la prima, protocollata il 17 giugno 2003, chiedeva il rilascio di un nulla osta per "varianti non sostanziali" all’impianto in questione (doc. 5 ricorrente, copia di essa), e a fronte di ciò otteneva un provvedimento favorevole, espresso con determinazione 30 settembre 2003 n°2057 del Responsabile del servizio tutela ambientale, rifiuti e inquinamento della Provincia di Mantova (doc. 7 ricorrente, copia di essa). Con la seconda, datata 5 agosto e protocollata il 7 agosto sempre del 2003, domandava invece testualmente il "rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento ai sensi dell’art. 28 d. lgs. 5 febbraio 1997 n°22", rinnovo riferito in modo espresso all’autorizzazione regionale originaria di cui sopra (doc. 6 ricorrente, copia domanda citata). A fronte di tale ultima domanda, riceveva poi la nota 1 ottobre 2003 prot. n°71462 del suddetto Responsabile di servizio, la quale fa presente "che il rinnovo ex art. 28 del d. lgs. 22/97 è inerente a impianti già esistenti, nel caso in esame, invece, l’impianto non è stato ancora costruito. Pertanto, si comunica che non può essere avviato il procedimento se non dopo l’avvenuta realizzazione dell’impianto, nel rispetto delle normative vigenti. Qualora l’impianto non venga realizzato ovvero venga realizzato entro un margine di tempo tecnico non sufficiente per l’espletamento dell’istruttoria di legge, prima della scadenza dell’autorizzazione (12 febbraio 2004) la ditta dovrà, eventualmente, inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del d. lgs. 22/97" (doc. 8 ricorrente, copia nota citata).

Di conseguenza, la C.N., con successiva istanza protocollata il giorno 8 marzo 2004, domandava, sempre testualmente, la "autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 d. lgs. 5 febbraio 1997 n°22… per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di gestione rifiuti", con formula che compare all’oggetto della lettera relativa e viene ripresa nel testo di essa, ove si chiede "l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero/smaltimento rifiuti in Comune di Goito… via Maglio…" (doc. 9 ricorrente, copia istanza citata).

A fronte di ciò, con nota del 10 marzo 2004 sempre del citato Responsabile di servizio, la C.N. riceveva avviso di inizio del procedimento e di convocazione per il 7 aprile 2004 della competente conferenza di servizi (doc. 10 ricorrente, copia avviso), la quale a tale seduta si aggiornava al successivo 21 settembre 2004 (doc. 2 ricorrente, copia verbale relativo).

In data 21 settembre 2004, da ultimo, nel corso della conferenza di servizi, la Provincia rilevava come il sedime del realizzando impianto fosse ricompreso in area soggetta a vincolo ambientale come da piano per l’assetto idrogeologico ("P.A.I.") approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed entrato in vigore il successivo 8 agosto 2001 e da circolare esplicativa dell’Autorità di Bacino del Po 24 luglio 2003 prot. n°5101, e in particolare nella "fascia B che vieta la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal d. lgs. 22/97"; rilevava ancora come, a mente della circolare citata, a tale divieto si potesse fare eccezione solo attraverso la "possibilità di rinnovare le autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti a tutti gli impianti operanti negli ambiti disciplinati dal P.A.I., qualora gli stessi siano stati già avviati nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 22/97 e prima dell’entrata in vigore del P.A.I. medesimo" (doc. 2 ricorrente, cit.).

Tanto premesso, la Provincia stessa rilevava come la C.N., autorizzata a realizzare un impianto siffatto in base alla citata autorizzazione regionale, valida sino al 12 febbraio 2004, ne avesse chiesto il rinnovo con la ricordata istanza 7 agosto 2003 senza aver costruito ancora nulla; avesse poi inoltrato solo il 9 febbraio 2004 al Comune di Goito e all’ARPA una comunicazione di fine lavori alla data del 10 gennaio 2004 (v. sempre doc. 2 ricorrente, cit.).

Pertanto, la Provincia stessa, con parere recepito dalla deliberazione finale della conferenza nella medesima seduta, si dichiarava "non favorevole all’approvazione del progetto", in quanto l’impianto della C.N. alla data di entrata in vigore del P.A.I. non era stato né realizzato né tantomeno messo in esercizio; non favorevoli al progetto, con pareri pure recepiti nella deliberazione finale, si dichiaravano anche il Comune di Goito, per non avere sino a quel momento la ricorrente predisposto il progetto di ripristino ambientale dell’area, e l’Ente Parco del Mincio, per essere a suo dire l’area relativa all’impianto classificata come zona di equilibrio e tampone ecologico, incompatibile con impianti come quello per cui è causa (doc. 2 ricorrente, cit.).

Avverso tale esito, propone ora impugnazione la C.N., che lo ritiene conclusivo del procedimento, con ricorso articolato in cinque motivi:

– con il primo di essi, deduce violazione degli artt. 27 e 28 del d. lgs. 22/1997, in quanto a suo dire la Provincia avrebbe dovuto in sintesi considerare l’istanza 5 agosto 2003 come volta ad ottenere non già una nuova approvazione di progetto e autorizzazione all’esercizio, ma un semplice rinnovo dell’autorizzazione regionale già rilasciata;

– con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 29 e 30 delle norme di attuazione del P.A.I. citato, in quanto a suo dire le stesse consentirebbero di continuare l’esercizio a tutti gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti per i quali fosse stata semplicemente rilasciata un’autorizzazione, non già soltanto a quelli che fossero materialmente entrati in attività, così come a torto ritenuto dall’Autorità di Bacino e dalla conferenza di servizi;

– con il terzo motivo, deduce ulteriore violazione dell’art. 38 delle norme di attuazione citate, ovvero eccesso di potere in rapporto al parere negativo dell’Ente Parco. Osserva infatti che il terreno destinato ad accogliere l’impianto per cui è causa è sempre stato ricompreso nel perimetro del Parco; nondimeno, ciò non ha impedito il rilascio dell’originaria autorizzazione regionale;

– con il quarto motivo, deduce ulteriore eccesso di potere in relazione al parere negativo del Comune di Goito, osservando che la predisposizione del piano non è condizione per il rilascio dell’autorizzazione richiesta;

– con il quinto motivo, deduce infine ancora eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, nel senso che la determinazione della conferenza contraddice precedenti provvedimenti dell’amministrazione, in particolare il nulla osta alla variante di cui si è detto, nei quali mai si era affermata l’impossibilità di realizzare l’impianto secondo il P.A.I.

Con memoria 31 maggio 2011, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi.

Resistono l’Autorità di Bacino, con atto 18 febbraio 2005 e memoria 17 maggio 2011, la Provincia di Mantova, con atto 25 agosto 2005, il Comune di Goito, con atto 4 luglio 2005 e l’Ente Parco del Mincio, con atto 4 maggio 2006, i quali tutti chiedono che il ricorso sia respinto. In particolare, la difesa erariale sottolinea come la logica della deroga alle norme del P.A.I. vada identificata nella necessità di esaurire l’attività di impianti già materialmente in esercizio, che non aggrava il rischio esistente, e non consenta di avviarne altri, che costituiscono altrettante nuove fonti di rischio ambientale, indipendentemente dal fatto che per essi possa sussistere una formale autorizzazione.

All’udienza del giorno 22 giugno 2011, la Sezione ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni appresso precisate.

1. La materia degli impianti di smaltimento rifiuti, si premette per chiarezza, era all’epoca dei fatti disciplinata dal d. lgs. 5 febbraio 1997 n°22, cd. "decreto Ronchi", ora abrogato dall’art. 264 comma 1 lettera i) del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, decreto che per quanto qui interessa distingueva fra la "approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", regolata dall’art. 27, e la "autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero", regolata dal successivo art. 28.

2. Più precisamente, il decreto, all’art. 27 prevedeva al comma 1 il caso di un soggetto il quale intendesse realizzare un nuovo impianto, e imponeva anzitutto all’interessato di ottenere l’assenso al progetto; identico assenso poi richiedeva ai sensi del comma 8 per le "varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata". In tal modo, l’interessato avrebbe potuto sì realizzare l’impianto nella sua struttura, ma non incominciare la relativa attività. Per tal motivo il decreto stesso consentiva anche, al comma 9 sempre dell’art. 27, di chiedere ed ottenere, in via contestuale all’approvazione del progetto, anche l’autorizzazione all’esercizio.

3. All’art. 28, invece, il decreto disciplinava il diverso caso dell’autorizzazione all’esercizio, ovvero a materialmente smaltire ovvero recuperare i rifiuti, la quale, secondo logica, poteva essere chiesta come provvedimento distinto da chi, realizzato un nuovo impianto, non avesse ritenuto di richiederla contestualmente all’approvazione del progetto; doveva poi essere richiesta di cinque anni in cinque anni, periodo di sua validità, da qualsiasi titolare di impianto già attivo, se pure mantenuto invariato nelle sue caratteristiche tecniche e strutturali, e quindi non bisognoso di alcuna approvazione di progetto o di variante.

4. Ciò premesso, nel caso di specie la C.N. ha dapprima ottenuto, come detto in narrativa, l’atto regionale 12 febbraio 1999 n°VI/41411, che a semplice lettura del testo si qualifica come approvazione del progetto e contestuale autorizzazione all’esercizio, come si ricava in modo chiaro dal Par. 1 del dispositivo (cfr. doc. 4 ricorrente, quarto foglio), ai sensi quindi dell’art. 27 commi 1 e 9. L’autorizzazione all’esercizio, in particolare, era valida per cinque anni "dalla data di approvazione del presente provvedimento" (cfr. Par. 2 del dispositivo, doc. 4 ricorrente ove cit.); comportava quindi, per necessità, che il tempo necessario a costruire l’impianto si consumasse a danno dell’impresa autorizzata, non essendo come è ovvio possibile mettere in esercizio un impianto non ancora ultimato. Detto altrimenti, la C.N. nello stabilimento in questione avrebbe potuto materialmente svolgere attività di recupero rifiuti per cinque anni diminuiti del tempo necessario alla costruzione, con termine finale fissato comunque al 12 febbraio 2004 e possibilità di proroga da richiedere entro 180 giorni da detta scadenza, come previsto dall’art. 28 comma 3 del decreto Ronchi e ribadito dal testo del provvedimento in questione.

5. Come detto ancora in narrativa, la C.N. ha poi chiesto e ottenuto, con il citato provvedimento provinciale 30 settembre 2003 n°2057 (doc. 7 ricorrente, cit.), una variante al progetto, ovvero una nuova approvazione ai sensi dell’art. 27 comma 8 sopra citato, provvedimento che si riferisce esclusivamente alla struttura dell’impianto, e nulla dice sulla possibilità che esso possa essere messo in esercizio ovvero funzioni già.

6. Da ultimo, come ricordato sempre in narrativa, la C.N. ha presentato una istanza 5 agosto 2003, protocollata il 7 agosto successivo, e nella sede presente ha articolato il primo motivo di ricorso incentrandolo sulla asserita illegittimità dell’operato della Provincia successivo all’istanza medesima. Tale primo motivo è però infondato, in base alle considerazioni che seguono.

7. In primo luogo, occorre rilevare che il motivo stesso, in quanto fosse interpretato come censura alla nota 1 ottobre 2003 prot. n°71462 (doc. 8 ricorrente, cit.), sarebbe inammissibile, perché evidentemente tardivo: la nota stessa, ricevuta il 25 gennaio 2004 (v. copia avviso ricevimento nel doc. 8 Provincia) non consta impugnata nel termine di decadenza. La nota stessa, peraltro, nel suo contenuto è del tutto legittima.

8. La nota 1 ottobre 2003, infatti, così come riportato in narrativa, ha anzitutto un contenuto di provvedimento negativo: essa respinge l’istanza 5 agosto 2003 della C.N., qualificandola come richiesta di rinnovo ai sensi dell’art. 28 decreto Ronchi. Ciò è legittimo anzitutto sotto il profilo formale, perché la C.N. aveva effettivamente richiesto un provvedimento siffatto, come è evidente a semplice lettura dell’istanza (doc. 6 ricorrente, cit.); è poi legittimo anche sotto il profilo sostanziale, perché come si è detto il rinnovo di una autorizzazione all’esercizio presuppone un impianto già costruito e che funzioni, e alla data del 5 agosto 2003, come la stessa ricorrente ammette per implicito (cfr. ricorso p. 3 Par. 7) lo stesso non era stato ultimato.

9. La nota 1 ottobre 2003 ha poi un ulteriore contenuto non provvedimentale: rende noto che l’interessata, ove non avesse completato l’impianto nel termine di validità della prima autorizzazione regionale, avrebbe dovuto presentare "nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 27" del decreto Ronchi (doc. 8 ricorrente, cit.), ed anche tale contenuto è conforme a legge, perché evidentemente l’approvazione di un progetto da realizzare, la quale abbia una durata di cinque anni, deve essere nuovamente rilasciata, se nello stesso termine il progetto stesso non sia tradotto in atto.

10. A fronte di ciò, è legittimo anche il successivo operato della Provincia, la quale ha considerato l’istanza della ricorrente datata 5 marzo 2004 e protocollata il successivo 8 marzo come volta ad ottenere ai sensi dell’art. 27 decreto Ronchi sia una nuova approvazione del progetto sia una nuova autorizzazione all’esercizio. In tal senso, depone ancora una volta il tenore letterale dell’istanza, la quale sia nell’oggetto sia nel corpo dell’atto si riferisce sia alla "approvazione del progetto" sia alla "autorizzazione all’esercizio" (doc. 9 ricorrente, cit.).

11. In tali termini, non vale dedurre, come fa la ricorrente (ricorso, p. 8 ultime quattro righe), che "le sue intenzioni non potevano essere fraintese" e che si doveva ritenere richiesto un rinnovo. Infatti, la possibilità di un rinnovo ai sensi dell’art. 28 decreto Ronchi era esclusa anche per ragioni sostanziali. Da un lato, può esser vero quanto comunicato dalla ricorrente il 9 febbraio 2004 al Comune di Goito e all’ARPA, ovvero che i lavori relativi erano stati ultimati il 10 gennaio 2004 (doc. 2 ricorrente, cit.); non consta però che l’impianto avesse mai cominciato ad operare, e quindi l’originaria autorizzazione all’esercizio di cui al provvedimento regionale 12 febbraio 1999 non aveva in definitiva prodotto effetto alcuno, il che rende illogico ipotizzarne un rinnovo. Dall’altro lato, il presunto rinnovo sarebbe stato chiesto, come si è detto, il 5 marzo 2004, ovvero non solo al di là del termine prescritto dalla legge e dall’autorizzazione originaria, 180 giorni prima della scadenza, ma anche al di là della scadenza stessa del 12 febbraio 2004, e quindi non si sarebbe potuto comunque rilasciare.

12. Il secondo e il quinto motivo di ricorso vanno poi esaminati congiuntamente, perché connessi: riguardano il medesimo profilo di illegittimità, ovvero le ragioni dedotte dalla Provincia per respingere la più volte citata istanza della ricorrente 5 marzo 2004, che è stata qualificata, come si è visto correttamente, come nuova istanza di approvazione progetto e autorizzazione all’esercizio. Tali motivi risultano entrambi infondati.

13. Come si è detto in narrativa, la Provincia per parte propria ha ritenuto di respingere l’istanza in questione facendo riferimento alla normativa del P.A.I. di area: in sintesi, l’impianto della ricorrente ricade, come non è contestato, in zona classificata come "fascia B", nella quale tali impianti in linea di principio non possono collocarsi. Vi è in proposito una possibilità di deroga, che riguarda testualmente "l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate" ai sensi del decreto Ronchi "alla data di entrata in vigore del Piano", così come previsto dall’art. 29 comma 3 lettera i) delle norme di piano, richiamate dall’art. 30 comma 3, relativo al regime della fascia B (doc. 1 Autorità, copia norme). La Provincia ha però ritenuto tale deroga non configurabile, riferendola agli impianti che materialmente avessero incominciato la loro attività.

14. Tale interpretazione, condividendosi l’ordine di idee sviluppato anche nella difesa dell’Autorità, non va però condivisa, anzitutto per una considerazione di carattere generale. La logica che vede proibire determinate attività in zona prossima al corso di un fiume, e precisamente nella fascia definita come "di esondazione" (doc. 1 Autorità, cit.) è evidentemente quella di prevenire i maggiori inquinamenti destinati a realizzarsi qualora impianti come quelli di smaltimento rifiuti vengano invasi dall’acqua, che inevitabilmente trascinerebbe a valle i materiali, anche pericolosi, ivi in lavorazione.

15. Se è così, tale logica richiede all’evidenza che nessun nuovo impianto venga messo in attività. Una possibilità di deroga è invece configurabile per gli impianti già attivi, la cui disattivazione e smantellamento potrebbe provocare a sua volta rischi di inquinamento, pari o superiori a quelli che si intendono prevenire: solo in tal caso si configura allora come ragionevole la scelta di mantenerlo sino ad esaurimento della sua durata programmata. In tal senso, la norma di piano appare del tutto conforme a corretto bilanciamento degli interessi coinvolti.

16. La stessa logica invece non ricorre in casi come il presente, di un impianto che ancora non ha incominciato a lavorare, né appare possibile estendere in via analogica una deroga la quale, operando rispetto a norme che presidiano l’evidentissimo interesse pubblico alla regimazione dei fiumi, è necessariamente di stretta interpretazione.

17. Nel caso di specie, rileva poi la circostanza già evidenziata, per cui la C.N., nel momento in cui presentò l’istanza 5 marzo 2004, non era più in possesso di autorizzazione alcuna, dato che quella rilasciata era comunque scaduta il 12 febbraio precedente: anche sotto tale profilo, non si può ravvisare un "esercizio" di operazioni già autorizzate che il P.A.I. richiede come presupposto della deroga.

18. Non condivisibile è da ultimo il rilievo sul quale si incentra il quinto motivo, per cui il sopra descritto comportamento della Provincia avrebbe in qualche modo violato un affidamento precedentemente ingenerato con gli atti precedenti, ovvero con l’approvazione della variante all’impianto e con la nota 1 ottobre 2003 più volte citata. In proposito, occorre anzitutto ricordare che la causa ostativa al rilascio di quanto richiesto dalla ricorrente va ravvisata non in un atto della Provincia stessa, ma come si è detto nelle norme del PAI, adottate con D.P.C.M. soggetto a pubblicità legale, rispetto alle quali vi è comunque un onere di conoscenza da parte del cittadino interessato a realizzare una data opera.

19. Con riguardo specifico all’operato della Provincia, va poi rilevato che da un lato, come si è detto, l’approvazione di una variante al progetto nulla dice riguardo alla possibilità di concreto esercizio dell’impianto; dall’altro, la nota 1 ottobre 2003, nella sua parte non provvedimentale di cui si è detto, si era limitata a offrire un orientamento di massima, in sé corretto, sulle norme che disciplinavano l’operato della Provincia stessa, ma non aveva, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, sollecitato a realizzare l’intervento (cfr. ricorso p. 17 quarta riga).

20. I restanti motivi rimangono assorbiti, perché riguardano ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego; in tal senso, dal loro accoglimento comunque nessuna utilità deriverebbe al ricorrente. Vale infatti il principio, ribadito da costante insegnamento giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. parere su ricorso straordinario sez. I 30 novembre 2009 n°3426 e, nella giurisprudenza di questo Tribunale, sent. sez. II 15 ottobre 2010 n°4049), secondo il quale "per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse".

21. La reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche della domanda risarcitoria.

22. Le ragioni della decisione, fondata sull’interpretazione di una normativa complessa, sono giusto motivo per compensare le spese, restando come per legge il contributo unificato a carico della ricorrente, le cui domande non sono state accolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge sia quanto alla domanda di annullamento sia quanto alla domanda risarcitoria. Compensa per intero le spese fra le parti e pone il contributo unificato a definitivo carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-07-2011, n. 30057

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa l’11/05/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 26/02/08 – appellata, tra gli altri, da A.G., imputato del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione – riduceva la pena in anni due di reclusione, revocando le pene accessorie; confermava nel resto.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La sentenza si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, P.V., che non era attendibile, essendo le sue dichiarazioni vaghe, contraddittorie e prive di riscontri obiettivi;

2. che il reato – stante l’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità – era prescritto. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali hanno accertato che A. G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuato in atti – aveva commesso reiterati abusi sessuali in danno di P. V., minore degli anni dieci all’epoca dei fatti (anno (OMISSIS));

il tutto come indicato ed argomentato esaurientemente dai giudici del merito.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte peraltro alla sola sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette censure, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

Ad abundatiam si rileva che la Corte Territoriale ha congruamente motivato sulla attendibilità della minore P.V..

Al riguardo la Corte di Appello ha evidenziato che le reiterate dichiarazioni accusatorie rese dalla P. erano suffragate:

a) da plurime testimonianze acquisite nel corso del dibattimento da parte dell’assistente sociale C.L., dalle psicologhe dott.sse R. e M., dai testi V.A. e C. G., dai congiunti della parte offesa, P.P. e S. (rispettivamente fratello e padre di P.V.);

b) dalla relazione di servizio in data (OMISSIS) del Commissariato di (OMISSIS) da cui emergeva che nel corso di un intervento per una lite i verbalizzanti di PG avevano identificato Ru.An. (madre della piccola V.) ed A. G. che rincorrevano la minore V., la quale piangeva gridandole un pedofilo, cornuto e magnaccio". Anche in quella occasione la minore aveva spontaneamente rilevato all’agente di Polizia D.P., i toccamenti lascivi subiti, tempo prima, ad opera dell’ A.; c) da una missiva scritta dalla minore (datata (OMISSIS)) in cui narrava gli abusi subiti da parte dell’imputato (vedi, per tutti la circostanza sopra evidenziata, sent. 2^ grado pag. 4 e 5). L’eccezione di prescrizione è infondata.

Invero il termine massimo di prescrizione – anni 12 e mesi sei in relazione a fatti commessi nel 2000 – non è tuttora maturato.

Al riguardo si osserva che l’applicazione dell’attenuante del fatto di minore gravità, ex art. 609 bis c.p., comma 3, non rileva ai fini della determinazione del tempo necessario per prescrizione, che si calcola tenuto conto del massimo della pena prevista dalla fattispecie in esame (ossia anni dieci di reclusione), aumentata di un quarto per un totale complessivo di anni dodici e mesi sei il tutto ai sensi dell’art. 157 c.p., comma 2, artt. 160 e 161 c.p.;

come modificati dalla L. n. 251 del 2005. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.