Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-01-2011, n. 2238

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 23.10.2007 il Tribunale di Paola sezione di Scalea, a conclusione di giudizio svoltosi con rito ordinario, ha riconosciuto I.S. colpevole del delitto di maltrattamenti in danno dei tre figli minorenni (due maschi e una bambina), ripetutamente picchiati con una cinta e lasciati a casa da soli chiusi a chiave nella loro stanza da letto. Condotta illecita per la quale il Tribunale, concessele generiche circostanze attenuanti, ha condannato l’imputata alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione.

2. La Corte di Appello di Catanzaro, adita dall’impugnazione del difensore della I., con l’indicata sentenza del 13.3.2009 ha confermato la decisione di condanna del Tribunale, interamente condividendone la ricostruzione della vicenda processuale e l’analisi valutativa del complessivo comportamento dell’imputata.

In particolare la Corte territoriale, respinta l’eccezione difensiva di nullità – per generica collocazione temporale dei fatti ascritti alla I. ("commessi fino all’aprile 2004") – del decreto di citazione diretta a giudizio (asseritamente non potuta sollevare in primo grado), ha evidenziato, per un verso, che i motivi di doglianza dell’imputata sono stati già in sostanza esaminati e confutati dalla sentenza di primo grado, alla cui ampia motivazione si è riportata per relationem, e – per altro verso – ha ribadito la sussistenza dell’elemento materiale del contestato reato di maltrattamenti, fatto palese dalle convergenti fonti testimoniali assunte nel dibattimento davanti al Tribunale. Fonti dalle quali è emerso come l’imputata non si sia fatto scrupolo: a) di sottoporre i figli a continui gesti di vessazione e violenza fisica del tutto gratuiti e avulsi da qualsiasi recondito e malinteso intento correttivo; b) di chiuderli a chiave la sera (intorno alle ore 18.00/18,30) nella loro stanza, lasciandoli da soli in casa per avere la possibilità di uscire e di coltivare un rapporto extraconiugale con tale C.A. (testimonianze, anche tralasciando le univoche dichiarazioni accusatorie della suocera della I.: di G.R., sul contegno dell’imputata in merito al trattamento inflitto ai tre bambini e sulla relazione della donna con il C.; dello stesso C. sulle percosse inflitte con una cinghia ai bambini e alla pretesa della donna di indurre i piccoli a chiamarlo "papa"; di L.R. sullo stato di perenne sonnolenza del marito della donna, occupato in lavoro notturno come panificatore e non in grado, quando a casa, di prendersi cura dei tre figli).

3. Contro la sentenza di appello I.S. ha proposto, mediante il difensore, ricorso per cassazione, proponendo i seguenti due motivi di censura.

1. Violazione degli artt. 491 e 492 c.p.p. e art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e nullità del decreto di citazione diretta a giudizio.

Nullità che il giudice di primo grado ha impedito di eccepire, dichiarando aperto il dibattimento prima di dare spazio ad eventuali questioni preliminari delle parti e che si connette alla genericità dell’accusa con peculiare riguardo alla collocazione temporale degli episodi di maltrattamento attribuiti all’imputata, di cui è stato in tal modo compromesso il diritto di difesa.

2. Erronea applicazione dell’art. 572 c.p. e art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per omessa assunzione di prova decisiva. Incorrendo negli stessi errori di giudizio del Tribunale, i giudici di appello non hanno tenuto conto delle deposizioni testimoniali utili alla difesa, attestanti la preminente finalità correttiva del contegno di severità della I. verso i tre figli, e soprattutto del mancato apprezzamento dell’assenza di tracce di sofferenza dei bambini, non rilevati dall’assistente sociale (tale dr.ssa Ca.Iv.), che ha redatto una relazione sulla situazione familiare per il pubblico ministero minorile e avrebbe dovuto essere chiamata a deporre dalla Corte di Appello, nè registrati dagli insegnanti degli stessi bambini. La vicenda processuale al cui centro è posta la I. è frutto di generalizzata mistificazione di fatti e circostanze, tutte non veritiere, ivi inclusa l’asserita relazione extraconiugale della donna.

4. L’impugnazione di I.S. è inammissibile per manifesta infondatezza e indeducibilità delle due serie di censure.

A. Quanto alla dedotta nullità della citazione a giudizio, è agevole osservare che dall’esame degli atti del dibattimento di primo grado (conoscibili da questa S.C. per la natura di error in procedendo dell’addotto vizio di legittimità) non si coglie, in primo luogo, traccia alcuna della irritualità della fase di apertura del dibattimento, alla stregua della lettura della trascrizione del verbale di udienza del 19.6.2006 e della coeva ordinanza del Tribunale ("…il giudice rileva che aveva dato lettura dell’imputazione senza nessuna eccezione delle parti, che il difensore dell’imputata era intervenuto nel corso della esposizione introduttiva del p.m., interrompendolo senza autorizzazione…"). In secondo e assorbente luogo la genericità del capo di imputazione è insussistente per le ragioni già espresse dalla impugnata sentenza, che ha osservato come – ad onta della addotta sommarietà dell’accusa (che enuncia, tuttavia, gli elementi fondanti della contestazione:

bambini puniti con cinghiate e chiusi a chiave in una stanza) – l’imputata nel corso della dialettica dibattimentale (si è proceduto con giudizio ordinario) abbia avuto ampio modo di conoscere nel dettaglio le condotte ascrittele e, in conseguenza, di articolare una difesa piena e completa sotto ogni profilo.

B. I rilievi della ricorrente concernenti la sussistenza del reato attribuitole, sia quanto all’elemento materiale che quanto all’elemento soggettivo (dolo generico) sono innanzitutto generici, laddove riproducono gli invariati motivi di appello contro la decisione del Tribunale (su temi presi in esame anche dal giudice di primo grado) e a prospettano – poi – imperniati su dati di mero fatto volti ad una reinterpretazione delle fonti di prova testimoniali non consentita nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla completezza di analisi e alla logicità della motivazione con cui le due conformi sentenze di merito, in aderenza alle emergenze istruttorie, hanno valutato incontestabile la sussumibilità della condotta dell’imputata nella fattispecie del reato abituale di cui all’art. 572 c.p.. Condotta uniformemente descritta dai testimoni assunti in dibattimento e rispetto alla quale la Corte di Appello (tenuta a motivare l’ammessa riapertura dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p., ma non anche il diniego della stessa) ha constatato l’inconferenza delle ulteriori fonti indicate dalla difesa (esame dell’assistente sociale e degli insegnanti dei bambini), da momento che l’assistente sociale, come evidenzia la sentenza di primo grado, ha visto i bambini in una sola rapida occasione e che il buon rendimento scolastico dei tre bambini non è certo incompatibile con le continuative vessazioni loro inflitte dalla madre. Giova aggiungere per completezza, che – al contrario di quanto confusamente si ipotizza nel ricorso – la pluralità e ripetizione degli atti di violenza fisica attuati dalla I. in danno dei figli, con piena consapevolezza della gratuità delle sue azioni vessatorie, integra il reato di maltrattamenti e non quello di abuso di mezzi di correzione, ancorchè erroneamente supposto, sol che si abbia riguardo alla reiterazione temporale dell’iniqua condotta di sopraffazione e al generalizzato sistema di vita familiare, basato su un clima di afflizione e paura, da essa instaurato nei confronti dei tre figli dell’imputata (cfr.: Cass. Sez. 6, 7.10.2009 n. 48272, rv 245329; Cass. Sez. 6,21.12.2009 n. 8592/10, rv. 246028).

A seguito dell’inammissibilità dell’impugnazione la ricorrente deve per legge essere condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende dell’equa somma di Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 6124 Accertamento

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 05/07/2006, che aveva riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso di M.M. avverso il silenzio rifiuto di rimborso della imposta di successione della defunta madre G. H., che comprendeva un immobile sottoposto a vincolo.

La CTR riteneva giustificata la domanda in quanto il Ministero dei beni culturali aveva corretto una precedente certificazione con cui escludeva il vincolo(e in base alla quale i beni erano stati ricompresi nell’asse) e invece dichiarava esistente i vincolo.

Il contribuente resiste con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dei principi generali in tema di decadenza e rimborso di imposte non avendo il contribuente impugnato gli avvisi di liquidazione.

Col secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 36, per omessa motivazione sulla dedotta circostanza della omessa impugnazione degli avvisi di liquidazione.

Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 13, in quanto, per ottenere la esenzione, occorreva l’attestazione che nel caso in esame mancava (e il contribuente aveva i rimedi amministrativi e giudiziari per ottenerla) per cui l’ignoranza del vincolo, essendo trascritto, era addebitabile al contribuente che era decaduto dal beneficio.

I motivi, per la stretta connessione logica e giuridica, devono essere trattati congiuntamente. Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 42, alla lettera prevede:

"(Rimborso dell’imposta). 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta:

f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;" L’avere la norma previsto, successivamente alla liquidazione, l’obbligo di rimborsare l’imposta per l’accertamento di situazioni di esonero o riduzione dell’imposta, consente di superare le ragioni di cui ai primi due motivi, fondati sulla inoppugnabilità della liquidazione, laddove il terzo motivo appare infondato, non avendo la norma sopradetta previsto una non imputabilità del mancato riconoscimento del beneficio.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso dell’Agenzia e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 100,00 per spese vive e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8504 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

1) Nel 1981 le parti stipulavano scrittura privata di compravendita con la quale G.G. trasferiva a D.B.D. la comproprietà per un mezzo di un’abitazione sita In (OMISSIS).

Nel 1986 sottoscrivevano una scrittura che nell’odierno giudizio è stata invocata dal convenuto G. per fondare la risoluzione consensuale del contratto suddetto.

Nel (OMISSIS) i contraenti, già conviventi more uxorio, si univano in matrimonio.

Nel 2000 D.B.D. agiva per il riconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita del 1981 e per ottenere la trascrizione in proprio favore del trasferimento del bene.

Il 28 giugno 2004 il tribunale di Lucca, sez. Viareggio, accoglieva la domanda.

Con sentenza 30 novembre 2006 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del tribunale di Lucca e in accoglimento della tesi del G., ha dichiarato l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di compravendita.

La D.B. ha proposto ricorso per cassazione imperniato su tre motivi, ritualmente formulati ai sensi dell’art 366 bis c.p.c. e illustrato da memoria. G. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

2) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 1470, 2643 e 2644 c.c. Parte ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che alla data del 1 agosto 1986 l’atto di trasferimento del 1981 non era stato trascritto e quindi non si era regolarmente concretizzato, ancorchè fosse valido tra le parti.

La ricorrente sostiene che in forza del principio consensualistico l’atto era ormai concluso e che la mancanza della trascrizione non incideva sul prodursi dell’effetto traslativo.

Il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza laddove ha affermato ad un tempo la validità dell’atto e la sua mancata concretizzazione. Il concetto di "concretizzazione" coincide secondo la ricorrente con quello di efficacia del contratto, realizzato con la manifestazione del consenso.

2.1) Le censure non colgono nel segno.

Il giudice di appello non ha negato che fosse stato concluso il contratto di compravendita, ma ha affermato che quel contratto era stato consensualmente risolto in forza dell’accordo contenuto nella scrittura del 1986. Ha chiarito che questa scrittura prevedeva: a) il recesso della attrice dalla società Gadel srl; b) la cessione alla attrice da parte del G., quale amministratore della società, di un immobile dalla stessa occupato in (OMISSIS);

c) la pattuizione (alla clausola 3) che tutti gli atti messi in opera tra le parti e riguardanti specialmente trasferimenti di proprietà, "che non abbiano avuto una regolare concretizzazione", dovevano essere considerati come mai avvenuti e di "nessun giuridico effetto".

La Corte territoriale ha ritenuto che le parti avessero così concordato la risoluzione consensuale del contratto del 1981. A tal fine ha interpretato la espressione "regolare concretizzazione" come riferibile a quel contratto del 1981, che prevedeva un trasferimento di proprietà immobiliare, in quanto la mancata trascrizione aveva comportato la mancata intestazione del bene. Ha valorizzato perciò la clausola n. 5 del medesimo accordo, in cui era stabilito che restava "di proprietà di ciascuna delle parti quanto a loro intestato".

Così ragionando, la Corte di appello non ha violato alcuna delle disposizioni indicate in ricorso, nè è entrata in contraddizione.

2.2) L’espressione concretizzazione di cui alla clausola 3 è stata infatti interpretata con riguardo alla eloquente clausola n. 5, cercando di cogliere il senso che le parti avevano inteso attribuirle, secondo il linguaggio comune e atecnico loro proprio, alla luce di basilari concetti giuridici (l’intestazione del bene) idonei a manifestare la loro volontà.

Giova ricordare che è legittimo lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per la conclusione del quale è richiesta la formula scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., n. 1 purchè anch’esso risulti (come nella specie) da atto scritto (Cass. n. 14524/02; n. 2040/97, in contratti, 1997, 545,; SU n. 8878/90, NGCC, 1991, 1, 194;6959/88; 4906/88).

Pertanto, posto che alle parti era consentita la risoluzione consensuale del contratto, appare corretto il percorso motivazionale, volto a individuare la volontà dei contraenti non in relazione a un’astratta nozione giuridica di "concretizzazione" di un contratto, quale proposta in ricorso, ma del senso comune delle parole usate, in concreto, per esprimere la volontà dei contraenti, come ha fatto la Corte d’appello.

3) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1470 e 1346 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorso nega che le parti abbiano concluso un contratto avente natura solutoria e liberatoria, perchè esso non avrebbe avuto oggetto determinato e determinabile, in quanto non conteneva "alcun riferimento al bene immobile che doveva essere oggetto di ritrasferimento".

Parte resistente ha prontamente rilevato che trattasi di questione nuova, prospettata senza allegare l’avvenuta deduzione nelle fasi di merito.

Ha rilevato inoltre che era stata la stessa parte ricorrente, in un passo della comparsa conclusionale testualmente riportato, ad affermare che l’unico negozio intervenuto tra le parti prima dell’agosto 1986 era stato quello del 1981, restando così determinabile l’oggetto del negozio. Infine ha osservato che l’accertamento sulla determinabilità dell’oggetto del contratto è questione rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità per soli vizi di motivazione. Le difese di parte G. colgono nel segno.

Al rilievo sulla novità della questione e sulla mancata specificazione dell’atto difensivo in cui era stata specificata la deduzione della indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo risolutorio, parte ricorrente non ha potuto replicare con pertinenti rilievi.

Ha sostenuto infatti in memoria che si tratterebbe di questione "di puro diritto", già compresa nel dibattito processuale, nel corso del quale era stato controverso il tema dell’efficacia risolutiva dell’accordo.

Orbene, fondatamente il resistente ha ricordato che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06/ 9765/05).

La replica contenuta sul punto nella memoria della ricorrente conferma invece che la questione della non determinabilità dell’oggetto del contratto risolutorio non era stata esplicitamente sollevata in sede di merito, non essendo stato indicato alcun passaggio difensivo a ciò riferibile. L’abile difesa della ricorrente ha tentato infatti di far ritenere la questione già compresa nella materia del contendere, ma così non è.

E’ vero invece che stabilire se l’oggetto dì un contratto relativo a compravendita immobiliare sia determinato è accertamento che integra la risultante di un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 12506/07; 4849/07). Poichè la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i presupposti di fatto per la configurabilità di una risoluzione consensuale del contratto del 1981, senza che venisse in sede di merito sollevata alcuna contestazione sul punto, non può la Corte di Cassazione esaminare una questione nuova, che implicherebbe un accertamento di fatto su aspetti rimasti incontroversi nella sede propria. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 09-03-2011, n. 9423 Ebbrezza

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ott. Montagna Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP del Tribunale dell’Aquila, a seguito di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava con sentenza in data 15-2-2010 all’imputato M.A., per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed Euro 950,00 di ammenda.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila proponeva ricorso per cassazione, osservando che in sede di patteggiamento erano state concesse le circostanze attenuanti generiche solo in riferimento allo stato di incensuratezza dell’imputato e ciò in violazione dell’art. 62 bis c.p., comma 3 introdotto dalla L. n. 125 del 2008. Chiedeva l’annullamento della decisione senza rinvio.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, il GIP del Tribunale dell’Aquila ha correttamente recepito l’accordo sulla pena intercorso tra le parti comprendente anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, mentre il riferimento all’incensuratezza dell’imputato riguarda e giustifica unicamente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di ricorrente soggetto pubblico.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso.

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