Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-03-2011, n. 12178 sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.3.2010 (per mero errore materiale in calce è stato indicato 2009) il Tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da K.K. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza della stessa sede, in data 14.12.2009, con il quale procedeva alla dichiarazione di abitualità nel reato ed applicava al predetto la misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni.

Rilevava che l’ordinanza impugnata era stata notificata all’interessato in data 9.1.2010 e che, pur essendo stato depositato atto di impugnazione l’11.1.2010, i motivi di appello erano stati depositati il 25.1.2010, oltre il termine di legge di quindici giorni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente il K. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e contestando la ritenuta intempestività dell’atto di impugnazione. Rileva, in particolare, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma era stato notificato il 9.1.2010; che l’11.1.2010 impugnava il provvedimento con riserva del motivo ed il 25.1.2010 il difensore depositava i motivi di appello, ex art. 680 cod. proc. pen., ossia in termini atteso che il quindicesimo giorno cadeva di domenica, dovendosi applicare la disposizione di cui all’art. 172 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Come è noto il magistrato di sorveglianza in materia di dichiarazione di abitualità nel reato e misure di sicurezza procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.. Avverso i provvedimenti emessi in materia di misure di sicurezza, a norma dell’art. 680 cod. proc. pen., il pubblico ministero, l’Interessato ed il difensore possono proporre appello al tribunale di sorveglianza, osservando le disposizioni generali sulle impugnazioni ( art. 680 c.p.p., comma 3).

Conseguentemente, l’appello avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza deve essere proposto nel termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), decorrente dalla notificazione all’interessato dell’avviso di deposito.

Ai sensi dell’art. 172 c.p.p., comma 3, quanto il termine è stabilito a giorni e cade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

2. Nella specie, come ha indicato lo stesso Tribunale, il provvedimento avverso il quale è stato proposto l’appello, ex art. 680 cod. proc. pen., è stato notificato all’interessato il 9.1.2010;

i motivi dell’impugnazione sono stati depositati il sedicesimo giorno, il 25.1.2010. Tuttavia, ex art. 172 c.p.p., comma 3, l’impugnazione non poteva ritenersi tardiva perchè il quindicesimo giorno cadeva nel giorno festivo di domenica. Pertanto, erroneamente è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello.

L’ordinanza impugnata con il presente ricorso deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 14556 Stranieri

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Svolgimento del processo

Il cittadino pakistano N.A. pervenne nella Repubblica Ceca in data 19.9.2007 ed ivi presentò richiesta di protezione internazionale sull’assunto di essere soggetto a timori di persecuzione, unitamente alla propria famiglia di origine, perchè inviso al regime attualmente al potere in quel paese. Nella presunzione di non vedersi accogliere la richiesta dalle autorità ceche, il N. passò quindi in Italia ove presentò, in Trento, domanda di protezione internazionale. Sollecitata dalle autorità italiane alla ripresa in carico del N. da parte delle autorità della Repubblica Ceca ai sensi dell’art. 16, comma 1 del Reg. CE 343/2003, venne disposto il rientro dello stesso in detta Repubblica entro sei mesi, ma la Questura di Trento, acquisita una dichiarazione dell’interessato di rinuncia alla protezione internazionale e, avendo il N. impugnato innanzi al TAR la disposizione di rientro senza ottenere la chiesta sospensiva, con decreto 16.8.2010 procedeva alla adozione di decreto di espulsione dello straniero.

Lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace che, con decreto 9.11.2010, la respinse sul rilievo della avvenuta rinunzia alla domanda di protezione internazionale e della genericità delle ipotesi di persecuzione in Pakistan dal N. affacciate.

Per la cassazione di tale decreto N.A. ha proposto ricorso con quattro motivi in data 7.1.2011 al quale ha resistito il Questore con controricorso 8.2.2011.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso, fondati essendo il primo e terzo motivo, assorbito il secondo e inammissibile il quarto, debba essere accolto con la cassazione dell’impugnato decreto. Primo motivo: esso denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 per avere il GdP condiviso la opinione del Questore per la quale sarebbe rilevante la rinunzia alla domanda di protezione internazionale, nel mentre la valutazione degli effetti della pretesa rinunzia (peraltro contestata e revocata con il ricorso al TAR) competeva alla sola Commissione Territoriale. Secondo motivo: si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, avendo il GdP mancato al suo dovere di valutare comunque quale ragione ostativa alla espulsione il fumus persecutionis lamentato. Terzo motivo: si lamenta la violazione delle norme del Reg. CE 343/2003 sulla presa in carico dell’asilante posto che il richiedente avrebbe dovuto essere soltanto allontanato ed accompagnato nella Repubblica ceca (ex art. 7 Reg. 1560/2003/CE) – stante la competenza di quelle autorità a valutare la permanenza dell’interesse alla protezione internazionale – e non certo espulso.

Quarto motivo: lamenta la inadeguatezza della motivazione del decreto a sostenere le ragioni sol confusamente esplicitate.

Va dunque premesso che resta assorbita nella pronunzia di accoglimento delle censure di cui al primo e terzo motivo quella esposta nel secondo mezzo essendo affatto irrilevante la questione del rapporto tra protezione richiesta-negata e inespellibilità ex art. 19 (sulla quale Cass. 26252 del 2009 e 824 del 2010), perchè nella specie non vi è stata alcuna corretta assicurazione della tutela principale essendo state violate (come appresso) proprio le norme procedimentali destinate ad assicurarla. E va anche premesso che è inconsistente la generica censura (quarto motivo) di inadeguatezza della motivazione in diritto posto che è invece assai chiaro il dictum del giudice del merito che ha ritenuto versasse in condizione di espellibilità lo straniero, già richiedente asilo, che avesse dichiarato il proprio disinteresse alla protezione internazionale (la cui cognizione avrebbe altrimenti fatto ostacolo alla espulsione).

Va quindi affermato che la così decisa e motivata convalida della espulsione è viziata da violazione di legge, posto che alla Autorità italiana che non avesse deciso di sostituirsi allo Stato competente nella decisione sulla domanda di protezione internazionale non spettava altra facoltà che quella di procedere ad attuare la ripresa in carico senza alcuna possibilità di delibare la fondatezza della domanda nè di apprezzarne il residuo interesse a coltivarla, tampoco in termini di confessione dell’interessato, ed essendo pertanto escluso che alla conclusione di tal fase valutativa potesse insorgere alcun potere di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B. Ed infatti:

– Lo Stato competente ad esaminare la domanda di asilo è individuato al capo 3 del Reg 343/2003/CE e nella specie era indiscutibilmente la Repubblica Ceca quale Stato di prima domanda dell’extracomunitario entrato irregolarmente (art. 5, comma 2 e art. 10, comma 1).

– Altro Stato membro – non competente – può nondimeno sostituirsi nell’esame della domanda pur pendente presso altro Stato membro, in tal caso divenendo competente ed essendo onerato della informazione a detto Stato (art. 3, comma 2).

– Nella specie il Questore di Trento era informato della pendenza della procedura di asilo presso la competente Repubblica Ceca ma non ha trasferito (accogliendo la richiesta dell’interessato) la domanda alla competente Commissione Territoriale italiana, in tal guisa procedendo, su direttive dell’Amministrazione Centrale alla sopra detta "sostituzione": l’Amministrazione, invece, aveva già disposto la ripresa in carico delle Autorità della Cechia ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. C e con le modalità di cui all’art. 20.

– La predetta scelta di avviare il procedimento di ripresa in carico si era anche tradotta in atti del Dipartimento del Ministero emessi in esecuzione del menzionato art. 20 (e nelle forme disciplinate dal Reg. 1560/2003/CE), avverso i quali il predetto N.A. aveva proposto impugnazione innanzi al TAR Lazio (che non aveva concesso la chiesta sospensione di efficacia).

– In questo quadro, l’acquisizione di una dichiarazione di rinunzia alla protezione internazionale non poteva avere alcuna efficacia escludente la cogenza della scelta ed adottata procedura di ripresa in carico, dovendo l’Autorità Italiana procedere alla sua sollecita esecuzione rimettendo all’Autorità competente anche la dichiarazione rilasciata, essendo infatti attribuzione dello Stato competente all’esame della domanda sia rigettarla per sopravvenuto disinteresse, sia procedere alla conseguente espulsione del richiedente dal proprio territorio nazionale.

– La valutazione da parte del Questore della predetta rinunzia quale condizione ostativa al completamento della procedura è dunque atto non legittimo sul piano dei rapporti interstatuali ed altrettanto illegittimo è il conseguente atto di riattivazione del potere espulsivo (che l’Autorità italiana non aveva ab origine e che non poteva unilateralmente ritenere insorto, valutando il rilievo assorbente di una irregolare presenza sul territorio).

Le considerazioni sopra rassegnate inducono quindi, in accoglimento degli indicati motivi del ricorso, ad accogliere il gravame, a cassare il decreto del Giudice di Pace ed a decidere nel merito – nessuna valutazione nè alcun accertamento essendo necessari – conseguentemente annullando la espulsione 16.8.2010 dei Questore di Trento.

Le spese del procedimento innanzi al GdP si compensano e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo ex art. 384 c.p.c. accoglie l’opposizione alla espulsione ed annulla il decreto 16.8.2010 del Questore di Trento; compensa le spese del giudizio di merito e condanna la controricorrente Amministrazione a versare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, determinate in Euro 2.500 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16754

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Svolgimento del processo

Trattasi di ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 18 agosto 2006 che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo con cui il Gruppo Exel s.r.l. aveva chiesto la revoca di "ogni disposizione restrittiva" e vincoli di non uso su beni mobili di proprietà dello stesso Gruppo Exel. Riteneva il Tribunale, quale ratio decidendi, che dovendo identificarsi il provvedimento reclamato con quello di Opposizione dei sigilli, il reclamo risulta intempestivo, essendo stato depositato il 1 agosto 2006, a fronte di una provata conoscenza della Exel a far tempo dal 3 Luglio 2006.

Avverso detto provvedimento Exel affida il ricorso a vari motivi genericamente indicati a titolo di "falsa applicazione delle norme di diritto" e "insufficiente e contraddittoria motivazione" e relativi alla negazione della mancanza di data certa degli atti di acquisto di beni oggetto della disposizione restrittiva; alla sussistenza del potere rappresentativo della reclamento in capo alla persona fisica che ha rilasciato il mandato difensivo, alla precisa individuazione del provvedimento reclamato (identificato con il provvedimento del G.D. autorizzativo della opposizione del vincolo di non uso sui macchinari di proprietà Exel); alla errata identificazione del "dies a quo" per la presentazione del reclamo; al vizio di motivazione fondato non su prova, ma su inveritiere allegazioni del Curatore;

alla violazione della L. Fall., art. 25, per avere il G.D. emesso atti di disposizione su beni di proprietà di un terzo, estraneo al fallimento. La Curatela intimata si costituiva con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso appare inammissibile. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un "quesito di diritto". Nella specie le argomentazioni del ricorso con cui si lamenta un vizio di legittimità, si risolvono in critiche alla decisione impugnata senza alcuna formulazione specificata ed autonoma del "quesito di diritto" posto alla decisione di questa Corte. Vizio formula che colpisce anche le ragioni di doglianza identificabili come deducenti vizi di motivazione, alla stregua dell’interpretazione fornita da questa Corte (Cass. S.U. 18 Giungo 2008 n.16528) per cui la censura mossa alla sentenza oggetto di ricorso per "vizio di motivazione" deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) costituente una parte del motivo che si presenti a ciò specificatamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Le spese del grado liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 16-05-2011, n. 1245 misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

In data 31 luglio 2009 il Questore della Provincia di Lecco, sulla scorta di un rapporto di Polizia nel quale si segnalava che il ricorrente era stato sorpreso mentre, nudo dalla cintola in giù, era intento a masturbarsi all’interno della propria autovettura posteggiata nella via Balicco a Lecco, ordinava allo stesso il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di domicilio, con obbligo di presentarsi al Sindaco entro giorni uno, inibendo al medesimo di far ritorno nel comune di Lecco per un periodo di anni 3.

Secondo il Questore, l’interessato avendo già precedenti di polizia per atti osceni e non avendo alcun legame familiare o lavorativo nel Comune di Lecco si sarebbe ivi trovato per commettere reati dello stesso tipo. Si tratterebbe, quindi, di persona socialmente pericolosa ai sensi della L. 1423 del 1956 la cui presenza a Lecco è motivo di pericolo per la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica, nonché per l’integrità fisica o morale dei minorenni.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

Il provvedimento impugnato è stato adottato senza previa comunicazione di avviso di avvio del procedimento senza che sussistessero a tal fine ragioni d’urgenza.

2) Violazione della L. 1423 del 1956.

Nel provvedimento impugnato non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui il ricorrente è stato classificato come persona abitualmente dedita alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

L’increscioso episodio che lo ha visto coinvolto non è espressione di una sua pericolosità sociale ma è semplicemente dovuto ad un disturbo psicologico clinicamente diagnosticato nel corso di un ricovero ospedaliero a cui egli è stato sottoposto.

3) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90.

Il provvedimento impugnato motiverebbe la condizione di pericolosità sociale del ricorrente sulla base della generica ed indimostrata affermazione secondo cui sussisterebbero a suo carico altri precedenti di polizia per atti osceni.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 31/03/2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. R G, il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato si fonda, infatti, su una omessa o, comunque, incompleta ricostruzione della situazione personale dell’interessato.

Dalle deduzioni del ricorrente, non contestate in punto di fatto dall’Amministrazione, risulta, infatti, che questi sia soggetto con una normale attività lavorativa che non può considerarsi abitualmente dedito alla commissione di illeciti che offendono la tranquillità pubblica o l’integrità morale dei minori.

Come risulta dalla documentazione sanitaria in atti, si tratta, piuttosto, di persona in condizioni di sofferenza psichica che risulta affetto da disturbo ossessivo compulsivo che, talvolta, lo spinge a compiere gesti inconsulti a sfondo sessuale, peraltro, privi di connotati esibizionistici o aggressivi e senza coinvolgimento di terzi.

In tale situazione – non tenuta in debita considerazione dalla Questura – la sussistenza di non meglio specificati precedenti di polizia per atti osceni (di cui, peraltro, non si conosce l’esito presso l’A.G.), non appare sufficiente a classificare il ricorrente nell’ambito di una delle categorie previste dall’art. 1 della L. 1423 del 1956.

Non vi è, inoltre, alcuno specifico legame fra l’episodio occorso ed il territorio del Comune di Lecco che possa giustificare la misura di prevenzione applicata dal Questore (tant’è che i precedenti di polizia a carico dell’interessato si riferirebbero a fatti commessi nella Provincia di Como).

Occorre, infatti, ricordare che il foglio di via obbligatorio è misura diretta a prevenire reati recidendo il collegamento che spesso si instaura fra soggetti con un’alta capacità delinquenziale e contesti territoriali e sociali precisi.

Pertanto, in casi come quello di specie, in cui la commissione dell’illecito su un determinato territorio appare del tutto casuale, la misura appare sfornita di ogni efficacia precauzionale.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con assorbimento dei restanti motivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

In accoglimento dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 si dispone che a cura della Segreteria sia apposta sull’originale della presente sentenza l’annotazione ivi prescritta.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500 oltre IVA, c.p.a. e rimborso CU.

Manda alla Segreteria di provvedere ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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