Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 25-02-2011, n. 7502 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 16.07.2010 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, decidendo sulle impugnazioni proposte da T. M. e D.J.L.D.F.: a) assolveva il T. dal reato di favoreggiamento personale perchè non punibile per successiva ritrattazione; b) riconosceva nei confronti del D.J. L., in ordine al reato a lui ascritto di tentato omicidio, l’attenuante della provocazione, riducendo la pena ad anni 5 di reclusione; c) confermava la condanna di entrambi i predetti imputati e la pena loro inflitta di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno, per il reato di falsità documentale di cui sub c); d) confermava la condanna del D.J. al risarcimento dei danni, più spese di lite, in favore di L.A., parte lesa del tentato omicidio, costituitosi parte civile.

In fatto, entrambi i giudici del merito ritenevano provato che la tarda sera del 18.10.2008, in Torino, all’interno del locale " (OMISSIS)", il D.J.L., nell’ambito di una lite per la restituzione di una piccola somma, avesse colpito il L. con almeno quattro coltellate, due al torace (con penetrazione in sede polmonare) e due all’addome. Tale fatto costituiva – ritenevano i giudici territoriali – il contestato reato di tentato omicidio per la reiterazione dei colpi, per le zone vitali prese di mira e per la natura dell’arma (un grosso coltello da cucina); ciò sulla base delle dichiarazioni della parte lesa e del T. in sede di ritrattazione, nonchè sulle stesse affermazioni in fatto dell’imputato D.J.L.. Il reato di falsità documentale di cui al capo e) era stato ammesso da entrambi gli imputati. In ordine al tentato omicidio, ritenuto sorretto da dolo alternativo, venivano respinte le richieste del D.J.L. in ordine all’esimente della legittima difesa quanto meno putativa (avendo egli ripetutamente colpito l’antagonista ormai disarmato), dell’eccesso colposo e del difetto dell’animus necandi, profili giuridici esclusi nettamente dalle modalità del fatto come ricostruito. Era peraltro riconosciuta in favore del predetto imputato l’attenuante della provocazione, dovendosi ritenere il fatto ingiusto in capo al L. che aveva dato inizio alla collutazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di primo e secondo grado ritenevano entrambi gli imputati meritevoli di attenuanti generiche, non più che equivalenti alla recidiva, in considerazione della gravità dei fatti e delle personalità giudicate non positive sulla base dei loro precedenti penali.

2. – I ricorsi – Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione entrambi i predetti imputati che motivavano le rispettive impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni:

2.1 – Il T.: difetto di motivazione in ordine alla proposta censura di eccessività della pena inflitta per il reato sub e), in tutte le sue componenti, avendo la Corte motivato sul punto unicamente con richiamo alla sentenza di primo grado.

2.2 – Il D.J.L.: a) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al rigetto della richiesta della scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa, essendo pacifico in fatto che il L. ebbe ad aggredire esso ricorrente con il coltello in mano, provocandogli lesioni alle mani; b) vizio di motivazione in ordine al rigetto della subordinata richiesta difensiva dell’eccesso colposo in legittima difesa, quam minus putativa, per errore di valutazione in merito alle dinamiche difensive, in relazione alla maggiore struttura fisica del L. ed in ragione delle lesioni già subite alle mani da esso ricorrente, ad opera dell’antagonista (nella prima fase della colluttazione).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso del T. è inammissibile, quello del D. J.L. è infondato.

3.1 – Il ricorso del T., manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero la Corte territoriale ha ben motivato per relationem in piena condivisione del primo giudizio sul punto della docimasia sanzionatoria – unico tema dell’odierno ricorso -, con puntuale rimando in ordine a tutte le questioni proposte: la ricorrenza della recidiva (espressiva di un’elevata propensione a delinquere), il giudizio di mera equivalenza delle riconosciute generiche (per la rilevanza del fatto di reato), l’entità della pena base e degli aumenti a titolo di concorso formale e di continuazione (peraltro complessivamente modesti). Poichè l’imputato, in sede di proposizione dei motivi d’appello, non aveva introdotto elementi diversi di valutazione, non presi in considerazione dal primo giudice, ma aveva solo proposto una maggiore valorizzazione degli stessi argomenti (sulla rilevanza del fatto e sulla personalità di esso imputato, nonchè sulla sua condotta processuale), risulta incensurabile la motivazione del giudice di secondo grado che alle considerazioni del primo giudice si sia riportato: in tal senso è sufficiente – secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità – che il giudice dell’appello abbia dato conto dei motivi del gravame sul punto e della convinta condivisione della prima motivazione che a quelle doglianze in sostanza già dia risposta, come deve riconoscersi nella presente vicenda processuale (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, n. 38824 in data 17.09.2008, Rv. 241062, Raso; Cass. Pen. Sez. 6, n. 31080 in data 14.06.2004, Rv. 229299, Cerrone; ecc.).

Il ricorso dell’imputato T. è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p., e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, in tal misura ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

3.2 – Il ricorso del D.J.L., infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.

Il predetto imputato ripropone, in questa sede, sub specie vizi di legittimità della sentenza impugnata, le stesse questioni già avanzate davanti ai giudici del merito e da questi correttamente affrontate e risolte. Non è fondato il primo profilo del ricorso che lamenta il mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa oggettiva. Ed invero, in fatto, è incontroverso che il predetto imputato ebbe a colpire il L. solo dopo averlo disarmato e quando, dunque, l’aggressione posta in essere da costui era terminata. I giudici del merito hanno tratto tale ricostruzione dalla sostanzialmente conforme versione dello stesso D.J.L. e del T., aggiungendo anche che, nel contesto, il L. si trovava pure in inferiorità numerica (rispetto al gruppetto a lui avverso). Le quattro coltellate infette dall’odierno ricorrente all’antagonista si situano, dunque, in un momento in cui la necessaria attualità del pericolo era superata ed in un contesto in cui la neutralizzazione del L. era stata già raggiunta. Anche per la presenza di altre persone, dunque (il T. ed il pizzaiolo F.), non vi erano seri motivi per poter oggettivamente ritenere che il L., a mani nude, potesse costituire ancora un pericolo a carico dell’odierno ricorrente che, a quel punto, aveva il coltello in mano. Vi è dunque una frattura significativa, un rovesciamento delle posizioni, ed anche una situazione ambientale che devono fare escludere la ricorrenza della richiesta legittima difesa, sia per difetto dell’attualità del pericolo, sia per la ricorrenza di plurime diverse vie di uscita (commodus discessus) ben praticabili, anzichè infierire sull’antagonista. Disarmato quest’ultimo, invero, non sussisteva più per l’odierno ricorrente l’alternativa tra subire e reagire, nè la necessità salvifica di colpirlo per porre fine all’aggressione altrui, essendo questa già terminata. Dovendosi dunque riaffermare tali principi – veri capisaldi giurisprudenziali in materia – e non proponendo il ricorrente altro che una ribadita esposizione delle proprie tesi, il ricorso sul punto deve essere respinto.

Ciò posto, non sussistendo un contesto oggettivo di legittima difesa, non può neppure prendersi in considerazione il tema – su cui pure vi è ricorso – dell’eccesso colposo – N che, secondo consolidati principi, non può essere configurato ove si debba escludere la scriminante dal punto di vista oggettivo (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 26172 in data 11.05.2010, Rv. 247898, P.; Cass. Pen. Sez. 5, n. 2505 in data 14.11.2008, Rv. 242349, P.G. in proc. Olari;

ecc), e comunque per palese eccessività della reazione tale da configurare una deliberazione aggressiva ben volontaria, non ascrivibile a colpa (una scelta deliberata di condotta reattiva tale da realizzare un superamento cosciente e volontario della situazione preesistente: cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 45407 in data 10.11.2004, Rv. 230393, Podda; ecc.).

Va quindi disatteso anche il motivo del ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione (errar in judicando) nel rigetto dell’invocata legittima difesa putativa, pur anche in forma di eccesso colposo. La tesi è ribadita con mero riferimento – già correttamente disatteso dei giudici del merito – alla maggiore struttura fisica del L. che avrebbe indotto, nell’odierno ricorrente, l’idea di una possibile ulteriore aggressione da parte di costui. L’argomento è, peraltro, privo di pregio, poste le circostanze in fatto come univocamente ricostruite; in particolare risulta risolutivo il dato emergente dagli accertamenti peritali per cui il L. veniva accoltellato dall’odierno ricorrente mentre indietreggiava verso la porta di uscita, e quindi di certo non poteva avere atteggiamento aggressivo. L’esclusione di elementi reali che possano aver creato nell’imputato una ragionevole, ancorchè errata, rappresentazione putativa di versare in imminente pericolo, deve far escludere sia la legittima difesa putativa, sia – anche per gli argomenti di cui sopra – eccesso colposo nella stessa legittima difesa putativa.

L’impugna sentenza è dunque immune dai denunciati vizi.

Il ricorso del D.J.L. deve pertanto essere rigettato, siccome infondato in ogni sua deduzione.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di D.J.L.D.F. e dichiara inammissibile quello proposto da T.M..

Condanna entrambi i predetti imputati al pagamento delle spese processuali ed il T. anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 10668 Retrocessione

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Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello di T. A., T.M. e di A.C. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 510 del 30 aprile 2003, che aveva dichiarato improponibile la domanda degli appellanti di retrocessione totale dell’area di HA. 1.85.16, loro espropriata dal Consorzio Industriale di interesse regionale (OMISSIS), con decreto del 1 marzo 1983 del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, per essere divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità a causa della decorrenza del termine finale della procedura ablatoria e dei lavori, di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13. Gli attori, nella loro domanda, avevano dedotto che dell’area espropriata erano stati destinati a strade mq. 2.380 e a verde pubblico e a parcheggio altri spazi, ma che i singoli lotti per gli insediamenti industriali predisposti dal Consorzio non erano stati occupati dagli acquirenti con gli opifici da costruire entro il quindicennio previsto come termine finale di efficacia del piano e della relativa dichiarazione di pubblica utilità.

I singoli lotti, inutilizzati per le finalità industriali alle quali erano destinati da parte dei loro acquirenti nel termine finale indicato per l’esecuzione dei lavori, non potevano più avere la destinazione di cui al piano di sviluppo industriale, essendo questa ultima cambiata a causa dei nuovi strumenti urbanistici nelle more approvati. Si è chiesto quindi di accertare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e di condannare il Consorzio alla retrocessione totale dei beni espropriati e al risarcimento del danno.

Il Consorzio, costituitosi, aveva eccepito il giudicato per essersi già rigettata la stessa domanda dal Tribunale di Sassari, con decisione emessa tra le stesse parti e confermata dalla Corte d’appello di Cagliari con la sentenza n.. 112 del 1995.

Era stata eccepita dal convenuto pure la pendenza di altra causa tra le stesse parti di retrocessione parziale di uno solo dei mappali oggetto della presente causa, perchè fosse dichiarata la litispendenza tra le due controversie. In ordine alla retrocessione totale già oggetto della sentenza n. 112 del 1995, questa aveva respinto la relativa domanda ritenendo che l’espropriante avesse iniziato tempestivamente le opere e realizzato per intero tutto il progetto del piano alla data della pronuncia, entro i termini di esecuzione delle opere che scadevano nel 1998, avendo predisposto e assegnato i vari lotti già nel 1983 e avendo ultimato la rete viaria primaria e quella fognaria nel 1994, individuando nello stesso terreno pure le aree destinate a. infrastrutture, come il verde e i parcheggi. In quanto nelle aree oggetto di espropriazione si erano realizzate tutte le infrastrutture primarie e secondarie e risultavano utilizzate tutte le aree espropriate con l’assegnazione dei lotti ove realizzare gli impianti, esattamente, con la sentenza citata della stessa Corte d’appello del 1995 passata in giudicato, si era dichiarato inesistente ogni "diritto" degli attori alla retrocessione totale dei beni espropriati, non potendosi operare un accertamento sostitutivo dei provvedimenti amministrativi di inservibilità delle aree inutilizzate, collegato alla sola parziale mancata utilizzazione dei lotti dedotta dagli espropriati in rapporto alla retrocessione di una parte soltanto dei terreni già espropriati, anche essa domandata. In relazione a tale pronuncia del 1995, la sentenza del Tribunale n. 510 del 13 marzo 2003 emessa nella presente causa, ha affermato che il giudicato della stessa impediva di riconoscere il diritto alla retrocessione totale dei beni e la sussistenza della litispendenza con altra causa, su domanda di retrocessione parziale di un solo mappale, data la incompatibilità di quest’ultima con l’affermata acquisizione definitiva di tutte le aree oggetto del procedimento ablatorio già rilevata.

Ad avviso del tribunale pertanto la mancanza del diritto ad ottenere la retrocessione totale di cui sopra rendeva improponibile la domanda per l’accertamento negativo compiuto definitivamente nel 1995 della mancata decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, dovendosi respingere quella di retrocessione parziale, non potendo i manufatti costruiti essere retrocessi senza provvedimenti amministrativi che lo consentissero e comunque perchè era stata accertata con effetto di giudicato la completa realizzazione del piano con la mera assegnazione dei lotti, che costituiva lo scopo della espropriazione.

Per la cassazione di tale sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 13 marzo 2006, hanno proposto ricorso di due motivi, il secondo dei quali articolato in più punti, A. e M. T. e A.C., con atto notificato il 7 marzo 2007, cui resiste, con controricorso notificato ai ricorrenti il 16 aprile 2007 e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il Consorzio industriale di interesse regionale (OMISSIS).
Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 2909 c.c., della L. 25 giugno 1865, n. 2359, 60, artt. 61 e 63 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto le domande di retrocessione a base della presente causa coperte dal giudicato della sentenza della stessa Corte n. 112 del 24 luglio 1995, relativa ad una domanda diversa di retrocessione totale proposta nel 1986, perchè l’intera area espropriata era rimasta inutilizzata per il mancato inizio della procedura ablatoria e dei lavori nel termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità.

Erroneamente si è rilevato il giudicato della predetta pronuncia, in rapporto alla domanda a base di questa causa, nella quale si denuncia solo il mancato rispetto del termine finale dei lavori come causa di decadenza dei poteri espropriativi del Consorzio e della conseguente retrocessione dei beni ablati.

La Corte d’appello ha violato l’art. 112 c.p.c., non rilevando che, nel caso, la retrocessione chiesta era parziale, riguardando mq.

11.750, mentre nel 1986 atteneva all’intera superficie espropriata di mq. 18.516; essa ritiene si sia ancora richiesta la retrocessione totale e non quella parziale, che invece era oggetto della domanda che era relativa solo ad alcuni dei mappali oggetto della espropriazione.

La sentenza, ad avviso dei ricorrenti, è contraddittoria perchè, pur attestando di essere relativa ad una retrocessione totale, afferma la necessità dei provvedimenti amministrativi di dismissione dei beni inutilizzati di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 61 che la legge impone per la sola retrocessione parziale. I ricorrenti affermano che, con sentenza delle S.U. n. 1231 del 2000, relativa ad altro appezzamento di terreno oggetto di analogo esproprio nell’ambito del medesimo Piano, s’è negato il rilievo preclusivo della sentenza n. 112/95 della Corte sul diritto alla retrocessione totale per potere escludere la retrocessione parziale, riconosciuta con sentenza n. 398/2006 del Tribunale di Sassari, di cui si invoca l’efficacia di giudicato in questa sede. Il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis, chiede a questa Corte di accertare "se il giudicato di rigetto sulla domanda di retrocessione totale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 63 avente ad oggetto l’intera area espropriata proposta nel 1986, prima della scadenza del termine finale quindicennale dei lavori previsto nella dichiarazione di pubblica utilità, precluda la successiva domanda di retrocessione parziale degli stessi terreni, sulla base della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per l’inutile decorso dei quindici anni per il compimento delle opere non avvenuto e a seguito della modificazione della destinazione delle aree per la modifica degli strumenti urbanistici ostativi alla realizzazione dell’opera pubblica per cui si ebbe l’espropriazione". 1.2. Si denuncia poi la violazione della L. 2359 del 1865, artt. 60, 61, 63 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello deciso alcunchè sulla prospettata modificazione del P.R.G. di Sassari e del Piano particolareggiato di (OMISSIS) dopo il decreto ablatorio, che avevano destinato la zona a insediamenti produttivi di nuova organizzazione, attrezzature di servizio e ricerca privata, abrogando la precedente destinazione di essa.

Si chiede con il quesito conclusivo di accertare "se la dichiarazione di pubblica utilità seguita da espropriazione finalizzata alla costruzione di ®rimpianti industriali e relative infrastrutture", conservi la propria efficacia quando venga approvato un nuovo strumento urbanistico (PRG o PIP) che impedisca di realizzare impianti industriali prevedendo invece l’altra destinazione sopra indicata". Nel caso di specie, in difetto della completa realizzazione di impianti industriali dagli acquirenti dei vari lotti predisposti dal Consorzio, doveva escludersi che si fossero realizzate le finalità dell’espropriazione e per la sopravvenuta impossibilità giuridica di dare esecuzione ad esse, doveva accogliersi la domanda di retrocessione anche parziale dal giudice adito.

Ad avviso della corte di merito, indipendentemente dalla costruzione degli impianti industriali nei singoli lotti dagli assegnatari, la mera individuazione di questi ultimi dal Consorzio imponeva di considerare realizzato lo scopo dell’espropriazione, non essendo compito diretto del Consorzio espropriante la costruzione degli impianti industriali cui erano tenuti i singoli assegnatari. Il quesito conclusivo del motivo di ricorso, per tale profilo, chiede alla Corte di accertare "se, in materia di consorzi di industrializzazione e di espropriazioni per la realizzazione di impianti industriali, possa qualificarsi compiuta l’opera con le sole opere di urbanizzazione e la liberazione e assegnazione delle aree entro i termini di efficacia indicati nella dichiarazione di pubblica utilità".

La stessa Corte afferma erroneamente che le opere di urbanizzazione non furono tutte realizzate nel quindicennio perchè, successivamente al termine finale del piano, furono costruite reti minori infrastrutturali, come quella idrica, le canalizzazioni telefoniche e la rete elettrica, così contraddittoriamente ammettendo il mancato completamento nel termine finale dei lavori. I ricorrenti deducono che non è più necessario alcun atto amministrativo di inutilizzabilità delle aree espropriate già destinate dai nuovi strumenti urbanistici ad altri fini, per cui non si verte in una ipotesi di retrocessione parziale nè vi è difetto di giurisdizione dell’A.G.O. per la sussistenza di soli interessi legittimi alla restituzione, essendovi un diritto soggettivo alla retrocessione, concludendo il ricorso con il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "se sorga il diritto alla retrocessione dei beni espropriati parzialmente utilizzati, ove l’opera per la quale vi fu l’espropriazione non possa più realizzarsi per essere intervenuta la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità a causa del decorso del termine di quindici anni per il completamento dei lavori". 1.3. Il controricorrente Consorzio che anzitutto eccepisce la inammissibilità del ricorso con procura a margine alla quale non sarebbe riconoscibile la natura speciale, deduce, in ordine al primo motivo di ricorso che esso è infondato, essendovi il giudicato sostanziale in ordine alla premessa logica della decisione del 1995 che ha ritenuto all’epoca completamente eseguita l’opera pubblica per cui vi fu l’esproprio negando ogni tipo di retrocessione, con assorbimento di ogni altra questione sul tipo di retrocessione in concreto richiesta in questa sede. La Corte d’appello ha anche essa motivatamente escluso la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, avendo il Consorzio esaurito tutti gli oneri a suo carico per realizzare il piano industriale per il quale i terreni dei ricorrenti furono espropriati ed ha chiarito che i nuovi strumenti urbanistici non sono incompatibili con le strutture viarie e i servizi realizzati dal Consorzio, per cui è da negare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per effetto della loro approvazione.

2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione proposta nel controricorso di inammissibilità della impugnazione, come precisata anche nella memoria illustrativa, per la quale non potrebbe riconoscersi natura "speciale" alla procura a margine del ricorso per i riferimenti in essa contenuti a poteri esercitabili solo in sede di giudizio di merito e non in cassazione.

Si è già affermato che "il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento ai giudizi in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito" (Cass. 17 dicembre 2009 n. 26504) e quindi il ricorso è ammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

Invero la sentenza impugnata rileva il giudicato della motivazione della pronuncia n. 112 del 1995 della stessa Corte d’appello, rilevando che dal suo contenuto che essa condivide e fa proprio, emerge la ratio della negata decadenza della dichiarazione di pubblica utilità utilizzabile anche in questa sede, anche se nell’altra decisione la violazione denunciata attiene ai termini di inizio della procedura ablatoria e dei lavori e non alla mancata esecuzione dei lavori nel termine finale, come in questa causa.

In entrambi i giudizi si è definita la esecuzione del Piano come completata con la realizzazione della infrastrutture essenziali e la individuazione dei singoli lotti da assegnare ai privati, essendo tali circostanze sufficienti a far ritenere realizzato il fine di pubblica utilità del piano e dell’opera, anche se non erano stato costruiti dagli assegnatari gli impianti industriali. In tale contesto che attiene alla concreta utilizzazione di tutta l’area espropriata per l’opera per cui avvenne l’espropriazione, affermata nel 1995 con sentenza passata in giudicato e la decisione oggetto di ricorso fa propria la motivazione della sentenza del 1995, in rapporto alla situazione di fatto attuale delle aree espropriate e pertanto, anche a non volere estendere il giudicato al dedotto e al deducibile e alla motivazione della sentenza tra le stesse parti con oggetto analogo (Cass. 30 settembre 2009 n. 15343), giustifica il rigetto della retrocessione per la conclusione dell’attuazione del piano con la mera individuazione dei lotti da assegnare, così come aveva deciso la sentenza n. 112 del 1995, negando allo stesso modo che si versi in una ipotesi di mancata utilizzazione totale o parziale delle aree espropriate, per non essersi realizzati dagli assegnatari acquirenti gli opifici industriali che essi erano tenuti a costruire. E’ incensurata l’affermazione dei giudici di merito che l’opera per la quale è avvenuto l’espropriazione è stata completata, come già rilevato dalla motivazione identica sul punto della sentenza n. 112 del 1995, per cui il primo motivo di ricorso, non fondato in rapporto alla valutazione del giudicato come prospettata dai giudici di merito ed estesa alla motivazione della sentenza del 1995 con identico oggetto tra le stesse parti, è in ogni caso inammissibile, perchè non censura adeguatamente la tesi adottata nel merito dalla pronuncia impugnata, per la quale è sufficiente ad escludere ogni diritto alla retrocessione, il completamento delle infrastrutture principali e la individuazione e assegnazione dei lotti destinati agli insediamenti produttivi avvenuta prima del mutamento di destinazione urbanistica della zona in cui sono le aree oggetto della domanda.

E’ quindi irrilevante il collegamento della denegata retrocessione ad una carenza di potere dell’autorità espropriante connessa alla violazione dei termini di inizio della procedura ablatoria e dei lavori, posti a base della domanda del 1986 ovvero a quella del termine finale dei lavori dopo quindici anni dalla dichiarazione di cui alla domanda introduttiva del presente giudizio, una volta non impugnata la negazione della sopravvenuta carenza di potere del Consorzio di rimanere titolare delle aree espropriate, per essere completate le opere del piano nella situazione di fatto esistente nella quale non è dato rilievo alla costruzione degli opifici nei singoli lotti assegnati. La nuova sentenza del Tribunale di Sassari in sede di rinvio, della quale si invoca il giudicato esterno in questa sede, per negare ogni preclusione alla domanda di retrocessione parziale proposta, è stata emessa per effetto della sentenza della S.U. 29 novembre 2000 n. 1231, ma non ha rilievo in questa sede, perchè in quel caso, come risulta già dalla pronuncia di legittimità, l’autorizzazione a realizzare opere diverse da quelle a cui era finalizzato l’espropriazione da parte del Consorzio, aveva evidenziato la volontà di quest’ultimo di non utilizzare le aree al fine originariamente previsto nella dichiarazione di pubblica utilità, mentre in rapporto alla domanda proposta in questa sede, tutte le opere per la industrializzazione sono state ritenute completate. Nei sensi indicati deve quindi darsi risposta negativa al quesito di diritto conclusivo del primo motivo di ricorso, nessun rilievo avendo le statuizioni circa la dichiarazione di pubblica utilità delle due sentenze i cui effetti si raffrontano, ritenendosi invece preclusivo l’accertamento di merito condiviso da ambedue le sentenze sulla conclusione dei lavori entro i termini di efficacia del piano attuato dal Consorzio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso che sollecita una diversa valutazione della domanda originaria dei ricorrenti come di retrocessione parziale, perchè relativa solo a parte delle aree espropriate, da non condizionare alla dichiarazione di inutilizzabilità delle aree da restituire da parte del Consorzio in ragione della modifica della destinazione di zona operata con i nuovi strumenti urbanistici approvati nelle more, resta assorbito da quanto affermato nel rigetto del primo motivo di ricorso, dovendosi negare vi sia alcun terreno inutilizzato e da restituire nella concreta fattispecie, senza rilevare il difetto di giurisdizione comunque implicitamente escluso dalla mancata impugnazione in appello per tale profilo della decisione del Tribunale (così da S..U. 9 ottobre 2008 n. 27348 a S.U. ord. 28 gennaio 2011 n. 2067).

3. In conclusione, il ricorso deve complessivamente essere rigettato e le spese di questa fase di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 8.200,00 (ottomiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 22-03-2011, n. 2481

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Tenente Colonnello dell’Aeronautica F.G.G. ha impugnato (in buona sostanza) la sua mancata promozione al grado di Colonnello negli anni – in cui egli si trovava alle dipendenze del(l’allora esistente) SISMI – che vanno dal 2002 al 2004.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.2.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – ritiene che le pretese attoree (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla difesa erariale) siano intrinsecamente infondate.

Al riguardo; premesso

che, al personale militare trasferito presso un Organismo di Informazione e Sicurezza, si applica una normativa derogatoria rispetto a quella ordinaria;

che, per quel che concerne (in particolare) la progressione in carriera di questa specifica categoria di soggetti, è previsto un meccanismo valutativo con connotazioni tanto peculiari da non trovare riscontro – neppure analogico – in altri rami dell’ordinamento,

si constata come la relativa procedura (disciplinata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.3.2002: integrata da un’apposita Circolare attuativa del Ministro per la Funzione Pubblica) sia stata – nella circostanza – pienamente rispettata. (Avendo tenuto conto – il CESIS: competente, ai sensi dell’art. 7 bis del DPCM n.7/80, ad esprimere giudizi quali quelli in esame – dell’attività svolta dal valutando, della sua attitudine a ricoprire incarichi dirigenziali e di ogni altro elemento utile a delinearne le caratteristiche professionali).

Risulta, invero, "per tabulas"

che, nel periodo considerato, il G. ha palesato un progressivo – e significativo – calo di rendimento: fornendo prestazioni (non in linea con le aspettative riposte nei suoi confronti all’atto dell’assegnazione al SISMI) prive di quell’entusiasmo e di quella dedizione necessarie per lo svolgimento di compiti complessi e delicati come quelli demandati ad un Organismo di "intelligence";

che, in tale periodo, egli (non avendo prestato sufficiente attenzione alle problematiche relative alla sicurezza: e non avendo trattato con la dovuta diligenza una notizia di interesse del Servizio) è stato – addirittura – oggetto di due richiami (definiti, eufemisticamente, "sensibilizzazioni") da parte dei suoi Superiori. (Che, in definitiva, hanno evidenziato come la permanenza dell’interessato al SISMI non presentasse – per tale Organismo – alcuna utilità).

E dunque; atteso

che, in casi quali quello di specie (diversamente da quel che avviene per le progressioni in carriera nell’ambito delle singole Forze Armate di provenienza), non è prevista l’attribuzione di un punteggio numerico per ogni categoria di titoli riconducibili al candidato alla promozione: dovendosi esprimere (ciò che, nell’occasione, è stato puntualmente fatto) un giudizio complessivo sull’attività svolta dai valutandi;

che il richiamo, operato dal Giannitrappani, al disposto del d.lg. n.343/2003 è del tutto incongruo: limitandosi, tale testo normativo,

a) a stabilire che il servizio prestato presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza è equiparato, a tutti gli effetti, a quello svolto nelle Amministrazioni di provenienza ed

b) a precisare (in particolare) che i soggetti assegnati a tali Organismi possono accedere alle valutazioni finalizzate alla promozione a Generale di Corpo d’Armata anche senza aver maturato i prescritti periodi di comando;

che, mentre il combinato disposto dell’art.39 della legge n.1137/1955 e dell’art.21 del d.lg. n.490/97 individua il momento valutativo sulla base di una periodicità annuale, l’art.7 bis del DPCM n.7/80 non stabilisce – per il processo decisionale effettuato dal CESIS – alcun termine;

che i provvedimenti impugnati (contrariamente a quanto lamentato dal Giannitrappani) risultano sorretti da un’adeguata (ancorchè sintetica) motivazione "per relationem" ed, infine,

che (per giurisprudenza consolidata) la mancanza – in essi – dell’indicazione dell’Autorità dinnanzi alla quale poter presentare un eventuale ricorso non ne comporta certo l’illegittimità,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 12-04-2011, n. 14619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/7/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 9/6/10 dal Gip di quel Tribunale nei confronti di B.N. per il reato, commesso in Reggio Calabria dal gennaio 2007 al 21/10/09 (in concorso con A.R. e i fratelli P., R. e R.I.), di trasferimento fraudolento di valori di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (relativamente alla casa di cura "(OMISSIS)": capo W). Annullava la stessa misura in riferimento all’analogo capo X (relativamente al "(OMISSIS)" e al ristorante "(OMISSIS)").

L’accusa per B.N. è di essersi fittiziamente intestato la titolarità e la gestione della casa di cura "(OMISSIS)" sita in frazione (OMISSIS) per consentire ad A.C., gravemente pregiudicato per reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed assoggettato a misure di prevenzione personale, di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La figura dell’ A., come emerge dalle indagini seguite alla cattura del latitante C.P., detto il "(OMISSIS)", capo indiscusso di uno dei due "cartelli" mafiosi che fin dagli anni 80 si contendevano la supremazia criminale nella città di Reggio Calabria, risultava – grazie anche alla sua provenienza da una delle famiglie storiche della ‘ndrangheta calabrese, gli A. di Sinopoli – soggetto molto attivo nel capoluogo e teso, grazie anche alle proprie aderenze malavitose, ad inserirsi in attività produttive e lucrose come appunto quella della clinica in oggetto, che fruiva anche delle sovvenzioni regionali.

La prova di ciò in numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra il B. e lo stesso A., da cui risultava che la clinica, acquistata dall’ A. dai precedenti proprietari già nel dicembre 2006 per alcune centinaia di migliaio di Euro (una disponibilità finanziaria certamente non in linea con le sue risorse economiche dichiarate), il 24/7/08, come da programma, veniva formalmente intestata al B.. Le intercettazioni che riguardano la vicenda, vanno dall’ottobre 2006 al maggio 2007. Di qui la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (in una delle conversazione tra i due, nel giugno 2006, è il B. a suggerire all’ A. di valersi, per la riscossione di un loro credito, della forza intimidatrice dei Tegano – di Archi, contattando l’allora longa manus del latitante T.G., S.P.).

Ricorreva per cassazione la difesa del B., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante mafiosa del reato contestato: i rapporti tra il B. e l’ A., l’eventuale caratura ed appartenenza criminale del primo e la stessa consapevolezza di ciò del secondo non integravano ancora l’aggravante in parola in assenza di una volontà del B. di favorire con la sua condotta l’associazione di cui l’ A. dovesse far parte; senza considerare, inoltre, che da nulla risultava la detta appartenenza, l’ A. non avendo precedenti per associazione mafiosa bensì per associazione finalizzata al traffico di droga.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG, assente la parte ricorrente, chiedeva l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Premesso che al presente è in questione solo l’aggravante mafiosa, non contestandosi in questa sede la materialità dei fatti, va rilevato come nella specie – contrariamente alla tesi difensiva – vi sia ampia prova non solo della consapevolezza del B. di favorire l’ A. e il sodalizio di cui questi è espressione, ma anche della sua precisa volontà in tal senso: ne sono ampia prova le intercettazioni in atti, che danno conto delle trattative intercorse nei mesi tra l’ A. e i vecchi proprietari della casa di cura e del costante aggiornamento che quegli ne fa al B., che infine, secondo la prevista interposizione, se ne intesterà l’acquisto.

Che A.C., benchè privo di specifici precedenti associativi mafiosi, sia intraneo alla cosca omonima ed espressione del suo potere criminale, deriva dalla sua storia familiare (è figlio di A.D., tra i principali protagonisti della pax mafiosa che mise fine nei primi anni 90 alla c.d. seconda guerra di mafia di Reggio Calabria) e dalle misure di sorveglianza di PS a suo carico (in occasione dell’ultima, con obbligo di soggiorno, eleggeva domicilio a (OMISSIS)), oltre che dal fatto, assai significativo, di essere privo di adeguati cespiti patrimoniali o redditi leciti che gli consentissero l’acquisto della casa di cura.

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.