T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 112

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte dei Conti, con decreto del 23 aprile 2005, ha indetto una procedura concorsuale a 150 posti, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1.

L’odierna ricorrente – dapprima in posizione di comando, quindi inquadrata nei ruoli della Corte dal 1 ottobre 2007 con qualifica funzionale B3 – espone di non aver presentato domanda di partecipazione nel termine (31 ottobre 2005) fissato nel bando, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti alla data (21 aprile 2005) a tale riguardo indicata dalla lex specialis.

In presenza dell’avversato decreto del 18 giugno 2009, si duole la ricorrente della mancata riapertura dei termini di partecipazione al concorso, proponendo le seguenti doglianze:

1) Violazione di legge e delle regole della par condicio. Mancata riapertura dei termini relativi al possesso dei requisiti di partecipazione e alla presentazione delle domande di partecipazione in conseguenza della sostanziale modifica del bando originario con violazione dei principi propri di procedure concorsuali e di principi generali del diritto amministrativo, quali – in termini precipui – quello inerente la dicotomia tra atto ricognitivo e costitutivo e – in termini estensivi – quello del contrarius actus.

Le modificazioni introdotte dalla sopravvenienza del 2009 rispetto al bando originario del 2005 sarebbero rappresentate:

– dalla suddivisione dei 150 posti messi a concorso sulla base di differenti tipologie di attività;

– la richiesta, nei confronti dei candidati che già avessero presentato domanda di partecipazione, di indicare la tipologia di attività per la quale intendessero concorrere;

– la modificazione della prova d’esame (in luogo dello svolgimento di un elaborato, test articolato su 60 quesiti a risposta multipla);

– la modificazione delle modalità di svolgimento e della durata dei corsi di qualificazione.

Assume parte ricorrente che, in ragione dell’illustrata sostanziale modificazione non soltanto dell’oggetto della procedura concorsuale de qua, ma anche dei requisiti previsti per prendere parte alla stessa, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tale riapertura, secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, avrebbe dovuto riguardare anche coloro che non fossero stati in possesso dei requisiti di partecipazione alla data all’uopo originariamente fissata (21 aprile 2005), avuto riguardo all’arco temporale ultraquadriennale intercorso dalla pubblicazione del bando al momento dell’introduzione delle suindicate modificazioni ad esso apportate.

Nel soggiungere come il bando originario sia stato modificato con determinazione avente carattere costitutivo e non ricognitivo, parte ricorrente evidenzia come tale presupposto appieno connoti la dedotta aspettativa ad una riapertura dei termini della selezione de qua.

2) Violazione di legge e della par condicio a conferma della doverosità della riapertura dei termini di cui sopra, vista la natura costitutiva dell’innovato bando. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, giusta previsione di gara che consente il "doppio salto". Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Il bando di concorso (nelle sue previsioni originarie, così come a seguito delle apportate modifiche) sarebbe illegittimo in ragione della consentita partecipazione alla selezione di tutti i dipendenti della Corte collocati in area B.

Verrebbe, per l’effetto, a determinarsi – in violazione dei principi indicati in epigrafe – una consentita progressione per saltum, atteso che l’accesso all’area C sarebbe consentito all’intero novero dei soggetti inquadrati in area B, indipendentemente dalla posizione (B1, B2, B3, B3S) da essi rivestita.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata dalla Sezione respinta con ordinanza n. 4730, pronunziata nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Giova, ai fini di una compiuta disamina del presente gravame, brevemente ricostruire le vicende che hanno contrassegnato l’indizione, da parte della Corte dei Conti, della procedura selettiva relativa al corso-concorso a 150 posti per il passaggio dall’area B all’area C (posizione economica C1), di cui n. 3 posti riservati al personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso gli Uffici della Corte dei Conti sede di Bolzano.

Con decreto segretariale n. 446 del 22 aprile 2005 veniva bandito il concorso di che trattasi, individuandosi, fra l’altro:

– il termine per il possesso dei requisiti, fissato alla data del 21 aprile 2005;

– il termine per la presentazione della domande di ammissione (31 ottobre 2005);

– le modalità di articolazione della procedura selettiva (valutazione dell’esperienza professionale, del titolo di studio, dei titoli culturali e professionali; prova scritta d’esame; corso di qualificazione)

– i punteggi attribuibili per i titoli di studio, per la valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli professionali, dei corsi di aggiornamento e qualificazione professionali;

– le modalità di svolgimento della prova scritta d’esame (svolgimento di un elaborato tratto dalle materie di cui agli annessi programmi di esame: Allegati A, B e C);

– la durata (non superiore a sei mesi) e le caratteristiche del corso di qualificazione.

Con successivo decreto del 6 febbraio 2007, l’Amministrazione procedente procedeva alla rettifica della data (21 aprile 2005) originariamente indicata ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, determinandone l’allineamento con la data (31 ottobre 2005) di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Prima di procedere all’ulteriore disamina delle modificazioni apportate alla lex specialis, non può omettere il Collegio di rilevare come l’opportunità – o, più propriamente, la necessità – di tale determinazione sia affatto omogenea con le indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 10216, resa dalla Sezione il 10 ottobre 2006.

Tale pronunzia, riguardante proprio la medesima procedura selettiva oggetto della presente controversia, ha infatti disposto l’annullamento del bando nella parte in cui veniva indicata la data del 28 aprile 2005 quale termine per il possesso dei titoli da valutarsi; e ciò in quanto, avuto riguardo alla generale previsione di cui all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 487 del 1994 (secondo la quale "i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione"), tale previsione di lex specialis si è dimostrata "priva di base normativa ed irragionevole … , con conseguente rilievo di illegittimità del provvedimento in esame in parte qua".

Il bando de quo formava, peraltro, oggetto di ulteriore intervento manipolativo ad opera del decreto n. 550/SG/2009 del 18 giugno 2009, oggetto dell’odierna impugnativa.

Con esso l’originaria formulazione della lex specialis di selezione veniva così modificata:

– suddivisione dei posti messi a concorso (nel numero complessivo di 150, rimasto inalterato) per profilo professionale (collaboratore amministrativo, collaboratore informatico, collaboratore tecnico), con riserva di n. 3 posti per il personale appartenente ai ruoli locali in servizio presso la sede di Bolzano;

– obbligo, per i candidati che avessero presentato tempestivamente la domanda di partecipazione (quindi, entro il termine, come sopra modificato, del 31 ottobre 2005) di rendere una dichiarazione "riguardante la scelta vincolante della tipologia della prova scritta d’esame che verterà sulle materie contenute nei programmi di esame A/B/C allegato al decreto segretariale del 23 aprile 2005";

– modificazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame (non più consistente nello svolgimento di un elaborato, "così come disposto dall’art. 10 del … decreto n. 446 del 23 aprile 2005, bensì in un test articolato su n. 60 quesiti a risposta multipla la cui durata è fissata in un massimo di 45 minuti", comunque "predisposti su argomenti tratti dalle materie di cui ai programmi di esame A/B/C" annessi allo stesso decreto n. 446);

– modificazione della durata del corso di qualificazione ("non superiore, complessivamente, a 30 giorni lavorativi").

2. Come sopra riportati gli essenziali termini di riferimento per una compiuta delibazione del sottoposto thema decidendum, viene in considerazione il primo complesso di doglianze articolato dalla parte ricorrente con l’odierno mezzo di tutela, essenzialmente incentrato sulla mancata riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che trattasi.

La rilevanza di tale argomentazione – in termini di interesse alla sottoposizione all’adito organo di giustizia della questione sopra precisata – appieno rileva ove si consideri che parte ricorrente non ha presentato domanda di ammissione al concorso nel termine all’uopo fissato, in quanto non in possesso a tale data dei prescritti requisiti di partecipazione.

Sostiene la parte stessa, al riguardo, che la sostanziale immutazione della lex specialis – veicolata dal decreto n. 550 del 2009 – avrebbe dovuto imporre alla procedente Amministrazione una generale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in discorso, pena la violazione di affermati principi generali dell’ordinamento, nonché delle coordinate di legittimo svolgimento delle procedure selettive.

La doglianza non riveste giuridico pregio e, per l’effetto, non merita accoglimento.

Rileva al riguardo il Collegio come la prospettazione di parte ricorrente sarebbe suscettibile di favorevole considerazione soltanto laddove la rettifica di un bando di concorso venisse ad incidere sui requisiti di partecipazione, ampliandone la portata con riveniente allargamento della potenziale platea dei partecipanti: in tale ipotesi atteggiandosi la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, effettivamente, in termini di doverosità, al fine di consentire la partecipazione anche a chi, pur interessato alla procedura, non vi avesse inizialmente partecipato a fronte di una clausola escludente del bando, poi modificata in senso ampliativo.

In tale evenienza, infatti (e, quindi, nel caso in cui la rettifica del bando originario avesse comportato un ampliamento dei potenziali partecipanti) si dimostrerebbe irrazionale (e, comunque, non fondata su alcun apprezzabile interesse pubblico) la scelta di non ammettere al concorso i soggetti che avessero medio tempore maturato i requisiti.

Se, infatti, l’interesse dell’Amministrazione procedente va identificato nell’esigenza di favorire la massima partecipazione dei soggetti astrattamente idonei, al fine di pervenire alla selezione dei candidati "migliori"), allora viene a dimostrarsi priva di ragionevole fondamento la scelta di precludere la partecipazione a coloro i quali, alla data della nuova chiusura dei termini di iscrizione al concorso, avessero maturato i requisiti, ancorché in epoca successiva alla prima indizione, poi rettificata.

Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di osservare (cfr. T.A.R. Umbria, 28 maggio 2009 n. 262) che, "in materia di concorsi per il pubblico impiego, un principio generale di remota origine giurisprudenziale vuole che, qualora la p.a. modifica le regole o le condizioni di un concorso già bandito (anche solo, ad es., aumentando il numero dei posti), essa sia tenuta a riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione", al fine di "dar modo di partecipare a coloro che, valutando le condizioni originarie, avevano ritenuto di non averne interesse": principio, quest’ultimo, che, ancorché "non legificato, ma pacifico in giurisprudenza, si considera derivare dal fondamentale valore dell’imparzialità dell’amministrazione" e "si correla, del resto, anche a canoni di buona amministrazione".

Ferma la sostanziale condivisione dell’orientamento del quale si è dato conto, rileva peraltro la Sezione come le modificazioni apportate all’originario bando di concorso per effetto delle disposizioni introdotte dal gravato decreto del 2009 non rivelino carattere "adeguatamente" sostanziale, tale da indurre – con carattere di obbligatorietà – una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non hanno formato, infatti, oggetto di modifica:

– il numero complessivo dei posti messi a concorso;

– i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;

– l’oggetto della selezione stessa;

– l’articolazione del concorso per titoli ed esami, nonché il "peso", in termini di assegnazione di punteggio, riservato, rispettivamente, alla prova scritta ed alla valutazione dell’esperienza professionale, nonché dei titoli di studio, culturali e professionali.

Deve quindi escludersi che le imputazioni apportate alla lex specialis abbiano determinato, in capo alla procedente Amministrazione, alcun obbligo di disporre la riapertura dei termini di che trattasi, per come sostenuto dalla parte ricorrente: obbligo la cui immanenza appare predicabile:

– non soltanto laddove il numero dei posti messi a concorso, le regole di articolazione della selezione, ovvero l’oggetto della stessa avessero formato oggetto di incisiva rimeditazione;

– ma, anche, nel caso in cui gli stessi requisiti di ammissione fossero stati modificati, determinando un corrispondente ampliamento della platea dei potenziali partecipanti, a fronte del quale sarebbe stato ben irragionevole non consentire anche ai soggetti (originariamente) non in possesso dei requisiti una rimessione in termini ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.

Diversamente da quanto ora osservato, il gravato decreto del 2009 – inalterati il numero dei posti messi a concorso, la configurazione della selezione per titoli ed esami, nonché i requisiti per la partecipazione alla stessa – ha:

– articolato il novero delle posizioni messe a concorso per profili professionali;

– modificato le modalità di svolgimento della prova scritta (non più elaborato, ma test a risposta multipla)

– compresso la durata del corso di formazione.

Nessuna di tali modificazioni è destinata, con ogni evidenza, ad incidere sui requisiti di partecipazione; né alcuna di esse integra una modificazione dell’originario bando in termini sostanziali, tali cioè da indurre – con il carattere di "obbligatorietà" postulato dalla parte ricorrente – la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva de qua.

La censura, dimostratasi infondata, deve pertanto essere respinta.

3. Con ulteriore argomento di censura, si duole parte ricorrente (la cui posizione funzionale di appartenenza è B3) che la consentita partecipazione alla procedura di che trattasi di dipendenti inquadrati in sottordinate posizioni (B1 e B2) consentirebbe a questi ultimi di accedere, in caso di esito vittorioso del concorso, all’area C (posizione C1) mediante una preclusa progressione per saltum.

Va in primo luogo osservato come la posizione legittimante ravvisabile in capo alla parte ricorrente, ai fini della proposizione della censura ora all’esame, riveste debole consistenza, atteso che la mancata partecipazione al concorso de quo (a fronte dell’omessa presentazione della domanda di ammissione, avvenuta in ragione della carenza dei prescritti requisiti) non consente la qualificabilità in termini di personalità, attualità, concretezza e differenziazione dell’interesse fatto valere nel contestare l’ampliato novero dei soggetti facoltizzati a presentare domanda di partecipazione.

Nondimeno, la censura si dimostra infondata anche nel merito; per l’effetto imponendosi la reiezione delle argomentazioni in proposito articolate.

Intende il Collegio, a tale riguardo, aderire all’orientamento dalla Sezione già esplicitato, proprio a proposito del concorso oggetto di odierna indagine, con la rammentata sentenza 10216/2006.

Anche nella vicenda contenziosa definita con la decisione ora richiamata, la parte ricorrente aveva lamentato la violazione dei principi in tema di accesso ai pubblici uffici (nonché la disparità di trattamento e la contraddittorietà insite nella presupposta normativa di matrice contrattuale), in relazione alla possibilità per i dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2 (incaricati dell’espletamento di mansioni esecutive) di transitare direttamente nell’area C senza passare per la posizione B3; ulteriormente rappresentando che tale consentita possibilità – oltre ad essere contraddittoria in riferimento alla espressa previsione, nel contratto collettivo, di una selezione appositamente preordinata al passaggio da B1/B2 a B3- – si sarebbe, ulteriormente, rivelata in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità dei "doppi passaggi di qualifica".

La disciplina della selezione interna de qua, così come delineata dalla pertinente contrattazione collettiva (art. 15 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1995; C.C.N.L. del personale delle aree funzionali della Corte dei conti del 12 novembre 2004, che a sua volta rinvia all’art. 8 del C.C.N.L. 12 giugno 2003), non si pone infatti in contrasto con i principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr. sentenze 24 luglio 2003 n. 274, 4 dicembre 2002 n. 517, 23 luglio 2002 n. 373, 29 maggio 2002 n. 218, 16 maggio 2002 n. 194, 4 gennaio 1999 n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528, 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161), ed in particolare con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.), non configurandosi nella specie una procedura selettiva finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale attraverso l’ingiustificata valorizzazione dell’anzianità di servizio.

In proposito, va osservato come, con le richiamate sentenze nn. 1/1999 e 194/2002, la Corte Costituzionale, richiamandosi agli artt. 97, 51 e 98 e 3 della Costituzione, abbia evidenziato come il pubblico concorso sia imposto anche per l’accesso alla qualifica successiva in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci (rappresentando, quindi, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione).

La Corte, nel censurare la prevista ammissione ai corsi di riqualificazione di dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore (in quanto volta a "conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme"), ha poi ribadito che "il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci".

Nel caso in specie, le modalità del concorso, con le quali la partecipazione è stata estesa a categorie di personale diverse da quella (B3) immediatamente sottordinata rispetto alla posizione da conferire (C1), in ossequio al principio di salvaguardia dell’anzianità, non attribuiscono al requisito della mera anzianità quella funzione "abnorme" individuata dal Giudice delle leggi, ossia di un criterio elusivo del meccanismo generale del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.

Al contrario, appare del tutto conforme al principio di eguaglianza, che impone di trattare in maniera differenziata le situazioni in sé diverse, l’operato dell’Amministrazione che, pur permettendo un’ampiata partecipazione alla procedura di selezione, ha tuttavia articolato ed opportunamente valorizzato, in sede di formazione della graduatoria finale, le diverse condizioni personali che avevano legittimato l’ammissione alla fase concorsuale.

È al riguardo sufficiente considerare che i punteggi per l’anzianità sono differenziati in relazione alla posizione di appartenenza degli aspiranti (in particolare: punti 1,00 per i B3; punti 0,75 per i B2; punti 0,50 per i B1), senza che lo scarto previsto sia irragionevole al punto da trasmodare in invalidità della norma.

Per ciascun anno di servizio dei dipendenti B3 è, infatti, prevista l’attribuzione di un punteggio doppio rispetto al corrispondente periodo per i dipendenti B1 (10 anni di servizio dei primi sono equivalenti a 20 anni degli altri); laddove il raggiungimento di 20 punti di anzianità per i B3 richiederebbe, per i dipendenti in posizione B1, un servizio prestato per almeno 40 anni (analogo ragionamento, ancorché in termini aritmeticamente più attenuati, valendo per i dipendenti B2).

Non può quindi ritenersi che il mero fatto del conseguimento dell’anzianità necessaria in profili professionali diversificati conduca ad una pedissequa (quanto ingiustificata) omologazione delle posizioni dei partecipanti, atteso che, in tal modo, verrebbe a realizzarsi un pratico "appiattimento" di esperienze lavorative diverse con riveniente forzata "omogeneizzazione" di mansioni di rilevanza non equiparabile.

La censura, come in precedenza anticipato, è quindi infondata e deve essere disattesa.

4. Nel ribadire l’inaccoglibilità delle esaminate doglianze, non può esimersi il Collegio da disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Corte dei Conti per complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44961

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale M. G. fu condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole, nella qualità di socio accomandatario della s.a.s.

Italgrafo, dichiarata fallita con sentenza del 5/4/2007, di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale semplice, con l’aggravante di cui alla L. Fall., art. 219.

2. Ricorre per cassazione l’imputato e deduce mancanza e contraddittorietà, nonchè manifesta illogicità della motivazione, atteso che gli viene contestato di aver sottratto un macchinario del valore di Euro 293.502,46 e quindi di aver distratto la somma derivante dai beni concessi in locazione finanziaria dalla Leasint S.p.A. per un valore di L. 570 milioni. Orbene, si tratta della stessa somma e non di due diversi importi. Nonostante il preciso richiamo operato dal difensore, la corte d’appello di tanto non sembra essersi accorta, giungendo ad una duplicazione dell’imputazione.

Peraltro, non è stato posto adeguatamente in evidenza in sentenza che il curatore si è limitato ad un mero accertamento cartolare sulle fatture prodotte dalla Leasint spa, senza valutare l’effettiva presenza in loco dei beni della fallita. Dunque, manca del tutto la prova di cosa sia stato rinvenuto dal curatore.

Sussiste quindi contraddittorietà della motivazione, anche nella parte in cui, prima, esclude la prova della risoluzione del contratto di leasing e, poi, afferma che, in ogni caso, si rileva che il bene, dopo la risoluzione il contratto di leasing, non è stato trovato.

3. Quanto alla bancarotta documentale, il giudicante avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’attività era cessata nel 2007 o comunque era notevolmente ridotta di volume.

4. Infine, in tema di quantificazione della pena, illogicamente e immotivatamente è stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche a causa di un risalente e insignificante precedente.

Il M. è persona di quasi (OMISSIS) che ha onestamente lavorato tutta la vita.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato, in conseguenza, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro mille.

2. Dall’esame dell’atto di appello, si evince che non corrisponde al vero il fatto che la difesa del M. abbia fatto presente che le due somme (Euro 293.502,46 e L. 570.000.000) rappresentavano lo stesso importo.

L’argomento, pertanto, non può essere "speso" per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità.

3. Quanto alla censura relativa all’operato del curatore, essa, oltre a essere generica, è manifestamente infondata, atteso che non si specifica per qual motivo l’imputato non abbia inteso "difendersi provando" (come si suoi dire), vale a dire dimostrando che le conclusioni cui era giunto il curatore non corrispondevano alla realtà materiale come al M. – a quanto si sostiene – risultava.

E’ evidente che, in un processo di parti, l’onere difensivo ha contenuto di elevata pregnanza, con la conseguenza che, se l’accusato rimane inerte, non può che applicarsi il principio dell’imputet sibi.

E, va da sè, a tale inerzia non può certo porre rimedio la Corte di cassazione.

4. Del tutto aspecifiche sono le ultime due censure (una relativa alla bancarotta documentale, l’altra al trattamento sanzionatorio).

Non è concludente il fatto che l’attività sociale sia terminata nel 2007 (d’altra parte, in tale anno è intervenuta la dichiarazione di fallimento). La mera equivalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, d’altra parte, è adeguatamente giustificata dal giudice di appello, tanto per la presenza di precedente penale, quanto per la pluralità dei fatti di bancarotta e per la "non modesta entità del bene sottratto".
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-03-2013, n. 12015

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21 marzo 2012 il Magistrato di sorveglianza di Modena, in sede di riesame della pericolosità sociale di M. H., sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 2, prorogata di mesi 2 dal medesimo Magistrato con provvedimento del l febbraio 2012, dopo aver dichiarato manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal M., gli ha applicato, in sostituzione della misura di sicurezza anzidetta, quella dell’espulsione dallo Stato ex art. 235 c.p., e ne ha ordinato, per l’effetto, l’espulsione dal territorio dello Stato.

2. Avverso detto provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Modena ricorre personalmente per cassazione M.H. deducendo:

1) – illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 24, 15, 27, 111 e 117 Cost., dell’art. 215 c.p., comma 1, artt. 216, 217, 218 e 231 c.p., nonchè della L. n. 354 del 1975, artt. 1 e 3 (Ord. Pen.);

2) – violazione dell’art. 6 del trattato dell’Unione europea; degli artt. 4 e 50 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonchè degli artt. 5 e 7 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso in esame va qualificato come appello e rimesso per la decisione al competente Tribunale di sorveglianza di Bologna.

2. Avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza in materia di verifica della pericolosità sociale, ai fini dell’eventuale sostituzione della misura di sicurezza applicata, il vigente sistema non consente il ricorso per saltum in Cassazione, essendo al contrario previsto che i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 c.p.p. (ma cfr.

altresì l’art. 69, comma 4 e art. 70, comma 2 Ord. Pen.) siano impugnati innanzi al Tribunale di sorveglianza (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 5636 del 20/1/2009, Mandrean, Rv. 242450).

3.Per il principio di conservazione delle impugnazioni, fissato dall’art. 568 c.p.p., comma 5, il giudice è tuttavia tenuto a dare la giusta qualificazione all’impugnazione non correttamente indirizzata; pertanto il ricorso in esame va qualificato come appello e va rimesso per il suo esame al giudice competente, individuato nel Tribunale di sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 680 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 11-06-2008 (10-06-2008), n. 23727 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Condizioni ostative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione ai due mandati di arresto europeo emessi il 13 e 14 settembre 2007, nei confronti del cittadino turco S.N., dalla competente autorità giudiziaria francese per essere sottoposto a procedimento penale in ordine al delitto di partecipazione ad associazione terroristica, in qualità di membro e dirigente, e per utilizzo di esplosivo e ne ha disposto la consegna allo Stato emittente.
La Corte d’appello premette:
– i due mandati d’arresto 13 e 14 settembre 2007 sono stati emessi in epoca successiva all’entrata in vigore della L. 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della decisione 13 giugno 2002 del Consiglio dell’Unione europea, per fatti di banda armata, con uso di esplosivo, commessi nel territorio francese dal 1995 al febbraio 2007;
– è pacifica l’operatività della disciplina del mandato d’arresto e, nonostante risulti pendente una richiesta di estradizione da parte della Turchia nei confronti S.N., si è ritenuto di dare la precedenza alla richiesta di consegna presentata dalla Repubblica francese, tenuto conto a norma della L. n. 69 del 2005, art. 20, comma 3, della diversa disciplina dell’ordinamento dei due Stati con riguardo alla successiva rispettiva consegna nonchè della data delle due richieste;
Lo Stato di emissione ha trasmesso la documentazione richiesta dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 5, e art. 6, comma 1. Il provvedimento, in base al quale è stato poi emesso il mandato d’arresto europeo, è adeguatamente motivato e contiene in termini dettagliati la descrizione dei fatti oggetto di incriminazione, le fonti di prova consistenti in intercettazioni telefoniche, perquisizioni e deposizioni di numerosi testi. In particolare, si rappresenta che S. e componente di un associazione sovversiva, in qualità di dirigente e di combattente nei campi di addestramento del PKK, organizzazione separatista curda – partecipazione consistente nella raccolta di fondi, con riciclaggio di danaro e nella ricerca in Europa di sostegno logistico e militare a favore di tale organizzazione, alla quale sono addebitabili numerosi attentati e molteplici vittime con uso di bombe, con ampia conoscenza, da parte dello stesso S., nella manipolazione di armi ed esplosivi e rivestendo egli l’incarico di comandante di un gruppo di guerriglieri.
La Corte d’appello pone in rilevo che i fatti ascritti alla persona della quale è richiesta la consegna costituiscono reato per la legge italiana e che integrano la previsione della consegna a norma dell’art. 8, lett. a) della cit. legge.
Non vi sono ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18. Si precisa, in particolare, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all’art. 18, lett. d) ed f) della legge non trattandosi di reati politici e non potendosi ravvisare nei fatti una "manifestazione della libertà di associazione".
Al riguardo, la Corte di merito ha rilevato che l’incriminazione ha ad oggetto attività terroristiche con utilizzo anche di esplosivi, circostanze per le quali può escludersi che si tratti di reato politico ovvero di fatti da ricondurre a libertà di associazione.
Infine, non vi sono ragioni – precisa la Corte d’appello – che la persona da consegnare possa essere sottoposta nello Stato francese a persecuzioni di carattere razziale, religioso o di opinioni politiche e che la stessa posa essere sottoposta a pene e trattamenti contrari a principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Tenuto conto della documentazione, è da escludere che possano essere o siano stati violati i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quelli del giusto processo.
2. S.N. impugna la sentenza, dopo la descrizione e delle incriminazione nel procedimento francese consistenti nell’organizzazione in Francia di una rete per la raccolta di fondi a favore del PKK, deduce che occorre valutare non se in Francia si possa determinare una violazione dei principi del giusto processo e delle convenzioni internazionali, ma se l’accusa si risolva in un reato politico. Per effettuare tale valutazione, per il ricorrente, è necessario non fermarsi alla imputazione nel procedimento francese, ma anche e soprattutto alla natura dell’organizzazione PKK e alla situazione della Turchia, del Kurdistan e alla condizione della popolazione di etnia curda nel territorio Turco. In base a tali circostanze, oggetto di memoria già depositata nel giudizio innanzi alla Corte d’appello, debbono essere valutate le disposizioni della L. 22 aprile 2005, n. 69 e se vi siano state violazioni.
Ad avviso del ricorrente, la situazione Kurda, dopo una articolata descrizione storico e giuridica dell’ordinamento turco, non può essere relegata a un affare interno alla Turchia e dunque non di terrorismo si possa parlare in relazione al ruolo del PKK in Turchia, ma di lotta di popolo per la propria auto determinazione e per il riconoscimento dei diritti umani fondamentali. Le ragioni ostative previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. f) dovevano essere considerate in base a tali circostanze e alla nozione di reato politico ricavabile dall’art. 10 Cost., comma 4, e art. 26 Cost., orientate a un ottica di favor nei confronti del delitto politico del tutto diversa rispetto a quella contenuta nell’art. 8 c.p., che ha risentito del contesto storico-politico in cui fu redatto il codice penale teso a reprimere ogni contestazione dell’ordine costituito.
Deduce il ricorrente che i fatti di terrorismo per i quali va esclusa l’operatività del divieto previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 non sono quelli oggetti di contestazione a S.N.: mancano fatti concreti per i quali l’agevolazione in territorio francese dei lavoratori de Kurdistan possa definirsi attività terroristica, come diversamente ritenuto dalle Autorità francesi. Le norme riportate nella legge attuativa della Decisione quadro vanno interpretate in base all’art. 10 Cost., comma 4.
In conclusione, si deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. f) e dell’art. 10 Cost. nonchè alla lett. d) del cit. art. 18 che vieta la consegna se il fatto è riconducibile a una manifestazione della libertà di associazione.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ampia e corretta analisi svolta nella sentenza impugnata risponde alle questioni riproposte in questa sede circa la natura politica del reato e la riconducibilità dei fatti alla libertà di associazione.
La qualificazione di un delitto come politico va letta alla luce dell’art. 10 Cost., secondo il quale l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione.
La nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell’art. 8 c.p., nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi quali quelli la cui condotta di partecipazione ad associazione criminale sia diretta al compimento di atti terroristici diretti all’eversione, con modalità violente comprensive dell’uso di materie esplodenti e attentati alla vita e all’integrità fisica di altri cittadini (Si veda in tal senso, Sez. 6, 19 giugno 2003, dep. 23 luglio 2003, n. 31123; Sez. 6, 17 febbraio 1992, dep. 24 marzo 1992, n. 767).
Come posto in rilievo dalla Corte d’appello, non può ricondursi a un delitto di ispirazione politica rilevante al fine del divieto di estradizione, la partecipazione a un’associazione sovversiva, in qualità di dirigente e di combattente nei campi di addestramento, indipendentemente dalle finalità (nella specie PKK, organizzazione separatista curda) consistente nella raccolta di fondi, con riciclaggio di danaro, e nella ricerca in Europa di sostegno logistico e militante a favore di tale organizzazione, alla quale sono addebitabili numerosi attentati e molteplici vittime con uso di bombe, con ampia conoscenza, da parte dello stesso S., nella manipolazione di armi ed esplosivi e rivestendo egli l’incarico di comandante di un gruppo di guerriglieri.
Non vi è divieto di consegna a uno Stato estero, peraltro diverso rispetto a quello nel cui ambito è sorta l’organizzazione separatista Kurda, quando in concreto il delitto abbia determinato un pericolo collettivo per la vita, l’integrità fisica e la libertà delle persone ovvero quando abbia colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi politici che l’hanno ispirato. Elementi che lo Stato italiano, nel formulare la riserva all’atto della ratifica della Convenzione europea di estradizione,ratificata dall’Italia con L. 26 novembre 1985, n. 719, riguardo alla convenzione dell’estradizione per reati politici, si è impegnato a considerare.
La nozione di reato politico a fini estradizionali, così ora per la consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo, trova la sua definizione nel bilanciamento tra il valore insito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire alla persecuzione dei cittadini e dello straniero per motivi politici e quello dei valori umani primari salvaguardati nella Costituzione.
2. Il ricorso, dunque, è inammissibile e, norma dell’art. 616 c.p.p., l’imputato va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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