Corte Costituzionale sentenza n. 304 SENTENZA 20 – 28 ottobre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 44 del 3-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, promosso dal
Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, nel procedimento
vertente tra E.M.M. ed il Ministero dello sviluppo economico ed
altra, con ordinanza del 2 ottobre 2008, iscritta al n. 154 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di E.M.M. e di R.L., nonche’
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2010 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
Uditi gli avvocati Massimo Coccia e Luca Pardo per E.M.M. e
l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 2 ottobre 2008 il Tribunale ordinario di
Roma, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, per asserito contrasto con gli articoli 97 e 98
della Costituzione.
Il giudice remittente espone che la ricorrente, dott.ssa E.M.M.,
aveva chiesto, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 del codice
di procedura civile, di essere reintegrata nell’incarico di direttore
dell’ufficio di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico e nel
relativo contratto individuale di lavoro. In particolare, la
ricorrente aveva dedotto che tale incarico le era stato conferito,
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio
2008, per la durata di quattro anni a decorrere dal 14 gennaio 2008.
Con successiva nota del 23 maggio 2008 il Ministro dello sviluppo
economico le aveva comunicato, «per mera conoscenza», la decadenza
immediata dall’incarico dirigenziale generale in applicazione della
norma censurata, secondo la quale «all’atto del giuramento del
Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli
incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine», conferiti nell’ambito degli uffici di
diretta collaborazione «decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro». Il successivo
comma 24-ter dell’art. 1 stabilisce che: «il termine di cui
all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre,
rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale
ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli
incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006».
Il giudice a quo riferisce, inoltre, di avere disposto, con
ordinanza del 13 agosto 2008, la integrazione del contraddittorio nei
confronti della controinteressata, dott.ssa R.L., nominata in luogo
della ricorrente.
1.1. – Cio’ premesso, il giudice a quo osserva, sotto il profilo
della rilevanza della questione, che nella controversia in esame non
potrebbe trovare applicazione, come ritenuto dalla ricorrente, il
riportato comma 24-ter, in quanto detta norma «disciplina un profilo
di diritto intertemporale, connesso all’emanazione del decreto-legge
n. 181 del 2006 a seguito del mutamento della compagine governativa
(entrata in carica del Governo presieduto dall’onorevole Prodi) e,
quindi, con riferimento, sostanzialmente, agli incarichi dirigenziali
conferiti dal precedente Governo». Ne consegue che troverebbe
applicazione il censurato art. 1, comma 24-bis, il quale
precluderebbe la reintegra della ricorrente nell’incarico
dirigenziale di livello generale.
Si aggiunge, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla controinteressata, l’incarico in questione non potrebbe
ritenersi di diretta collaborazione. Gli artt. 2, 3, 6, e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187
(Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dello sviluppo economico), infatti, «nell’enumerare
l’ufficio di diretta collaborazione del Ministro comprende anche
l’ufficio di Gabinetto, ma ne individua quale titolare il "capo
dell’ufficio di Gabinetto", con il quale viene ad instaurarsi un
rapporto di fiducia politica e non soltanto tecnica»; all’ufficio di
Gabinetto, prosegue il remittente, «sono quindi, come pure agli altri
uffici, preposti dei dirigenti generali, quale "personale di diretta
collaborazione", con i quali si instaura un rapporto di fiducia
tecnica».
1.2. – Alla luce di quanto sopra, il giudice remittente assume il
contrasto della norma impugnata con gli articoli 97 e 98 Cost., in
quanto tale norma, come affermato dalla Corte costituzionale con le
sentenze n. 103 del 2007 e n. 161 del 2008, «determinando una
interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima
dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie
procedimentali, il principio costituzionale di continuita’
dell’azione amministrativa che e’ strettamente correlato a quello di
buon andamento dell’azione stessa».
1.3. – Il giudice a quo conclude affermando, «in punto di
rilevanza della questione», che sussisterebbe il requisito del
pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, posto che
l’incarico e’ stato conferito ad altro dirigente, con assegnazione
della ricorrente ad un incarico di seconda fascia, il che avrebbe
determinato «prevedibili effetti negativi sulla sua immagine
professionale e verosimili ricadute non positive sul suo futuro
sviluppo di carriera (ovvero sulla possibilita’ di attribuzione di
ulteriori incarichi)»; inoltre, la documentazione medica depositata
testimonierebbe «uno stato di disagio psicosomatico, verosimilmente
riconducibile alla repentina cessazione dell’incarico stesso,
concretizzando in tale modo un pregiudizio non ristorabile soltanto
in via economica».
Si deduce, infine, come, alla luce della stessa giurisprudenza
costituzionale (citata sentenza n. 161 del 2008), sia possibile
sollevare questione di costituzionalita’ anche nel corso di un
procedimento instaurato ai sensi dell’art. 700 cod. prov. civ.
2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, assumendo che la questione proposta non sarebbe fondata.
Si rileva, innanzitutto, come sia inconferente il richiamo alla
sentenza n. 103 del 2007 della Corte costituzionale.
Con tale sentenza e’ stata dichiarata, infatti, l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n.
145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato), che prevedeva un sistema di cessazione automatica e
generalizzata degli incarichi una tantum.
La normativa impugnata contemplerebbe una disciplina diversa, in
primo luogo, perche’ la decadenza dall’incarico e’ subordinata alla
mancata conferma da parte dell’amministrazione; in secondo luogo,
perche’ il meccanismo previsto opera soltanto nell’ambito degli
uffici di diretta collaborazione con il Ministro (tra i quali
certamente rientra anche l’ufficio di Gabinetto che la ricorrente era
stata chiamata a dirigere); infine, perche’ non e’ stato contemplato
un sistema di spoils system una tantum, bensi’ un sistema che opera
solo quando vi sia un cambio di vertice del Ministero con la nomina
di un nuovo Ministro.
Tali differenziazioni, sottolinea sempre la difesa dello Stato,
sarebbero, inoltre, idonee a rendere la disposizione censurata immune
dai vizi di costituzionalita’ denunciati dal giudice a quo.
Analoghe considerazioni varrebbero in ordine al richiamo operato
dal Tribunale remittente alla sentenza n. 161 del 2008 della Corte
costituzionale.
La difesa dello Stato rileva, poi, come non sarebbe configurabile
la distinzione, operata nell’ordinanza di rimessione, nell’ambito
degli uffici di diretta collaborazione, tra ruoli che implicano una
fiducia politica e ruoli che implicano una fiducia tecnica. Infatti,
si osserva come cio’ che distinguerebbe gli uffici di diretta
collaborazione (cosiddetti uffici di staff) da quelli incardinati
nella struttura del Ministero (cosiddetti uffici di line) sarebbe
«l’assenza per i primi di qualsivoglia riferimento a parametri
codificati che costituiscano presupposto per ricoprire incarichi». A
conferma di quanto riportato si rileva che la normativa impugnata
consentirebbe la nomina intuitu personae in uffici di diretta
collaborazione e cioe’ sulla base di scelte esclusivamente
fiduciarie, che, in quanto tali, non impongono il rispetto dell’iter
previsto per il trasferimento del personale assegnato agli uffici di
line. Inoltre, ancora secondo la difesa dello Stato, «negli uffici di
diretta collaborazione non si svolge alcuna attivita’ amministrativa
riferibile al rapporto ordinario di ufficio del dipendente con la sua
amministrazione di appartenenza, bensi’ si collabora nel tenere il
collegamento tra l’organo politico di vertice e la struttura che esso
e’ chiamato a dirigere merce’ l’incarico di Governo». Inoltre, in
presenza degli uffici che vengono in rilievo in questa sede, da un
lato, i rapporti con l’esterno avvengono in nome e per conto del
vertice politico, dall’altro, e’ prevista una specifica indennita’
volta a «compensare» non solo il «disagio derivante dal dovere di
effettuare la prestazione lavorativa al di fuori degli ordinari orari
di lavoro», ma anche la precarieta’ del rapporto fiduciario. Ne
conseguirebbe che «non sono rinvenibili aspetti legati all’ordinario
rapporto di servizio, sia in tema di giudizio sulla diligenza che di
valutazione delle attitudini a svolgere le mansioni ricoperte,
tant’e’ che in nessun caso la rimozione da tali uffici, proprio
perche’ non necessitante di motivazione, e’ idonea a creare
conseguenze pregiudizievoli sulla carriera del soggetto interessato».
3. – Si e’ costituita in giudizio la ricorrente nel giudizio a
quo, la quale, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle contenute
nell’ordinanza di rimessione, ha chiesto che la questione di
costituzionalita’ sollevata venga accolta.
4. – Si e’ costituita in giudizio anche la controinteressata
costituita nel giudizio a quo, la quale, dopo aver ricordato, in
punto di fatto, gli aspetti principali della vicenda contenziosa
oggetto del giudizio a quo, ha dedotto che la questione di
costituzionalita’ sarebbe inammissibile, in primo luogo, perche’ il
giudice remittente non avrebbe reso esplicite le ragioni per le quali
assume la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
sollevata; in secondo luogo, perche’ la ricorrente, avendo chiesto
che le venisse attribuito l’incarico revocato e non un incarico
equivalente, avrebbe dovuto impugnare l’atto di nomina della
controinteressata in quell’incarico. A tale proposito, si osserva
come gli atti di revoca e di nomina siano autonomi, con la
conseguenza che l’eventuale declaratoria di illegittimita’ del primo
non potrebbe comportare un travolgimento del secondo.
Nel merito la interveniente deduce anche la infondatezza della
questione per ragioni analoghe a quelle formulate dall’Avvocatura
generale dello Stato.
5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale
dello Stato ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le
argomentazioni difensive che deporrebbero per la infondatezza della
questione, aggiungendo che la stessa sarebbe anche inammissibile per
difetto di rilevanza.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, con
ordinanza del 2 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, per asserito contrasto con gli articoli 97 e 98
della Costituzione.
In particolare, la norma censurata, modificando il secondo comma
dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), prevede che «all’atto del giuramento del
Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli
incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine», conferiti nell’ambito degli uffici di
diretta collaborazione, «decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro».
Secondo il giudice a quo, tale norma violerebbe gli artt. 97 e 98
Cost., in quanto, «determinando una interruzione automatica del
rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine
stabilito», sarebbe, «in carenza di garanzie procedimentali»,
contraria «al principio costituzionale di continuita’ dell’azione
amministrativa che e’ strettamente correlato a quello di buon
andamento dell’azione stessa».
2. – Appare opportuno ricostruire, brevemente, la vicenda oggetto
del giudizio a quo.
Alla ricorrente era stato conferito, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2008, ai sensi dell’art.
19, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direttore
dell’ufficio di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico, per
la durata di quattro anni; nel provvedimento di attribuzione della
funzione dirigenziale era fatta comunque salva l’applicazione della
norma censurata.
Con nota del 23 maggio 2008 il Ministro le aveva comunicato, «per
mera conoscenza», la decadenza immediata dell’incarico dirigenziale
generale in attuazione della predetta norma.
A seguito di tale comunicazione la ricorrente aveva proposto
ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile per essere
reintegrata nel posto di lavoro.
3. – Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilita’ sollevate dalla controinteressata, sul presupposto
della assenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione, nonche’ della mancata
contestazione del provvedimento di conferimento del proprio incarico.
A tale proposito, deve rilevarsi come il giudice a quo abbia
adeguatamente indicato le ragioni che, a suo avviso, depongono per il
contrasto della norma con gli evocati parametri costituzionali. Per
quanto attiene, poi, al giudizio sulla rilevanza, il remittente ha
addotto una motivazione non implausibile, senza che possa essere di
ostacolo l’omessa contestazione dell’incarico medio tempore assegnato
ad altro dirigente; tale ultimo profilo potrebbe incidere
eventualmente soltanto sulle modalita’ di tutela ottenibili all’esito
del giudizio.
4. – Nel merito, la questione non e’ fondata.
5. – La norma impugnata contempla un sistema di spoils system
applicato alle assegnazioni di personale, compresi gli incarichi di
livello dirigenziale, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro.
L’analisi della questione sollevata presuppone che siano
richiamati, in via preliminare, da un lato, gli orientamenti della
giurisprudenza costituzionale in ordine al rapporto tra politica e
amministrazione, dall’altro, le linee essenziali della normativa che
definisce le funzioni esercitate dai Ministri e dagli uffici di
diretta collaborazione. Cio’ al fine di stabilire quale sia la natura
dell’attivita’ svolta dai predetti uffici e quindi la loro esatta
collocazione nel complessivo quadro dei rapporti tra gli organi di
governo e quelli di gestione.
5.1. – In relazione al primo profilo, deve rilevarsi come la
giurisprudenza costituzionale sia ormai costante nel ritenere che
debba essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche
e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di
assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi
costituzionali di buon andamento e di imparzialita’ dell’azione della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Perche’ possa in concreto
operare tale differenziazione di compiti e’ necessario, altresi’,
come puntualizzato da questa Corte, che il rapporto di ufficio, pur
se caratterizzato dalla temporaneita’ dell’incarico, sia connotato
«da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato
in modo tale da assicurare» l’effettivo rispetto dei principi
consacrati dal citato art. 97 Cost. (sentenza n. 103 del 2007). In
questa prospettiva i meccanismi di decadenza automatica dei predetti
rapporti in corso si pongono in contrasto con l’indicato parametro
costituzionale «in quanto pregiudicano la continuita’ dell’azione
amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di
parzialita’, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto
dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la
rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati
conseguiti» (da ultimo, sentenze n. 224 e n. 34 del 2010).
5.2. – Con riferimento al secondo aspetto, e’ sufficiente porre
in evidenza come l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001
attribuisca agli organi di governo le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, che si sostanziano, in particolare, nella
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e nella
verifica della rispondenza dei risultati dell’attivita’
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il
successivo art. 14, comma 1, dello stesso decreto prevede, poi, che
spetta al Ministro, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
generali, periodicamente: a) definire obiettivi, priorita’, piani e
programmi da attuare ed emanare le conseguenti direttive generali per
l’attivita’ amministrativa e per la gestione; b) assegnare, a ciascun
ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del
bilancio dell’amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie,
riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla
responsabilita’ dell’ufficio, e agli oneri per il personale e per le
risorse strumentali allo stesso assegnati (si veda la sentenza n. 103
del 2007).
Tali funzioni – una volta abbandonato «il modello incentrato
esclusivamente sul principio della responsabilita’ ministeriale, che
negava, di regola, attribuzioni autonome ed esterne agli organi
burocratici» (citata sentenza n. 103 del 2007) – sono nettamente
separate dall’attivita’ gestionale che i dirigenti svolgono mediante
apposite strutture organizzative (cosiddetti uffici di line).
In questo ambito, gli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro (cosiddetti uffici di staff), nella configurazione che di
essi ha dato la normativa vigente, svolgono una attivita’ di supporto
strettamente correlata all’esercizio delle predette funzioni di
indirizzo politico-amministrativo. Lo stesso decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187 (Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dello sviluppo economico), vigente al momento della adozione
dell’ordinanza di rimessione, prevedeva, al primo comma dell’art. 2,
la facolta’ del Ministro di avvalersi «per l’esercizio delle funzioni
ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n.
165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione». Si e’
precisato, inoltre, che detti uffici «esercitano le competenze di
supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed
all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonche’ alla relativa
valutazione ed alle connesse attivita’ di comunicazione, con
particolare riguardo all’analisi dell’impatto normativo, all’analisi
costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati» (in
questo senso anche l’art. 2 del d.P.R. 28 novembre 2008 n. 198,
recante «Regolamento di definizione della struttura degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico», che ha
sostituito integralmente il d.P.R. n. 187 del 2007).
5.3. – Alla luce di quanto sopra, emerge come gli uffici di
diretta collaborazione svolgano un’attivita’ strumentale rispetto a
quella esercitata dal Ministro, collocandosi, conseguentemente, in un
contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici. Detti
uffici, infatti, sono collocati in un ambito organizzativo riservato
all’attivita’ politica con compiti di supporto delle stesse funzioni
di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative di
competenza dei dirigenti.
In questa prospettiva, non assume rilievo, contrariamente a
quanto sostenuto dal remittente, la distinzione funzionale tra le
attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici in esame, dovendo,
al contrario, sussistere tra loro una intima compenetrazione e
coesione che giustifichi un rapporto strettamente fiduciario
finalizzato alla compiuta definizione dell’indirizzo
politico-amministrativo.
La separazione di funzioni, che la giurisprudenza di questa Corte
ha ritenuto necessaria per assicurare il rispetto, in particolare,
dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialita’
dell’azione amministrativa, deve essere assicurata, pertanto,
esclusivamente tra l’attivita’ svolta dai Ministri, con il supporto
degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli
organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva.
5.4. – Chiarito cio’, deve ritenersi non difforme dagli evocati
parametri costituzionali la norma, contenuta nella disposizione
censurata, che prevede la interruzione del rapporto in corso con il
personale, compreso quello dirigenziale, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione al momento del giuramento di un nuovo
Ministro, ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento
stesso. La previsione in esame, infatti, si giustifica in ragione del
rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l’organo di
governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere
l’attivita’ di indirizzo politico-amministrativo. Al momento del
cambio nella direzione del Ministero e’, pertanto, legittimo
prevedere l’azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere
confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in
servizio possa godere della sua fiducia.
In definitiva, cosi’ come la nomina del personale, compreso
quello dirigenziale, puo’ avvenire, in base alla normativa vigente,
intuitu personae, senza predeterminazione di alcun rigido criterio
che debba essere osservato nell’adozione dell’atto di assegnazione
all’ufficio, allo stesso modo, e simmetricamente, e’ possibile in
qualunque momento interrompere il rapporto in corso qualora sia
venuta meno la fiducia che deve caratterizzare in maniera costante lo
svolgimento del rapporto stesso.
Per le ragioni indicate, pertanto, non e’ ravvisabile il
denunciato contrasto della norma censurata con gli evocati parametri
costituzionali.
5.5. – Ne’ si potrebbe obiettare, come fa il giudice a quo, che
quanto sin qui esposto non varrebbe per tutto il personale, ma
soltanto, avendo riguardo alla specifica controversia in esame, per
il capo di Gabinetto.
L’attuale configurazione degli uffici di diretta collaborazione
impedisce, infatti, in linea con i compiti ad essi assegnati, di
scindere l’attivita’ di chi svolge funzioni «apicali» da quella
espletata dal personale addetto allo stesso ufficio. Non e’ senza
rilievo che l’art. 3 del d.P.R. n. 198 del 2008 prescrive che
«l’ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L’ufficio di
Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri
organi costituzionali, con le autorita’ indipendenti e con il
Consiglio di Stato e cura altresi’ l’esame degli atti ai fini
dell’inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo
riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi». In
definitiva, pertanto, la unitarieta’ degli uffici stessi giustifica,
pur nella diversita’ dei compiti del personale ad essi assegnato, un
trattamento normativo omogeneo in relazione alle modalita’ di
cessazione degli incarichi conferiti.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 98 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 20 ottobre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte di Cassazione – Sentenza n. 13483 del 2011 Al pari dei contratti stipulati per la prima casa la validità è di quattro anni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1.L. V. chiese alla sezione distaccata di Susa del Tribunale di Torino di dichiarare risolto o cessato il contratto di locazione intercorso con C. G. e relativo ad unità immobiliare in Bardonecchia ad uso di ‘seconda casa”, stipulato per anni uno e scaduto – a suo dire e dopo rituale disdetta – in data 30.4.05; la controparte, dedotto l’uso abitativo e negata la qualificabilità del contratto come locazione transitoria, invocò l’applicazione dell’art. 2 della legge_431_1998: ed il giudice adito accolse tale eccezione, tanto da individuare la prima scadenza nel 30.4.08 e da rigettare la domanda della V.
1.2. Nella qualità di avente causa di quest’ultima propose appello P. F. R., basandosi su quattro motivi; e, resistendo il G., la Corte di Appello di Torino, escludendo sia la natura transitoria che la natura alberghiera o turistica della locazione tra le parti, confermò la pronuncia appellata con sentenza n. 203/08, pubblicata il 25.2.08.
1.3. Per la cassazione di quest’ultima ricorre oggi il R., affidandosi ad un unico motivo; resiste con
controricorso il G.; ed alla pubblica udienza del 10.5.11, prodotta dal R. memoria ai sensi dell’art.
378 cod. proc. civ., entrambe le parti compaiono per la discussione orale.
Motivi della decisione

2. Il ricorrente censura la gravata sentenza mediante un unico articolato motivo, concluso con il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte di Cassazione che gli alloggi siti nei comuni della Regione Piemonte locati a scopo turistico e di vacanza, non rientranti tra quelli indicati negli art. 18 bis e segg. della Legge Regione Piemonte n. 31 del 15/04/1985, come modificate ed integrate dalla Legge Regione Piemonte n. 22 del 30/09/2002, non sono soggetti alla normativa di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 4bis e 13 della Legge 09/12/1998 n. 431, come successivamente modificata, ma per quanto riguarda la durata, dall’art. 1573 c.c., che può essere convertita per un tempo diverso da quello previsto dall’art. 2 e 1 della Legge 09/12/1998 n. 431 stabilito liberamente dalle parti nel rispetto dell’art. 1573 c.c. ovvero senza determinazione di tempo ex art. 1574 c.c.”.
3. Il quesito è inammissibile, involgendo una questione diversa da quella posta dalla Corte territoriale a base della sua decisione, la quale ultima si incentra sulla non configurabilità di un genere di locazione abitativa per scopo turistico diverso da quelli espressamente previsti dalla legge 431/98 e dalla normativa regionale in materia; e comunque l’inammissibilità deriva senz’altro dalla mancata enunciazione, nel quesito stesso della ratio decidendi che si assume errata; infatti, in linea generale, i quesiti:
3.1. non devono risolversi in una enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque
indicazione sul tipo della controversia e della sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire una risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);
3.2. devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regola iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; b) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
3.3. sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi – come appunto si verifica nel caso di specie anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339).
4. Del resto, ove si potesse enucleare comunque, quale sintesi della doglianza, la propspettazione dell’ uso “turistico e di vacanza” oltretutto non meglio specificato, ma riferibile, stando agli atti ad una “seconda casa”) come caratterizzante un ulteriore genere di locazione abitativa, sottratto sia alla disciplina generale della legge 431 del 1998, sia a quelle speciali od alle eccezioni da questa stessa contemplate (al suo art. 1, comma secondo, per la natura dell’immobile o per la finalità esclusivamente turistica, ovvero ai suoi artt. 1, commi terzo e quinto, con rinvio alle disposizioni codicistiche, per le esigenze transitorie), la tesi sarebbe manifestamente infondata:
4.1. in primo luogo, la locazione per abitazione ad uso di seconda casa, quale pacificamente risulta quella per cui è causa perfino nella prospettazione del ricorrente, siccome caratterizzata dalla protratta permanenza del conduttore per cospicui periodi dell’anno ed anzi dalla tendenziale fruizione dell’immobile secondo le disponibilità del tempo libero di quegli senza uno schema prefissato, è finalizzata a soddisfare esigenze abitative certamente complementari, ma di rango uguale a quelle della prima casa, in quanto relative al tempo libero e quindi al soddisfacimento di interessi e passioni dell’individuo e quindi funzionali al pieno sviluppo della sua personalità;
4.2. comunque ed in via dirimente, la legge n. 431 del 1998 mira con tutta evidenza – per ragioni sistematiche e letterali, desumibili dal carattere tendelziamente esaustivo della sua regolamentazione del settore se non pure dai lavori preparatori e dal contesto normativo che essa è venuta a modificare – a regolamentare nella sua interezza il settore delle locazioni abitative per la sua attinenza con il bisogno primario della disponibilità di un alloggio, indispensabile per la stessa estrinsecazione della persona umana; pertanto, essa esaurisce la disciplina di qualsiasi contratto avente ad oggetto la concessione continuativa di un immobile da destinarsi ad abitazione e le sole eccezioni sono quelle da essa stessa previste.
5. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con conseguente condanna del soccombente ricorrente anche alle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna P. F. R. al pagamento, in favore di C. G., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Depositata in Cancelleria il 20.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 68 Amministrazione pubblica; Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con istanza del 10 maggio 2010, la società ricorrente ha chiesto all’Azienda intimata di avere accesso alla proposta di deliberazione n. 76 del 15 marzo 2010.

L’indicata deliberazione afferisce la procedura di pagamento dei compensi relativi all’esecuzione del contratto di appalto di fornitura di attrezzature per elettrofisiologia ed elettrostimolazione. Pediatrica.

L’Azienda intimata, con il provvedimento impugnato, respingeva l’istanza, trattandosi di atto endoprocedimentale, "non impegnativo per questo Ente".

La società ricorrente impugnava detto diniego con il ricorso in esame, notificato il 25 giugno 2010, e depositato il successivo5 luglio.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, depositando memoria e documentazione, fra cui il mandato di pagamento, in data 15 novembre 2010, relativo al pagamento del corrispettivo del richiamato contratto di appalto.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza camerale del 23 novembre 2010.

Il ricorso è fondato.

La società ricorrente ha precisato, nella istanza di accesso non accolta, che l’interesse alla ostensione della documentazione richiesta risiede nell’interesse creditorio nascente dalla esecuzione del contratto di appalto di fornitura meglio in premessa descritto.

Dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, risulta la procedura di pagamento di detto corrispettivo risulta avere assunto le forme dell’ordinativo di pagamento soltanto in data 15 novembre 2010, eseguito il 18 novembre 2010, a fronte della fattura emessa dalla società ricorrente il 31 luglio 2008.

E’ pertanto evidente l’avvenuto pagamento (circa due anni e mezzo dopo l’emissione della relativa fattura) non fa venir meno l’interesse della società ricorrente a tutelare le proprie ragioni connesse alla pretesa creditoria, dal momento che l’interesse si correla non solo al pagamento in quanto tale, ma anche alla legittimità dello stesso.

Trattandosi, peraltro, di ritardato pagamento, in ogni caso il suo effetto solutorio è circoscritto all’obbligazione principale, non estinguendo i residui profili di responsabilità connessi al ritardo: sicché appare perfettamente riscontrata la fattispecie legale di cui agli artt. 22, comma 1, lett. b), e 24, commi 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, che regola l’interesse all’ostensione dei documenti amministrativi (interesse che, espressa per valutazione legale, ben può coincidere con la necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici).

Va peraltro osservato che il thema decidendum non investe il richiamato profilo dell’interesse, essendo il provvedimento impugnato motivato esclusivamente in relazione alla ritenuta estraneità del documento richiesto al novero degli atti ostensibili, in quanto atto endoprocedimentale, e come tale inidoneo ad impegnare la volontà dell’ente.

Rispetto a tale motivazione appaiono fondate le censure proposte con il ricorso in esame.

La disciplina legale della estensibilità dei documenti amministrativi pone anzitutto – sul piano oggettivo, ed impregiudicata la necessaria sussistenza dell’elemento soggettivo di cui si è già detto – un rapporto di regolaeccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie.

La ratio che accomuna tali eccezioni è data dall’essere le stesse preordinate alla protezione di dati riservati in possesso dell’amministrazione (la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di interessi superindividuali), ovvero alla protezione della riservatezza di soggetti terzi.

Nessuna di tali situazioni è dato riscontrare nella fattispecie in esame: che se non può essere pertanto legittimamente ricondotta ad una delle ipotesi di esclusione dall’accesso da un punto di vista funzionale, riceve una disciplina testuale di segno esattamente opposto.

Gli atti endoprocedimentali – inidonei ad impegnare la volontà dell’ente, ma utili per ricostruire l’iter logico che ha condotto alla scelta finale con efficacia esterna – non solo non sono dalla legge esclusi dal novero degli atti accessibili, ma in tale ambito sono espressamente ricompresi (art. 22, comma 1, lett. d), legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nello specifico, poi, come recentemente ricordato in giurisprudenza (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 373), "In base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L n. 241/90, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché concernenti attività di pubblico interesse; i documenti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono pertanto soggetti all’esercizio del diritto di accesso (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 08 febbraio 2007 n. 209)".

Ne consegue che il diniego impugnato non resiste alle censure proposte nel ricorso in esame: il quale va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego gravato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-11-2010) 09-02-2011, n. 4670 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 17 giugno 2010, rigettava l’appello proposto da A.A. avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale, emesso il 5 marzo 2010, di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, successivamente alla condanna pronunciata il 26 febbraio 2010, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, nei confronti della stessa A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, il quale rileva che gli arresti domiciliari erano stati concessi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 23 marzo 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, che, riformando l’art. 275 c.p.p., impone l’obbligo dell’applicazione della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza anche per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, con la conseguenza che la concessione degli arresti domiciliari doveva ritenersi coperta da giudicato cautelare e che l’unica condizione legittimante la sostituzione della misura cautelare in atto doveva essere l’effettivo aggravamento delle esigenze cautelari e non le esigenze presunte di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. D’altro canto, rileva ancora il ricorrente, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sarebbe un dato assolutamente neutro se non accompagnato da elementi concreti dai quali trarre l’aggravamento delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già chiarito che la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere (Sez. 1, 11 dicembre 2008 – 30 marzo 2009, n. 13904, Genovese, rv. 243129; Sez. 6, 12 marzo 2003, n. 30582, Zavettieri, rv. 226103). Nel caso di specie, il G.I.P. sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere accogliendo una specifica richiesta del p.m. e il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, non si limita a rilevare la operatività della presunzione ex art. 275 c.p.p., comma 3, ma si esprime sulla insussistenza di utili elementi idonei a vincere la suddetta presunzione, in considerazione dell’"indiscusso ruolo di partecipe ricoperto nell’ambito dell’associazione criminosa in parola e l’incondizionata disponibilità manifestata dall’istante nello svolgimento dell’attività illecita propria del sodalizio di riferimento", così da far ritenere "l’assenza di ogni serio intendimento di modificare il proprio stile di vita".

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale