Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2012, n. 7863 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.4.2010, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla società Blue Panorama Airlines p. a. avverso la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da A.F., aveva annullato il licenziamento del predetto, disposto dalla società in relazione a contestazione riguardante l’assenza ingiustificata dal lavoro per ferie richieste dal 6 all’11 ottobre 2005, e condannato quest’ultima alla reintegra del lavoratore, oltre che al risarcimento del danno nella misura di legge.

Sosteneva il giudice del gravame che non era stato contestato dalla società che l’e-mail del 26.9.2005, recante la comunicazione dell’ A. di volere fruire di un periodo di ferie nel periodo sopra indicato, fosse effettivamente pervenuta a conoscenza del Presidente e del Capo del personale, C.G., che il documento prodotto in appello relativo ad una disposizione aziendale riguardante la necessità di preventiva autorizzazione scritta alle ferie richieste fosse stato tardivamente prodotto ed osservava che il giuramento deferito in merito a tale circostanza non rivestiva il carattere della decisorietà, non essendo idoneo ad escludere l’esistenza di una prassi in virtù della quale l’autorizzazione veniva sostanzialmente concessa in forma tacita, occorrendo soltanto che il dipendente comunicasse il periodo a mezzo posta elettronica al Presidente ed al Responsabile dell’Ufficio del personale. Anche la documentazione depositata dall’ A., relativa a ferie richieste nel mese di aprile 2005, confortava l’esistenza di tale prassi, non smentita dalla società attraverso la produzione di autorizzazioni scritte del Presidente atte a giustificare la concessione di ferie di cui ai suddetti documenti. Il C., poi, escusso come teste, aveva riferito che di solito non richiedeva di visionare le autorizzazioni scritte del Presidente e la prassi era stata confermata anche dal teste L.F.. L’ A. aveva, dunque, agito sulla base di un legittimo affidamento e le ferie erano state concesse dal Capo dell’Ufficio del Personale, nè poteva ravvisarsi una insubordinazione – pure contestata disciplinarmente – avendo il ricorrente agito nella consapevolezza di avere ricevuto in forma tacita l’autorizzazione dal Presidente, il quale nulla aveva opposto nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione del 26 settembre e la concessione delle ferie del 5.10.2005. La misura del risarcimento non poteva, poi, essere decurtata, atteso che l’eventualità che l’ A. avesse reperito altre occupazioni dopo il licenziamento era stata prospettata in modo affatto generico, mancando i presupposti per dare ingresso alle prove richieste di natura meramente esplorativa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società con sette motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste l’ A., con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società denunzia la violazione dell’art. 2736 c.c., n. 1, e art. 2739 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che non era possibile ritenere non decisorio il giuramento deferito sull’esistenza della circolare del giugno 2004 e sulla conoscenza della stessa da parte del ricorrente e della sua obbligatorietà e denunzia, altresì, il vizio logico della pronunzia su un punto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto non decisorio il giuramento che, in quanto diretto a provocare la confessione dell’esistenza dell’obbligo che si assume violato dal lavoratore, avrebbe consentito di definire immediatamente il capo della controversia relativo all’ingiustificatezza dell’assenza.

Con il secondo motivo, la Blue Panorama Airlines s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 2736 c.c., n. 1, e art. 2739 c.c., e dei principi generali in tema di presunzione, nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di riparto dell’onere della prova, evidenziando che la Corte del merito ha inammissibilmente finito per accordare prevalenza ai risultati della prova indiziaria offerta ex adverso rispetto al risultato del giuramento, contro il principio per il quale il giuramento è un mezzo negoziale di soluzione della controversia non soggetto a valutazione discrezionale.

Con il terzo motivo, si duole della violazione dell’art. 2739 c.c., e art. 115 c.p.c., nonchè della insufficienza e/o illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia e deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva che la sussistenza dell’obbligazione del lavoratore di chiedere ed ottenere il permesso per il godimento delle ferie a prescindere dall’esistenza della contestata circolare era incontestabile e che la prova della prassi non può desumersi dalle e-mail esibite; che non poteva, comunque, dal fatto noto (richiesta di ferie) desumersi il fatto ignoto della supposizione che l’autorizzazione fosse stata data in modo tacito, desumendosi ulteriormente da ciò anche che questa fosse la regola generale applicata in azienda. Aggiunge che erroneamente è stato ritenuto che, poichè la società non ha prodotto autorizzazione successiva rispetto a precedenti richieste di ferie concesse, ciò conforterebbe l’esistenza di un uso aziendale.

Con il quarto motivo, assume il travisamento delle risultanze istruttorie e l’insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo ancora la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Rileva che incongruamente la Corte ha ritenuto l’esistenza di elementi probatori a conforto dell’esistenza di prassi ed osserva che il teste L. nulla aveva precisato in ordine alla questione decisiva della necessità che alla informativa del dipendente dovesse seguire l’approvazione del superiore e che, pertanto, la sentenza deve ritenersi affetta da vizio logico di insufficiente esame su punto decisivo.

Con il quinto motivo, la società denunzia la illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e la illogicità manifesta della decisione in ordine al ritenuto accertamento della esistenza dell’uso aziendale, atteso che la prassi come configurata dal giudice del merito contraddice il principio secondo il quale le ferie devono essere sempre preventivamente autorizzate, e considerato che, se il direttore del personale non ricevesse autorizzazione scritta, non sarebbe mai certo del consenso tacito del superiore gerarchico.

Con il sesto motivo, la Blue Airlines rileva l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che, nella lettera di contestazione, si faceva riferimento alla circostanza che la mancata risposta all’e-mail da parte del Presidente non consentiva all’ A. di presumere l’esistenza dell’autorizzazione e che la condotta andava esaminata anche in relazione all’intensità del dolo dell’ A. che, ove avesse fornito una risposta genuina al C. sulla mancanza di autorizzazione, non avrebbe di certo ottenuto il modulo di autorizzazione alle ferie sottoscritto dal predetto.

Infine, in relazione al rigetto delle istanze istruttorie finalizzate al riscontro dell’aliunde perceptum, con il settimo motivo, la società ascrive alla sentenza la violazione dell’art. 115 c.p.c., e l’insufficiente motivazione, sostenendo che il ricorso alle presunzioni è consentito in base al criterio della vicinanza della prova e cioè in base all’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla, considerato che il decorso del tempo dal licenziamento rende difficoltosa la ricerca della prova in capo all’obbligato, laddove il lavoratore, a dimostrazione del suo danno (mancata percezione di retribuzioni), può produrre certificazione degli enti competenti (Centro regionale dell’Impiego).

Le norme del codice civile che si assumono violate con il primo motivo di ricorso, relative al giuramento decisorio, prevedono che la formula di tale speciale mezzo di prova – attese le sue finalità – deve essere tale che, a seguito della prestazione dello stesso, altro non resti che verificare l’an iuratum sit e senz’altro accogliere o respingere la domanda sul punto che di esso ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l’acquisizione di elementi probatori presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli altri elementi istruttori già raccolti (cfr. Cass. 22.2.2001 n. 2601 e, in senso conforme, Cass. 2.12.2002 n. 17096, Cass. 23.2.2006 n. 4001, Cass. 13.11.2009 n. 24025). Per stabilire se la formula del giuramento rivesta o meno carattere decisorio, questa va considerata in se stessa e non in rapporto ai risultati delle prove già espletate (cfr. Cass. 14.4.1995; in senso conforme, Cass. 6.12.2001 n. 15494). Inoltre, il giuramento, quale mezzo di prova deferito per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa, deve essere ammesso anche se diretto ad escludere o a provare fatti che dalle risultanze di causa sono rispettivamente provati o esclusi (cfr. Cass. 18.2.1997 n. 1505) ed anche se abbia ad oggetto circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la parte stessa sia decaduta e può essere deferito per la prima volta in grado di appello, pur non potendo essere ammesso quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulta preclusa in relazione al divieto di nuove domande in grado di appello (cfr. Cass. 27.2.1995 n. 2250).

Il giudice de gravame ha giudicato correttamente attenendosi a tali principi, escludendo il carattere di decisorietà della formula del mezzo istruttorio sul presupposto che lo stesso fosse diretto a provocare la confessione limitatamente all’esistenza di una circolare aziendale che era stata tardivamente prodotta e non ammessa in atti, che non assumeva carattere dirimente in presenza di una contraria prassi aziendale in materia di autorizzazione al godimento di ferie.

In proposito vale osservare che è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento decisorio è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento espresso dal predetto giudice (cfr. Cass. 13.11.2009 n. 24025, nonchè Cass. 3.1.2011 n.39).

Anche il motivo sub 2) in tema di riparto dell’onere della prova risulta prospettato in modo inidoneo a porre in evidenza l’erroneità della valutazione espressa dalla Corte del merito, che ha rilevato il differente piano della prova relativa alla esistenza di una prassi aziendale circa i modi di autorizzazione alla fruizione di ferie rispetto a quello della esistenza di urei circolare, i cui termini non erano inidonei a smentire la vigenza della prima, che ben poteva essere invalsa indipendentemente dalla cogenza e vincolatività attribuita alla seconda. Peraltro, neanche risulta che la prova della differente modalità di concessione delle ferie sia stata desunta da elementi indiziar), così come prospettato dalla ricorrente, avendo piuttosto il giudice del gravame, in base ad un processo di corretta valutazione, secondo i principi validi in materia, del materiale probatorio acquisito, ritenuto che prove di carattere documentale (concessione di ferie in relazione a precedenti richieste inoltrate a mezzo posta elettronica del 20.4.2005 e del 26.4.2005, attraverso modulo predisposto e sottoscritto dal responsabile del personale in assenza di autorizzazione scritta del Presidente) fossero state confermate da prove testimoniali assunte (testi C. e L.F., il quale ha riferito dell’esistenza di una prassi secondo la quale non era normalmente richiesto dal capo del personale la visione delle autorizzazioni scritte del Presidente), ritenute idonee a confortare la valenza probatoria di circostanze comprovate per via documentale. Ciò smentisce la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il giudice del merito avrebbe attribuito valore preponderante ad elementi indiziari rispetto a quanto si intendeva dimostrare, con valore di prova piena, attraverso il deferito giuramento decisorio.

Deve, pertanto, essere disatteso anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si svaluta la consistenza probatoria conferita alle risultanze documentali, ritenute idonee a confortare la normalità di un iter secondo il quale l’autorizzazione veniva rilasciata in modo tacito, non essendo quella indicata dalla ricorrente la valutazione seguita dal giudice del merito.

Quanto alla sufficienza della prova confermativa della prassi invalsa in azienda in materia di concessione delle ferie ai dipendenti, vale osservare che, ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (cfr.

Cass. 4.3.2011 n. 5241). E peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (cfr. da ultimo Cass. 18 marzo 2011 n. 6288).

Negli stessi termini vanno disattesi i rilievi formulati nel quarto motivo con riguardo alla interpretazione della deposizione del teste L. ed alla asserita mancanza di ogni decisività della stessa ai fini ritenuti in sentenza, avendo il giudice del gravame, come già detto, attribuito alla deposizione resa da tale teste valore indiziario confermativo di circostanze già dimostrate documentalmente.

Il quinto motivo si fonda sul presupposto, ritenuto smentito dalla ricostruzione cui è pervenuta la Corte del merito, che l’ A. non avesse fornito alla domanda del capo del personale C., in ordine all’avvenuto rilascio di autorizzazione preventiva da parte del Presidente, risposta genuina, da ciò dovendo desumersi, secondo la società, l’intensità del dolo ai fini della valutazione della condotta ascritta al dipendente. Ed invero, dalla valutazione complessiva del contesto probatorio la Corte d’appello di Roma ha tratto il motivato convincimento che tale autorizzazione ben potesse ritenersi tacitamente rilasciata, donde l’assoluta inconferenza del rilevo svolto.

Ogni altra censura avanzata in merito alla erroneo svolgimento di attività istruttoria in relazione all’aliunde perceptum dedotto dalla società, è da ritenere infondata alla luce di quanto affermato con orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’"aliunde perceptum" o dell’"aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (cfr. Cass. 17.10.2010;

Cass., ord., sez 6, 26.10.2010, n. 21919).

Il ricorso va, pertanto, complessivamente, respinto.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della società e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00 per onorario, Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-10-2011) 30-11-2011, n. 44589

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/12/2008, depositata il 20/8/2010, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza 15/2/2007 del Tribunale di Palermo che aveva condannato C.A. alla pena di un anno uno e quattro mesi di reclusione quale responsabile del reato continuato di detenzione illegale di una carabina cal. 22 priva del numero di matricola. La Corte di Appello ha disatteso la tesi difensiva per la quale i fatti non sussisterebbero perchè l’arma in questione non era efficiente in quanto priva del carrello otturatore, perchè sulla stessa erano in parte presenti le indicazioni richieste dalla legge, perchè infine da un certo periodo di tempo la punzonatura del numero di matricola veniva effettuata sull’otturatore nella specie non presente. La Corte ha osservato al riguardo: che la mancanza di una parte dell’arma non elideva l’efficienza della stessa attesa la facile reperibilità, considerati modello e calibro dell’arma, dei necessari pezzi di ricambio; che la clandestinità dell’arma era evidente, essa mancando del numero di matricola progressivo; che infine il trattamento sanzionatorio era del tutto adeguato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato con atto del 28/10/2010, articolando due motivi di censura.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente ha richiamato gli elementi emersi in corso di giudizio a sostegno del proprio assunto di inefficienza dell’arma, arma risalente al 1956, in cattivo stato di conservazione e priva di carrello otturatore ove era punzonato il numero di matricola, peraltro corredata dalle altre indicazioni di legge.

La censura non ha fondamento, avendo la Corte di merito fatto piena e motivata applicazione dell’indirizzo di questa Corte per il quale ai fini della configurabilità di un’arma come tale, è necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poichè solo in tale caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la "ratio" della disciplina vigente in tema di detenzione e porto illegale di armi, con la conseguenza per la quale l’arma non perde la sua qualità se essa, pur essendo priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio disponibili o anche facendo ricorso ad altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (cfr. Cass. sent. n. 35648 del 2008). La valutazione della sentenza si è mossa nel rigoroso rispetto di tali principi, sicchè le censure – per le quali il reperimento del pezzo mancante o la sua fabbricazione artigianale sarebbero ipotesi implausibili – devono ritenersi affatto inconsistenti.

Con il secondo motivo di ricorso si è lamentata parimenti inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio nelle sue diverse componenti. La censura, generica quanto assertiva, neanche si fa carico di contestare le brevi ma eloquenti argomentazioni che la sentenza ha tratto dalla pendenza a carico del C. di un procedimento per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-07-2012, n. 11926 Procedimento e sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

Con Delib. 12 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona radiò dall’Albo l’avv. P.L..

Il professionista propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che, con decisione 1 giugno 2011, dichiarò il ricorso inammissibile, perchè tardivo.

La decisione è così motivata: "… la decisione impugnata risulta notificata personalmente all’avv. P. in data 3.2.2010 come si evince dall’avviso di ricevimento depositato in atti; che la notifica sia stata perfezionata nella suddetta data è peraltro confermato anche dall’interessato nel suo ricorso (ivi, p. 1, riga 4). Per converso, quest’ultimo appare depositato presso la segreteria del consiglio territoriale in data 25.2.2010 giusta il timbro a data apposto sulla prima pagina del ricorso. Poichè l’impugnazione ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni deve essere proposta entro 20 giorni, il ricorso in questione, depositato dopo 22 giorni dalla notifica della decisione da impugnare, è tardivo e, quindi, inammissibile".

Avverso tale decisione, P.L. propone ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione di norma di diritto", con riferimento alla disposizione di cui all’art. 149 c.p.c., comma 3. Rileva, in particolare, che, dall’avviso di ricevimento in atti e dal servizio on line delle Poste italiane, emerge che il plico postale relativo alla notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine gli era stato consegnato l’ 8 (e non il 3, come ritenuto nella decisione impugnata) febbraio 2010, sicchè la proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale Forense, mediante deposito in segreteria in data 25.2.2 010, si rivelava tempestivo ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 2.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona non svolge difese.
Motivi della decisione

L’errore ascritto dal ricorrente all’impugnata decisione del Consiglio Nazionale Forense integra errore revocatorio (che – pur nel silenzio del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, convertito in L. n. 36 del 1934 – è denunziabile, davanti allo stesso Consiglio, in ragione dell’applicabilità residuale delle norme del codice di procedura civile: v. Cass., sez. un., 21272/10, 10995/06, 9098/05, 7872/01).

Invero, dalla prospettazione del ricorrente e dall’analisi della sentenza impugnata emerge che detto errore è configurato quale travisamento scaturito dall’errata lettura, da parte dell’organo giudicante, dei dati risultanti delle acquisizioni documentali in merito alla tempistica della notifica del ricorso (che, d’altro canto, non risulta aver costituito punto controverso tra le parti).

Risolvendosi in mero errore di percezione (e non di valutazione) incidente su fatto processuale, esso configura, pertanto, paradigmatica ipotesi di errore revocatorio (cfr. Cass. 27555/11, 22171/10, 8180/09, SS.UU., 15979/01).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva del Consiglio intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14234

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Svolgimento del processo

che l’Avv. C.M. e I.M.A.N.E.D. hanno proposto domanda di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un procedimento penale per il reato di favoreggiamento di ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, definito con provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Perugia in data 17 aprile 2009, procedimento nel corso del quale il C. aveva ricevuto un avviso di garanzia dal P.M. di Perugia nel 1998 e l’ I. M.A. era stato tratto in arresto nel 1999, restando due mesi in custodia cautelare in carcere e tre mesi agli arresti domiciliari;

che la Corte d’appello di Firenze, con decreto in data 7 novembre 2011, ha respinto la domanda, rilevando: che la natura indimostrata e l’assoluta genericità delle notizie disponibili in ordine alle vicende del procedimento penale in questione (emissione di avviso di garanzia e di provvedimento restrittivo), di cui si conosce soltanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed il decreto di archiviazione del GIP, non consentono di verificare in alcun modo la posizione dei due indagati ora ricorrenti e, soprattutto, le precise modalità temporali e fattuali del loro coinvolgimento iniziale; che dalla stessa narrazione dei ricorrenti (i quali, dopo le battute iniziali, rappresentate in un caso dall’avviso di garanzia e nell’altro dalla misura cautelare, non seppero più nulla delle indagini a loro carico, tanto da credere che il procedimento fosse già stato chiuso) risulta smentita la presunzione di sofferenza connessa alla pendenza del procedimento;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il C. e l’ I.M.A. hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo mezzo (con cui si denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 738 e 213 cod. proc. civ., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 3; inesistenza od omissione della motivazione) è fondato perchè, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ove la parte si sia avvalsa, come nella specie, della facoltà – prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 – di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo; difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimeli tale, di cui all’art. 737 c.p.c. e segg., prescelto dal legislatore) spetta al giudice – sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto – verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della L. n. 89 del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (Cass., Sez. 6-1, 26 luglio 2011, n. 16367);

che anche il secondo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio), relativo alla esclusione del danno non patrimoniale, è fondato, giacchè, in tema di equa riparazione, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – , il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. 6-1, 23 novembre 2011, n. 14696);

che non può essere ritenuta idonea, al fine di escludere la sussistenza del patema d’animo nell’ambito di un procedimento penale, l’inattività dell’organo inquirente (dopo che un indagato era stato raggiunto da un avviso di garanzia e l’altro sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere e, poi, degli arresti domiciliari), perchè detta inerzia non può avere creato una presunzione di archiviazione, tra l’altro smentita dai fatti, essendo questa stata pronunciata soltanto dopo circa dieci anni dalla ricevuta conoscenza della pendenza delle indagini preliminari;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.