Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30743 Esenzioni

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 22.6.2007 è stato notificato all’INPDAP, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero della Giustizia un ricorso di P.C. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 31.5.2006), che ha accolto l’appello proposto dall’INPDAP avverso la sentenza n. 22/3/2005 della Commissione Tributaria di primo grado di Trento che (sul ricorso proposto dal P. contro l’INPDAP e nel già costituito contraddittorio con l’Agenzia e con il Ministero) aveva invece parzialmente accolto il ricorso del contribuente.

L’INPDAP da una parte ed il Ministero insieme all’Agenzia dall’altra si sono difesi con controricorso.

Il ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23 novembre 2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con istanza di data 18.12.2002 indirizzata all’INPDAP – sede di (OMISSIS), P.C. – assumendo di essere "invalido civile per atti di terrorismo", per effetto dell’attentato subito a Trapani il 2.4.1985, e titolare di pensione privilegiata di 1^ categoria e riconoscimento di assegno di superinvalidità – chiedeva l’esenzione dall’IRPEF della propria pensione, con decorrenza 11.9.1998 e restituzione degli arretrati, in applicazione della L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 6 e del D.P.R. n. 510 del 1999, art. 16; il diniego dell’INPDAP era stato impugnato avanti al Tribunale di Trento (che si era dichiarato privo di giurisdizione) e poi avanti alla locale Commissione Tributaria.

Chiamata in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero della Giustizia, ed esperita domanda di rimborso in sede amministrativa, il ricorrente invocava pure lo jus superveniens della L. n. 206 del 2004, estensiva della medesima esenzione a tutte le vittime del terrorismo. L’adita CT di primo grado, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, accoglieva il ricorso del P. solo in ragione della normativa sopravvenuta, riconoscendogli il diritto all’esenzione a decorrere dal 26.8.2004.

La predetta pronuncia è stata impugnata in via principale dall’INPDAP, che si è doluto di carenza sia del requisito della natura terroristica dell’attentato sia della specifica qualità di "superinvalidità" dell’assegno pensionistico goduto dal P., ed in via incidentale dal P., che ha chiesto l’accertamento del diritto all’esenzione con decorrenza dal 11.09.1998.

L’adita CT di secondo grado ha accolto l’appello dell’INPDAP, ed ha così integralmente rigettato l’impugnazione del silenzio-rifiuto proposta dal P..

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CT oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che era risultato che il P. avesse fruito della "speciale elargizione disciplinata dalla L. n. 302 del 1990 che, sotto un comune denominatore, senza operare alcun distinguo, attribuiva la pensione privilegiata sia alle vittime del terrorismo che a quelle della criminalità organizzata".

L’esenzione IRPEF qui invocata, invece, era stata subordinata dalla L. n. 510 del 1999 al requisito della titolarità cumulativa della pensione di invalidità e dell’assegno di superinvalidità. La L. n. 206 del 2004 (che aveva esteso i benefici fiscali di cui alla L. n. 407 del 1998, art. 2, commi 5 e 6 alle sole vittime di attentati terroristici) non poteva trovare applicazioni al caso del P. per una serie di ragioni: sia perchè egli era vittima del reato di strage ed associazione di stampo mafioso (e non di atti di terrorismo); sia perchè il fatto storico era anteriore alla disposizione normativa che disciplina le conseguenze subite dalle vittime di atti terroristici; sia perchè non poteva avere rilievo l’attestazione del Commissariato del Governo, correlata ad un regime giuridico che non operava distinzione tra vittime del terrorismo e vittime della criminalità organizzata; infine, il P. non aveva mai fruito dell’ulteriore presupposto richiesto dalla L. n. 510 del 1999, art. 16, e cioè l’assegno di superinvalidità. 4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude – senza previa indicazione del valore della lite – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Motivi della decisione

5. I motivi d’impugnazione.

Preliminarmente occorre evidenziare che – nel contesto della memoria illustrativa – la parte ricorrente ha dato atto del fatto che a seguito della nomina di apposito Commissario straordinario di Governo per l’attuazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, è stata data attuazione da parte di tutti gli enti qui convenuti in giudizio alla menzionata disciplina di legge, sicchè l’INPDAP ha comunicato in data 9.4.2008 al P. l’avvenuta detassazione dell’assegno pensionistico ed il rimborso degli arretrati a decorrere dall’entrata in vigore della ridetta disciplina di legge, dandovi poi coerente seguito.

La stessa parte ricorrente ha qualificato dette condotte come "fatti estintivi delle obbligazioni dedotte dal ricorrente a fondamento delle domande di cui alla presente controversia", utili ad "integrare i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto riconoscimento delle pretese", sia pure limitatamente alla "domanda di esenzione sub 2, con decorrenza dal 26 agosto 2004", e perciò alla medesima domanda che era stata inizialmente accolta dalla Commissione di primo grado (sul punto riformata dalla sentenza della Commissione di secondo grado).

La conseguente richiesta formulata dalla parte ricorrente di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è stata assentita verbalmente dalle altre parti costituite all’udienza di discussione (oltre che dal P.M.), sicchè a questa Corte non resta che provvedere in conformità, di che si dirà in dispositivo.

La parte ricorrente ha però anche dichiarato di avere persistente interesse alla pronuncia sulle restanti domande e cioè, essenzialmente, a quella concernente l’antergazione del beneficio di esenzione dell’imposizione fiscale sin dalla decorrenza del 11.09.1998, e perciò in applicazione della L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 6 e del D.P.R. n. 510 del 1999, art. 16, permanendo a questo proposito il diniego da parte delle Amministrazioni qui intimate.

Ai predetti fini si impone l’esame dei motivi di impugnazione che sono stati proposti dalla parte ricorrente avverso la decisione di primo grado, motivi con cui la parte ricorrente si duole:

1) di violazione e falsa applicazione di legge e di omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, per avere la Commissione di secondo grado di Trento disconosciuto la status del ricorrente di "vittima del terrorismo";

2) di violazione e falsa applicazione di legge, per avere la Commissione di secondo grado di Trento disconosciuto che il ricorrente fosse percettore di assegno di superinvalidità;

3) di violazione e falsa applicazione di legge, e di insussistente o insufficiente motivazione per avere la Commissione di secondo grado di Trento statuito la compensazione delle spese legali, per quanto la L. n. 206 del 2004, art. 7 preveda che le spese del procedimento sono a carico dello Stato.

Il ricorso – esaminato nei limiti di cui si è detto – è infondato.

Ed a questo proposito è sufficiente prendere in esame l’impugnazione rivolta nei confronti di una delle due rationes decidendi su cui è fondata la decisione della Commissione di secondo grado di Trento, e cioè quella relativa al difetto in capo al P.C. del presupposto della titolarità dell’assegno di superinvalidità, siccome previsto dal D.P.R. n. 510 del 1999, art. 16.

Secondo gli assunti di parte qui ricorrente (enucleati dal secondo motivo di impugnazione, che contro la predetta ratio si rivolge in termini esclusivi), l’erroneità della menzionata ratio (per violazione ed erronea applicazione della L. 20 novembre 1998, n. 407, art. 6; del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 100 e del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 15) si desumerebbe dalla lettura del D.M. 17 ottobre 1991, n. 93020 (all. 4 al ricorso di primo grado) dal quale emerge che al P. vennero riconosciute infermità dipendenti da causa di servizio con diritto a pensione privilegiata di prima categoria, con conseguente attribuzione dell’assegno non reversibile di superinvalidità, a sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 100 e del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 15, comma 2 (che ha appunto aggiunto a quelle previste dal dianzi menzionato D.P.R. n. 100 del 1973 un’altra categoria di grandi invalidi, fruenti dello "assegno integrativo non reversibile", sia pure determinato nella misura della metà di quella stabilità nella lettera H della tabella E annessa alla L. n. 313 del 1968, tabella richiamata dal D.P.R. n. 100 del 1973).

Ai predetti fini non può invece tenersi conto della produzione in questo grado di giudizio della sentenza Tribunale di Trento n. 164/2006, al quale il ricorrente annette valore di res iudicata anche ai fini delle statuizioni richieste nel presente procedimento ma (per come si desume chiaramente dal quesito di diritto formulato in calce al motivo di impugnazione) nella sola ottica della domanda subordinatamente proposta ai sensi della L. n. 206 del 2004, domanda in riferimento alla quale – come dianzi si è detto – deve intendersi cessata la materia del contendere.

Dovendosi fare ricognizione dei dati normativi, conviene anzitutto trascrivere il testo del D.P.R. n. 510 del 1999, art. 16 che contempla il beneficio di cui qui si tratta:

"L’esenzione dall’IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di superinvalidità" di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 100, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico di cui alla L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1, è applicata d’ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall’11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data. Per gli eventi verificatisi prima dell’11 dicembre 1998, si procede a domanda degli interessati.

Secondo l’assunto di parte attrice, in sostanza, il richiamo contenuto nella predetta norma all’assegno spettante secondo i criteri del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 100 non sarebbe esaustivo, atteso il disposto del D.P.R. n. 915 del 1978, art. 15, comma 2, il quale a sua volta prevede:

"In aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità" elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1^ categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell’assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E".

Va chiarito che la "tabella E" di cui si parla nel secondo comma dell’art. or ora menzionato è identica a quella (annessa alla L. 18 marzo 1968, n. 313) richiamata nel D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 100, siccome il T.U. approvato con il D.P.R. n. 915 del 1978 è sul punto puramente ricognitivo della disciplina già precedentemente in vigore.

Fatto chiaro il quadro normativo di riferimento, resta di piana evidenza che il beneficio attribuito dal D.P.R. n. 915 del 1978, predetto art. 15, comma 2 non può affatto qualificarsi come assegno di superinvalidità (denominazione contenuta nel titolo della tabella E dianzi menzionata, che appunto reca come rubrica "tabella e assegni di superinvalidità"), già per il fatto stesso della differente dizione utilizzata nei due diversi commi di cui detto art. 15 si compone.

Nel comma 1, invero, si parla di "assegno per superinvalidità, non riversibile"; nel secondo comma invece si parla di "assegno integrativo, non riversibile" per il quale ultimo – ai soli fini della determinazione dell’ammontare – si rinvia a quello "di superinvalidità" previsto nella lettera H della tabella E. Chiaro quindi che la differente terminologia adoperata dal legislatore non può che avere avuto il fine di differenziare i due distinti appannaggi, distinguendoli anche ai fini degli istituti correlati e degli effetti riflessi che alle due autonome tipologie di appannaggio sono riferibili.

E pertanto, il riferimento al "trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di superinvalidità di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 100, e successive modificazioni" (contenuto nel D.P.R. n. 510 del 1999, art. 16) non può che essere inteso "strictu sensu", cioè nel senso del riferimento alle sole erogazioni che competono secondo l’elencazione della menzionata "tabella E" del predetto T.U. n. 915 del 1978.

Tra queste ultime non compare quella che il P. assume gli sia stata attribuita con il D.M. n. 93020 del 1991 (in ricorso neppure menzionato con modalità idoneamente autosufficienti e che consentano di identificare le infermità per effetto delle quali il trattamento è stato riconosciuto spettante), erogazione che solo per l’ammontare è parificata alla metà di quella spettante per assegno "di superinvalidità" a mente della lettera H della "tabella E". E d’altronde, trovando titolo l’assegno integrativo non riversibile di cui qui si tratta in affezioni che danno "titolo alla 1^ categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E", non è chi non veda che la stessa sostanza che costituisce motivo per il riconoscimento del predetto assegno integrativo differisce da quella che costituisce motivo per il riconoscimento dell’assegno di superinvalidità, sicchè appare logico concludere che si tratta di istituti affatto diversi e parificati ai soli fini della determinazione dell’ammontare.

Consegue da quanto sin qui detto che l’intero ricorso (per gli aspetti di residuo interesse) non possa essere accolto, rimanendo assorbito ed irrilevante sia il primo motivo di impugnazione (giacchè riferito all’altra delle due autonome rationes che sorreggono la decisione) che il terzo motivo (giacchè fondato sull’applicazione della L. n. 206 del 2004, alla quale – come già si è detto – il P. ha dichiarato di non avere più interesse).

La regolazione delle spese di lite è informata al principio della integrale compensazione, atteso l’esito sostanziale delle domande proposte dalla parte ricorrente, alcune delle quali hanno pacificamente trovato soddisfazione in sede amministrativa.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere per gli aspetti in controversia relativi al periodo di applicazione della L. n. 206 del 2004. Respinge il ricorso per il resto. Compensa tra le parti le spese di lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-02-2012, n. 1828 Orario di lavoro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. ILVA spa chiede l’annullamento della sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata a corrispondere ai lavoratori che la convennero in giudizio il compenso dovuto, a titolo di lavoro straordinario, per il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonchè per recarsi dallo spogliatoio al reparto e viceversa.

2. I lavoratori hanno notificato e depositato controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza. La difesa della società ha anche depositato note di replica alle conclusioni del PG. 3. Con il primo motivo la società denunzia "violazione e/o falsa applicazione del R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3 e 6, del R.D. n. 1955 del 1923, artt. 5 e 10, della direttiva CEE 104/1993, nonchè del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 8". La tesi prospettata è che l’orario di lavoro debba intendersi limitato al tempo della effettiva prestazione lavorativa ed eventualmente ai tempi precedenti e/o successivi ma solo se, durante questi ultimi, al lavoratore sia richiesto lo svolgimento di attività dirette e controllate dal datore di lavoro quanto a modalità e tempi di esecuzione, con effettiva disponibilità alla prestazione da parte del lavoratore e potenziale assoggettamento di quest’ultimo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dello stesso datore di lavoro. La società sostiene che la sentenza abbia violato le norme su indicate per aver ritenuto che rientrino nell’orario di lavoro il tempo speso dai lavoratori per indossare e dismettere la tuta e i dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo speso dai medesimi per percorrere il tragitto dallo spogliatoio al reparto e viceversa, pure in mancanza, durante tale arco temporale, di alcun potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro ILVA. 4. Con il secondo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione del ccnl aziende metalmeccaniche pubbliche aderenti all’Intersind del 9 luglio 1994, nonchè del ccnl metalmeccanici privati del 5 luglio 1994 e 8 giugno 1999. Il quesito di diritto, posto è se sia consentito alle parti stipulanti un contratto collettivo considerare nell’orario di lavoro retribuibile soltanto il tempo della effettiva prestazione in reparto, con esclusione di tutti i tempi precedenti e/o successivi a quest’ultima, impiegati dal lavoratore per lo svolgimento di attività meramente preparatorie e strumentali e se sia legittima la scelta delle parti stipulanti il ccnl Intersind e ccnl metalmeccanici privati di limitare l’orario di lavoro e la retribuzione al solo tempo della effettiva prestazione misurata con l’orologio di reparto, con esclusione quindi del tempo tuta e del tempo percorrenza.

5. Prima di esaminare le tesi critiche della società ricorrente è opportuno delineare con precisione il tema controverso. I lavoratori avevano chiesto che fosse considerato nel loro orario di lavoro "il tempo impiegato per coprire il tragitto dal varco di accesso allo stabilimento al reparto e viceversa". L’ILVA considera, invece, tempo di lavoro esclusivamente quello dall’inizio alla fine dell’attività nel reparto. Il giudice, accogliendo solo in parte la domanda dei lavoratori, ha indicato una soluzione intermedia, non considerando tempo di lavoro quello impiegato per andare dall’accesso allo stabilimento sino allo spogliatoio, ma considerando invece il tempo necessario alla vestizione, nello spogliatoio, della tuta e dei dispositivi di protezione individuale, nonchè il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto. Il tutto si ripropone in senso inverso, includendo nell’orario il tempo di percorrenza dal reparto allo spogliatoio e di svestizione della tuta e dei dispositivi di protezione, senza invece considerare il tempo di percorrenza dallo spogliatoio all’uscita dello stabilimento (i tempi sono stati quantificati dalla Corte d’appello nella misura che più avanti si vedrà). La soluzione della Corte di merito è conforme alla legge.

6. Non è in discussione che i lavoratori in questione devono necessariamente lavorare indossando la tuta e i dispositivi di protezione individuale. Se quella della tuta è una scelta aziendale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano tra le "misure" che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve adottare per tutelare l’integrità fisica del lavoratore (in questo caso misure specificamente individuate dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40, 43 e 44). Le disposizioni aziendali in materia, espresse o implicite, rientrano nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro. Se un lavoratore pretendesse di svolgere le sue mansioni in reparto senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione sarebbe esposto al potere disciplinare dell’ILVA. Di conseguenza, indossarli è un obbligo per i lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore di lavoro.

7. Non è ipotizzabile che i lavoratori possano effettuare queste operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro. La Corte d’appello, con una valutazione di fatto compiutamente motivata, ha giudicato materialmente impraticabile la soluzione di percorrere il tragitto da casa all’azienda con indosso la tuta e i dispositivi di protezione ed ha evidenziato che tuta e DPI sono nel caso specifico beni aziendali, che non possono essere portati fuori dell’azienda senza una specifica disposizione dell’imprenditore; disposizione che non risulta essere stata impartita.

8. Quindi, si è in presenza di operazioni imposte da un obbligo interno al rapporto di lavoro, che deve essere eseguito utilizzando dispositivi di proprietà aziendale, scelti e prescritti dal datore di lavoro, in adempimento, a sua volta, di obblighi derivantigli dalla legge, e deve essere eseguito nei locali aziendali. Non è discutibile, di conseguenza, la soggezione del lavoratore nell’adempimento di tali obblighi al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore. Tali operazioni sono esecutive di una prescrizione datoriale e se il lavoratore non le compie è soggetto a responsabilità disciplinare. Si è pertanto all’interno dei poteri direttivi, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

9. La circostanza che l’impresa non abbia adottato prescrizioni sui tempi entro i quali compiere tali operazioni non modifica il quadro.

L’azienda avrebbe potuto dare direttive sul punto e in ogni caso avrebbe potuto legittimamente considerare come tempo di lavoro, e conseguentemente retribuire, solo quello necessario a compiere tali operazioni. E’ ciò che ha fatto la Corte di merito, quantificando analiticamente i tempi (per spogliarsi dai vestiti civili ed indossare la tuta e gli altri dispositivi di protezione sono stati calcolati 5 minuti; il tempo necessario per percorrere la distanza tra lo spogliatoio e i diversi reparti è stato calcolato, per ciascun lavoratore, tenendo conto della distanza da coprire procedendo ad una andatura di 4 Km/h; tempi identici sono stati calcolati per il percorso inverso).

10. La ricostruzione del sistema normativo che include nell’orario di lavoro effettivo e retribuibile tali segmenti di tempo non viola le molteplici disposizioni dell’Unione Europea, della legislazione italiana e della contrattazione collettiva indicate dalla società ricorrente.

11. Quanto alla normativa Europea deve precisarsi che la materia dell’orario rientra nell’ambito del diritto dell’Unione limitatamente ai profili incidenti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quindi limitatamente alla previsione di limiti massimi alla durata della prestazione. I profili retributivi dell’orario di lavoro rientrano invece nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. L’affermazione è condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, che, con l’ordinanza 4 marzo 2011, emessa nella causa C- 258/10, Grigore c. Regia nazionala a Padurilor Romsilva, esaminando l’orario di lavoro di una guardia forestale rumena, ha precisato che la direttiva 2003/88 (ma il discorso vale anche per le direttive precedenti) "deve essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro di versare le retribuzioni e gli emolumenti analoghi per il periodo durante il quale la guardia forestale era tenuta a garantire la sorveglianza della particella boschiva di cui era responsabile dipende non da detta direttiva, ma dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale". 12. Le disposizioni del diritto italiano che incidono sulla materia, considerato il periodo oggetto della controversia, sono, per la prima parte, quelle dettate dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e dai suoi regolamenti di attuazione, per la seconda parte quelle del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 13. La normativa del 1923 considerava lavoro effettivo quello che richiede un’applicazione assidua e continuativa ed escludeva da tale ambito occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, stabilendo che queste ultime occupazioni potevano pertanto superare i limiti massimi temporali fissati dalla legge. Il regolamento di attuazione per le imprese industriali, emanato con R.D. n. 1955 del medesimo anno, precisava (art. 5) che non si considerano come lavoro effettivo: 1) i riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 2) il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro; 3) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all’operaio o all’impiegato. Anche questa normativa non è finalizzata a stabilire qual è il tempo di lavoro retribuibile, bensì a fissare i limiti massimi della durata del lavoro, tanto che in taluni casi riposi e pause sono retribuiti. Comunque, nel considerare le fasi prodromiche, il regolamento si limita ad escludere il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro, il che coincide con la conclusione della sentenza impugnata che non solo ha escluso quel tempo, ma ha escluso anche il tempo necessario per recarsi, una volta entrati in azienda, sino allo spogliatoio, e viceversa.

14. Più complessa è l’analisi del decreto legislativo del 2003, che riprende, alla lettera, dal diritto Europeo la definizione di orario di lavoro, ponendola peraltro alla base di una disciplina che va al di là dei limiti tematici del diritto dell’Unione. La definizione è così formulata: "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) "orario di lavoro1 qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni". 15. Rientra pertanto nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La formula è ampia: la dizione "attività – o – funzioni" indica una volontà legislativa di considerare non solo l’attività lavorativa in senso stretto, ma un concetto più flessibile ed esteso, che sicuramente integra operazioni strettamente funzionali alla prestazione.

Peraltro, nello svolgimento di tali operazioni è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare. Tutte queste circostanze, come si è visto, sussistono nel caso in esame.

16. Per mera esigenza di completezza, dato che, come si è detto, i profili della materia esaminati in questa sede non rientrano nel diritto dell’UE, deve ricordarsi che il carattere ampio della formula legislativa utilizzata dal legislatore italiano è stato sottolineato anche dalla Corte di giustizia dell’UE. Interpretando la direttiva in cui la definizione di orario di lavoro ripresa dal legislatore italiano nel 2003 venne originariamente proposta, la Corte di giustizia ne ha esteso la portata anche ad alcune situazioni di attesa e di mera disponibilità, ritenendo necessario interpretare estensivamente la nozione di orario di lavoro (cfr., in particolare, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 3 ottobre 2000, C-3 03/98, Sindacato de medicos de asistencia pubblica (Simap) c. Conselleria de sanitady consumo de la Generalidad Valenciana), nonchè 9 settembre 2003, C-151/02, Landenshauptstadt Kiel c. Jeager).

17. Deve escludersi, infine, che l’interpretazione della Corte d’appello violi le previsioni dei contratti collettivi dei metalmeccanici per cui "sono considerate ore di lavoro (e quindi retribuitali) quelle di effettiva prestazione". 18. Sul punto questa Corte si è già espressa in più occasioni. In alcune controversie ex art. 420-bis c.p.c., tali clausole erano state dichiarate mille per contrasto con la disciplina legale inderogabile in materia di orario di lavoro. Le decisioni sono state cassate, censurando i giudici di merito "per non aver esitato a dichiararne la nullità senza chiedersi se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo", come tali da retribuire, anche le attività preparatorie dello svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano eterodirette dal datore di lavoro". Si è aggiunto "che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione che rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie" (Cass. 8 aprile 2011, n. 8063, ma v. anche, Cass. 10 settembre 2010, n. 19358).

19. La società ricorrente ripropone anche la questione relativa al fatto che i medesimi contratti collettivi dei metalmeccanici identificherebbero l’orario con le ore di lavoro contate con l’orologio marcatempo del reparto. La sentenza impugnata non viola il contratto collettivo neanche sotto tale profilo, perchè la clausola in questione non impone affatto di contare le ore con l’orologio di reparto, ma consente di farlo anche con l’orologio di stabilimento.

Più i n radice, deve sottolinearsi che quella individuata dal contratto è una mera tecnica di rilevazione dell’orario di ingresso e di uscita dalla stabilimento o dal reparto, ma non ha potere di qualificazione del tempo di lavoro effettivo (Cass. 2 luglio 2009, n. 15492).

20. Quanto già detto comporta il rigetto anche del terzo motivo, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. perchè non sarebbe stato adempiuto l’onere, posto a carico dei lavoratori, di dimostrare che "nei singoli tempi in cui si trovavano all’interno dello stabilimento senza essere impegnati nello svolgimento di alcuna attività lavorativa, essi risultassero comunque effettivamente assoggettati alla eterodirezione datoriale dell’ILVA". Si è già spiegato perchè i periodi di tempo destinati ad indossare tuta e DPI e a percorrere l’itinerario endoaziendale tra lo spogliatoio e il reparto siano orario di lavoro e la valutazione della Corte d’appello in ordine alla adeguatezza della prova sul punto è assolutamente conseguenziale.

21. Con il quarto ed il quinto motivo la società denunzia invece un vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe, o sarebbe insufficiente, la motivazione della sentenza che "ha omesso di spiegare perchè e in che modo dalla circostanza che il datore di lavoro abbia apprestato uno spogliatoio dovrebbe derivare automaticamente anche un obbligo del lavoratore di servirsene, secondo certe modalità e certi tempi". La censura è inammissibile perchè il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve riguardare un fatto controverso e decisivo. In questo caso la circostanza non è decisiva. Quella della Corte è una motivazione di contorno ed aggiuntiva per affermare la sussistenza di un obbligo in capo ai lavoratori di indossare tuta e DPI e di farlo non a casa, ma all’interno dello stabilimento. Come si è visto, tale obbligo ha un suo autonomo fondamento a prescindere dalla circostanza, meramente confermativa, che l’ILVA abbia apprestato a tal fine uno spogliatoio aziendale.

22. Infondati sono anche i motivi proposti in via subordinata.

23. Con il sesto si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1419 c.c. e art. 115 c.p.c., sostenendo che la nullità della clausola del contratto collettivo dei metalmeccanici in materia di orario di lavoro effettivo comporta anche, per il nesso di inscindibilità che collega le due previsioni, la invalidazione della disciplina del contratto collettivo in materia di straordinario. A prescindere dalla sussistenza o meno del vincolo di inscindibilità, il presupposto del ragionamento è errato perchè, per le ragioni prima esposte, la clausola concernente l’orario di lavoro del ccnl non è nulla. Analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo, che poggia sulla medesima premessa.

24. Con l’ottavo motivo la società denunzia, in via ulteriormente subordinata, violazione della normativa in materia d’interruzione della prescrizione e relativo vizio di omessa o insufficiente motivazione. Sarebbe stata violata la disciplina sull’interruzione della prescrizione riconoscendo efficacia interruttiva all’istanza di convocazione presso la direzione provinciale del lavoro, comunicata all’ILVA a mezzo raccomandata, nella quale venne formulata una richiesta di pagamento del dovuto per lavoro straordinario, che la Corte ha ritenuto di contenuto specifico e idoneo a mettere in mora la società. Premesso che la motivazione sul punto non solo sussiste, ma spiega in modo adeguato le ragioni della decisione, il motivo di ricorso è inammissibile perchè entra nel merito della valutazione della Corte in ordine al contenuto dell’atto e alla sua specificità, il che va oltre l’ambito del giudizio di legittimità. 25. Con il nono motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’incidenza del lavoro straordinario sulla tredicesima mensilità, riconosciuta in primo grado e negata in appello. Il motivo è generico e non è conforme al canone dell’autosufficienza perchè ci si limita ad affermare che tale richiesta di restituzione sarebbe stata formulata "nella misura meglio quantificata in corso di causa", ma non si specifica se, come, dove e in che entità tale richiesta sia stata effettuata. In ogni caso, dalla lettura della sentenza si evince che la Corte ha deciso sul punto e quindi non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c..

26. Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito. Le spese, per legge, gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, nel complesso, in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 09-11-2011, n . 386 Esami di maturità Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono genitori di uno studente che nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 ha frequentato la classe prima della scuola secondaria di primo grado Statale dell’Istituto Comprensivo Statale "G. Puccini" di Parma.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Avverso tale provvedimento, nonché i provvedimenti presupposti, è diretto il ricorso in esame.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge della legge n. 241/1990, sotto il profilo del difetto di motivazione, della contraddittorietà e illogicità manifeste, dell’erroneo presupposto di fatto, della disparità di trattamento, della violazione ed erronea applicazione del D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, in quanto negli atti e nel verbale del Consiglio d’Istituto non sono rinvenibili i criteri in virtù dei quali si è proceduto a valutare le singole posizioni degli studenti; inoltre, i genitori dell’alunno non sono stati mai avvisati della situazione di difficoltà del figlio e il libretto personale ha sempre evidenziato valutazioni altalenanti, per cui i genitori hanno creduto che il figlio avesse iniziato, in corso d’anno scolastico, un percorso di concreto recupero.

Con il secondo motivo viene dedotto l’eccesso di potere, la disparità di trattamento, la illogicità, la contraddittorietà, il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento, l’erroneo presupposto di fatto, in quanto dal documento di valutazione finale emergono valutazioni molto diverse da quelle rilevabili dal libretto personale, con un’evidente contraddittorietà tra i due documenti, giacché il Consiglio di classe non ha fornito una specifica valutazione dell’alunno materia per materia.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono l’eccesso di potere, la contraddittorietà manifesta, la disparità di trattamento, la illogicità e l’erroneo presupposto di fatto, atteso che la decisione di "non ammissione" è avvenuta a maggioranza in evidente contraddittorietà con la circostanza che l’alunno ha ottenuto la sufficienza nella più parte delle materie per cui dalla lettura dl verbale non è dato comprendere quali docenti abbiano optato per la "non ammissione" e per quali ragioni; la carenza di motivazione è, sul punto, rilevante e si traduce in illogicità e contraddittorietà insuperabili degli atti del procedimento.

Con ordinanza in data 28.07.2009 l’istanza di sospensiva è stata respinta; l’ordinanza è stata appellata e confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento giurisdizionale in data 11.09.2009.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 il ricorso è stato trattenuto indecisione.

Motivi della decisione

I motivi di illegittimità dedotti possono essere trattati congiuntamente.

L’articolo 3, comma 3, del d.l. 01.09.2008 n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008 n. 169, stabilisce che "nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva (…) gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza da consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline".

Da tale disposizione si ricava che il giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere necessariamente pronunciato quando l’alunno non consegua votazioni di piena sufficienza in tutte le materie (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05.08.2010, n. 3585): non sono quindi ammissibili interpretazioni di favore che valorizzino la media delle votazioni conseguite nelle diverse materie, le ragioni che hanno determinato il conseguimento delle insufficienze, il complessivo andamento nel ciclo degli studi o lì’impegno profuso dall’alunno nel corso dell’anno, tutti aspetti, questi che possono essere valutati dal Consiglio di classe nell’ambito dello scrutinio finale, ma che, per avere rilevanza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, devono tradursi nell’attribuzione di un voto non inferiore alla sufficienza in ciascuna materia.

ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.09.2009 n. 4694).Inoltre, per costante giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo discostarsi, i giudizi espressi dal Consiglio di classe sono espressione di discrezionalità tecnica. Infatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al citato organo collegiale, il cui giudizio esprime specifiche competenze tecniche da esso possedute; pertanto al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (

Nel caso di specie, l’alunno ha riportato, nel documento di valutazione finale, sei insufficienze (di cui due gravi: quattro), peggiorando la propria posizione rispetto a quella del I quadrimestre.

Il mancato raggiungimento della sufficienza in tutte le materie costituisce, come detto, ragione di per sé sufficiente per disporre la non ammissione alla classe successiva. Pertanto, sono del tutto infondate quelle doglianze che deducono il difetto di motivazione, che lamentano la scarsa comunicazione della scuola con la famiglia, e che fanno leva sulla non gravità delle insufficienze riportate. Sotto questo aspetto, la decisione dell’organo scolastico non appare illogica.

Non decisiva è, invero, la doglianza riguardante la insufficienza della motivazione contenuta nel verbale e la contraddittorietà rispetto alle valutazioni contenute nel libretto personale, atteso che risultano essere determinanti le votazioni riportate nel secondo quadrimestre, né è decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso, la circostanza che nel verbale finale non siano indicati i docenti che si sono espressi a favore e contro la non ammissione, in quanto l’attestazione che in favore della decisione finale si è espressa la maggioranza dei docenti costituisce elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione assunta dall’organo collegiale. Anche sotto tale profilo, la censura dedotta è, pertanto, infondata.

Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38706

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari con sua sentenza del 2 Luglio 2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Trani che, in rito abbreviato, aveva ritenuto C.G. responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) (1 dose di cocaina e 9 dosi di eroina) applicata l’attenuante speciale di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, ritenuta equivalente alla recidiva e applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

C.G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

1) erronea applicazione della legge penale speciale 2) difetto di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p..

Questa Corte rileva:

1 La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il cit. D.P.R., art. 73, comma 5, configuri non una autonoma figura di reato, ma, una attenuante speciale da considerare nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, conseguentemente e coerentemente applicando una pena legale a partire dal minimo edittale, quale risulta in esito all’operato bilanciamento Infatti la lieve entità del fatto considerata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è correlata ad elementi che non mutano, nell’oggettività giuridica e nella struttura, la fattispecie prevista al cit. D.P.R., art. 73, comma 1, ma si limita ad attribuire ad essa una minima valenza offensiva così operando sul solo piano della quantificazione della pena.

2. La tesi in diritto della non punibilità per uso di gruppo è contrastata dall’accertamento condotto sul piano del fatto e, inestricabilmente, sul piano del diritto, logicamente e compiutamente motivato dal giudice di merito, secondo il quale le diversità qualitativa della sostanza, la confezione in dosi singole e la quantità totale della sostanza erano idonee a provare al di là di ogni dubbio la destinazione di quella sostanza stupefacente.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.