Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 09-03-2011, n. 9622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 20.10.2008, B.G.A. e Z.L. venivano condannati alla pena di anni due e mesi due di reclusione ciascuno per il reato continuato di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e comunque all’acquisizione anche all’estero di moneta contraffatta, organizzazione nella quale D.D.A. operava come promotore e finanziatore, tale B. come acquirente e procacciatore, A.H. e B.S. come corrieri, la B.G. come procacciatrice e lo Z. come finanziatore, nonchè di contraffazione o di acquisto di concerto con i contraffattori di 1.003 banconote da Euro 100 contraffatte, sequestrate all’ A. in (OMISSIS).

Entrambi i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 416 cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova del reato associativo.
Motivi della decisione

I ricorsi sono entrambi viziati da genericità.

Con la sentenza impugnata la sussistenza della prova in ordine al reato associativo veniva motivata in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed al sequestro delle banconote, e si individuava in particolare nella fitta rete di contatti e rapporti fra i soggetti interessati, nelle notevoli quantità di banconote oggetto delle conversazioni intercettate e del sequestro e nella ripartizione dei compiti fra gli imputati.

Nel ricorso presentato nell’interesse della B.G. si rileva che i contenuti delle intercettazioni, con particolare riguardo alla posizione della ricorrente, fanno riferimento alla commissione di reati specifici e non ad un contesto organizzato.

Nel ricorso presentato nell’Interesse dello Z. si rileva che il predetto risulta dalle intercettazioni coinvolto in un unico episodio criminoso.

Tali motivi risultano meramente ripetitivi degli analoghi rilievi avanzati con gli atti di appello; il che li rende aspecifici in quanto privi della tipica funzione di critica argomentata delle ragioni esposte nella sentenza di secondo oggetto del ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell’11.3.2009, imp. Arnone, Rv. 243838). Gli stessi in ogni caso, si limitano a proporre, in termini peraltro anche per questo aspetto generici, una diversa lettura delle risultanze che inducevano i giudici di merito a ritenere, con decisione adeguatamente motivata, la sussistenza del legame associativo, oltretutto riducendo l’esame alle intercettazioni telefoniche e non anche agli esiti dei sequestri delle banconote contraffatte viceversa considerati dalla sentenza impugnata.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 12948 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G., in proprio e quale esercente potestà sui figli minori, convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Palermo D.L. e la Lloyd Adriatico Assicurazioni, esponendo che il marito, alla guida del suo ciclomotore, era stato investito dall’auto condotta dal D., riportando lesioni che, circa 20 giorni dopo, ne avrebbero causato il decesso.

Il giudice di primo grado accolse la domanda risarcitoria, ritenendo unico responsabile del sinistro il conducente dell’autovettura per non aver dato la precedenza al C. – cui veniva peraltro ascritto, nella misura del 30%, l’aggravamento delle conseguenze lesive del sinistro per aver omesso di indossare il casco di protezione.

Egli liquidò, pertanto, il danno patrimoniale e il (solo) danno morale iure proprio (ritenendo tardiva la richiesta di risarcimento avanzata iure ha ereditario).

La corte di appello di Palermo, investita dei gravami proposti, in via principale e incidentale, rispettivamente dalla compagnia assicuratrice e da C.G., ridusse le somme dovute a quest’ultima ed ai suoi figli.

La sentenza è stata impugnata dalla predetta appellante incidentale con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la Allianz s.p.a..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al suo terzo motivo.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è (prima ancora che infondato nel merito, avendo la corte territoriale legittimamente statuito sull’impugnazione relativa alla liquidazione del danno morale in concreto proposta dalla compagnia assicuratrice) inammissibile in rito.

La doglianza che ne sostanzia il contenuto viene, difatti, proposta e illustrata, anche nei quesiti con cui essa si conclude, sotto il profilo dell’errore di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, evocando, peraltro, una violazione dell’art. 112 codice di rito (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) in evidente spregio di un principio di diritto costantemente affermato da questa corte, alla stregua del quale l’omessa pronuncia su una domanda (ovvero su specifiche eccezioni sollevate dalla parte) integra una violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (Cass. 1701/2006, tra le tante conformi).

Con il secondo motivo, si denuncia contraddittorietà e illogicità della sentenza nella parte relativa alla liquidazione del danno morale in favore di ciascuno dei parenti del de cuius, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo (anch’esso infondato nel merito al pari di quello che precede) è del pari inammissibile, per le ragioni dianzi esposte, lamentandosi, sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, il medesimo vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, da denunciarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo, si denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza per avere la corte di appello erroneamente determinato la percentuale di concorso di colpa da attribuire al de cuius relativamente alla verificazione del sinistro ed al mancato uso del casco.

Il motivo è fondato, avendo effettivamente il giudice di appello proceduto ad una semplice somma algebrica delle due percentuali di concorso così come ritenute in sentenza, dapprima sommandole tra loro (10% + 30%), poi decurtando il risultato così ottenuto dal totale del 100% dovuto, senza considerare che la percentuale di concorso del 30% non andava decurtata dal 100% dell’importo totale, bensì dal rimanente 90% (la percentuale risultante, cioè, all’esito della decurtazione del 10%).

Il ricorso è pertanto accolto quanto al suo terzo motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla corte di appello di Palermo che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Palermo in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 07-04-2011, n. 621 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Capone, per la ricorrente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugnata l’epigrafata ordinanza di demolizione deducendo le seguenti censure:

A)- Difetto di legittimazione passiva. Violazione art. 31 D.P.R. 380/2001. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo. Carenza di istruttoria.

B)- Eccesso di potere. Falsa ed erronea presupposizione di fatto. Falsa ed erronea applicazione art. 31 D.P.R. 380/2001. Superficialità e contraddittorietà dell’istruttoria.

C)- Difetto di motivazione. Omessa valutazione del pubblico interesse. Violazione dell’affidamento ingenerato nel privato e in buona fede e del principio di certezza del diritto.

D)- Violazione dei principi in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi. Difetto di istruttoria. Violazione art. 41 L.R. 56/1980.

E)- Violazione art. 31 DPR 380/2001. Eccesso di potere. Violazione ed elusione dei principi in tema di sanzioni edilizie.

1.2. Con atto depositato in data 20 gennaio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni, insistendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Nella pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata riservata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il difetto di legittimazione passiva in cui sarebbe incorso il Comune nell’irrogare l’ingiunzione a demolire di cui in epigrafe, in quanto la stessa avrebbe acquistato l’immobile in questione nello stato attuale, sicchè gli illeciti edilizi contestati sarebbero stati realizzati dal suo dante causa.

Come ritenuto dal Consiglio di Stato, "l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito" (CdS, V, 40/2007) e, comunque le misure repressive per attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari dell’immobile diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso, salva la loro facoltà di agire nei confronti del dante causa per il minor valore che il bene venduto venga ad avere a seguito della riduzione in pristino (Cons. Stato, V Sez., 1 marzo 1993 n. 308, in Cons. Stato 1993, I, 34; T.A.R. Bologna, 30 gennaio 2001, n.75), anche in considerazione del fatto che l’ atto ha solo funzione ripristinatoria dell’ abuso e non afflittiva verso l’autore (T.A.R. Trento, 12 giugno 2000, n.229).

2.2. Del pari infondata è la censura con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la mancanza del titolo concessorio sarebbe giustificata dal fatto che l’immobile è stato realizzato antecedentemente il 1967.

Tuttavia tale circostanza non risulta supportata da alcun elemento probatorio, dato che l’aerofotogrammetria eseguita dal Comune nel 1991 pur attestando l’esistenza dell’immobile nel 1991 non può certo evidenziare la realizzazione dello stesso, nello stato attuale, in epoca antecedente il 1967.

Peraltro, chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo ha l’onere di fornire perlomeno un principio di prova – nella specie non allegato – in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157).

2.3. Quanto al prospettato difetto di motivazione dell’atto, secondo quieti principi giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo per discostarsi, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; peraltro, non necessita della preventiva acquisizione del parere della Commissione Edilizia.

Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

2.4. Inoltre, relativamente alla dedotta mancanza del parere della C.E.C., l’art. 33 DPR 380/2001 non prevede l’acquisizione di detto parere propedeutico all’adozione dell’ordine di demolizione; peraltro, tale necessità è da escludersi anche in considerazione della natura vincolata del provvedimento.

2.5. Infine, non sussiste neppure la lamentata mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di inosservanza dell’ordinanza medesima essendo la stessa invece esattamente individuata.

3. Conclusivamente, il ricorso deve quindi essere respinto.

3.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 28-04-2011, n. 1038 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente M.P. premette di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di San Gregorio (Ct), identificato al catasto al foglio 5, particelle 633, 634 e 795. Precisa, altresì, che era stata stipulata convenzione di lottizzazione nell’anno 1992, e che poi a seguito della decadenza di tale convenzione, ne era stata proposta un’altra. Su quest’ultimo procedimento, a seguito di incontri e trattative il Comune esprimeva parere favorevole, ma non esitava l’atto conclusivo. Conseguentemente il ricorrente notificava atto di diffida extragiudiziale e poi proponeva ricorso a questo Tar ai sensi dell’art. 21 bis della L. 1034/1971. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1553/2006 che ha nominato quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile di Messina.

Con provvedimento del 17.05.2007 il Commissario ad acta ha concluso, rigettando l’istanza avanzata dal ricorrente, il procedimento sul quale si era formato il silenzio/rifiuto. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con autonomo ricorso n. 2559/2007 R.G..

Nelle more della decisione del ricorso, in data 8 marzo 2009, il ricorrente afferma essere decaduti i vincoli di PRG finalizzati alla espropriazione per la realizzazione di opere di pubblica utilità (strada pubblica); pertanto, ha notificato al Comune ulteriore atto di diffida – datato 26 maggio 2009 – per ottenere una nuova zonizzazione dell’area in esame.

Nel silenzio dell’amministrazione, è stato proposto il ricorso in epigrafe per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e per ottenere la conclusione del procedimento, anche mediante Commissario ad acta.

Il Comune di San Gregorio – pur ritualmente evocato – non si è costituito in giudizio.

Il Collegio rileva, in primo luogo, che l’inerzia della PA fronteggiata con il gravame in esame è diversa da quella che ha dato luogo all’adozione della già richiamata sentenza di questa Sezione n. 1553/2006: in quel caso si trattava di concludere esplicitamente il procedimento volto all’approvazione di un piano di lottizzazione; in questo caso, invece, il ricorrente ha chiesto l’attribuzione di una nuova qualificazione urbanistica al proprio terreno, in considerazione dell’avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente posti. Si tratta quindi di una diversa attività amministrativa, attinente alla qualificazione urbanistica di un’area, che sarebbe stata non esitata dal Comune intimato.

Con OCI n. 508/2010 parte ricorrente è stata onerata di comprovare la data di approvazione dello strumento urbanistico, al fine di verificare l’affermata decadenza dei vincoli espropriativi apposti col PRG.

In esecuzione della predetta ordinanza, il ricorrente ha prodotto copia del decreto dirigenziale A.R.T.A. dell’8 marzo 2004, contenente l’approvazione del PRG del Comune di San Gregorio.

Sebbene il predetto decreto non contenga una indicazione chiara circa la destinazione impressa ad una parte del terreno del ricorrente per la realizzazione di una strada pubblica, l’esistenza di tale destinazione, e la decadenza del connesso vincolo espropriativo per avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dalla legge, può essere ritenuta circostanza non contestata nell’odierno giudizio, come si deduce dal tenore della nota prot. 16796 datata 11.09.2009 emessa dal Comune di San Gregorio e prodotta agli atti di causa.

Ne consegue la fondatezza del ricorso in quanto indirizzato a rimuovere l’illegittima inerzia serbata dal Comune intimato in ordine alla istanza presentata dalla parte ricorrente, con la quale è stata presupposta l’avvenuta decadenza dei vincoli espropriativi impressi col PRG e richiesta l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica.

Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in base al quale: "Come già ripetutamente affermato dalla Sezione (sentenze n. 551/2008, n. 1137/2006), dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di ridefinire l’assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto e le istanze dei privati che mirano a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all’esproprio o da vincolo di inedificabilità devono essere puntualmente riscontrate. Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore – cioè il potere pubblico di conferire a un’area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione -, deve culminare nell’adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l’art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, com’è noto, l’obbligo di concludere un procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso. Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia dell’amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall’ordinamento nel suo complesso (cfr. TAR Puglia – Lecce, sez I, 08 febbraio 2007, n. 371)." (Tar Catania, I, 1573/09).

Devesi solo precisare, a margine, che l’amministrazione è tenuta ad esaminare le istanze dei privati volte all’ottenimento di un beneficio anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, nel qual caso infatti incombe sulla PA l’obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego.

In conclusione, il Comune intimato provvederà ad esitare l’istanza del ricorrente con provvedimento espresso, da emettere nel termine di giorni 120 decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, attraverso la predisposizione e l’approvazione di una variante.

Si deve precisare che non è possibile, in questa sede, stabilire anche quale sia il contenuto concreto che l’atto di classificazione urbanistica dovrà assumere, venendo in rilievo in questo contesto una attività amministrativa altamente discrezionale, di stretta competenza del Comune, che non può essere indirizzata dal giudicante pena lo sconfinamento in settori non propri.

Per l’ipotesi in cui l’inerzia del Comune permanga oltre il termine assegnato, si nomina sin da ora quale Commissario ad acta il dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Catania, con facoltà di subdelega a qualificato funzionario appartenente al medesimo ufficio, che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l’incarico nel termine di giorni 120 dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 – l’eventuale documentata nota per la remunerazione dell’attività svolta e per il rimborso delle spese sostenute, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di San Gregorio di provvedere sull’istanza di riqualificazione urbanistica presentata dal ricorrente entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della sentenza.

Condanna il Comune di San Gregorio al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.