Corte di Cassazione – Sentenza n. 12291 del 2011 Il condominio dice no alla caldaia per il riscaldamento collocata nella facciata dell’edificio

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Svolgimento del processo

U.A.O., partecipante al condominio di via (…), conveniva in giudizio innanzi al locale Tribunale P.P. e I.V., comproprietari di un appartamento facente parte del ridetto stabile, per sentirli condannare alla rimozione di un’opera consistente in due nicchie aperte nella facciata dell’edificio, nelle quali erano state poste a dimora altrettante caldaie per il riscaldamento, deducendo la violazione dell’art. 1120 c.c. e dell’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale, che vietava ai condomini di apportare varianti di qualsiasi genere alle pareti esterne del fabbricato.
Resistendo i convenuti, il Tribunale accoglieva la domanda.
Tale decisione era quindi confermata dalla Corte d’appello di Torino, la quale osservava che l’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, non poteva essere interpretata in modo da escludere unicamente interventi o varianti di natura straordinaria sulle parti comuni dell’edificio, che, diversamente, tale previsione convenzionale sarebbe stata svuotata di significato rispetto a quanto già previsto dall’art. 1120 c.c. L’espressione adoperata dal regolamento, che vietava qualsiasi variante, non poteva che intendersi come diretta ad escludere qualsivoglia iniziativa di modifica delle pareti comuni, non rilevando, sotto il profilo della condotta successiva all’adozione del regolamento, pregresse e tollerate violazioni di esso.
Quanto all’inesistenza di un impatto estetico, la Corte subalpina osservava che pur potendosi, in ipotesi, condividere l’osservazione degli appellanti secondo cui le due nicchie, per le modalità con cui erano state realizzate (chiuse con sportelli a filo della parete e tinteggiate in maniera uniforme alla facciata dell’edificio, così da mimetizzarsi con essa), non recavano pregiudizio, non poteva considerarsi rilevante l’insussistenza della violazione dell’art. 5, lett. h) del regolamento, che vietava ogni opera che alterasse l’estetica dell’edificio, atteso che il divieto netto e tassativo di qualsiasi modifica alle facciate comuni, posto dal regolamento, non sarebbe stato superabile da alcuna valutazione positiva di natura prettamente estetica di opere di per sé vietate da altra disposizione regolamentare.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.P. e I.V., formulando due motivi di annullamento.
Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. m) del regolamento di condominio, in relazione al concetto di “variante” e alla portata restrittiva e vincolante del regolamento stesso.
Sotto il primo profilo si deduce che il termine “variante”, riportato nella citata previsione, deve essere inteso in senso tecnico-edilizio, come documento che mira a modificare una concessione precedente o un progetto o un piano regolatore già approvato.
Sotto il secondo aspetto, si sostiene che la norma del regolamento condominiale in questione non presenta le caratteristiche per restringere le facoltà contenute nel diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in quanto è equivoca, foriera di interpretazioni discordanti, non adeguatamente prescrittiva e superata, successivamente, dalla comune intenzione delle parti e da contrastanti usi condominiali.
1.1. – Il motivo è infondato in entrambe le censure in cui si articola.
Occorre innanzi tutto precisare che la titolazione del motivo è da ritenere erronea, come pure l’affermazione che il regolamento condominiale in oggetto sia “una integrazione del codice civile” (v. pag. 7 del ricorso).
Il regolamento di condominio che abbia natura (o meglio origine) contrattuale (o esterna) come nella specie ha ritenuto la Corte d’appello, con accertamento non oggetto di censura – è in ogni caso atto di produzione essenzialmente privata anche nei suoi effetti tipicamente regolamentari, incidenti, cioè, sulle sole modalità di godimento delle parti comuni dell’edificio. A conferma di ciò può osservarsi che – come si ritiene in dottrina – il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, ex art. 1138, comma 2 c.c., ma non predisporlo a propria cura; che nel caso di sua adozione giudiziale l’efficacia cogente del regolamento nei confronti dei condomini dissenzienti è mediata dall’art. 2909 c.c. (cfr. Cass. n. 1218/93); e che l’estensione dell’efficacia di esso anche a coloro i quali non presero parte alla sua formazione è attuata propter rem, lì dove, per contro, il dovere di osservanza di un atto (eteronomo e dunque) propriamente normativo prescinde, per il grado di generalità ed astrattezza che lo assiste, da una necessaria ambulatorietà passiva. Pertanto, le norme del regolamento condominiale contrattuale non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo della violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
Deve ulteriormente rilevarsi, quindi, che il motivo in esame deve essere riqualificato e riguardato soltanto sotto il n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nei limiti in cui ne offre spunto.
1.1.1.- Con la prima censura parte ricorrente contesta l’interpretazione che la Corte d’appello ha fornito della citata norma del regolamento condominiale quanto alla nozione di “variante” ivi contenuta, che si sostiene debba essere intesa nell’accezione tecnico-giuridica di cui all’art. 32 D.P.R. n. 380/01, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Sebbene non menzionato (e richiamato, invece, in ordine alla seconda censura) l’unico criterio ermeneutico astrattamente coordinabile con il senso della critica è costituito dall’art. 1362 c.c. e dal principio dell’interpretazione letterale come tecnica primaria di verifica della volontà delle parti.
Ciò posto, e data la frequente polisemia delle parole d’uso corrente (nei sistemi linguistici indoeuropei), è compito del giudice di merito valutare se una data espressione sia stata adoperata dalle parti secondo l’una o l’altra accezione possibile, fermo restando che proprio l’esclusa sindacabilità della norma condominiale sotto il profilo della violazione di legge estromette, quale surrettizia riedizione di un controllo di tal genere, l’ipotesi che detta interpretazione debba avvenire necessariamente e prioritariamente favorendo i significati tecnico-giuridici.
1.1.1.1. – Nello specifico, la sentenza impugnata ha attribuito alla parola ‘”variante” un significato non tecnico, ma di senso comune e di portata più ampia. La Corte subalpina ha osservato, infatti, che con il vietare “qualsiasi variante” l’art. 5, lett. m) del regolamento di condominio non è volto soltanto ad evitare interventi o varanti di natura sostanzialmente straordinaria, insite nel concetto di variante propugnato dalla parte (in allora) appellante, ma è diretta a comprimere anche interventi di più modesta portata costruttiva o di minore impatto estetico, che tuttavia introducano, per le singole porzioni in proprietà esclusiva, un uso personalistico delle parti comuni dell’edificio, nello specifico le pareti esterne, che verrebbero invece singolarmente caratterizzate proprio dalle esigenze di ciascun condomino, con sostanziale alterazione e turbamento della complessiva uniformità estetica e funzionale dell’edificio.
Tale motivazione è da ritenere senz’altro sufficiente e congrua, poiché da un lato coerente al senso comune delle parole adoperate nella previsione regolamentare, e dall’altro adeguatamente esplicativa delle ragioni per cui non è stata ritenuta plausibile la tesi del rimando ad una nozione tecnico-giuridica dell’espressione in esame.
1.1.2. – Anche la seconda censura del primo motivo è priva di basi sotto il profilo del vizio motivazionale.
La Corte territoriale, infatti, ha osservato, quanto all’assertivo rilievo di condotte condominiali pregresse di segno contrario al divieto di cui all’art. 5, lett. m) del regolamento, che comportamenti ispirati a scarso rispetto di norme regolamentari di per sé chiare non potrebbero assurgere ad interpretazione delle stesse, allorché anche un singolo condomino manifesti il proprio dissenso, lamentandone la specifica violazione, nell’esercizio del proprio diritto sulle parti comuni; e che prassi o usi contrattuali non potrebbero modificare il regolamento, per difetto del requisito di forma scritta ad substantiam.
Motivazione, questa, del tutto congrua anche in rapporto alla dedotta non prescrittività della disposizione, ove si consideri che o la norma del regolamento non possiede sufficiente chiarezza e univocità, ed allora neppure si pone il problema dei limiti e della forma richiesta per modificarla, essa dovendosi considerare come improduttiva di effetti; o la medesima è in sé valida ed efficace, ed allora resta intatta e non scalfibile l’osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ogni modificazione richiede la forma scritta e sono irrilevanti, ai fini interpretativi, le condotte non comuni a tutti i condomini.
2. – Con il secondo motivo la sentenza d’appello è censurata per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Si sostiene al riguardo che la Corte subalpina da un lato ha affermato che se non fosse affermata l’operatività dell’art. 5, lett. m) del regolamento condominiale le pareti esterne dell’edificio potrebbero essere alterate nella loro uniformità estetica dall’intervento dei singoli condomini, dall’altro ha ritenuto condivisibile l’assenza d’impatto estetico, essendo state realizzate le due nicchie in maniera tale da mimetizzarsi con la facciata dell’edificio. Pertanto, deduce parte ricorrente, delle due l’una: o la modifica della facciata ha alterato le strutture portanti dell’edificio, oppure tale alterazione è praticamente invisibile dal punto di vista estetico, e dunque irrilevante.
2.1. – Il motivo è infondato, perché non coglie la ratio decidendi.
Il giudice d’appello, invero, pur condividendo “del tutto incidentalmente” che le opere eseguite dai P. – V. non avessero avuto in concreto alcun impatto estetico sull’edificio, ha tuttavia osservato – ben vero per mero scrupolo di completezza, visto che gli odierni ricorrenti avevano formulato un motivo di gravame sovrabbondante, non avendo il giudice di primo grado fondato la sua decisione sull’alterazione delle componenti estetiche della parete condominiale – che era irrilevante l’insussistenza della violazione della diversa norma del regolamento (art. 5, lett. h) che vieta innovazioni che alterino l’aspetto esteriore dell’edificio. La Corte subalpina, cioè, si è limitata a condividere il giudizio espresso dal Tribunale, ossia che il divieto netto e tassativo dì cui all’art. 5, lett. m) non sarebbe comunque superabile da alcuna valutazione positiva circa l’assenza d’impatto estetico delle opere controverse. Deve, pertanto, escludersi ogni contraddittorietà della motivazione.
3. – In conclusione, il ricorso va respinto.
4. – Le spese de presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per spese vive, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Depositata in Cancelleria il 07.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3899 Opposizione agli atti esecutivi; Cambiale

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 31-12-1997, C.S. proponeva opposizione a precetto su cambiali, con cui il creditore procedente D.R. le aveva ingiunto il pagamento di L. 17.869.062. Chiedeva l’opponente di dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto opposto e, in subordine, di dichiarare inesistente il credito dell’opposto.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il D. chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l’avvenuto adempimento delle formalità e delle condizioni di cui al R.D. n. 1669 del 1933, art. 66 per l’esercizio dell’azione causale.

Con sentenza 15-20/2/2002, il Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, accoglieva l’opposizione, annullando il precetto opposto ma pure la riconvenzionale del D., condannando la C. al pagamento della somma di L. 14.018.922 in suo favore. Proponeva appello la C., chiedendo dichiararsi l’insussistenza del credito azionato dal D. e rigettarsi la domanda di pagamento da lui proposta. Costituitosi il contraddittorio, il D. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6/4-25/6/2004, in accoglimento dell’appello proposto, dichiarava inesistente il credito azionato dal D. e conseguentemente rigettava la sua domanda di condanna della C. al pagamento di L. 14.018.922 in suo favore.

Ricorre per cassazione il D., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la C..

Il D. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con un unico, articolato motivo di ricorso, il D. denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, artt. 66, 17, 18, 19, 37, 36, nonchè dell’art. 1988 c.c. e art. 116 c.p.c.. Lamenta altresì vizio di motivazione, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 5. Da un lato egli sostiene che la Corte di merito ha errato nel considerare la sola descrizione delle cambiali contenuta nell’atto di precetto, potendo esaminare gli originali depositati in cancelleria, ai sensi dell’art. 66 L. cambiaria, dall’altro censura la ricostruzione effettuata dal giudice a quo di alcune deposizioni testimoniali.

Il motivo appare infondato.

Ritiene la Corte di Appello che la C. abbia fornito prova del rapporto sottostante alle promesse di pagamento, costituite dalle cambiali girate da essa al D. e da lui azionate, quale immediato giratario. Sostiene il giudice a quo l’impossibilità di esaminare i titoli originali prodotti dall’appellato D., avendo egli ritirato il suo fascicolo e non più depositato, e dunque il riscontro viene affettuato con la descrizione delle cambiali contenuta nel precetto, prodotto dall’appellante.

E’ appena il caso di precisare che il giudice decide sul gravame in base agli atti che sono a sua disposizione, e non deve evidentemente effettuare ricerche d’ufficio (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2078 del 1998). Afferma il ricorrente che i titoli originali erano stati depositati nella cancelleria del Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio, ai sensi del R.D. n. 1699 del 1933, art. 66 al fine di evitare una duplicità di pagamenti, avendo egli proposto l’azione causale. Ma l’avvenuta prescrizione dell’azione cambiaria, dichiarata dal primo giudice e non oggetto di gravame, escludeva la necessità di mantenere il deposito in cancelleria delle cambiali, che l’odierno ricorrente avrebbe potuto ritirare ed inserire nel fascicolo di parte.

Chiarisce il giudice a quo che, secondo la descrizione delle cambiali contenuta nel precetto, nel retro dei titoli erano apposte le firme di girata della C. e del D..

Quanto alle censure in ordine alle deposizioni testimoniali, è evidente che la valutazione di esse spetta al giudice di merito e non è sindacabile, se sorretta da adeguata motivazione.

La Corte di merito richiama la deposizione dell’avv. Tonetti, presente alla transazione della C. con la C.R.A. s.r.l. (il quale precisò che il D. era pure presente, si propose come garante del pagamento e, a tale esclusivo fine, si fece girare dalla prenditrice C. le cambiali rilasciate a favore della società CRA s.r.l., e le firmò a sua volta per girata in garanzia), nonchè quella di C.R., che la Corte stessa non considera in palese contrasto con la prima, limitandosi essa a precisare che le firme di girata del D. non furono apposte in sua presenza (ma essa non partecipò alla transazione tra la C. e la CRA S.r.l.). Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 04-02-2011, n. 1042 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

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Svolgimento del processo

I ricorrenti affermano di essere proprietari di una porzione di terreno lungo la via Ardeatina, località "Paglian Casale", su cui insiste la loro casa di abitazione (foglio 1171, part. 626 e terreno,. foglio 1171 part.lle 626 e 702).Tale terreno è il residuo di altra proprietà ceduta in permuta alla Società Centro Commerciale Taranto Due s.r.l. e Pro Edificante S.r.l. e su di esso ricadrebbero non meglio specificati diritti edificatori derivanti dalla disciplina urbanistica vigente e da quella previgente sin dal PRG del 1965.

Gli stessi ricorrenti allo scopo di utilizzare i diritti edificatori loro spettanti hanno aderito al "Programma Urbanistico Paglian Casale" per poter realizzare un’abitazione per i propri figli sul terreno di loro proprietà.

L’intero compendio dei ricorrenti, e quindi anche la parte data in permuta, ricade nel comprensorio " Paglian Casale" con destinazione ad espansione residenziale – zona E1, destinazione conservata nel tempo, sia nella c.d.’Variante di Salvaguardia’, con la quale il Comune di Roma, pur avendo scelto di cancellare l’edificabilità delle zone "E/3’nel comprensorio Decima- Trigoria, aveva mantenuto ferma la destinazione del Comprensorio, confermandone la vocazione di sviluppo edificatorio residenziale, sia nei successivi piani.

Affermano i ricorrenti che in forza di tale zonizzazione nel 1993 i proprietari del comprensorio e loro stessi presentarono al Comune di Roma una proposta di approvazione di un Piano di Lottizzazione convenzionata, in cui ricadeva il fosso di Radicelli, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, ma i ricorrenti precisano che la loro proprietà, situata nella parte nord dell’ATO I64, è posta al di sopra del fosso ed al di fuori della relativa fascia di rispetto.

Nel dicembre 1997, è stato dato impulso all’attività di redazione del piano quotato esteso a tutta la superficie compresa nel perimetro del menzionato strumento urbanistico attuativo per l’elaborazione dei progetti di massima delle urbanizzazioni primarie. Inoltre, nel 1999, si è positivamente registrato l’inserimento nel "Piano Stazioni" di RFI, della Nuova Stazione "Paglian Casale".

In sede di adozione del "Piano delle Certezze’, e poi con l’approvazione del nuovo Piano regolatore, confermata la destinazione urbanistica del Comprensorio "Paglian Casale’, lo stesso è stato compreso nel terzo Ambito, ossia quello della c.d. "Città della trasformazione.’

Contestualmente, da studi preliminari avviati dai proprietari si è verificata la possibilità di realizzare il relativo progetto di trasformazione urbanistica anche mediante una "densificazione" dello stesso compatibile con lo stato dei luoghi, in previsione della procedura della compensazione edificatoria, con la possibilità di procedere all’attuazione dello stesso, mediante la compensazione di parte dei diritti edificatori afferenti le aree "M2 BONVISI’, le aree "E1 TORMARANCIA" e le aree "CASETTA MISTICI’.

Il Comune di Roma, con deliberazione consiliare del 30/11/2005 n. 299, ha quindi adottato la Delibera di Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto comunale "ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L., concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori afferenti le aree della ex zona M2 Bonvisi, del Comprensorio "E1 Tormarancia" e di Casetta Mistici, attraverso la rilocalizzazione delle relative volumetrie nel comprensorio E1 Paglian Casale ed approvazione del Programma di Trasformazione Urbanistica dello stesso comprensorio".

Nel corso della lunga e complessa fase istruttoria, si sono concluse con esito positivo sia la fase della preconferenza per l’esame del progetto definitivo del programma d’interventi, corredato di tutti gli elaborati all’uopo prescritti (in particolare parere favorevole di massima della S.A.R.) sia la definitiva verifica della compatibilità del progetto di trasformazione urbanistica, sotto il profilo archeologico e paesaggisticoambientale, in sede di Conferenza dei Servizi, propedeutica alla definitiva stesura dell’Accordo di Programma ex art. 34 del T.U. degli Enti Locali, con espressione di tutti i pareri acquisiti favorevoli, compreso quello archeologico e paesaggisticoambientale.

In particolare la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (SBAP) del Comune di Roma (con nota prot. n. 4201 del 9/04/2008) – consumando, ad avviso dei ricorrenti, il proprio potere di controllo – ha testualmente affermato che "presa visione della documentazione inviata e di quanto dichiarato nella relazione tecnica del progettista incaricato, preso atto che l’intera area oggetto dell’intervento non ricade in ambito territoriale sottoposto a specifico provvedimento di vincolo paesistico, e che il fosso presente nella medesima area è tutelato ai sensi dell’art. 142 lettera c del D.Lgs. 42/04, visto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma con nota del 3.1.08.prot. 149, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e degli aventi diritto, ritiene che non sussistono motivi ostativi al prosieguo dell’iter procedurale del progetto di intervento urbanistico di adeguamento alla delibera del C.C. n. 299, a condizione che, nella fase attuativa, vengano salvaguardate le alberature presenti e assicurato l’attecchimento di quelle di eventuale nuova collocazione, sia salvaguardata la vegetazione ripariale e previsto il recupero e la fruibilità del fosso, nonché cura ed attenzione alle sistemazioni esterne di riassetto generale dell’area"

La Regione, inoltre ha espresso nel luglio 2008 con esito positivo, sia pure con mitigazioni, la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale, rilevando, tra l’altro, la compatibilità di detto progetto con i vincoli archeologici, paesaggistici e paesistici di PTP, ambito n. 15/5 "Decima Trigoria, approvato ai sensi della Legge Regionale n. 24/98 e la constatazione che l’area di intervento risulta scarsamente antropizzata, lambita dalle trasformazioni urbanistiche, insediative ed infrastrutturali sviluppatesi negli ultimi decenni ed ancora in fase di completamento e di previsione.

In sede di adozione del PTPR la giunta regionale ha confermato le destinazioni urbanistiche e le prescrizioni imposte.

Ciò posto, con espresso riferimento agli atti impugnati, i ricorrenti rilevano che nella "Proposta di perimetrazione", adottata nelle more dello svolgimento della procedura di esame e di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), le aree del "Programma Paglian Casale" erano state incluse nella categoria del "Paesaggio agrario di valore’, la cui tutela avrebbe dovuto essere volta "al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile".

Alcuni dei proprietari del Comprensorio ed il Comune hanno formulato le proprie osservazioni, chiedendo lo stralcio del Comprensorio "Paglian Casale" dall’ambito complessivamente perimetrato.

Il Ministero, con il provvedimento impugnato, nel procedere all’adozione del vincolo, ha proceduto solo ad una parziale revisione delle proprie precedenti determinazioni, includendo le aree dei proprietari nella categoria "Paesaggio degli Insediamenti in evoluzione" e, in particolare, nel novero degli "Ambiti oggetto di piani attuativi con valenza paesistica’, ai sensi degli artt. 2831 quinquies della L.R. n. 24/1989 e ss.mm.ii., ma, quanto alla posizione dei beni di proprietà dei ricorrenti, escludendo dalla trasformazione "l’area compresa tra la divaricazione tra la Via Ardeatina e la linea ferroviaria, posta a nord del Fosso di Radicelli". In tale modo sarebbero state frustraste le aspettative edificatorie dei ricorrenti, miranti alla realizzazione di un’abitazione per i propri figli.

Premessa una ricostruzione del quadro normativo vigente, il ricorso è sorretto dai seguenti motivi, che si sintetizzano nelle relative epigrafi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 133, 134, 136, 140 e 141 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., anche in relazione agli artt. 97 e117 della costituzione.. Eccesso di potere straripamento, sviamento irragionevolezza e travisamento.

2) Altra violazione ed errata applicazione delle medesime disposizioni. Eccesso di potere per sviamento, travisamento, errore nei presupposti e difetto di motivazione.

3) Ulteriore violazione ed errata applicazione delle medesime disposizioni anche con riguardo ai principi degli artt.97 e 117 della costituzione. Eccesso di potere per errore di presupposti, difetto di istruttoria, sviamento. Contraddittorietà anche in relazione all’ accordo del 19 aprile 2001 sottoscritto in sede di conferenza permanente tra il Ministero per i Beni culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4) Violazione ed errata applicazione degli artt. 136, 138, e 140 del D.lgs 42/2004 eccesso di potere per travisamento errore nei presupposti difetto istruttorio e di motivazione.

Nella fattispecie in esame, non esisterebbe nessuno dei presupposti in presenza dei quali può ritenersi legittimo l’esercizio del concorrente potere ministeriale di individuazione dei beni paesaggistici rispetto alle aree del Comprensorio "Paglian Casale’.

Non sarebbe configurabile infatti un potere ministeriale sovraordinato di revisione delle previsioni del PTPR, adottato in conformità di quanto convenuto nell’accordo di collaborazione interistituzionale siglato nel 1999 tra il Ministero e la Regione Lazio, strumento peraltro, ancora non definitivamente approvato.

Il Ministero avrebbe dovuto attivare lo strumento dell’intesa ex art. 143, comma secondo, del Codice Urbani, anziché procedere ad un’autonoma attività di pianificazione paesaggisticoambientale, adottando tra l’altro prescrizioni di tutela sostitutive di quelle del PTPR in corso di definitiva approvazione (art. 1 delle Norme, all. 2 al provvedimento).

Analoghe considerazioni varrebbero per i rapporti con il Comune di Roma,col quale sarebbe mancata ogni concertazione, prevista invece dall’art. 138, comma1, con conseguente grave lesione dell’affidamento e dell’aspettativa giuridicamente maturata dai ricorrenti e lesione del principio di collaborazione con le amministrazioni locali.

Il provvedimento impugnato, lungi dall’apparire frutto di un corretto esercizio del potere ministeriale di vincolo, sarebbe stato adottato al dichiarato fine di precedere l’approvazione del PTPR e, dunque, al fine di far prevalere – nell’esercizio di una potestà, quasi punitiva, la competenza dello Stato centrale sulla concorrente competenza regionale in materia di tutela del paesaggio, in spregio del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione interistituzionale.

Il Ministero non si è limitato a prevedere una disciplina atta ad "assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato", come prescritto dall’art. 140, comma 2, del codice Urbani, in caso di esercizio del potere ministeriale di individuazione dei beni paesaggistici, ma ne stabilisce il regime d’uso, secondo le tecniche e gli effetti propri degli strumenti di pianificazione paesaggisticoterritoriale, con sviamento dell’atto dalla sua causa tipica.

La definizione unilaterale delle nuove disposizioni di tutela paesaggistica, senza alcun sostanziale confronto con la Regione Lazio ed il Comune di Roma sarebbe il frutto di un’impostazione fortemente accentratrice delle attività degli organi statali, con conseguente sottovalutazione degli interessi locali, anche in termini di "sviluppo sostenibile" e delle scelte di pianificazione urbanistica ed edilizie.

Dalla "Relazione di sintesi istruttoria" si ricaverebbe che la tutela che il Ministero ha inteso esercitare riguarda non già, direttamente o indirettamente, singoli beni riconosciuti di interesse paesaggistico ma piuttosto un’intera porzione del territorio comunale, ossia una "bellezza naturale d’insieme" per una superficie quasi doppia rispetto a quella già vincolata dalla regione proprio in accoglimento, parziale, delle osservazioni della Soprintendenza.

Nella specie la comprensione in un unico vincolo di un ambito particolarmente vasto, che ecceda il concetto di località inteso "nel suo senso più comune e ragionevole ", può trovare giustificazione solo in base ad una dimostrata eccezionalità delle caratteristiche di omogeneità del territorio, che nella specie sarebbero, al contrario, assenti.

Il provvedimento impugnatosarebbbe, altresì, illegittimo in quanto emanato in assenza di un’adeguata istruttoria, viziato da eccesso di potere, a maggior ragione per il comprensorio " Paglian Casale" in cui ricadeva la proprietà dei ricorrenti, per il quale è stata modificata l’originaria qualificazione in "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione", sia pure su un’area ridotta, che però esclude la porzione di loro proprietà, su cui tra l’altro ricade la casa di abitazione.

La stessa soprintendenza aveva invece espresso parere favorevole in sede di conferenza dei servizi nel 2008 sul piano di lottizzazione Paglian Casale.L’esclusione totale dei terreni dei ricorrenti ricadenti in uno spigolo triangolare tra l’allargamento dell’Ardeatina e l’interramento della linea ferroviaria, totalmente privo dei caratteri della campagna romana, arrecherebbe agli stessi un danno di estrema gravità.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione intimata con memoria scritta a sostegno del proprio operato.

Con memoria conclusionale la ricorrente ha replicato alle difese della parte avversa.

L’Amministrazione ha prodotto ulteriori controdeduzioni in vista dell’udienza.

All’udienza pubblica odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I presupposti di fatto e di diritto che hanno preceduto l’adozione del provvedimento impugnato sono già stati sintetizzati in recenti decisioni (nn. 502 e 504 del 19 gennaio 2011) relative al medesimo comprensorio in cui ricade al proprietà dei ricorrenti.

Anche la loro posizione giuridica per quanto è dato ricostruire dagli atti di causa, se inquadrata nell’ambito della normativa urbanistica, assume i connotati di un’aspettativa, qualificata dal grado di approfondimento ormai raggiunto da un’annosa istruttoria che appare conclusa nei suoi elementi portanti, mancando solo la formalizzazione e l’approvazione definitiva del programma urbanistico edilizio predisposto.

I ricorrenti, rispetto al provvedimento impugnato, non hanno proposto dirette osservazioni, ma sembrano voler fare riferimento a quella presentata dalle due società con cui è stato stipulato contratto di permuta (n.70 e 104). Queste società hanno visto accolta in parte la loro osservazione, nel senso che la realizzazione dei progettati interventi di edilizia residenziale nell’area, che in un primo tempo poteva ritenersi esclusa a causa della qualificazione data all’area stessa, è ora ammissibile, per le società osservanti, perché il terreno, pur essendo ancora inserito nell’ambito del perimetro del vincolo, ha ora una diversa e più favorevole tipizzazione, coincidente con quella attribuitale da sempre, anche se la tipologia edificatoria, non esclusa dal Ministero, è stata sottoposta ad una condizione.

Le aree dei ricorrenti invece sembrano essere state escluse da ogni possibilità di edificazione perché, poste a nord del Fosso di Radicelli, ritenute " meritevoli di peculiare tutela" avendo ancora intatti i caratteri percettivi identitari dell’agro romano.

I ricorrenti ritengono il provvedimento illegittimo perché l’amministrazione dello Stato, nel dichiarare il notevole interesse pubblico di una vasta area dell’ "Agro Romano", doppia rispetto a quella già vincolata dalla Regione nel PTPR, avrebbe in sostanza pianificato, agendo in violazione dei principi di leale collaborazione, incidendo sulle previsioni del piano regolatore approvato e di un Piano paesaggistico regionale già adottato e corredato di specifiche norme d’uso per ogni parte del territorio, avrebbe esorbitato dai limiti di esercizio di un potere, a loro avviso, per sua natura eccezionale e comunque integrativo e sostitutivo, da attivare per aree prive di disciplina paesaggistica, avrebbe vincolato aree non omogenee e prive dei valori tipici delle bellezze d’insieme, in realtà pianificando ed invadendo la potestà riservata dalla legge e dalla costituzione alla Regione.

In sintesi, sempre secondo i ricorrenti, l’art.138, ultimo comma (come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e dall’art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63), laddove stabilisce che "E’ fatto salvo il potere del Ministero….di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136", si limiterebbe a disciplinare la mera possibilità del Ministero di intervenire in via integrativa od in sostituzione della Regione, per il caso di inerzia del competente organo regionale, e non costituirebbe alcun potere autonomo e concorrente dell’autorità statale.

Ciò sarebbe, seguendo la prospettazione dei ricorrenti, confermato dall’art. 155, relativo alla pianificazione paesaggistica, in cui sarebbe prevista la necessaria e leale collaborazione tra Stato e regione in sede di elaborazione, già sancito nel caso di specie dall’ accordo del 19/4/2001 sottoscritto tra Ministero e regioni in sede di conferenza permanente.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, l’art. 138, all’ultimo comma, avrebbe introdotto il potere autonomo e concorrente dello Stato di imporre i vincoli in questione, comportanti specifica disciplina d’uso delle aree interessate, prevalente su quella del Piano paesistico regionale, anche in assenza di previa intesa con la Regione, titolare del potere di governo del territorio, in tal modo sancendo la prevalenza dell’interesse alla salvaguardia dei valori di identità rispetto a quella di autodeterminazione degli enti esponenziali delle comunità territoriali.

La tesi dei ricorrente, come ormai affermato in molteplici pronunce dal tribunale, non ha fondamento.

Al fine di meglio inquadrare la questione sottoposta all’esame del Collegio, è necessario operare una ricostruzione della materia alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale ed in particolare della novella successivamente introdotta al Codice dei BB.CC.PP., con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Il Codice dei Beni Culturali, all’art. 131, nella versione vigente, modificato anche in questa parte, prevede in linea generale che:

"1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità" nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni (e delle province autonome di Trento e di Bolzano cfr. corte cost. 29 luglio 2009 n. 226) sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici."

Pertanto se, in via ordinaria, ai sensi dell’art. 135 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., in conformità ai principi costituzionali e con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 dall’art. 5 del cit, d.lgs, la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio è assicurata tramite la pianificazione paesaggistica e a tale fine le Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall’articolo 143 d.lgs. 42/04 e s.m.i., sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, tuttavia tale assetto ordinario delle competenze trova un limite, ai sensi del terzo comma dell’art. 131 del Codice, nella ricordata "… potestà esclusiva" dello Stato di tutela del paesaggio che si pone come preciso limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio.

Va evidenziato che l’art. 131, nella sua nuova versione introdotta dalla novella del 2008, insiste nell’affermare che tutti i soggetti che intervengano sul paesaggio e quindi anche le regioni devono assicurare " la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari", mentre è sancito che gli interventi sul territorio devono essere informati ad un " uso consapevole e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti ai criteri di qualità e sostenibilità".

Il potere esclusivo di intervento dello Stato è stato specificato proprio nell’articolo 138 comma 3° (nel testo introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63) del codice dei Beni Culturali per cui:

"E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136.".

E’ evidente dalla sua stessa costruzione letterale, che non prevede limiti d’intervento, che non si tratta né di una potestà, né concorrente, né sussidiaria, e né suppletiva, ma di uno speciale ed autonomo potere dovere di intervento, caratterizzato da un procedimento in parte differenziato da quello previsto dai primi due commi della stessa norma, che l’ordinamento giuridico ha istituito, attivabile nei casi nei quali, in base a valutazioni anche di discrezionalità tecnica, possa essere concretamente a rischio l’interesse costituzionalmente affidato allo Stato. Ed è significativo che il legislatore abbia introdotto tale modifica in aggiunta al già disciplinato potere sostitutivo in materia di pianificazione paesaggistica disciplinato dagli art. 156, terzo comma e 143, secondo comma. Si è voluta in tal modo ribadire la coesistenza di un duplice e distinto potere in capo all’amministrazione centrale, il primo attribuitole in via diretta sulla base dei principi costituzionali ed il secondo, funzionale alla valorizzazione del paesaggio,in via sostitutiva.

Si tratta manifestamente dell’introduzione di una norma "di chiusura" del sistema per porre una garanzia di una tutela effettiva del paesaggio come valore costituzionale (nel momento in cui si è modificato il procedimento paesistico) e di una riappropriazione, non incostituzionale, di potere rispetto all’originaria impronta del codice che lasciava ampio spazio alle regioni, sia nell’autonoma individuazione dei "beni paesaggistici", sia nella gestione di quella parte del paesaggio da recuperare o sviluppare attraverso i piani paesaggistici estesi a tutto il territorio regionale.

Come ricordato anche dalla relazione allo schema di decreto legislativo, con la novella – previo parere della Conferenza Unificata StatoRegioni — è stato riconosciuto, e disciplinato, "… il potere dello Stato di proporre vincoli paesaggistici, indipendentemente dal concomitante esercizio della medesima attività da parte delle regioni, in conformità, peraltro, a quanto già da tempo stabilito in materia dalla corte Costituzionale con la sentenza 1424 luglio 1998 n.334…"

Il potere è, quindi legittimamente esercitato, come nella specie, quando, il "munus patrum" da tramandare alle generazioni future può apparire pregiudicato da scelte effettuate dagli enti locali, anche se nel corretto esercizio del distinto potere di gestione del territorio e del suo sfruttamento a fini edificatori o di sviluppo delle città. La tutela del bene paesaggistico infatti prevale, per scelta del costituente, sulla realizzazione degli altri interessi economici.

Quando, nell’ambito del distinto procedimento di pianificazione paesaggistica e nell’esercizio dei poteri che in tali ipotesi ed in tali fasi la legge attribuisce al Ministero (intese, osservazioni..), si determini una divergenza di valutazioni sulla conservazione di oggettivi valori insiti in specifiche aree e si verifichi la prevalenza di scelte finalizzate alla gestione del territorio a fini di sviluppo edilizio ed urbanistico che appaia oggettivamente incompatibile con la tutela di valori costituzionali primari e sia quindi impossibile un’azione condivisa, la preminenza del valore "paesaggio" implica che debba esser "…fatto salvo il potere del Ministero…" (così la norma) di cui all’art. 138, 3° co. di imporre autonomi vincoli, se ciò è ritenuto necessario in rapporto alla messa in pericolo dei valori paesaggistici del territorio, previo procedimento, sia pure differenziato nelle modalità di avvio e di partecipazione, sia della regione (che deve esprimere un parere),che dei comuni (che possono presentare osservazioni).

E’ bene chiarire che tali norme non si riferiscono al potere di pianificazione paesaggistica, che resta attribuito alla Regione, la quale in sede di pianificazione, dopo aver recepito i vari vincoli e le relative norme d’uso, ove formulate, resta libera di tipizzare a sua volta altre porzioni di territorio e comunque di regolare il restante territorio non vincolato, di delinearne la valorizzazione e gestione secondo criteri sempre rispettosi dei valori costituzionali. La disposizione conferma e riconosce allo Stato il superiore potere di individuare i beni paesaggistici, da sottoporre a specifica tutela anche, per scongiurare ogni equivoco, attraverso l’indicazione di norme d’uso e di indirizzi finalizzati alla conservazione non degli immobili e delle aree in sé considerati, ma "dei valori"espressi dal loro insieme in un dato luogo, espressione questa che non esclude dunque la possibilità di disciplinare interventi di recupero e trasformazione delle varie componenti il bene paesaggistico – nella loro individualità od in complessi ben definiti- purchè ispirati ai principi chiaramente espressi dall’art. 138 secondo periodo.

Tale nuova suddivisione del potere è tuttora coerente con la cornice delineata dalla Costituzione.

Come già più volte affermato in casi simili, sotto il profilo costituzionale, la "…tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…" è affidata in primo luogo alla competenza esclusiva dello Stato, mentre è attribuita alla legislazione concorrente ( art. 117, terzo comma, Cost.) la "valorizzazione dei beni ambientali". L’art. 117 della Costituzione, in realtà non menziona direttamente tra le materie nominate "il paesaggio", ma la predetta disposizione deve essere coordinata con l’art. 9 Cost. che, con una delle disposizioni fondamentali, assegna la "tutela del paesaggio alla Repubblica, e quindi,quando siano in gioco interessi nazionali, allo Stato.

Il termine "paesaggio" indica essenzialmente l’ambiente complessivamente considerato come bene "primario" ed "assoluto (arg. ex Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183). In tale prospettazione è dunque evidente che il "paesaggio", attenendo ad un valore costituzionalmente protetto necessita di una tutela che non può che essere unitaria; e supporta anche competenze regionali, nell’ambito degli standard di tutela stabiliti dallo Stato (arg. ex Corte Cost., 22 luglio 2004 n. 259).

La tutela ambientale deve infatti essere considerata come una tutela "d’insieme", e non concerne solamente i singoli elementi che la compongono, in quanto attraverso l’imposizione dei vincoli paesistici, si salvaguarda il bene paesaggio, ed al contempo, anche l’ambiente (cfr. Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186).

Il paesaggio oggi non deve essere limitato al significato, meramente estetico, di bellezza naturale, ma deve essere inteso come "complesso dei valori inerenti il territorio", valore primario ed assoluto, non immateriale e non frutto di una pura percezione soggettiva, priva di elementi oggettivi, che si caratterizza per una concreta rappresentazione della struttura del territorio, che deve godere di una considerazione acquisita nel tempo, frutto di una maturazione culturale.

Secondo la dottrina più accorta quindi, la salvaguardia del paesaggio non può più consistere unicamente nella ricerca e "cristallizzazione" del più alto grado di "naturalità", ma piuttosto nel mantenimento del rapporto uomoambiente, tipico dell’identità culturale che il paesaggio rappresenta: i beni paesaggistici costituiscono infatti parte del "patrimonio culturale".

Il sistema di tutela del paesaggio, dunque, rende legittime le limitazioni all’uso della proprietà dei beni tipizzati ed individuati "senza limitarne, peraltro la commerciabilità od una redditività diversa da quella dello sfruttamento edilizio, alla luce dell’equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune facoltà del diritto dominicale recessive di fronte all’esigenza di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali ( art. 9 cost.) in attuazione della funzione sociale della proprietà"(Cass. 19/07/2002, n. 10542).

Nella specie, quindi, secondo i canoni indicati dall’art. 138 del Codice Urbani, il vincolo può ritenersi legittimamente imposto se formulato "con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono".

In particolare verrà in seguito affrontata la questione relativa alla porzione di area su cui incidono gli interessi dei ricorrenti per verificare se, nei limiti della sindacabilità in sede giurisdizionale del potere ampiamente discrezionale esercitato, la disciplina d’uso prescelta per tale area possa ritenersi coerente con i principi generali ispiratori del provvedimento.

Volendo riassumere, dunque, sul territorio gravano più interessi pubblici (che pur potendo essere naturalmente antinomici, proprio per effetto della previsione della pianificazione paesistica, sono destinati a trovare un condiviso contemperamento) quali quelli concernenti in particolare:

– la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura, secondo le modifiche recenti al codice, è stata di nuovo riservata in via esclusiva allo Stato, e che attiene — come obbligo morale verso le generazioni future e come legame fra la salvaguardia della natura e l’identità nazionale — al profilo della conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via di esaurimento. il territorio naturale;

– il governo, l’utilizzo e la valorizzazione dei beni ambientali, intesi essenzialmente come fruizione e sfruttamento del territorio medesimo che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, fatta salva l’autonoma potestà tuttora riconosciuta alle Regioni di individuare, con lo specifico procedimento previsto dall’art. 138 comma 1, "beni paesaggistici" ovvero aree aventi le caratteristiche di notevole interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 180).

Il riconoscimento del notevole interesse pubblico di una porzione dell’ "Agro romano"qui impugnato (come sarà più evidente in seguito) è coerente con tali principi, garantisce la conservazione dei valori paesistici anche attraverso la indicazione delle relative modalità d’uso e di trasformabilità, e può essere dunque considerato un legittimo esercizio dello speciale potere di intervento in aggiunta alle ordinarie competenze di tutela e di valorizzazione che la legge riconosce alla regione.

Ciò posto, erroneamente la parte ricorrente lamenta che vi sia stata un’indebita pianificazione del territorio in quanto, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 141 primo comma, anche per l’esercizio del potere del Ministero (art. 138 comma3), la proposta motivata del Soprintendente, deve contenere "… prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi"; e "la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerata"(art. 140, comma 2 rich).

Per questo l’ampia estensione delle aree vincolate appare assolutamente irrilevante, in quanto una volta riconosciuta l’esistenza dei presupposti per sottoporre a tutela una parte significativa della campagna romana, proprio in quanto avente le caratteristiche del richiamo identitario, il vincolo sull’agro romano non può che corrispondere alle dimensioni del territorio che presentano le corrispondenti caratteristiche, nell’area tra la Laurentina e l’Ardeatina.

.In tale prospettiva anche la presenza di aree degradate o già trasformate (nella specie presenza di tralicci, piloni e strutture viarie e ferroviarie, può di per sé non aver alcun significato e non dimostra assolutamente un’insufficiente istruttoria ed una carenza di presupposti per classificare l’area tra i "beni paesaggistici" da sottoporre a tutela, qualificando anzi peculiarmente sotto il profilo dell’interesse pubblico l’intervento della Soprintendenza, alla quale spetta il compito di garantire in tali casi uno sviluppo sostenibile ed una edificazione corrispondente il più possibile alle aspettative dei privati.

Anche il profilo relativo alla violazione del principio di leale collaborazione ed il richiamo all’accordo del 2001, non può essere condiviso in quanto è evidente dalla stessa prospettazione della censura e dalla ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato i rapporti successivi tra Regione e Ministero, come tale tentativo si sia rivelato assolutamente infruttuoso in quanto il limite di garanzia del bene, ritenuto idoneo e sufficiente dalla regione in sede di pianificazione, autonoma imposizione di vincoli e valorizzazione, e soprattutto in sede di modificazione dei PTP vigenti con la condivisione delle scelte edificatorie del comune, non è stato ritenuto sufficiente a garantire il ragionevole mantenimento dei valori intrinseci del bene dal titolare dell’autonomo e prevalente potere di tutela.

Esattamente l’ avvocatura ha invocato il principio, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 88 del 2009, per cui quando la legge prevede una partecipazione procedimentale della regione, nelle forme,come nel caso, del "previo parere", l’acquisizione del predetto avviso ponga al riparo il provvedimento dalle denunce di violazione della leale collaborazione, non essendo tale parere vincolante ed essendo tale forma di collaborazione distinta e meno "forte"della previa intesa.

In ogni caso sulla base dei documenti depositati in giudizio dal Ministero, non può attagliarsi al caso di specie il principio invocato dai ricorrenti per cui, in base ai principi di leale collaborazione e cooperazione conseguenti alla riforma del Titolo V Cost. (art. 114 e ss.), per l’imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e ss. d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. lo Stato deve svolgere adeguate consultazioni delle Autonomie locali coinvolte. Queste consultazioni volutamente e legittimamente sono garantite dal legislatore solo nel corso del procedimento disciplinato dal primo comma dell’art. 138, mentre sono attenuate, ma non escluse, nel distinto caso di iniziativa ministeriale proprio perché la norma tende a far prevalere le esigenze di tutela del paesaggio su scelte di pianificazione urbanistica non condivisibili perché contrarie alla conservazione di valori primari.

E’ stato inoltre dimostrato anche nei giudizi promossi dalle società proprietarie dei terreni compresi nel "programma" che la Soprintendenza non si è sottratta al suo dovere di interloquire con le Amministrazioni Locali coinvolte nel corso dei procedimenti di pianificazione urbanistica, né a maggior ragione, in fase di adozione del piano paesaggistico.

Gli atti depositati in questa sede, in cui non si discute sulla legittimità del piano regolatore, sono sufficienti a dimostrare che il ministero già nel 2003 aveva espresso, sia pure in modo generico, nell’esercizio di un distinto potere e nell’ambito di un diverso procedimento, il proprio avviso non coincidente con le scelte urbanistiche operate dal comune nella zona.

Va peraltro ribadito che il potere esercitato con il provvedimento impugnato va tenuto ben distinto per presupposti e finalità da quello attribuito all’amministrazione dei beni culturali con la presentazione di osservazioni agli strumenti pianificatori comunali.

Quanto al procedimento di adozione del PTPR il tavolo di lavoro comune, costituito per realizzare una concertazione, dopo la prima convocazione non si sarebbe più riunito a dimostrazione che, evidentemente, le posizioni assunte dai rappresentati della Regione e del Comune avevano immediatamente rivelato la manifesta impossibilità di giungere a soluzioni condivise, giustificando quindi l’esercizio da parte del Ministero degli speciali poteri di tutela del paesaggio.

La divergenza di valutazioni è testimoniata dalle sette note con cui, dal 30 maggio 2007 al 20 luglio 2007, la Soprintendenza aveva puntualmente controdedotto alle osservazioni del Comune di Roma contenenti le proposte di modifica dei vigenti Piani Territoriali Paesistici ai sensi dell’articolo 23, comma primo della legge regione Lazio 204 / 1998, nell’ambito della procedura di elaborazione del nuovo PTPR e dalla nota riepilogativa in data 10 agosto 2007 con cui la Soprintendenza aveva riassunto le 120 problematiche e fornito le motivazioni per il mancato raggiungimento dell’accordo in materia paesistica tra il MIBAC e la regione Lazio.

Anche se nella specie non è in discussione la legittimità del procedimento di approvazione del PTPR, è un fatto non controverso, almeno in questa sede, che di tali controdeduzioni la Regione non avrebbe tenuto conto, quanto meno nella misura segnalata dal Ministero, né in via istruttoria e né in fase decisoria come risulta evidente proprio dalla stessa delibera del Consiglio Regionale n.41 del 31 luglio 2007, con la quale, sostanzialmente, si facevano quasi integralmente proprie le indicazioni espansive della pianificazione comunale, "adeguando" i precedenti Piani Territoriali Paesistici alle nuove linee di espansione urbanistica anche in aree in precedenza qualificate come meritevoli di specifica conservazione da parte della stessa regione e densificando in misura importante, in recepimento della compensazione, le inferiori potenzialità edificatorie, riconosciute compatibili, sul piano della tutela del paesaggio, in precedenti piani attuativi. Tali produzioni dimostrano ulteriormente come vi sia stato da parte del Ministero nelle distinte sedi comunali e regionali un tentativo di avviare la leale collaborazione, di cui ora si lamenta la mancanza.

La Soprintendenza, a norma del citato articolo 138 terzo comma, ha ritualmente acquisito il parere della Regione Lazio (espresso nella nota protocollo n.13098 il 1 luglio 2009) motivando il proprio dissenso dai rilievi in esso contenuti; il parere del Comitato Regionale di Coordinamento in data 14 gennaio del 2009, il Parere del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero ed ha ritualmente inoltrato al Comune di Roma la proposta di vincolo in data 3 luglio 2009 ed alla Provincia di Roma in data 8 luglio 2009.

Dunque, contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, deve concludersi che il provvedimento impugnato non è un’improvvisata, sviatoria, ed estemporanea iniziativa del Ministero, ma si inserisce nell’ambito di una dialettica e di una contrapposizione istituzionale estremamente articolata.

E’ dunque evidente non solo che l’affermazione secondo cui sarebbe mancata la collaborazione non appare dimostrata, ma anche che la scelta di adozione del provvedimento è stata cagionata da una frattura insanabile -di carattere politicoamministrativo – che ha visto, da un lato, la Soprintendenza che ha agito con il fine di assicurare la conservazione dei valori identitari di una vasta area di agro romano, altrimenti soggetta, con effetto immediato, a causa del metodo seguito per localizzare vasti interventi edificatori, ad una trasformazione urbanistico edilizia snaturante, soprattutto se colta nel suo complesso, e, dall’altro, il Comune e la Regione determinati ad allocare nuovi, e consistenti, interventi edilizi sulle aree dell’agro romano con il nuovo PRG e con le modifiche dei PTP vigenti, anticipando la conclusione del procedimento di approvazione del nuovo PTPR. Il motivo va dunque complessivamente respinto.

Tali considerazioni che si riferiscono alla generale impostazione del provvedimento paiono peraltro prive di rilievo per il Programma Urbanistico Paglian Casale nel suo complesso, poiché alla fine l’amministrazione ha riconosciuto la specifica potenzialità edificatoria delle relative aree seppure subordinandole a condizioni, fatta eccezione per l’ambito in cui ricade il Fosso di Radicelli, che sembra interessare specificamente i ricorrenti.

Il provvedimento del Ministero può inoltre considerarsi legittimamente e sufficientemente motivato:

– con la necessità della conservazione degli elementi costitutivi delle morfologie dei beni paesaggistici in relazione alle tipologie architettoniche, tecniche e materiali costruttivi;

– con l’esigenza di ripristino dei valori paesaggistici.

Il vincolo si pone in una linea di perfetta continuità con le Osservazioni al progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale" (PTPR) della Soprintendenza, come dimostrano le numerose fotografie allegate alle medesime, che restituiscono, in maniera plastica, la bellezza e la storicità e la particolarità di un territorio unico sotto il profilo estetico, storico, culturale e paesaggistico la cui alterazione in funzione di sviluppo edilizio massiccio avrebbe costituito un vulnus non solo ai cittadini romani ma all’intera comunità nazionale.

Le relative censure vanno, dunque, complessivamente respinte.

Medesima sorte merita la doglianza relativa alla natura del potere esercitato con l’atto impugnato, che, secondo parte ricorrente, configurerebbe piuttosto un atto di pianificazione generale, travalicante i limiti propri delle competenze attribuite dal sistema all’autorità centrale. Come dimostrerebbe la Relazione di sintesi, il Ministero avrebbe valutato unitariamente realtà difficilmente coniugabili senza alcuna motivazione, ed in difetto di un’adeguata attività conoscitiva di cui all’articolo1, terzo comma del codice.

Inoltre erroneamente la Soprintendenza avrebbe ritenuto che la tipologia di tutela non avesse limiti "spaziali" per il suo esercizio in quanto la giurisprudenza aveva chiarito che il potere, pur potendo abbracciare ampie porzioni di territorio non può travalicare il concetto di "località".

Il Ministero avrebbe irrazionalmente ed irragionevolmente imposto il vincolo su una vasta estensione territoriale agricola del comune di Roma, sulla base di un’inadeguata istruttoria e di una carente motivazione.

Anche tale censura non convince.

Del tutto erroneamente la parte ricorrente lamenta che vi sia stata un’indebita pianificazione del territorio in quanto la presenza di norme di attuazione del vincolo costituiva un preciso dovere di legge.Tali norme "sostituiscono" le previsioni del piano non perché il Ministero ha inteso pianificare in sostituzione della regione, ma perché l’individuazione dei beni paesaggistici meritevoli di tutela si impone e prevale sul potere pianificatorio regionale, a prescindere dal tempo in cui tale esigenza si sia manifestata. In altri termini pur dopo l’adozione del piano paesaggistico ed anche dopo la sua approvazione, laddove si manifestino nuove esigenze di tutela del paesaggio, sia la regione, sia l’amministrazione centrale possono continuare ad agire, ovviamente se ne sussistano i presupposti, ed i relativi provvedimenti, compresa la disciplina d’uso, " sostituiscono" le previsioni pianificatorie semplicemente per effetto della supremazia, sancita dalla costituzione e dal Codice, del relativo potere di conservazione e tutela su quello di pianificazione ad ogni livello esercitato.

Infatti l’ articolo 140, secondo co., applicabile anche al procedimento di cui all’art. 138 terzo comma per effetto dell’art. 141, espressamente impone che "la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerata".

Al riguardo è evidente che non erano configurabili "limiti spaziali" in quanto il Codice vuole assicurare la conservazione del territorio nella massima misura compatibile con l’esigenza del mantenimento degli elementi costituenti l’essenza stessa del "richiamo identitario".

Il Giudice delle Leggi al riguardo ha affermato che:

– il piano paesistico regionale e la pianificazione urbanistica comunale, sotto il profilo temporale e procedimentale, attengono dunque ad una fase successiva e comunque recessiva rispetto a quella di imposizione del vincolo paesaggistico;

– la tutela paesaggistica, lungi dall’essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale, deve cioè precedere, ed orientare, le scelte urbanistico – edilizie locali.

In conseguenza, ha affermato la "separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro, prevalendo, comunque, l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica. Le disposizioni paesaggistiche quindi "…sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (cfr. Corte costituzionale, n. 180/2008 cit.).

Il carattere di autonomia e specialità del potere di cui all’articolo 138 terzo comma implica in conseguenza che questo possa essere esercitato senza che il Ministero sia vincolato dalla pianificazione locale in quanto la norma, se prevede il parere della regione, non impone assolutamente di procedere "previa intesa" con la stessa.

Il principio della prevalenza della tutela si ritrova anche nell’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. (non modificato in modo significativo dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 per quanto interessa il presente problema), nella parte in cui prevede che: "Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".D’altra parte a loro volta le previsioni allegate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico (ovvero la specifica disciplina di cui all’art. 140 cit.) costituiscono " parte integrante del piano paesaggistico" non "suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".

Né può condividersi l’affermazione per cui il compendio individuato non avrebbe costituito, nel suo insieme, né un circoscritto, ed individuato, "complesso di beni" e nemmeno un "quadro panoramico", ma sarebbe stata una vasta porzione di territorio non dissimile da qualsiasi altro terreno agricolo del Lazio.

La lettera attuale dell’articolo 136 (come modificata di recente) infatti non pone limiti quando individua la possibilità di vincolo con riferimento a:

"c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

L’espressione "complesso di cose immobili" richiede la relativa contiguità o, per lo meno, la vicinanza delle aree interessate le quali, seppur differenziate al loro interno, e seppure non omogenee, costituiscono nel loro insieme inscindibile,un unico complesso paesaggistico. Per questo la varietà degli ambiti interessati pianori, filari di pini marittimi, poggi, valli, forre, campi, rii e torrenti, così come sono incorniciate dal profilo dei Colli Albani, non fanno affatto venir meno quelle caratteristiche di unitarietà e di unicità sul piano paesaggistico ambientale.

Quanto al profilo panoramico si ricorda che, l’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 — nell’eliminare dalla norma l’espressione "…considerate come quadri…" — ha proprio voluto elidere dall’ambito oggettivo di applicazione della norma il limite concernente la visione esteticopanoramica del bene. Pertanto in base alla nuova normativa, l’imposizione del vincolo non può più essere subordinata all’esistenza di punti di vista dai quali si possa godere della bellezza panoramica (punti di vista peraltro individuati specificamente nel contesto del provvedimento) perché la legge tutela il paesaggio di per sé come valore autonomo, sintesi e somma del rilievo naturalistico, ambientale, archeologico, culturale ed umano, del territorio.

Sul piano del vizio funzionale dell’atto, l’intervento ministeriale appare legittimamente ancorato assumendo, a presupposto di fatto, l’insufficiente tutela del paesaggio operata dalla pianificazione comunale (peraltro recepita acriticamente dalla regione in sede di PTPR).E ciò è dimostrato dalle osservazioni dei cittadini singoli ed associati, con la richiesta alla stessa Soprintendenza di estendere, e non diminuire, l’area vincolata.

Come si diceva è una scelta discrezionale afferente allo stretto merito amministrativo ispirata ad un interesse pubblico dell’intera collettività, rispetto alla quale non emergono evidenti ragioni di illogicità o di arbitrarietà, delle quali nella specie, non si ravvisano assolutamente alcun elemento sintomatico.

Le ragioni addotte dal Ministero — sia nelle pregresse corrispondenze e negli atti istruttoria, e sia nel provvedimento impugnato — si sono sempre poste su di una linea di costante coerenza, per cui la dichiarazione del notevole interesse pubblico dei beni in questione appare puntualmente motivata, sia nelle sue linee generali di intervento che con riferimento alle specifiche aree interessate.

Anche sotto il profilo della correttezza e della sussistenza dei presupposti di fatto gli obiettivi di tutela individuati appaiono corrispondenti alla situazione concreta.

Nella relazione allegata alla proposta di dichiarazioni di notevole interesse pubblico si afferma giustamente che si tratta di un ampio territorio che mantiene ancora l’alta qualità paesaggistica della campagna romana sia sotto il profilo paesaggistico che per la presenza di antichi casali, rustici e vetuste fortificazioni.

Anzi, è proprio la vastità della porzione di territorio individuata che conferisce ed incrementa i caratteri di peculiare riconoscibilità, inconfondibilità ed unicità dell’ambiente interessato e contribuisce a conservare i tratti tipici di vastità, di varietà, di suggestività che consentono l’immediata individuazione della campagna romana che comunque ha caratteristiche peculiari estetiche storiche naturalistiche paesaggistiche tali da giustificare il vincolo.

Si tratta, in effetti, di riconoscere che la campagna romana è un luogo riconosciuto dalla memoria collettiva proprio perché ha mantenuto attraverso i secoli i suoi lineamenti fisici ed insediativi come provato dalle tracce di secoli di produzione artistica e letteraria (ed alla documentazione amministrativa descrittiva del territorio (mappe catastali e censuarie, ecc.).

Nonostante le alterazioni cagionate dell’edilizia spontanea, si tratta di un terreno che ancora conserva i tratti tipici del paesaggio agrario romano", "…caratterizzato dall’ampiezza dei quadri panoramici oltre che dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico, con notevole diffusione tanto di beni archeologici che architettonici…., con filari di e/o gruppi arborei di notevole consistenza e di grande rilevanza ai fini della costruzione dell’immagine paesaggistica tipica dei luoghi"(così la Relazione).

Perfettamente coerente con le risultanze istruttorie ed i precedenti comportamenti, il dichiarato obiettivo del vincolo, relativo all’esigenza "…di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali assicurando, al contempo il minor consumo possibile del territorio".

La finalità del provvedimento di tutela – l’arresto o la guidata trasformazione e riqualificazione mirante a scongiurare l’indiscriminato consumo del territorio- appare del tutto legittima sul piano degli interessi pubblici generali, in quanto l’ulteriore espansione edilizia in periferia, così come configurata se si tengono presenti tutti gli interventi resi realizzabili dalla regione con le modifiche dei PTP, consumerebbe enormi quantità di terreno agricolo di notevole pregio, e secolare grande valore, mentre il riconoscimento del valore intrinseco del bene che giustifica il vincolo garantisce la conservazione di un ambito finora non compromesso da scelte pianificatorie o di sviluppo urbanistico.

Quanto al lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, la corposità e la puntualità della "Relazione istruttoria alla proposta" e soprattutto dalla "Relazione di sintesi dell’istruttoria" allegate al provvedimento ripercorrono analiticamente i caratteri geomorfologici, i profili storici e culturali, i singoli sistemi paesaggistici che fanno capo agli scenari interessati, comprendendovi anche le zone edificate od urbanizzate che comunque sono tutte marginali. Da conto, sia complessivamente che analiticamente delle osservazioni dei privati e puntualizza le ragioni che si contrappongono al parere della regione. Le motivazioni tecnico scientifiche e le considerazioni dell’interesse pubblico perseguito che sono state poste a base del provvedimento, appaiono del tutto sufficienti sul piano della logica e della razionalità soprattutto per la puntualità e coerenza delle analisi concernenti i singoli ambiti interessati al provvedimento.

In definitiva sotto il profilo funzionale il provvedimento appare coerente con le risultanze delle istruttorie e con le vicende che l’hanno preceduto e non indicativo di alcun sintomo di eccesso di potere né per sviamento né per errore sui presupposti.

In sostanza la scelta assolutamente necessitata in rapporto all’esigenza di tutela dell’agro romano appare congruamente motivata e razionalmente coerente con l’esigenza di tutelare gli ultimi spazi rimasti di un territorio che senza il provvedimento sarebbe stato irrimediabilmente compromesso, quanto meno nell’ottica di una tutela seria e ragionevole non scevra dalla considerazione degli interessi dei privati ai quali anziché precludere ogni intervento, nei casi di situazioni consolidate di aspettativa qualificata, si è solo richiesto di procedere ad un ridimensionamento condiviso degli interventi in via di assentimento.

D’altro canto sarà in sede di rinnovata valutazione dell’edificazione ritenuta compatibile con il vincolo, che i diretti interessati potranno far valere eventuali incongruenze o l’illegittimità di scelte eccessivamente penalizzanti od incoerenti con l’ambito in cui ricadono.

Quanto al rilievo secondo cui il Ministero nella specie solo apparentemente avrebbe mostrato di tenere conto del livello di approfondimento raggiunto dal " programma urbanistico" che sembra interessare anche i ricorrenti, pur dandosi atto che questo profilo resta il più delicato della vicenda, in quanto le scelte operate si configurano come esercizio di una ampia discrezionalità, il collegio attenendosi ai limiti esigui della sindacabilità di tali scelte, ritiene la censura infondata, ciò sia in base alle considerazioni svolte in merito alla natura del potere esercitato, sia in considerazione del fatto che l’asserita indeterminatezza dei poteri che il ministero si sarebbe riservato nell’esaminare le potenzialità edificatorie fonte di aspettative qualificate, allo stato non appare evidente, essendovi comunque un riferimento normativo al procedimento da seguire, e dovendosi osservare che, in ogni caso, il potere di rivalutare progetti già approvati, che resta eccezionale per estensione e modalità di esercizio, trova un limite oggettivo nelle valutazioni già espresse seppure in altra sede dall’amministrazione.

E’ indubbio infatti che, nei casi in cui, come nella specie, il Ministero ha ritenuto ammissibili e condivisibili, per determinate aree le scelte pianificatorie del Comune e della regione – riconoscendo come non esistenti i presupposti di fatto per l’imposizione di un vincolo di assoluta inedificailità (per il programma nel suo complesso) – il suo intervento dovrà essere contenuto, nell’esaminare i progetti, frutto tra l’altro di approfondite istruttorie, già redatti ed approvati nelle sedi appropriate, nei limiti dell’imposizione di prescrizioni d’uso sufficienti a garantire la conservazione dai caratteri peculiari del territorio, per non sfociare, in caso contrario, nell’abuso di un potere di pianificazione e di gestione del territorio che non gli appartiene.

D’altro canto le norme tecniche di attuazione appaiono sufficientemente precise nel delineare i limiti ed i vincoli ai futuri interventi per la stessa Soprintendenza

In proposito, giova ribadire come in precedenza anticipato, che il Ministero, nel controdedurre rispetto alle osservazioni formulate dalle Società che hanno avuto rapporti di scambio con i ricorrenti, ha preso atto dei dati riferiti rispetto sia alla costante destinazione urbanistica impressa al Comprensorio "Paglian Casale’, quale zona di sviluppo prevalentemente residenziale, sia al lungo ed articolato processo di trasformazione urbanistica dello stesso.

Lo stesso Ministero ha riconosciuto, infatti, l’erroneità dell’inclusione delle aree del Comprensorio "Paglian Casale" nella categoria del "Paesaggio agrario di valore’, constatando la "risalente destinazione a trasformazione urbanistica del vasto comprensorio ("Paglian Casale")"; ha valutato, " in particolare, la predisposizione, nel 1993, di un piano di lottizzazione convenzionata"; ha preso atto "del "parere" favorevole espresso dalla Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. 26752 in data 13 febbraio 1995, in ordine alla compatibilità paesaggistica del progetto di lottizzazione "; ha preso atto ancora "del fatto che al "parere" generale favorevole fecero seguito indagini archeologiche, all’esito delle quali la Soprintendenza archeologica di Roma rilasciò, nel 1996, il nulla osta per la realizzazione degli svicoli stradali su Via Ardeatina e su Via della Solfatara e, poi, per l’intero piano attuativo concernente "Paglian Casale".

Deve poi rilevarsi, ed il dato assume un particolare peso, che l’amministrazione ha anche riconosciuto di aver rilasciato, con nota prot. n. 4201 del 9/04/2008 (nell’ambito della Conferenza di Servizi propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del T.U. degli Enti Locali riguardante il "Programma di trasformazione urbanistica Paglian Casale’), il proprio nullaosta in ordine all’approvazione di detto strumento urbanistico attuativo.

Proprio sulla base di tali verifiche e constatazioni le osservazioni cui fanno riferimento i ricorrenti sono state ritenute meritevoli di essere prese in considerazione "sotto il profilo della proporzionalità, correlata al principio di affidamento del cittadino. Ciò in quanto l’originario progetto di trasformazione urbanistica ottenne, nel 1995, una valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell’Amministrazione Regionale e, nel 2008, ha ottenuto una valutazione positiva da parte della Soprintendenza per i Beni Archiettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ai fini del prosieguo della procedura".

Si tratta di elementi che rappresentano un oggettiva autolimitazione al potere discrezionale che il ministero si è riservato per consentire il riavvio del programma.

Quanto all’esclusione dalle trasformazioni dell’area di tutela del "Fosso di Radicelli", che interessa direttamente i ricorrenti, pur dovendosi dare atto della serietà dello studio e del progetto elaborato dalle società proprietarie per la zona, non può che rilevarsi la preesistenza di vincoli imposti a tutela del fosso, costantemente riconosciuti e sanciti in tutti gli strumenti di pianficazione sia comunale che regionale, circostanza sufficiente a giustificarne lo stralcio dalle altre aree, inserite invece nelle zone di trasformazione "in evoluzione".

Disattesa anche l’ultima censura, il ricorso va respinto in quanto complessivamente infondato.

Le spese tuttavia in relazione all’assoluta novità delle questioni trattate possono essere compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda quater, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 23-02-2011, n. 1683 concorsi Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto rettorale del 2522008 l’Università La Sapienza ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina Polo Pontino- settore scientifico disciplinare MED 50, Scienze tecniche, mediche e applicate.

Con decreto rettorale del 2172008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1282008, è stata nominata la Commissione esaminatrice, che ha iniziato i lavori il 22102008 e li ha conclusi il 1622009, con la indicazione del vincitore della procedura, dott. G.M..

Il 1222008, alla scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto di nomina della Commissione, il Presidente aveva richiesto la proroga di un mese al Rettore per il completamento dei lavori della Commissione.

Con provvedimento dell’1132009, il rettore ha dichiarato decaduta la Commissione e annullato gli atti della procedura di valutazione comparativa.

Avverso tale provvedimento è stato proposto dal vincitore della procedura il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art 4 comma 11 del d.p.r. n° 117 del 2000; dell’art 3 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti; irragionevolezza; difetto di motivazione; travisamento dei fatti.

Si è costituita l’Università, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, depositando documentazione.

Alla camera di consiglio del 2752009 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Successivamente, con decreto del 2662009, il rettore ha annullato la seduta relativa alle prove orali e riconvocato i candidati per lo svolgimento di tali prove, con la sostituzione di un membro della commissione.

Avverso tale provvedimento sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti:

violazione e falsa applicazione dell’art 4 comma 11 del d.p.r. n° 117 del 2000; dell’art 3 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti; irragionevolezza; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; difetto di contraddittorio; violazione del giudicato cautelare.

Alla camera di consiglio del 392009, con ordinanza n° 4173 del 2009 è stata nuovamente accolta la domanda cautelare.

Avverso tale ordinanza è stato proposto appello dall’Università, accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza del n° 5552 del 2009.

Successivamente, l’Università procedeva con decreto del 2672010 alla nomina della nuova commissione esaminatrice.

Avverso tale provvedimento sono stati proposti ulteriori motivi aggiunti: violazione e falsa applicazione dell’art 4 comma 11 del d.p.r. n° 117 del 2000; dell’art 3 della legge n° 241 del 1990; eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti; irragionevolezza; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; violazione del giudicato cautelare; difetto di contraddittorio.

Sono stati proposti motivi aggiunti anche avverso la nuova convocazione alla prova orale.

Con ordinanza del 15 -12- 2010 è stata accolta la domanda cautelare proposta con gli ulteriori motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 222011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di decadenza adottato dal Rettore l’11 marzo 2009 e tutti i provvedimenti successivi sono illegittimi in quanto adottati in evidente violazione della normativa specifica dettata per le procedure di valutazione comparativa e dei principi generali dell’azione amministrativa.

Ai sensi dell’ art 4 comma 11 del d.p.r. n° 117 del 2000 nell’ ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Dal tenore testuale di tale norma non emerge in alcun modo la perentorietà dei termini per lo svolgimento della procedura di valutazione comparativa.

Costituisce principio generale, in primo luogo, quello per cui, se un termine non è espressamente indicato dalla legge come perentorio, deve ritenersi ordinatorio.

Il mancato rispetto del termine entro il quale concludere un procedimento, in genere, non è sufficiente ad inficiare i relativi provvedimenti finali, trattandosi di termine ordinatorio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 maggio 2009, n. 4567).

Costiuisce, altresì, principio generale della azione amministrativa quello per cui, l’eventuale superamento del termine per la conclusione di un procedimento non comporta la illegittimità del provvedimento finale, salvi i rimedi approntati dall’ordinamento per il cittadino come il silenzio rifiuto o l’eventuale risarcimento del danno da ritardo o i rimedi di carattere disciplinare nei confronti dei funzionari. Per principio generale dell’ordinamento, i termini dell’azione amministrativa sono ordinatori e non perentori a meno che non vi sia una espressa qualificazione di perentorietà e di decadenza (come si verifica, ad es., nell’ambito dei procedimenti disciplinari). Sicché, la violazione dei termini non dà luogo ad illegittimità del provvedimento, ma a conseguenze di altro genere, sotto il profilo delle responsabilità disciplinari, penali, contabili, e della risarcibilità del danno da ritardo (Consiglio di stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708, proprio rispetto all’art 4 comma 11 del d.p.r. n° 117 del 2000).

Nel caso di specie, in base al mero dato testuale della norma, al momento della scadenza del termine, non è prevista alcuna decadenza automatica, alla quale fa riferimento il provvedimento impugnato. In caso di ritardo, infatti, è previsto un apposito istituto quale la proroga, che nel caso di specie non vi era alcun motivo per non concedere, tenuto anche conto che il ritardo nella conclusione del procedimento è stato di quattro giorni dopo la scadenza e che la proroga risulta richiesta il 1222010, giorno della scadenza del primo termine semestrale.

Inoltre, anche successivamente alla scadenza della proroga, la norma del comma 11 prevede solamente che siano avviate le procedure per la sostituzione dei commissari a cui sia imputabile il ritardo, fissando un nuovo termine per la conclusione dei lavori (cfr Tar Veneto 2658 del 2004, per cui il comma 11 dell’art. 4, prevede quale unica conseguenza la possibilità che il Rettore, a titolo sanzionatorio, avvii – con provvedimento motivato – "la procedura di sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo", stabilendo nel contempo un ulteriore termine per la conclusione dei lavori).

E’ evidente, dunque, che in alcun modo alla scadenza del primo termine di sei mesi poteva conseguire la decadenza della Commissione e l’annullamento delle procedure concorsuali già esaurite.

Neppure tali poteri sono previsti al momento della scadenza della proroga.

Nel caso di specie, il decreto rettorale impugnato con il ricorso principale è dell’11 marzo 2009, mentre la procedura di valutazione comparativa si è conclusa, come risulta dai verbali in atti, il 16 febbraio 2009.

Quindi il Rettore ha annullato una procedura concorsuale orami conclusa, mentre la ratio della norma del comma 11 è quella di far concludere le operazioni concorsuali in ritardo, attribuendo al rettore poteri di impulso, non di carattere annullatorio.

La giurisprudenza, della sezione e del Consiglio di Stato, ha sempre interpretato l’art 4 comma 11 del d.p.r. 117 come non configurante un termine perentorio di conclusione dei lavori della Commissione.

Come detto, per principio generale dell’ordinamento, i termini dell’azione amministrativa sono ordinatori e non perentori a meno che non vi sia una espressa qualificazione di perentorietà e di decadenza.

L’art. 4, d.P.R. n. 117/2000, pur prescrivendo un termine di sei mesi per i lavori della commissione, prorogabili di altri quattro mesi, non prevede che il termine sia perentorio o che ne derivino decadenze, ma solo che scaduto il termine prorogato il rettore avvii la procedura di sostituzione della commissione, in tutto o in parte (Consiglio di stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4708; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 agosto 2006, n. 6921).

Non vi è quindi, ai sensi dell’art 4 comma 11 del d.p.r. 117 del 2000 alcuna attribuzione al rettore di un potere di dichiarare decaduta la Commissione per una mero ritardo, senza prendere in esame la richiesta di proroga.

Né ricorrono i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela dell’intera procedura concorsuale, non essendosi verificata, a seguito del superamento del termine, in base ai principi generali dell’azione amministrativa, alcuna illegittimità della procedura.

Il mancato rispetto di un termine, iniziale o conclusivo, in quanto connesso alla definizione del procedimento, non comporta né il venir meno del potere di azione da parte dell’amministrazione pubblica né l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, nel caso in cui tale termine non sia stato espressamente qualificato come perentorio dalla norma che lo prevede. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 gennaio 2007, n. 124)

Non vi era, quindi, alcun presupposto neppure per procedere all’annullamento in autotutela.

L’annullamento d’ufficio ha, infatti, per presupposti, comunque la illegittimità del provvedimento e l’interesse pubblico ed attuale all’annullamento.

L’art 21 nonies della legge n° 241 del 1990, introdotto dalla legge n° 15 del 2005, prevede, infatti, che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21octies possa essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È, anzi, fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Nel caso di specie, non si è verificata alcuna illegittimità, né si potrebbe ritenere sussistente l’interesse pubblico attuale all’annullamento, trattandosi di procedura concorsuale orami conclusa, con soli quattro giorni di ritardo rispetto al termine originario.

Il ricorso principale è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

L’annullamento di tale provvedimento comporta l’annullamento, altresì, degli atti impugnati con i motivi aggiunti, in particolare la nomina della nuova Commissione e l’eventuale svolgimento della prova orale oggetto della convocazione impugnata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.